80.2009.76
Assoggettamento illimitato: attività lucrativa all'estero, redditi determinanti per l'aliquota, vitto e alloggio gratuiti
21 luglio 2010Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2009.76
Data decisione, Autorità:
21.07.2010, CDT
Titolo:
Assoggettamento illimitato: attività lucrativa all'estero, redditi determinanti per l'aliquota, vitto e alloggio gratuiti
ESTENSIONE DELL'ASSOGGETTAMENTO
art. 6 LIFD
art. 7 LIFD
art. 130 LIFD
art. 5 LT
art. 6 LT
art. 204 LT
Incarto n.
80.2009.76
Lugano
21 luglio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: avv. RA 1,
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 18 maggio 2009 contro la decisione del 17
aprile 2009 in materia di IC/IFD 2006.
Fatti
A. RI 1,
domiciliato a __________, di professione istruttore di diverse discipline acquatiche,
è amministratore unico di __________ (in seguito: __________), il cui scopo
consiste, fra l’altro, nella gestione di piscine ed altre infrastrutture
sportive, e presidente di __________ (in seguito: __________), associazione che
conta una quindicina di collaboratori, prevalentemente part-time, tutti
impegnati nell’insegnamento di discipline acquatiche (acqua-fit, acquagym, prémaman,
yoga, watsu). Le due persone giuridiche sono azioniste del centro wellness __________
di __________, dove __________ svolge parte della sua attività
didattico-sportiva.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2006, il contribuente indicava di avere percepito i seguenti
redditi:
da
attività dipendente principale fr. 23'581.–
da
attività dipendente accessoria fr. 3'274.–
quale
amministratore di persone giuridiche fr. 8'440.–
da
attività indipendente accessoria fr. 2'680.–
da titoli
e capitali fr. 54.–
valore
locativo fr. 4'624.–
da
comunioni ereditarie fr. 282.–
totale fr. 42'935.–
C. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 27 febbraio 2008, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile complessivo in
fr. 22'500.− per l’IC ed in fr. 23'500.− per l’IFD. Per quanto qui di rilievo, l’autorità aumentava da fr. 4'624.– a
fr. 8'174.– il valore locativo dell’appartamento di __________ (PPP n. __________
al mapp. __________) ed aggiungeva ai redditi dichiarati dal contribuente l’importo
di 8'000 franchi a titolo di “prestazioni valutabili in denaro o reddito
d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
D. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 1° marzo 2008,
nel quale censurava il valore locativo accertato dall’autorità di tassazione e contestava
di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate.
In
occasione di un’udienza tenutasi il 23 ottobre 2008, RI 1 giustificava
l’ammanco di disponibilità finanziaria, così come prospettatogli dall’autorità
di tassazione, adducendo di trascorrere 4-5 mesi all’anno nella città sperimentale
di __________, in India, per un programma di volontariato. Al proposito, spiegava
che durante il suo soggiorno indiano, tutte le spese vive (vitto, alloggio e
trasporti) venivano coperte dalla Fondazione di __________, da __________ e
dall’associazione __________, ciò che gli permetteva di conseguire un importante
risparmio rispetto alle abituali spese sostenute in Svizzera. Per quanto attiene
invece alla sua attività indipendente accessoria, specificava che si trattava
di lezioni private impartite sia in Svizzera sia all’estero, aggiungendo che
l’importo di fr. 2'680.– non era documentato ma poteva essere ricostruito.
E. Con
scritto del 3 novembre 2008, l’autorità di tassazione si rivolgeva al
contribuente, invitandolo nuovamente a prendere posizione sul calcolo delle
entrate e delle uscite dell’anno 2006 ed a presentare i giustificativi
dell’attività indipendente.
Tramite raccomandata del 5 dicembre 2008, RI 1 contestava anzitutto di
essere venuto meno all’obbligo di collaborazione. Ricostruiva quindi il proprio
dispendio mensile, che quantificava, già dedotte le spese fisse calcolate
dall’autorità di tassazione, in 500 franchi mensili, ribadendo di trascorrere
all’incirca 5 mesi all’anno in India, spesato di vitto, alloggio e trasporti. Per quanto riguarda il reddito da attività indipendente, il
reclamante ribadiva che si trattava di lezioni private, particolari e puntuali,
mentre le attività in relazione ai corsi in Svizzera o all’estero rientravano
nel reddito proveniente da __________ o __________.
F. L’autorità
di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 17 aprile
2009, riducendo il reddito imponibile a fr. 17'900.– per l’IC ed a fr.
18'800.– per l’IFD. Nelle motivazioni osservava in particolare quanto segue:
“[…]
Tenuto conto che il contribuente svolge parte dell’attività lucrativa
all’estero (5/6 mesi all’anno) e che le spese di vitto e alloggio vengono assunte
dal datore di lavoro (vedi lettera del 5 dicembre 2008 per tassazione 2007) il
reddito d’altra fonte esposto in sede di tassazione ed imposto in Svizzera,
viene riconfermato nel principio ma viene assegnato al paese dove queste
prestazioni sono state conseguite per l’attività svolta __________. La contestazione
relativa al valore locativo viene accettata unicamente per l’appartamento
ricevuto in eredità in quanto in fase di sistemazione e non utilizzabile. Il
valore di reddito relativo all’appartamento proprio risulta essere
prudenziale.”
G. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente lo
stralcio degli “altri redditi” aggiunti dall’autorità di tassazione, anche se
considerati unicamente ai fini del calcolo dell’aliquota.
Il
ricorrente, rappresentato dall’avv. RA 1, ribadisce che i proventi dichiarati
sono sufficienti per far fronte al suo dispendio mensile, visto e considerato
che ha un tenore di vita molto limitato e trascorre diversi mesi all’anno in __________,
dove il costo della vita è di gran lunga inferiore a quello svizzero. Precisa quindi
che le sue spese di viaggio sono assunte da __________ e __________, mentre le
spese di vitto e alloggio sono coperte da due organizzazioni benefiche e di
sviluppo all’infanzia della città di __________, la “__________” e la “__________”,
per le quali svolge la propria attività di volontariato. A suo dire, sarebbe
quindi inaccettabile considerare tali costi “quale una sorta di remunerazione
per l’attività svolta”.
Nelle
proprie osservazioni del 25 maggio 2009, l’Ufficio di tassazione propone invece
di respingere il gravame, ponendo l’accento sulla disponibilità finanziaria
minima, non contestata in quanto tale, sulla scarna documentazione prodotta e
sulla posizione centrale del ricorrente all’interno di diverse società svizzere.
H. In
occasione di un’udienza tenutasi il 12 novembre 2009 dinanzi a questa Camera, l’autorità
di tassazione ha dichiarato di essere disposta a ridurre a 5'000 franchi gli
“altri redditi”, mentre la rappresentante del ricorrente si è riservata di comunicare
la sua decisione entro dieci giorni.
Malgrado la
concessione di una proroga del termine attribuitogli per aderire alla proposta,
non ha tuttavia più fatto pervenire alcuna presa di posizione. Con lettera del 24
marzo 2010, questa Camera si è quindi nuovamente rivolta al contribuente, invitandolo
a rispondere ad alcune specifiche domande, allo scopo di meglio definire la sua
situazione professionale. In risposta, con scritto del
20 maggio 2010, la rappresentante ha dapprima spiegato che il suo cliente si
era messo a disposizione gratuitamente sia del centro wellness __________ di __________,
poiché l’associazione __________ aveva un interesse a non farlo fallire, sia
della neo costituita __________, che rappresentava un progetto non riuscito. Ha
quindi aggiunto che RI 1 “lavora per ideali e spesso a gratis”, rinunciando,
sempre per una questione di suo principio filosofico, a “delle entrate per sé
stesso pur di corrispondere un salario corretto ai propri assistenti e collaboratori”.
Diritto
1. 1.1.
Come
esposto in narrativa, l’Ufficio di tassazione ha dapprima aggiunto ai proventi
dichiarati “altri redditi” per fr. 8'000.–, motivandoli nella decisione del 27
febbraio 2008 quali “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte
stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”. In sede di reclamo, dopo
aver preso atto che il contribuente svolgeva parte della sua attività lucrativa
in __________, dove soggiornava 4/5 mesi all’anno spesato di vitto, alloggio e
trasporti, l’autorità ha quindi esentato tale importo dal reddito imponibile in
Svizzera, considerandolo unicamente per la definizione dell’aliquota applicabile.
1.2.
Il
diritto fiscale svizzero ha effetti che non si fermano alle frontiere della
Confederazione, ma si estendono anche all’estero, laddove si intrattengono
relazioni economiche con la Svizzera. Gli effetti internazionali in questione
possono derivare dal fatto che la definizione della sovranità fiscale
effettuata dal diritto interno riguarda anche soggetti giuridici che non sono personalmente
sottoposti alla sovranità territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione
economica con la Svizzera. Inoltre, gli stessi possono discendere dal fatto che
soggetti personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera hanno
interessi economici situati all’estero. Per evitare doppie imposizioni, ogni
Stato introduce nelle sue norme fiscali delle disposizioni per limitare il
potere di imposizione nei confronti dell’estero. A tali disposizioni si affiancano
trattati bilaterali o multilaterali conclusi con diversi Stati. L’insieme delle
norme giuridiche del diritto interno e del diritto dei trattati, che hanno ad
oggetto la costituzione del diritto fiscale da un punto di vista
internazionale, forma il diritto fiscale internazionale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 113 s.).
1.3.
Nelle
relazioni intercantonali e internazionali si applicano i principi del diritto
federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5
cpv. 3 prima frase LT). Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere
imposti almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta (art.
5 cpv. 4 LT).
Le
persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza
nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota
corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza (art. 6 cpv. 1
LT). Nelle relazioni internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente
al reddito conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta (art. 6 cpv. 2 LT).
Principi analoghi valgono in materia di imposta federale diretta (cfr. articoli
6 e 7 LIFD)
2. 2.1.
Tornando
al caso in esame, RI 1 è assoggettato all’imposta federale e cantonale in modo
illimitato. Malgrado trascorra diversi mesi all’anno in __________, nella città
sperimentale di __________, è infatti pacifico, e del resto nemmeno contestato,
che il ricorrente abbia il proprio domicilio civile e fiscale nel
comune di __________, dove nel 2000 ha fra l’altro acquistato un appartamento
(PPP n. __________ al fondo base part. __________). Conformemente a quanto
stabilito dagli art. 2 cpv. 2 LT e 3 cpv. 2 LIFD, l’intenzione di stabilirsi
durevolmente in Ticino è inoltre comprovata dal suo coinvolgimento e dal ruolo centrale
svolto all’interno di __________, __________, __________ e __________, tutte
con sede nel Canton Ticino.
È però altrettanto
innegabile che il ricorrente esercita la propria professione di istruttore di
discipline acquatiche anche al di fuori della Svizzera. Per sua stessa ammissione,
tiene corsi in India ed in altri paesi esteri alle dipendenze di __________ e __________
e, più raramente, dispensa delle lezioni private a titolo indipendente. Ora, quando
una persona residente in Svizzera percepisce dei redditi esteri legati ad
un’attività dipendente oppure indipendente che, in virtù di
una convenzione di doppia imposizione (oppure del diritto interno) sottostanno
alla sovranità dello Stato della fonte del reddito, la Svizzera deve esonerare
questi redditi stranieri, ma ne può tenere conto per determinare l’aliquota di
imposta afferente agli altri redditi del contribuente normalmente imponibili in
Svizzera (art. 7 cpv. 1 LIFD; art. 6 cpv. 1 LT; art. 23A cpv. 3 del Modello di convenzione dell’OCSE). Lo
scopo è quello di evitare che i contribuenti traggano dei vantaggi ingiustificati
per il semplice fatto di avere degli elementi imponibili e quindi di essere
assoggettati alle imposte in due o più Stati (cfr. Paschoud, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 6 ad art. 7 LIFD, p. 124).
2.2.
Richiesto
da questa Camera di meglio documentare l’esercizio della sua professione, con
scritto del 20 maggio 2010, il ricorrente ha ribadito che nel periodo fiscale
qui in esame l’attività estera si è svolta principalmente in India, “a titolo
di volontariato per conto di __________ e __________”, in cambio di vitto e
alloggio. Nella fattispecie, trova quindi applicazione l’art. 23 cpv. 2 della
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (RS
0.672.942.31), che prescrive quanto segue:
Qualora
un residente di Svizzera ritragga redditi che secondo le disposizioni della
presente Convenzione sono imponibili in India, la Svizzera esenta da imposta
detti redditi […], ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente
reddito di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero
reddito, senza tener conto dell’esenzione.
2.3.
Le Convenzioni
di doppia imposizione (CDI), per definizione, limitano o escludono
un’imposizione stabilita dal diritto interno, ma non possono in nessun caso
istituire una sorta d’imposizione non prevista dal diritto svizzero (decisione
TF n.2C.625/2008 del 30 gennaio 2009; RDAF 2001 II 269; DTF 117 Ib 366). La
dottrina parla a tal proposito di effetto negativo delle CDI, nel senso
che esse si limitano a prevenire una doppia imposizione dovuta alla collisione
di norme di diritto interno, senza sancire positivamente il diritto di imporre,
che deve rimanere fondato sul diritto interno (Oberson, Précis de droit fiscal international, 3a ediz., Berna 2009, p. 43). È quindi immediatamente
evidente che l’attività svolta dal ricorrente in India va definita alla luce
del diritto fiscale svizzero.
A livello
interno, secondo gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all’imposta
sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Come ha ripetutamente
sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”):
ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente va assoggettato
all’imposta. Gli art. 15 cpv. 2 LT e 16 cpv. 2 LIFD prevedono inoltre che sono
pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente
il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal
contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono
valutati al valore di mercato.
2.4.
Come
esposto in narrativa, il ricorrente ritiene invece inaccettabile che gli venga
computato un reddito per il vitto e l’alloggio ricevuti in cambio del lavoro
gratuito che egli mette a disposizione di __________, evidenziando che l’esistenza
ed il funzionamento stesso della città fondano proprio su tale principio (cfr.
scritto del 20 maggio 2010, p. 3). Inaugurata ufficialmente nel 1968, __________
vuole essere una città universale, dove tutti possano vivere in pace ed in
armonia, al di là di ogni convinzione sociale, religiosa e politica. Nell’ambito
di questo progetto, ciascuno deve contribuire al benessere collettivo,
intraprendendo un’attività che corrisponda ai bisogni della comunità in armonia
con le proprie capacità. Il principio è sostanzialmente quello di offrire il
proprio lavoro e di riceverne in cambio la maintenance, ovvero i mezzi
per vivere, quali vitto, alloggio e i generi di prima necessità (cfr., al
proposito, www.auroville.org).
Senza
per questo voler sminuire il progetto di __________ e le sue ambizioni, resta
però il fatto che da un punto di vista prettamente fiscale, come visto, una
simile attività non può che essere qualificata quale attività lucrativa. Del
resto, anche volendo rinviare alle direttive sui contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), edite dall’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali, e più in generale alla prassi molto più
dettagliata instauratasi nel campo delle assicurazioni sociali, l’attività di “volontariato” svolta in cambio di vitto e alloggio non
può che essere considerata come un’attività esercitata nell’intento di
conseguire un reddito e di aumentare la propria capacità di rendimento
economico (marg. 2001).
Contrariamente
a quanto sembra sostenere il ricorrente, la concessione di eventuali vantaggi
fiscali in ragione dei principi su cui si fonda il progetto di __________, si
scontrerebbe con il precetto generale di uguaglianza ed il principio
dell’imposizione secondo la capacità economica. In questo contesto, non può
infatti passare inosservato che RI 1 è tuttora domiciliato nel Canton Ticino,
dove trascorre 7-8 mesi all’anno, usufruendo di tutti i servizi pubblici
garantiti dal nostro Stato.
2.5.
Ne
discende che il vitto e l’alloggio offerti al contribuente dalle organizzazioni
benefiche e di sviluppo all’infanzia “__________” e “__________” vanno
senz’altro presi in considerazione nella determinazione dell’aliquota
applicabile all’imposta sul reddito federale e cantonale. La decisione impugnata,
con cui l’autorità di tassazione ha assegnato un reddito d’altra fonte alla
Repubblica dell’India, prendendolo in considerazione unicamente per la
fissazione dell’aliquota (secondo gli articoli 7 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LT), deve
pertanto essere confermata nel suo principio. Occorre tuttavia ancora esaminare
la legittimità dell’apprezzamento operato dall’Ufficio di tassazione,
che ha commisurato in 8'000 franchi il reddito d’altra fonte.
3. 3.1.
Nella
procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti
fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte
le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere
in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,
Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75
p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di
collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1
LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni
di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al
contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in
particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione
TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
3.2
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8
CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che
l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o
aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei
fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133
Considerandi
II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La
descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non
lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità
probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie
und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima
eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed
in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile,
nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda
eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei,
non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta
oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.
I/2b, 2. ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti). In
definitiva la massima ufficiale, e il principio inquisitorio trovano i loro
limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla
ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3
ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a
cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).
3.3
Nel caso
in esame, come visto, l’Ufficio di tassazione ha intrapreso un calcolo della
disponibilità finanziaria del ricorrente e, su questa base, ha aggiunto ai
proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 8'000.–, che ha dapprima computato
ai redditi imponibili in Svizzera e poi assegnato alla Repubblica dell’India nella
decisione qui impugnata. Il ricorrente, da parte sua, non contesta il calcolo
delle entrate e delle uscite in quanto tale, ma pretende di poter far fronte al
suo dispendio mensile con i soli proventi dichiarati, sostenendo di avere un
tenore di vita molto limitato, dettato anche dal fatto di trascorrere diversi
mesi all’anno in India, dove il costo della vita è di gran lunga inferiore a
quello della Svizzera.
Le
argomentazioni del ricorrente sono a prima vista ineccepibili. Il tenore di
vita di un contribuente può infatti essere valutato in base a diversi parametri,
a dipendenza della sua situazione personale e delle circostanze esterne. Il
minimo d’esistenza stabilito dalla Camera di esecuzione e fallimenti
nell’ambito del diritto esecutivo può così dar luogo, in taluni casi, ad una
valutazione eccessiva del reddito, ed in altri, ad una valutazione
insufficiente. Nella fattispecie non possono tuttavia essere taciute alcune incongruenza
nelle spiegazioni del ricorrente. Da un lato, sostiene di offrire gratuitamente
il proprio lavoro alla comunità di __________ e, dall’altro, dichiara di prestare
la propria attività “per conto di __________ e __________”, che contabilizzerebbero
direttamente i corsi tenuti all’estero, sotto la voce “consulenze estere”. Invitato
a giustificare una disponibilità finanziaria annuale di soli 4'974 franchi, il
ricorrente ha più volte ribadito che le sue spese di viaggio sono assicurate dai
suoi datori di lavoro, quando invece il certificato di salario rilasciatogli da
__________ così come il certificato allestito da __________ non indicano alcun
rimborso spese né tanto meno alcuna prestazione valutabile in denaro. In questo
contesto, non può passare inosservato il ruolo e la posizione centrale occupata
dal ricorrente all’interno dell’associazione e della società. Egli è infatti
presidente della prima e amministratore unico della seconda, ciò che potrebbe
anche far sorgere il dubbio che gli stessi certificati abbiano omesso
determinati importi. Lo stesso discorso vale anche per le dichiarazioni scritte
rilasciate da __________ e __________, di cui il ricorrente è membro nonché
socio e gerente.
3.4
Nuovamente invitato da
questa Camera a precisare e documentare l’attività esercitata all’estero, il
ricorrente si è limitato a produrre due estratti del conto economico dell’associazione
e di __________, dai quali emerge un importo di soli fr. 3'712.50 sotto la voce
“consulenze varie estero su estero”. Non ha invece reputato necessario
comprovare, per esempio, la frequenza dei corsi tenuti ad __________ oppure l’esatto
periodo ivi trascorso nel periodo fiscale in esame, così come non ha mai documentato
il reddito da attività indipendente, specificando
semplicemente che si trattava di lezioni private.
In simili circostanze, a questa
Camera non resta che osservare che le sole affermazioni dell’avv. RA 1, che
nello scritto del 20 maggio 2010 evidenzia a più riprese che il suo cliente “lavora
per ideali e spesso a gratis”, rinunciando “a delle entrate per
sé stesso pur di corrispondere un salario corretto ai propri assistenti e
collaboratori”, non possono certo bastare a rovesciare la
legittimità dell’apprezzamento operato dall’Ufficio di tassazione.
Certo, come
giustamente osservato dal ricorrente, il vitto e l’alloggio assicuratigli da “__________”
e “__________” vanno di principio riferiti al loro valore di mercato, ovvero alla
realtà media indiana. Secondo gli art. 15 cpv. 2 LT e 16 cpv. 2 LIFD, come
visto, essi vanno stimati, di principio, all’importo che il lavoratore avrebbe
dovuto pagare altrove nelle medesime circostanze (cfr. Circolare n. 2
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 15 dicembre 2000). D’altra
parte, non può nemmeno essere trascurato che il ricorrente, come visto, ha
sempre esercitato la sua professione di istruttore per conto di
un’associazione (__________) e di una società (__________) da lui stesso controllate:
nell’importo di 8'000 franchi rientrano quindi anche tutti i prelevamenti in
natura e le quote private alle spese generali, tra le quali rientrano per
esempio le spese di viaggio da e per l’India. A ciò si aggiungano le
indennità verosimilmente ricevute anche da altre associazioni, incluso __________,
tanto è vero che nello scritto del 20 maggio 2010, la sua rappresentante non è
stata del tutto chiara, limitandosi a sostenere che il contribuente lavora
praticamente gratis anche per altre associazioni estere, allo scopo di far conoscere una tecnica in cui crede (per
i rapporti fra Svizzera e Italia, cfr. art. 24 cpv. 3 della Convenzione tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie
imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio, RS 0.672.945.41).
3.5
Da tutto
quanto precede, in mancanza della documentazione necessaria al chiarimento
dell’attività svolta all’estero, ne discende la conclusione che anche la commisurazione
del reddito d’altra fonte sfugge ad ogni critica e deve essere pertanto confermata.
Anzi, dal momento che l’autorità di tassazione ha assegnato l’intero
importo di 8'000 franchi alla Repubblica dell’India, prendendolo
in considerazione unicamente per la fissazione dell’aliquota, la decisione
impugnata appare finanche generosa con il contribuente (cfr., al proposito,
punti 3.3. e 3.4.).
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster