80.2009.77
Imposta sugli utili immobiliari: differimento, reinvestimento nell'abitazione primaria, vendita da parte del marito e acquisto in comproprietà con la moglie, regime unione dei beni
25 novembre 2009Italiano19 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2009.77
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CDT
Titolo:
Imposta sugli utili immobiliari: differimento, reinvestimento nell'abitazione primaria, vendita da parte del marito e acquisto in comproprietà con la moglie, regime unione dei beni
DIFFERIMENTO DELL'IMPOSIZIONE
art. 12 cpv. 3 let. a LAID
art. 125 let. g LT
Incarto n.
80.2009.77
Lugano
25 novembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 maggio 2009 contro la decisione del 25 settembre 2008 in
materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
A. In data 24 ottobre
1997, RI 1 acquistava il mappale __________ RFD di __________ al prezzo di fr.
370'000.−.
Il 10 gennaio 2008 lo
vendeva alla __________ al prezzo di fr. 530'000.−. L’atto notarile
veniva anche firmato, giusta l’art. 169 CC, da __________, moglie di RI 1,
poiché il bene immobiliare venduto fungeva da abitazione famigliare.
Il giorno 26 gennaio 2008 __________
e __________, in qualità di acquirenti e __________ e __________ in veste di
venditori sottoscrivevano un rogito notarile avente come oggetto la vendita la
part. __________ RFD __________. Il prezzo di compravendita veniva fissato in
complessivi fr. 630'000.−.
B. Il 6 giugno 2008, i
coniugi __________ postulavano all’Ufficio circondariale di tassazione di __________
il differimento dell’imposizione della TUI, con la seguente motivazione: “[…]
chiediamo il […] differimento perché l’intero importo utile, è stato
reinvestito nell’acquisto di un’altra abitazione primaria. La casa di __________,
è da noi stata acquistata durante il ns. matrimonio. Il rogito è stato firmato
solo da un coniuge, perché in quel momento la ns. famiglia era composta da 5
figli, di cui 3 in tenerissima età […] la madre non poteva essere presente per
la firma dell’atto di acquisto, in quelle condizioni. […]. Dando ½ dei ricavi
della casa a __________, e intestando metà casa di __________ alla moglie,
abbiamo inteso sistemare le ns. pretese reciproche riferite al regime
matrimoniale, e riconoscere il lavoro della moglie durante tutti questi anni,
nei quali ha contribuito al mantenimento della famiglia. Chiediamo quindi,
entrambi, il differimento dell’imposizione degli utili immobiliari, con espresso
rimando all’art. 125 lett. b LT.”
C. Con decisione
di tassazione datata 26 giugno 2008 l’Ufficio di tassazione di __________
stabiliva in fr. 530'000.− il valore di alienazione, mentre in fr.
370’000.− il valore di investimento totale. L’utile imponibile veniva
commisurato in fr. 160'000.−, l’aliquota veniva fissata al 10% e
l’imposta dovuta risultava infine essere pari a fr. 16'000.−.
D. In data 15
luglio 2008 (data del timbro postale) __________ interponeva reclamo contro la
decisione di tassazione del 26 giugno 2006. A suo avviso, la decisione si
basava su un “presunto errore di natura burocratica”, e faceva pure notare che
la decisione dell’autorità fiscale risultava essere in contrasto con l’art. 194
CCS (RS 210).
E. Con
decisione del 25 settembre 2008 l’Ufficio di tassazione di __________ respingeva
il reclamo interposto da __________ con la seguente motivazione:
A seguito del diniego del differimento relativo
all’imposizione TUI è stato presentato un tempestivo reclamo
argomentando che malgrado l’intestatario della casa venduta fosse solo il marito, l’art. 194
cpv. 1 del Codice civile stabilisce che l’unione dei beni riunisce tutta la sostanza coniugale. Va innanzitutto
rilevato che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la circostanza
dei coniugi che abbiano adottato un regime patrimoniale della partecipazione agli
acquisti non permette alla moglie di considerarsi proprietaria di un immobile
appartenente al marito. Pertanto, dal momento che il proprietario della casa
venduta è solamente il marito, mentre gli acquirenti della nuova abitazione risultano
essere i coniugi, appare giustificato ipotizzare unicamente un differimento
parziale. Anche in relazione al calcolo il differimento è escluso. Infatti
l’investimento per l’acquisto della nuova casa (630'000.− diviso 2
= fr. 315'000.−), risulta inferiore al valore di investimento dell’abitazione alienata
(fr. 370'000.−).
F. Tramite missiva
datata 25 settembre 2008 (data del timbro postale), __________ scriveva
nuovamente all’Ufficio di tassazione di __________, riconfermandosi nella
raccomandata del 15 luglio 2008 (data del timbro postale).
G. In data 30 settembre
2008, l’Ufficio di tassazione di __________ inoltrava a RI 1 una richiesta di
informazione avente il seguente tenore:
Abbiamo
preso atto della vostra lettera del 25 settembre 2008 e vi preghiamo di
comunicarci entro il 15 settembre 2008 se è da considerare quale ricorso contro
la decisione su reclamo del 25 settembre 2008. In tal caso la vostra lettera
verrà trasmessa alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello di
Lugano. Vi avvertiamo che, in caso di soccombenza davanti alla Camera di
diritto tributario, saranno prelevate le tasse di giustizia e le spese
di procedura conformemente all’art. 231 LT. In caso di silenzio da parte vostra
lo scritto verrà invece archiviato senza ulteriore comunicazione.RI 1
non dava tuttavia riscontro alla missiva sino al giorno 17 marzo 2009.
H. Dopo la ricezione
della raccomandata 5 febbraio 2009 da parte dell’Ufficio esazione e condoni per
la riscossione della TUI, __________ rispondeva alla stessa autorità, in data
13 febbraio 2009, con una lettera avente il seguente contenuto: “[…] Non vorrei
che da parte vs. fosse stata ignorata volontariamente la copia per conoscenza
del 25 settembre 2008, perché in tal caso devo chiedervi se intendete ledere e
disonorare la mia onorabilità, estorcendomi soldi, con minaccia esecutiva ed
intimidatoria, violando il codice penale con una somma di reati […]”.
I. Tramite
raccomandata del 17 marzo 2009 (data del timbro postale) i coniugi __________
davano riscontro alla lettera di richiesta di informazioni del 30 settembre
2009 da parte dell’Ufficio di tassazione di __________. I coniugi adducevano
che il rogito notarile inerente all’acquisto della part. __________ RFD __________
non era al tempo stato firmato dalla moglie __________ poiché occupata nelle
cure dei figli. __________ spiegava che il notaio che si era occupato di
stilare la compravendita non lo aveva informato che dal momento che il rogito notarile
comportava unicamente la sua firma quale parte acquirente, sarebbe di
conseguenza divenuto unicamente lui proprietario della part. n. __________ RFD __________.
__________ sottolinea come l’informazione da parte del notaio non fosse stata esaustiva,
e di come, se avesse saputo per tempo di quali sarebbero state le conseguenze
di aver firmato lui solamente il rogito notarile inerente alla part. __________
RFD __________, avrebbe fatto allestire una procura da parte della moglie per poter
divenire anche quest’ultima parte acquirente all’atto notarile del 24 ottobre
1997.
L. Il 7 aprile 2009 l’Ufficio circondariale di tassazione
di __________ rispondeva ai coniugi __________, affermando che la tassazione
sugli utili immobiliari aveva ormai assunto carattere definitivo ed era quindi
legalmente e giuridicamente cresciuta in giudicato, e che per tale motivo, non
poteva essere riesaminata.
M. Il
20 aprile 2009, i coniugi __________, rispondevano all’Ufficio di tassazione di
__________ con una lettera che recita quanto segue:
[…] con vostro invio del 30 settembre 2008 - vedi copia allegata -,
comunicavate che avevate preso atto della […] mia lettera 25 settembre 2008 e
mi invitavate a comunicarci entro il 15 settembre 2008 se il mio succitato
scritto era da considerare o meno una procedura ricorsuale. Considerata la differenza
fra la data del vostro invio ed il termine assegnatomi per una risposta in merito
mi è sembrato ovvio che il termine per l’insinuazione di
eventuali mie osservazioni o altro fosse, di fatto, il 15 settembre 2009.
Questa mia considerazione conferma che nessun errore è stato commesso da
parte mia invece tale situazione è imputabile unicamente a vostre inesatte intimazioni poiché
ritengo, a rigor di logica, la mia risposta datata 16 marzo 2009 è abbondantemente
in anticipo sui vostri termini. Infatti, non ho mai visto che una risposta sia
possibile rimetterla prima della formulazione di una domanda. Sulla scorta delle vostre imprecisioni succitate
ritengo che quanto da voi asserito e meglio “l’assunzione a carattere definitivo e legalmente e
giuridicamente cresciuta in giudicato” è da considerarsi se non temerario almeno
ambiguo. […].
N. Con lettera del 22
aprile 2009 la Consigliera di Stato __________ rispondeva ai coniugi __________
di aver ricevuto la loro missiva e di trasmetterne una copia alla direzione
della Divisione delle contribuzioni.
O. Il 3 maggio 2009
l’Ufficio circondariale di tassazione di __________, scriveva a __________,
riconoscendo l’errore di scrittura contenuto nella richiesta del 30 settembre
2008. Con la missiva l’Ufficio di tassazione di __________ invitava i coniugi __________
a comunicare entro e non oltre il 15 maggio 2009, se la lettera risalente al 25
settembre 2008 e lo scritto del 16 marzo 2009 fossero da considerare come
ricorso contro la decisione di reclamo.
P. Con raccomandata del
13 maggio 2009 (timbro postale) i coniugi __________ manifestavano all’Ufficio
circondariale di tassazione di __________, la loro volontà di trasmettere le
lettere del 25 settembre 2008 e lo scritto del 16 marzo 2009 alla Camera di diritto
tributario, valendo quali ricorsi.
Diritto
1. Essendo RI 1 unico
debitore della TUI in base all’art. 127 cpv. 1 LT, il ricorso presentato dalla
moglie __________ è da ritenere pertanto irricevibile, essendovi carenza di
legittimazione attiva di quest’ultima.
Considerandi
2.
2.1.
Lo Stato preleva
un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni
realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso
(art. 123 LT).
Il tributo sugli utili
immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si
tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di una speciale, poiché
colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il fatto
che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza che entri in considerazione
la complessiva capacità contributiva del soggetto dell’imposta, il tributo in
esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da
123.
a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano
1996, p.59).
2.2
L’utile imponibile
corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di
investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei
costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia, se l’alienante è
stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può chiedere che il
valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga
quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).
3.
3.1.
Come esposto in narrativa,
__________ ha sottoscritto due contratti di compravendita in un lasso di tempo
di alcune settimane: dapprima in veste di venditore (rogito notarile del 10 gennaio
2008), mentre in un secondo tempo (rogito notarile del 26 gennaio 2008) come
acquirente di un immobile in comproprietà con la moglie __________. I
ricorrenti chiedono di poter beneficiare del differimento di imposizione, in
applicazione dell’art. 125 lett. g LT, avendo impiegato l’utile
conseguito dalla vendita della casa famigliare per acquistarne un’altra avente
lo stesso scopo.
Dal canto suo l’autorità
di tassazione stima che, visto che la proprietà della casa alienata era
unicamente del marito, e che nel rogito del 26 gennaio 2008 i proprietari
dell’immobile acquistato sono sia __________ che __________, si debba ipoteticamente
riconoscere unicamente un differimento parziale della TUI.
3.2
Per l’art. 125 lett. g
LT, l’imposizione dell’utile immobiliare è differita in caso di alienazione di
un’abitazione (casa monofamiliare o appartamento) che ha servito durevolmente
ed esclusivamente all’uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo
sia destinato entro un termine di due anni all’acquisto o alla costruzione, in
Svizzera, di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.
La citata disposizione
della legge tributaria riprende, nella sostanza, l’art. 12 cpv. 3 lett. a
LAID, precisando i limiti temporali e territoriali entro i quali il
reinvestimento deve essere effettuato.
Il legislatore ha
introdotto tale norma, su suggerimento della commissione di esperti incaricata
di redigere un progetto di imposta sugli utili immobiliari, nell’intento di evitare
casi di rigore estremo, quando, ad esempio, il contribuente è costretto a trasferire
il domicilio e vendere l’abitazione per ragioni professionali. Il Consiglio
Federale, nel Messaggio sull’armonizzazione, sottolineava a sua volta che al
contribuente, spesso per l’elevata imposta sui guadagni immobiliari, non è
possibile acquistare nel nuovo luogo un’abitazione sostitutiva di ugual valore
e che l’assenza di una tale possibilità di reinvestimento sostitutivo può
nuocere alla mobilità professionale (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 131).
La dottrina è concorde nel
considerare il motivo di differimento in esame come un’eccezione propria,
giacché, se anche la vendita di un immobile privato fosse necessitata,
nondimeno vi sarebbe realizzazione del relativo utile. La ratio
della rinuncia ad imporre deve dunque ricercarsi non tanto nell’inesistenza di
una componente dell’utile, bensì nelle modalità di impiego di quest’ultimo (Ochsner, Die Besteuerung der
Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 105 s.; Mettler, Die Grundstückegewinnsteuer
des Kantons Schwyz, Zurigo 1990, p. 137 ss.; Rumo,
Die Liegenschatfsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friborgo
1993, p. 168). Alcuni autori ritengono pertanto che il legislatore abbia deciso
di fare un uso extra-fiscale dell’imposta sugli utili immobiliari (Mettler, op. cit., p. 139; Rumo, op. cit., p. 170), cioè che abbia
inteso promuovere, con tale mezzo, la proprietà dell’abitazione o la mobilità
della popolazione (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 132).
3.3
Le condizioni cui la legge
subordina il differimento dell'imposizione, in virtù dell'art. 125 lett. g
LT, sono le seguenti:
a) l’acquisto
di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo: l’oggetto alienato e
quello sostitutivo acquistato devono cioè fungere entrambi da abitazione
personale;
b) l’uso
personale deve essere esclusivo e durevole: l’abitazione alienata e quella
acquistata non devono quindi essere locate a terzi o lasciate vuote, se non nei
seguenti casi eccezionali:
• l’esistenza
di motivi estrinseci (nessuna offerta di acquisto nonostante sforzi per
vendere, trasloco improvviso per ragioni professionali o di salute), ma non
invece considerazioni di carattere finanziario, quali il rinvio della vendita
per conseguire un prezzo migliore o per sfruttare l’incremento di valore;
• la
locazione con un contratto a termine di durata inferiore ad un anno, in particolare
quando già al momento dell’inizio della locazione è nota la data della vendita,
sicché si tratta di una semplice situazione transitoria; in casi eccezionali è
ammessa una durata che supera l’anno, purché la durata dell’uso personale abbia
comunque ecceduto quella della locazione;
c) deve
trattarsi di abitazione primaria: è dunque escluso il differimento per le abitazioni
secondarie e di vacanza;
d) limite
temporale di due anni fra la vendita e l’acquisto o la costruzione dell’abitazione
sostitutiva: si ammette tuttavia che il reinvestimento possa addirittura
precedere la vendita;
e) il
reinvestimento deve avvenire in Svizzera
(Soldini/Pedroli, op. cit., pp. 132-134
e p. 137; Soldini/Pedroli,
L’imposizione degli utili immobiliari, Complemento al commentario, Lugano 2003,
p. 100).
3.4
Qualora, in seguito
all’alienazione dell’abitazione primaria, solo una parte del ricavato venga
impiegata per il reinvestimento oppure non vi sia perfetta identità fra venditore
e acquirente (p. es. il solo marito vende la propria casa, ma ne acquista una
nuova insieme alla moglie), si è in presenza di un reinvestimento parziale (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 134 ss).
Se dunque solo una parte
del ricavato viene impiegata per acquistare l’immobile sostitutivo, si ha una
quota di tale importo che rimane a disposizione dell’alienante; seguendo la
prassi del Canton Berna, anche l’autorità ticinese impone quest’ultima quota,
quale utile lordo, senza deduzione proporzionale dei costi di investimento (CDT
n. 80.2002.20 del 13 marzo 2002, in RDAT II-2002 n. 14t).
3.5
E’ anzitutto pacifico che RI
1, avendo acquistato la nuova abitazione (part. __________ RFD __________) in
comproprietà per un mezzo con la moglie, non può considerarsi unico acquirente
e quindi unico beneficiario del reinvestimento. Questa Camera ha già
ripetutamente deciso che, se un contribuente, venduta la propria abitazione, ne
acquista una sostitutiva in comproprietà per un mezzo con la moglie, non può
considerarsi unico acquirente e quindi unico beneficiario del reinvestimento.
La legge tributaria ha peraltro espressamente previsto, all’art. 127 cpv. 2 LT,
che il coniuge e i figli siano imposti separatamente per gli utili immobiliari
da loro conseguiti, introducendo in tal modo una chiara deroga al principio
della tassazione della famiglia, previsto dall’art. 8 LT (cfr. Soldini/Pedroli, op. cit., p. 156). Di
conseguenza, ai fini dell’assoggettamento all’imposta sugli utili immobiliari,
sarà giustificato ammettere solo un reinvestimento parziale (RDAT II-2002 n.
14t).
3.6
Nella fattispecie l’Ufficio
di tassazione commisurava l’utile imponibile totale in fr. 160'000.− ,
applicando un’aliquota del 10% giusta l’art. 139 LT. L’imposta dovuta risultava
essere di fr. 16'000.−.
L’investimento per
l’acquisto della nuova casa (630'000 : 2 = 315'000.−) risulta inferiore
al valore di investimento della prima abitazione (fr. 370'000.−). Di
conseguenza l’utile conseguito con la prima vendita, pari a fr.
160'000.−, è integralmente imponibile, non essendo stato reinvestito in
nessuna misura.
Come detto, infatti, se
solo una parte del ricavato viene impiegata per acquistare l’immobile
sostitutivo, si ha una quota di tale importo che rimane a disposizione
dell’alienante; secondo la prassi dell’autorità fiscale, essa viene imposta,
quale utile lordo, senza deduzione proporzionale dei costi di investimento (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 134).
Come ha avuto modo di precisare il Tribunale amministrativo del Canton Berna,
oggetto dell’imposta sull’utile immobiliare non è il ricavato della vendita
come tale, bensì la differenza fra questo e i costi di investimento, ragione
per cui è anche soltanto questo utile che può beneficiare del differimento
dell’imposizione. Infatti, se al momento di vendere un immobile, il ricavo è
pari solo ai costi di investimento, sono stati realizzati solo questi costi e
non vi è alcun utile, Il ricavo deve dunque per forza essere scisso in due
componenti: una è rappresentata dai costi di investimento realizzati, l’altra
rappresenta la quota che eccede i costi di investimento e corrisponde all’utile
lordo determinante. Nel caso di un reinvestimento parziale bisogna ritenere che
siano reinvestiti in primo luogo i costi di investimento realizzati; nella
misura in cui il reinvestimento sia superiore ai costi di investimento, la
differenza fra il ricavo della vendita e la somma reinvestita rappresenta una
quota di utile a libera disposizione, per la quale non si giustifica alcun
differimento dell’imposizione (NStP 1993 p. 91 = RF 48/1993 p. 431; v. anche Soldini/Pedroli, op. cit., nota 87 a p.
135).
In altre parole, oggetto
di reinvestimento è in primo luogo il valore di investimento dell’abitazione
precedente e in secondo luogo, solo se il reinvestimento supera il valore di
investimento, l’utile conseguito con la prima vendita. Con la conseguenza che,
se l’utile stesso non viene reinvestito, esso rimane a disposizione degli
alienanti e non vi è pertanto alcuna ragione di differirne l’imposizione (CDT
sentenza del 13 marzo 2002, inc. n. 80.2002.20).
Il metodo applicato nel
Canton Ticino, per accertare se in caso di reinvestimento parziale vi sia un
utile che può beneficiare del differimento dell’imposizione, che è detto anche
“metodo assoluto”, è altresì imposto dalla legge federale sull’armonizzazione
(LAID), secondo quanto ha stabilito il Tribunale federale. Fondandosi sulla ratio
del differimento previsto dall’art. 12 cpv. 3 lett. e LAID, che consiste
nella promozione della mobilità personale, l’Alta Corte ha infatti affermato
che, se i mezzi impiegati per l’investimento sostitutivo non superano i costi
d’investimento dell’immobile ceduto, allora l’intera imposizione dell’utile
immobiliare non ostacola l’acquisto dell’oggetto sostitutivo né di conseguenza
la mobilità. Il contribuente, oltre all’oggetto sostitutivo, ha ancora a disposizione
l’intero utile conseguito (DTF 130 II 202 = RF 2004 p. 467; inoltre RtiD II-2004
pp. 437-451).
3.7
Nella lettera del 25
settembre 2008 che riprende la raccomandata del 14 luglio 2008 (valevole quale
ricorso) il ricorrente sostiene che in base all’art. 194 CC (RS 210), anche
l’abitazione famigliare part. __________ RFD __________ era da considerare in
comproprietà con la moglie __________.
Va rilevato che l’articolo
citato dal ricorrente, che fa riferimento al regime dell’unione dei beni, è
stato abrogato al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia,
nel 1988. Secondo l’art. 9a del titolo finale del Codice civile, salvo
diversa disposizione, i matrimoni esistenti al momento dell’entrata in vigore
del nuovo diritto di famiglia sono sottoposti a quest’ultimo, con la sola eccezione
degli effetti patrimoniali dei matrimoni sciolti prima dell’entrata in vigore
dello stesso. In particolare, i coniugi che vivevano nel regime dell’unione dei
beni sotto la legge anteriore sottostanno alle nuove norme sulla partecipazione
agli acquisti (art. 9b cpv. 1 titolo finale CC).
È indubbio che, in base al
diritto di famiglia vigente, l’immobile venduto dal ricorrente rientrasse fra i
suoi beni propri, che, nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra, così
come ne gode e ne dispone (art. 201 cpv. 1 CC).
Nel caso dell’imposta
sugli utili immobiliari, debitore dell’imposta è il proprietario dell’immobile
venduto: infatti in base all’art. 127 cpv. 2 LT sia il coniuge che i figli sono
imposti separatamente per gli utili immobiliari da loro conseguiti, in deroga
al principio della tassazione di famiglia sancito dall’art. 8 LT. La proprietà
dell’immobile deve essere stabilita a partire dal rogito notarile che fonda la
compravendita in questione e la conseguente iscrizione a Registro fondiario,
che è un registro pubblico che beneficia dell’accresciuta forza probante
dell’art. 9 CC.
3.8
Nella lettera del 16 marzo
2009, che è parte integrante del ricorso, il ricorrente censura l’operato del
notaio che si era occupato di stilare il rogito notarile del 24 ottobre 1997. A
suo avviso, infatti, il notaio non lo avrebbe reso edotto della circostanza che
la moglie non sarebbe divenuta proprietaria della part. __________ RFD __________
non essendo stata parte acquirente nella compravendita. La censura sollevata
dal ricorrente dinanzi a questa Camera, attiene alla responsabilità del notaio
che deve, semmai, essere analizzata in sede civile.
4.
Per le ragioni
esposte, il ricorso deve essere respinto e viene pertanto confermata la decisione
su reclamo dell’Ufficio di tassazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1 Nella
misura in cui è interposto da Nives Silini, il ricorso è irricevibile.
1.2 Nella
misura in cui è interposto da Piergiorgio Silini, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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