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Decisione

80.2009.76

Assoggettamento illimitato: attività lucrativa all'estero, redditi determinanti per l'aliquota, vitto e alloggio gratuiti

21 luglio 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliato a __________, di professione istruttore di diverse discipline acquatiche,

è amministratore unico di __________ (in seguito: __________), il cui scopo

consiste, fra l’altro, nella gestione di piscine ed altre infrastrutture

sportive, e presidente di __________ (in seguito: __________), associazione che

conta una quindicina di collaboratori, prevalentemente part-time, tutti

impegnati nell’insegnamento di discipline acquatiche (acqua-fit, acquagym, prémaman,

yoga, watsu). Le due persone giuridiche sono azioniste del centro wellness __________

di __________, dove __________ svolge parte della sua attività

didattico-sportiva.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2006, il contribuente indicava di avere percepito i seguenti

redditi:

da

attività dipendente principale fr. 23'581.–

da

attività dipendente accessoria fr. 3'274.–

quale

amministratore di persone giuridiche fr. 8'440.–

da

attività indipendente accessoria fr. 2'680.–

da titoli

e capitali fr. 54.–

valore

locativo fr. 4'624.–

da

comunioni ereditarie fr. 282.–

totale fr. 42'935.–

C. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 27 febbraio 2008, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile complessivo in

fr. 22'500.− per l’IC ed in fr. 23'500.− per l’IFD. Per quanto qui di rilievo, l’autorità aumentava da fr. 4'624.– a

fr. 8'174.– il valore locativo dell’appartamento di __________ (PPP n. __________

al mapp. __________) ed aggiungeva ai redditi dichiarati dal contribuente l’importo

di 8'000 franchi a titolo di “prestazioni valutabili in denaro o reddito

d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

D. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 1° marzo 2008,

nel quale censurava il valore locativo accertato dall’autorità di tassazione e contestava

di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate.

In

occasione di un’udienza tenutasi il 23 ottobre 2008, RI 1 giustificava

l’ammanco di disponibilità finanziaria, così come prospettatogli dall’autorità

di tassazione, adducendo di trascorrere 4-5 mesi all’anno nella città sperimentale

di __________, in India, per un programma di volontariato. Al proposito, spiegava

che durante il suo soggiorno indiano, tutte le spese vive (vitto, alloggio e

trasporti) venivano coperte dalla Fondazione di __________, da __________ e

dall’associazione __________, ciò che gli permetteva di conseguire un importante

risparmio rispetto alle abituali spese sostenute in Svizzera. Per quanto attiene

invece alla sua attività indipendente accessoria, specificava che si trattava

di lezioni private impartite sia in Svizzera sia all’estero, aggiungendo che

l’importo di fr. 2'680.– non era documentato ma poteva essere ricostruito.

E. Con

scritto del 3 novembre 2008, l’autorità di tassazione si rivolgeva al

contribuente, invitandolo nuovamente a prendere posizione sul calcolo delle

entrate e delle uscite dell’anno 2006 ed a presentare i giustificativi

dell’attività indipendente.

Tramite raccomandata del 5 dicembre 2008, RI 1 contestava anzitutto di

essere venuto meno all’obbligo di collaborazione. Ricostruiva quindi il proprio

dispendio mensile, che quantificava, già dedotte le spese fisse calcolate

dall’autorità di tassazione, in 500 franchi mensili, ribadendo di trascorrere

all’incirca 5 mesi all’anno in India, spesato di vitto, alloggio e trasporti. Per quanto riguarda il reddito da attività indipendente, il

reclamante ribadiva che si trattava di lezioni private, particolari e puntuali,

mentre le attività in relazione ai corsi in Svizzera o all’estero rientravano

nel reddito proveniente da __________ o __________.

F. L’autorità

di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 17 aprile

2009, riducendo il reddito imponibile a fr. 17'900.– per l’IC ed a fr.

18'800.– per l’IFD. Nelle motivazioni osservava in particolare quanto segue:

“[…]

Tenuto conto che il contribuente svolge parte dell’attività lucrativa

all’estero (5/6 mesi all’anno) e che le spese di vitto e alloggio vengono assunte

dal datore di lavoro (vedi lettera del 5 dicembre 2008 per tassazione 2007) il

reddito d’altra fonte esposto in sede di tassazione ed imposto in Svizzera,

viene riconfermato nel principio ma viene assegnato al paese dove queste

prestazioni sono state conseguite per l’attività svolta __________. La contestazione

relativa al valore locativo viene accettata unicamente per l’appartamento

ricevuto in eredità in quanto in fase di sistemazione e non utilizzabile. Il

valore di reddito relativo all’appartamento proprio risulta essere

prudenziale.”

G. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente lo

stralcio degli “altri redditi” aggiunti dall’autorità di tassazione, anche se

considerati unicamente ai fini del calcolo dell’aliquota.

Il

ricorrente, rappresentato dall’avv. RA 1, ribadisce che i proventi dichiarati

sono sufficienti per far fronte al suo dispendio mensile, visto e considerato

che ha un tenore di vita molto limitato e trascorre diversi mesi all’anno in __________,

dove il costo della vita è di gran lunga inferiore a quello svizzero. Precisa quindi

che le sue spese di viaggio sono assunte da __________ e __________, mentre le

spese di vitto e alloggio sono coperte da due organizzazioni benefiche e di

sviluppo all’infanzia della città di __________, la “__________” e la “__________”,

per le quali svolge la propria attività di volontariato. A suo dire, sarebbe

quindi inaccettabile considerare tali costi “quale una sorta di remunerazione

per l’attività svolta”.

Nelle

proprie osservazioni del 25 maggio 2009, l’Ufficio di tassazione propone invece

di respingere il gravame, ponendo l’accento sulla disponibilità finanziaria

minima, non contestata in quanto tale, sulla scarna documentazione prodotta e

sulla posizione centrale del ricorrente all’interno di diverse società svizzere.

H. In

occasione di un’udienza tenutasi il 12 novembre 2009 dinanzi a questa Camera, l’autorità

di tassazione ha dichiarato di essere disposta a ridurre a 5'000 franchi gli

“altri redditi”, mentre la rappresentante del ricorrente si è riservata di comunicare

la sua decisione entro dieci giorni.

Malgrado la

concessione di una proroga del termine attribuitogli per aderire alla proposta,

non ha tuttavia più fatto pervenire alcuna presa di posizione. Con lettera del 24

marzo 2010, questa Camera si è quindi nuovamente rivolta al contribuente, invitandolo

a rispondere ad alcune specifiche domande, allo scopo di meglio definire la sua

situazione professionale. In risposta, con scritto del

20 maggio 2010, la rappresentante ha dapprima spiegato che il suo cliente si

era messo a disposizione gratuitamente sia del centro wellness __________ di __________,

poiché l’associazione __________ aveva un interesse a non farlo fallire, sia

della neo costituita __________, che rappresentava un progetto non riuscito. Ha

quindi aggiunto che RI 1 “lavora per ideali e spesso a gratis”, rinunciando,

sempre per una questione di suo principio filosofico, a “delle entrate per sé

stesso pur di corrispondere un salario corretto ai propri assistenti e collaboratori”.

Diritto

1. 1.1.

Come

esposto in narrativa, l’Ufficio di tassazione ha dapprima aggiunto ai proventi

dichiarati “altri redditi” per fr. 8'000.–, motivandoli nella decisione del 27

febbraio 2008 quali “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte

stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”. In sede di reclamo, dopo

aver preso atto che il contribuente svolgeva parte della sua attività lucrativa

in __________, dove soggiornava 4/5 mesi all’anno spesato di vitto, alloggio e

trasporti, l’autorità ha quindi esentato tale importo dal reddito imponibile in

Svizzera, considerandolo unicamente per la definizione dell’aliquota applicabile.

1.2.

Il

diritto fiscale svizzero ha effetti che non si fermano alle frontiere della

Confederazione, ma si estendono anche all’estero, laddove si intrattengono

relazioni economiche con la Svizzera. Gli effetti internazionali in questione

possono derivare dal fatto che la definizione della sovranità fiscale

effettuata dal diritto interno riguarda anche soggetti giuridici che non sono personalmente

sottoposti alla sovranità territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione

economica con la Svizzera. Inoltre, gli stessi possono discendere dal fatto che

soggetti personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera hanno

interessi economici situati all’estero. Per evitare doppie imposizioni, ogni

Stato introduce nelle sue norme fiscali delle disposizioni per limitare il

potere di imposizione nei confronti dell’estero. A tali disposizioni si affiancano

trattati bilaterali o multilaterali conclusi con diversi Stati. L’insieme delle

norme giuridiche del diritto interno e del diritto dei trattati, che hanno ad

oggetto la costituzione del diritto fiscale da un punto di vista

internazionale, forma il diritto fiscale internazionale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 113 s.).

1.3.

Nelle

relazioni intercantonali e internazionali si applicano i principi del diritto

federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5

cpv. 3 prima frase LT). Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere

imposti almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta (art.

5 cpv. 4 LT).

Le

persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza

nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota

corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza (art. 6 cpv. 1

LT). Nelle relazioni internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente

al reddito conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta (art. 6 cpv. 2 LT).

Principi analoghi valgono in materia di imposta federale diretta (cfr. articoli

6 e 7 LIFD)

2. 2.1.

Tornando

al caso in esame, RI 1 è assoggettato all’imposta federale e cantonale in modo

illimitato. Malgrado trascorra diversi mesi all’anno in __________, nella città

sperimentale di __________, è infatti pacifico, e del resto nemmeno contestato,

che il ricorrente abbia il proprio domicilio civile e fiscale nel

comune di __________, dove nel 2000 ha fra l’altro acquistato un appartamento

(PPP n. __________ al fondo base part. __________). Conformemente a quanto

stabilito dagli art. 2 cpv. 2 LT e 3 cpv. 2 LIFD, l’intenzione di stabilirsi

durevolmente in Ticino è inoltre comprovata dal suo coinvolgimento e dal ruolo centrale

svolto all’interno di __________, __________, __________ e __________, tutte

con sede nel Canton Ticino.

È però altrettanto

innegabile che il ricorrente esercita la propria professione di istruttore di

discipline acquatiche anche al di fuori della Svizzera. Per sua stessa ammissione,

tiene corsi in India ed in altri paesi esteri alle dipendenze di __________ e __________

e, più raramente, dispensa delle lezioni private a titolo indipendente. Ora, quando

una persona residente in Svizzera percepisce dei redditi esteri legati ad

un’attività dipendente oppure indipendente che, in virtù di

una convenzione di doppia imposizione (oppure del diritto interno) sottostanno

alla sovranità dello Stato della fonte del reddito, la Svizzera deve esonerare

questi redditi stranieri, ma ne può tenere conto per determinare l’aliquota di

imposta afferente agli altri redditi del contribuente normalmente imponibili in

Svizzera (art. 7 cpv. 1 LIFD; art. 6 cpv. 1 LT; art. 23A cpv. 3 del Modello di convenzione dell’OCSE). Lo

scopo è quello di evitare che i contribuenti traggano dei vantaggi ingiustificati

per il semplice fatto di avere degli elementi imponibili e quindi di essere

assoggettati alle imposte in due o più Stati (cfr. Paschoud, in:

Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 6 ad art. 7 LIFD, p. 124).

2.2.

Richiesto

da questa Camera di meglio documentare l’esercizio della sua professione, con

scritto del 20 maggio 2010, il ricorrente ha ribadito che nel periodo fiscale

qui in esame l’attività estera si è svolta principalmente in India, “a titolo

di volontariato per conto di __________ e __________”, in cambio di vitto e

alloggio. Nella fattispecie, trova quindi applicazione l’art. 23 cpv. 2 della

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India per

evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (RS

0.672.942.31), che prescrive quanto segue:

Qualora

un residente di Svizzera ritragga redditi che secondo le disposizioni della

presente Convenzione sono imponibili in India, la Svizzera esenta da imposta

detti redditi […], ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente

reddito di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero

reddito, senza tener conto dell’esenzione.

2.3.

Le Convenzioni

di doppia imposizione (CDI), per definizione, limitano o escludono

un’imposizione stabilita dal diritto interno, ma non possono in nessun caso

istituire una sorta d’imposizione non prevista dal diritto svizzero (decisione

TF n.2C.625/2008 del 30 gennaio 2009; RDAF 2001 II 269; DTF 117 Ib 366). La

dottrina parla a tal proposito di effetto negativo delle CDI, nel senso

che esse si limitano a prevenire una doppia imposizione dovuta alla collisione

di norme di diritto interno, senza sancire positivamente il diritto di imporre,

che deve rimanere fondato sul diritto interno (Oberson, Précis de droit fiscal international, 3a ediz., Berna 2009, p. 43). È quindi immediatamente

evidente che l’attività svolta dal ricorrente in India va definita alla luce

del diritto fiscale svizzero.

A livello

interno, secondo gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all’imposta

sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Come ha ripetutamente

sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”):

ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente va assoggettato

all’imposta. Gli art. 15 cpv. 2 LT e 16 cpv. 2 LIFD prevedono inoltre che sono

pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente

il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal

contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono

valutati al valore di mercato.

2.4.

Come

esposto in narrativa, il ricorrente ritiene invece inaccettabile che gli venga

computato un reddito per il vitto e l’alloggio ricevuti in cambio del lavoro

gratuito che egli mette a disposizione di __________, evidenziando che l’esistenza

ed il funzionamento stesso della città fondano proprio su tale principio (cfr.

scritto del 20 maggio 2010, p. 3). Inaugurata ufficialmente nel 1968, __________

vuole essere una città universale, dove tutti possano vivere in pace ed in

armonia, al di là di ogni convinzione sociale, religiosa e politica. Nell’ambito

di questo progetto, ciascuno deve contribuire al benessere collettivo,

intraprendendo un’attività che corrisponda ai bisogni della comunità in armonia

con le proprie capacità. Il principio è sostanzialmente quello di offrire il

proprio lavoro e di riceverne in cambio la maintenance, ovvero i mezzi

per vivere, quali vitto, alloggio e i generi di prima necessità (cfr., al

proposito, www.auroville.org).

Senza

per questo voler sminuire il progetto di __________ e le sue ambizioni, resta

però il fatto che da un punto di vista prettamente fiscale, come visto, una

simile attività non può che essere qualificata quale attività lucrativa. Del

resto, anche volendo rinviare alle direttive sui contributi dei lavoratori

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), edite dall’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali, e più in generale alla prassi molto più

dettagliata instauratasi nel campo delle assicurazioni sociali, l’attività di “volontariato” svolta in cambio di vitto e alloggio non

può che essere considerata come un’attività esercitata nell’intento di

conseguire un reddito e di aumentare la propria capacità di rendimento

economico (marg. 2001).

Contrariamente

a quanto sembra sostenere il ricorrente, la concessione di eventuali vantaggi

fiscali in ragione dei principi su cui si fonda il progetto di __________, si

scontrerebbe con il precetto generale di uguaglianza ed il principio

dell’imposizione secondo la capacità economica. In questo contesto, non può

infatti passare inosservato che RI 1 è tuttora domiciliato nel Canton Ticino,

dove trascorre 7-8 mesi all’anno, usufruendo di tutti i servizi pubblici

garantiti dal nostro Stato.

2.5.

Ne

discende che il vitto e l’alloggio offerti al contribuente dalle organizzazioni

benefiche e di sviluppo all’infanzia “__________” e “__________” vanno

senz’altro presi in considerazione nella determinazione dell’aliquota

applicabile all’imposta sul reddito federale e cantonale. La decisione impugnata,

con cui l’autorità di tassazione ha assegnato un reddito d’altra fonte alla

Repubblica dell’India, prendendolo in considerazione unicamente per la

fissazione dell’aliquota (secondo gli articoli 7 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LT), deve

pertanto essere confermata nel suo principio. Occorre tuttavia ancora esaminare

la legittimità dell’apprezzamento operato dall’Ufficio di tassazione,

che ha commisurato in 8'000 franchi il reddito d’altra fonte.

3. 3.1.

Nella

procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti

fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte

le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere

in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,

Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75

p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di

collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1

LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni

di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al

contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in

particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione

TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

3.2

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8

CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133

Considerandi

II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La

descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non

lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità

probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie

und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima

eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed

in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile,

nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda

eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei,

non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta

oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/2b, 2. ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti). In

definitiva la massima ufficiale, e il principio inquisitorio trovano i loro

limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla

ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3

ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a

cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

3.3

Nel caso

in esame, come visto, l’Ufficio di tassazione ha intrapreso un calcolo della

disponibilità finanziaria del ricorrente e, su questa base, ha aggiunto ai

proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 8'000.–, che ha dapprima computato

ai redditi imponibili in Svizzera e poi assegnato alla Repubblica dell’India nella

decisione qui impugnata. Il ricorrente, da parte sua, non contesta il calcolo

delle entrate e delle uscite in quanto tale, ma pretende di poter far fronte al

suo dispendio mensile con i soli proventi dichiarati, sostenendo di avere un

tenore di vita molto limitato, dettato anche dal fatto di trascorrere diversi

mesi all’anno in India, dove il costo della vita è di gran lunga inferiore a

quello della Svizzera.

Le

argomentazioni del ricorrente sono a prima vista ineccepibili. Il tenore di

vita di un contribuente può infatti essere valutato in base a diversi parametri,

a dipendenza della sua situazione personale e delle circostanze esterne. Il

minimo d’esistenza stabilito dalla Camera di esecuzione e fallimenti

nell’ambito del diritto esecutivo può così dar luogo, in taluni casi, ad una

valutazione eccessiva del reddito, ed in altri, ad una valutazione

insufficiente. Nella fattispecie non possono tuttavia essere taciute alcune incongruenza

nelle spiegazioni del ricorrente. Da un lato, sostiene di offrire gratuitamente

il proprio lavoro alla comunità di __________ e, dall’altro, dichiara di prestare

la propria attività “per conto di __________ e __________”, che contabilizzerebbero

direttamente i corsi tenuti all’estero, sotto la voce “consulenze estere”. Invitato

a giustificare una disponibilità finanziaria annuale di soli 4'974 franchi, il

ricorrente ha più volte ribadito che le sue spese di viaggio sono assicurate dai

suoi datori di lavoro, quando invece il certificato di salario rilasciatogli da

__________ così come il certificato allestito da __________ non indicano alcun

rimborso spese né tanto meno alcuna prestazione valutabile in denaro. In questo

contesto, non può passare inosservato il ruolo e la posizione centrale occupata

dal ricorrente all’interno dell’associazione e della società. Egli è infatti

presidente della prima e amministratore unico della seconda, ciò che potrebbe

anche far sorgere il dubbio che gli stessi certificati abbiano omesso

determinati importi. Lo stesso discorso vale anche per le dichiarazioni scritte

rilasciate da __________ e __________, di cui il ricorrente è membro nonché

socio e gerente.

3.4

Nuovamente invitato da

questa Camera a precisare e documentare l’attività esercitata all’estero, il

ricorrente si è limitato a produrre due estratti del conto economico dell’associazione

e di __________, dai quali emerge un importo di soli fr. 3'712.50 sotto la voce

“consulenze varie estero su estero”. Non ha invece reputato necessario

comprovare, per esempio, la frequenza dei corsi tenuti ad __________ oppure l’esatto

periodo ivi trascorso nel periodo fiscale in esame, così come non ha mai documentato

il reddito da attività indipendente, specificando

semplicemente che si trattava di lezioni private.

In simili circostanze, a questa

Camera non resta che osservare che le sole affermazioni dell’avv. RA 1, che

nello scritto del 20 maggio 2010 evidenzia a più riprese che il suo cliente “lavora

per ideali e spesso a gratis”, rinunciando “a delle entrate per

sé stesso pur di corrispondere un salario corretto ai propri assistenti e

collaboratori”, non possono certo bastare a rovesciare la

legittimità dell’apprezzamento operato dall’Ufficio di tassazione.

Certo, come

giustamente osservato dal ricorrente, il vitto e l’alloggio assicuratigli da “__________”

e “__________” vanno di principio riferiti al loro valore di mercato, ovvero alla

realtà media indiana. Secondo gli art. 15 cpv. 2 LT e 16 cpv. 2 LIFD, come

visto, essi vanno stimati, di principio, all’importo che il lavoratore avrebbe

dovuto pagare altrove nelle medesime circostanze (cfr. Circolare n. 2

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 15 dicembre 2000). D’altra

parte, non può nemmeno essere trascurato che il ricorrente, come visto, ha

sempre esercitato la sua professione di istruttore per conto di

un’associazione (__________) e di una società (__________) da lui stesso controllate:

nell’importo di 8'000 franchi rientrano quindi anche tutti i prelevamenti in

natura e le quote private alle spese generali, tra le quali rientrano per

esempio le spese di viaggio da e per l’India. A ciò si aggiungano le

indennità verosimilmente ricevute anche da altre associazioni, incluso __________,

tanto è vero che nello scritto del 20 maggio 2010, la sua rappresentante non è

stata del tutto chiara, limitandosi a sostenere che il contribuente lavora

praticamente gratis anche per altre associazioni estere, allo scopo di far conoscere una tecnica in cui crede (per

i rapporti fra Svizzera e Italia, cfr. art. 24 cpv. 3 della Convenzione tra la

Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie

imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul

reddito e sul patrimonio, RS 0.672.945.41).

3.5

Da tutto

quanto precede, in mancanza della documentazione necessaria al chiarimento

dell’attività svolta all’estero, ne discende la conclusione che anche la commisurazione

del reddito d’altra fonte sfugge ad ogni critica e deve essere pertanto confermata.

Anzi, dal momento che l’autorità di tassazione ha assegnato l’intero

importo di 8'000 franchi alla Repubblica dell’India, prendendolo

in considerazione unicamente per la fissazione dell’aliquota, la decisione

impugnata appare finanche generosa con il contribuente (cfr., al proposito,

punti 3.3. e 3.4.).

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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