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Decisione

80.2009.89

Revisione: presupposti, dimenticanza, deduzione per figli a carico, contribuente divorziato

2 ottobre 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. In data 30 aprile

2009, RI 1 inoltrava all’Ufficio circondariale di tassazione di __________ una domanda

di revisione in relazione alla tassazione IC/IFD 2007.

Il contribuente affermava

di essersi reso conto, compilando la dichiarazione fiscale per l’anno 2008, che

nell’analogo allestimento della precedente dichiarazione di tassazione 2007 aveva

omesso di indicare la deduzione per figli a carico, per la figlia __________, facendo

valere unicamente la deduzione per figli agli studi. RI 1 rilevava tuttavia di

aver indicato il nominativo della figlia e la scuola da lei frequentata al

capitolo “Figli minorenni, a tirocinio o agli studi e persone bisognose al cui

sostentamento il contribuente provvede”. Il contribuente era dell’avviso che mediante

“un semplice controllo incrociato si poteva rilevare che la deduzione era di mia

pertinenza in quanto la madre (divorziata dal sottoscritto) non ha fatto valere

nessuna deduzione”. Nella stessa missiva, postulava, oltre alla deduzione per

figli a carico, che gli venisse concessa “l’aliquota per coniugati”.

B. Il

13 maggio 2009 l’autorità di tassazione respingeva l’istanza di revisione sulla

base degli art. 232 LT e 147 e segg. della LIFD, con la seguente motivazione:

“Nella fattispecie, non si verifica nessuno dei motivi legittimanti la

revisione; infatti, il rimedio straordinario della revisione non può supplire

all’omissione, imputabile all’avente diritto, della tempestiva impugnazione

ordinaria, entro il termine utile di 30 giorni dall’intimazione della notifica

fiscale, rilevando gli asseriti errori di compilazione. Non vi è infatti la

scoperta di alcun fatto nuovo o di un nuovo mezzo di prova e non è nemmeno

possibile imputare alla scrivente autorità né un errore né una svista manifesta:

al contrario l’ufficio si è conformato, nella definizione dei fattori

imponibili, agli elementi forniti dal contribuente e non ha ignorato, per

negligenza, dei fatti che emergevano dalla dichiarazione fiscale e dai relativi

allegati. Nemmeno si può pretendere che l’autorità fiscale proceda, di propria

iniziativa, alla correzione a favore del contribuente di importi non richiesti,

agendo di conseguenza alla stregua di un rappresentante dell’istante”.

C. Il 20 maggio 2009, RI

1 interponeva reclamo contro la decisione negativa di revisione, per la

decisione di tassazione IC/IFD 2007. Il reclamante ribadiva in sostanza le

argomentazioni addotte con l’istanza del 30 aprile 2009, aggiungendo che “il

reddito imponibile dichiarato […] non divergeva in modo sostanziale dal reddito

tassato in quanto la deduzione postulate[a] non era stata stralciata. Per tale

motivo senza una motivazione in codice e senza un reddito imponibile diverso

era impossibile accorgersi dell’errore. Non esiste una casistica fiscale per la

quale possa esserci una persona imposta con l’aliquota degli altri contribuenti,

con l’ammissione del figlio agli studi art. 34 cpv. 1 lett. a[c]LT

e nel contempo il non riconoscimento del figlio a carico art. 34 cpv. 1 lett. c[a]LT”.

D. Il 2 giugno 2009

l’autorità fiscale respingeva il reclamo ribadendo le motivazioni già espresse

in sede di istanza di revisione.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la revisione

della tassazione per il periodo fiscale 2007; in particolare, che venga messo a

beneficio della deduzione per figli a carico e dell’aliquota privilegiata per

famiglie monoparentali.

Il ricorrente ribadisce inoltre

che, a causa di una svista, ha indicato unicamente la deduzione per figli agli

studi tralasciando quella per figli a carico. Secondo lo stesso, l’autorità

fiscale avrebbe potuto facilmente verificare che la figlia sarebbe dovuta

risultare indirettamente a suo carico, siccome non venivano pagati gli

alimenti.

Diritto

1. 1.1.

Sia in materia di imposta

federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata

considerazione, da parte dell’autorità giudicante di fatti rilevanti o di mezzi

di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione

di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che un

crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232

cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD)

1.2.

Entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se

l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.

147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto

della revisione non è dato, cioè per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare

già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura,

significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il

rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione

imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi

ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s.,

consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler,

Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen,

ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362;

AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995,

p. 436).

1.3.

Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso

dell’errore di dichiarazione, cioé quando, per trascuratezza del contribuente o

del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione

o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso

in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di

diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

Il Tribunale federale ha per esempio deciso che la revisione non può essere

richiesta per porre rimedio ad una dimenticanza verificatasi nella procedura

ordinaria di ricorso, sicché, quando l’autorità fiscale comunica per iscritto

al contribuente, al momento della notificazione della tassazione, delle

modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta e delle notevoli

maggiorazioni d’imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale

federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14= ASA 67 p. 391= RDAF 55/1999

p. 440).

Considerandi

2.

2.1.

Nella presente

fattispecie, il ricorrente ha ammesso di aver omesso, per sua dimenticanza,

d’indicare la deduzione sociale relativa ai figli a carico.

Nella dichiarazione di

tassazione IC/IFD 2007, il ricorrente aveva sì indicato nell’apposito spazio

dedicato ai “Figli minorenni, a tirocinio o agli studi e persone bisognose al

cui sostentamento il contribuente provvede” il nome della figlia __________ e

la scuola da quest’ultima frequentata. Tuttavia, in merito alle deduzioni sociali

per il periodo fiscale 2007, il ricorrente deduceva unicamente la somma di fr. 1'800.−

relativa alla deduzione per figli agli studi.RI 1 sostiene che inserendo il

nome della figlia e la formazione da lei seguita avrebbe così posto l’autorità

fiscale in misura di concedere la postulata deduzione. In altri termini, secondo

il ricorrente l’Ufficio di tassazione di __________ non avrebbe tenuto conto

“di un fatto importante che emergeva dall’incarto fiscale”.

2.2

L’autorità fiscale

controlla la dichiarazione d’imposta e procede alle indagini necessarie (art.

204.

cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD). Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, tuttavia, in linea di principio, l’autorità può confidare nel fatto

che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui, senza particolari

motivi, non è tenuta ad effettuare raffronti con gli atti di altri contribuenti

né a cercare documenti complementari nell’incarto fiscale. Un dovere di

indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la

dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni

semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o

mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione,

rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza n.

2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata).

2.3

Il ricorrente contesta il

riconoscimento della deduzione per figli agli studi giusta l’art. 34 cpv. 1

lett. c LT senza che sia concessa di conseguenza la deduzione per figli

a carico giusta l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT. RI 1 ritiene inoltre che la

circolare n. 4 “Deduzione per figli agli studi [34 LT]” andrebbe completata con

la circolare n. 18 “Imposizione della famiglia”, nella quale viene affrontato

“il problema delle deduzioni in relazione allo stato civile dei contribuenti”.

In merito all’applicazione

dell’art. 34 cpv. 1 lett. a e lett. c LT, va ricordato che, in relazione

alle deduzioni sociali per figli a carico in materia di IC, la circolare n.

18/2003 della Divisione delle contribuzioni, nel caso di genitori divorziati,

separati legalmente o di fatto, celibi o nubili, che mantengono però figli

maggiorenni a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, una sola

persona ha diritto alla deduzione per figli a carico: quella che provvede al

sostentamento. Se però entrambi i genitori provvedono in modo importante al

mantenimento dei figli, la deduzione può essere ripartita fra i genitori (cfr.

anche la recente circolare n. 18/2009 “Imposizione della famiglia” della

Divisione delle contribuzioni). Anche per quanto attiene alla deduzione per

figli agli studi giusta l’art. 34 cpv. 1 lett. c LT viene specificato

nella citata circolare n. 4/2008 al capitolo “Casi particolari” che in caso di

tassazione disgiunta dei genitori (poiché divorziati, separati, celibi o nubili)

la deduzione per figli agli studi è ammessa a favore del genitore che provvede

al mantenimento del figlio agli studi e, in via eccezionale, la deduzione può

essere ripartita sui due genitori quando entrambi provvedono in modo importante

al mantenimento del figlio agli studi.

2.4

Il ricorrente a torto

sostiene che l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT va applicato automaticamente,

con conseguente concessione della deduzione per figli a carico allo stesso

genitore che fa valere la deduzione per figli agli studi qualora appaia nella

dichiarazione fiscale la deduzione per figli agli studi giusta l’art. 34 cpv. 1

lett. c LT.

In effetti, proprio nel

caso di genitori che presentano dichiarazioni di tassazione separate, per le

ragioni indicate le deduzioni relative ai figli possono anche essere ripartite

fra loro. In situazioni come quella del caso in esame, l’autorità fiscale, per

le ragioni sopra esposte, non può quindi procedere d’ufficio, accordando tutta

la deduzione sociale inerente ai figli a carico (art. 34 cpv. 1 lett. a

LT) al genitore che presenta la deduzione per figli agli studi giusta l’art. 34

cpv. 1 lett. c LT. L’argomentazione del ricorrente non può pertanto

trovare seguito.

2.5

Per quanto attiene alla

censura relativa all’incompletezza della citata circolare n. 4/2008, anche

questa non si rivela fondata. In effetti viene specificato al capitolo “Casi

particolari” che in presenza di tassazione disgiunta dei genitori

(poiché divorziati, separati, celibi o nubili) la deduzione per figli agli studi

è ammessa a favore del genitore che provvede al mantenimento del figlio agli

studi e in via eccezionale, la deduzione può essere ripartita sui due

genitori quando entrambi provvedono in modo importante al mantenimento del

figlio agli studi. La circolare n. 4/2008 analizza dunque la

postulata deduzione in relazione allo stato civile del contribuente, trattando

la casistica dei genitori che presentano tassazioni separate.

2.6

L’Ufficio di

tassazione avrebbe anche potuto, dato il caso particolare della figlia

maggiorenne ancora agli studi, procedere ad esempio ad una verifica incrociata

nella dichiarazione di tassazione della madre della ragazza. Il fatto che

l’autorità di tassazione non abbia intrapreso tali indagini non costituisce

tuttavia una colpa tale da giustificare una revisione della tassazione passata

in giudicato.

La dottrina e la

giurisprudenza sono chiare in materia di revisione: il ricorrente ha ammesso di

aver tralasciato, per suo errore, la deduzione sociale per figli a carico, che

avrebbe invece potuto far valere tramite un mezzo di impugnazione ordinario. La

revisione non può dunque venir ammessa per rimediare a delle dimenticanze del

contribuente nella compilazione della dichiarazione di tassazione.

2.7

Bisogna inoltre considerare

che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della

prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (sentenze del Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006

in RtiD I-2007 n. 13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; n.

2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1 Blumenstein/Locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii).

Trattandosi nella fattispecie della deduzione sociale per figli a carico,

l’autorità di tassazione non aveva alcun obbligo di supplire alla dimenticanza

del contribuente, a cui incombeva l’onere della prova dei fatti che escludono o

riducono i debiti verso l’erario.

3.

Il ricorso è conseguentemente

respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

4. Intimazione a:

-

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-

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-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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