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Decisione

80.2009.8

Deduzioni: spese di perfezionamento, ingegnere STS che frequenta Master al Politecnico, formazione professionale

23 marzo 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, ingegnere STS

in meccanica, ha lavorato alle dipendenze della __________ di __________, della

__________ di __________ e della __________ di __________. Nel 2004 si è iscritto

al Master of Advanced Studies (MAS) in Energy presso la Scuola Politecnica

Federale di Losanna (EPFL) e dal 2006 è collaboratore scientifico dell’__________

(__________) della __________ (__________).

B. Nella dichiarazione

fiscale 2005, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:

spese di trasporto fr. 3'690.–

spese per doppia economia

domestica fr. 1'400.–

spese supplementari alloggio fr. 8'800.–

spese supplementari vitto fr. 2'800.–

altre spese professionali

(forfait) fr. 2'400.–

spese di riqualificazione fr. 6'563.–

spese per attività

accessoria fr. 800.–

totale fr. 26'453.–

Per quanto attiene alle spese

di riqualificazione, esse comprendevano, oltre alla tassa di iscrizione al MAS in

energia (fr. 3'000.–), anche i costi per l’acquisto di un Notebook

(fr. 2'949.–) e di vari libri (fr. 614.–).

C. Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 2 agosto 2007, l’Ufficio di tassazione

di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile del contribuente in fr. 26'700.–

per l’IC ed in fr. 31'700.– per l’IFD.

In relazione alle spese

professionali, l’autorità riduceva a complessivi fr. 1'270.– i costi di trasporto,

negando invece quelli supplementari di alloggio e di vitto. Per quanto ancora

qui di interesse, ammetteva a titolo di spese di perfezionamento professionale

e non di riqualificazione, l’importo di fr. 5'580.– (fr. 3'000.– per la tassa

di iscrizione al MAS, fr. 614.– per l’acquisto dei libri e soli fr. 1'966.–,

pari a 2/3 del prezzo originale, per l’acquisto del Notebook).

D. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 31 agosto 2007. Un anno più

tardi, in occasione di un’udienza tenutasi il 18 settembre 2008, l’autorità di

tassazione comunicava al reclamante che avrebbe proceduto allo stralcio della

tassa di iscrizione al MAS in energia, trattandosi di una spesa di formazione

non deducibile.

Con successivo scritto del

26 settembre 2008, il contribuente sosteneva invece che tale costo andava

considerato una spesa di perfezionamento professionale, rilevando in particolare

che il MAS gli aveva “permesso di focalizzare e sviluppare le competenze acquisite

durante la formazione di ingegnere meccanico… secondo gli standard e le

necessità che si stanno profilando nel settore energetico”, garantendogli “un

buon livello di competitività personale nel mondo del lavoro”.

L’autorità di tassazione,

con decisione su reclamo del 17 dicembre 2008, operava una reformatio in peius,

aumentando il reddito imponibile del contribuente in fr. 29'700.– per l’IC ed

in fr. 34'700.– per l’IFD. Nella motivazione spiegava di avere

stralciato la deduzione di fr. 3'000.–, relativa alla tassa di iscrizione, “conformemente

alle vigenti disposizioni e decisioni giurisprudenziali”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta le argomentazioni dell’autorità

di tassazione. Afferma, in sostanza, che il master gli ha permesso di

riqualificarsi e di lavorare nel settore energetico, tutt’ora in forte

espansione, aggiungendo poi che l’anno precedente la stessa deduzione era stata

ammessa.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal

reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese professionali,

le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con

l’esercizio dell’attività professionale.

Gli altri costi e spese

non possono essere dedotti; tra questi le altre le spese di formazione professionale

(art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.2.

Le spese per il perfezionamento

e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio

dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e

documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche).

Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella

delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2

DE; art. 33 lett. b LT).

Anche per l’IFD le spese

per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se

connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in

cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La

deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria

(art. 8 Ordinanza; art. 34 lett. b LIFD).

1.2.1.

Non sono quindi deducibili

le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per

acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per es. il

tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (cfr.

Agner/Jung/Steinmann, Kommentar

zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.1).

Sono invece spese di

perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato

nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti

esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare

nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o perfezionamento propri

del settore, seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di

lingue e per esami che possono far parte di questa categoria. Sono inoltre

deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa

ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito contabile

o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare

dell’ Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre

1995, n. 3.2).

1.2.2.

Sono altresì deducibili le

spese di riqualificazione sopportate dal contribuente, in seguito al

cambiamento dell’attività finora esercitata. Non sono tuttavia deducibili le

spese sostenute in vista di esercitare in futuro un’attività professionale

principale: esse non sono considerate spese di riqualificazione (Circolare dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2). La giurisprudenza

più recente ha avuto modo di approfondire la nozione di riqualificazione

professionale e di considerare costi di riqualificazione legati all’esercizio

dell’attività professionale quelli che vengono affrontati a seguito di

rilevanti ragioni obiettive inerenti lo svolgimento della professione come tale

o a seguito di circostanze personali avverse; non invece quelli che vengono

affrontati per soddisfare una scelta di vita o per corrispondere una personale

preferenza (ZStP 3/1996 p. 208 ss., con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

In altre parole, la

riqualificazione deve trarre la propria origine da un movente esterno di natura

personale (ad es. malattia, invalidità, ecc.) o professionale (ad es. ristrutturazioni

aziendali, saturazione del mercato del lavoro, ecc.) e deve comportare una conversione

professionale o un cambiamento di attività (ZStP 3/1996 p. 213; CDT n.

80.98.00173 del 17 settembre 1998 in re S.N.)

1.3.

Il Tribunale federale, in

alcune recenti sentenze, ha ribadito che sono deducibili tutte le

spese di perfezionamento che

risultano oggettivamente correlate con l’attività esercitata dal contribuente

al momento in cui le effettua e che egli ritiene indicate per il mantenimento

delle sue opportunità di lavoro; non occorre che le stesse appaiano

assolutamente indispensabili per non perdere la posizione professionale acquisita (sentenza

del Tribunale federale del 28 aprile 2006 n.2A.424/2005,

in RtiD II-2006 n. 18t; DTF 124 II 29 consid. 3a-d; 113 Ib

114 consid. 2c-e; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86, consid. 2.1; sentenza 2A.277/2003 del

18 dicembre 2003, in: StE 2004 B 22.3 n. 77, consid. 2.1; cfr. anche sentenza

2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in: RF 61/2006 p. 41, consid. 2.3.1).

Quali spese

di perfezionamento professionale sono deducibili solo i costi assunti in

relazione alla professione già appresa, rispettivamente esercitata. Non

lo sono per contro le “spese di formazione professionale” giusta l’art. 34 lett. b LIFD, ossia gli oneri

legati al primo inserimento nel mondo del lavoro oppure all’apprendimento di

una professione nuova o

supplementare. Non è comunque necessario che il conseguimento del reddito dipenda in maniera imprescindibile

dalla spesa in questione, in quanto è

sufficiente che i costi sopportati siano utili a tale scopo e si situino entro

limiti ordinari in un’ottica commerciale. Adempiono questi presupposti non solo gli impegni presi per mantenere il

livello delle competenze già acquisite, ma anche quelli per migliorare le conoscenze nell’esercizio della stessa professione. Per contro i costi di una formazione ulteriore, che consente di accedere

ad una posizione professionale superiore chiaramente distinta dall’attività svolta in precedenza o addirittura

di cambiare professione, non rappresentano

spese di perfezionamento ai sensi

dell’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD. Detti oneri non concernono infatti un

semplice approfondimento nell’ambito della professione già appresa, rispettivamente praticata, quanto piuttosto una nuova

formazione tout court (DTF 124

Considerandi

II 29 consid. 3a e 3d; 113 Ib 114 consid. 2 e 3; sentenza 2A.623/2004 del 6

luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n.

86, consid. 2.2; sentenza 2A.277/2003 del 18 dicembre 2003, in: StE 2004 B 22.3

n. 77, consid. 2.2; v. anche RtiD II-2006 pp. 574-575).

1.4

Il Tribunale federale ha

poi osservato che gli oneri finanziari legati all’acquisizione delle conoscenze

e delle capacità necessarie all’esercizio di una determinata professione (ad

esempio quelli per il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi

superiori, gli studi di post-diploma, ecc.) non sono di per sé deducibili nemmeno

quando la formazione viene seguita contemporaneamente al lavoro. Decisivo non è

infatti questo aspetto, bensì il fatto che la formazione serva ad un

avanzamento in una funzione chiaramente superiore rispetto all’attività svolta

fino a quel momento.

Rilevante per giudicare la

deducibilità dei costi della formazione supplementare è in primo luogo il

confronto tra la formazione di base già esistente e le nuove conoscenze

apprese. Occorre però anche considerare la professione esercitata e gli effetti

della formazione ulteriore su tale lavoro e sull’attività futura (cfr. RtiD II-2006 p. 575, con riferimento

alle sentenze del Tribunale federale n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in:

StR 61/2006 pag. 41, consid. 3.2; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in:

StE 2006 B 22.3 n. 86, consid. 3.2; sentenza 2A.671/2004 del 6 luglio 2005, consid.

3.

).

1.5

Uno degli aspetti più

rilevanti che presenta la giurisprudenza relativa alla delimitazione fra costi

di perfezionamento e costi di formazione è costituito dunque dal peso che viene

attribuito alla valutazione del caso concreto: è cioè necessario prendere in esame

i precedenti del contribuente (il lavoro svolto prima ed eventualmente durante

la frequenza del corso, la sua età ed il tempo intercorso dalla conclusione

della vera e propria “formazione di base”) come pure le competenze che vengono

trasmesse con il corso di cui si tratta. Può così accadere che uno stesso corso

di studi venga considerato perfezionamento per una persona già attiva in tale

settore ma non per un altro contribuente che lo frequenta per esempio subito

dopo la conclusione degli studi (Beusch,

Bildungskosten – Eine Analyse der Abgrenzung von Aus- und Weiterbildung anhand

neuerer Entwicklungen in der Rechtsprechung, in: zsis del 30 giugno 2004, n. 21

e n. 35; Beusch, Steuerliche

Abzugsfähigkeit der Kosten für eine MBA-Ausbildung, nota alla sentenza del

Tribunale federale del 18 dicembre 2003, in: AJP 2005 p. 225; Baumer, Steuerliche Aspekte der Aus-

und Weiterbildung, in: RF 2004 p. 813).

1.6

Un criterio di delimitazione

fondato sulla legge federale sulla formazione professionale è suggerito dalla

giurisprudenza del Canton Zurigo. Il tribunale amministrativo di quest’ultimo

cantone (sentenza n. SB.2003.00066 del 24 marzo 2004, in ZStP 2004 p. 116) ha

infatti osservato che l’art. 30 della LFPr (RS 412.10), che definisce l’oggetto

della formazione continua (in tedesco “Weiterbildung”, cioè lo stesso termine

presente all’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, che in italiano è però

tradotto con “perfezionamento”), dovrebbe essere suddiviso in due parti, che

concernono l’una la nozione fiscale di perfezionamento e l’altra quella di

formazione o riqualificazione:

- nella

misura in cui la formazione professionale continua serve a “rinnovare, approfondire

e ampliare le qualifiche professionali” (art. 30 lett. a prima parte

LFPr), corrisponde alla nozione di perfezionamento;

- quando

invece serve ad acquisire nuove qualifiche professionali (art. 30 lett. a

seconda parte LFPr) o a favorire la flessibilità professionale (art. 30 lett. b

LFPr), corrisponde alla nozione di formazione o di riqualificazione.

Tale criterio

permetterebbe di suddividere misure formative in alcuni gruppi con caratteristiche

peculiari:

§

la vera e propria formazione, come quella offerta dalle scuole

universitarie professionali (SUP): è la categoria più semplice da valutare, per

il fatto che per qualificarla fiscalmente non occorre tanto esaminare la situazione

personale dell’individuo quanto piuttosto la formazione in sé;

§

la formazione continua specialistica in un settore molto particolare,

che prepara di solito a sostenere un esame federale ed a conseguire poi un

titolo protetto dalla Confederazione (p. es. esperto fiscale diplomato): anche

in questo caso non dovrebbero esserci grossi problemi di delimitazione;

§

i corsi che non trasmettono vere e proprie conoscenze specialistiche

sostanziali ma piuttosto “strumenti di lavoro” utilizzabili nell’attività

professionale quotidiana (p. es. lingue, tecnologie della comunicazione): in

questa ipotesi, acquistano maggiore rilievo le circostanze personali (p. es. un

corso di lingua russa può essere perfezionamento per chi ne ha bisogno

nell’esercizio della propria attività professionale), con l’eccezione tuttavia

delle lingue nazionali e dell’inglese come pure dei corsi per conoscere gli

sviluppi nel settore dei programmi informatici;

§

infine gli studi postdiploma o master: in questi casi la valutazione

del caso concreto diventa decisiva e diviene quindi determinante la collaborazione

del contribuente nella prova del carattere di costo di perfezionamento

(Beusch, Bildungskosten, cit., nn. 39-51).

1.7

Ragionamenti analoghi sono

contenuti in un rapporto del Consiglio federale, redatto in seguito ad un

postulato presentato dal consigliere agli Stati Eugen David il 2 marzo 2004. Tale

rapporto (del marzo 2005) si fonda a sua volta sullo studio, presentato nel

dicembre 2004, di un gruppo di lavoro denominato “perfezionamento”, presieduto

dal direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. In una lista

di esempi pratici, contenuta nello studio del gruppo di lavoro citato, la

deducibilità dei costi per master e studi postdiploma viene per esempio fatta

dipendere dall’esistenza di un legame con la professione esercitata; oppure, i

corsi di lingua vengono qualificati perfezionamento quando si tratta delle

lingue nazionali e dell’inglese mentre viene auspicata una valutazione del caso

concreto quando si tratta di altri idiomi (Studie der Arbeitsgruppe

“Weiterbildung” zum Postulat David vom 2. März 2004, dicembre 2004, p. 16; il documento

è reperibile in internet, all’indirizzo: http://www.estv.admin.ch/d/dbst/dokumentation/berichte/weiterbildungskosten2-d.pdf).

1.8

Questa Camera, sulla

falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha quindi negato

la deduzione per spese di perfezionamento professionale ai costi affrontati per

frequentare un master MBA (Master of Business Administration), trattandosi di

una formazione che fornisce al partecipante le conoscenze necessarie per una

carriera manageriale (CDT n. 80.2003.101 del 10 maggio 2004, in: RtiD II-2004

n. 3t; ZStP 2001 p. 276; RF 2004 p. 451). Nello stesso senso si è pronunciata

nel caso di una contribuente che, conseguito il diploma di commercio, il certificato

cantonale di capacità d'esercente ed il diploma della scuola di informatica di

gestione, aveva assunto la direzione di un ostello e frequentava a sua volta un

MBA organizzato dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera

Italiana (SUPSI; cfr. CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio 2006).

Per contro, questa Camera,

ha ritenuto che la formazione offerta dalle scuole specializzate superiori (in

due anni a tempo pieno o in tre anni parallelamente all’esercizio di

un’attività professionale) sia equivalente a quella acquisita mediante un esame

federale di professione o un esame professionale federale superiore

(cfr. art. 27 LFPr). Entrambi formano infatti, entro il sistema educativo

svizzero, il cosiddetto settore terziario di livello non universitario e

pertanto differiscono dall’offerta delle scuole universitarie professionali

(SUP). Pertanto, non da ultimo per analogia con quanto previsto dalla Circolare

n. 26 dell’AFC, che considera perfezionamento professionale il conseguimento

della maestria professionale o del titolo di esperto contabile federale, un

corso di formazione parallelo all’attività professionale (corso PAP) presso la SSST di Bellinzona deve essere considerato perfezionamento

professionale (CDT n. 80.2005.36 del 18 aprile

2005). Lo stesso vale per un corso presso il Centro Studi Bancari di Vezia, che

conduce al conseguimento dell’attestato professionale federale di specialista

in economia bancaria (CDT n. 80.2005.39 del 18 aprile 2005). Nello stesso

senso, ha considerato che costituisse un corso di perfezionamento deducibile la

frequenza di un modulo introduttivo di un master in diritto tributario da parte

di un giovane che, dopo la laurea in economia, lavorava in una banca; tale

modulo costituiva infatti un corso postdiploma secondo la legge sulle scuole

universitarie professionali (CDT n. 80.2005.88 del 14 luglio 2005, in: RtiD

I-2006 n. 8t).

Recentemente infine questa

Camera ha respinto il ricorso di un ingegnere forestale che aveva frequentato

un master MBA organizzato dalla SUPSI (CDT n. 80.2007.162

del 26 febbraio 2008).

2.

2.1.

Venendo al caso in esame, nel

1994.

il ricorrente ha ottenuto il diploma di ingegnere STS in meccanica presso

l’allora “__________” (oggi “__________”). Come esposto in narrativa, dopo

alcuni anni di lavoro alle dipendenze della __________ di __________, della __________

di __________ e della __________ di __________, nel 2004 si è iscritto al

Master of Advanced Studies (MAS) in Energy presso la Scuola Politecnica

Federale di Losanna (EPFL). Lo studio, allora denominato “Corso postdiploma in

energia”, della durata complessiva di due anni universitari, si componeva di quattordici distinti moduli, pari all’incirca a 650 ore di corsi,

esercizi, esami e conferenze, progettati per formare degli specialisti nella

gestione “tecno-economica” dei sistemi energetici.

2.2

Nel presente

gravame, il ricorrente sottolinea l’importanza di una specializzazione, specie

in un settore come quello energetico, tutt’ora in forte espansione malgrado la

congiuntura economica sfavorevole. Pur comprendendo tali ragioni, decisiva è però

la circostanza che con questa formazione complementare il contribuente ha acquisito un titolo di studio riconosciuto e rispettato sul mercato del

lavoro, che gli ha permesso di migliorare

considerevolmente le sue aspettative professionali. È infatti innegabile che il corso frequentato ed il

relativo diploma ottenuto abbiano migliorato le possibilità di carriera del

ricorrente e ne abbiano aumentato il valore sul mercato del lavoro interno ed

internazionale (cfr., al proposito, decisione TF n.2A.424/2005 del 28 aprile

2006). La riprova di quanto precede è l’opportunità offertagli dall’__________

(__________) della __________ (__________), che nel 2006 lo ha assunto a titolo

di collaboratore scientifico.

2.3

In simili

circostanze, questa formazione complementare nel settore dell’energia non può certo

essere configurata come un semplice approfondimento ed aggiornamento di conoscenze specifiche nell’ambito della professione di

ingegnere STS già appresa, come potrebbe avvenire frequentando delle

giornate o delle settimane di corsi

di perfezionamento. A non averne

dubbi, questo studio postdiploma in energia gli ha permesso di acquisire delle

importanti conoscenze complementari e di conseguire un titolo complementare

avente un proprio valore, che gli ha aperto

le porte di una carriera nel campo della ricerca scientifica.

2.4

Anche la durata del corso

stesso, unitamente all’impegno richiesto allo studente per il lavoro di diploma

(all’incirca quattro mesi di lavoro personale), testimoniano il carico delle

nozioni dispensate durante questo ciclo di studi ed il plusvalore che trasmettono

agli iscritti, ciò che si evince pure dall’elenco delle materie di insegnamento

(cfr., al proposito, decisione TF n.2A.183/2005 del 3 novembre 2005).

Infine, il notevole

investimento finanziario che questo master ha comportato sull’arco dei due anni

è un ulteriore indizio più che convincente per concludere che si tratta di un

investimento sul lungo termine e non semplicemente un ripasso delle conoscenze

a sua disposizione acquisite con le formazioni precedenti (decisione TF n.2A.623/2004

del 6 luglio 2005).

2.5

D’altra parte, la frequenza dei corsi in discussione ed il successivo superamento degli esami non costituiscono neppure

una riqualificazione professionale.

Come già anticipato e come

confermato ripetutamente anche dal Tribunale federale, tali spese possono

essere dedotte solo se esiste la necessità obiettiva di una riqualificazione.

Premesso che la nozione di riqualificazione deve però essere interpretata in

modo restrittivo, per consentire di delimitarla da quella di nuova formazione (cfr.

ASA 72 p. 473 consid. 4.1.3; StE 2006 B 22.3 n. 85 consid.

2.

, 2.4.2 e 2.4.3 con rinvii), è qui appena il caso di ricordare che nessuna ragione

professionale o personale ha imposto

al ricorrente di apprendere una nuova professione, per sostituire quella precedente di ingegnere in meccanica, alle

dipendenze della __________ di __________.

2.6

Tutte queste circostanze

permettono di concludere che il master in esame abbia un vero e proprio

carattere di prima formazione avente valenza propria, che migliora sensibilmente

le prospettive professionali del contribuente.

Ne consegue

che tutti i costi legati alla sua frequenza devono essere considerati come

spese di formazione, come tali non deducibili dal reddito del ricorrente.

3.

Va

infine rilevato che il ricorrente non può trarre giovamento dalla circostanza che in periodi fiscali precedenti l’Ufficio di tassazione abbia concesso

le deduzioni ora negate.

Il principio della buona fede non vieta alle autorità

fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di un periodo fiscale ulteriore, una

questione di diritto controversa che

era stata anteriormente risolta in

favore del contribuente. Le autorità fiscali non sono infatti vincolate dalla

circostanza che in precedenza non avevano messo in discussione le voci di spesa litigiose

(ASA 69 p. 793 = RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13).

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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