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Decisione

80.2010.100

Assoggettamento illimitato: aliquota, coniuge con domicilio all'estero, compatibilità del cumulo dei redditi con la Costituzione, la CDI e l'ALC

20 ottobre 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 2

maggio 2008, l’RI 1 si è sposata con __________, residente a __________ (__________).

Notificando

alla contribuente la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 27 maggio 2010,

l’RS 1 di Mendrisio commisurava il suo reddito imponibile per l’imposta

cantonale (IC) in fr. 75'100.– e quello determinante per l’aliquota in fr.

135'100.–; per l’imposta federale diretta (IFD), il reddito imponibile

ammontava a fr. 71'800.– e quello determinante per l’aliquota a fr. 129'100.–.

Per il

calcolo dell’imposta, l’autorità fiscale aveva infatti preso in considerazione

i redditi conseguiti dal coniuge domiciliato all’estero.

B. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 giugno 2010,

con il quale argomentava che il marito era domiciliato ed assoggettato

all’imposta in Italia, con la conseguenza che la considerazione dei suoi

redditi ai fini della determinazione dell’aliquota equivaleva ad una doppia

imposizione. Subordinatamente, chiedeva che il reddito del marito fosse stabilito

al netto delle imposte e dei contributi trattenuti all’estero.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 luglio 2010. Premesso

che per il diritto svizzero i coniugi sono tassati congiuntamente, osservava

che lo stipendio del marito, esente dall’imposta sul reddito svizzera, doveva comunque

essere considerato per la determinazione dell’aliquota, perché altrimenti non

sarebbe stato rispettato il sistema delle aliquote progressive. Tale soluzione

era inoltre conforme con la convenzione italo svizzera contro le doppie

imposizioni. Quanto alla presa in considerazione dello stipendio lordo del

marito, l’Ufficio di tassazione argomentava che per il diritto svizzero le

imposte estere non sono deducibili dal reddito.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente di

essere assoggettata all’imposta sul reddito calcolata esclusivamente sui suoi

proventi, senza considerare, neppure ai fini della determinazione

dell’aliquota, i redditi del coniuge residente in Italia. La decisione

dell’autorità fiscale viola a suo avviso il principio di uguaglianza, per il

fatto che per effetto del matrimonio la ricorrente ha subìto un aumento

dell’onere fiscale, che non avrebbe avuto in caso di concubinato. Ritiene poi

discriminatoria la distinzione fra i casi in cui vi è una separazione di fatto

e quelli, come il suo, in cui i coniugi hanno solo un domicilio separato; solo

nella prima ipotesi infatti verrebbe meno il cumulo dei redditi. Ripropone

quindi la censura di doppia imposizione, per il fatto che lo stipendio del

coniuge è già assoggettato all’imposta all’estero. Infine, l’insorgente si

domanda se la prassi dell’Ufficio di tassazione “non costituisca un ostacolo

alla libera circolazione delle persone vigente fra la Svizzera e gli Stati

membri della Comunità europea”.

Diritto

1. 1.1.

Dottrina

e giurisprudenza sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi

come una comunità di fatto e di diritto; in particolare essa costituisce una unità

economica.

A tale

proposito, il Tribunale federale ha chiarito che la capacità contributiva dei coniugi

si misura, in linea di massima, in base al loro reddito globale: i coniugi sono

pertanto tassati congiuntamente, cioè sulla base del cumulo dei fattori

imponibili (Lanz-Baur, Das Ehepaar

im Steuerrecht, Berna 1988, pag. 13; Masmejan-Fey,

L'imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, pag. 48; Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung

der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, Zurigo 1989, p. 8;

DTF 110 Ia 17).

1.2.

Per gli

articoli 7 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate

all’imposta sul reddito e sulla sostanza, rispettivamente, in Svizzera e nel Cantone,

devono pagare l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera o nel Cantone all'aliquota

corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.

In virtù

del combinato disposto di questi articoli e del principio dell’unità fiscale

della famiglia, la stessa regola vale per il caso dei coniugi uno dei quali

vive all’interno e l’altro all’estero (cfr. Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 28).

In una

sentenza del 1949, relativa ad un caso ticinese, il Tribunale federale ha

stabilito che la moglie che abita all'estero (nella fattispecie a San Remo) ed

è imponibile in Svizzera per il reddito derivante da una proprietà immobiliare,

deve pagare l'imposta calcolata con un'aliquota applicabile al reddito

complessivo di lei e di suo marito (ASA 19 p. 22 = DTF 75 I 385). Tale

soluzione è giustificata dall'incremento della capacità contributiva risultante

dal fatto che, in costanza di matrimonio, sostanza e reddito di ambedue i

coniugi concorrono alle spese dell'economia domestica, senza che rilevi il

fatto che ambedue i coniugi o solo la moglie siano soggetti all'imposta o che essa

colpisca la totalità o solo una parte dei loro beni e redditi. Il Tribunale federale

ha sottolineato che, in tal modo, il fisco svizzero non colpisce i fattori non

tassabili del marito, ma questi ultimi entrano in considerazione solo «per

ragguagliare il tributo della moglie alla sua effettiva capacità contributiva».

Questa giurisprudenza è stata ripetutamente confermata dal Tribunale federale,

anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale e delle nuove

legislazioni sulle imposte dirette (cfr. p. es. la sentenza del 5 febbraio 2008, in rf 63/2008, p. 364 consid. 2.2; la sentenza dell’11 maggio 2001, in RDAF 2001 II p. 267; cfr. inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 37 ad art. 9 LIFD,

p. 104).

Anche questa Camera ha confermato il principio per cui, nel caso in cui uno

solo dei coniugi sia - limitatamente o illimitatamente - imponibile in

Svizzera, l'aliquota in base alla quale devono essere tassati i suoi redditi si

commisura ai fattori imponibili di entrambi i coniugi (CDT n. 104 del 25 aprile

1994, in RDAT II–1994 n. 2t p. 338).

1.3.

La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), contiene una norma secondo cui:

Se un

residente in Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che,

conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia,

la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio... ma può, per

determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio,

applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio

senza tener conto dell'esenzione

(art. 24 cpv. 3 CDI I-CH).

Infatti, per evitare la doppia imposizione

internazionale, la Svizzera applica il metodo dell'esenzione, cioè manda esenti

da imposta gli elementi di reddito e di sostanza attribuiti all'Italia per

l'imposizione, senza preoccuparsi se poi l'Italia imponga in concreto o no, ma,

in virtù della c.d. "riserva dell'aliquota globale", può tener conto

degli elementi esonerati, per determinare l'aliquota applicabile agli altri

elementi di sostanza e di reddito normalmente imponibili (cfr. Menétray, Commentario alla Convenzione

sulla doppia imposizione fra l'Italia e la Svizzera, p. 618; CDT n. 169 del 27

agosto 1993 in re F.D.T.);

Considerandi

2.

2.1.

Venendo

al caso della ricorrente, la stessa, nel periodo fiscale litigioso, era illimitatamente

imponibile in Svizzera e nel Canton Ticino. Proprio durante l’anno in questione,

ha contratto matrimonio con __________, residente ed attivo professionalmente

in Italia.

A suo

avviso, il fatto che i coniugi abbiano due domicili separati, come ammesso sia

dal diritto svizzero sia da quello italiano, escluderebbe la sua imposizione

con il cumulo dei redditi.

2.2

Il reddito e la sostanza

di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il

regime dei beni (art. 8 cpv. 1 LT; per l’imposta federale, l’art. 9 cpv. 1 LIFD

fa riferimento al solo reddito, non essendo la sostanza imponibile). Ne consegue

e contrario che, in caso di divorzio o di separazione legale o di fatto,

ogni coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 5

cpv. 2 dell’Ordinanza sulle basi temporali dell’imposta federale diretta per le

persone fisiche del 16 settembre 1992; RS 642.117.1).

Secondo, la circolare n.

14.

del 29 luglio 1994 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC),

i criteri determinanti per procedere ad una tassazione indipendente dei coniugi

che vivono separati sono i seguenti:

·

Assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione

della comunione domestica (art. 175 CC),

esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC).

·

Utilizzazione dei mezzi finanziari a disposizione; la tassazione

separata può essere ammessa quando i mezzi finanziari a disposizione non sono

più riuniti, vale a dire quando – come ha sentenziato il Tribunale federale nei

rapporti intercantonali – non esiste più «alcuna unione dei mezzi per

l’abitazione e il mantenimento». Se invece i mezzi – oltre i consueti regali

occasionali – vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in

comune (non entrano in considerazione le prestazioni alimentari fissate

giudizialmente o convenute volontariamente), i coniugi devono essere tassati

congiuntamente malgrado l’esistenza di una propria abitazione e eventualmente

di un proprio domicilio di diritto civile.

·

Lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in

pubblico nell’ottica della buona fede.

·

La durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno).

Il Tribunale federale ha

stabilito che i presupposti menzionati sono cumulativi e che in ogni caso deve

esservi stata la sospensione della comunione domestica ed i mezzi finanziari

non devono più essere impiegati in comune (sentenza n.2A.432/2004 del 16

dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche sentenza inedita n.

2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1).

La prova dell’adempimento

delle condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,

Therwil/Basilea, 2001, n. 20 all’art. 9 LIFD, p. 189; cfr. inoltre

la sentenza CDT n. 80.2006.155 del 31 gennaio 2008 in RtiD II-2008 n. 6t).

2.3

È vero, come afferma

l’insorgente, che l’art. 25 cpv. 1 CC, nella sua versione in vigore dal 1°

gennaio 1988, non subordina più il domicilio della moglie a quello del marito. La

moglie può quindi avere un domicilio principale proprio diverso da quello del

marito (cfr. Locher, Introduzione

al diritto fiscale intercantonale, 2a ediz., Lugano 2010, p. 35 s.;

Locher, Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung,

in ASA 56 p. 18; Bauer-Balmelli/Robinson,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol.

I/1, Basilea/Francoforte 1997, commento all’art. 3 LAID, p. 47).

Due

coniugi che, pur continuando la comunione matrimoniale e condividendo i mezzi

comuni, hanno tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno comunque ad

una tassazione come quella cui hanno diritto coniugi che hanno un solo

domicilio, cioè al cumulo dei fattori imponibili (StE 1995 A 24.24.3 n. 1 = DTF 121 I 14 = RF 50/1995 p. 287 = ZStP 1995 p. 291 = ASA 65 p. 593; anche CDT

n. 80.2001.37 del 6 aprile 2001 in re P.W.; CDT n. 80.2002.55 del 6 maggio 2002 in re L.A.; RF 2001 p. 726). In altre parole, fintantoché i coniugi non sono separati di fatto,

continua a vigere il principio della tassazione congiunta (Locher, Introduzione cit., p. 35).

2.4

Interpretando

l’art. 9 LIFD, il Tribunale federale ha in particolare escluso che vi sia una

separazione di fatto nel caso di due coniugi che vivono separati durante

l’intera settimana e che non dispongono di un’abitazione durevolmente usata in

comune, pur mantenendo l’unione coniugale. In un caso esaminato nel 2001, dopo

il matrimonio la moglie aveva mantenuto il suo appartamento in un luogo ed il

marito la sua casa in un altro, i coniugi avevano continuato a lavorare allo

stesso posto, ognuno provvedeva al proprio mantenimento e apparentemente non

disponevano neppure di mezzi comuni; nondimeno, l’Alta Corte ha stabilito che

non vi era una separazione di fatto (durevole) secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD e

che pertanto si giustificava la loro tassazione congiunta (ASA 71 p. 558

consid. 2c).

Una simile decisione è

stata adottata, sempre dal Tribunale federale, in una sentenza del 2008, che si

riferiva al caso di un marito tedesco residente nel Canton Obvaldo, la cui

moglie, a sua volta cittadina germanica, tuttavia viveva ad Amburgo, dove

accudiva la madre anziana ed invalida. Anche qui, la motivazione sottolinea che

la tassazione congiunta si giustifica fintantoché sussiste l’unione coniugale

(sentenza del 5 febbraio 2008, n.2C_523/2007, in RF 2008 p. 364).

2.5

Nel caso

della ricorrente, basterebbe ricordare che si è sposata proprio a metà del

periodo fiscale in discussione. Poiché, secondo l’art. 159 CC, la celebrazione

del matrimonio crea l’unione coniugale, non potrà certo negare che la stessa

sia data anche nel suo caso.

Come si è

ricordato poc’anzi, la semplice circostanza che i coniugi mantengano il proprio

domicilio precedente e che continuino a svolgere la rispettiva attività lucrativa

in un luogo separato non basta a giustificare la conclusione che vi sia una separazione

di fatto e che quindi debba venir meno la tassazione congiunta.

In queste

circostanze, si può anche lasciare aperta la questione dell’esistenza di una

unione dei mezzi fra la ricorrente ed il marito, ritenuto che sussiste

indiscutibilmente il requisito dell’unione coniugale. Si deve comunque ritenere

che i coniugi si incontrino almeno durante i fine settimana e nelle vacanze e

che, in tal modo, vi sia anche qualche forma di messa in comune di mezzi finanziari.

3.

3.1.

Con

un’ulteriore censura, la ricorrente argomenta che l’applicazione degli articoli

8.

cpv. 1 LT e 9 cpv. 1 LIFD violerebbe il principio di uguaglianza,

nella misura in cui i coniugi sarebbero sottoposti ad un’imposizione più

elevata rispetto a due concubini nelle stesse condizioni.

3.2

Nella sentenza citata dall’insorgente (DTF 110 Ia 7 = RF 39 p.

443.

= ASA 53 p. 365), il Tribunale federale aveva affermato il principio che alle coppie coniugate ed ai concubini dev’essere assicurata la parità di trattamento ed

aveva prescritto al legislatore cantonale di non imporre i coniugi in modo più

oneroso di due concubini che guadagnano ciascuno la metà del reddito.

La

giurisprudenza del Tribunale federale ha subito tuttavia una successiva evoluzione. Discostandosi da quanto stabilito nella decisione del 1984, ove si parlava di un margine

di tolleranza del 10%, il Tribunale federale ha successivamente negato, tra

l’altro, che si possano tracciare dei limiti precisi all'interno dei quali l'onere

fiscale tra due gruppi di contribuenti dovrebbe situarsi per poter essere

ancora giudicato costituzionale (DTF 120 Ia 337, consid. 4d). Inoltre, la

dottrina sottolinea come il Tribunale federale si sia allontanato, senza

dichiararlo esplicitamente, dai princìpi affermati nella sentenza di

dieci anni prima (Pfister, Zehn

Jahre Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Ehegatten-Besteuerung, in ASA 63

pp. 714-726; Locher, Bedauerlicher

Rückschritt bei der Ehegattenbesteuerung, in recht 1995 pp. 162-174, in particolare p. 171). Sebbene affermi di discostarsi formalmente solo dalla

sentenza del 1° marzo 1991 (nella quale il TF ha accolto un ricorso fondato

sulla sentenza Hegetschweiler, dando ragione a due coniugi, genitori di un

bambino, che si lamentavano di essere svantaggiati rispetto a due concubini nella

stessa situazione famigliare e finanziaria; a tale riguardo, cfr. ASA 60 p. 279

= RF 48 p. 86 = StE 1992 21.11 n.33), e ribadisca anzi espressamente il principio per cui i coniugi non devono essere imposti in modo più gravoso dei concubini in analoghe condizioni, l'Alta Corte perviene poi a giustificare il contrario. Ammette cioè la costituzionalità di inevitabili differenze nell'imposizione, senza precisare quale gruppo debba

sopportare le conseguenze di tali incongruenze.

Tuttavia,

occorre precisare che l'onere fiscale dovrebbe essere valutato considerando l'insieme

delle circostanze e non limitandosi al semplice esame della situazione del

ricorrente.

È completamente

scomparsa l'affermazione, presente in sentenze precedenti, secondo cui eventuali

inevitabili differenze nell'imposizione devono avvantaggiare i coniugi

piuttosto che i concubini. Non solo, ma i giudici federali sembrano attribuire

pure al legislatore fiscale il compito di compensare, favorendo i concubini,

gli svantaggi che essi patiscono in altri settori del diritto, in particolare

in quello delle assicurazioni sociali, in quello patrimoniale ed in quello

successorio (Pfister, op. cit., pp. 721-722).

3.3

La

comparazione fra coniugi e concubini resta dunque una questione estremamente delicata, nella quale non deve mai essere dimenticato il principio per cui i concubini non sono considerati dalle leggi fiscali svizzere una categoria di

contribuenti a sé stanti.

Venendo

all’esame del caso della ricorrente, si deve anche osservare che lo svantaggio

lamentato da quest’ultima è riconducibile anche ad una disposizione della legge

federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni

(LAID), che riserva ai concubini con figli dei vantaggi che lo stesso Tribunale

federale ha già ritenuto incostituzionali.

L’Alta

Corte ha infatti affermato che l’art. 11 cpv. 1 LAID (nella versione in vigore

fino al 31 dicembre 2010), che impone ai cantoni di concedere la stessa

aliquota ai coniugati ed alle persone non coniugate che vivono in comunione domestica con figli viola il principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.),

non consentendo di ottenere una giusta ripartizione dell’onere fiscale fra

tutti i gruppi di contribuenti (coniugati, soli e coppie non sposate, con o

senza figli). Sebbene, infatti, una persona sola con figli debba sopportare in

generale maggiori spese di una sola senza figli, essa ne ha comunque meno di

due coniugi con figli (DTF 131 II 697). Sempre secondo il Tribunale federale,

estendendo il vantaggio dell’applicazione dell’aliquota più favorevole anche a

celibi, vedovi e separati con figli, che vivono in comunione domestica con un

partner (cioè in regime di concubinato), il legislatore federale ha accettato

che i concubini fossero favoriti rispetto ai coniugi (DTF 131 II 710). Situazione che i giudici federali hanno definito particolarmente incomprensibile, per il fatto che due

persone non coniugate, ciascuna con figli, beneficiano dell’aliquota per

famiglie e delle deduzioni per figli, senza tuttavia che i loro redditi vengano

cumulati come succede nel caso dei coniugi (DTF 131 II 710 consid. 4.3).

Nonostante

abbia quindi definito chiaramente incostituzionale l’art. 11 cpv. 1 LAID, il Tribunale

federale lo ha ritenuto vincolante per i cantoni, in base all’art. 191 Cost.

3.4

Alla luce

di quanto precede, è indubbio che la contribuente beneficerebbe di

un’imposizione nettamente più vantaggiosa se si trovasse nella stessa

situazione personale ed economica, senza tuttavia aver contratto matrimonio. Come

detto, la giurisprudenza del Tribunale federale ha nettamente modificato la

propria giurisprudenza in merito alla costituzionalità delle differenze nel trattamento

fiscale dei coniugi e dei concubini, sicché anche una rilevante sproporzione

non è in contrasto con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva.

Anche

ammettendo l’incostituzionalità della normativa in esame, trattandosi di

diritto federale, la stessa dovrebbe in ogni caso essere applicata, in virtù

del già citato articolo 191 Cost.

4.

Non

può poi essere condivisa la tesi della ricorrente, secondo cui il cumulo del reddito

del marito, “seppur unicamente per determinare un’aliquota maggiore”, comporterebbe

un’inammissibile doppia imposizione dello stipendio già assoggettato

all’imposta sul reddito in Italia.

A

prescindere dal fatto che, come detto, l’art. 24 CDI-I contiene una riserva

espressa, che consente alla Svizzera di “applicare l’aliquota corrispondente all’intero

reddito”, il contestato calcolo dell’imposta si imporrebbe dunque già per

effetto dell’art. 7 cpv. 1 LIFD e della corrispondente disposizione della legge

tributaria cantonale (art. 6 cpv. 1 LT).

Come ha

recentemente affermato lo stesso Tribunale federale, anche se la convenzione

applicabile nei rapporti bilaterali non contenesse una esplicita riserva della

progressione dell’aliquota, tale principio si imporrebbe in ogni caso in base

all’art. 7 cpv. 1 LIFD. Infatti, la regola dell’aliquota progressiva è un

aspetto che concerne il calcolo dell’imposta ed è come tale disciplinato dal

diritto interno. In considerazione del carattere negativo del diritto delle

convenzioni di doppia imposizione, quest’ultimo potrebbe tutt’al più escludere

o limitare gli effetti di una simile disposizione, non invece prevederla (cfr.

la sentenza n.2C_558/2007 del 6 marzo 2008, consid. 2.3,

con riferimento a: Locher,

Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3a ediz.,

p. 95).

Contrariamente

a quanto sembra sostenere la contribuente, la regola in discussione non

comporta che sia il marito a diventare soggetto fiscale svizzero; è invece il

calcolo dell’imposta sul reddito della moglie che tiene conto del reddito

conseguito dal marito all’estero.

L’art. 24

cpv. 3 CDI-I è del resto ricalcato sul modello dell’art. 23A par. 3 del modello

di convenzione fiscale dell’OCSE. A proposito di tale disposizione il relativo

commentario (cfr. OCSE, Modèle de Convention fiscale

concernant le revenu et la fortune - version abrégée, Parigi 2010, n. 55 ad

art. 23A) contiene la seguente precisazione:

La règle

s’applique même lorsque les revenus (ou éléments de fortune) exemptés et les revenus (ou éléments de

fortune) imposables sont recueillis par des personnes (par exemple mari et

femme) dont les revenus (ou éléments de fortune) sont, en vertu de la

législation interne, cumulés aux fins d’imposition.

5.

5.1.

La

ricorrente si domanda infine se la prassi dell’Ufficio di tassazione “non

costituisca un ostacolo alla libera circolazione delle persone vigente fra la

Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea”. A suo avviso, il calcolo

dell’imposta che ella contesta implicherebbe una discriminazione di “un

cittadino italiano che, coniugato con una cittadina elvetica, decide di

continuare a lavorare in Italia”.

5.2

Per

l’art. 2 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la

Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti,

della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro

adesione all'Unione europea (ALC; RS 0.142.112.681.1) i cittadini di una parte

contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte

contraente non devono essere oggetto di alcuna discriminazione fondata sulla

nazionalità. L’art. 9 cpv. 2 dell’Allegato I all’ALC precisa che il lavoratore

dipendente e i membri della sua famiglia godono degli stessi vantaggi fiscali e

sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.

Il

divieto di discriminazione vieta agli Stati contraenti di far dipendere dal

requisito della cittadinanza il riconoscimento di un diritto ad una persona che

si trova in una situazione disciplinata dall’Accordo sulla libera circolazione

(cfr. p. es. DTF 137 II 242 consid. 3.2.1).

5.3

Nel

ricorso non è spiegato in cosa consisterebbe la violazione dell’Accordo in questione,

che peraltro è presentata in forma interrogativa. È tuttavia immediatamente

evidente che nella fattispecie non è ravvisabile alcuna violazione del divieto

di discriminazione garantito dall’ALC.

Anzitutto,

come già rilevato, non è il marito della ricorrente ad essere assoggettato

all’imposta in Svizzera; contribuente è solo la stessa contribuente, cui si

applicano le disposizioni previste dalla legge per tutti i soggetti fiscali

svizzeri, a prescindere dalla loro cittadinanza.

In

secondo luogo, la discriminazione lamentata non è fondata sulla nazionalità del

contribuente bensì sul suo stato civile. Altrimenti detto, l’insorgente non

sostiene di essere sottoposta ad un trattamento fiscale più gravoso rispetto a

quello previsto per un cittadino svizzero, bensì ritiene di essere penalizzata

nei confronti di un contribuente che non è sposato.

Alla

ricorrente va ricordato peraltro che lo stesso svantaggio fiscale, determinato

a suo dire dal matrimonio contratto nel corso del periodo fiscale in

discussione, sarebbe stato da lei patito se avesse sposato un cittadino svizzero

residente in Svizzera. Infatti, proprio perché la controversa disciplina sul

cumulo dei redditi dei coniugi trova il suo fondamento nel diritto federale,

essa si applica a tutti i contribuenti che adempiono i requisiti definiti dagli

articoli 8 cpv. 1 LT e 9 cpv. 1 LIFD, quale che sia la loro nazionalità.

6.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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