80.2009.73
Procedura: revoca di una decisione, non dopo la scadenza del termine di reclamo, riservata procedu-ra di ricupero d'imposta
3 marzo 2010Italiano11 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2009.73
Data decisione, Autorità:
03.03.2010, CDT
Titolo:
Procedura: revoca di una decisione, non dopo la scadenza del termine di reclamo, riservata procedu-ra di ricupero d'imposta
RICUPERO D'IMPOSTA
art. 151 cpv. 2 LIFD
art. 236 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2009.73
Lugano
3 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappresentati da RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 16 maggio 2009 contro le decisioni del 17
aprile 2009 in materia di IC e IFD 2004, 2005 e 2006.
Fatti
A. Alla
fine di ottobre del 2005, l’Ispettorato fiscale procedeva ad una verifica
presso la __________ SA, officina meccanica, con sede a __________. Azionista
di maggioranza, direttore e amministratore unico della società era RI 1. Nell’ambito
di tale revisione, l’autorità fiscale rilevava fra l’altro che nel conto economico
della società erano stati registrati come perdita straordinaria degli importi
di denaro (fr. 2'039.– nel 2003 e fr. 24'471.– nel 2004) pagati dall’azionista,
condannato, in qualità di presidente del consiglio d’amministrazione della __________
SA di __________, a risarcire la Cassa di compensazione AVS per mancato
pagamento dei contributi per gli anni dal 1998 al 2000. Inoltre, l’Ispettorato
aveva riscontrato altre spese non giustificate e vantaggi a favore
dell’azionista, essenzialmente per l’uso privato di un’automobile.
Al
termine della verifica, il 14 novembre 2005 l’Ispettorato fiscale, da una
parte, e RI 1 ed i suoi consulenti, dall’altra, sottoscrivevano un verbale di
audizione, nel quale definivano di comune accordo gli elementi imponibili per
la tassazione della società nei periodi fiscali dal 2002 al 2004. Il verbale
precisava che la ripresa relativa ai contributi AVS della __________ SA e
quella per vantaggi dell’azionista (fr. 10'000.– nel 2004) sarebbero state effettuate
anche nella partita personale di RI 1.
B. L’Ufficio
di tassazione di Lugano Campagna notificava a RI 1 le seguenti tassazioni:
IC/IFD 2004
IC/IFD 2005
IC/IFD 2006
Data decisione
15.3.2006
24.9.2008
24.9.2008
Reddito attività dipendente
164'078.–
160'973.–
161'325.–
Vantaggi SA
–.–
10'000.–
10'000.–
Reddito imponibile IC
201'000.–
226'600.–
228'700.–
Reddito imponibile IFD
208'500.–
231'900.–
232'800.–
Il
contribuente impugnava la tassazione IC/IFD 2004 con reclamo del 22 marzo 2006,
contestando la valutazione delle azioni della __________ SA.
Con la
decisione su reclamo del 9 luglio 2008, l’Ufficio di tassazione aggiungeva ai
proventi imponibili l’importo di fr. 10'000.–, con la seguente motivazione:
Come
concordato con il rappresentante del contribuente in sede di audizione il 7
maggio 2008 vengono esposti fr. 10'000.– di vantaggi.
Le
tassazioni IC/IFD 2005 e 2006 venivano invece impugnate con reclami del 30
settembre 2008, contestando la mancata deduzione delle spese di trasporto dal
domicilio al luogo di lavoro.
I reclami
venivano accolti con due decisioni del 5 novembre 2008, con cui veniva concessa
una deduzione di fr. 5'720.– per spese di trasporto.
C. Il
17 aprile 2009, l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente tre
decisioni di tassazione “dopo rettificazione su reclamo” per i periodi fiscali
2004, 2005, 2006. Ai proventi precedentemente accertati venivano aggiunti
“altri redditi” per fr. 24'471.– ogni anno, con la seguente motivazione:
Ripresa contributi
AVS __________ SA (fr. 24'471.–) come alle risultanze del verbale di audizione
del 14.11.2005 redatto nell’ambito della verifica fiscale della spettabile __________
SA.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
postulano l’annullamento delle tre decisioni “dopo rettificazione”. A loro
avviso, l’autorità avrebbe in tal modo riaperto delle tassazioni già cresciute
in giudicato, con una procedura non prevista dalle leggi applicabili. Secondo i
ricorrenti, il fisco potrebbe aggiungere ad una tassazione degli elementi precedentemente
non imposti sono qualora siano adempiuti i presupposti per il ricupero
d’imposta.
Diritto
1. 1.1.
Come
ricordato in narrativa, le tassazioni dei periodi fiscali in questione erano
tutte già passate in giudicato nel momento in cui l’Ufficio di tassazione ha
adottato le decisioni impugnate. Infatti, la decisione su reclamo relativa al
periodo fiscale 2004 era stata notificata al contribuente il 9 luglio 2008 e
quelle per i periodi fiscali 2005 e 2006 il 5 novembre 2008.
1.2.
Secondo il Tribunale
federale, una decisione sostanzialmente errata può essere revocata dopo il
decorso del termine di impugnazione, a determinate condizioni. A tale riguardo,
devono essere soppesati, da un lato, l’interesse all’esatta applicazione del
diritto e, dall’altro, quello alla tutela della certezza del diritto. Di
solito, quest’ultimo prevale sul primo ed una revoca non è ammessa, se con la
decisione amministrativa è sorto un diritto soggettivo oppure la decisione è
scaturita nell’ambito di un procedimento in cui i contrapposti interessi
dovevano essere verificati e fra loro soppesati oppure se il privato ha già
fatto uso di un potere concessogli mediante la decisione. Tale regola non è
tuttavia assoluta; anche in questi ultimi casi, una revoca può entrare in
considerazione, se è richiesta da un interesse pubblico particolarmente
importante (DTF 119 Ia 305 p. 310).
Interventi prima del
subentrare della cosa giudicata non sono però soggetti alle stesse rigorose
condizioni che valgono per la revoca di decisioni passate in giudicato.
Determinante è a tale riguardo la considerazione che il principio della
certezza del diritto e della tutela dell’affidamento non possono avere lo
stesso significato prima che subentri la res iudicata e dopo tale
momento. Di solito, l’autorità può perciò ritornare su una propria decisione
non impugnata, senza che siano adempiuti particolari presupposti, fintantoché
non sia decorso il termine di impugnazione (DTF 107 V 191, 88 III 12 S. 14; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband 1990, n. 41 B I, p. 121; Gygi, Zur Rechtsbeständigkeit von
Verwaltungsverfügungen, in ZBl 83/1982 p. 153; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. I, n. 1250 ss.).
1.3.
Fino al 1995 era
controverso se le stesse regole valessero anche nell’ambito della procedura di
tassazione fiscale. In una sentenza del 1954 (ASA 23 p. 40/41) il Tribunale
federale aveva ancora potuto lasciare aperta la questione. Con una sentenza del
7 luglio 1995, l’Alta Corte ha deciso che decisioni in materia fiscale,
cresciute in giudicato dal punto di vista formale, sono irrevocabili, mentre
l’autorità di tassazione può in generale, senza che debbano essere soddisfatte
delle condizioni particolari, ritornare su una decisione incontestata
fintantoché il termine d’impugnazione non sia scaduto (DTF 121 II 273 = StE
1996 B 93.4 n. 3 = ASA 64 p. 575 = RDAF 53/1997 p. 180 = RF 52/1997 p. 74).
Il Tribunale federale ha
argomentato che la decisione di accertamento fiscale diventa definitiva per il
contribuente così come per la collettività. La modificabilità di tali decisioni
è soggetta a condizioni più restrittive, in primo luogo, in ossequio al principio
della certezza del diritto e, in secondo luogo, per il fatto che vengono
adottate nell’ambito di un procedimento di accertamento nel quale la
fattispecie viene esaminata in modo particolarmente esauriente e che esse
disciplinano il rapporto giuridico fiscale come una sentenza per un fatto
temporalmente circoscritto e unico. Pertanto, su una decisione di tassazione si
può ritornare solo eccezionalmente ed in particolar modo quando è adempiuto un presupposto legale per la revisione (DTF 98 Ia 568 p.
571, 111 Ib 209 consid. 1; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4a ediz., Zurigo 1992, p. 340 ss.).
Nonostante
tali considerazioni, è però ammessa la revoca che intervenga durante il
decorso del termine di impugnazione della tassazione. Il contribuente deve
infatti fare i conti, entro tale lasso di tempo, anche con la possibilità di un
reclamo dell’autorità stessa (in virtù del combinato disposto degli articoli
107 cpv. 1 e 132 cpv. 3 dell’abrogato DIFD). Finché il destino di una decisione
è così precario, non si può infatti invocare la certezza del diritto. In
considerazione del grande numero di simili decisioni, è necessario che il
diritto sostanziale sia applicato in un procedimento semplice e rapido.
All’autorità deve pertanto essere consentito di ritornare su una decisione non
contestata, durante il decorso del termine di impugnazione (DTF 121 II 273 p.
276; v. anche Vallender, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a
ediz., Basilea/Francoforte 2008, vol. I/2b, introduzione agli articoli 147-153,
n. 1a, pp. 440-441).
1.4.
L’autorità fiscale non può
allora ritornare su una propria decisione cresciuta in giudicato se non in casi
eccezionali previsti dalla legge o dalla prassi (cfr. le sentenze CDT n.
80.2005.149 del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 22t; CDT n. 80.2003.158 del
4 dicembre 2003, in RtiD I-2004 n. 15t; CDT n. 80.2001.00111 del 14 settembre
2001, in RDAT I-2002 N. 11t).
La
principale eccezione è rappresentata dal ricupero d'imposta, cioè
dall'esistenza di fatti o prove sconosciute al momento della tassazione, che
permettono di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o che
la tassazione definitiva era incompleta (cfr. art. 236 cpv. 1 LT; art. 151 cpv.
1 LIFD; CDT n.132 del 23 giugno 1994 in re E.M.; CDT n. 80.97.00218 del 10
febbraio 1998 in re M.L.B.). Questa norma consente di rivedere una tassazione
definitiva indipendentemente dall'esistenza di una sottrazione di imposta
secondo gli articoli 258 LT e 175 LIFD, vale a dire indipendentemente da una
colpa (intenzione o negligenza nell'indurre in errore l'autorità fiscale) del
contribuente (cfr. Bernasconi,
Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano 1986, p. 36 s.). Il ricupero di
imposta non può tuttavia essere eseguito, se il contribuente ha inoltrato una
dichiarazione completa e precisa del suo reddito, della sua sostanza e del suo
capitale, quando l'autorità di tassazione ne ha accettata la valutazione,
quand'anche risultasse in seguito insufficiente (cfr. art. 236 cpv. 2 LT; art.
151 cpv. 2 LIFD).
Altra
eccezione è la rettificazione di errori di calcolo. Vi è errore di calcolo
allorché, dopo determinazione dei fattori imponibili, una svista di natura
contabile s'insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta (art. 235 LT; art. 299
cpv. 3 LT; art. 150 LIFD; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A.G.; CDT n. 32 del
10 gennaio 1978 in re W.J.).
1.5.
Come
detto, le tassazioni dell’imposta sul reddito per i periodi fiscali dal 2004 al
2006, erano passate in giudicato quando l’Ufficio di tassazione ha adottato le
decisioni impugnate. Una loro revoca le era pertanto preclusa.
Se avesse
ritenuto adempiuti i presupposti per un recupero d’imposta ed eventualmente per
una procedura contravvenzionale, l’autorità fiscale avrebbe dovuto comunicare
per iscritto al contribuente l’apertura di tali procedure, conformemente agli articoli
238 cpv. 1 e 266 cpv. 2 LT e 153 cpv. 1 e 183 cpv. 1 LIFD. L’autorità competente
sarebbe stata l’Ufficio procedure speciali, come previsto dall’art. 14 cpv. 2
del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, per l’imposta
cantonale, e dall’art. 10 del Regolamento di applicazione della legge federale
sull’imposta federale diretta del 18 ottobre 1994, per l’imposta federale
diretta.
Considerandi
2.
Da
quanto precede discende la conclusione che la decisione dell’autorità di tassazione di procedere ad una “rettifica” delle decisioni su reclamo, aggiungendo l’importo di fr.
24’471.– ai redditi dei periodi fiscali dal 2004 al 2006, non è legittima.
Tale
conclusione consente di lasciare aperta la questione dell’adempimento delle
condizioni per il ricupero d’imposta e per l’eventuale contravvenzione per sottrazione d’imposta, prima che l’autorità competente (l’Ufficio procedure speciali)
abbia adottato una decisione in materia, al termine della relativa procedura.
3.
Visto
l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di
giustizia e le spese processuali. Agli insorgenti è riconosciuta un’indennità
per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni “di tassazione dopo rettificazione su reclamo” del 17
aprile 2009 sono annullate.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Ai
ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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