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Decisione

80.2009.83

Assoggettamento illimitato: domicilio, lavoro nel Ticino, mantenimento domicilio in altro cantone, domicilio alternato?

8 febbraio 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione del 6 aprile 2009 l’Ufficio circondariale di tassazione di __________

notificava a RI 1 una decisione di assoggettamento. L’autorità fiscale

comunicava alla contribuente di averla iscritta nel registro dei contribuenti

del Canton Ticino e del comune di __________ sulla base dell’art. 2 LT “per

elezione di domicilio o dimora fiscale”.

B. In data 15 aprile RI 1 interponeva

reclamo avverso la decisione dell’autorità fiscale. La reclamante sosteneva di

risiedere nel comune di __________ unicamente dal lunedì al venerdì per motivi

professionali, e di recarsi per il fine settimana a __________. La stessa

annunciava inoltre che molto verosimilmente, a partire dal periodo fiscale 2010

avrebbe preso domicilio ad __________.

C. Con decisione del 19 maggio 2009.

l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ respingeva il reclamo

interposto da RI 1. L’autorità fiscale adduceva in merito le seguenti motivazioni:

“[…] Secondo la giurisprudenza per

stabilire se una persona ha il domicilio fiscale in un certo luogo piuttosto

che in un altro occorrono cumulativamente i seguenti elementi: l’effettiva

residenza in un determinato luogo; l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.

A tal fine non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì

la sua condotta esteriore. La residenza duratura in un dato luogo è data, per

esempio, anche qualora una persona intenda rimanere in quel luogo per tutta la

durata di un rapporto di lavoro […]. In particolare, nella determinazione del

domicilio fiscale, si attribuisce in determinate situazioni maggior peso alle

relazioni economiche con un determinato luogo, che non ai rapporti familiari.

Conseguentemente può accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in

un altro luogo rispetto al domicilio del diritto civile. Se i presupposti del

domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vale il principio che

il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le relazioni più

intense […]. Il domicilio si trova laddove una persona ha il centro delle

proprie relazioni vitali […], di carattere sia ideale che materiale […].

Può dunque accadere che taluno abbia dei

legami ideali ad un determinato luogo e delle relazioni con un posto diverso;

in particolare, può esservi una separazione fra luogo di lavoro e luogo in cui

vive la famiglia. La giurisprudenza del TF, ha stabilito che, in simili casi,

domicilio civile e domicilio fiscale possono coincidere […]. Il domicilio

fiscale di un lavoratore dipendente si trova in linea di principio al luogo di

abitazione che gli serve da base per l’esercizio di tale attività. La più

recente giurisprudenza del Tribunale federale accentua dunque, nel caso dei

cosiddetti singles, il legame d’ordine economico, materiale con il luogo di

lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni […].

Secondo l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in

Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni

apprezzabili: almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa; almeno 90

giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

A determinate condizioni, dunque, la LIFD e la LT ammettono che la semplice dimora, non legata all’intenzione di stabilirsi

durevolmente, costituisce presupposto per l’assoggettamento illimitato. La

dimora deve però protrarsi per un lasso di tempo minimo, che varia a dipendenza

del fatto che essa sia o meno accompagnata da un’attività lucrativa […]. Dalla

documentazione e dalle informazioni assunte presso il comune di __________,

risulta quanto segue: il 16.12. 2004 la signora __________ ha sottoscritto un

contratto di lavoro al 100% valido dal 01.01.2005 con la __________ – __________.

Da tale contratto risulta che la contribuente si sarebbe occupata di un nuovo

ufficio immobiliare ad __________ e che la sua zona di intervento si sarebbe

circoscritta ad __________ medesima e i comuni limitrofi. Risulta inoltre che fino

al 30.06.2005 il datore di lavoro si sarebbe preso a carico il costo

dell’abitazione della signora __________. Il 24.10.2006 è stato sottoscritto un

contratto di locazione valido fino al 31.03.2007 con il dott. __________

relativo alla locazione di un appartamento di 2 locali e mezzo in via __________

ad __________, al prezzo di 1'250 al mese. A partire dall’aprile del 2007

sempre dal dott. __________ ha locato un appartamento di 3 locali e mezzo al

prezzo di fr. 2150 prima e poi di fr. 2350. Da controlli sporadici effettuati

dalla polizia comunale__________ risulta che contrariamente da quanto affermato

la signora __________ è rimasta ad __________ anche durante vari fine settimana.

Va inoltre evidenziato come la stessa contribuente abbia manifestato l’intenzione

di trasferire in un prossimo futuro il suo domicilio in Ticino. Infine risulta

che la contribuente dal 2008 è membro del __________ __________. A giudizio

dell’ufficio circondariale di tassazione dagli accertamenti effettuati appare

in modo inequivocabile che sia dal profilo degli interessi materiali che di

quello degli interessi ideali il centro degli interessi della signora __________

si situi ad __________ e ciò a partire dall’anno 2007.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la

decisione su reclamo dell’autorità fiscale. La ricorrente sostiene di essere

dipendente della ______________________________ (cfr. __________), che a partire

dal 2008 ha sede ad __________, ed afferma che la sua attività ad __________ si

svolge in prevalenza tra marzo e fine novembre. Durante il periodo fiscale 2007

la sede della __________ __________ era ancora a __________, dove ella si

sarebbe recata regolarmente e dove, a suo dire, doveva riferire in merito

all’attività svolta ad __________. Ammette di __________ sottoscritto un

contratto di locazione per un appartamento ad __________, ma sottolinea di aver

pure mantenuto il contratto di locazione per un appartamento ad __________ stipulato

in data 29 ottobre 2003. Ritiene inoltre che il fatto di far parte del __________

di __________ abbia un’importanza relativa, trattandosi di un’attività svolta in

rappresentanza della ditta per la quale lavora. La ricorrente non contesta gli

accertamenti effettuati dalla Polizia comunale di __________, ma ribadisce di

essere in quest’ultimo comune solamente nei mesi di “alta stagione”; apporta a

comprova di quanto da lei asserito una dichiarazione della __________ __________.

Produce anche il certificato di domicilio del comune di __________, dal quale

risulta che vi ha preso domicilio a far tempo dal 1° gennaio 1998, e sostiene

di essere assoggettata fiscalmente in questo comune del __________.

E. Con

lettera del 30 luglio 2009, il patrocinatore della ricorrente ha informato

questa Camera di una possibile soluzione transattiva che RI 1 stava ricercando

con l’Ufficio di tassazione di __________, e pertanto ha postulato una sospensione dell’emanazione della sentenza. Con raccomandata del 9 settembre 2009 (data del timbro

postale) il patrocinatore di RI 1, ha trasmesso a questa Camera un altro documento

nel quale si attesta che la “[…] società __________, __________, succ. di __________

[…]” esercita “[…] il 30% delle attività in Ticino […]”. Nella stessa missiva,

la ricorrente contesta gli accertamenti eseguiti dalla Polizia Comunale di __________

e chiede che le vengano messi a disposizione.

Diritto

1. 1.1.

Nella

presente fattispecie, è controverso se la ricorrente sia illimitatamente assoggettata

all’imposta nel Canton Ticino, ad ____________________ oppure nel Canton __________,

ad __________.

1.2.

Il

diritto fiscale svizzero e quello del Canton Ticino ammettono in linea di

principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in

un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 3 cpv. 1 LIFD e

l’art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in

Svizzera.

1.3.

Una

persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l’art. 3 cpv. 2

LIFD e l’art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi

durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale

domicilio legale.

Secondo

la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto

con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque cumulativamente i

due seguenti elementi:

-

l’effettiva residenza in un determinato luogo;

-

l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.

A tal

fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la

sua condotta esteriore.

1.4.

Di regola

il domicilio fiscale coincide con quello civile

In

particolare, nella determinazione del domicilio fiscale, si attribuisce in

determinate situazioni maggior peso alle relazioni economiche con un

determinato luogo, che non ai rapporti familiari. Conseguentemente, può

accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso

rispetto al domicilio di diritto civile, fondato sui legami familiari.

Se i

presupposti del domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vale

il principio che il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le

relazioni più intense (cfr. Locher,

Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 3a ediz., Berna 2009, p.

26; Höhn/Athanas, Interkantonales

Steuerrecht, Berna 1983, p. 105). Il domicilio si trova laddove una persona ha

il centro delle proprie relazioni vitali (Lebensverhältnisse), di

carattere sia ideale sia materiale (Locher,

loc. cit).

Il

domicilio fiscale di un lavoratore dipendente si trova in linea di principio al luogo di abitazione che gli serve da base per l'esercizio di tale attività.

La più

recente giurisprudenza del Tribunale federale accentua dunque, nel caso dei

c.d. singles, il legame d'ordine economico, materiale con il luogo di

lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 48 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7; RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 pag. 836 consid. 2a con riferimenti; sentenza del

Tribunale federale del 24 marzo 1998 in re X., inc.2P.170/1996, consid. 1d).

Nel caso

di contribuenti che esercitano attività dirigenziale l'attaccamento al luogo di

lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta che non nel caso dei singles

(RDAT II-1993 pag. 346 segg., n. 2t). Il luogo di dimora durante la settimana

prevale nuovamente quale luogo del domicilio fiscale quando il contribuente

detiene una posizione dirigenziale: in simili casi l'esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far

apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici

rispetto a quelli ideali, familiari (Locher,

op. cit., p. 31).

1.5.

Secondo

l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera

è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

- almeno

30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

- almeno

90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

Se non

sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato

all’imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente

punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua

sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è

proprietario di fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o

diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art.

4 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

2. 2.1.

Per

quanto concerne l’aspetto formale, la questione di sapere se è corretto considerare

un assoggettamento illimitato della ricorrente va risolta secondo il criterio

della verosimiglianza. Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il

principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di

chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione

d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art.

130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi

imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007

del 3 settembre 2007; cfr. al proposito, Berger,

Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p.

190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia

secondo l’art. 196 LT, sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di

tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti

per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di

fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art.

200 LT; art 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in

maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in StR 61 p. 442).

2.2.

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8

CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133

Considerandi

II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8).

La

descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non

lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità

probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie

und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima

eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed

in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile,

nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda

eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei,

non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta

oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In

definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro

limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla

ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3

ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008,

n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). Si giustifica dunque così di attribuire al

contribuente l’onere della prova del contrario di ciò che sostiene e dimostra

l’autorità fiscale, quando vi sono degli indizi chiari e precisi che rendono

verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621;

sentenza TF 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cf. anche Locher, Kommentar zum DGB,

vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104 s.).

3.

3.1.

Nel caso

in esame, l’autorità fiscale ha ritenuto la ricorrente illimitatamente assoggettata

all’imposta nel Canton Ticino e nel comune di __________. L’Ufficio di tassazione di __________ ha preso tale decisione sulla base di una serie di elementi: il

contratto di lavoro che lega RI 1 alla __________, il contratto di locazione stipulato dalla stessa per un appartamento ad __________, l’intenzione, espressa dalla ricorrente

in sede di reclamo, di voler trasferire con molta probabilità il suo domicilio nella località di __________ a partire dal 2010 e l’adesione da parte della ricorrente al __________

di __________

3.2

Se si

analizza il contratto di lavoro che lega la ricorrente alla __________, si nota

come la tesi dell’Ufficio di tassazione, secondo la quale RI 1 avrebbe dovuto

occuparsi in maniera esclusiva dell’agenzia di __________, non trovi riscontro.

Infatti, tale contratto prevede esplicitamente che la ricorrente avrebbe potuto

pureRI 1 Anche per quanto concerne il

contratto di locazione stipulato dalla ricorrente, che è uno fra gli elementi

presi in considerazione dall’autorità fiscale, bisogna precisare che RI 1 ha effettivamente preso in locazione dapprima un appartamento di 2,5 locali, ed in seguito, nella

stessa abitazione in via __________ __________ ad __________, uno di 3,5

locali. Al contempo la stessa ha tuttavia mantenuto ad __________, per il periodo fiscale qui di interesse, un appartamento di 4,5 locali, comportante l’esborso mensile di

2'900.−, così come si

evince dal contratto versato agli atti e stipulato in data 29 ottobre 2003. L’accordo

scritto in questione, prendeva inizio il 1° febbraio 2004, ed era rescindibile,

al più presto entro il 31 marzo 2009.

RI 1 ha poi prodotto, in sede di ricorso, un’attestazione scritta rilasciata il 9 giugno 2009 da __________

(membro del consiglio di amministrazione della __________, delegato della __________,

presidente del consiglio di amministrazione della __________), nella quale

dichiara che la ricorrente lavora ad __________ per il periodo di “alta stagione”, vale a dire da marzo a fine novembre.

3.3

Un altro

fondamento della decisione impugnata consiste nelle segnalazioni della Polizia comunale di __________ in merito alla presenza della ricorrente ad __________

nel periodo tra il 21 aprile 2007 e il 17 ottobre 2007.

Pure nell’attestazione, redatta da __________ il 9 giugno 2009, si evince che RI 1 è ad __________ da marzo a fine

novembre.

Sulla

base degli elementi versati agli atti, nella presente fattispecie potrebbe dunque

entrare in considerazione un domicilio alternato.

In deroga

al principio dell’unità di domicilio, il Tribunale federale ammette eccezionalmente l’esistenza di un domicilio fiscale alternato quando i rapporti del contribuente con

due luoghi differenti sono all’incirca della stessa intensità. Ad esempio quando il contribuente esercita un’attività professionale in due luoghi, la famiglia lo

accompagna regolarmente e la durata del soggiorno nei due luoghi in questione è quasi equivalente. Un altro caso in cui si prende in considerazione l’esistenza di un

domicilio alternato si ha quando il contribuente risiede regolarmente in due

luoghi, nei quali soggiorna per periodi di tempo equivalenti, a condizione che i rapporti con questi due posti siano di uguale intensità (de Vries Reilingh, La

double imposition intercantonale, Berna 2005, p. 64, n. 172-174; v. anche Locher, op.

cit., p. 33 ss.).

Questo è

pure il caso quando il contribuente trasferisce ad intervalli regolari il suo

domicilio da un luogo ad un altro, poi nuovamente al primo luogo, in modo tale

che, addizionando questi periodi, la durata della residenza in ciascuno dei due

luoghi sia approssimativamente equivalente nell’arco di un anno. L’esistenza di

un domicilio alternato comporta in principio la suddivisione della sovranità

fiscale tra i due cantoni interessati, con ripartizione per metà dei fattori

fiscali (DTF 131 I 145, consid. 4.2).

3.4

Nel caso

in esame, l’autorità fiscale, che si è basata su indizi pertinenti, non è tuttavia

riuscita a rendere verosimile, sulla scorta degli elementi presi in considerazione, un rapporto di intensità maggiore della ricorrente con il Canton Ticino per rapporto al Canton

__________, proprio tenendo in considerazione il fatto che il Tribunale federale

contempla, seppur eccezionalmente, l’esistenza di un domicilio fiscale alternato. I rapporti di Polizia, che confermano la presenza di RI 1 ad __________, documentano

una presenza in Ticino della stessa di circa sei mesi (21 aprile 2007 – 17 ottobre

2007), ciò che comporterebbe, a parità di legami d’intensità con il Canton Ticino

e il Canton __________, un domicilio fiscale alternato, per il periodo fiscale 2007.

All’autorità

fiscale incombe provare, per dimostrare un assoggettamento fiscale illimitato

nel Canton Ticino, per il periodo fiscale 2007, che l’intensità dei legami personali

e sociali intessuti da RI 1 con il Canton Ticino siano più forti che con il

Canton __________. Va ricordato comunque che la ricorrente ha il dovere di

collaborazione, sancito agli art. 126 LIFD e 200 LT, nei confronti

dell’autorità fiscale. Ciò sta a significare che, per poter chiarire la situazione della ricorrente per l’anno 2007, la stessa dovrà fornire all’Ufficio di tassazione le informazioni necessarie.

3.5

Di fronte

all’impossibilità di stabilire, a partire dai documenti versati agli atti, se

la ricorrente avesse nel periodo fiscale 2007 rapporti di maggiore intensità con il Canton Ticino rispetto al Canton __________, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova

decisione, che si basi sui principi e le considerazioni espressi in questa

sentenza.

L’autorità

fiscale dovrà inoltre prendere posizione sulla richiesta, inoltrata da RI 1 nel

gravame, di esaminare il “rapporto di segnalazione” redatto dalla Polizia

comunale di __________, alla luce dell’art. 187 LT. Quest’ultimo attribuisce al

contribuente la facoltà di esaminare gli atti da lui prodotti o firmati (cpv.

1), mentre prevede che egli possa esaminare gli altri atti dopo l’accertamento

dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga (cpv. 2).

L’atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro

di lui soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per

scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di

pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cpv. 3).

Anche l’art.

29.

della Costituzione Federale garantisce il diritto di accedere agli atti di

un incarto. Tale diritto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di interessi preponderanti, pubblici o privati, al mantenimento del

segreto; in particolare, l’ispezione può essere concessa soltanto quando

all’interesse del richiedente non si oppongono quelli d’ordine pubblico o

quello di terze persone tenute al mantenimento del segreto (DTF 113 Ia 262; 113

Ia 4).

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La decisione su reclamo del 19 maggio 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Alla

ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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