Lexipedia

Decisione

80.2010.103

Imposte comunali: assoggettamento illimitato, domicilio, ex segretario comunale, proprietario di casa abitata dal figlio

14 giugno 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con decisione del 17 aprile 2009, l’Ufficio

di tassazione di __________ notificava ad RI 1 la tassazione IC/IFD 2007. Una

copia della decisione veniva notificata alla moglie, RI 2. L’autorità fiscale,

rispetto a quanto indicato nella dichiarazione fiscale inoltrata dai

contribuenti, stabiliva il loro domicilio per l’anno fiscale 2007 a __________, anzichè a __________.

B. Con reclamo del 18 maggio 2009, i contribuenti si opponevano a tale

decisione, argomentando di possedere il domicilio a __________, dove RI 1

lavorava come segretario comunale e dove, dall’anno 2000, continuavano a vivere

in comunione domestica presso la casa acquistata in via __________.

C. Dopo

aver ascoltato le parti coinvolte e in assenza di una transazione (proposta

nell’audizione del 12 marzo 2010, nella quale si avanzava un’ipotesi di riparto

tra i comuni interessati), con decisione del 4 agosto 2010 l’Ufficio di

tassazione di __________ riconfermava la sua decisione iniziale, attribuendo il

domicilio dei coniugi __________ a __________. L’autorità fiscale, tenuto conto

delle dichiarazioni fatte dai ricorrenti durante una precedente vertenza in

tema di imposizione fiscale (per l’anno 2003) e preso atto della cessata

attività di RI 1 il 30 novembre 2007 a __________, ribadiva come luogo di

assoggettamento __________.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1e RI 2 contestano

la decisione con cui l’autorità fiscale ha respinto il reclamo. Nonostante la

cessazione dell’attività del marito, intervenuta il 24 novembre 2007, essi

sostengono di mantenere a Stabio il centro degli interessi effettivi,

sociali e lavorativi, motivo per cui non vi sarebbe ragione di revocare il

domicilio. Essi inoltre ribadiscono che, alla data dei fatti, convivevano ancora

nello stesso immobile di via __________ a __________, con il figlio __________

e sua moglie.

Diritto

1. 1.1.

Deve

anzitutto essere precisato che le argomentazioni addotte dall’autorità fiscale

nella tassazione relativa al periodo fiscale 2003, per sostenere che i

ricorrenti erano domiciliati a __________, non sono determinanti per la

definizione del luogo in cui gli stessi contribuenti hanno avuto il domicilio

nel periodo fiscale 2007, così come la Camera non è vincolata dalle considerazioni

proposte nella propria sentenza del 26 marzo 2006, con la quale ha respinto un

ricorso dei contribuenti contro la decisione dell’Ufficio di tassazione.

In primo

luogo, non è detto che la situazione di fatto del 2003 sia identica a quella

del 2007. Inoltre, nulla esclude che l’autorità possa giungere a diverse conclusioni

sulla base di una situazione di fatto immutata.

1.2.

A quest’ultimo riguardo,

la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa

pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio

della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti il diritto tributario è particolarmente

marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede

hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio

con l'esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b).

In virtù di tale esigenza, l'autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli

elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza

essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su

questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di

principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza del

2C_260/2008 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza

2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza

2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza

2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 793, consid. 2).

1.3.

Di conseguenza, non è perché

in un periodo fiscale precedente l'Ufficio di tassazione ha ammesso l’assoggettamento

dei contribuenti a __________ che gli insorgenti possono vantare un'aspettativa

tutelabile in tal senso anche per il periodo fiscale 2007.

Si consideri anche la

circostanza che oggetto del ricorso esaminato da questa Camera con sentenza del

22 marzo 2006 non era la questione dell’assoggettamento bensì unicamente la deduzione

delle spese professionali. Come è stato espressamente sottolineato nella

motivazione di tale pronuncia, i ricorrenti non avevano allora sostenuto di

essere domiciliati a __________ – “perché altrimenti avrebbero dovuto

contestare l’assoggettamento fiscale nel Comune di __________” (sentenza

cit., consid. 2.3.) – bensì pretendevano che il loro domicilio fiscale fosse

considerato a __________ ai fini dell’assoggettamento all’imposta comunale

mentre volevano che fosse a __________ per quanto attiene alla deduzione delle

spese professionali. Non a caso in quella stessa sentenza, il

comportamento tenuto dai coniugi veniva considerato “a dir poco disinvolto,

visto che essi dichiarano di essere domiciliati in un comune piuttosto che

nell’altro a dipendenza dei benefici che nel caso concreto se ne possono trarre”,

e il ricorso respinto.

Considerandi

2.

2.1.

Le persone fisiche

assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono

l’imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali alla fine

del periodo fiscale e nei comuni dove sono dati i presupposti per

un’appartenenza economica (art. 277 cpv. 1 LT). Ai fini dell’assoggettamento

all’imposta comunale, si fa riferimento quindi alle norme applicabili per

definire l’assoggettamento cantonale alle imposte dirette (cfr. anche Messaggio

del Consiglio di Stato n. 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di

nuova legge tributaria, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, 1994, p.

794).

2.2

Per l’art. 2 cpv. 1 LT, le

persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza

personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone. Secondo la giuriprudenza,

una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione

di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque i due seguenti elementi:

- l’effettiva residenza in

un determinato luogo;

- l’intenzione di

rimanervi in modo duraturo.

A tal fine, non è

determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta

esteriore. La residenza duratura in un dato luogo è data, per esempio, anche

qualora una persona intenda rimanere in quel luogo per tutta la durata di un rapporto

di lavoro (per le molte: CDT n. 80.99.00011 del 10 giugno 1999 in re. Ba.; cfr. Locher, Doppelbesteuerungs-

recht,

parte III, vol. I, §3, IA, 2b, n. 8).

2.3

Di regola

il domicilio fiscale coincide con quello civile.

In

particolare, nella determinazione del domicilio fiscale, si attribuisce in

determinate situazioni maggior peso alle relazioni economiche con un

determinato luogo, che non ai rapporti familiari. Conseguentemente, può accadere

che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al

domicilio di diritto civile, fondato sui legami familiari.

Se i

presupposti del domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vale

il principio che il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le

relazioni più intense (cfr. Locher,

Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 3a ediz., Berna 2009,

p. 26; Höhn/Athanas, Interkantonales

Steuerrecht, Berna 1983, p. 105). Il domicilio si trova laddove una persona ha

il centro delle proprie relazioni vitali (Lebensverhältnisse), di

carattere sia ideale sia materiale (Locher,

loc. cit).

Il

domicilio fiscale di un lavoratore dipendente si trova in linea di principio al luogo di abitazione che gli serve da base per l'esercizio di tale attività.

La più

recente giurisprudenza del Tribunale federale accentua dunque, nel caso dei

c.d. singles, il legame d'ordine economico, materiale con il luogo di

lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 48 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7; RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 pag. 836 consid. 2a con riferimenti; sentenza del

Tribunale federale del 24 marzo 1998 in re X., inc.2P.170/1996, consid. 1d).

Nel caso

di contribuenti che esercitano attività dirigenziale l'attaccamento al luogo di

lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta che non nel caso dei singles

(RDAT II-1993 p. 346 segg., n. 2t). Il luogo di dimora durante la settimana

prevale nuovamente quale luogo del domicilio fiscale quando il contribuente

detiene una posizione dirigenziale: in simili casi l'esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far

apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici

rispetto a quelli ideali, familiari (Locher,

op. cit., p. 31).

3.

3.1.

Tenuto conto di quanto

appena esposto, nel caso di RI 1, per anni segretario comunale di __________,

l’autorità fiscale ha ritenuto di riconoscere il domicilio presso il Comune

dove è stato impiegato, fintantoché egli vi ha esercitato la sua professione e

dal momento in cui il ricorrente, nell’agosto 2000, vi ha acquistato una casa.

L’Autorità di tassazione ha considerato i legami professionali del ricorrente

come presupposto fondamentale ai fini della determinazione del domicilio.

3.2

I dubbi sulla effettiva

residenza dei ricorrenti nel Comune di __________, come rilevato, durano da

diversi anni ed hanno dato luogo a diverse controversie, legate anche alle

attività pubbliche di RI 1.

Ciò che è indiscutibile è

che gli insorgenti siano comproprietari di una casa unifamiliare a __________,

per la quale dichiarano un valore locativo in quanto è da loro occupata. Gli

stessi sono invero proprietari anche di un’altra casa unifamiliare, che sorge a

__________, ma la stessa è stata ceduta in locazione al figlio __________ ed

alla moglie di quest’ultimo, cui sarebbe poi stata donata nel 2008.

La tesi secondo cui essi

sarebbero stati “ospiti”__________, nella sua economia domestica in via __________

a __________, è comprensibilmente messa in dubbio dall’autorità di tassazione, non

solo perché si tratta di una casa unifamiliare ma anche per il fatto che gli

stessi contribuenti, nel ricorso interposto alla Camera contro la tassazione

del periodo fiscale 2003, avevano contestato che vi fosse spazio per due

famiglie.

Non si può neppure

ignorare la circostanza che le autorità comunali di __________ hanno

espressamente rivendicato l’assoggettamento fiscale di RI 1, dopo il suo pensionamento,

sottolineando proprio di aver precedentemente “tollerato” il fatto che questi

fosse domiciliato a __________, sebbene fosse “risaputo” che in quest’ultimo

comune non aveva mai risieduto (cfr. in particolare la lettera del 1° ottobre

2009.

del Municipio di __________ all’Ufficio di tassazione di Mendrisio). Nella

stessa lettera, l’autorità comunale fa riferimento anche a controlli di polizia

intrapresi nel corso del 2006 e ai dati relativi ai consumi, rimasti costanti

negli anni.

3.3

La situazione che emerge

dal quadro descritto consolida senz’altro la pretesa dell’autorità comunale di __________.

La sola ragione per cui quest’ultima ha tollerato che, sebbene i ricorrenti

risiedessero a __________, gli stessi fossero assoggettati a __________, era

rappresentata dal fatto che RI 1 era segretario comunale di __________. Venuta

meno questa situazione, non vi è stata più alcuna giustificazione perché si

continuasse ad ammettere che i contribuenti potessero essere assoggettati alle

imposte in un comune diverso da quello con cui avevano i legami personali ed

economici prevalenti.

Che l’affermazione del

municipio di __________, secondo cui RI 1 non avrebbe mai contestato la

richiesta di tale comune di regolarizzare la propria posizione, corrisponda

alla verità è confermato anche dalle parole pronunciate dal ricorrente nel

corso di un’udienza svoltasi dinanzi all’Ufficio di tassazione il 26 ottobre 2005 su richiesta dello stesso contribuente:

il

sig. __________ riconferma che il suo domicilio effettivo è sempre stato e sarà

anche per il prossimo futuro a __________. Appena in possesso di tale

attestazione l’Autorità di tassazione deciderà in merito alla concessione delle

spese di viaggio da __________ a __________.

3.4

Ora, essendo cessato il

rapporto di lavoro in data 30 novembre 2007 ed essendo decaduto quindi il

motivo fondamentale per il mantenimento del domicilio a __________, in piena

osservanza dell’art. 277 cpv. 1 LT, per cui le persone fisiche assoggettate nel

Cantone devono l’imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora

fiscale alla fine del periodo fiscale, per il periodo fiscale litigioso i

coniugi __________ devono essere a ragione assoggettati a __________.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 1’080.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale

in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster