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Decisione

80.2009.94

Procedura: reclamo contro tassazione d'ufficio, requisiti formali, mancato avvertimento delle con-seguenze della loro inosservanza, contestazione con ricorso alla CDT

3 marzo 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Non

avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2005, nonostante una diffida,

con decisione del 16 novembre 2006 l’Ufficio di tassazione di Lugano Città gli RI

1 una multa disciplinare di fr. 200.–, avvertendolo che, se non avesse

presentato la dichiarazione entro 10 giorni, sarebbe stato sottoposto ad una

tassazione d’ufficio.

Con decisione

del 16 maggio 2007, l’autorità fiscale notificava al contribuente la tassazione

IC/IFD 2005, allestita per apprezzamento per mancato inoltro della dichiarazione.

Il reddito imponibile era stabilito in fr. 130'000.– (reddito determinante per

l’aliquota fr. 133'400.–) per l’imposta cantonale ed in fr. 132'400.– per

l’imposta federale diretta. Al contribuente era attribuita la facoltà di

interporre reclamo contro la tassazione d’ufficio, tuttavia “solo con il motivo

che essa è manifestamente inesatta” e con una motivazione e l’indicazione di

eventuali mezzi di prova.

B. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 giugno 2007,

contestando diversi elementi della tassazione per apprezzamento, con

particolare riguardo alle spese legate alla sua separazione dalla moglie.

L’Ufficio

di tassazione si rivolgeva al reclamante, con scritto del 24 febbraio 2009, con

cui lo invitava ad inviare entro il 31 marzo 2009 “la dichiarazione d’imposta

2005 debitamente completata in ogni suo punto e corredata da tutti i relativi

giustificativi” e lo avvertiva che “in caso di inosservanza del presente invito

il reclamo sarà deciso sulla base della documentazione in nostro possesso”.

Non

avendo ricevuto alcun riscontro, il 3 aprile 2009 l’autorità fiscale inoltrava

una seconda richiesta di documenti, dello stesso tenore della precedente,

attribuendo al reclamante un termine fino al 14 aprile 2009.

Essendo

rimasta senza risposta anche quest’ultima richiesta, l’Ufficio di tassazione

respingeva il reclamo del contribuente, con decisione del 29 aprile 2009, così

motivata:

Reclamo non

ammesso per mancata presentazione della documentazione richiesta al

contribuente il 24 febbraio 2009 con lettera semplice ed il 3 aprile 2009 con

lettera raccomandata.

C. Con

scritto del 29 maggio 2009, intitolato “secondo reclamo 2005”, RI 1 si rivolgeva all’Ufficio di tassazione, ammettendo di non avere ancora inviato la

dichiarazione fiscale 2005, ma impegnandosi a farlo entro metà giugno.

Lamentava un “burn out per il divorzio che si è svolto il 27.4.09”.

Richiesto

di precisare se la lettera in questione dovesse essere considerata ricorso

contro la decisione su reclamo del 29 aprile 2009, il contribuente ha dato

risposta affermativa con scritto del 24 giugno 2009, intitolato “terzo reclamo

2005”, cui ha allegato la dichiarazione fiscale 2005 con i relativi allegati.

Diritto

1. 1.1.

Con la

decisione impugnata, l’autorità di tassazione è entrata nel merito del reclamo

del contribuente, limitandosi peraltro a respingerlo “per mancata presentazione

della documentazione richiesta al contribuente il 24 febbraio 2009 con lettera

semplice ed il 3 aprile 2009 con lettera raccomandata”. Infatti, la lettera

dell’Ufficio di tassazione, che chiedeva di motivare il reclamo ed inviare una

dichiarazione fiscale completa, è rimasta senza risposta.

1.2.

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se

gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza

di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

1.3.

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;

art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo

rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del

Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di

validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98

consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

1.4.

Come

detto, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città, ricevuto il generico reclamo

del contribuente, si è rivolto a quest’ultimo con una lettera, attirando la sua

attenzione sui requisiti formali previsti dalle leggi tributarie per i reclami

contro la tassazione d’ufficio.

A tale

riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare

il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro

tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il

diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di

inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di

diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone

l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque

rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando

quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132

cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF

123 II 552, consid. 4f).

Né la lettera inviata al contribuente dall’autorità di tassazione il 24 febbraio 2009 né la successiva raccomandata del 3 aprile 2009 soddisfano i requisiti

citati, poiché, pur precisando quale forma di collaborazione era richiesta al

reclamante per poter entrare nel merito del gravame, non indicavano tuttavia,

quale conseguenza dell’eventuale inosservanza del termine, l’inammissibilità

del reclamo. Tanto è vero che il gravame del contribuente non è poi stato

dichiarato irricevibile ma semplicemente respinto nel merito (“reclamo non

ammesso”).

1.5.

Ne

consegue che questa Camera, ricevuto un ricorso del contribuente, avrebbe a sua

volta dovuto invitarlo ad adempiere i requisiti previsti dagli articoli 206

cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, avvertendolo delle conseguenze che la legge

stabilisce per il caso dell’inosservanza di tali requisiti.

Come si è

già accennato, la dichiarazione fiscale 2005 è peraltro stata nel frattempo

inoltrata dal contribuente. Ciò rende superflua una nuova richiesta da parte

della Camera.

Considerandi

2.

L’esito

del ricorso consentirebbe alla Camera di diritto tributario di entrare nel merito

del ricorso, riformando la tassazione d’ufficio alla luce della dichiarazione

fiscale e della documentazione allegata. È tuttavia più opportuno che a tal

fine gli atti siano rinviati all’Ufficio di tassazione, perché vi proceda ed

adotti infine una nuova decisione su reclamo.

3.

Nel

determinare le spese e la tassa di giustizia, questa Camera non può fare astrazione

dall’art. 231 cpv. 3 LT, per il quale esse sono poste totalmente o parzialmente

a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli

incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di

tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della

Camera di diritto tributario.

È infatti

indubbio che il ricorrente, se avesse correttamente adempiuto gli obblighi di

collaborazione previsti dalla legge, avrebbe potuto evitare di ricorrere alla

Camera di diritto tributario.

Si

giustifica pertanto di porre a suo carico, al di là dell’esito del ricorso,

tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 29 aprile 2009 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione su reclamo, tenuto conto

della dichiarazione fiscale inoltrata dal contribuente.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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