80.2009.94
Procedura: reclamo contro tassazione d'ufficio, requisiti formali, mancato avvertimento delle con-seguenze della loro inosservanza, contestazione con ricorso alla CDT
3 marzo 2010Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2009.94
Data decisione, Autorità:
03.03.2010, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo contro tassazione d'ufficio, requisiti formali, mancato avvertimento delle con-seguenze della loro inosservanza, contestazione con ricorso alla CDT
RECLAMO
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 132 cpv. 3 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
art. 206 cpv. 3 LT
Incarto n.
80.2009.94
Lugano
3 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 25 giugno 2009 contro la decisione del 29
aprile 2009 in materia di IC e IFD 2005.
Fatti
A. Non
avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2005, nonostante una diffida,
con decisione del 16 novembre 2006 l’Ufficio di tassazione di Lugano Città gli RI
1 una multa disciplinare di fr. 200.–, avvertendolo che, se non avesse
presentato la dichiarazione entro 10 giorni, sarebbe stato sottoposto ad una
tassazione d’ufficio.
Con decisione
del 16 maggio 2007, l’autorità fiscale notificava al contribuente la tassazione
IC/IFD 2005, allestita per apprezzamento per mancato inoltro della dichiarazione.
Il reddito imponibile era stabilito in fr. 130'000.– (reddito determinante per
l’aliquota fr. 133'400.–) per l’imposta cantonale ed in fr. 132'400.– per
l’imposta federale diretta. Al contribuente era attribuita la facoltà di
interporre reclamo contro la tassazione d’ufficio, tuttavia “solo con il motivo
che essa è manifestamente inesatta” e con una motivazione e l’indicazione di
eventuali mezzi di prova.
B. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 giugno 2007,
contestando diversi elementi della tassazione per apprezzamento, con
particolare riguardo alle spese legate alla sua separazione dalla moglie.
L’Ufficio
di tassazione si rivolgeva al reclamante, con scritto del 24 febbraio 2009, con
cui lo invitava ad inviare entro il 31 marzo 2009 “la dichiarazione d’imposta
2005 debitamente completata in ogni suo punto e corredata da tutti i relativi
giustificativi” e lo avvertiva che “in caso di inosservanza del presente invito
il reclamo sarà deciso sulla base della documentazione in nostro possesso”.
Non
avendo ricevuto alcun riscontro, il 3 aprile 2009 l’autorità fiscale inoltrava
una seconda richiesta di documenti, dello stesso tenore della precedente,
attribuendo al reclamante un termine fino al 14 aprile 2009.
Essendo
rimasta senza risposta anche quest’ultima richiesta, l’Ufficio di tassazione
respingeva il reclamo del contribuente, con decisione del 29 aprile 2009, così
motivata:
Reclamo non
ammesso per mancata presentazione della documentazione richiesta al
contribuente il 24 febbraio 2009 con lettera semplice ed il 3 aprile 2009 con
lettera raccomandata.
C. Con
scritto del 29 maggio 2009, intitolato “secondo reclamo 2005”, RI 1 si rivolgeva all’Ufficio di tassazione, ammettendo di non avere ancora inviato la
dichiarazione fiscale 2005, ma impegnandosi a farlo entro metà giugno.
Lamentava un “burn out per il divorzio che si è svolto il 27.4.09”.
Richiesto
di precisare se la lettera in questione dovesse essere considerata ricorso
contro la decisione su reclamo del 29 aprile 2009, il contribuente ha dato
risposta affermativa con scritto del 24 giugno 2009, intitolato “terzo reclamo
2005”, cui ha allegato la dichiarazione fiscale 2005 con i relativi allegati.
Diritto
1. 1.1.
Con la
decisione impugnata, l’autorità di tassazione è entrata nel merito del reclamo
del contribuente, limitandosi peraltro a respingerlo “per mancata presentazione
della documentazione richiesta al contribuente il 24 febbraio 2009 con lettera
semplice ed il 3 aprile 2009 con lettera raccomandata”. Infatti, la lettera
dell’Ufficio di tassazione, che chiedeva di motivare il reclamo ed inviare una
dichiarazione fiscale completa, è rimasta senza risposta.
1.2.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se
gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza
di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
1.3.
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;
art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
1.4.
Come
detto, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città, ricevuto il generico reclamo
del contribuente, si è rivolto a quest’ultimo con una lettera, attirando la sua
attenzione sui requisiti formali previsti dalle leggi tributarie per i reclami
contro la tassazione d’ufficio.
A tale
riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare
il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro
tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il
diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di
inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di
diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone
l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque
rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando
quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132
cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF
123 II 552, consid. 4f).
Né la lettera inviata al contribuente dall’autorità di tassazione il 24 febbraio 2009 né la successiva raccomandata del 3 aprile 2009 soddisfano i requisiti
citati, poiché, pur precisando quale forma di collaborazione era richiesta al
reclamante per poter entrare nel merito del gravame, non indicavano tuttavia,
quale conseguenza dell’eventuale inosservanza del termine, l’inammissibilità
del reclamo. Tanto è vero che il gravame del contribuente non è poi stato
dichiarato irricevibile ma semplicemente respinto nel merito (“reclamo non
ammesso”).
1.5.
Ne
consegue che questa Camera, ricevuto un ricorso del contribuente, avrebbe a sua
volta dovuto invitarlo ad adempiere i requisiti previsti dagli articoli 206
cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, avvertendolo delle conseguenze che la legge
stabilisce per il caso dell’inosservanza di tali requisiti.
Come si è
già accennato, la dichiarazione fiscale 2005 è peraltro stata nel frattempo
inoltrata dal contribuente. Ciò rende superflua una nuova richiesta da parte
della Camera.
Considerandi
2.
L’esito
del ricorso consentirebbe alla Camera di diritto tributario di entrare nel merito
del ricorso, riformando la tassazione d’ufficio alla luce della dichiarazione
fiscale e della documentazione allegata. È tuttavia più opportuno che a tal
fine gli atti siano rinviati all’Ufficio di tassazione, perché vi proceda ed
adotti infine una nuova decisione su reclamo.
3.
Nel
determinare le spese e la tassa di giustizia, questa Camera non può fare astrazione
dall’art. 231 cpv. 3 LT, per il quale esse sono poste totalmente o parzialmente
a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli
incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di
tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della
Camera di diritto tributario.
È infatti
indubbio che il ricorrente, se avesse correttamente adempiuto gli obblighi di
collaborazione previsti dalla legge, avrebbe potuto evitare di ricorrere alla
Camera di diritto tributario.
Si
giustifica pertanto di porre a suo carico, al di là dell’esito del ricorso,
tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 29 aprile 2009 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione su reclamo, tenuto conto
della dichiarazione fiscale inoltrata dal contribuente.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster