80.2010.103
Imposte comunali: assoggettamento illimitato, domicilio, ex segretario comunale, proprietario di casa abitata dal figlio
14 giugno 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
80.2010.103
Data decisione, Autorità:
14.06.2011, CDT
Titolo:
Imposte comunali: assoggettamento illimitato, domicilio, ex segretario comunale, proprietario di casa abitata dal figlio
APPARTENENZA PERSONALE
agg. 2 cpv. 1 LT
art. 277 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2010.103
Lugano
14 giugno
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappresentati dall’ RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 19 agosto 2010 contro la decisione del 4
agosto 2010 in materia di IC 2007.
Fatti
A.
Con decisione del 17 aprile 2009, l’Ufficio
di tassazione di __________ notificava ad RI 1 la tassazione IC/IFD 2007. Una
copia della decisione veniva notificata alla moglie, RI 2. L’autorità fiscale,
rispetto a quanto indicato nella dichiarazione fiscale inoltrata dai
contribuenti, stabiliva il loro domicilio per l’anno fiscale 2007 a __________, anzichè a __________.
B. Con reclamo del 18 maggio 2009, i contribuenti si opponevano a tale
decisione, argomentando di possedere il domicilio a __________, dove RI 1
lavorava come segretario comunale e dove, dall’anno 2000, continuavano a vivere
in comunione domestica presso la casa acquistata in via __________.
C. Dopo
aver ascoltato le parti coinvolte e in assenza di una transazione (proposta
nell’audizione del 12 marzo 2010, nella quale si avanzava un’ipotesi di riparto
tra i comuni interessati), con decisione del 4 agosto 2010 l’Ufficio di
tassazione di __________ riconfermava la sua decisione iniziale, attribuendo il
domicilio dei coniugi __________ a __________. L’autorità fiscale, tenuto conto
delle dichiarazioni fatte dai ricorrenti durante una precedente vertenza in
tema di imposizione fiscale (per l’anno 2003) e preso atto della cessata
attività di RI 1 il 30 novembre 2007 a __________, ribadiva come luogo di
assoggettamento __________.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1e RI 2 contestano
la decisione con cui l’autorità fiscale ha respinto il reclamo. Nonostante la
cessazione dell’attività del marito, intervenuta il 24 novembre 2007, essi
sostengono di mantenere a Stabio il centro degli interessi effettivi,
sociali e lavorativi, motivo per cui non vi sarebbe ragione di revocare il
domicilio. Essi inoltre ribadiscono che, alla data dei fatti, convivevano ancora
nello stesso immobile di via __________ a __________, con il figlio __________
e sua moglie.
Diritto
1. 1.1.
Deve
anzitutto essere precisato che le argomentazioni addotte dall’autorità fiscale
nella tassazione relativa al periodo fiscale 2003, per sostenere che i
ricorrenti erano domiciliati a __________, non sono determinanti per la
definizione del luogo in cui gli stessi contribuenti hanno avuto il domicilio
nel periodo fiscale 2007, così come la Camera non è vincolata dalle considerazioni
proposte nella propria sentenza del 26 marzo 2006, con la quale ha respinto un
ricorso dei contribuenti contro la decisione dell’Ufficio di tassazione.
In primo
luogo, non è detto che la situazione di fatto del 2003 sia identica a quella
del 2007. Inoltre, nulla esclude che l’autorità possa giungere a diverse conclusioni
sulla base di una situazione di fatto immutata.
1.2.
A quest’ultimo riguardo,
la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa
pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio
della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti il diritto tributario è particolarmente
marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede
hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio
con l'esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b).
In virtù di tale esigenza, l'autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli
elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza
essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su
questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di
principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza del
2C_260/2008 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza
2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza
2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza
2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 793, consid. 2).
1.3.
Di conseguenza, non è perché
in un periodo fiscale precedente l'Ufficio di tassazione ha ammesso l’assoggettamento
dei contribuenti a __________ che gli insorgenti possono vantare un'aspettativa
tutelabile in tal senso anche per il periodo fiscale 2007.
Si consideri anche la
circostanza che oggetto del ricorso esaminato da questa Camera con sentenza del
22 marzo 2006 non era la questione dell’assoggettamento bensì unicamente la deduzione
delle spese professionali. Come è stato espressamente sottolineato nella
motivazione di tale pronuncia, i ricorrenti non avevano allora sostenuto di
essere domiciliati a __________ – “perché altrimenti avrebbero dovuto
contestare l’assoggettamento fiscale nel Comune di __________” (sentenza
cit., consid. 2.3.) – bensì pretendevano che il loro domicilio fiscale fosse
considerato a __________ ai fini dell’assoggettamento all’imposta comunale
mentre volevano che fosse a __________ per quanto attiene alla deduzione delle
spese professionali. Non a caso in quella stessa sentenza, il
comportamento tenuto dai coniugi veniva considerato “a dir poco disinvolto,
visto che essi dichiarano di essere domiciliati in un comune piuttosto che
nell’altro a dipendenza dei benefici che nel caso concreto se ne possono trarre”,
e il ricorso respinto.
Considerandi
2.
2.1.
Le persone fisiche
assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono
l’imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali alla fine
del periodo fiscale e nei comuni dove sono dati i presupposti per
un’appartenenza economica (art. 277 cpv. 1 LT). Ai fini dell’assoggettamento
all’imposta comunale, si fa riferimento quindi alle norme applicabili per
definire l’assoggettamento cantonale alle imposte dirette (cfr. anche Messaggio
del Consiglio di Stato n. 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di
nuova legge tributaria, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, 1994, p.
794).
2.2
Per l’art. 2 cpv. 1 LT, le
persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza
personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone. Secondo la giuriprudenza,
una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione
di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque i due seguenti elementi:
- l’effettiva residenza in
un determinato luogo;
- l’intenzione di
rimanervi in modo duraturo.
A tal fine, non è
determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta
esteriore. La residenza duratura in un dato luogo è data, per esempio, anche
qualora una persona intenda rimanere in quel luogo per tutta la durata di un rapporto
di lavoro (per le molte: CDT n. 80.99.00011 del 10 giugno 1999 in re. Ba.; cfr. Locher, Doppelbesteuerungs-
recht,
parte III, vol. I, §3, IA, 2b, n. 8).
2.3
Di regola
il domicilio fiscale coincide con quello civile.
In
particolare, nella determinazione del domicilio fiscale, si attribuisce in
determinate situazioni maggior peso alle relazioni economiche con un
determinato luogo, che non ai rapporti familiari. Conseguentemente, può accadere
che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al
domicilio di diritto civile, fondato sui legami familiari.
Se i
presupposti del domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vale
il principio che il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le
relazioni più intense (cfr. Locher,
Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 3a ediz., Berna 2009,
p. 26; Höhn/Athanas, Interkantonales
Steuerrecht, Berna 1983, p. 105). Il domicilio si trova laddove una persona ha
il centro delle proprie relazioni vitali (Lebensverhältnisse), di
carattere sia ideale sia materiale (Locher,
loc. cit).
Il
domicilio fiscale di un lavoratore dipendente si trova in linea di principio al luogo di abitazione che gli serve da base per l'esercizio di tale attività.
La più
recente giurisprudenza del Tribunale federale accentua dunque, nel caso dei
c.d. singles, il legame d'ordine economico, materiale con il luogo di
lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 48 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7; RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 pag. 836 consid. 2a con riferimenti; sentenza del
Tribunale federale del 24 marzo 1998 in re X., inc.2P.170/1996, consid. 1d).
Nel caso
di contribuenti che esercitano attività dirigenziale l'attaccamento al luogo di
lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta che non nel caso dei singles
(RDAT II-1993 p. 346 segg., n. 2t). Il luogo di dimora durante la settimana
prevale nuovamente quale luogo del domicilio fiscale quando il contribuente
detiene una posizione dirigenziale: in simili casi l'esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far
apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici
rispetto a quelli ideali, familiari (Locher,
op. cit., p. 31).
3.
3.1.
Tenuto conto di quanto
appena esposto, nel caso di RI 1, per anni segretario comunale di __________,
l’autorità fiscale ha ritenuto di riconoscere il domicilio presso il Comune
dove è stato impiegato, fintantoché egli vi ha esercitato la sua professione e
dal momento in cui il ricorrente, nell’agosto 2000, vi ha acquistato una casa.
L’Autorità di tassazione ha considerato i legami professionali del ricorrente
come presupposto fondamentale ai fini della determinazione del domicilio.
3.2
I dubbi sulla effettiva
residenza dei ricorrenti nel Comune di __________, come rilevato, durano da
diversi anni ed hanno dato luogo a diverse controversie, legate anche alle
attività pubbliche di RI 1.
Ciò che è indiscutibile è
che gli insorgenti siano comproprietari di una casa unifamiliare a __________,
per la quale dichiarano un valore locativo in quanto è da loro occupata. Gli
stessi sono invero proprietari anche di un’altra casa unifamiliare, che sorge a
__________, ma la stessa è stata ceduta in locazione al figlio __________ ed
alla moglie di quest’ultimo, cui sarebbe poi stata donata nel 2008.
La tesi secondo cui essi
sarebbero stati “ospiti”__________, nella sua economia domestica in via __________
a __________, è comprensibilmente messa in dubbio dall’autorità di tassazione, non
solo perché si tratta di una casa unifamiliare ma anche per il fatto che gli
stessi contribuenti, nel ricorso interposto alla Camera contro la tassazione
del periodo fiscale 2003, avevano contestato che vi fosse spazio per due
famiglie.
Non si può neppure
ignorare la circostanza che le autorità comunali di __________ hanno
espressamente rivendicato l’assoggettamento fiscale di RI 1, dopo il suo pensionamento,
sottolineando proprio di aver precedentemente “tollerato” il fatto che questi
fosse domiciliato a __________, sebbene fosse “risaputo” che in quest’ultimo
comune non aveva mai risieduto (cfr. in particolare la lettera del 1° ottobre
2009.
del Municipio di __________ all’Ufficio di tassazione di Mendrisio). Nella
stessa lettera, l’autorità comunale fa riferimento anche a controlli di polizia
intrapresi nel corso del 2006 e ai dati relativi ai consumi, rimasti costanti
negli anni.
3.3
La situazione che emerge
dal quadro descritto consolida senz’altro la pretesa dell’autorità comunale di __________.
La sola ragione per cui quest’ultima ha tollerato che, sebbene i ricorrenti
risiedessero a __________, gli stessi fossero assoggettati a __________, era
rappresentata dal fatto che RI 1 era segretario comunale di __________. Venuta
meno questa situazione, non vi è stata più alcuna giustificazione perché si
continuasse ad ammettere che i contribuenti potessero essere assoggettati alle
imposte in un comune diverso da quello con cui avevano i legami personali ed
economici prevalenti.
Che l’affermazione del
municipio di __________, secondo cui RI 1 non avrebbe mai contestato la
richiesta di tale comune di regolarizzare la propria posizione, corrisponda
alla verità è confermato anche dalle parole pronunciate dal ricorrente nel
corso di un’udienza svoltasi dinanzi all’Ufficio di tassazione il 26 ottobre 2005 su richiesta dello stesso contribuente:
il
sig. __________ riconferma che il suo domicilio effettivo è sempre stato e sarà
anche per il prossimo futuro a __________. Appena in possesso di tale
attestazione l’Autorità di tassazione deciderà in merito alla concessione delle
spese di viaggio da __________ a __________.
3.4
Ora, essendo cessato il
rapporto di lavoro in data 30 novembre 2007 ed essendo decaduto quindi il
motivo fondamentale per il mantenimento del domicilio a __________, in piena
osservanza dell’art. 277 cpv. 1 LT, per cui le persone fisiche assoggettate nel
Cantone devono l’imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora
fiscale alla fine del periodo fiscale, per il periodo fiscale litigioso i
coniugi __________ devono essere a ragione assoggettati a __________.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 1’080.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale
in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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