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Decisione

80.2009.81

Assoggettamento: tassazione congiunta dei coniugi, domicilio separato o separazione di fatto, coniuge malato residente all'estero

21 aprile 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

allora residente a __________, è coniugata con __________, residente sino al 7

maggio 2004 a __________, nel Canton __________ (dopodiché si è trasferito

all’estero, in Germania).

La contribuente

era all’epoca proprietaria di due case unifamiliari a __________: l’una ubicata

al mapp. __________, venduta il 28 febbraio 2008; l’altra situata al mapp. __________,

gravata da un diritto di abitazione vita natural durante a favore del marito. Al

presente è inoltre proprietaria di un monolocale a __________ (PPP n. __________

al mapp. __________) e di due appartamenti nel comune di __________, dove ha nel

frattempo preso domicilio: la PPP n. __________ al mapp. __________ e le PPP n.

__________ e __________ al mapp. __________, queste ultime pure gravate da un diritto

di abitazione vita natural durante a beneficio del marito.

B. Nelle

dichiarazioni fiscali in esame, la contribuente esponeva un valore locativo complessivo

di 40'300 franchi ed un reddito da attività lucrativa dipendente di, rispettivamente,

fr. 12'105.– (nel 2004), fr. 12'782.– (nel 2005) e fr. 13'186.– (nel 2006).

Notificandole

le tassazioni IC/IFD, con distinte decisioni del 3 dicembre 2008, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna aggiungeva, ai fini del calcolo delle aliquote

applicabili, altri redditi per fr. 250'000.– e altri elementi della sostanza

mobiliare per fr. 1'200'000.–. Nelle motivazioni spiegava che le aliquote

erano state così maggiorate “tenuto conto degli elementi imponibili fuori

Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o

assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale)”.

C. La

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 17 dicembre 2008,

nel quale censurava, fra l’altro, la presa in considerazione, ai fini della

determinazione delle aliquote, di un reddito e di una sostanza esteri.

In

occasione di un’audizione tenutasi il 21 aprile 2009 dinanzi all’Ufficio di

tassazione, __________, allora suo rappresentante, sottoscriveva un verbale dal

seguente tenore:

I valori di sostanza e di reddito del marito

all’estero vengono rettificati in Fr. 1'000'000.- di sostanza e fr. 180'000.-

reddito. Tutti gli altri elementi della tassazione rimarranno invariati.

Con

separate decisioni del 20 maggio 2009, l’autorità di tassazione accoglieva dunque

parzialmente il reclamo, riducendo – come da verbale – gli “altri redditi” a

180'000 franchi e gli “altri elementi sostanza mobiliare” a 1'000'000 di

franchi.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata dal

fiduciario RA 1, postula nuovamente lo stralcio del reddito e della sostanza

esteri. La ricorrente sostiene anzitutto che il marito, ammalatosi di encefalomielite

disseminata, vivrebbe ormai con una sola rendita di invalidità. Aggiunge poi

che, sin dai tempi in cui lavorava nel Canton __________, il marito l’avrebbe comunque

sempre sostenuta finanziariamente, attraverso il versamento di contributi mensili.

Il 15

marzo 2010, questa Camera si è rivolta al rappresentante della ricorrente, invitandolo

a specificare e documentare se i coniugi __________ hanno effettivamente costituito

due distinti domicili in costanza di matrimonio oppure, come sembrerebbe

emergere dalle argomentazioni sollevate nel gravame, sono separati di fatto.

Tale richiesta è rimasta a tutt’oggi inevasa.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT, il reddito e la sostanza di coniugi non separati

legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni.

Dottrina

e giurisprudenza sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi

come una comunità giuridica, morale ed economica. A quest’ultimo proposito, il

Tribunale federale ha chiarito che la capacità contributiva dei coniugi si

misura, in linea di massima, in base al loro reddito globale: i coniugi sono

pertanto tassati congiuntamente, sulla base del cumulo dei fattori imponibili (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 9

LIFD, p. 136; Locher, Kommentar

zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 3 ad art. 9 LIFD, p. 183; Lanz-Baur, Das Ehepaar im Steuerrecht, Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey, L’imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p.

48; v. anche DTF 110 Ia 17 = ASA 53 p. 365 = RDAF 1985 p. 51).

1.2.

Al

contrario, in caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, ogni coniuge

è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza

sulle basi temporali dell’imposta federale diretta per le persone fisiche del

16 settembre 1992; RS 642.117.1).

Secondo, la Circolare n.

14 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 29 luglio 1994, i criteri determinanti per procedere ad una tassazione indipendente dei coniugi che

vivono separati sono i seguenti:

-

Assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC).

-

Utilizzazione dei mezzi finanziari a disposizione; la tassazione separata può essere ammessa quando i mezzi finanziari a disposizione non sono più riuniti,

vale a dire quando – come ha sentenziato il Tribunale federale nei rapporti

intercantonali – non esiste più “alcuna unione dei mezzi per l’abitazione e il

mantenimento”. Se invece i mezzi – oltre i consueti regali occasionali – vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non entrano in

considerazione le prestazioni alimentari fissate giudizialmente o convenute

volontariamente), i coniugi devono essere tassati congiuntamente malgrado l’esistenza

di una propria abitazione e eventualmente di un proprio domicilio di diritto civile.

-

Lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico

nell’ottica della buona fede.

-

La durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno).

Il Tribunale federale ha

stabilito che i presupposti menzionati sono cumulativi e che in ogni caso deve

esservi stata la sospensione della comunione domestica ed i mezzi finanziari

non devono più essere impiegati in comune (sentenza n.2A.432/2004 del 16

dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche sentenza inedita n.

2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1). La prova dell’adempimento delle

condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, op. cit., n. 20 ad art. 9 LIFD,

p. 189).

1.3.

Venendo

al caso in esame, la situazione familiare ed economica dei coniugi __________ è

tutt’altro che chiara.

L’aggiunta,

di ulteriori reddito e sostanza riconducibili al marito, seppur unicamente ai

fini del calcolo dell’aliquota applicabile, dimostra che l’autorità di

tassazione considera ancora sussistere una comunione domestica. Come anticipato

sopra, nell’ambito del nuovo diritto matrimoniale, in vigore dal 1° gennaio

1988, ogni coniuge può infatti costituire un domicilio proprio e disporre quindi

di un domicilio fiscale principale proprio, senza che debba sussistere per

questo una separazione effettiva. Se l’unione coniugale continua invece ad

esistere – anche se solo con una sporadica vita in comune (come nei fine settimana

o nelle vacanze) – i coniugi devono continuare ad essere tassati globalmente (ASA

73 p. 420 = RDAF 2004 II 297; ASA 71 p. 558 = RDAF 2001 II 530).

Al

contrario, le argomentazioni della ricorrente, che nel gravame sottolinea di

essersi allontanata dal marito sin dai tempi in cui lavorava nel Canton __________,

aggiungendo poi che __________ l’avrebbe comunque sempre sostenuta finanziariamente,

mediante il versamento di contributi mensili, spingono invece a considerare che

non esista più una comunità né di tetto né di mezzi di sostentamento tra i

coniugi. Per costante giurisprudenza, quando il sostegno dato dall’uno

all’altro coniuge si esaurisce in contributi di ammontare predeterminato, si

verifica infatti una vera e propria separazione di fatto (DTF 121 I 14).

1.4.

Come

esposto in narrativa, con lettera raccomandata del 15 marzo 2010, questa Camera

si è rivolta al rappresentante della ricorrente, invitandolo a specificare e documentare

la situazione familiare ed economica dei coniugi __________.

Tale

richiesta è rimasta finora inevasa e dagli atti di causa risulta unicamente che

il marito è stato domiciliato a __________, nel Canton __________, sino al 7

maggio 2004, dopodiché si sarebbe trasferito all’estero, in __________. Nulla

si sa tuttavia sulla sua successiva residenza così come nulla si sa in merito alla

sua situazione patrimoniale negli anni qui in discussione.

In simili

circostante, viste le contrastanti tesi delle parti, a questa Camera non resta

che rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché emetta delle nuove

decisioni dopo avere esperito i seguenti accertamenti.

Considerandi

2.

2.1.

La prima

questione da risolvere concerne il domicilio fiscale del marito __________.

Come visto,

dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale,

il domicilio viene accertato separatamente per ciascun coniuge in base agli

articoli 23 segg. CCS (DTF 115 II 120 pag. 121). Di

conseguenza , nel diritto della doppia imposizione intercantonale e, di

riflesso, in quello della doppia imposizione internazionale, non vi è ragione

di non riconoscere che la moglie possa avere un

domicilio principale proprio diverso da quello del marito, anche in costanza di

matrimonio (cfr. Locher, Einführung

in das interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 59 s.; Locher, Neues Eherecht und

Ehegattenbesteuerung, in: ASA 56 p. 18; Yersin, Le nouveau

droit matrimonial et ses conséquences fiscales, in: RDAF 43/1987 p. 325).

Il fatto

che il diritto civile in vigore dal 1988 ammetta che la moglie possa avere un

domicilio separato da quello del marito non comporta però che sia ora ammesso

che i coniugi stabiliscano il proprio domicilio fiscale in modo arbitrario nel

luogo in cui preferiscono pagare le imposte. Al contrario, anche per lo

stesso diritto matrimoniale, dove si trovi il domicilio di un coniuge è una

questione che si stabilisce in base ai criteri degli articoli 23 segg. CCS, ma

vale pur sempre la regola che il centro delle relazioni vitali di entrambi i

coniugi continua ad essere situato laddove si trova l’abitazione coniugale (DTF

115.

II 120).

2.2

In una sentenza risalente

al 14 agosto 2001, questa Camera ha già avuto modo di affermare che la

possibilità, per i coniugi, di costituire domicili fiscali separati è data

soprattutto o quando interviene una vera e propria separazione di fatto, che fa

venir meno ogni comunità di tetto e di mezzi di sostentamento – nel qual caso,

viene meno anche il cumulo dei fattori imponibili, ma si intraprende una vera e

propria tassazione separata dei coniugi – oppure quando un coniuge costituisce

un domicilio fiscale nel luogo di lavoro, senza che ciò comporti una

separazione di fatto durevole dei coniugi, i quali al contrario si

ricongiungono periodicamente, la fine settimana e durante le ferie (decisione

CDT n. 80.2001.95 del 14 agosto 2001, in: RDAT I-2002 n. 1t).

Sulla base delle stesse

affermazioni della ricorrente risulta anzitutto che il marito __________, dopo

essersi ammalato di encefalomielite disseminata, non sarebbe

più in grado di svolgere un’attività lucrativa. Dalla semplice consultazione

del Registro fondiario, emerge inoltre che dal 2 luglio 2004 lo stesso è al beneficio

di un diritto di abitazione sulla casa unifamiliare di __________ (mapp. __________)

e dal 22 aprile 2008 su uno dei due appartamenti di __________ (PPP n. __________

e __________ al mapp. __________).

2.3

Spetterà comunque all’autorità

di tassazione stabilire l’effettiva residenza del marito della ricorrente nel

comune di __________, valutando l’insieme delle circostanze secondo il criterio della verosimiglianza (cfr., al proposito,

decisione CDT n. 80.2007.176 del 1° luglio 2009).

Agli indizi elencati

sopra, che concorrono senz’altro a comprovare l’esistenza di

un domicilio o quanto meno di una dimora nel Canton Ticino, dovrà opporre eventuali

indizi contrapposti. A tale riguardo, allo stadio attuale della

procedura ci si limita ad osservare che la sola lettera dell’11 luglio 2008,

con cui la ricorrente dichiara che suo marito è domiciliato all’estero, non può

bastare a rovesciare gli indizi finora raccolti. Va poi ricordato che, per provare il trasferimento del domicilio all’estero, non è

sufficiente che siano sciolti i legami con l’ultimo domicilio. Finché non controprova

il fatto di aver costituito un nuovo domicilio all’estero, il contribuente continua

ad essere tenuto a pagare l’imposta federale diretta e l’imposta cantonale (decisione

TF n.2A.388/1998 del 3 maggio 2000 consid. 5, con riferimento a ASA 60 p. 501;

inoltre 2A.337/2000 del 6 febbraio 2001;2A.475/2003 del 26 luglio 2004; cfr.

anche Paschoud, in: Yersin/Noël [a

cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 17

ad art. 8 LIFD, p. 131; cfr. anche sentenza CDT n. 80.2007.25 del 26 febbraio

2008).

3.

3.1.

Qualora fosse confermata

l’effettiva residenza del marito nel comune di __________, la

comunione domestica tra i coniugi risulterebbe pacifica. Ma anche qualora

fosse resa verosimile l’esistenza di un domicilio in Germania, rispettivamente comprovata

l’assenza di un domicilio in Svizzera, occorrerà comunque partire dal principio

che i coniugi __________ continuano a condurre una vita in comune, in considerazione del fatto che la tassazione separata dei coniugi è

un’eccezione, che sottostà a precise condizioni che devono essere provate dagli

stessi contribuenti (punto 1.2.).

3.2

Quando i

coniugi sono domiciliati l’uno in Svizzera e l’altro all’estero, solo il primo

è assoggettato illimitatamente in Svizzera. Fintanto che continuano ad avere

una vita in comune, il coniuge domiciliato in Svizzera sarà imposto sul proprio

reddito all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi, applicando

la scala delle aliquote riservata ai coniugi viventi in comunione domestica (Circolare n. 14 del 29 luglio 1994, in:

ASA 63 p. 296, in particolare 299; Bosshard/Bosshard/Lüdin,

Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p.

211).

Il Tribunale federale ha

avuto modo di stabilire tale soluzione in una vecchia sentenza

del 1949, relativa ad un caso ticinese (ASA 19 p. 22 = DTF 75 I 385). Il

computo, ai fini del calcolo dell’aliquota applicabile, del reddito complessivo

dei coniugi è giustificato dall’incremento della capacità contributiva

risultante dal fatto che, in costanza di matrimonio, sostanza e reddito del

marito e della moglie concorrono alle spese dell’economia domestica, senza che

rilevi il fatto che ambedue i coniugi o solo la moglie siano soggetti

all’imposta o che essa colpisca la totalità o solo una parte dei loro beni e

redditi. Il Tribunale federale ha sottolineato che, in tal modo, il fisco svizzero

non colpisce i fattori non tassabili del marito, ma questi ultimi entrano in

considerazione solo “per ragguagliare il tributo della moglie alla sua effettiva

capacità contributiva”.

In tempi

più recenti, anche questa Camera ha confermato il principio per cui, nel caso

in cui uno solo dei coniugi sia – limitatamente o illimitatamente – imponibile

in Svizzera, l’aliquota in base alla quale devono essere tassati i suoi redditi

si commisura ai fattori imponibili di entrambi i coniugi (decisione CDT n 104

del 25 maggio 1994, in: RDAT II–1994 n. 2t p. 338).

3.3

Come

visto, spetterà invece alla ricorrente dimostrare, se del caso, la

sospensione della comunione domestica e dei mezzi finanziari. Essa

non può certo limitarsi ad argomentare di avere sempre beneficiato del sostegno

finanziario di suo marito, attraverso il versamento di contributi mensili,

senza apportare la benché minima prova delle sue affermazioni. Da sola, una

simile dichiarazione non implica in alcun modo che nei periodi fiscali in esame debba essere ammessa la tassazione separata dei coniugi.

Si

aggiunga – per inciso – che se dovesse invece essere confermata una vera e

propria separazione di fatto, il reddito e la sostanza riconducibili al marito

andranno allora effettivamente stralciati. D’altra parte, la scala delle

aliquote applicabile non sarà più quella riservata ai

coniugati, bensì quella più sfavorevole delle persone sole, e andranno infine quantificati

ed imposti gli alimenti percepiti mensilmente dal marito (art. 23 lett. f LIFD;

art. 22 lett. f LT).

4.

4.1.

Una volta confermata l’esistenza

di una, seppur sporadica, vita in comune, occorrerà ancora determinare la

situazione patrimoniale del marito, sia esso considerato residente nel Canton

Ticino (ai fini del computo globale del reddito e della sostanza imponibili) oppure

all’estero (ai fini del calcolo delle aliquote applicabili).

Come esposto in narrativa,

in mancanza di elementi attendibili, l’autorità di tassazione non ha potuto

fare altro che procedere ad una stima dei redditi e della sostanza del marito.

Ha così valutato in fr. 250'000.– gli “altri redditi”

ed in fr. 1'200'000.– gli “altri elementi

sostanza mobiliare”. In occasione di un’audizione tenutasi

il 21 aprile 2009, __________, allora rappresentante della ricorrente, ha poi sottoscritto

un verbale dal seguente tenore:

I valori di sostanza e di reddito del

marito all’estero vengono rettificati in Fr. 1'000'000.- di sostanza e fr.

180'000.- reddito. Tutti gli altri elementi della tassazione rimarranno

invariati.

4.2

Contrariamente

a quanto sembra sostenere l’autorità fiscale nelle proprie osservazioni del 12

giugno 2009, a tale passaggio non può essere dato altro significato se non

quello che la contribuente ha preso atto dell’intenzione dell’autorità fiscale

di rettificare la stima della situazione patrimoniale estera del marito. Questo

verbale, così come formulato, non può essere opposto alla ricorrente quale accordo

transattivo sulla misura del reddito e della sostanza del marito __________. Ne

discende quindi che nelle richieste avanzate con il presente gravame non è

nemmeno ravvisabile un comportamento contraddittorio, contrario al

principio della buona fede sancito dall’art. 5 cpv. 3 Cost. fed.

4.3

Nella

procedura fiscale vige la massima ufficiale. L’autorità di tassazione può procedere a tutte le indagini necessarie per provare la credibilità delle indicazioni del contribuente e determinare l’imposta (cfr. Berger,

Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185). In

applicazione analogica del principio previsto dall’art. 8 CC, l’onere probatorio è ripartito nel senso che all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990

B 13.1 n. 8).

All’interno

della collaborazione che il contribuente deve prestare per consentire una

tassazione esatta e completa, dai semplici diritti procedurali occorre però distinguere

quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco

2002, vol. I/1, n. 2 ad art. 42 LAID, p. 726). L’onere

probatorio deve essere posto a carico del contribuente anche quando egli ha

tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la

collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento della fattispecie

fiscalmente rilevante (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,

in: ASA 67 p. 435).

4.4

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente.

Una simile tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo

deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132

cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere

della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria

valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

4.5

Tornando

al caso in esame, in mancanza di documentazione attendibile, l’autorità

di tassazione ha commisurato per apprezzamento il reddito e la sostanza del

marito in, rispettivamente, fr. 250'000.– e fr. 1'200'000.–, riducendoli poi in sede di reclamo in, rispettivamente,

fr. 180'000.– e fr. 1'000'000.–.

Premesso che una stima si

fonda necessariamente su supposizioni e presunzioni (ASA 75 p. 333), una simile

situazione patrimoniale appare ancora plausibile, ove si pensi appena che RI 1,

a dispetto di un reddito da attività lucrativa assai modesto, è proprietaria di

più immobili nei comuni di __________ e __________. Qualora la

ricorrente dovesse continuare ad assumere lo stesso comportamento poco collaborativo

dimostrato anche dinanzi a questa Camera, all’autorità di tassazione non resterà

quindi che confermare tali importi. Siccome la

necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista

per i reclami contro tassazioni ordinarie, in questo caso l’autorità fiscale

dovrà però menzionare, nei rimedi giuridici, quanto disposto dall’art. 206 cpv.

3.

LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di inottemperanza (cfr.,

al proposito, DTF 123 II 552, consid. 4f).

5.

Le

decisioni impugnate sono conseguentemente annullate e gli atti rinviati

all’Ufficio di tassazione perché emetta delle nuove decisioni motivate, dopo avere

esperito gli accertamenti indicati sopra.

Visto

l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Le

decisioni su reclamo del 20 maggio 2009 sono annullate e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna delle nuove decisioni, dopo gli

accertamenti indicati ai punti 2, 3 e 4.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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