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Decisione

80.2009.77

Imposta sugli utili immobiliari: differimento, reinvestimento nell'abitazione primaria, vendita da parte del marito e acquisto in comproprietà con la moglie, regime unione dei beni

25 novembre 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. In data 24 ottobre

1997, RI 1 acquistava il mappale __________ RFD di __________ al prezzo di fr.

370'000.−.

Il 10 gennaio 2008 lo

vendeva alla __________ al prezzo di fr. 530'000.−. L’atto notarile

veniva anche firmato, giusta l’art. 169 CC, da __________, moglie di RI 1,

poiché il bene immobiliare venduto fungeva da abitazione famigliare.

Il giorno 26 gennaio 2008 __________

e __________, in qualità di acquirenti e __________ e __________ in veste di

venditori sottoscrivevano un rogito notarile avente come oggetto la vendita la

part. __________ RFD __________. Il prezzo di compravendita veniva fissato in

complessivi fr. 630'000.−.

B. Il 6 giugno 2008, i

coniugi __________ postulavano all’Ufficio circondariale di tassazione di __________

il differimento dell’imposizione della TUI, con la seguente motivazione: “[…]

chiediamo il […] differimento perché l’intero importo utile, è stato

reinvestito nell’acquisto di un’altra abitazione primaria. La casa di __________,

è da noi stata acquistata durante il ns. matrimonio. Il rogito è stato firmato

solo da un coniuge, perché in quel momento la ns. famiglia era composta da 5

figli, di cui 3 in tenerissima età […] la madre non poteva essere presente per

la firma dell’atto di acquisto, in quelle condizioni. […]. Dando ½ dei ricavi

della casa a __________, e intestando metà casa di __________ alla moglie,

abbiamo inteso sistemare le ns. pretese reciproche riferite al regime

matrimoniale, e riconoscere il lavoro della moglie durante tutti questi anni,

nei quali ha contribuito al mantenimento della famiglia. Chiediamo quindi,

entrambi, il differimento dell’imposizione degli utili immobiliari, con espresso

rimando all’art. 125 lett. b LT.”

C. Con decisione

di tassazione datata 26 giugno 2008 l’Ufficio di tassazione di __________

stabiliva in fr. 530'000.− il valore di alienazione, mentre in fr.

370’000.− il valore di investimento totale. L’utile imponibile veniva

commisurato in fr. 160'000.−, l’aliquota veniva fissata al 10% e

l’imposta dovuta risultava infine essere pari a fr. 16'000.−.

D. In data 15

luglio 2008 (data del timbro postale) __________ interponeva reclamo contro la

decisione di tassazione del 26 giugno 2006. A suo avviso, la decisione si

basava su un “presunto errore di natura burocratica”, e faceva pure notare che

la decisione dell’autorità fiscale risultava essere in contrasto con l’art. 194

CCS (RS 210).

E. Con

decisione del 25 settembre 2008 l’Ufficio di tassazione di __________ respingeva

il reclamo interposto da __________ con la seguente motivazione:

A seguito del diniego del differimento relativo

all’imposizione TUI è stato presentato un tempestivo reclamo

argomentando che malgrado l’intestatario della casa venduta fosse solo il marito, l’art. 194

cpv. 1 del Codice civile stabilisce che l’unione dei beni riunisce tutta la sostanza coniugale. Va innanzitutto

rilevato che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la circostanza

dei coniugi che abbiano adottato un regime patrimoniale della partecipazione agli

acquisti non permette alla moglie di considerarsi proprietaria di un immobile

appartenente al marito. Pertanto, dal momento che il proprietario della casa

venduta è solamente il marito, mentre gli acquirenti della nuova abitazione risultano

essere i coniugi, appare giustificato ipotizzare unicamente un differimento

parziale. Anche in relazione al calcolo il differimento è escluso. Infatti

l’investimento per l’acquisto della nuova casa (630'000.− diviso 2

= fr. 315'000.−), risulta inferiore al valore di investimento dell’abitazione alienata

(fr. 370'000.−).

F. Tramite missiva

datata 25 settembre 2008 (data del timbro postale), __________ scriveva

nuovamente all’Ufficio di tassazione di __________, riconfermandosi nella

raccomandata del 15 luglio 2008 (data del timbro postale).

G. In data 30 settembre

2008, l’Ufficio di tassazione di __________ inoltrava a RI 1 una richiesta di

informazione avente il seguente tenore:

Abbiamo

preso atto della vostra lettera del 25 settembre 2008 e vi preghiamo di

comunicarci entro il 15 settembre 2008 se è da considerare quale ricorso contro

la decisione su reclamo del 25 settembre 2008. In tal caso la vostra lettera

verrà trasmessa alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello di

Lugano. Vi avvertiamo che, in caso di soccombenza davanti alla Camera di

diritto tributario, saranno prelevate le tasse di giustizia e le spese

di procedura conformemente all’art. 231 LT. In caso di silenzio da parte vostra

lo scritto verrà invece archiviato senza ulteriore comunicazione.RI 1

non dava tuttavia riscontro alla missiva sino al giorno 17 marzo 2009.

H. Dopo la ricezione

della raccomandata 5 febbraio 2009 da parte dell’Ufficio esazione e condoni per

la riscossione della TUI, __________ rispondeva alla stessa autorità, in data

13 febbraio 2009, con una lettera avente il seguente contenuto: “[…] Non vorrei

che da parte vs. fosse stata ignorata volontariamente la copia per conoscenza

del 25 settembre 2008, perché in tal caso devo chiedervi se intendete ledere e

disonorare la mia onorabilità, estorcendomi soldi, con minaccia esecutiva ed

intimidatoria, violando il codice penale con una somma di reati […]”.

I. Tramite

raccomandata del 17 marzo 2009 (data del timbro postale) i coniugi __________

davano riscontro alla lettera di richiesta di informazioni del 30 settembre

2009 da parte dell’Ufficio di tassazione di __________. I coniugi adducevano

che il rogito notarile inerente all’acquisto della part. __________ RFD __________

non era al tempo stato firmato dalla moglie __________ poiché occupata nelle

cure dei figli. __________ spiegava che il notaio che si era occupato di

stilare la compravendita non lo aveva informato che dal momento che il rogito notarile

comportava unicamente la sua firma quale parte acquirente, sarebbe di

conseguenza divenuto unicamente lui proprietario della part. n. __________ RFD __________.

__________ sottolinea come l’informazione da parte del notaio non fosse stata esaustiva,

e di come, se avesse saputo per tempo di quali sarebbero state le conseguenze

di aver firmato lui solamente il rogito notarile inerente alla part. __________

RFD __________, avrebbe fatto allestire una procura da parte della moglie per poter

divenire anche quest’ultima parte acquirente all’atto notarile del 24 ottobre

1997.

L. Il 7 aprile 2009 l’Ufficio circondariale di tassazione

di __________ rispondeva ai coniugi __________, affermando che la tassazione

sugli utili immobiliari aveva ormai assunto carattere definitivo ed era quindi

legalmente e giuridicamente cresciuta in giudicato, e che per tale motivo, non

poteva essere riesaminata.

M. Il

20 aprile 2009, i coniugi __________, rispondevano all’Ufficio di tassazione di

__________ con una lettera che recita quanto segue:

[…] con vostro invio del 30 settembre 2008 - vedi copia allegata -,

comunicavate che avevate preso atto della […] mia lettera 25 settembre 2008 e

mi invitavate a comunicarci entro il 15 settembre 2008 se il mio succitato

scritto era da considerare o meno una procedura ricorsuale. Considerata la differenza

fra la data del vostro invio ed il termine assegnatomi per una risposta in merito

mi è sembrato ovvio che il termine per l’insinuazione di

eventuali mie osservazioni o altro fosse, di fatto, il 15 settembre 2009.

Questa mia considerazione conferma che nessun errore è stato commesso da

parte mia invece tale situazione è imputabile unicamente a vostre inesatte intimazioni poiché

ritengo, a rigor di logica, la mia risposta datata 16 marzo 2009 è abbondantemente

in anticipo sui vostri termini. Infatti, non ho mai visto che una risposta sia

possibile rimetterla prima della formulazione di una domanda. Sulla scorta delle vostre imprecisioni succitate

ritengo che quanto da voi asserito e meglio “l’assunzione a carattere definitivo e legalmente e

giuridicamente cresciuta in giudicato” è da considerarsi se non temerario almeno

ambiguo. […].

N. Con lettera del 22

aprile 2009 la Consigliera di Stato __________ rispondeva ai coniugi __________

di aver ricevuto la loro missiva e di trasmetterne una copia alla direzione

della Divisione delle contribuzioni.

O. Il 3 maggio 2009

l’Ufficio circondariale di tassazione di __________, scriveva a __________,

riconoscendo l’errore di scrittura contenuto nella richiesta del 30 settembre

2008. Con la missiva l’Ufficio di tassazione di __________ invitava i coniugi __________

a comunicare entro e non oltre il 15 maggio 2009, se la lettera risalente al 25

settembre 2008 e lo scritto del 16 marzo 2009 fossero da considerare come

ricorso contro la decisione di reclamo.

P. Con raccomandata del

13 maggio 2009 (timbro postale) i coniugi __________ manifestavano all’Ufficio

circondariale di tassazione di __________, la loro volontà di trasmettere le

lettere del 25 settembre 2008 e lo scritto del 16 marzo 2009 alla Camera di diritto

tributario, valendo quali ricorsi.

Diritto

1. Essendo RI 1 unico

debitore della TUI in base all’art. 127 cpv. 1 LT, il ricorso presentato dalla

moglie __________ è da ritenere pertanto irricevibile, essendovi carenza di

legittimazione attiva di quest’ultima.

Considerandi

2.

2.1.

Lo Stato preleva

un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni

realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso

(art. 123 LT).

Il tributo sugli utili

immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si

tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di una speciale, poiché

colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il fatto

che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza che entri in considerazione

la complessiva capacità contributiva del soggetto dell’imposta, il tributo in

esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,

L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da

123.

a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano

1996, p.59).

2.2

L’utile imponibile

corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di

investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei

costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).

Tuttavia, se l’alienante è

stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può chiedere che il

valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga

quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).

3.

3.1.

Come esposto in narrativa,

__________ ha sottoscritto due contratti di compravendita in un lasso di tempo

di alcune settimane: dapprima in veste di venditore (rogito notarile del 10 gennaio

2008), mentre in un secondo tempo (rogito notarile del 26 gennaio 2008) come

acquirente di un immobile in comproprietà con la moglie __________. I

ricorrenti chiedono di poter beneficiare del differimento di imposizione, in

applicazione dell’art. 125 lett. g LT, avendo impiegato l’utile

conseguito dalla vendita della casa famigliare per acquistarne un’altra avente

lo stesso scopo.

Dal canto suo l’autorità

di tassazione stima che, visto che la proprietà della casa alienata era

unicamente del marito, e che nel rogito del 26 gennaio 2008 i proprietari

dell’immobile acquistato sono sia __________ che __________, si debba ipoteticamente

riconoscere unicamente un differimento parziale della TUI.

3.2

Per l’art. 125 lett. g

LT, l’imposizione dell’utile immobiliare è differita in caso di alienazione di

un’abitazione (casa monofamiliare o appartamento) che ha servito durevolmente

ed esclusivamente all’uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo

sia destinato entro un termine di due anni all’acquisto o alla costruzione, in

Svizzera, di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.

La citata disposizione

della legge tributaria riprende, nella sostanza, l’art. 12 cpv. 3 lett. a

LAID, precisando i limiti temporali e territoriali entro i quali il

reinvestimento deve essere effettuato.

Il legislatore ha

introdotto tale norma, su suggerimento della commissione di esperti incaricata

di redigere un progetto di imposta sugli utili immobiliari, nell’intento di evitare

casi di rigore estremo, quando, ad esempio, il contribuente è costretto a trasferire

il domicilio e vendere l’abitazione per ragioni professionali. Il Consiglio

Federale, nel Messaggio sull’armonizzazione, sottolineava a sua volta che al

contribuente, spesso per l’elevata imposta sui guadagni immobiliari, non è

possibile acquistare nel nuovo luogo un’abitazione sostitutiva di ugual valore

e che l’assenza di una tale possibilità di reinvestimento sostitutivo può

nuocere alla mobilità professionale (Soldini/Pedroli,

op. cit., p. 131).

La dottrina è concorde nel

considerare il motivo di differimento in esame come un’eccezione propria,

giacché, se anche la vendita di un immobile privato fosse necessitata,

nondimeno vi sarebbe realizzazione del relativo utile. La ratio

della rinuncia ad imporre deve dunque ricercarsi non tanto nell’inesistenza di

una componente dell’utile, bensì nelle modalità di impiego di quest’ultimo (Ochsner, Die Besteuerung der

Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 105 s.; Mettler, Die Grundstückegewinnsteuer

des Kantons Schwyz, Zurigo 1990, p. 137 ss.; Rumo,

Die Liegenschatfsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friborgo

1993, p. 168). Alcuni autori ritengono pertanto che il legislatore abbia deciso

di fare un uso extra-fiscale dell’imposta sugli utili immobiliari (Mettler, op. cit., p. 139; Rumo, op. cit., p. 170), cioè che abbia

inteso promuovere, con tale mezzo, la proprietà dell’abitazione o la mobilità

della popolazione (Soldini/Pedroli,

op. cit., p. 132).

3.3

Le condizioni cui la legge

subordina il differimento dell'imposizione, in virtù dell'art. 125 lett. g

LT, sono le seguenti:

a) l’acquisto

di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo: l’oggetto alienato e

quello sostitutivo acquistato devono cioè fungere entrambi da abitazione

personale;

b) l’uso

personale deve essere esclusivo e durevole: l’abitazione alienata e quella

acquistata non devono quindi essere locate a terzi o lasciate vuote, se non nei

seguenti casi eccezionali:

• l’esistenza

di motivi estrinseci (nessuna offerta di acquisto nonostante sforzi per

vendere, trasloco improvviso per ragioni professionali o di salute), ma non

invece considerazioni di carattere finanziario, quali il rinvio della vendita

per conseguire un prezzo migliore o per sfruttare l’incremento di valore;

• la

locazione con un contratto a termine di durata inferiore ad un anno, in particolare

quando già al momento dell’inizio della locazione è nota la data della vendita,

sicché si tratta di una semplice situazione transitoria; in casi eccezionali è

ammessa una durata che supera l’anno, purché la durata dell’uso personale abbia

comunque ecceduto quella della locazione;

c) deve

trattarsi di abitazione primaria: è dunque escluso il differimento per le abitazioni

secondarie e di vacanza;

d) limite

temporale di due anni fra la vendita e l’acquisto o la costruzione dell’abitazione

sostitutiva: si ammette tuttavia che il reinvestimento possa addirittura

precedere la vendita;

e) il

reinvestimento deve avvenire in Svizzera

(Soldini/Pedroli, op. cit., pp. 132-134

e p. 137; Soldini/Pedroli,

L’imposizione degli utili immobiliari, Complemento al commentario, Lugano 2003,

p. 100).

3.4

Qualora, in seguito

all’alienazione dell’abitazione primaria, solo una parte del ricavato venga

impiegata per il reinvestimento oppure non vi sia perfetta identità fra venditore

e acquirente (p. es. il solo marito vende la propria casa, ma ne acquista una

nuova insieme alla moglie), si è in presenza di un reinvestimento parziale (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 134 ss).

Se dunque solo una parte

del ricavato viene impiegata per acquistare l’immobile sostitutivo, si ha una

quota di tale importo che rimane a disposizione dell’alienante; seguendo la

prassi del Canton Berna, anche l’autorità ticinese impone quest’ultima quota,

quale utile lordo, senza deduzione proporzionale dei costi di investimento (CDT

n. 80.2002.20 del 13 marzo 2002, in RDAT II-2002 n. 14t).

3.5

E’ anzitutto pacifico che RI

1, avendo acquistato la nuova abitazione (part. __________ RFD __________) in

comproprietà per un mezzo con la moglie, non può considerarsi unico acquirente

e quindi unico beneficiario del reinvestimento. Questa Camera ha già

ripetutamente deciso che, se un contribuente, venduta la propria abitazione, ne

acquista una sostitutiva in comproprietà per un mezzo con la moglie, non può

considerarsi unico acquirente e quindi unico beneficiario del reinvestimento.

La legge tributaria ha peraltro espressamente previsto, all’art. 127 cpv. 2 LT,

che il coniuge e i figli siano imposti separatamente per gli utili immobiliari

da loro conseguiti, introducendo in tal modo una chiara deroga al principio

della tassazione della famiglia, previsto dall’art. 8 LT (cfr. Soldini/Pedroli, op. cit., p. 156). Di

conseguenza, ai fini dell’assoggettamento all’imposta sugli utili immobiliari,

sarà giustificato ammettere solo un reinvestimento parziale (RDAT II-2002 n.

14t).

3.6

Nella fattispecie l’Ufficio

di tassazione commisurava l’utile imponibile totale in fr. 160'000.− ,

applicando un’aliquota del 10% giusta l’art. 139 LT. L’imposta dovuta risultava

essere di fr. 16'000.−.

L’investimento per

l’acquisto della nuova casa (630'000 : 2 = 315'000.−) risulta inferiore

al valore di investimento della prima abitazione (fr. 370'000.−). Di

conseguenza l’utile conseguito con la prima vendita, pari a fr.

160'000.−, è integralmente imponibile, non essendo stato reinvestito in

nessuna misura.

Come detto, infatti, se

solo una parte del ricavato viene impiegata per acquistare l’immobile

sostitutivo, si ha una quota di tale importo che rimane a disposizione

dell’alienante; secondo la prassi dell’autorità fiscale, essa viene imposta,

quale utile lordo, senza deduzione proporzionale dei costi di investimento (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 134).

Come ha avuto modo di precisare il Tribunale amministrativo del Canton Berna,

oggetto dell’imposta sull’utile immobiliare non è il ricavato della vendita

come tale, bensì la differenza fra questo e i costi di investimento, ragione

per cui è anche soltanto questo utile che può beneficiare del differimento

dell’imposizione. Infatti, se al momento di vendere un immobile, il ricavo è

pari solo ai costi di investimento, sono stati realizzati solo questi costi e

non vi è alcun utile, Il ricavo deve dunque per forza essere scisso in due

componenti: una è rappresentata dai costi di investimento realizzati, l’altra

rappresenta la quota che eccede i costi di investimento e corrisponde all’utile

lordo determinante. Nel caso di un reinvestimento parziale bisogna ritenere che

siano reinvestiti in primo luogo i costi di investimento realizzati; nella

misura in cui il reinvestimento sia superiore ai costi di investimento, la

differenza fra il ricavo della vendita e la somma reinvestita rappresenta una

quota di utile a libera disposizione, per la quale non si giustifica alcun

differimento dell’imposizione (NStP 1993 p. 91 = RF 48/1993 p. 431; v. anche Soldini/Pedroli, op. cit., nota 87 a p.

135).

In altre parole, oggetto

di reinvestimento è in primo luogo il valore di investimento dell’abitazione

precedente e in secondo luogo, solo se il reinvestimento supera il valore di

investimento, l’utile conseguito con la prima vendita. Con la conseguenza che,

se l’utile stesso non viene reinvestito, esso rimane a disposizione degli

alienanti e non vi è pertanto alcuna ragione di differirne l’imposizione (CDT

sentenza del 13 marzo 2002, inc. n. 80.2002.20).

Il metodo applicato nel

Canton Ticino, per accertare se in caso di reinvestimento parziale vi sia un

utile che può beneficiare del differimento dell’imposizione, che è detto anche

“metodo assoluto”, è altresì imposto dalla legge federale sull’armonizzazione

(LAID), secondo quanto ha stabilito il Tribunale federale. Fondandosi sulla ratio

del differimento previsto dall’art. 12 cpv. 3 lett. e LAID, che consiste

nella promozione della mobilità personale, l’Alta Corte ha infatti affermato

che, se i mezzi impiegati per l’investimento sostitutivo non superano i costi

d’investimento dell’immobile ceduto, allora l’intera imposizione dell’utile

immobiliare non ostacola l’acquisto dell’oggetto sostitutivo né di conseguenza

la mobilità. Il contribuente, oltre all’oggetto sostitutivo, ha ancora a disposizione

l’intero utile conseguito (DTF 130 II 202 = RF 2004 p. 467; inoltre RtiD II-2004

pp. 437-451).

3.7

Nella lettera del 25

settembre 2008 che riprende la raccomandata del 14 luglio 2008 (valevole quale

ricorso) il ricorrente sostiene che in base all’art. 194 CC (RS 210), anche

l’abitazione famigliare part. __________ RFD __________ era da considerare in

comproprietà con la moglie __________.

Va rilevato che l’articolo

citato dal ricorrente, che fa riferimento al regime dell’unione dei beni, è

stato abrogato al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia,

nel 1988. Secondo l’art. 9a del titolo finale del Codice civile, salvo

diversa disposizione, i matrimoni esistenti al momento dell’entrata in vigore

del nuovo diritto di famiglia sono sottoposti a quest’ultimo, con la sola eccezione

degli effetti patrimoniali dei matrimoni sciolti prima dell’entrata in vigore

dello stesso. In particolare, i coniugi che vivevano nel regime dell’unione dei

beni sotto la legge anteriore sottostanno alle nuove norme sulla partecipazione

agli acquisti (art. 9b cpv. 1 titolo finale CC).

È indubbio che, in base al

diritto di famiglia vigente, l’immobile venduto dal ricorrente rientrasse fra i

suoi beni propri, che, nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra, così

come ne gode e ne dispone (art. 201 cpv. 1 CC).

Nel caso dell’imposta

sugli utili immobiliari, debitore dell’imposta è il proprietario dell’immobile

venduto: infatti in base all’art. 127 cpv. 2 LT sia il coniuge che i figli sono

imposti separatamente per gli utili immobiliari da loro conseguiti, in deroga

al principio della tassazione di famiglia sancito dall’art. 8 LT. La proprietà

dell’immobile deve essere stabilita a partire dal rogito notarile che fonda la

compravendita in questione e la conseguente iscrizione a Registro fondiario,

che è un registro pubblico che beneficia dell’accresciuta forza probante

dell’art. 9 CC.

3.8

Nella lettera del 16 marzo

2009, che è parte integrante del ricorso, il ricorrente censura l’operato del

notaio che si era occupato di stilare il rogito notarile del 24 ottobre 1997. A

suo avviso, infatti, il notaio non lo avrebbe reso edotto della circostanza che

la moglie non sarebbe divenuta proprietaria della part. __________ RFD __________

non essendo stata parte acquirente nella compravendita. La censura sollevata

dal ricorrente dinanzi a questa Camera, attiene alla responsabilità del notaio

che deve, semmai, essere analizzata in sede civile.

4.

Per le ragioni

esposte, il ricorso deve essere respinto e viene pertanto confermata la decisione

su reclamo dell’Ufficio di tassazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1 Nella

misura in cui è interposto da Nives Silini, il ricorso è irricevibile.

1.2 Nella

misura in cui è interposto da Piergiorgio Silini, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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