80.2009.83
Assoggettamento illimitato: domicilio, lavoro nel Ticino, mantenimento domicilio in altro cantone, domicilio alternato?
8 febbraio 2010Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2009.83
Data decisione, Autorità:
08.02.2010, CDT
Titolo:
Assoggettamento illimitato: domicilio, lavoro nel Ticino, mantenimento domicilio in altro cantone, domicilio alternato?
APPARTENENZA PERSONALE
art. 3 LIFD
art. 2 LT
Incarto n.
80.2009.83
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 17 giugno 2009 contro la decisione del 19
maggio 2009 in materia di IC 2007.
Fatti
A. Con
decisione del 6 aprile 2009 l’Ufficio circondariale di tassazione di __________
notificava a RI 1 una decisione di assoggettamento. L’autorità fiscale
comunicava alla contribuente di averla iscritta nel registro dei contribuenti
del Canton Ticino e del comune di __________ sulla base dell’art. 2 LT “per
elezione di domicilio o dimora fiscale”.
B. In data 15 aprile RI 1 interponeva
reclamo avverso la decisione dell’autorità fiscale. La reclamante sosteneva di
risiedere nel comune di __________ unicamente dal lunedì al venerdì per motivi
professionali, e di recarsi per il fine settimana a __________. La stessa
annunciava inoltre che molto verosimilmente, a partire dal periodo fiscale 2010
avrebbe preso domicilio ad __________.
C. Con decisione del 19 maggio 2009.
l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ respingeva il reclamo
interposto da RI 1. L’autorità fiscale adduceva in merito le seguenti motivazioni:
“[…] Secondo la giurisprudenza per
stabilire se una persona ha il domicilio fiscale in un certo luogo piuttosto
che in un altro occorrono cumulativamente i seguenti elementi: l’effettiva
residenza in un determinato luogo; l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal fine non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì
la sua condotta esteriore. La residenza duratura in un dato luogo è data, per
esempio, anche qualora una persona intenda rimanere in quel luogo per tutta la
durata di un rapporto di lavoro […]. In particolare, nella determinazione del
domicilio fiscale, si attribuisce in determinate situazioni maggior peso alle
relazioni economiche con un determinato luogo, che non ai rapporti familiari.
Conseguentemente può accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in
un altro luogo rispetto al domicilio del diritto civile. Se i presupposti del
domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vale il principio che
il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le relazioni più
intense […]. Il domicilio si trova laddove una persona ha il centro delle
proprie relazioni vitali […], di carattere sia ideale che materiale […].
Può dunque accadere che taluno abbia dei
legami ideali ad un determinato luogo e delle relazioni con un posto diverso;
in particolare, può esservi una separazione fra luogo di lavoro e luogo in cui
vive la famiglia. La giurisprudenza del TF, ha stabilito che, in simili casi,
domicilio civile e domicilio fiscale possono coincidere […]. Il domicilio
fiscale di un lavoratore dipendente si trova in linea di principio al luogo di
abitazione che gli serve da base per l’esercizio di tale attività. La più
recente giurisprudenza del Tribunale federale accentua dunque, nel caso dei
cosiddetti singles, il legame d’ordine economico, materiale con il luogo di
lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni […].
Secondo l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in
Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni
apprezzabili: almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa; almeno 90
giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
A determinate condizioni, dunque, la LIFD e la LT ammettono che la semplice dimora, non legata all’intenzione di stabilirsi
durevolmente, costituisce presupposto per l’assoggettamento illimitato. La
dimora deve però protrarsi per un lasso di tempo minimo, che varia a dipendenza
del fatto che essa sia o meno accompagnata da un’attività lucrativa […]. Dalla
documentazione e dalle informazioni assunte presso il comune di __________,
risulta quanto segue: il 16.12. 2004 la signora __________ ha sottoscritto un
contratto di lavoro al 100% valido dal 01.01.2005 con la __________ – __________.
Da tale contratto risulta che la contribuente si sarebbe occupata di un nuovo
ufficio immobiliare ad __________ e che la sua zona di intervento si sarebbe
circoscritta ad __________ medesima e i comuni limitrofi. Risulta inoltre che fino
al 30.06.2005 il datore di lavoro si sarebbe preso a carico il costo
dell’abitazione della signora __________. Il 24.10.2006 è stato sottoscritto un
contratto di locazione valido fino al 31.03.2007 con il dott. __________
relativo alla locazione di un appartamento di 2 locali e mezzo in via __________
ad __________, al prezzo di 1'250 al mese. A partire dall’aprile del 2007
sempre dal dott. __________ ha locato un appartamento di 3 locali e mezzo al
prezzo di fr. 2150 prima e poi di fr. 2350. Da controlli sporadici effettuati
dalla polizia comunale__________ risulta che contrariamente da quanto affermato
la signora __________ è rimasta ad __________ anche durante vari fine settimana.
Va inoltre evidenziato come la stessa contribuente abbia manifestato l’intenzione
di trasferire in un prossimo futuro il suo domicilio in Ticino. Infine risulta
che la contribuente dal 2008 è membro del __________ __________. A giudizio
dell’ufficio circondariale di tassazione dagli accertamenti effettuati appare
in modo inequivocabile che sia dal profilo degli interessi materiali che di
quello degli interessi ideali il centro degli interessi della signora __________
si situi ad __________ e ciò a partire dall’anno 2007.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la
decisione su reclamo dell’autorità fiscale. La ricorrente sostiene di essere
dipendente della ______________________________ (cfr. __________), che a partire
dal 2008 ha sede ad __________, ed afferma che la sua attività ad __________ si
svolge in prevalenza tra marzo e fine novembre. Durante il periodo fiscale 2007
la sede della __________ __________ era ancora a __________, dove ella si
sarebbe recata regolarmente e dove, a suo dire, doveva riferire in merito
all’attività svolta ad __________. Ammette di __________ sottoscritto un
contratto di locazione per un appartamento ad __________, ma sottolinea di aver
pure mantenuto il contratto di locazione per un appartamento ad __________ stipulato
in data 29 ottobre 2003. Ritiene inoltre che il fatto di far parte del __________
di __________ abbia un’importanza relativa, trattandosi di un’attività svolta in
rappresentanza della ditta per la quale lavora. La ricorrente non contesta gli
accertamenti effettuati dalla Polizia comunale di __________, ma ribadisce di
essere in quest’ultimo comune solamente nei mesi di “alta stagione”; apporta a
comprova di quanto da lei asserito una dichiarazione della __________ __________.
Produce anche il certificato di domicilio del comune di __________, dal quale
risulta che vi ha preso domicilio a far tempo dal 1° gennaio 1998, e sostiene
di essere assoggettata fiscalmente in questo comune del __________.
E. Con
lettera del 30 luglio 2009, il patrocinatore della ricorrente ha informato
questa Camera di una possibile soluzione transattiva che RI 1 stava ricercando
con l’Ufficio di tassazione di __________, e pertanto ha postulato una sospensione dell’emanazione della sentenza. Con raccomandata del 9 settembre 2009 (data del timbro
postale) il patrocinatore di RI 1, ha trasmesso a questa Camera un altro documento
nel quale si attesta che la “[…] società __________, __________, succ. di __________
[…]” esercita “[…] il 30% delle attività in Ticino […]”. Nella stessa missiva,
la ricorrente contesta gli accertamenti eseguiti dalla Polizia Comunale di __________
e chiede che le vengano messi a disposizione.
Diritto
1. 1.1.
Nella
presente fattispecie, è controverso se la ricorrente sia illimitatamente assoggettata
all’imposta nel Canton Ticino, ad ____________________ oppure nel Canton __________,
ad __________.
1.2.
Il
diritto fiscale svizzero e quello del Canton Ticino ammettono in linea di
principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in
un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 3 cpv. 1 LIFD e
l’art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in
Svizzera.
1.3.
Una
persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l’art. 3 cpv. 2
LIFD e l’art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi
durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale
domicilio legale.
Secondo
la giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto
con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque cumulativamente i
due seguenti elementi:
-
l’effettiva residenza in un determinato luogo;
-
l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal
fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la
sua condotta esteriore.
1.4.
Di regola
il domicilio fiscale coincide con quello civile
In
particolare, nella determinazione del domicilio fiscale, si attribuisce in
determinate situazioni maggior peso alle relazioni economiche con un
determinato luogo, che non ai rapporti familiari. Conseguentemente, può
accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso
rispetto al domicilio di diritto civile, fondato sui legami familiari.
Se i
presupposti del domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vale
il principio che il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le
relazioni più intense (cfr. Locher,
Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 3a ediz., Berna 2009, p.
26; Höhn/Athanas, Interkantonales
Steuerrecht, Berna 1983, p. 105). Il domicilio si trova laddove una persona ha
il centro delle proprie relazioni vitali (Lebensverhältnisse), di
carattere sia ideale sia materiale (Locher,
loc. cit).
Il
domicilio fiscale di un lavoratore dipendente si trova in linea di principio al luogo di abitazione che gli serve da base per l'esercizio di tale attività.
La più
recente giurisprudenza del Tribunale federale accentua dunque, nel caso dei
c.d. singles, il legame d'ordine economico, materiale con il luogo di
lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 48 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7; RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 pag. 836 consid. 2a con riferimenti; sentenza del
Tribunale federale del 24 marzo 1998 in re X., inc.2P.170/1996, consid. 1d).
Nel caso
di contribuenti che esercitano attività dirigenziale l'attaccamento al luogo di
lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta che non nel caso dei singles
(RDAT II-1993 pag. 346 segg., n. 2t). Il luogo di dimora durante la settimana
prevale nuovamente quale luogo del domicilio fiscale quando il contribuente
detiene una posizione dirigenziale: in simili casi l'esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far
apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici
rispetto a quelli ideali, familiari (Locher,
op. cit., p. 31).
1.5.
Secondo
l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera
è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
- almeno
30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
- almeno
90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
Se non
sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato
all’imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente
punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua
sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è
proprietario di fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o
diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art.
4 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
2. 2.1.
Per
quanto concerne l’aspetto formale, la questione di sapere se è corretto considerare
un assoggettamento illimitato della ricorrente va risolta secondo il criterio
della verosimiglianza. Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il
principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di
chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione
d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art.
130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi
imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007
del 3 settembre 2007; cfr. al proposito, Berger,
Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p.
190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia
secondo l’art. 196 LT, sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di
tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti
per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di
fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art.
200 LT; art 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in
maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in StR 61 p. 442).
2.2.
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8
CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che
l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o
aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei
fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133
Considerandi
II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8).
La
descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non
lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità
probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie
und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima
eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed
in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile,
nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda
eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei,
non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta
oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.
I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In
definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro
limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla
ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3
ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008,
n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). Si giustifica dunque così di attribuire al
contribuente l’onere della prova del contrario di ciò che sostiene e dimostra
l’autorità fiscale, quando vi sono degli indizi chiari e precisi che rendono
verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621;
sentenza TF 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cf. anche Locher, Kommentar zum DGB,
vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104 s.).
3.
3.1.
Nel caso
in esame, l’autorità fiscale ha ritenuto la ricorrente illimitatamente assoggettata
all’imposta nel Canton Ticino e nel comune di __________. L’Ufficio di tassazione di __________ ha preso tale decisione sulla base di una serie di elementi: il
contratto di lavoro che lega RI 1 alla __________, il contratto di locazione stipulato dalla stessa per un appartamento ad __________, l’intenzione, espressa dalla ricorrente
in sede di reclamo, di voler trasferire con molta probabilità il suo domicilio nella località di __________ a partire dal 2010 e l’adesione da parte della ricorrente al __________
di __________
3.2
Se si
analizza il contratto di lavoro che lega la ricorrente alla __________, si nota
come la tesi dell’Ufficio di tassazione, secondo la quale RI 1 avrebbe dovuto
occuparsi in maniera esclusiva dell’agenzia di __________, non trovi riscontro.
Infatti, tale contratto prevede esplicitamente che la ricorrente avrebbe potuto
pureRI 1 Anche per quanto concerne il
contratto di locazione stipulato dalla ricorrente, che è uno fra gli elementi
presi in considerazione dall’autorità fiscale, bisogna precisare che RI 1 ha effettivamente preso in locazione dapprima un appartamento di 2,5 locali, ed in seguito, nella
stessa abitazione in via __________ __________ ad __________, uno di 3,5
locali. Al contempo la stessa ha tuttavia mantenuto ad __________, per il periodo fiscale qui di interesse, un appartamento di 4,5 locali, comportante l’esborso mensile di
2'900.−, così come si
evince dal contratto versato agli atti e stipulato in data 29 ottobre 2003. L’accordo
scritto in questione, prendeva inizio il 1° febbraio 2004, ed era rescindibile,
al più presto entro il 31 marzo 2009.
RI 1 ha poi prodotto, in sede di ricorso, un’attestazione scritta rilasciata il 9 giugno 2009 da __________
(membro del consiglio di amministrazione della __________, delegato della __________,
presidente del consiglio di amministrazione della __________), nella quale
dichiara che la ricorrente lavora ad __________ per il periodo di “alta stagione”, vale a dire da marzo a fine novembre.
3.3
Un altro
fondamento della decisione impugnata consiste nelle segnalazioni della Polizia comunale di __________ in merito alla presenza della ricorrente ad __________
nel periodo tra il 21 aprile 2007 e il 17 ottobre 2007.
Pure nell’attestazione, redatta da __________ il 9 giugno 2009, si evince che RI 1 è ad __________ da marzo a fine
novembre.
Sulla
base degli elementi versati agli atti, nella presente fattispecie potrebbe dunque
entrare in considerazione un domicilio alternato.
In deroga
al principio dell’unità di domicilio, il Tribunale federale ammette eccezionalmente l’esistenza di un domicilio fiscale alternato quando i rapporti del contribuente con
due luoghi differenti sono all’incirca della stessa intensità. Ad esempio quando il contribuente esercita un’attività professionale in due luoghi, la famiglia lo
accompagna regolarmente e la durata del soggiorno nei due luoghi in questione è quasi equivalente. Un altro caso in cui si prende in considerazione l’esistenza di un
domicilio alternato si ha quando il contribuente risiede regolarmente in due
luoghi, nei quali soggiorna per periodi di tempo equivalenti, a condizione che i rapporti con questi due posti siano di uguale intensità (de Vries Reilingh, La
double imposition intercantonale, Berna 2005, p. 64, n. 172-174; v. anche Locher, op.
cit., p. 33 ss.).
Questo è
pure il caso quando il contribuente trasferisce ad intervalli regolari il suo
domicilio da un luogo ad un altro, poi nuovamente al primo luogo, in modo tale
che, addizionando questi periodi, la durata della residenza in ciascuno dei due
luoghi sia approssimativamente equivalente nell’arco di un anno. L’esistenza di
un domicilio alternato comporta in principio la suddivisione della sovranità
fiscale tra i due cantoni interessati, con ripartizione per metà dei fattori
fiscali (DTF 131 I 145, consid. 4.2).
3.4
Nel caso
in esame, l’autorità fiscale, che si è basata su indizi pertinenti, non è tuttavia
riuscita a rendere verosimile, sulla scorta degli elementi presi in considerazione, un rapporto di intensità maggiore della ricorrente con il Canton Ticino per rapporto al Canton
__________, proprio tenendo in considerazione il fatto che il Tribunale federale
contempla, seppur eccezionalmente, l’esistenza di un domicilio fiscale alternato. I rapporti di Polizia, che confermano la presenza di RI 1 ad __________, documentano
una presenza in Ticino della stessa di circa sei mesi (21 aprile 2007 – 17 ottobre
2007), ciò che comporterebbe, a parità di legami d’intensità con il Canton Ticino
e il Canton __________, un domicilio fiscale alternato, per il periodo fiscale 2007.
All’autorità
fiscale incombe provare, per dimostrare un assoggettamento fiscale illimitato
nel Canton Ticino, per il periodo fiscale 2007, che l’intensità dei legami personali
e sociali intessuti da RI 1 con il Canton Ticino siano più forti che con il
Canton __________. Va ricordato comunque che la ricorrente ha il dovere di
collaborazione, sancito agli art. 126 LIFD e 200 LT, nei confronti
dell’autorità fiscale. Ciò sta a significare che, per poter chiarire la situazione della ricorrente per l’anno 2007, la stessa dovrà fornire all’Ufficio di tassazione le informazioni necessarie.
3.5
Di fronte
all’impossibilità di stabilire, a partire dai documenti versati agli atti, se
la ricorrente avesse nel periodo fiscale 2007 rapporti di maggiore intensità con il Canton Ticino rispetto al Canton __________, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova
decisione, che si basi sui principi e le considerazioni espressi in questa
sentenza.
L’autorità
fiscale dovrà inoltre prendere posizione sulla richiesta, inoltrata da RI 1 nel
gravame, di esaminare il “rapporto di segnalazione” redatto dalla Polizia
comunale di __________, alla luce dell’art. 187 LT. Quest’ultimo attribuisce al
contribuente la facoltà di esaminare gli atti da lui prodotti o firmati (cpv.
1), mentre prevede che egli possa esaminare gli altri atti dopo l’accertamento
dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga (cpv. 2).
L’atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro
di lui soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per
scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di
pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cpv. 3).
Anche l’art.
29.
della Costituzione Federale garantisce il diritto di accedere agli atti di
un incarto. Tale diritto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di interessi preponderanti, pubblici o privati, al mantenimento del
segreto; in particolare, l’ispezione può essere concessa soltanto quando
all’interesse del richiedente non si oppongono quelli d’ordine pubblico o
quello di terze persone tenute al mantenimento del segreto (DTF 113 Ia 262; 113
Ia 4).
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La decisione su reclamo del 19 maggio 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Alla
ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster