80.2010.100
Assoggettamento illimitato: aliquota, coniuge con domicilio all'estero, compatibilità del cumulo dei redditi con la Costituzione, la CDI e l'ALC
20 ottobre 2011Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2010.100
Data decisione, Autorità:
20.10.2011, CDT
Titolo:
Assoggettamento illimitato: aliquota, coniuge con domicilio all'estero, compatibilità del cumulo dei redditi con la Costituzione, la CDI e l'ALC
ASSOGGETTAMENTO PARZIALE
art. 2 ALC
art. 24 cpv. 3 CDI-I
art. 11 cpv. 1 LAID
art. 7 cpv. 1 LIFD
art. 9 cpv. 1 LIFD
art. 6 cpv. 1 LT
art. 8 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2010.100
Lugano
20 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 agosto 2010 contro la decisione del 28
luglio 2010 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. Il 2
maggio 2008, l’RI 1 si è sposata con __________, residente a __________ (__________).
Notificando
alla contribuente la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 27 maggio 2010,
l’RS 1 di Mendrisio commisurava il suo reddito imponibile per l’imposta
cantonale (IC) in fr. 75'100.– e quello determinante per l’aliquota in fr.
135'100.–; per l’imposta federale diretta (IFD), il reddito imponibile
ammontava a fr. 71'800.– e quello determinante per l’aliquota a fr. 129'100.–.
Per il
calcolo dell’imposta, l’autorità fiscale aveva infatti preso in considerazione
i redditi conseguiti dal coniuge domiciliato all’estero.
B. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 giugno 2010,
con il quale argomentava che il marito era domiciliato ed assoggettato
all’imposta in Italia, con la conseguenza che la considerazione dei suoi
redditi ai fini della determinazione dell’aliquota equivaleva ad una doppia
imposizione. Subordinatamente, chiedeva che il reddito del marito fosse stabilito
al netto delle imposte e dei contributi trattenuti all’estero.
L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 luglio 2010. Premesso
che per il diritto svizzero i coniugi sono tassati congiuntamente, osservava
che lo stipendio del marito, esente dall’imposta sul reddito svizzera, doveva comunque
essere considerato per la determinazione dell’aliquota, perché altrimenti non
sarebbe stato rispettato il sistema delle aliquote progressive. Tale soluzione
era inoltre conforme con la convenzione italo svizzera contro le doppie
imposizioni. Quanto alla presa in considerazione dello stipendio lordo del
marito, l’Ufficio di tassazione argomentava che per il diritto svizzero le
imposte estere non sono deducibili dal reddito.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente di
essere assoggettata all’imposta sul reddito calcolata esclusivamente sui suoi
proventi, senza considerare, neppure ai fini della determinazione
dell’aliquota, i redditi del coniuge residente in Italia. La decisione
dell’autorità fiscale viola a suo avviso il principio di uguaglianza, per il
fatto che per effetto del matrimonio la ricorrente ha subìto un aumento
dell’onere fiscale, che non avrebbe avuto in caso di concubinato. Ritiene poi
discriminatoria la distinzione fra i casi in cui vi è una separazione di fatto
e quelli, come il suo, in cui i coniugi hanno solo un domicilio separato; solo
nella prima ipotesi infatti verrebbe meno il cumulo dei redditi. Ripropone
quindi la censura di doppia imposizione, per il fatto che lo stipendio del
coniuge è già assoggettato all’imposta all’estero. Infine, l’insorgente si
domanda se la prassi dell’Ufficio di tassazione “non costituisca un ostacolo
alla libera circolazione delle persone vigente fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea”.
Diritto
1. 1.1.
Dottrina
e giurisprudenza sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi
come una comunità di fatto e di diritto; in particolare essa costituisce una unità
economica.
A tale
proposito, il Tribunale federale ha chiarito che la capacità contributiva dei coniugi
si misura, in linea di massima, in base al loro reddito globale: i coniugi sono
pertanto tassati congiuntamente, cioè sulla base del cumulo dei fattori
imponibili (Lanz-Baur, Das Ehepaar
im Steuerrecht, Berna 1988, pag. 13; Masmejan-Fey,
L'imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, pag. 48; Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung
der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, Zurigo 1989, p. 8;
DTF 110 Ia 17).
1.2.
Per gli
articoli 7 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate
all’imposta sul reddito e sulla sostanza, rispettivamente, in Svizzera e nel Cantone,
devono pagare l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera o nel Cantone all'aliquota
corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.
In virtù
del combinato disposto di questi articoli e del principio dell’unità fiscale
della famiglia, la stessa regola vale per il caso dei coniugi uno dei quali
vive all’interno e l’altro all’estero (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 28).
In una
sentenza del 1949, relativa ad un caso ticinese, il Tribunale federale ha
stabilito che la moglie che abita all'estero (nella fattispecie a San Remo) ed
è imponibile in Svizzera per il reddito derivante da una proprietà immobiliare,
deve pagare l'imposta calcolata con un'aliquota applicabile al reddito
complessivo di lei e di suo marito (ASA 19 p. 22 = DTF 75 I 385). Tale
soluzione è giustificata dall'incremento della capacità contributiva risultante
dal fatto che, in costanza di matrimonio, sostanza e reddito di ambedue i
coniugi concorrono alle spese dell'economia domestica, senza che rilevi il
fatto che ambedue i coniugi o solo la moglie siano soggetti all'imposta o che essa
colpisca la totalità o solo una parte dei loro beni e redditi. Il Tribunale federale
ha sottolineato che, in tal modo, il fisco svizzero non colpisce i fattori non
tassabili del marito, ma questi ultimi entrano in considerazione solo «per
ragguagliare il tributo della moglie alla sua effettiva capacità contributiva».
Questa giurisprudenza è stata ripetutamente confermata dal Tribunale federale,
anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale e delle nuove
legislazioni sulle imposte dirette (cfr. p. es. la sentenza del 5 febbraio 2008, in rf 63/2008, p. 364 consid. 2.2; la sentenza dell’11 maggio 2001, in RDAF 2001 II p. 267; cfr. inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 37 ad art. 9 LIFD,
p. 104).
Anche questa Camera ha confermato il principio per cui, nel caso in cui uno
solo dei coniugi sia - limitatamente o illimitatamente - imponibile in
Svizzera, l'aliquota in base alla quale devono essere tassati i suoi redditi si
commisura ai fattori imponibili di entrambi i coniugi (CDT n. 104 del 25 aprile
1994, in RDAT II–1994 n. 2t p. 338).
1.3.
La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), contiene una norma secondo cui:
Se un
residente in Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che,
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia,
la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio... ma può, per
determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio,
applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio
senza tener conto dell'esenzione
(art. 24 cpv. 3 CDI I-CH).
Infatti, per evitare la doppia imposizione
internazionale, la Svizzera applica il metodo dell'esenzione, cioè manda esenti
da imposta gli elementi di reddito e di sostanza attribuiti all'Italia per
l'imposizione, senza preoccuparsi se poi l'Italia imponga in concreto o no, ma,
in virtù della c.d. "riserva dell'aliquota globale", può tener conto
degli elementi esonerati, per determinare l'aliquota applicabile agli altri
elementi di sostanza e di reddito normalmente imponibili (cfr. Menétray, Commentario alla Convenzione
sulla doppia imposizione fra l'Italia e la Svizzera, p. 618; CDT n. 169 del 27
agosto 1993 in re F.D.T.);
Considerandi
2.
2.1.
Venendo
al caso della ricorrente, la stessa, nel periodo fiscale litigioso, era illimitatamente
imponibile in Svizzera e nel Canton Ticino. Proprio durante l’anno in questione,
ha contratto matrimonio con __________, residente ed attivo professionalmente
in Italia.
A suo
avviso, il fatto che i coniugi abbiano due domicili separati, come ammesso sia
dal diritto svizzero sia da quello italiano, escluderebbe la sua imposizione
con il cumulo dei redditi.
2.2
Il reddito e la sostanza
di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il
regime dei beni (art. 8 cpv. 1 LT; per l’imposta federale, l’art. 9 cpv. 1 LIFD
fa riferimento al solo reddito, non essendo la sostanza imponibile). Ne consegue
e contrario che, in caso di divorzio o di separazione legale o di fatto,
ogni coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 5
cpv. 2 dell’Ordinanza sulle basi temporali dell’imposta federale diretta per le
persone fisiche del 16 settembre 1992; RS 642.117.1).
Secondo, la circolare n.
14.
del 29 luglio 1994 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC),
i criteri determinanti per procedere ad una tassazione indipendente dei coniugi
che vivono separati sono i seguenti:
·
Assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione
della comunione domestica (art. 175 CC),
esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC).
·
Utilizzazione dei mezzi finanziari a disposizione; la tassazione
separata può essere ammessa quando i mezzi finanziari a disposizione non sono
più riuniti, vale a dire quando – come ha sentenziato il Tribunale federale nei
rapporti intercantonali – non esiste più «alcuna unione dei mezzi per
l’abitazione e il mantenimento». Se invece i mezzi – oltre i consueti regali
occasionali – vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in
comune (non entrano in considerazione le prestazioni alimentari fissate
giudizialmente o convenute volontariamente), i coniugi devono essere tassati
congiuntamente malgrado l’esistenza di una propria abitazione e eventualmente
di un proprio domicilio di diritto civile.
·
Lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in
pubblico nell’ottica della buona fede.
·
La durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno).
Il Tribunale federale ha
stabilito che i presupposti menzionati sono cumulativi e che in ogni caso deve
esservi stata la sospensione della comunione domestica ed i mezzi finanziari
non devono più essere impiegati in comune (sentenza n.2A.432/2004 del 16
dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche sentenza inedita n.
2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1).
La prova dell’adempimento
delle condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,
Therwil/Basilea, 2001, n. 20 all’art. 9 LIFD, p. 189; cfr. inoltre
la sentenza CDT n. 80.2006.155 del 31 gennaio 2008 in RtiD II-2008 n. 6t).
2.3
È vero, come afferma
l’insorgente, che l’art. 25 cpv. 1 CC, nella sua versione in vigore dal 1°
gennaio 1988, non subordina più il domicilio della moglie a quello del marito. La
moglie può quindi avere un domicilio principale proprio diverso da quello del
marito (cfr. Locher, Introduzione
al diritto fiscale intercantonale, 2a ediz., Lugano 2010, p. 35 s.;
Locher, Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung,
in ASA 56 p. 18; Bauer-Balmelli/Robinson,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol.
I/1, Basilea/Francoforte 1997, commento all’art. 3 LAID, p. 47).
Due
coniugi che, pur continuando la comunione matrimoniale e condividendo i mezzi
comuni, hanno tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno comunque ad
una tassazione come quella cui hanno diritto coniugi che hanno un solo
domicilio, cioè al cumulo dei fattori imponibili (StE 1995 A 24.24.3 n. 1 = DTF 121 I 14 = RF 50/1995 p. 287 = ZStP 1995 p. 291 = ASA 65 p. 593; anche CDT
n. 80.2001.37 del 6 aprile 2001 in re P.W.; CDT n. 80.2002.55 del 6 maggio 2002 in re L.A.; RF 2001 p. 726). In altre parole, fintantoché i coniugi non sono separati di fatto,
continua a vigere il principio della tassazione congiunta (Locher, Introduzione cit., p. 35).
2.4
Interpretando
l’art. 9 LIFD, il Tribunale federale ha in particolare escluso che vi sia una
separazione di fatto nel caso di due coniugi che vivono separati durante
l’intera settimana e che non dispongono di un’abitazione durevolmente usata in
comune, pur mantenendo l’unione coniugale. In un caso esaminato nel 2001, dopo
il matrimonio la moglie aveva mantenuto il suo appartamento in un luogo ed il
marito la sua casa in un altro, i coniugi avevano continuato a lavorare allo
stesso posto, ognuno provvedeva al proprio mantenimento e apparentemente non
disponevano neppure di mezzi comuni; nondimeno, l’Alta Corte ha stabilito che
non vi era una separazione di fatto (durevole) secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD e
che pertanto si giustificava la loro tassazione congiunta (ASA 71 p. 558
consid. 2c).
Una simile decisione è
stata adottata, sempre dal Tribunale federale, in una sentenza del 2008, che si
riferiva al caso di un marito tedesco residente nel Canton Obvaldo, la cui
moglie, a sua volta cittadina germanica, tuttavia viveva ad Amburgo, dove
accudiva la madre anziana ed invalida. Anche qui, la motivazione sottolinea che
la tassazione congiunta si giustifica fintantoché sussiste l’unione coniugale
(sentenza del 5 febbraio 2008, n.2C_523/2007, in RF 2008 p. 364).
2.5
Nel caso
della ricorrente, basterebbe ricordare che si è sposata proprio a metà del
periodo fiscale in discussione. Poiché, secondo l’art. 159 CC, la celebrazione
del matrimonio crea l’unione coniugale, non potrà certo negare che la stessa
sia data anche nel suo caso.
Come si è
ricordato poc’anzi, la semplice circostanza che i coniugi mantengano il proprio
domicilio precedente e che continuino a svolgere la rispettiva attività lucrativa
in un luogo separato non basta a giustificare la conclusione che vi sia una separazione
di fatto e che quindi debba venir meno la tassazione congiunta.
In queste
circostanze, si può anche lasciare aperta la questione dell’esistenza di una
unione dei mezzi fra la ricorrente ed il marito, ritenuto che sussiste
indiscutibilmente il requisito dell’unione coniugale. Si deve comunque ritenere
che i coniugi si incontrino almeno durante i fine settimana e nelle vacanze e
che, in tal modo, vi sia anche qualche forma di messa in comune di mezzi finanziari.
3.
3.1.
Con
un’ulteriore censura, la ricorrente argomenta che l’applicazione degli articoli
8.
cpv. 1 LT e 9 cpv. 1 LIFD violerebbe il principio di uguaglianza,
nella misura in cui i coniugi sarebbero sottoposti ad un’imposizione più
elevata rispetto a due concubini nelle stesse condizioni.
3.2
Nella sentenza citata dall’insorgente (DTF 110 Ia 7 = RF 39 p.
443.
= ASA 53 p. 365), il Tribunale federale aveva affermato il principio che alle coppie coniugate ed ai concubini dev’essere assicurata la parità di trattamento ed
aveva prescritto al legislatore cantonale di non imporre i coniugi in modo più
oneroso di due concubini che guadagnano ciascuno la metà del reddito.
La
giurisprudenza del Tribunale federale ha subito tuttavia una successiva evoluzione. Discostandosi da quanto stabilito nella decisione del 1984, ove si parlava di un margine
di tolleranza del 10%, il Tribunale federale ha successivamente negato, tra
l’altro, che si possano tracciare dei limiti precisi all'interno dei quali l'onere
fiscale tra due gruppi di contribuenti dovrebbe situarsi per poter essere
ancora giudicato costituzionale (DTF 120 Ia 337, consid. 4d). Inoltre, la
dottrina sottolinea come il Tribunale federale si sia allontanato, senza
dichiararlo esplicitamente, dai princìpi affermati nella sentenza di
dieci anni prima (Pfister, Zehn
Jahre Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Ehegatten-Besteuerung, in ASA 63
pp. 714-726; Locher, Bedauerlicher
Rückschritt bei der Ehegattenbesteuerung, in recht 1995 pp. 162-174, in particolare p. 171). Sebbene affermi di discostarsi formalmente solo dalla
sentenza del 1° marzo 1991 (nella quale il TF ha accolto un ricorso fondato
sulla sentenza Hegetschweiler, dando ragione a due coniugi, genitori di un
bambino, che si lamentavano di essere svantaggiati rispetto a due concubini nella
stessa situazione famigliare e finanziaria; a tale riguardo, cfr. ASA 60 p. 279
= RF 48 p. 86 = StE 1992 21.11 n.33), e ribadisca anzi espressamente il principio per cui i coniugi non devono essere imposti in modo più gravoso dei concubini in analoghe condizioni, l'Alta Corte perviene poi a giustificare il contrario. Ammette cioè la costituzionalità di inevitabili differenze nell'imposizione, senza precisare quale gruppo debba
sopportare le conseguenze di tali incongruenze.
Tuttavia,
occorre precisare che l'onere fiscale dovrebbe essere valutato considerando l'insieme
delle circostanze e non limitandosi al semplice esame della situazione del
ricorrente.
È completamente
scomparsa l'affermazione, presente in sentenze precedenti, secondo cui eventuali
inevitabili differenze nell'imposizione devono avvantaggiare i coniugi
piuttosto che i concubini. Non solo, ma i giudici federali sembrano attribuire
pure al legislatore fiscale il compito di compensare, favorendo i concubini,
gli svantaggi che essi patiscono in altri settori del diritto, in particolare
in quello delle assicurazioni sociali, in quello patrimoniale ed in quello
successorio (Pfister, op. cit., pp. 721-722).
3.3
La
comparazione fra coniugi e concubini resta dunque una questione estremamente delicata, nella quale non deve mai essere dimenticato il principio per cui i concubini non sono considerati dalle leggi fiscali svizzere una categoria di
contribuenti a sé stanti.
Venendo
all’esame del caso della ricorrente, si deve anche osservare che lo svantaggio
lamentato da quest’ultima è riconducibile anche ad una disposizione della legge
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni
(LAID), che riserva ai concubini con figli dei vantaggi che lo stesso Tribunale
federale ha già ritenuto incostituzionali.
L’Alta
Corte ha infatti affermato che l’art. 11 cpv. 1 LAID (nella versione in vigore
fino al 31 dicembre 2010), che impone ai cantoni di concedere la stessa
aliquota ai coniugati ed alle persone non coniugate che vivono in comunione domestica con figli viola il principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.),
non consentendo di ottenere una giusta ripartizione dell’onere fiscale fra
tutti i gruppi di contribuenti (coniugati, soli e coppie non sposate, con o
senza figli). Sebbene, infatti, una persona sola con figli debba sopportare in
generale maggiori spese di una sola senza figli, essa ne ha comunque meno di
due coniugi con figli (DTF 131 II 697). Sempre secondo il Tribunale federale,
estendendo il vantaggio dell’applicazione dell’aliquota più favorevole anche a
celibi, vedovi e separati con figli, che vivono in comunione domestica con un
partner (cioè in regime di concubinato), il legislatore federale ha accettato
che i concubini fossero favoriti rispetto ai coniugi (DTF 131 II 710). Situazione che i giudici federali hanno definito particolarmente incomprensibile, per il fatto che due
persone non coniugate, ciascuna con figli, beneficiano dell’aliquota per
famiglie e delle deduzioni per figli, senza tuttavia che i loro redditi vengano
cumulati come succede nel caso dei coniugi (DTF 131 II 710 consid. 4.3).
Nonostante
abbia quindi definito chiaramente incostituzionale l’art. 11 cpv. 1 LAID, il Tribunale
federale lo ha ritenuto vincolante per i cantoni, in base all’art. 191 Cost.
3.4
Alla luce
di quanto precede, è indubbio che la contribuente beneficerebbe di
un’imposizione nettamente più vantaggiosa se si trovasse nella stessa
situazione personale ed economica, senza tuttavia aver contratto matrimonio. Come
detto, la giurisprudenza del Tribunale federale ha nettamente modificato la
propria giurisprudenza in merito alla costituzionalità delle differenze nel trattamento
fiscale dei coniugi e dei concubini, sicché anche una rilevante sproporzione
non è in contrasto con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva.
Anche
ammettendo l’incostituzionalità della normativa in esame, trattandosi di
diritto federale, la stessa dovrebbe in ogni caso essere applicata, in virtù
del già citato articolo 191 Cost.
4.
Non
può poi essere condivisa la tesi della ricorrente, secondo cui il cumulo del reddito
del marito, “seppur unicamente per determinare un’aliquota maggiore”, comporterebbe
un’inammissibile doppia imposizione dello stipendio già assoggettato
all’imposta sul reddito in Italia.
A
prescindere dal fatto che, come detto, l’art. 24 CDI-I contiene una riserva
espressa, che consente alla Svizzera di “applicare l’aliquota corrispondente all’intero
reddito”, il contestato calcolo dell’imposta si imporrebbe dunque già per
effetto dell’art. 7 cpv. 1 LIFD e della corrispondente disposizione della legge
tributaria cantonale (art. 6 cpv. 1 LT).
Come ha
recentemente affermato lo stesso Tribunale federale, anche se la convenzione
applicabile nei rapporti bilaterali non contenesse una esplicita riserva della
progressione dell’aliquota, tale principio si imporrebbe in ogni caso in base
all’art. 7 cpv. 1 LIFD. Infatti, la regola dell’aliquota progressiva è un
aspetto che concerne il calcolo dell’imposta ed è come tale disciplinato dal
diritto interno. In considerazione del carattere negativo del diritto delle
convenzioni di doppia imposizione, quest’ultimo potrebbe tutt’al più escludere
o limitare gli effetti di una simile disposizione, non invece prevederla (cfr.
la sentenza n.2C_558/2007 del 6 marzo 2008, consid. 2.3,
con riferimento a: Locher,
Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3a ediz.,
p. 95).
Contrariamente
a quanto sembra sostenere la contribuente, la regola in discussione non
comporta che sia il marito a diventare soggetto fiscale svizzero; è invece il
calcolo dell’imposta sul reddito della moglie che tiene conto del reddito
conseguito dal marito all’estero.
L’art. 24
cpv. 3 CDI-I è del resto ricalcato sul modello dell’art. 23A par. 3 del modello
di convenzione fiscale dell’OCSE. A proposito di tale disposizione il relativo
commentario (cfr. OCSE, Modèle de Convention fiscale
concernant le revenu et la fortune - version abrégée, Parigi 2010, n. 55 ad
art. 23A) contiene la seguente precisazione:
La règle
s’applique même lorsque les revenus (ou éléments de fortune) exemptés et les revenus (ou éléments de
fortune) imposables sont recueillis par des personnes (par exemple mari et
femme) dont les revenus (ou éléments de fortune) sont, en vertu de la
législation interne, cumulés aux fins d’imposition.
5.
5.1.
La
ricorrente si domanda infine se la prassi dell’Ufficio di tassazione “non
costituisca un ostacolo alla libera circolazione delle persone vigente fra la
Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea”. A suo avviso, il calcolo
dell’imposta che ella contesta implicherebbe una discriminazione di “un
cittadino italiano che, coniugato con una cittadina elvetica, decide di
continuare a lavorare in Italia”.
5.2
Per
l’art. 2 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti,
della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro
adesione all'Unione europea (ALC; RS 0.142.112.681.1) i cittadini di una parte
contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte
contraente non devono essere oggetto di alcuna discriminazione fondata sulla
nazionalità. L’art. 9 cpv. 2 dell’Allegato I all’ALC precisa che il lavoratore
dipendente e i membri della sua famiglia godono degli stessi vantaggi fiscali e
sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.
Il
divieto di discriminazione vieta agli Stati contraenti di far dipendere dal
requisito della cittadinanza il riconoscimento di un diritto ad una persona che
si trova in una situazione disciplinata dall’Accordo sulla libera circolazione
(cfr. p. es. DTF 137 II 242 consid. 3.2.1).
5.3
Nel
ricorso non è spiegato in cosa consisterebbe la violazione dell’Accordo in questione,
che peraltro è presentata in forma interrogativa. È tuttavia immediatamente
evidente che nella fattispecie non è ravvisabile alcuna violazione del divieto
di discriminazione garantito dall’ALC.
Anzitutto,
come già rilevato, non è il marito della ricorrente ad essere assoggettato
all’imposta in Svizzera; contribuente è solo la stessa contribuente, cui si
applicano le disposizioni previste dalla legge per tutti i soggetti fiscali
svizzeri, a prescindere dalla loro cittadinanza.
In
secondo luogo, la discriminazione lamentata non è fondata sulla nazionalità del
contribuente bensì sul suo stato civile. Altrimenti detto, l’insorgente non
sostiene di essere sottoposta ad un trattamento fiscale più gravoso rispetto a
quello previsto per un cittadino svizzero, bensì ritiene di essere penalizzata
nei confronti di un contribuente che non è sposato.
Alla
ricorrente va ricordato peraltro che lo stesso svantaggio fiscale, determinato
a suo dire dal matrimonio contratto nel corso del periodo fiscale in
discussione, sarebbe stato da lei patito se avesse sposato un cittadino svizzero
residente in Svizzera. Infatti, proprio perché la controversa disciplina sul
cumulo dei redditi dei coniugi trova il suo fondamento nel diritto federale,
essa si applica a tutti i contribuenti che adempiono i requisiti definiti dagli
articoli 8 cpv. 1 LT e 9 cpv. 1 LIFD, quale che sia la loro nazionalità.
6.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico
della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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