80.2009.90
Procedura: obblighi di collaborazione del contribuente, attestazione di completezza, tassazione per apprezzamento
2 luglio 2010Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2009.90
Data decisione, Autorità:
02.07.2010, CDT
Titolo:
Procedura: obblighi di collaborazione del contribuente, attestazione di completezza, tassazione per apprezzamento
OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
art. 126 LIFD
art. 130 LIFD
art. 200 LT
art. 204 LT
Incarto n.
80.2009.90
Lugano
2 luglio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 30 giugno 2009 contro la decisione del 24
giugno 2009 in materia di IC e IFD 2004.
Fatti
A. I
coniugi RI 1, nati nel 1931 e nel 1939, sono entrambi al beneficio di rendita
AVS; il marito percepisce inoltre una pensione della previdenza professionale.
Nella
dichiarazione fiscale 2004, i contribuenti esponevano, per quanto qui di interesse,
un valore imponibile della sostanza mobiliare al 31 dicembre 2004 di fr.
111'352.– ed un relativo reddito lordo di fr. 5'041.–.
B. Allo
scopo di definire la tassazione, con lettere del 3 febbraio e del 16 marzo 2009,
l’Ufficio di tassazione di Bellinzona sottoponeva ai coniugi __________ tre
moduli “attestazione di completezza”, due intestati al marito ed uno alla
moglie, chiedendo loro di farli sottoscrivere dall’__________ e dalla __________
(__________) di __________.
Con
successivi scritti del 27 marzo e del 3 aprile 2009, l’autorità di tassazione sottolineava
la discordanza tra i dati trasmessi a seguito delle suddette richieste (saldo
di fr. 235'480.–) e quelli indicati nell’apposito modulo “elenco dei titoli e degli
altri collocamenti di capitale” presentato con la dichiarazione d’imposta
(saldo di fr. 111'352.–). Invitava quindi i contribuenti ad esporre, per ogni
collocamento di capitale, l’esatta denominazione, il valore ed il reddito
imponibile.
In
risposta, con lettera del 9 aprile 2009, il contribuente metteva in dubbio la
legalità della richiesta delle attestazioni di completezza, che comunque
allegava al nuovo elenco dei titoli, aggiornato sulla base dei dati già trasmessi
all’autorità di tassazione.
C. Il
20 aprile 2009, constatata una volta ancora la carente documentazione prodotta,
chiedeva ai contribuenti di precisare e comprovare, per ogni posizione attiva
detenuta presso la Banca dello Stato del Canton Ticino, il valore ed il
relativo reddito imponibile.
I
contribuenti trasmettevano, il 2 maggio 2009, gli attestati fiscali di due relazioni
bancarie: il conto n. __________ (saldo di fr. 844.80) ed il conto n. __________
(saldo di fr. 17'869.90). Rinunciavano, per contro, ad inviare gli
estratti di una terza relazione bancaria, pure indicata nell’attestazione di
completezza (custodia titoli n. __________).
D. Notificando
ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2004, con decisione del 20 maggio 2009,
l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr.
140'900.– per l’IC ed in fr. 139'900.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr.
1'338'000.–. L’autorità aveva in particolar modo aggiunto alla sostanza dichiarata
capitali per fr. 300'000.– ed ai proventi dichiarati redditi per fr. 15'000.–,
spiegando nella motivazione che si trattava di una valutazione, resasi
necessaria in seguito alla mancata presentazione della documentazione relativa
al deposito titoli detenuto presso la __________. Aveva inoltre rettificato gli
ulteriori redditi da titoli e capitali in fr. 8'647.–, “in base agli importi effettivi”.
I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 25 maggio 2009,
nel quale proponevano, fra l’altro, di ridurre a 100'000 franchi la sostanza
non dichiarata ed a 3'000 franchi i relativi proventi (pari ad un tasso di
interesse del 3%).
E. Con
scritto del 28 maggio 2009, l’autorità di tassazione si rivolgeva di nuovo ai
contribuenti, rinnovando l’invito a voler documentare il saldo e la redditività
della relazione bancaria “custodia titoli”, riportata nell’attestazione di
completezza rilasciata dalla __________. I coniugi __________ rispondevano in
data 2 giugno 2009, sostenendo che tutti i titoli di loro proprietà erano già stati
trasferiti all’__________ nel corso del 2001.
L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 24 giugno 2009, nella quale
sottolineava nuovamente come i dati indicati dai contribuenti nel corso della
presente procedura non coincidano fra loro, confermando poi la stima di, rispettivamente,
fr. 300'000.– (capitale) e fr. 15'000.– (redditi), in difetto della necessaria
documentazione relativa alla relazione bancaria “custodia titoli”.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 chiedono
nuovamente lo stralcio dell’importo di fr. 300'000.– aggiunto dall’autorità di
tassazione a titolo di capitale non dichiarato e del relativo reddito di fr.
15'000.–, argomentando che l’indicazione, nell’attestazione di completezza a
loro rilasciata dalla __________, di un deposito titoli era “sicuramente dovuta
a un errore di chi ha allestito il documento oppure di una svista della
datazione dell’atto relativo a titoli presenti almeno forse due anni prima, nel
2002”.
I
ricorrenti chiedono inoltre che i rimanenti redditi da titoli e capitali
vengano ridotti a fr. 1'840.–, in quanto gli unici titoli redditizi sarebbero state
le obbligazioni “__________”.
G. Anche
questa Camera, con lettera del 10 maggio 2010, si è rivolta ai ricorrenti, invitandoli
a produrre una nuova attestazione di completezza redatta dalla __________, comprovante
l’asserito errore nell’indicazione di un deposito titoli inesistente. In caso
contrario, i contribuenti venivano invece invitati a documentare lo stato
patrimoniale e la redditività della suddetta relazione bancaria.
Con
scritto del 20 maggio 2010, i ricorrenti hanno ribadito che la presenza di un deposito
titoli “non può che essere riferita ad una svista concernente la data di esecuzione
del deposito, sicuramente risalente agli anni precedenti”. Contestano poi la
legalità delle attestazioni di completezza, chiedendo che le stesse vengano
stralciate dall’incarto fiscale.
Diritto
1. 1.1.
Nella
procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le
indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,
Berger, Voraussetzungen und
Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo
di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta
(art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere
fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono
ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;
ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Tale regola non è però assoluta, in
quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive
possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte
Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435).
Una prima
eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed
in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile,
nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova
di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo
prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz. Basilea 2008, n.
29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti). In definitiva, la
massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere
di collaborazione del contribuente, e ciò indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, come
visto, i coniugi RI 1 hanno prodotto tre attestazioni di completezza, debitamente
compilate e sottoscritte da __________ (il 20 febbraio 2009) e da __________
(il 6 marzo 2009), dando così seguito alle richieste di collaborazione
dell’Ufficio di tassazione di Bellinzona.
L’attestazione
di completezza è un mezzo sussidiario che obbliga la banca a fornire
l’elenco completo delle sue relazioni d’affari con un contribuente, durante un
determinato periodo (cfr. Circolare
n. 6873 del 13.6.1996 dell’Associazione svizzera dei banchieri ai suoi membri concernente
l’attestazione di completezza delle banche, in: Thévenoz/Zulauf
[a cura di], BF 2003 – Réglementation et autoréglementation des banques,
bourses, négotiants, fonds de placement et marchés financiers en Suisse, Zurigo
2003, 45-18). Dalle tre attestazioni consegnate agli atti dell’incarto fiscale
emergono, alla data determinante del 31 dicembre 2004, le seguenti relazioni
bancarie intrattenute dai coniugi __________ con __________ e __________:
·
due conti privati (n. __________ intestato al
marito e n. __________ intestato alla moglie), due conti di risparmio (n. __________
intestato al marito e n. __________ intestato alla moglie) e due depositi
titoli (n. __________ intestato al marito e n. __________ intestato alla
moglie) aperti presso __________;
·
due conti corrente base (n. __________) ed una
custodia titoli (n. __________) aperti presso __________.
Contrariamente
a quanto sembrano sostenere gli stessi ricorrenti, tali attestazioni non
forniscono invece i valori patrimoniali e reddituali imponibili, limitandosi a
riportare il numero e la descrizione della relazione, l’unità monetaria, la
data di apertura ed eventualmente quella di liquidazione (cfr. Modulo 13B “Attestazione di completezza”
per le banche e gli amministratori professionali di patrimoni, edito dall’Amministrazione
federale delle contribuzioni).
2.2
Come anticipato sopra, secondo gli art. 200 cpv. 1 LT e 126 cpv. 1 LIFD, il contribuente
deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta.
La legge precisa a tale riguardo che egli deve segnatamente fornire, a domanda
dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri
contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti
le relazioni d’affari (art. 200 cpv. 2 LT; art. 126 cpv. 2 LIFD). L’obbligo
di informare del contribuente non può quindi esaurirsi nella consegna delle sole
attestazioni di completezza, ma deve estendersi anche alla comprova dell’entità
delle pretese e prestazioni reciproche di un contribuente con
l’istituto bancario di cui è cliente.
In quest’ambito, i coniugi
RI 1 hanno dimostrato una certa reticenza, peraltro già palesata nel precedente
periodo fiscale, dando solo parzialmente seguito alle numerose richieste di
collaborazione dell’autorità di tassazione. È qui appena il caso di ricordare
che i valori indicati nell’apposito modulo “elenco dei titoli
e degli altri collocamenti di capitale”, presentato con la dichiarazione
d’imposta (saldo di fr. 111'352.–), sono assai lontani da quelli trasmessi in
seguito alle precise richieste dell’autorità di tassazione. I soli estratti
patrimoniali di __________ riportano un valore complessivo di, rispettivamente,
fr. 144'639.– (portafoglio intestato al marito) e fr. 91'049.– (portafoglio
intestato alla moglie), a cui vanno ancora ad aggiungersi gli estratti dei conti
correnti n. __________ (saldo di fr. 844.80) e __________ (saldo di fr.
17'869.90) aperti presso __________, trasmessi all’autorità di tassazione unicamente
il 2 maggio 2009, in seguito all’ennesimo invito a collaborare.
I
ricorrenti si sono invece sempre rifiutati di documentare il saldo ed i
proventi di una terza relazione bancaria (custodia titoli n. __________), pure riportata
nell’attestazione di completezza sottoscritta il 20 gennaio 2009 dalla __________,
sostenendo dapprima che tutti i titoli di loro proprietà erano già stati
trasferiti all’__________ nel corso del 2001 ed aggiungendo poi che
l’iscrizione di una simile relazione era “sicuramente dovuta a un errore di chi
ha allestito il documento oppure di una svista della datazione dell’atto
relativo a titoli presenti almeno forse due anni prima, nel 2002”. Invitati da questa Camera a produrre una nuova attestazione di completezza, comprovante
l’asserito errore di __________ nel suo allestimento, i contribuenti non hanno tuttavia
reputato necessario porvi rimedio. Dall’esame dell’incarto fiscale risulta anzi
che gli stessi contribuenti, con reclamo del 25 maggio 2009, non hanno
categoricamente censurato l’aggiunta di elementi patrimoniali e reddituali
presunti operata dall’autorità di tassazione, limitandosi a proporre di
commisurare a 100'000 franchi la sostanza non dichiarata ed a 3'000 franchi i
relativi proventi (pari ad un tasso di interesse del 3%).
2.3
Come
esposto in narrativa, l’autorità di tassazione ha stimato in, rispettivamente, fr.
300'000.– e fr. 15'000.– gli elementi patrimoniali e reddituali presunti,
partendo proprio dal deposito titoli indicato nell’attestazione di completezza compilata
e sottoscritta da __________, prodotta agli atti dell’incarto fiscale dagli
stessi contribuenti. Essi sono pertanto malvenuti a contestarne in questa sede
la legittimità, chiedendo addirittura che la stessa venga stralciata dall’incarto
fiscale. Premesso che il principio della buona fede vincola non solo l’autorità
ma anche l’amministrato (Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I,
n. 499, p. 107; Moor, Droit
administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 433), tale censura potrebbe configurarsi come un venire contra factum proprium. La
questione può peraltro essere lasciata aperta; in effetti, contrariamente
a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, che nello scritto del 19 maggio 2010 indirizzato
a questa Camera pongono nuovamente l’accento sul diritto di tacere e di non
contribuire alla propria incriminazione, le garanzie che derivano dalla CEDU e dal Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti
civili e politici si applicano unicamente alla procedura penale per
sottrazione d’imposta, non invece alla procedura ordinaria di tassazione, quale
è quella qui in esame (DTF 121 II 281 e dottrina citata).
2.4
Priva di
ogni fondamento è anche la più volte lamentata incongruità delle due decisioni emanate
da questa Camera nell’ambito della precedente procedura di tassazione 2003. Contrariamente
a quanto sostenuto dai ricorrenti, la decisione del 22 ottobre 2008 (CDT n.
80.2007
, in: RtiD I-2009 n. 15t) non ha né modificato né tanto meno
stravolto il senso e la sostanza della prima decisione del 23 gennaio 2007 (CDT
n. 80.2006.50, in: RtiD II-2007 n. 18t), nella quale questa Camera aveva censurato,
oltre alla sovrapposizione della procedura di tassazione ordinaria con quella
penale per sottrazione d’imposta, l’estensione della domanda di collaborazione
sotto il profilo del principio di proporzionalità, giudicando chiaramente eccessiva
la richiesta di un’attestazione estesa su un periodo ultradecennale (dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2003). Nella sua seconda
decisione, questa Camera ha invece affermato che contravviene ai propri
obblighi procedurali, costringendo l’autorità di tassazione a procedere ad una
valutazione dei capitali e dei relativi redditi fondata sulla verosimiglianza,
il contribuente che, nell’ambito di una determinata procedura di tassazione, rifiuta
di fornire le postulate attestazioni di completezza.
Nella presente procedura,
i coniugi RI 1 hanno sì consegnato all’autorità fiscale le domandate attestazioni
di completezza, debitamente compilate e sottoscritte da __________ e __________.
Come ricordato sopra, tali attestazioni si limitano però ad indicare l’esistenza
di relazioni d’affari con gli istituti di credito, senza fornire indicazioni
sui valori imponibili. Rifiutandosi di produrre la situazione patrimoniale del
deposito titoli ancora aperto presso __________ alla data determinante del 31 dicembre
2004, rispettivamente di richiedere una nuova attestazione di completezza comprovante
l’errore di __________, i contribuenti hanno nuovamente disatteso la necessaria
collaborazione nel chiarimento dell’insieme delle relazioni d’affari intrattenute
con la banca, contravvenendo in tal modo ai loro obblighi procedurali e costringendo
l’autorità di tassazione a procedere ad una valutazione dei capitali e dei
relativi redditi, fondata sulla verosimiglianza.
3.
3.1.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46
cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve
essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132
cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere
della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria
valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
3.2
Giurisprudenza
e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi
obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili
sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art.
130.
LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger,
op. cit., p. 197).
L’autorità fiscale deve
comunque agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti
in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di
discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere
imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino
possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
3.3
Come già nella precedente
procedura di tassazione, l’Ufficio di tassazione ha però rinunciato ad
intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato
dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD. Sin dal principio,
le severe esigenze procedurali poste dalla tassazione d’ufficio non sono
infatti state rispettate: notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD
2003, con decisione del 29 dicembre 2004, l’autorità di
tassazione ha infatti omesso di indicare espressamente nei rimedi giuridici
l’esistenza dei requisiti posti dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD)
e le conseguenze in caso di inottemperanza, senza peraltro successivamente
porvi rimedio. Viene così a cadere l’inversione dell’onere della prova voluta
dal legislatore, tipica del reclamo nei confronti di una tassazione d’ufficio
a’ sensi degli art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD.
Se la tassazione in esame
non è una tassazione d’ufficio in senso tecnico, rimane pur sempre una
tassazione “ordinaria” fondata su considerazioni di verosimiglianza. La diversa natura delle due tassazioni si ripercuote piuttosto sulle
diverse possibilità di impugnazione. Se per contestare con successo una
tassazione d’ufficio in senso tecnico occorre anzitutto porre in essere gli
atti di collaborazione trascurati in precedenza (decisione TF 2A.792/2006 del
1° maggio 2007; ASA 75 p. 329), una tassazione “ordinaria” come quella in esame
può essere riesaminata liberamente, giacché l’obbligo dell’autorità fiscale di
effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale,
non è mai venuto meno. A prescindere dalla circostanza che i contribuenti si
sono rifiutati di fornire una nuova attestazione di completezza, rispettivamente
di documentare lo stato patrimoniale e la redditività del
deposito titoli, questa Camera non può pertanto sottrarsi da un esame della
legittimità dell’apprezzamento operato dall’Ufficio di tassazione di
Bellinzona.
4.
4.1.
Così come nell’ambito di
una tassazione d’ufficio in senso stretto, anche in un caso come quello qui in
esame l’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo
coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza
che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente
allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). In particolare,
l’autorità deve esaminare l’insieme delle circostanze e fondarsi su
considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla realtà (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130
LIFD), evitando tanto di intraprendere una valutazione punitiva quanto di scegliere,
in caso di dubbio, la soluzione più favorevole al contribuente.
4.2
Nel
precedente periodo fiscale, l’Ufficio di tassazione aveva commisurato in, rispettivamente,
fr. 400'000.– e fr. 20'000.– (pari ad un tasso di interesse del 5%) gli elementi
patrimoniali e reddituali presunti. Tale apprezzamento era stato avallato anche
da questa Camera, con decisione del 22 ottobre 2008 (CDT n. 80.2007.52, in: RtiD
I-2009 n. 15t), nella quale aveva posto l’accento sul comportamento dei
contribuenti: di fronte ad una palese sproporzione fra le entrate dichiarate e
le ingenti uscite dovute a lavori di riattazione di un immobile, questi ultimi
si erano infatti limitati a mostrare solo alcuni estratti bancari relativi a
conti non dichiarati, rendendo così plausibile la valutazione intrapresa
dall’Ufficio di tassazione.
Come
visto, i coniugi RI 1 hanno mantenuto lo stesso atteggiamento anche nella
presente procedura di tassazione, consegnando sì le postulate attestazioni di
completezza, ma rifiutandosi poi di comprovare l’entità delle singole relazioni
d’affari. In mancanza di elementi contrari, comprovanti eventuali uscite
straordinarie, a giudizio di questa Camera tale circostanza è sufficiente a
rendere credibile la valutazione intrapresa dall’Ufficio di tassazione,
che ha commisurato il capitale non dichiarato in fr. 300'000.–. Anzi, il fatto
che dalla contestata attestazione di completezza sottoscritta da __________
emerga un deposito titoli non dichiarato, conferma semmai la bontà della
precedente stima, necessariamente fondata su supposizioni e presunzioni (ASA 75
p. 333).
4.3
Medesima
conclusione vale per il reddito della sostanza mobiliare, stimato in fr.
15'000.–. Il suo ammontare, corrispondente ad un tasso
del 5%, può apparire a prima vista spropositato, specialmente se confrontato
con gli interessi bancari su conti correnti, privati o di risparmio. Così come
già sottolineato nella precedente decisione del 22 ottobre 2008, non va
tuttavia perso di vista che i mercati finanziari offrono la possibilità
di ottenere rendimenti maggiori al 5% anche con investimenti a basso rischio,
specie nel mercato monetario (prodotti fiduciari o vincolati in valuta estera)
oppure obbligazionario con rating Investment Grade (obbligazioni giudicate poco
rischiose), senza dimenticare inoltre che nei periodi di instabilità
finanziaria o forte crescita, la volatilità di alcuni investimenti speculativi
permette di ottenere guadagni ancora superiori. In simili circostanze, la
valutazione in discussione appare senz’altro severa ma ancora accettabile, giacché
l’autorità fiscale non deve scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più
favorevole al contribuente che non collabora.
5.
5.1.
Un’ulteriore
censura concerne i rimanenti redditi da titoli e capitali dichiarati, che i
ricorrenti chiedono vengano ridotti a fr. 1'840.–, sostenendo che il solo titolo
redditizio sarebbe rappresentato dal fondo di investimento di diritto
lussemburghese “__________”.
5.2
A torto. Così
come evidenziato dall’autorità di tassazione nelle motivazioni della decisione
impugnata, anche l’incremento di valore delle quote dei fondi di investimento “__________”
e “__________” – che differiscono
dal fondo di investimento “__________” per il semplice fatto che i relativi
regolamenti prevedono che i redditi conseguiti non siano distribuiti ai
partecipanti ma vengano immediatamente reinvestiti – va assoggettato
all’imposta sul reddito.
Questa
Camera ha già affrontato il problema dell’imposizione degli utili non distribuiti
dei fondi di investimento orientati alla crescita (fondi di crescita), concludendo
per la loro imponibilità presso l’investitore (CDT n. 80.1995.72 del 28 agosto 1995,
in: RDAT I-1996 n. 15t; v. anche nuova Circolare
n. 25 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 5 marzo 2009,
concernente l’imposizione degli investimenti collettivi di capitale e dei loro
investitori, punto 4.1.1), come pure il problema dei fondi di diritto
lussemburghese, affermando che se organizzati in forma contrattuale, devono
essere assoggettati alle imposte come i fondi di investimento svizzeri (CDT n.
80.1997.160
del 7 maggio 1998, in: RDAT II-1998 n. 1t; v. anche nuova Circolare cit., punto 4.6.1).
Assodata la
loro imponibilità, in mancanza della necessaria documentazione attestante i
redditi reinvestiti, che ogni fondo di tesaurizzazione è tenuto a rilasciare annualmente
ai propri investitori, non vi è ragione di discostarsi dai valori stabiliti
dall’autorità di tassazione. All’importo di fr. 1'840.–, direttamente accreditato
al marito, vanno pertanto ancora aggiunti gli importi di
fr. 2'303.10 e fr. 1'152.80, provenienti dalle quote dei fondi di tesaurizzazione
intestate al marito, e gli importi di fr. 1'266.70 e fr. 1'991.20, provenienti
invece dalle quote intestate alla moglie.
5.3
Dalla
documentazione prodotta dagli stessi ricorrenti risulta infine che i due conti
privati (n. __________ e n. __________) e di risparmio (n. __________ e n. __________)
aperti presso __________ hanno fruttato interessi creditori per complessivi fr.
160.
–.
Sommati ai
proventi da quote di partecipazione descritti sopra ed al presunto reddito di
fr. 15'000.– originato dal deposito titoli aperto presso __________ (cfr. punto
4.
), tali importi confermano la bontà dell’importo complessivo di fr. 23'713.–
stabilito dall’autorità di tassazione quale reddito da sostanza mobiliare. In
simile circostanze, la decisione impugnata non presta pertanto il fianco a critiche.
6.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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