80.2009.81
Assoggettamento: tassazione congiunta dei coniugi, domicilio separato o separazione di fatto, coniuge malato residente all'estero
21 aprile 2010Italiano18 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2009.81
Data decisione, Autorità:
21.04.2010, CDT
Titolo:
Assoggettamento: tassazione congiunta dei coniugi, domicilio separato o separazione di fatto, coniuge malato residente all'estero
APPARTENENZA PERSONALE
art. 9 cpv. 1 LIFD
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 18 cpv. 1 LT
art. 204 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2009.81
Lugano
21 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 giugno 2009 contro le decisioni del 20
maggio 2009 in materia di IC/IFD 2004, 2005 e 2006.
Fatti
A. RI 1,
allora residente a __________, è coniugata con __________, residente sino al 7
maggio 2004 a __________, nel Canton __________ (dopodiché si è trasferito
all’estero, in Germania).
La contribuente
era all’epoca proprietaria di due case unifamiliari a __________: l’una ubicata
al mapp. __________, venduta il 28 febbraio 2008; l’altra situata al mapp. __________,
gravata da un diritto di abitazione vita natural durante a favore del marito. Al
presente è inoltre proprietaria di un monolocale a __________ (PPP n. __________
al mapp. __________) e di due appartamenti nel comune di __________, dove ha nel
frattempo preso domicilio: la PPP n. __________ al mapp. __________ e le PPP n.
__________ e __________ al mapp. __________, queste ultime pure gravate da un diritto
di abitazione vita natural durante a beneficio del marito.
B. Nelle
dichiarazioni fiscali in esame, la contribuente esponeva un valore locativo complessivo
di 40'300 franchi ed un reddito da attività lucrativa dipendente di, rispettivamente,
fr. 12'105.– (nel 2004), fr. 12'782.– (nel 2005) e fr. 13'186.– (nel 2006).
Notificandole
le tassazioni IC/IFD, con distinte decisioni del 3 dicembre 2008, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna aggiungeva, ai fini del calcolo delle aliquote
applicabili, altri redditi per fr. 250'000.– e altri elementi della sostanza
mobiliare per fr. 1'200'000.–. Nelle motivazioni spiegava che le aliquote
erano state così maggiorate “tenuto conto degli elementi imponibili fuori
Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o
assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale)”.
C. La
contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 17 dicembre 2008,
nel quale censurava, fra l’altro, la presa in considerazione, ai fini della
determinazione delle aliquote, di un reddito e di una sostanza esteri.
In
occasione di un’audizione tenutasi il 21 aprile 2009 dinanzi all’Ufficio di
tassazione, __________, allora suo rappresentante, sottoscriveva un verbale dal
seguente tenore:
I valori di sostanza e di reddito del marito
all’estero vengono rettificati in Fr. 1'000'000.- di sostanza e fr. 180'000.-
reddito. Tutti gli altri elementi della tassazione rimarranno invariati.
Con
separate decisioni del 20 maggio 2009, l’autorità di tassazione accoglieva dunque
parzialmente il reclamo, riducendo – come da verbale – gli “altri redditi” a
180'000 franchi e gli “altri elementi sostanza mobiliare” a 1'000'000 di
franchi.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata dal
fiduciario RA 1, postula nuovamente lo stralcio del reddito e della sostanza
esteri. La ricorrente sostiene anzitutto che il marito, ammalatosi di encefalomielite
disseminata, vivrebbe ormai con una sola rendita di invalidità. Aggiunge poi
che, sin dai tempi in cui lavorava nel Canton __________, il marito l’avrebbe comunque
sempre sostenuta finanziariamente, attraverso il versamento di contributi mensili.
Il 15
marzo 2010, questa Camera si è rivolta al rappresentante della ricorrente, invitandolo
a specificare e documentare se i coniugi __________ hanno effettivamente costituito
due distinti domicili in costanza di matrimonio oppure, come sembrerebbe
emergere dalle argomentazioni sollevate nel gravame, sono separati di fatto.
Tale richiesta è rimasta a tutt’oggi inevasa.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT, il reddito e la sostanza di coniugi non separati
legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni.
Dottrina
e giurisprudenza sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi
come una comunità giuridica, morale ed economica. A quest’ultimo proposito, il
Tribunale federale ha chiarito che la capacità contributiva dei coniugi si
misura, in linea di massima, in base al loro reddito globale: i coniugi sono
pertanto tassati congiuntamente, sulla base del cumulo dei fattori imponibili (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 9
LIFD, p. 136; Locher, Kommentar
zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 3 ad art. 9 LIFD, p. 183; Lanz-Baur, Das Ehepaar im Steuerrecht, Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey, L’imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p.
48; v. anche DTF 110 Ia 17 = ASA 53 p. 365 = RDAF 1985 p. 51).
1.2.
Al
contrario, in caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, ogni coniuge
è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza
sulle basi temporali dell’imposta federale diretta per le persone fisiche del
16 settembre 1992; RS 642.117.1).
Secondo, la Circolare n.
14 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 29 luglio 1994, i criteri determinanti per procedere ad una tassazione indipendente dei coniugi che
vivono separati sono i seguenti:
-
Assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC).
-
Utilizzazione dei mezzi finanziari a disposizione; la tassazione separata può essere ammessa quando i mezzi finanziari a disposizione non sono più riuniti,
vale a dire quando – come ha sentenziato il Tribunale federale nei rapporti
intercantonali – non esiste più “alcuna unione dei mezzi per l’abitazione e il
mantenimento”. Se invece i mezzi – oltre i consueti regali occasionali – vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non entrano in
considerazione le prestazioni alimentari fissate giudizialmente o convenute
volontariamente), i coniugi devono essere tassati congiuntamente malgrado l’esistenza
di una propria abitazione e eventualmente di un proprio domicilio di diritto civile.
-
Lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico
nell’ottica della buona fede.
-
La durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno).
Il Tribunale federale ha
stabilito che i presupposti menzionati sono cumulativi e che in ogni caso deve
esservi stata la sospensione della comunione domestica ed i mezzi finanziari
non devono più essere impiegati in comune (sentenza n.2A.432/2004 del 16
dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche sentenza inedita n.
2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1). La prova dell’adempimento delle
condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, op. cit., n. 20 ad art. 9 LIFD,
p. 189).
1.3.
Venendo
al caso in esame, la situazione familiare ed economica dei coniugi __________ è
tutt’altro che chiara.
L’aggiunta,
di ulteriori reddito e sostanza riconducibili al marito, seppur unicamente ai
fini del calcolo dell’aliquota applicabile, dimostra che l’autorità di
tassazione considera ancora sussistere una comunione domestica. Come anticipato
sopra, nell’ambito del nuovo diritto matrimoniale, in vigore dal 1° gennaio
1988, ogni coniuge può infatti costituire un domicilio proprio e disporre quindi
di un domicilio fiscale principale proprio, senza che debba sussistere per
questo una separazione effettiva. Se l’unione coniugale continua invece ad
esistere – anche se solo con una sporadica vita in comune (come nei fine settimana
o nelle vacanze) – i coniugi devono continuare ad essere tassati globalmente (ASA
73 p. 420 = RDAF 2004 II 297; ASA 71 p. 558 = RDAF 2001 II 530).
Al
contrario, le argomentazioni della ricorrente, che nel gravame sottolinea di
essersi allontanata dal marito sin dai tempi in cui lavorava nel Canton __________,
aggiungendo poi che __________ l’avrebbe comunque sempre sostenuta finanziariamente,
mediante il versamento di contributi mensili, spingono invece a considerare che
non esista più una comunità né di tetto né di mezzi di sostentamento tra i
coniugi. Per costante giurisprudenza, quando il sostegno dato dall’uno
all’altro coniuge si esaurisce in contributi di ammontare predeterminato, si
verifica infatti una vera e propria separazione di fatto (DTF 121 I 14).
1.4.
Come
esposto in narrativa, con lettera raccomandata del 15 marzo 2010, questa Camera
si è rivolta al rappresentante della ricorrente, invitandolo a specificare e documentare
la situazione familiare ed economica dei coniugi __________.
Tale
richiesta è rimasta finora inevasa e dagli atti di causa risulta unicamente che
il marito è stato domiciliato a __________, nel Canton __________, sino al 7
maggio 2004, dopodiché si sarebbe trasferito all’estero, in __________. Nulla
si sa tuttavia sulla sua successiva residenza così come nulla si sa in merito alla
sua situazione patrimoniale negli anni qui in discussione.
In simili
circostante, viste le contrastanti tesi delle parti, a questa Camera non resta
che rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché emetta delle nuove
decisioni dopo avere esperito i seguenti accertamenti.
Considerandi
2.
2.1.
La prima
questione da risolvere concerne il domicilio fiscale del marito __________.
Come visto,
dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale,
il domicilio viene accertato separatamente per ciascun coniuge in base agli
articoli 23 segg. CCS (DTF 115 II 120 pag. 121). Di
conseguenza , nel diritto della doppia imposizione intercantonale e, di
riflesso, in quello della doppia imposizione internazionale, non vi è ragione
di non riconoscere che la moglie possa avere un
domicilio principale proprio diverso da quello del marito, anche in costanza di
matrimonio (cfr. Locher, Einführung
in das interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 59 s.; Locher, Neues Eherecht und
Ehegattenbesteuerung, in: ASA 56 p. 18; Yersin, Le nouveau
droit matrimonial et ses conséquences fiscales, in: RDAF 43/1987 p. 325).
Il fatto
che il diritto civile in vigore dal 1988 ammetta che la moglie possa avere un
domicilio separato da quello del marito non comporta però che sia ora ammesso
che i coniugi stabiliscano il proprio domicilio fiscale in modo arbitrario nel
luogo in cui preferiscono pagare le imposte. Al contrario, anche per lo
stesso diritto matrimoniale, dove si trovi il domicilio di un coniuge è una
questione che si stabilisce in base ai criteri degli articoli 23 segg. CCS, ma
vale pur sempre la regola che il centro delle relazioni vitali di entrambi i
coniugi continua ad essere situato laddove si trova l’abitazione coniugale (DTF
115.
II 120).
2.2
In una sentenza risalente
al 14 agosto 2001, questa Camera ha già avuto modo di affermare che la
possibilità, per i coniugi, di costituire domicili fiscali separati è data
soprattutto o quando interviene una vera e propria separazione di fatto, che fa
venir meno ogni comunità di tetto e di mezzi di sostentamento – nel qual caso,
viene meno anche il cumulo dei fattori imponibili, ma si intraprende una vera e
propria tassazione separata dei coniugi – oppure quando un coniuge costituisce
un domicilio fiscale nel luogo di lavoro, senza che ciò comporti una
separazione di fatto durevole dei coniugi, i quali al contrario si
ricongiungono periodicamente, la fine settimana e durante le ferie (decisione
CDT n. 80.2001.95 del 14 agosto 2001, in: RDAT I-2002 n. 1t).
Sulla base delle stesse
affermazioni della ricorrente risulta anzitutto che il marito __________, dopo
essersi ammalato di encefalomielite disseminata, non sarebbe
più in grado di svolgere un’attività lucrativa. Dalla semplice consultazione
del Registro fondiario, emerge inoltre che dal 2 luglio 2004 lo stesso è al beneficio
di un diritto di abitazione sulla casa unifamiliare di __________ (mapp. __________)
e dal 22 aprile 2008 su uno dei due appartamenti di __________ (PPP n. __________
e __________ al mapp. __________).
2.3
Spetterà comunque all’autorità
di tassazione stabilire l’effettiva residenza del marito della ricorrente nel
comune di __________, valutando l’insieme delle circostanze secondo il criterio della verosimiglianza (cfr., al proposito,
decisione CDT n. 80.2007.176 del 1° luglio 2009).
Agli indizi elencati
sopra, che concorrono senz’altro a comprovare l’esistenza di
un domicilio o quanto meno di una dimora nel Canton Ticino, dovrà opporre eventuali
indizi contrapposti. A tale riguardo, allo stadio attuale della
procedura ci si limita ad osservare che la sola lettera dell’11 luglio 2008,
con cui la ricorrente dichiara che suo marito è domiciliato all’estero, non può
bastare a rovesciare gli indizi finora raccolti. Va poi ricordato che, per provare il trasferimento del domicilio all’estero, non è
sufficiente che siano sciolti i legami con l’ultimo domicilio. Finché non controprova
il fatto di aver costituito un nuovo domicilio all’estero, il contribuente continua
ad essere tenuto a pagare l’imposta federale diretta e l’imposta cantonale (decisione
TF n.2A.388/1998 del 3 maggio 2000 consid. 5, con riferimento a ASA 60 p. 501;
inoltre 2A.337/2000 del 6 febbraio 2001;2A.475/2003 del 26 luglio 2004; cfr.
anche Paschoud, in: Yersin/Noël [a
cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 17
ad art. 8 LIFD, p. 131; cfr. anche sentenza CDT n. 80.2007.25 del 26 febbraio
2008).
3.
3.1.
Qualora fosse confermata
l’effettiva residenza del marito nel comune di __________, la
comunione domestica tra i coniugi risulterebbe pacifica. Ma anche qualora
fosse resa verosimile l’esistenza di un domicilio in Germania, rispettivamente comprovata
l’assenza di un domicilio in Svizzera, occorrerà comunque partire dal principio
che i coniugi __________ continuano a condurre una vita in comune, in considerazione del fatto che la tassazione separata dei coniugi è
un’eccezione, che sottostà a precise condizioni che devono essere provate dagli
stessi contribuenti (punto 1.2.).
3.2
Quando i
coniugi sono domiciliati l’uno in Svizzera e l’altro all’estero, solo il primo
è assoggettato illimitatamente in Svizzera. Fintanto che continuano ad avere
una vita in comune, il coniuge domiciliato in Svizzera sarà imposto sul proprio
reddito all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi, applicando
la scala delle aliquote riservata ai coniugi viventi in comunione domestica (Circolare n. 14 del 29 luglio 1994, in:
ASA 63 p. 296, in particolare 299; Bosshard/Bosshard/Lüdin,
Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p.
211).
Il Tribunale federale ha
avuto modo di stabilire tale soluzione in una vecchia sentenza
del 1949, relativa ad un caso ticinese (ASA 19 p. 22 = DTF 75 I 385). Il
computo, ai fini del calcolo dell’aliquota applicabile, del reddito complessivo
dei coniugi è giustificato dall’incremento della capacità contributiva
risultante dal fatto che, in costanza di matrimonio, sostanza e reddito del
marito e della moglie concorrono alle spese dell’economia domestica, senza che
rilevi il fatto che ambedue i coniugi o solo la moglie siano soggetti
all’imposta o che essa colpisca la totalità o solo una parte dei loro beni e
redditi. Il Tribunale federale ha sottolineato che, in tal modo, il fisco svizzero
non colpisce i fattori non tassabili del marito, ma questi ultimi entrano in
considerazione solo “per ragguagliare il tributo della moglie alla sua effettiva
capacità contributiva”.
In tempi
più recenti, anche questa Camera ha confermato il principio per cui, nel caso
in cui uno solo dei coniugi sia – limitatamente o illimitatamente – imponibile
in Svizzera, l’aliquota in base alla quale devono essere tassati i suoi redditi
si commisura ai fattori imponibili di entrambi i coniugi (decisione CDT n 104
del 25 maggio 1994, in: RDAT II–1994 n. 2t p. 338).
3.3
Come
visto, spetterà invece alla ricorrente dimostrare, se del caso, la
sospensione della comunione domestica e dei mezzi finanziari. Essa
non può certo limitarsi ad argomentare di avere sempre beneficiato del sostegno
finanziario di suo marito, attraverso il versamento di contributi mensili,
senza apportare la benché minima prova delle sue affermazioni. Da sola, una
simile dichiarazione non implica in alcun modo che nei periodi fiscali in esame debba essere ammessa la tassazione separata dei coniugi.
Si
aggiunga – per inciso – che se dovesse invece essere confermata una vera e
propria separazione di fatto, il reddito e la sostanza riconducibili al marito
andranno allora effettivamente stralciati. D’altra parte, la scala delle
aliquote applicabile non sarà più quella riservata ai
coniugati, bensì quella più sfavorevole delle persone sole, e andranno infine quantificati
ed imposti gli alimenti percepiti mensilmente dal marito (art. 23 lett. f LIFD;
art. 22 lett. f LT).
4.
4.1.
Una volta confermata l’esistenza
di una, seppur sporadica, vita in comune, occorrerà ancora determinare la
situazione patrimoniale del marito, sia esso considerato residente nel Canton
Ticino (ai fini del computo globale del reddito e della sostanza imponibili) oppure
all’estero (ai fini del calcolo delle aliquote applicabili).
Come esposto in narrativa,
in mancanza di elementi attendibili, l’autorità di tassazione non ha potuto
fare altro che procedere ad una stima dei redditi e della sostanza del marito.
Ha così valutato in fr. 250'000.– gli “altri redditi”
ed in fr. 1'200'000.– gli “altri elementi
sostanza mobiliare”. In occasione di un’audizione tenutasi
il 21 aprile 2009, __________, allora rappresentante della ricorrente, ha poi sottoscritto
un verbale dal seguente tenore:
I valori di sostanza e di reddito del
marito all’estero vengono rettificati in Fr. 1'000'000.- di sostanza e fr.
180'000.- reddito. Tutti gli altri elementi della tassazione rimarranno
invariati.
4.2
Contrariamente
a quanto sembra sostenere l’autorità fiscale nelle proprie osservazioni del 12
giugno 2009, a tale passaggio non può essere dato altro significato se non
quello che la contribuente ha preso atto dell’intenzione dell’autorità fiscale
di rettificare la stima della situazione patrimoniale estera del marito. Questo
verbale, così come formulato, non può essere opposto alla ricorrente quale accordo
transattivo sulla misura del reddito e della sostanza del marito __________. Ne
discende quindi che nelle richieste avanzate con il presente gravame non è
nemmeno ravvisabile un comportamento contraddittorio, contrario al
principio della buona fede sancito dall’art. 5 cpv. 3 Cost. fed.
4.3
Nella
procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione può procedere a tutte le indagini necessarie per provare la credibilità delle indicazioni del contribuente e determinare l’imposta (cfr. Berger,
Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185). In
applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o
aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei
fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990
B 13.1 n. 8).
All’interno
della collaborazione che il contribuente deve prestare per consentire una
tassazione esatta e completa, dai semplici diritti procedurali occorre però distinguere
quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco
2002, vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID, p. 726). L’onere
probatorio deve essere posto a carico del contribuente anche quando egli ha
tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la
collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento della fattispecie
fiscalmente rilevante (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,
in: ASA 67 p. 435).
4.4
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46
cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente.
Una simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo
deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132
cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere
della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria
valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
4.5
Tornando
al caso in esame, in mancanza di documentazione attendibile, l’autorità
di tassazione ha commisurato per apprezzamento il reddito e la sostanza del
marito in, rispettivamente, fr. 250'000.– e fr. 1'200'000.–, riducendoli poi in sede di reclamo in, rispettivamente,
fr. 180'000.– e fr. 1'000'000.–.
Premesso che una stima si
fonda necessariamente su supposizioni e presunzioni (ASA 75 p. 333), una simile
situazione patrimoniale appare ancora plausibile, ove si pensi appena che RI 1,
a dispetto di un reddito da attività lucrativa assai modesto, è proprietaria di
più immobili nei comuni di __________ e __________. Qualora la
ricorrente dovesse continuare ad assumere lo stesso comportamento poco collaborativo
dimostrato anche dinanzi a questa Camera, all’autorità di tassazione non resterà
quindi che confermare tali importi. Siccome la
necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista
per i reclami contro tassazioni ordinarie, in questo caso l’autorità fiscale
dovrà però menzionare, nei rimedi giuridici, quanto disposto dall’art. 206 cpv.
3.
LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di inottemperanza (cfr.,
al proposito, DTF 123 II 552, consid. 4f).
5.
Le
decisioni impugnate sono conseguentemente annullate e gli atti rinviati
all’Ufficio di tassazione perché emetta delle nuove decisioni motivate, dopo avere
esperito gli accertamenti indicati sopra.
Visto
l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Le
decisioni su reclamo del 20 maggio 2009 sono annullate e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna delle nuove decisioni, dopo gli
accertamenti indicati ai punti 2, 3 e 4.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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