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Decisione

80.2009.90

Procedura: obblighi di collaborazione del contribuente, attestazione di completezza, tassazione per apprezzamento

2 luglio 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi RI 1, nati nel 1931 e nel 1939, sono entrambi al beneficio di rendita

AVS; il marito percepisce inoltre una pensione della previdenza professionale.

Nella

dichiarazione fiscale 2004, i contribuenti esponevano, per quanto qui di interesse,

un valore imponibile della sostanza mobiliare al 31 dicembre 2004 di fr.

111'352.– ed un relativo reddito lordo di fr. 5'041.–.

B. Allo

scopo di definire la tassazione, con lettere del 3 febbraio e del 16 marzo 2009,

l’Ufficio di tassazione di Bellinzona sottoponeva ai coniugi __________ tre

moduli “attestazione di completezza”, due intestati al marito ed uno alla

moglie, chiedendo loro di farli sottoscrivere dall’__________ e dalla __________

(__________) di __________.

Con

successivi scritti del 27 marzo e del 3 aprile 2009, l’autorità di tassazione sottolineava

la discordanza tra i dati trasmessi a seguito delle suddette richieste (saldo

di fr. 235'480.–) e quelli indicati nell’apposito modulo “elenco dei titoli e degli

altri collocamenti di capitale” presentato con la dichiarazione d’imposta

(saldo di fr. 111'352.–). Invitava quindi i contribuenti ad esporre, per ogni

collocamento di capitale, l’esatta denominazione, il valore ed il reddito

imponibile.

In

risposta, con lettera del 9 aprile 2009, il contribuente metteva in dubbio la

legalità della richiesta delle attestazioni di completezza, che comunque

allegava al nuovo elenco dei titoli, aggiornato sulla base dei dati già trasmessi

all’autorità di tassazione.

C. Il

20 aprile 2009, constatata una volta ancora la carente documentazione prodotta,

chiedeva ai contribuenti di precisare e comprovare, per ogni posizione attiva

detenuta presso la Banca dello Stato del Canton Ticino, il valore ed il

relativo reddito imponibile.

I

contribuenti trasmettevano, il 2 maggio 2009, gli attestati fiscali di due relazioni

bancarie: il conto n. __________ (saldo di fr. 844.80) ed il conto n. __________

(saldo di fr. 17'869.90). Rinunciavano, per contro, ad inviare gli

estratti di una terza relazione bancaria, pure indicata nell’attestazione di

completezza (custodia titoli n. __________).

D. Notificando

ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2004, con decisione del 20 maggio 2009,

l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr.

140'900.– per l’IC ed in fr. 139'900.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr.

1'338'000.–. L’autorità aveva in particolar modo aggiunto alla sostanza dichiarata

capitali per fr. 300'000.– ed ai proventi dichiarati redditi per fr. 15'000.–,

spiegando nella motivazione che si trattava di una valutazione, resasi

necessaria in seguito alla mancata presentazione della documentazione relativa

al deposito titoli detenuto presso la __________. Aveva inoltre rettificato gli

ulteriori redditi da titoli e capitali in fr. 8'647.–, “in base agli importi effettivi”.

I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 25 maggio 2009,

nel quale proponevano, fra l’altro, di ridurre a 100'000 franchi la sostanza

non dichiarata ed a 3'000 franchi i relativi proventi (pari ad un tasso di

interesse del 3%).

E. Con

scritto del 28 maggio 2009, l’autorità di tassazione si rivolgeva di nuovo ai

contribuenti, rinnovando l’invito a voler documentare il saldo e la redditività

della relazione bancaria “custodia titoli”, riportata nell’attestazione di

completezza rilasciata dalla __________. I coniugi __________ rispondevano in

data 2 giugno 2009, sostenendo che tutti i titoli di loro proprietà erano già stati

trasferiti all’__________ nel corso del 2001.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 24 giugno 2009, nella quale

sottolineava nuovamente come i dati indicati dai contribuenti nel corso della

presente procedura non coincidano fra loro, confermando poi la stima di, rispettivamente,

fr. 300'000.– (capitale) e fr. 15'000.– (redditi), in difetto della necessaria

documentazione relativa alla relazione bancaria “custodia titoli”.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 chiedono

nuovamente lo stralcio dell’importo di fr. 300'000.– aggiunto dall’autorità di

tassazione a titolo di capitale non dichiarato e del relativo reddito di fr.

15'000.–, argomentando che l’indicazione, nell’attestazione di completezza a

loro rilasciata dalla __________, di un deposito titoli era “sicuramente dovuta

a un errore di chi ha allestito il documento oppure di una svista della

datazione dell’atto relativo a titoli presenti almeno forse due anni prima, nel

2002”.

I

ricorrenti chiedono inoltre che i rimanenti redditi da titoli e capitali

vengano ridotti a fr. 1'840.–, in quanto gli unici titoli redditizi sarebbero state

le obbligazioni “__________”.

G. Anche

questa Camera, con lettera del 10 maggio 2010, si è rivolta ai ricorrenti, invitandoli

a produrre una nuova attestazione di completezza redatta dalla __________, comprovante

l’asserito errore nell’indicazione di un deposito titoli inesistente. In caso

contrario, i contribuenti venivano invece invitati a documentare lo stato

patrimoniale e la redditività della suddetta relazione bancaria.

Con

scritto del 20 maggio 2010, i ricorrenti hanno ribadito che la presenza di un deposito

titoli “non può che essere riferita ad una svista concernente la data di esecuzione

del deposito, sicuramente risalente agli anni precedenti”. Contestano poi la

legalità delle attestazioni di completezza, chiedendo che le stesse vengano

stralciate dall’incarto fiscale.

Diritto

1. 1.1.

Nella

procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le

indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,

Berger, Voraussetzungen und

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo

di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta

(art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

1.2.

Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere

fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono

ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;

ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Tale regola non è però assoluta, in

quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive

possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte

Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435).

Una prima

eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed

in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile,

nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova

di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo

prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di],

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz. Basilea 2008, n.

29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti). In definitiva, la

massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere

di collaborazione del contribuente, e ciò indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie, come

visto, i coniugi RI 1 hanno prodotto tre attestazioni di completezza, debitamente

compilate e sottoscritte da __________ (il 20 febbraio 2009) e da __________

(il 6 marzo 2009), dando così seguito alle richieste di collaborazione

dell’Ufficio di tassazione di Bellinzona.

L’attestazione

di completezza è un mezzo sussidiario che obbliga la banca a fornire

l’elenco completo delle sue relazioni d’affari con un contribuente, durante un

determinato periodo (cfr. Circolare

n. 6873 del 13.6.1996 dell’Associazione svizzera dei banchieri ai suoi membri concernente

l’attestazione di completezza delle banche, in: Thévenoz/Zulauf

[a cura di], BF 2003 – Réglementation et autoréglementation des banques,

bourses, négotiants, fonds de placement et marchés financiers en Suisse, Zurigo

2003, 45-18). Dalle tre attestazioni consegnate agli atti dell’incarto fiscale

emergono, alla data determinante del 31 dicembre 2004, le seguenti relazioni

bancarie intrattenute dai coniugi __________ con __________ e __________:

·

due conti privati (n. __________ intestato al

marito e n. __________ intestato alla moglie), due conti di risparmio (n. __________

intestato al marito e n. __________ intestato alla moglie) e due depositi

titoli (n. __________ intestato al marito e n. __________ intestato alla

moglie) aperti presso __________;

·

due conti corrente base (n. __________) ed una

custodia titoli (n. __________) aperti presso __________.

Contrariamente

a quanto sembrano sostenere gli stessi ricorrenti, tali attestazioni non

forniscono invece i valori patrimoniali e reddituali imponibili, limitandosi a

riportare il numero e la descrizione della relazione, l’unità monetaria, la

data di apertura ed eventualmente quella di liquidazione (cfr. Modulo 13B “Attestazione di completezza”

per le banche e gli amministratori professionali di patrimoni, edito dall’Amministrazione

federale delle contribuzioni).

2.2

Come anticipato sopra, secondo gli art. 200 cpv. 1 LT e 126 cpv. 1 LIFD, il contribuente

deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta.

La legge precisa a tale riguardo che egli deve segnatamente fornire, a domanda

dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri

contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti

le relazioni d’affari (art. 200 cpv. 2 LT; art. 126 cpv. 2 LIFD). L’obbligo

di informare del contribuente non può quindi esaurirsi nella consegna delle sole

attestazioni di completezza, ma deve estendersi anche alla comprova dell’entità

delle pretese e prestazioni reciproche di un contribuente con

l’istituto bancario di cui è cliente.

In quest’ambito, i coniugi

RI 1 hanno dimostrato una certa reticenza, peraltro già palesata nel precedente

periodo fiscale, dando solo parzialmente seguito alle numerose richieste di

collaborazione dell’autorità di tassazione. È qui appena il caso di ricordare

che i valori indicati nell’apposito modulo “elenco dei titoli

e degli altri collocamenti di capitale”, presentato con la dichiarazione

d’imposta (saldo di fr. 111'352.–), sono assai lontani da quelli trasmessi in

seguito alle precise richieste dell’autorità di tassazione. I soli estratti

patrimoniali di __________ riportano un valore complessivo di, rispettivamente,

fr. 144'639.– (portafoglio intestato al marito) e fr. 91'049.– (portafoglio

intestato alla moglie), a cui vanno ancora ad aggiungersi gli estratti dei conti

correnti n. __________ (saldo di fr. 844.80) e __________ (saldo di fr.

17'869.90) aperti presso __________, trasmessi all’autorità di tassazione unicamente

il 2 maggio 2009, in seguito all’ennesimo invito a collaborare.

I

ricorrenti si sono invece sempre rifiutati di documentare il saldo ed i

proventi di una terza relazione bancaria (custodia titoli n. __________), pure riportata

nell’attestazione di completezza sottoscritta il 20 gennaio 2009 dalla __________,

sostenendo dapprima che tutti i titoli di loro proprietà erano già stati

trasferiti all’__________ nel corso del 2001 ed aggiungendo poi che

l’iscrizione di una simile relazione era “sicuramente dovuta a un errore di chi

ha allestito il documento oppure di una svista della datazione dell’atto

relativo a titoli presenti almeno forse due anni prima, nel 2002”. Invitati da questa Camera a produrre una nuova attestazione di completezza, comprovante

l’asserito errore di __________ nel suo allestimento, i contribuenti non hanno tuttavia

reputato necessario porvi rimedio. Dall’esame dell’incarto fiscale risulta anzi

che gli stessi contribuenti, con reclamo del 25 maggio 2009, non hanno

categoricamente censurato l’aggiunta di elementi patrimoniali e reddituali

presunti operata dall’autorità di tassazione, limitandosi a proporre di

commisurare a 100'000 franchi la sostanza non dichiarata ed a 3'000 franchi i

relativi proventi (pari ad un tasso di interesse del 3%).

2.3

Come

esposto in narrativa, l’autorità di tassazione ha stimato in, rispettivamente, fr.

300'000.– e fr. 15'000.– gli elementi patrimoniali e reddituali presunti,

partendo proprio dal deposito titoli indicato nell’attestazione di completezza compilata

e sottoscritta da __________, prodotta agli atti dell’incarto fiscale dagli

stessi contribuenti. Essi sono pertanto malvenuti a contestarne in questa sede

la legittimità, chiedendo addirittura che la stessa venga stralciata dall’incarto

fiscale. Premesso che il principio della buona fede vincola non solo l’autorità

ma anche l’amministrato (Knapp,

Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I,

n. 499, p. 107; Moor, Droit

administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 433), tale censura potrebbe configurarsi come un venire contra factum proprium. La

questione può peraltro essere lasciata aperta; in effetti, contrariamente

a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, che nello scritto del 19 maggio 2010 indirizzato

a questa Camera pongono nuovamente l’accento sul diritto di tacere e di non

contribuire alla propria incriminazione, le garanzie che derivano dalla CEDU e dal Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti

civili e politici si applicano unicamente alla procedura penale per

sottrazione d’imposta, non invece alla procedura ordinaria di tassazione, quale

è quella qui in esame (DTF 121 II 281 e dottrina citata).

2.4

Priva di

ogni fondamento è anche la più volte lamentata incongruità delle due decisioni emanate

da questa Camera nell’ambito della precedente procedura di tassazione 2003. Contrariamente

a quanto sostenuto dai ricorrenti, la decisione del 22 ottobre 2008 (CDT n.

80.2007

, in: RtiD I-2009 n. 15t) non ha né modificato né tanto meno

stravolto il senso e la sostanza della prima decisione del 23 gennaio 2007 (CDT

n. 80.2006.50, in: RtiD II-2007 n. 18t), nella quale questa Camera aveva censurato,

oltre alla sovrapposizione della procedura di tassazione ordinaria con quella

penale per sottrazione d’imposta, l’estensione della domanda di collaborazione

sotto il profilo del principio di proporzionalità, giudicando chiaramente eccessiva

la richiesta di un’attestazione estesa su un periodo ultradecennale (dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2003). Nella sua seconda

decisione, questa Camera ha invece affermato che contravviene ai propri

obblighi procedurali, costringendo l’autorità di tassazione a procedere ad una

valutazione dei capitali e dei relativi redditi fondata sulla verosimiglianza,

il contribuente che, nell’ambito di una determinata procedura di tassazione, rifiuta

di fornire le postulate attestazioni di completezza.

Nella presente procedura,

i coniugi RI 1 hanno sì consegnato all’autorità fiscale le domandate attestazioni

di completezza, debitamente compilate e sottoscritte da __________ e __________.

Come ricordato sopra, tali attestazioni si limitano però ad indicare l’esistenza

di relazioni d’affari con gli istituti di credito, senza fornire indicazioni

sui valori imponibili. Rifiutandosi di produrre la situazione patrimoniale del

deposito titoli ancora aperto presso __________ alla data determinante del 31 dicembre

2004, rispettivamente di richiedere una nuova attestazione di completezza comprovante

l’errore di __________, i contribuenti hanno nuovamente disatteso la necessaria

collaborazione nel chiarimento dell’insieme delle relazioni d’affari intrattenute

con la banca, contravvenendo in tal modo ai loro obblighi procedurali e costringendo

l’autorità di tassazione a procedere ad una valutazione dei capitali e dei

relativi redditi, fondata sulla verosimiglianza.

3.

3.1.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve

essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132

cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere

della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria

valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

3.2

Giurisprudenza

e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi

obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili

sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art.

130.

LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger,

op. cit., p. 197).

L’autorità fiscale deve

comunque agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti

in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di

discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere

imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino

possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

3.3

Come già nella precedente

procedura di tassazione, l’Ufficio di tassazione ha però rinunciato ad

intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato

dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD. Sin dal principio,

le severe esigenze procedurali poste dalla tassazione d’ufficio non sono

infatti state rispettate: notificando ai contribuenti la tassazione IC/IFD

2003, con decisione del 29 dicembre 2004, l’autorità di

tassazione ha infatti omesso di indicare espressamente nei rimedi giuridici

l’esistenza dei requisiti posti dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD)

e le conseguenze in caso di inottemperanza, senza peraltro successivamente

porvi rimedio. Viene così a cadere l’inversione dell’onere della prova voluta

dal legislatore, tipica del reclamo nei confronti di una tassazione d’ufficio

a’ sensi degli art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD.

Se la tassazione in esame

non è una tassazione d’ufficio in senso tecnico, rimane pur sempre una

tassazione “ordinaria” fondata su considerazioni di verosimiglianza. La diversa natura delle due tassazioni si ripercuote piuttosto sulle

diverse possibilità di impugnazione. Se per contestare con successo una

tassazione d’ufficio in senso tecnico occorre anzitutto porre in essere gli

atti di collaborazione trascurati in precedenza (decisione TF 2A.792/2006 del

1° maggio 2007; ASA 75 p. 329), una tassazione “ordinaria” come quella in esame

può essere riesaminata liberamente, giacché l’obbligo dell’autorità fiscale di

effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale,

non è mai venuto meno. A prescindere dalla circostanza che i contribuenti si

sono rifiutati di fornire una nuova attestazione di completezza, rispettivamente

di documentare lo stato patrimoniale e la redditività del

deposito titoli, questa Camera non può pertanto sottrarsi da un esame della

legittimità dell’apprezzamento operato dall’Ufficio di tassazione di

Bellinzona.

4.

4.1.

Così come nell’ambito di

una tassazione d’ufficio in senso stretto, anche in un caso come quello qui in

esame l’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo

coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza

che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente

allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). In particolare,

l’autorità deve esaminare l’insieme delle circostanze e fondarsi su

considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla realtà (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130

LIFD), evitando tanto di intraprendere una valutazione punitiva quanto di scegliere,

in caso di dubbio, la soluzione più favorevole al contribuente.

4.2

Nel

precedente periodo fiscale, l’Ufficio di tassazione aveva commisurato in, rispettivamente,

fr. 400'000.– e fr. 20'000.– (pari ad un tasso di interesse del 5%) gli elementi

patrimoniali e reddituali presunti. Tale apprezzamento era stato avallato anche

da questa Camera, con decisione del 22 ottobre 2008 (CDT n. 80.2007.52, in: RtiD

I-2009 n. 15t), nella quale aveva posto l’accento sul comportamento dei

contribuenti: di fronte ad una palese sproporzione fra le entrate dichiarate e

le ingenti uscite dovute a lavori di riattazione di un immobile, questi ultimi

si erano infatti limitati a mostrare solo alcuni estratti bancari relativi a

conti non dichiarati, rendendo così plausibile la valutazione intrapresa

dall’Ufficio di tassazione.

Come

visto, i coniugi RI 1 hanno mantenuto lo stesso atteggiamento anche nella

presente procedura di tassazione, consegnando sì le postulate attestazioni di

completezza, ma rifiutandosi poi di comprovare l’entità delle singole relazioni

d’affari. In mancanza di elementi contrari, comprovanti eventuali uscite

straordinarie, a giudizio di questa Camera tale circostanza è sufficiente a

rendere credibile la valutazione intrapresa dall’Ufficio di tassazione,

che ha commisurato il capitale non dichiarato in fr. 300'000.–. Anzi, il fatto

che dalla contestata attestazione di completezza sottoscritta da __________

emerga un deposito titoli non dichiarato, conferma semmai la bontà della

precedente stima, necessariamente fondata su supposizioni e presunzioni (ASA 75

p. 333).

4.3

Medesima

conclusione vale per il reddito della sostanza mobiliare, stimato in fr.

15'000.–. Il suo ammontare, corrispondente ad un tasso

del 5%, può apparire a prima vista spropositato, specialmente se confrontato

con gli interessi bancari su conti correnti, privati o di risparmio. Così come

già sottolineato nella precedente decisione del 22 ottobre 2008, non va

tuttavia perso di vista che i mercati finanziari offrono la possibilità

di ottenere rendimenti maggiori al 5% anche con investimenti a basso rischio,

specie nel mercato monetario (prodotti fiduciari o vincolati in valuta estera)

oppure obbligazionario con rating Investment Grade (obbligazioni giudicate poco

rischiose), senza dimenticare inoltre che nei periodi di instabilità

finanziaria o forte crescita, la volatilità di alcuni investimenti speculativi

permette di ottenere guadagni ancora superiori. In simili circostanze, la

valutazione in discussione appare senz’altro severa ma ancora accettabile, giacché

l’autorità fiscale non deve scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più

favorevole al contribuente che non collabora.

5.

5.1.

Un’ulteriore

censura concerne i rimanenti redditi da titoli e capitali dichiarati, che i

ricorrenti chiedono vengano ridotti a fr. 1'840.–, sostenendo che il solo titolo

redditizio sarebbe rappresentato dal fondo di investimento di diritto

lussemburghese “__________”.

5.2

A torto. Così

come evidenziato dall’autorità di tassazione nelle motivazioni della decisione

impugnata, anche l’incremento di valore delle quote dei fondi di investimento “__________”

e “__________” – che differiscono

dal fondo di investimento “__________” per il semplice fatto che i relativi

regolamenti prevedono che i redditi conseguiti non siano distribuiti ai

partecipanti ma vengano immediatamente reinvestiti – va assoggettato

all’imposta sul reddito.

Questa

Camera ha già affrontato il problema dell’imposizione degli utili non distribuiti

dei fondi di investimento orientati alla crescita (fondi di crescita), concludendo

per la loro imponibilità presso l’investitore (CDT n. 80.1995.72 del 28 agosto 1995,

in: RDAT I-1996 n. 15t; v. anche nuova Circolare

n. 25 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 5 marzo 2009,

concernente l’imposizione degli investimenti collettivi di capitale e dei loro

investitori, punto 4.1.1), come pure il problema dei fondi di diritto

lussemburghese, affermando che se organizzati in forma contrattuale, devono

essere assoggettati alle imposte come i fondi di investimento svizzeri (CDT n.

80.1997.160

del 7 maggio 1998, in: RDAT II-1998 n. 1t; v. anche nuova Circolare cit., punto 4.6.1).

Assodata la

loro imponibilità, in mancanza della necessaria documentazione attestante i

redditi reinvestiti, che ogni fondo di tesaurizzazione è tenuto a rilasciare annualmente

ai propri investitori, non vi è ragione di discostarsi dai valori stabiliti

dall’autorità di tassazione. All’importo di fr. 1'840.–, direttamente accreditato

al marito, vanno pertanto ancora aggiunti gli importi di

fr. 2'303.10 e fr. 1'152.80, provenienti dalle quote dei fondi di tesaurizzazione

intestate al marito, e gli importi di fr. 1'266.70 e fr. 1'991.20, provenienti

invece dalle quote intestate alla moglie.

5.3

Dalla

documentazione prodotta dagli stessi ricorrenti risulta infine che i due conti

privati (n. __________ e n. __________) e di risparmio (n. __________ e n. __________)

aperti presso __________ hanno fruttato interessi creditori per complessivi fr.

160.

–.

Sommati ai

proventi da quote di partecipazione descritti sopra ed al presunto reddito di

fr. 15'000.– originato dal deposito titoli aperto presso __________ (cfr. punto

4.

), tali importi confermano la bontà dell’importo complessivo di fr. 23'713.–

stabilito dall’autorità di tassazione quale reddito da sostanza mobiliare. In

simile circostanze, la decisione impugnata non presta pertanto il fianco a critiche.

6.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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