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Decisione

80.2009.73

Procedura: revoca di una decisione, non dopo la scadenza del termine di reclamo, riservata procedu-ra di ricupero d'imposta

3 marzo 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Alla

fine di ottobre del 2005, l’Ispettorato fiscale procedeva ad una verifica

presso la __________ SA, officina meccanica, con sede a __________. Azionista

di maggioranza, direttore e amministratore unico della società era RI 1. Nell’ambito

di tale revisione, l’autorità fiscale rilevava fra l’altro che nel conto economico

della società erano stati registrati come perdita straordinaria degli importi

di denaro (fr. 2'039.– nel 2003 e fr. 24'471.– nel 2004) pagati dall’azionista,

condannato, in qualità di presidente del consiglio d’amministrazione della __________

SA di __________, a risarcire la Cassa di compensazione AVS per mancato

pagamento dei contributi per gli anni dal 1998 al 2000. Inoltre, l’Ispettorato

aveva riscontrato altre spese non giustificate e vantaggi a favore

dell’azionista, essenzialmente per l’uso privato di un’automobile.

Al

termine della verifica, il 14 novembre 2005 l’Ispettorato fiscale, da una

parte, e RI 1 ed i suoi consulenti, dall’altra, sottoscrivevano un verbale di

audizione, nel quale definivano di comune accordo gli elementi imponibili per

la tassazione della società nei periodi fiscali dal 2002 al 2004. Il verbale

precisava che la ripresa relativa ai contributi AVS della __________ SA e

quella per vantaggi dell’azionista (fr. 10'000.– nel 2004) sarebbero state effettuate

anche nella partita personale di RI 1.

B. L’Ufficio

di tassazione di Lugano Campagna notificava a RI 1 le seguenti tassazioni:

IC/IFD 2004

IC/IFD 2005

IC/IFD 2006

Data decisione

15.3.2006

24.9.2008

24.9.2008

Reddito attività dipendente

164'078.–

160'973.–

161'325.–

Vantaggi SA

–.–

10'000.–

10'000.–

Reddito imponibile IC

201'000.–

226'600.–

228'700.–

Reddito imponibile IFD

208'500.–

231'900.–

232'800.–

Il

contribuente impugnava la tassazione IC/IFD 2004 con reclamo del 22 marzo 2006,

contestando la valutazione delle azioni della __________ SA.

Con la

decisione su reclamo del 9 luglio 2008, l’Ufficio di tassazione aggiungeva ai

proventi imponibili l’importo di fr. 10'000.–, con la seguente motivazione:

Come

concordato con il rappresentante del contribuente in sede di audizione il 7

maggio 2008 vengono esposti fr. 10'000.– di vantaggi.

Le

tassazioni IC/IFD 2005 e 2006 venivano invece impugnate con reclami del 30

settembre 2008, contestando la mancata deduzione delle spese di trasporto dal

domicilio al luogo di lavoro.

I reclami

venivano accolti con due decisioni del 5 novembre 2008, con cui veniva concessa

una deduzione di fr. 5'720.– per spese di trasporto.

C. Il

17 aprile 2009, l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente tre

decisioni di tassazione “dopo rettificazione su reclamo” per i periodi fiscali

2004, 2005, 2006. Ai proventi precedentemente accertati venivano aggiunti

“altri redditi” per fr. 24'471.– ogni anno, con la seguente motivazione:

Ripresa contributi

AVS __________ SA (fr. 24'471.–) come alle risultanze del verbale di audizione

del 14.11.2005 redatto nell’ambito della verifica fiscale della spettabile __________

SA.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

postulano l’annullamento delle tre decisioni “dopo rettificazione”. A loro

avviso, l’autorità avrebbe in tal modo riaperto delle tassazioni già cresciute

in giudicato, con una procedura non prevista dalle leggi applicabili. Secondo i

ricorrenti, il fisco potrebbe aggiungere ad una tassazione degli elementi precedentemente

non imposti sono qualora siano adempiuti i presupposti per il ricupero

d’imposta.

Diritto

1. 1.1.

Come

ricordato in narrativa, le tassazioni dei periodi fiscali in questione erano

tutte già passate in giudicato nel momento in cui l’Ufficio di tassazione ha

adottato le decisioni impugnate. Infatti, la decisione su reclamo relativa al

periodo fiscale 2004 era stata notificata al contribuente il 9 luglio 2008 e

quelle per i periodi fiscali 2005 e 2006 il 5 novembre 2008.

1.2.

Secondo il Tribunale

federale, una decisione sostanzialmente errata può essere revocata dopo il

decorso del termine di impugnazione, a determinate condizioni. A tale riguardo,

devono essere soppesati, da un lato, l’interesse all’esatta applicazione del

diritto e, dall’altro, quello alla tutela della certezza del diritto. Di

solito, quest’ultimo prevale sul primo ed una revoca non è ammessa, se con la

decisione amministrativa è sorto un diritto soggettivo oppure la decisione è

scaturita nell’ambito di un procedimento in cui i contrapposti interessi

dovevano essere verificati e fra loro soppesati oppure se il privato ha già

fatto uso di un potere concessogli mediante la decisione. Tale regola non è

tuttavia assoluta; anche in questi ultimi casi, una revoca può entrare in

considerazione, se è richiesta da un interesse pubblico particolarmente

importante (DTF 119 Ia 305 p. 310).

Interventi prima del

subentrare della cosa giudicata non sono però soggetti alle stesse rigorose

condizioni che valgono per la revoca di decisioni passate in giudicato.

Determinante è a tale riguardo la considerazione che il principio della

certezza del diritto e della tutela dell’affidamento non possono avere lo

stesso significato prima che subentri la res iudicata e dopo tale

momento. Di solito, l’autorità può perciò ritornare su una propria decisione

non impugnata, senza che siano adempiuti particolari presupposti, fintantoché

non sia decorso il termine di impugnazione (DTF 107 V 191, 88 III 12 S. 14; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband 1990, n. 41 B I, p. 121; Gygi, Zur Rechtsbeständigkeit von

Verwaltungsverfügungen, in ZBl 83/1982 p. 153; Knapp,

Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. I, n. 1250 ss.).

1.3.

Fino al 1995 era

controverso se le stesse regole valessero anche nell’ambito della procedura di

tassazione fiscale. In una sentenza del 1954 (ASA 23 p. 40/41) il Tribunale

federale aveva ancora potuto lasciare aperta la questione. Con una sentenza del

7 luglio 1995, l’Alta Corte ha deciso che decisioni in materia fiscale,

cresciute in giudicato dal punto di vista formale, sono irrevocabili, mentre

l’autorità di tassazione può in generale, senza che debbano essere soddisfatte

delle condizioni particolari, ritornare su una decisione incontestata

fintantoché il termine d’impugnazione non sia scaduto (DTF 121 II 273 = StE

1996 B 93.4 n. 3 = ASA 64 p. 575 = RDAF 53/1997 p. 180 = RF 52/1997 p. 74).

Il Tribunale federale ha

argomentato che la decisione di accertamento fiscale diventa definitiva per il

contribuente così come per la collettività. La modificabilità di tali decisioni

è soggetta a condizioni più restrittive, in primo luogo, in ossequio al principio

della certezza del diritto e, in secondo luogo, per il fatto che vengono

adottate nell’ambito di un procedimento di accertamento nel quale la

fattispecie viene esaminata in modo particolarmente esauriente e che esse

disciplinano il rapporto giuridico fiscale come una sentenza per un fatto

temporalmente circoscritto e unico. Pertanto, su una decisione di tassazione si

può ritornare solo eccezionalmente ed in particolar modo quando è adempiuto un presupposto legale per la revisione (DTF 98 Ia 568 p.

571, 111 Ib 209 consid. 1; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4a ediz., Zurigo 1992, p. 340 ss.).

Nonostante

tali considerazioni, è però ammessa la revoca che intervenga durante il

decorso del termine di impugnazione della tassazione. Il contribuente deve

infatti fare i conti, entro tale lasso di tempo, anche con la possibilità di un

reclamo dell’autorità stessa (in virtù del combinato disposto degli articoli

107 cpv. 1 e 132 cpv. 3 dell’abrogato DIFD). Finché il destino di una decisione

è così precario, non si può infatti invocare la certezza del diritto. In

considerazione del grande numero di simili decisioni, è necessario che il

diritto sostanziale sia applicato in un procedimento semplice e rapido.

All’autorità deve pertanto essere consentito di ritornare su una decisione non

contestata, durante il decorso del termine di impugnazione (DTF 121 II 273 p.

276; v. anche Vallender, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a

ediz., Basilea/Francoforte 2008, vol. I/2b, introduzione agli articoli 147-153,

n. 1a, pp. 440-441).

1.4.

L’autorità fiscale non può

allora ritornare su una propria decisione cresciuta in giudicato se non in casi

eccezionali previsti dalla legge o dalla prassi (cfr. le sentenze CDT n.

80.2005.149 del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 22t; CDT n. 80.2003.158 del

4 dicembre 2003, in RtiD I-2004 n. 15t; CDT n. 80.2001.00111 del 14 settembre

2001, in RDAT I-2002 N. 11t).

La

principale eccezione è rappresentata dal ricupero d'imposta, cioè

dall'esistenza di fatti o prove sconosciute al momento della tassazione, che

permettono di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o che

la tassazione definitiva era incompleta (cfr. art. 236 cpv. 1 LT; art. 151 cpv.

1 LIFD; CDT n.132 del 23 giugno 1994 in re E.M.; CDT n. 80.97.00218 del 10

febbraio 1998 in re M.L.B.). Questa norma consente di rivedere una tassazione

definitiva indipendentemente dall'esistenza di una sottrazione di imposta

secondo gli articoli 258 LT e 175 LIFD, vale a dire indipendentemente da una

colpa (intenzione o negligenza nell'indurre in errore l'autorità fiscale) del

contribuente (cfr. Bernasconi,

Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano 1986, p. 36 s.). Il ricupero di

imposta non può tuttavia essere eseguito, se il contribuente ha inoltrato una

dichiarazione completa e precisa del suo reddito, della sua sostanza e del suo

capitale, quando l'autorità di tassazione ne ha accettata la valutazione,

quand'anche risultasse in seguito insufficiente (cfr. art. 236 cpv. 2 LT; art.

151 cpv. 2 LIFD).

Altra

eccezione è la rettificazione di errori di calcolo. Vi è errore di calcolo

allorché, dopo determinazione dei fattori imponibili, una svista di natura

contabile s'insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta (art. 235 LT; art. 299

cpv. 3 LT; art. 150 LIFD; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A.G.; CDT n. 32 del

10 gennaio 1978 in re W.J.).

1.5.

Come

detto, le tassazioni dell’imposta sul reddito per i periodi fiscali dal 2004 al

2006, erano passate in giudicato quando l’Ufficio di tassazione ha adottato le

decisioni impugnate. Una loro revoca le era pertanto preclusa.

Se avesse

ritenuto adempiuti i presupposti per un recupero d’imposta ed eventualmente per

una procedura contravvenzionale, l’autorità fiscale avrebbe dovuto comunicare

per iscritto al contribuente l’apertura di tali procedure, conformemente agli articoli

238 cpv. 1 e 266 cpv. 2 LT e 153 cpv. 1 e 183 cpv. 1 LIFD. L’autorità competente

sarebbe stata l’Ufficio procedure speciali, come previsto dall’art. 14 cpv. 2

del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, per l’imposta

cantonale, e dall’art. 10 del Regolamento di applicazione della legge federale

sull’imposta federale diretta del 18 ottobre 1994, per l’imposta federale

diretta.

Considerandi

2.

Da

quanto precede discende la conclusione che la decisione dell’autorità di tassazione di procedere ad una “rettifica” delle decisioni su reclamo, aggiungendo l’importo di fr.

24’471.– ai redditi dei periodi fiscali dal 2004 al 2006, non è legittima.

Tale

conclusione consente di lasciare aperta la questione dell’adempimento delle

condizioni per il ricupero d’imposta e per l’eventuale contravvenzione per sottrazione d’imposta, prima che l’autorità competente (l’Ufficio procedure speciali)

abbia adottato una decisione in materia, al termine della relativa procedura.

3.

Visto

l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di

giustizia e le spese processuali. Agli insorgenti è riconosciuta un’indennità

per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, le decisioni “di tassazione dopo rettificazione su reclamo” del 17

aprile 2009 sono annullate.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Ai

ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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