Lexipedia

Decisione

80.2009.91

Condono: presupposti, situazione di bisogno, diminuzione di reddito aziendale compensata da aumento delle prestazioni sociali

25 novembre 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nato nel 1965, coniugato,

di professione autotrasportatore in proprio, è padre di __________, nato nel

2002, e __________, nata nel 2006.

Il 22 luglio 2008, tramite

formulario ufficiale, il contribuente si rivolgeva all’Ufficio esazione e

condoni, postulando il condono delle imposte comunali 2003-2006 e delle imposte

cantonali e federali 2005.

B. L’autorità fiscale, con

separate decisioni del 20 aprile 2009, concedeva unicamente il condono degli

interessi e delle spese, a condizione tuttavia che il residuo scoperto fosse

pagato in rate mensili regolari. Nelle motivazioni, l’autorità spiegava che, alla

luce della sua disponibilità mensile e dell’esiguo debito fiscale, le condizioni

per la concessione del condono delle imposte ancora scoperte non risultavano

adempiute.

C. Il contribuente impugnava

le suddette decisioni, con reclamo del 4 maggio 2009, lamentando una drastica

diminuzione del suo reddito da attività indipendente.

L’Ufficio esazione e

condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 28 maggio 2009.

L’autorità osservava che la riduzione del reddito del lavoro era compensata

dall’aumento degli assegni di prima infanzia. Aggiungeva poi che l’ammontare degli

attestati di carenza beni a suo carico era prevalentemente composto di debiti

privati. Confermava quindi le decisioni di prima istanza, con le quali era stato

concesso unicamente il condono degli interessi di ritardo e delle spese.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 sostiene che un eventuale condono

non gioverebbe ai suoi creditori privati ma unicamente allo Stato, in quanto

tutti i debiti di carattere privato sono tuttora contestati.

Diritto

1. L’autorità

competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali

(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte

federali dirette (per somme inferiori a fr. 5'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza

federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale

diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge

federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e

condoni. Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via

giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono

impugnabili dinanzi a questa Camera (cfr., al proposito, decisione CDT n.

80.2009.61 del 24 agosto 2009).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 246 LT, di

uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il

quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione

tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o

parzialmente condonati.

Il condono è la definitiva

rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le

ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella “persona” del debitore,

segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui

non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi

ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura

umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene

concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba

essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11

marzo 2009).

2.2

Al fine di garantire la

parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono deve comunque

rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precise condizioni

(Beusch, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2. ediz.,

Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al

testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno e;

·

conseguenze oltremodo gravose contestuali al pagamento del debito

fiscale.

Tali concetti sono

precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del

Regolamento della Legge tributaria ticinese.

3.

3.1.

Giusta l’art. 9

dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando l’intero

importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per

le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale,

nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2

dell’Ordinanza federale), non può essere estinto completamente entro un termine

ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5

ad art. 167 LIFD, p. 1438). Una situazione di bisogno è sempre data quando un

contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri

pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art.

9.

cpv. 2 dell’Ordinanza federale).

3.2

Quando, nonostante la

riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può

essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta non è solo la

condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 16 ad art. 167 LIFD, p. 1179).

Se ciò sia

il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale,

ovvero tenendo conto dell’insieme della situazione economica del contribuente

al momento della decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e

delle prospettive future, ma anche dell’eventuale volontà di quest'ultimo di

privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza

federale). Sebbene non fornisca indicazioni temporali altrettanto precise, tale

disposizione si basa sugli stessi principi che reggono l’art. 286 della legge

federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), norma che prevede la

possibilità di revocare tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito

fatte da un debitore nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di

fallimento (cosiddetta azione revocatoria o pauliana).

3.3

Malgrado il tenore dell’art.

2.

cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte della dottrina, ancora

di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base dell’art. 167 cpv.

1.

LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto giuridicamente protetto

al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF n.2D_138/2007 del 21

febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in materia di imposte cantonali,

esso ha ritenuto che il legislatore federale abbia rinunciato a determinare in

modo vincolante la fattispecie, limitandosi a stabilire il principio secondo

cui – in presenza delle condizioni previste – le imposte possano essere

condonate. All’autorità di condono è così attribuito un ampio potere di

apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso considerando tutti i

fatti essenziali (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., pag. 470; Häberli, in:

Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.

218.

ad art. 83 LTF).

4.

4.1.

Venendo al caso in esame, il

ricorrente lamenta anzitutto una drastica diminuzione del suo reddito da

attività indipendente, che nel corso del 2008 sarebbe passato da fr. 12'000.– a

fr. 2'000.–, aggiungendo poi di riuscire a mantenere la propria famiglia unicamente

grazie agli assegni erogati dallo Stato.

4.2

Il

diritto

all’assegno integrativo, all’assegno di prima infanzia ed al rimborso della

spesa di collocamento del figlio è disciplinato dalla nuova legge

sugli assegni di famiglia (art. 1 lett. b LAF; RL 6.4.1.1), unitamente alle

disposizioni di esecuzione e complemento della legge federale del 24 marzo 2006

sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2).

Per

quanto qui di interesse, gli assegni integrativi e

di prima infanzia sono prestazioni familiari destinate alle famiglie con figli

e con reddito insufficiente. I primi coprono il fabbisogno

dei figli che non hanno ancora compiuto i quindici anni (spese riconosciute

della famiglia meno tutti i redditi), quando i genitori non hanno i mezzi

sufficienti per assicurare loro l’indispensabile. I secondi coprono invece il

fabbisogno dell’intera famiglia, quando i figli (almeno uno) hanno un’età inferiore

ai tre anni.

4.3

Dal 1° febbraio 2003 è pure

in vigore la legge cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali (Laps; RL 6.4.1.2). Il suo obiettivo principale è quello di

riordinare la legislazione in materia di prestazioni finanziarie a favore di

persone di condizioni economiche modeste, attraverso la definizione di criteri

comuni di accesso ed erogazione delle prestazioni sociali. La Laps è infatti

circoscritta a quegli strumenti di politica sociale la cui competenza è

strettamente cantonale, più precisamente la partecipazione al premio

dell’assicurazione malattia, il sussidio allo studio per chi frequenta scuola

private, i sussidi di formazione, i sussidi di perfezionamento e riqualifica

professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione, gli assegni

familiari integrativi, gli assegni familiari di prima infanzia e le prestazioni

assistenziali (art. 2 cpv. 1 Laps; Messaggio

n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, punto 8).

Il titolare ha diritto

alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra

il reddito disponibile residuale della sua unità economica di riferimento (art.

4.

Laps), la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di

cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua

unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia

non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps). Il reddito

disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità

di riferimento (art. 5 Laps). Esso viene determinato tenendo conto della situazione

finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della

richiesta (art. 10a Laps).

4.4

Tornando al caso in esame,

come correttamente evidenziato dall’Ufficio esazione e condoni, non può passare

inosservato il drastico aumento delle prestazioni mensili erogate dalla Cassa

cantonale per gli assegni di famiglia (assegno familiare integrativo e assegno

di prima infanzia), passate nel corso del 2009 da fr. 1'377.– a fr. 1'493.– e

da fr. 1'428.– a fr. 3'058.–. Alla luce delle considerazioni esposte in precedenza,

è quindi immediatamente evidente che l’asserita diminuzione del reddito da

attività indipendente non può concorrere a giustificare il riconoscimento della

situazione di bisogno necessaria per la concessione di un condono. Tale

diminuzione è infatti compensata dal parallelo aumento delle prestazioni

sociali di complemento, di cui il ricorrente già beneficiava, destinate

per l’appunto alle famiglie con figli e con reddito insufficiente.

5.

5.1.

Nel presente gravame, il

ricorrente pretende inoltre che un eventuale condono delle imposte non

gioverebbe ai suoi creditori privati, contro i quali vi sarebbe da anni “un

conflitto e un contenzioso”, ma profitterebbe ingiustamente allo Stato.

5.2

Come indicato dall’art. 1

cpv. 2 dell’Ordinanza federale, la procedura di condono – che dev’essere

introdotta con una domanda contenente una descrizione esaustiva della

situazione economica del richiedente, motivata e corredata dei necessari mezzi

di prova (art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale) – non sostituisce i rimedi

giuridici né deve avere per scopo la revisione di tassazioni già passate in

giudicato. Il condono deve invece contribuire al risanamento stabile e duraturo

della situazione economica del contribuente; esso deve pertanto giovare a quest’ultimo

e non ai suoi creditori (art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).

5.3

Dall’estratto dell’8

giugno 2009 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ risultano

iscritti a carico di RI 1 attestati di carenza beni per complessivi fr. 47'867.60,

di cui solo fr. 12'880.05 verso l’ente pubblico e ben fr. 34'987.55 verso

creditori privati. Indipendentemente dal fatto che il ricorrente non ha dimostrato,

né tanto meno reso verosimile, l’esistenza di un contenzioso contro tutti i

creditori privati, disattendendo in tal modo l’onere della prova che l’art. 8

cpv. 2 dell’Ordinanza federale gli imponeva, le sue affermazioni appaiono già a

prima vista prive di ogni fondamento.

Giusta l’art. 149 cpv. 1

LEF, simili attestati di carenza beni vengono infatti rilasciati unicamente ai

creditori pignoranti o partecipanti al pignoramento per lo scoperto del loro

credito, non appena stabilito l’ammontare della perdita (Mini, Corso sulla legge federale

sull’esecuzione e sul fallimento, 2. ediz., Bellinzona 2005, p. 100). Ancorché

non costituiscano un vero e proprio riconoscimento di debito, essi vengono pertanto

considerati dalla stessa legge (art. 149 cpv. 2 LEF) quale titolo di rigetto

provvisorio (Cometta, Il rigetto

provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 p.

337; Staehelin, Basler Kommentar

zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 e 158 ad

art. 82 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 27 ad art. 82 LEF).

In simili circostanze, non

solo le argomentazioni del ricorrente appaiono temerarie, ma è anche facilmente

prevedibile che un eventuale condono delle imposte non contribuirebbe al risanamento

stabile e duraturo della sua situazione economica, ma gioverebbe proprio ai suoi

creditori privati, che beneficerebbero così dell’intera disponibilità mensile

(art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).

6.

6.1.

Il ricorso è conseguentemente

respinto.

Vista la sua

particolarità, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

6.2

Contro le decisioni di

condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente

rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.

113.

LTF; Curchod, op. cit., n. 31

ad art. 167 LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato

ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando

l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009

del 19 giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster