80.2009.91
Condono: presupposti, situazione di bisogno, diminuzione di reddito aziendale compensata da aumento delle prestazioni sociali
25 novembre 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
80.2009.91
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CDT
Titolo:
Condono: presupposti, situazione di bisogno, diminuzione di reddito aziendale compensata da aumento delle prestazioni sociali
CONDONO DELL'IMPOSTA
art. 167 LIFD
art. 246 LT
Incarto n.
80.2009.91
Lugano
25 novembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
CO
1
oggetto
ricorso
del 30 giugno 2009 contro la decisione del 28 maggio 2009 in materia di condono
ICom 2003-2006 e IC/IFD 2005.
Fatti
A. RI 1, nato nel 1965, coniugato,
di professione autotrasportatore in proprio, è padre di __________, nato nel
2002, e __________, nata nel 2006.
Il 22 luglio 2008, tramite
formulario ufficiale, il contribuente si rivolgeva all’Ufficio esazione e
condoni, postulando il condono delle imposte comunali 2003-2006 e delle imposte
cantonali e federali 2005.
B. L’autorità fiscale, con
separate decisioni del 20 aprile 2009, concedeva unicamente il condono degli
interessi e delle spese, a condizione tuttavia che il residuo scoperto fosse
pagato in rate mensili regolari. Nelle motivazioni, l’autorità spiegava che, alla
luce della sua disponibilità mensile e dell’esiguo debito fiscale, le condizioni
per la concessione del condono delle imposte ancora scoperte non risultavano
adempiute.
C. Il contribuente impugnava
le suddette decisioni, con reclamo del 4 maggio 2009, lamentando una drastica
diminuzione del suo reddito da attività indipendente.
L’Ufficio esazione e
condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 28 maggio 2009.
L’autorità osservava che la riduzione del reddito del lavoro era compensata
dall’aumento degli assegni di prima infanzia. Aggiungeva poi che l’ammontare degli
attestati di carenza beni a suo carico era prevalentemente composto di debiti
privati. Confermava quindi le decisioni di prima istanza, con le quali era stato
concesso unicamente il condono degli interessi di ritardo e delle spese.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 sostiene che un eventuale condono
non gioverebbe ai suoi creditori privati ma unicamente allo Stato, in quanto
tutti i debiti di carattere privato sono tuttora contestati.
Diritto
1. L’autorità
competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali
(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte
federali dirette (per somme inferiori a fr. 5'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza
federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale
diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge
federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e
condoni. Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via
giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono
impugnabili dinanzi a questa Camera (cfr., al proposito, decisione CDT n.
80.2009.61 del 24 agosto 2009).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 246 LT, di
uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il
quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione
tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o
parzialmente condonati.
Il condono è la definitiva
rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le
ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella “persona” del debitore,
segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui
non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi
ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura
umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene
concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba
essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11
marzo 2009).
2.2
Al fine di garantire la
parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono deve comunque
rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precise condizioni
(Beusch, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2. ediz.,
Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada,
Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce
dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al
testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno e;
·
conseguenze oltremodo gravose contestuali al pagamento del debito
fiscale.
Tali concetti sono
precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del
Regolamento della Legge tributaria ticinese.
3.
3.1.
Giusta l’art. 9
dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando l’intero
importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per
le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale,
nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2
dell’Ordinanza federale), non può essere estinto completamente entro un termine
ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5
ad art. 167 LIFD, p. 1438). Una situazione di bisogno è sempre data quando un
contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri
pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art.
9.
cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
3.2
Quando, nonostante la
riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può
essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta non è solo la
condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 16 ad art. 167 LIFD, p. 1179).
Se ciò sia
il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale,
ovvero tenendo conto dell’insieme della situazione economica del contribuente
al momento della decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e
delle prospettive future, ma anche dell’eventuale volontà di quest'ultimo di
privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza
federale). Sebbene non fornisca indicazioni temporali altrettanto precise, tale
disposizione si basa sugli stessi principi che reggono l’art. 286 della legge
federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), norma che prevede la
possibilità di revocare tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito
fatte da un debitore nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di
fallimento (cosiddetta azione revocatoria o pauliana).
3.3
Malgrado il tenore dell’art.
2.
cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte della dottrina, ancora
di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base dell’art. 167 cpv.
1.
LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto giuridicamente protetto
al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF n.2D_138/2007 del 21
febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in materia di imposte cantonali,
esso ha ritenuto che il legislatore federale abbia rinunciato a determinare in
modo vincolante la fattispecie, limitandosi a stabilire il principio secondo
cui – in presenza delle condizioni previste – le imposte possano essere
condonate. All’autorità di condono è così attribuito un ampio potere di
apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso considerando tutti i
fatti essenziali (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., pag. 470; Häberli, in:
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.
218.
ad art. 83 LTF).
4.
4.1.
Venendo al caso in esame, il
ricorrente lamenta anzitutto una drastica diminuzione del suo reddito da
attività indipendente, che nel corso del 2008 sarebbe passato da fr. 12'000.– a
fr. 2'000.–, aggiungendo poi di riuscire a mantenere la propria famiglia unicamente
grazie agli assegni erogati dallo Stato.
4.2
Il
diritto
all’assegno integrativo, all’assegno di prima infanzia ed al rimborso della
spesa di collocamento del figlio è disciplinato dalla nuova legge
sugli assegni di famiglia (art. 1 lett. b LAF; RL 6.4.1.1), unitamente alle
disposizioni di esecuzione e complemento della legge federale del 24 marzo 2006
sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2).
Per
quanto qui di interesse, gli assegni integrativi e
di prima infanzia sono prestazioni familiari destinate alle famiglie con figli
e con reddito insufficiente. I primi coprono il fabbisogno
dei figli che non hanno ancora compiuto i quindici anni (spese riconosciute
della famiglia meno tutti i redditi), quando i genitori non hanno i mezzi
sufficienti per assicurare loro l’indispensabile. I secondi coprono invece il
fabbisogno dell’intera famiglia, quando i figli (almeno uno) hanno un’età inferiore
ai tre anni.
4.3
Dal 1° febbraio 2003 è pure
in vigore la legge cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento delle
prestazioni sociali (Laps; RL 6.4.1.2). Il suo obiettivo principale è quello di
riordinare la legislazione in materia di prestazioni finanziarie a favore di
persone di condizioni economiche modeste, attraverso la definizione di criteri
comuni di accesso ed erogazione delle prestazioni sociali. La Laps è infatti
circoscritta a quegli strumenti di politica sociale la cui competenza è
strettamente cantonale, più precisamente la partecipazione al premio
dell’assicurazione malattia, il sussidio allo studio per chi frequenta scuola
private, i sussidi di formazione, i sussidi di perfezionamento e riqualifica
professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione, gli assegni
familiari integrativi, gli assegni familiari di prima infanzia e le prestazioni
assistenziali (art. 2 cpv. 1 Laps; Messaggio
n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, punto 8).
Il titolare ha diritto
alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra
il reddito disponibile residuale della sua unità economica di riferimento (art.
4.
Laps), la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di
cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua
unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia
non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps). Il reddito
disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi
computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità
di riferimento (art. 5 Laps). Esso viene determinato tenendo conto della situazione
finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della
richiesta (art. 10a Laps).
4.4
Tornando al caso in esame,
come correttamente evidenziato dall’Ufficio esazione e condoni, non può passare
inosservato il drastico aumento delle prestazioni mensili erogate dalla Cassa
cantonale per gli assegni di famiglia (assegno familiare integrativo e assegno
di prima infanzia), passate nel corso del 2009 da fr. 1'377.– a fr. 1'493.– e
da fr. 1'428.– a fr. 3'058.–. Alla luce delle considerazioni esposte in precedenza,
è quindi immediatamente evidente che l’asserita diminuzione del reddito da
attività indipendente non può concorrere a giustificare il riconoscimento della
situazione di bisogno necessaria per la concessione di un condono. Tale
diminuzione è infatti compensata dal parallelo aumento delle prestazioni
sociali di complemento, di cui il ricorrente già beneficiava, destinate
per l’appunto alle famiglie con figli e con reddito insufficiente.
5.
5.1.
Nel presente gravame, il
ricorrente pretende inoltre che un eventuale condono delle imposte non
gioverebbe ai suoi creditori privati, contro i quali vi sarebbe da anni “un
conflitto e un contenzioso”, ma profitterebbe ingiustamente allo Stato.
5.2
Come indicato dall’art. 1
cpv. 2 dell’Ordinanza federale, la procedura di condono – che dev’essere
introdotta con una domanda contenente una descrizione esaustiva della
situazione economica del richiedente, motivata e corredata dei necessari mezzi
di prova (art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale) – non sostituisce i rimedi
giuridici né deve avere per scopo la revisione di tassazioni già passate in
giudicato. Il condono deve invece contribuire al risanamento stabile e duraturo
della situazione economica del contribuente; esso deve pertanto giovare a quest’ultimo
e non ai suoi creditori (art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).
5.3
Dall’estratto dell’8
giugno 2009 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ risultano
iscritti a carico di RI 1 attestati di carenza beni per complessivi fr. 47'867.60,
di cui solo fr. 12'880.05 verso l’ente pubblico e ben fr. 34'987.55 verso
creditori privati. Indipendentemente dal fatto che il ricorrente non ha dimostrato,
né tanto meno reso verosimile, l’esistenza di un contenzioso contro tutti i
creditori privati, disattendendo in tal modo l’onere della prova che l’art. 8
cpv. 2 dell’Ordinanza federale gli imponeva, le sue affermazioni appaiono già a
prima vista prive di ogni fondamento.
Giusta l’art. 149 cpv. 1
LEF, simili attestati di carenza beni vengono infatti rilasciati unicamente ai
creditori pignoranti o partecipanti al pignoramento per lo scoperto del loro
credito, non appena stabilito l’ammontare della perdita (Mini, Corso sulla legge federale
sull’esecuzione e sul fallimento, 2. ediz., Bellinzona 2005, p. 100). Ancorché
non costituiscano un vero e proprio riconoscimento di debito, essi vengono pertanto
considerati dalla stessa legge (art. 149 cpv. 2 LEF) quale titolo di rigetto
provvisorio (Cometta, Il rigetto
provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 p.
337; Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 e 158 ad
art. 82 LEF; Gilliéron,
Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 27 ad art. 82 LEF).
In simili circostanze, non
solo le argomentazioni del ricorrente appaiono temerarie, ma è anche facilmente
prevedibile che un eventuale condono delle imposte non contribuirebbe al risanamento
stabile e duraturo della sua situazione economica, ma gioverebbe proprio ai suoi
creditori privati, che beneficerebbero così dell’intera disponibilità mensile
(art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).
6.
6.1.
Il ricorso è conseguentemente
respinto.
Vista la sua
particolarità, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.
6.2
Contro le decisioni di
condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente
rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.
113.
LTF; Curchod, op. cit., n. 31
ad art. 167 LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato
ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando
l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009
del 19 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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