Lexipedia

Decisione

80.2009.88

Reddito dell'attività lucrativa indipendente: obbligo di tenere la contabilità, libero professionista (architetto), requisiti delle distinte delle entrate e delle uscite, ricavi registrati sull'incass

2 giugno 2010Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’arch.

RI 1, nato nel 1948, coniugato, è titolare dell’omonimo studio di architettura

di __________. La moglie __________, di professione funzionaria di banca,

lavora alle dipendenze di __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2005, i contribuenti esponevano i seguenti redditi:

da

attività indipendente marito fr. 65'804.–

da

attività dipendente moglie fr. 157'387.–

da titoli

e capitali fr. 2'769.–

da

sostanza immobiliare fr. 25'600.–

da

comunione ereditaria fr. 14'400.–

totale fr. 265'960.–

B. Con

scritti del 20 ottobre 2006 e del 7 novembre 2006, l’autorità di tassazione si

rivolgeva ai coniugi __________, chiedendo ulteriore documentazione ed

invitandoli a prendere posizione in merito al calcolo della loro disponibilità

finanziaria, dal quale emergeva un ammanco annuo di oltre 120'000 franchi.

Insoddisfatto

dalle spiegazioni fornite dall’arch. RI 1, l’Ufficio di tassazione incaricava

allora l’Ispettorato fiscale di procedere ad una verifica dei conti dello

studio d’architettura di __________. Nel suo rapporto dell’11 febbraio 2008,

l’Ispettorato rilevava che le distinte esaminate non permettevano un

accertamento adeguato, mentre la postulata ricostruzione degli importi pagati

per oneri sociali, cassa pensione, imposte alla fonte ed IVA non era

accompagnata da alcun giustificativo. Proponeva quindi di emettere una

tassazione d’ufficio, come alle risultanze del dispendio.

C. Notificando

ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 12 marzo 2008,

l’Ufficio di tassazione di Mendrisio commisurava il loro reddito imponibile in

fr. 335'400 per l’IC ed in fr. 342'600.– per l’IFD. Per quanto qui di rilievo,

l’autorità aumentava da fr. 65'804.– a fr. 182'000.– il reddito da attività

indipendente del marito e rettificava in, rispettivamente, fr. 21'000.– e fr.

12'298.– (anziché fr. 18'500.– e fr. 7'100.–) il valore locativo dei mapp. __________

e __________ RFD di __________.

D. I

contribuenti, rappresentati dalla fiduciaria __________, impugnavano la

suddetta decisione con un generico reclamo del 3 aprile 2008, chiedendo di

essere convocati per un esame della documentazione contabile richiesta.

Con

scritto del 18 marzo 2009, l’autorità di tassazione rinnovava ai coniugi __________

l’invito a produrre una loro presa di posizione in merito al nuovo calcolo

delle entrate e delle uscite dell’anno 2005, dal quale emergeva ancora un

ammanco finanziario di oltre 120'000 franchi. Tale richiesta rimaneva tuttavia

inevasa: con lettera del 6 maggio 2009, la rappresentante dei contribuenti si

limitava ad informare l’autorità fiscale di non disporre dei dati necessari per

l’evasione della pratica.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo con successiva decisione del 20 maggio

2009. Nelle motivazioni, spiegava di avere confermato la prima decisione di

tassazione, “in mancanza di ogni e qualsiasi documentazione a sostegno del reclamo”.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano

nuovamente la rivalutazione dell’utile aziendale e dei valori locativi operata

dall’autorità di tassazione. Chiedono inoltre che vengano riconosciuti in deduzione

i seguenti importi:

·

fr. 9'091.–, anziché zero franchi, a titolo di

oneri sociali;

·

fr. 9'800.–, anziché fr. 3'100.–, a titolo di

oneri assicurativi;

·

fr. 22'715.–, anziché fr. 22'186.–, a titolo di

interessi passivi privati;

·

fr. 6'883.–, anziché zero franchi, a titolo di

interessi passivi provenienti dalla comunione ereditaria.

Diritto

1. 1.1.

Una prima censura concerne

la commisurazione del reddito da attività lucrativa indipendente, che l’Ufficio di tassazione di Mendrisio ha aumentato da fr. 65'804.– a

fr. 182'000.–, ricorrendo al calcolo della disponibilità finanziaria

(confronto fra le entrate e le uscite), confermato dalle considerazioni

conclusive contenute nel rapporto di revisione allestito dall’Ispettorato fiscale.

1.2.

Secondo

gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da

attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla

dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del

periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso

commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite,

come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

L’obbligo di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità

commerciale, non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi

obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere

i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2000,

vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, pp. 259-260).

1.3.

Secondo l’art.

957 cpv. 1 CO, chi ha l’obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro

di commercio deve tenere e conservare regolarmente i libri che sono richiesti

dalla natura e dall’estensione della sua azienda e dai quali si possono

rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti

dal corso degli affari e il risultato dei singoli esercizi annuali.

E

l’obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio è a carico di chiunque esercita un commercio, un’industria od altra impresa in forma

commerciale (art. 934 cpv. 1 CO). Ai sensi dell’art. 36 dell’Ordinanza sul

registro di commercio (ORC; RS 221.411), le persone fisiche che gestiscono

un’impresa commerciale e che conseguono un introito lordo annuo pari ad almeno

100'000 franchi (cifra d’affari), hanno l’obbligo di far iscrivere la loro

ditta individuale nel registro di commercio. Le libere professioni non sottostanno in sé all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio e quindi neppure a quello di tenere la contabilità (sentenza del Tribunale federale del 3

giugno 2003 n.2A.570/2002 consid. 2.4.2; DTF 106 Ib

311 consid. 3c; 70 I 106 consid. 2). È tuttavia possibile che anche nel caso

dell’esercizio di una libera professione venga condotta un’impresa commerciale.

È quanto si verifica quando lo scopo economico predomina sui rapporti personali

con la clientela nel senso che si persegue una redditività massima e che si

presta una particolare attenzione alle questioni organizzative, ai problemi di

finanziamento, a una pubblicità efficace ecc. (DTF 124 III 363 consid. 2b; ASA

64 p. 144; DTF 100 Ib 345 consid. 1). Ciò può verificarsi anche nel caso di un

architetto, se gestisce il suo studio professionale come un’impresa

commerciale, cosa che si valuta sia in base alla cifra d’affari, alle spese per

il personale e per l’amministrazione ed al numero di impiegati, sia in base

alla circostanza che offra delle prestazioni che non si limitano alla consulenza

ed alla rappresentanza dei clienti ma lo fanno operare come appaltatore generale,

che si assume anche impegni finanziari nei confronti di altri appaltatori (DTF

130 III 707 e giurisprudenza citata).

1.4.

Come

esposto in narrativa, l’arch. RI 1 è titolare dell’omonimo studio di architettura di __________, fondato nel 1974, che ha fra l’altro collaborato alla ristrutturazione della dogana commerciale di __________, alla costruzione del corpo centrale dell’__________

ed al progetto “__________”. Alla luce delle dimensioni dello studio di architettura, che occupa diversi professionisti e che ha realizzato opere anche di una

certa importanza, ci si potrebbe chiedere se non rientri fra quelli che sottostanno

all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio e, di riflesso, all’obbligo

di tenere una contabilità conforme all’uso commerciale.

Anche

ammettendo che l’attività in questione costituisca una semplice libera professione, come tale non soggetta ad obbligo di iscrizione, si è già detto che vi sono comunque

obblighi di registrazione e di elaborazione di “distinte”, fondati sulla legislazione tributaria, che impongono esigenze molto simili.

Poco

importa quindi che i documenti contabili presentati dal ricorrente non rispettino

i principi formali e materiali posti dal codice delle obbligazioni. Come rilevato dall’Ispettorato fiscale nel suo rapporto dell’11 febbraio 2008, il vero problema è che tale documentazione deve garantire un assoggettamento completo e

attendibile del reddito e della sostanza aziendali e consentire un’adeguata

verifica da parte dell’autorità fiscale (sentenza del Tribunale federale del 13

dicembre 2003 n.2A.272/2003 consid. 4).

1.5.

Come pure

osservato dall’Ispettorato, le distinte delle entrate e delle uscite esaminate durante

la revisione non permettono di chiarire l’insufficiente disponibilità finanziaria

riscontrata dall’autorità di tassazione. Il problema nasce sostanzialmente dal

metodo utilizzato per calcolare l’utile aziendale: il contribuente tiene infatti

una contabilità sull’incassato e sul pagato, ma registra i costi per oneri

sociali ed IVA per competenza, includendovi anche i conguagli e trimestri pagati

l’anno successivo.

Secondo

la giurisprudenza e la prassi, i contribuenti possono determinare il reddito

imponibile sia in base ai crediti (“fatturato”) sia in base agli incassi

(“incassato”). Quest’ultimo metodo, ammesso per le aziende o le attività con

ridotta cifra d’affari e in assenza dell’obbligo legale di allestire la

contabilità (piccoli artigiani e liberi professionisti), rappresenta

un’eccezione al principio generale secondo cui il reddito è conseguito al momento

in cui nasce una pretesa giuridica certa verso il committente del lavoro (Bernardoni/Duchini, La fiscalità

dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Agno 1998, p.

465). La presentazione di rendiconti d’esercizio sulla base del solo movimento

degli incassi e dei pagamenti non presuppone in particolare l’impiego di

conti transitori, per il fatto che tutte le registrazioni si riferiscono alle

prestazioni effettive, con la conseguenza che pretese non adempiute vengono

registrate per la prima ed unica volta al momento dell’incasso (cfr. sentenza

del Tribunale federale dell’11 febbraio 2000, in StE 2000 B 23.41 n. 3 = RF

2000 p. 500 consid. 3b).

È però

immediatamente evidente che il contribuente che opta per la contabilità

sull’incassato e sul pagato, non può allibrare anche costi maturati ma non

ancora liquidati, ricorrendo di fatto all’impiego di conti transitori. Il

risultato imponibile scaturisce infatti dalla sola differenza tra le entrate

monetarie dell’esercizio e le uscite monetarie dello stesso esercizio (Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 94).

1.6.

Contrariamente

a quanto sembra sostenere il ricorrente, altro discorso vale invece per i

lavori in corso, ovvero per quei valori immateriali che si presentano in

forma di prestazioni non ancora conteggiate o concluse e che secondo dottrina e

giurisprudenza devono essere messi a bilancio (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n.

69 ad art. 18 LIFD, p. 373). Sia che il contribuente abbia optato per il metodo

del fatturato sia che abbia optato per quello dell’incassato, tali valori vanno

considerati in proporzione alle spese professionali, perlomeno qualora si

verificano notevoli divergenze fra le spese allibrate nel periodo di computo e

le fatture emesse, rispettivamente gli incassi (Oertli,

Angefangene Arbeiten beim Jahresabschluss, unter besonderer Berücksichtigung

ihrer Aktivierung im Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1988, pp. 145-146; cfr.

anche promemoria dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del gennaio 1980, concernente l’obbligo di conservare i documenti e i giustificativi nonché

di allestire estratti e rendiconti a cui sono soggetti i contribuenti

esercitanti attività indipendente, p. 3, par. II.5).

1.7.

Fatte

queste necessarie premesse, è quindi immediatamente evidente che la documentazione contabile prodotta dal ricorrente non permette di chiarire l’insufficiente disponibilità

finanziaria riscontrata dall’autorità di tassazione. Malgrado numerosi

solleciti, la postulata ricostruzione degli importi pagati per oneri sociali (fr.

55'313.–), cassa pensione (fr. 24'791.–), imposte alla fonte (fr. 17'581.–) ed

IVA (fr. 47'495.–), che per stessa ammissione del ricorrente comprendono

conguagli e trimestri pagati unicamente nel corso del 2006, non è accompagnata

da alcun giustificativo. In questo contesto, si aggiunga inoltre che dalla

suddetta documentazione contabile non è nemmeno dato sapere come siano stati

pagati gli importanti investimenti sostenuti dal ricorrente per il rinnovo e

l’arredo dello studio di architettura, che nel calcolo allestito dall’autorità

di tassazione rappresentano la posta principale delle uscite.

Considerandi

2.

2.1.

L’Ufficio di tassazione,

ritenuta l’inadeguatezza della documentazione prodotta dal ricorrente e le

conclusioni contenute nel rapporto dell’ispettorato fiscale, ha così commisurato

in 182'000 franchi il reddito aziendale del marito. Confrontando fra loro le

entrate e le uscite dei coniugi __________, emerge infatti un ammanco finanziario

di oltre 120'000 franchi, che se aggiunto al reddito dichiarato di fr. 65'804.–, conferma la stima operata dall’autorità di tassazione.

2.2

Secondo

gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,

nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali,

dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

Pur

avendo ritenuto che la documentazione prodotta dai ricorrenti non fosse probante,

l’autorità di tassazione ha rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il

diritto di reclamo da parte del contribuente (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Come ha stabilito la giurisprudenza

del Tribunale federale, tuttavia, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce all’autorità di tassazione di stabilire gli elementi imponibili in base ad una

valutazione, purché siano rispettate le regole relative all’onere della prova

(sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n.2A.561/2005 consid. 3).

2.3

Tornando

al caso in esame, come detto, il reddito aziendale del marito è stato valutato dall’autorità

di tassazione in base al calcolo delle entrate e delle uscite, sin dal

principio debitamente sottoposto ai contribuenti. Con scritto del 24 novembre

2006, l’arch. RI 1 ha infatti potuto prendere posizione sul calcolo della sua

disponibilità finanziaria, contestando in particolare il saldo positivo delle

relazioni bancarie intestate allo studio di architettura, a suo dire utilizzate

per i pagamenti passati all’inizio del 2006, l’aumento della sostanza

aziendale, che sarebbe costituita unicamente dai “lavori in corso”, la

diminuzione dei passivi aziendali, a suo dire dovuta alle normali

movimentazioni finanziarie, e da ultimo la misura delle imposte comunali, che ammonterebbero

a soli fr. 18'098.55.

Tali

osservazioni sono chiaramente influenzate dalla tenuta delle registrazioni contabili

dello studio di architettura, le quali combinano – come visto, inopportunamente

– il metodo dell’incassato con quello del fatturato. Per quanto concerne poi la

specifica contestazione degli oneri tributari, dalla semplice consultazione

dell’incarto fiscale emerge chiaramente che le sole imposte pagate al comune di

__________ ammontano già a fr. 24'754.–, mentre quelle versate al comune di __________

a fr. 4'717.–.

Insoddisfatto

dalle spiegazioni fornite dall’arch. RI 1, l’Ufficio di tassazione incaricava

allora l’Ispettorato fiscale di procedere ad una verifica dei conti dello

studio d’architettura. Di fronte a registrazioni contabili inadeguate ed in

mancanza degli estratti AVS, SUVA, assicurazione malattia, cassa pensione,

imposte alla fonte ed IVA più volte richiesti, l’Ispettorato non ha potuto fare

altro che proporre una tassazione d’ufficio, come alle risultanze del

dispendio. Invitati nuovamente ad esprimersi sul calcolo delle entrate e delle

uscite, alla luce delle conclusioni del rapporto dell’ispettorato fiscale, i

ricorrenti non hanno più ritenuto necessario darvi seguito, nemmeno in sede di

reclamo. Anzi, con lettera del 6 maggio 2009, la loro rappresentante informava

l’autorità fiscale di non disporre dei dati necessari per l’evasione della pratica.

In questa

sede, i ricorrenti ripropongono sostanzialmente l’accostamento del metodo

dell’incassato con quello del fatturato, fondando le proprie argomentazioni sui

redditi “maturati” (lavori in corso) e sulla conseguente pretesa di considerare

anche le spese non ancora pagate. Questa tesi è però chiaramente smentita dalla

stessa documentazione contabile prodotta dal ricorrente, ove si pensi appena

che la posta “lavori in corso” non ha minimamente influenzato il conto

economico, non essendo intervenuta alcuna variazione rispetto al precedente

periodo fiscale 2004.

2.4

In simili

circostanze ed in mancanza di altri elementi utili, il reddito aziendale del marito

non può che essere definito su questa base. Nel rispetto delle norme concernenti

l’onere probatorio, la decisione impugnata deve pertanto essere tutelata.

3.

3.1.

Un’altra

censura concerne la commisurazione del valore locativo delle due case unifamiliari

di __________ (mapp. __________ e __________), di proprietà dei ricorrenti. Come

esposto in narrativa, la decisione impugnata si limita a proporre gli importi

di, rispettivamente, fr. 21'000.– e fr. 12'298.–, senza tuttavia specificare

le modalità di calcolo. I ricorrenti chiedono invece che tali valori vengano ridotti

a, rispettivamente, fr. 18'500.– e fr. 7'100.–, come prospettato nella

dichiarazione fiscale.

3.2

Una prima questione da

risolvere concerne il mapp. __________, di propietà dei ricorrenti, ed il

diritto di usufrutto iscritto a favore dei fratelli __________ e __________ __________.

3.2.1

Secondo

gli articoli 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è

imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo

di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo

gratuito.

Di principio, il reddito e

la sostanza gravati da usufrutto vanno quindi imposti nella partita fiscale degli

usufruttuari (Circolare n. 1/2003 del

gennaio 2003 della Divisione delle contribuzioni). Solo per effetto del decesso di questi ultimi e della conseguente estinzione

dell’usufrutto, il (nudo) proprietario diviene proprietario a pieno titolo

della sostanza gravata e beneficia pertanto dei relativi redditi. Economicamente, gli usufruttuari si trovano infatti in una posizione

molto prossima a quella del proprietario stesso (cfr. Farine Fabbro, L’usufruit immobilier,

tesi Friborgo 2000, p. 134 ss.; Steinauer,

Les droits réels, volume III, Berna 2003, n. 2428 ss., p. 49 ss.).

3.2.2

Nel caso in esame, come

anticipato, il valore locativo del mapp. __________ è stato nondimeno imposto ai

nudi proprietari, senza che la decisione impugnata ne specifichi minimamente le

ragioni.

Dagli atti dell’incarto

fiscale risulta unicamente che __________, nato nel 1926, è degente presso la __________

a __________. Nulla si sa invece della sorella __________, nata nel 1923, così

come non è dato a sapere se nella casa unifamiliare di __________ sia ancora

presente il mobilio e l’arredamento dei fratelli __________ oppure se i ricorrenti

si siano di fatto riservati la possibilità di usufruirne in ogni momento.

Già per questa ragione, la

decisione deve essere annullata e gli atti rinviati all’ufficio di tassazione

per una nuova decisione motivata.

3.3

Un altro punto da

risolvere concerne la vera e propria commisurazione dei valori locativi dei

mapp. __________ e __________.

Le normative cantonale e

federale si differenziano fra loro quanto alle rispettive modalità di calcolo.

3.3.1

L’art. 21 cpv. 2 LIFD

precisa, infatti, che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle

condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente. Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a

significare che determinante per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile,

che deve essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie

abitazioni e quindi non necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I

152.

= ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF

52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41).

Quanto al diritto

cantonale, la legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei

cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito

il valore locativo (in virtù del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a

e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle modalità di accertamento del valore locativo, lasciando in tal modo ai

cantoni un certo margine. In relazione alla questione in che misura il valore

locativo possa scendere rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non

pone pertanto alcun altro limite se non quelli che derivano dagli articoli 8

cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145

consid. 3 p. 152 ss.). L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può

essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), precisando

poi che il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost.

fed.).

3.3.2

Per quanto qui di

interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT dispone che il valore locativo, tenuto conto della

promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito

al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è

possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.

Nel periodo fiscale 2005

qui in esame, la circolare n. 15/2005 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabiliva che “per le abitazioni il cui valore

locativo è già stato imposto negli anni precedenti viene riconfermato il valore

precedentemente tassato”. Con decisione del 21 dicembre 2006, questa Camera ha tuttavia

dichiarato che tale regola non era conforme con quanto stabilito dalla legge,

in particolare all’art. 1 della legge sulla stima ufficiale della sostanza

immobiliare del 13 novembre 1996 (LSt; RL 10.2.9.1). Dopo l’entrata in vigore

delle nuove stime immobiliari, il 1° gennaio 2005, non si poteva infatti giustificare

che proprio l’imposta sul reddito continuasse ad essere calcolata a partire da

valori di stima che non erano più in vigore e che erano stati ripetutamente

definiti inadeguati e in contrasto con il principio della parità di trattamento

(CDT n. 80.2006.173 del 21 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n. 2t).

3.3.3

Nel marzo 2007, la

Divisione delle contribuzioni adottava così una nuova circolare (n. 15/2006), che

prescriveva che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari,

appartamenti in condominio e case a schiera, in mancanza di altri elementi

utili, corrispondeva di regola al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio

di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale.

In una

sentenza di principio del 9 maggio 2008, questa Camera ha esaminato nel dettaglio la nuova prassi, applicata non solo al periodo fiscale 2006 ma anche a tutti i casi

ancora pendenti, come quello dei coniugi __________ qui in esame, concludendo per la sua illegalità (CDT n. 80.2007.173 del 9 maggio

2008, in: RtiD II-2008 n. 3t).

In primo

luogo, il Canton Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i valori

locativi sono “accertati individualmente” nella procedura di stima ufficiale

degli immobili. Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale

prevedesse espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di

stima in sé ma anche del valore locativo dell’immobile, come avviene, per

esempio, nel Canton Argovia oppure Svitto. La sola circostanza che dalla

decisione dell’Ufficio stima si possa ricavare anche il valore di reddito non

significa invece che essa accerti anche il valore locativo dell’immobile, ove

si pensi appena che l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea

di principio ai motivi di una decisione ma solo al dispositivo.

D’altra

parte, anche volendo sostenere che la decisione dell’Ufficio stima, nella misura in cui accerta il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il

termine per impugnarla dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero

le condizioni perché tale valore possa essere riesaminato nell’ambito di una

procedura di reclamo prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione

dell’imposta sul reddito. In primo luogo, nel rispetto delle regole sull’onere

probatorio, non si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova

dell’inesattezza del valore locativo indicato nella decisione in questione.

Quindi, si dovrebbe stabilire a chi competa l’eventuale esame dei reclami e dei

ricorsi contro il valore locativo. Contrariamente alla soluzione adottata nel

Canton Berna, in cui l’autorità competente per l’accertamento della stima

ufficiale, da una parte, e per la tassazione dell’imposta sul reddito,

dall’altra, è sempre l’autorità di tassazione, in Ticino le competenti autorità

ed i successivi rimedi giuridici non si identificano: la stima ufficiale è di

pertinenza dell’Ufficio stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è

attribuito agli uffici circondariali di tassazione, così come la decisione sulla stima è impugnabile dapprima dinanzi allo stesso Ufficio stima e poi al Tribunale di

espropriazione, mentre la decisione di tassazione dell’imposta sul reddito è

suscettibile di reclamo all’Ufficio di tassazione e di ricorso alla Camera di

diritto tributario. Inoltre, perché si possa entrare nel merito di un reclamo o

di un ricorso, dovrebbe essere disponibile una decisione motivata, cioè una decisione in cui l’autorità di stima indichi in quale modo ha intrapreso l’accertamento

del valore locativo, in modo da consentire al contribuente di valutare se

contestarlo o meno. Le decisioni dell’Ufficio stima si limitano invece ad

indicare il reddito (presunto o dichiarato), il tasso di capitalizzazione ed il valore di reddito che ne deriva, senza aggiungere ulteriori precisazioni.

A titolo

abbondanziale, questa Camera ha infine sollevato i propri dubbi in merito alla

circostanza che il valore di reddito – ma anche il 90% del valore di reddito –

accertato nel quadro della procedura di stima ufficiale corrisponda

effettivamente al 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato (cfr. anche

CDT n. 80.2006.173 del 21 dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo 2007).

3.3.4

Tornando

al caso in esame, come detto, le modalità di calcolo dei valori locativi dei

mapp. __________ e __________ non vengono minimamente specificate nella decisione

impugnata.

In simili

circostanze, non si può pretendere che questa Camera sottoponga a precisa

verifica la commisurazione operata dall’autorità di tassazione. In ogni caso,

dal semplice esame delle note manoscritte dell’incarto fiscale sembrerebbe però

che la base di calcolo, perlomeno per il mapp. __________, sia effettivamente

rappresentata dal valore di reddito accertato dall’Ufficio cantonale di stima.

Ragione in più per annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti

all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione, basata su una

modalità di calcolo rispettosa della legge applicabile e dei principi costituzionali.

4.

Priva

di ogni fondamento risulta, per contro, la censura inerente la mancata deduzione

degli oneri sociali.

Dalla totalità dei

proventi sono effettivamente deducibili tutti i contributi versati alle

assicurazioni vecchiaia e superstiti (AVS), invalidità (AI),

indennità per perdita di guadagno (IPG), disoccupazione (AD) e infortuni (AINP),

ovvero a quello che, nel sistema svizzero delle assicurazioni sociali, viene

definito come 1° pilastro previdenziale (art. 32 cpv. 1 LT; art. 33 cpv.

1.

LIFD). Il ricorrente dimentica tuttavia che l’Ispettorato

fiscale, nel suo rapporto dell’11 febbraio 2008, ha stimato in ben 195'000 franchi il reddito da attività indipendente, mentre la decisione di

tassazione riporta un importo di soli 182'000 franchi. Come emerge chiaramente

dalle note manoscritte dell’incarto fiscale, tale importo già considera la postulata

deduzione di fr. 9'091.– a titolo di contributi di legge, così come la

detrazione di fr. 3'560.– a titolo di interessi passivi aziendali (cfr. conto

n. __________ aperto presso __________).

5.

La

decisione impugnata non presta il fianco a critiche nemmeno in relazione alle

deduzioni per oneri assicurativi e interessi su capitali a risparmio.

La conclusione dei

ricorrenti confonde infatti due deduzioni ben distinte: quella cantonale e

quella federale. Se ai fini del calcolo dell’imposta cantonale, la deduzione ammonta

effettivamente a 9'800 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica

ed a 4'900 franchi per gli altri contribuenti (cfr. Decreto

esecutivo del 14 dicembre 2004 concernente l’imposizione delle persone fisiche,

valido per il periodo fiscale 2005), quanto all’imposta federale

diretta, la deduzione per premi di assicurazione e interessi di capitali a

risparmio ammonta invece a soli 3'100 franchi per i coniugi

che vivono in comunione domestica e 1'500 franchi per gli altri contribuenti (cfr.

Ordinanza del 4 marzo 1996 sulla compensazione degli effetti della progressione

a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta; RS

642.119

).

6.

Del tutto infondate risultano infine le censure inerenti gli

interessi passivi.

Il contestato

importo di fr. 22'186.– comprende infatti gli interessi maturati sui debiti

privati dei ricorrenti, così come prospettati nella dichiarazione fiscale (fr.

18'472.–), e la metà degli interessi debitori provenienti dalla comunione

ereditaria __________ /__________, così come esposti nel relativo questionario

n. 20 (fr. 3'714.–). L’ulteriore importo di fr. 6'883.–, rivendicato a titolo

di interessi passivi provenienti dalla comunione ereditaria, è invece già stato

corretto ed attribuito alla tassazione dei ricorrenti: oltre ai suddetti

interessi passivi di fr. 3'714.–, esso contiene la metà delle spese di gestione

e manutenzione dell’immobile di __________ (mapp. __________), accertate dall’autorità

di tassazione in complessivi fr. 2'855.–.

7.

L’esito

del ricorso è conseguentemente differenziato: in parte, la decisione impugnata

è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti e per nuova decisione; in parte, il ricorso è respinto.

Ciò si

riflette anche sull’attribuzione delle spese processuali, poste a carico dei ricorrenti

nella misura di ¾.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. 1.1. La

decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per ulteriori accertamenti e per nuove decisioni in relazione al valore

locativo dei mapp. __________ e __________ di __________.

1.2. Il

ricorso è respinto per quanto attiene:

- al

reddito da attività lucrativa indipendente;

- alla

deduzione degli oneri sociali;

- alla

deduzione degli oneri assicurativi;

- alla

deduzione degli interessi passivi.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico dei ricorrenti in ragione di ¾ (fr. 660.–).

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster