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Decisione

80.2010.104

Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, presupposti, stato di bisogno, non persona anziana con patrimonio

16 maggio 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi RI 1 e RI 2 hanno chiesto, in occasione della dichiarazione fiscale per

il periodo 2008, la deduzione forfetaria di fr. 2'400.- per spese professionali

e la deduzione di fr. 5'600.- per persone bisognose a carico con riferimento a __________,

madre di __________.

Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 16 dicembre 2009, l’Ufficio

di tassazione Lugano-Campagna commisurava il reddito imponibile in fr.

154'900.- e la sostanza imponibile in fr. 191'000.-. In particolare, nella

motivazione della decisione si spiegava di aver negato sia la deduzione forfetaria

per spese professionali che la deduzione per persone bisognose a carico,

“difettando i requisiti di legge” in entrambi i casi.

B. I contribuenti

impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 27 dicembre 2009, rilevando,

quanto alla negata deduzione forfetaria per spese professionali, che il marito

svolgeva un’attività dipendente con necessità di sopportare spese professionali

a vario titolo e che tale deduzione era stata sempre concessa negli anni

passati; quanto alla deduzione per persone bisognose a carico, i reclamanti

evidenziavano che la madre della moglie era molto anziana (79 anni), con un

reddito derivante da AVS non sufficiente a coprire gli elevati oneri ipotecari

e i costi per la gestione della casa unifamiliare da lei abitata. A tal fine, i

coniugi reclamanti riportavano un calcolo entrate/uscite per la madre/suocera

basato sul minimo d’esistenza, da cui emergevano le spese affrontate e portate

in deduzione.

C. L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione dell’11 agosto 2010,

innanzitutto confermando la decisione di non concedere la deduzione forfetaria

per spese professionali, avendo il datore di lavoro del contribuente già

versato una indennità forfetaria per le sue spese e non avendo dimostrato i

contribuenti spese in entità superiore; in merito alla deduzione per persone

bisognose a carico, l’Ufficio ha così motivato:

Oltre al

requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un’attività lucrativa,

la legge subordina la concessione della deduzione all’ulteriore condizione che

la persona assistita non disponga di un reddito o una sostanza sufficienti a

provvedere al proprio sostentamento.

Partendo

dal calcolo sul fabbisogno indicato dal contribuente nel reclamo, risulta una

mancanza di liquidità di circa fr. 14'000.- per far fronte al sostentamento. Se

consideriamo la rendita AVS più il consumo capitali registrato nel corso del

2008, si arriva proprio a coprire il fabbisogno indicato e di conseguenza la

deduzione richiesta non può essere accordata.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 RI 2 impugnano

la decisione dell’Ufficio di tassazione sul reclamo proposto. I ricorrenti,

nello specifico, ripropongono le argomentazioni già esplicitate in precedenza,

provvedendo in tale sede a presentare una nuova tabella di calcolo

entrate/uscite parametrato al minimo d’esistenza della madre/suocera, così indicando

nel dettaglio le singole spese affrontate, con allegazione delle relative

ricevute. Sulla base dei “nuovi” calcoli, quindi, i ricorrenti ribadiscono la

necessità di dedurre fr. 5'600.-, somma ritenuta persino inferiore alle

effettive necessità.

E. Con

memoria del 2 settembre 2010, l’Ufficio di tassazione, in risposta al ricorso,

fa innanzitutto presente come i “nuovi” calcoli riportati dai contribuenti

risultino in parte diversi da quelli presentati in sede di reclamo. Nel merito,

ad ogni modo, l’Ufficio rileva che le fatture per spese di elettricità sono da

ricomprendere nell’importo minimo mensile di fr. 1'200.- e che la fattura per

fr. 5'405,20.- “si riferisce alla posa di una nuova stufa”. L’Ufficio eccepisce,

infine, un cospicuo consumo in capitale da parte della madre/suocera ed il

possesso di una pur minima rimanenza in capitale, in capo a quest’ultima, alla

data del 31 dicembre 2008.

A tali

deduzioni replicano i ricorrenti in data 8 settembre 2010. Gli stessi rilevano,

da un lato, di non aver modificato alcun importo, ma solo di aver precisato in

dettaglio le spese prima solo accennate, peraltro ricorrendo per alcune spese

al regime forfetario di legge. Dall’altro lato, affermano che la spesa di fr.

5'405,20 faccia riferimento al “risanamento del camino esistente” e, pertanto,

ad una spesa di manutenzione.

Diritto

1. 1.1.

Per

l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione

per sostentamento di un importo da 5'600.− a 10'900.−

franchi al massimo, dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera,

totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui

sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di

almeno 5'600.− franchi;

questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già

accordata la deduzione giusta la lettera a.

Analogamente,

per l’imposta federale diretta, l’art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD prevede

la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'100.− franchi per ogni persona totalmente

o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento

il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione;

questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già

accordata la deduzione giusta la lettera a.

1.2.

Come

risulta dal testo della legge, la deduzione per persona bisognosa a carico è

ammessa soltanto se l’aiuto è almeno pari o supera l’importo annuo della

deduzione (CDT n. 80.2001.80 del 27 giugno 2001; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; Circolare

n. 18 del 16 gennaio 1995 della Divisione delle contribuzioni, cifra 1.3.1, p.

2). Se l’aiuto non raggiunge almeno l’importo della deduzione concessa dalla

legge, non può nemmeno essere concessa una deduzione ridotta (Baumgartner,

in Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.

I/2a, ad art. 35 LIFD, p. 434; Richner/Frei/Kaufmann,

Kommentar zum Zürcher harmonisierten Steuergesetz, Zurigo 1999, p. 383). In

altre parole, contributi per un importo inferiore a quello della deduzione sono

irrilevanti per la deduzione (Bosshard/Bosshard/Lüdin,

Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steurrecht, Zurigo 2000, p.

196).

1.3.

Diversamente dalla LIFD,

la LT pone alla deduzione un’ulteriore condizione. Per la LT infatti la

deduzione sarà concessa soltanto se la persona, totalmente o parzialmente

incapace di esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente

provvede, è residente in Svizzera (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. b LT;

MESSAGGIO del Consiglio di Stato n. 4169, del 13 ottobre 1993, p. 36; inoltre

CDT n. 80.2003.24 del 10 aprile 2003).

1.4.

Secondo la lettera sia

della norma cantonale che di quella federale, non basta che la persona

assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace

di esercitare attività lucrativa (“erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige

Person”). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale allude alla

definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni

sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta

sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve essere

limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di incapacità al lavoro

dovuta a infortunio, malattia professionale, malattia o infermità congenita

(cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque più in generale a impedimenti di ordine

fisico o psichico.

La condizione che si

tratti di “erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person” è stata

verosimilmente ripresa dalla legge tributaria zurighese, la quale prevede

appunto la deduzione per persone bisognose “für erwerbsunfähige oder

beschränkt erwerbsfähige Persones”, che vengono mantenute dal contribuente.

Tale norma non viene quindi in nessun caso incontro a qualsivoglia diminuzione

della capacità economica (“wirtschaftliche Leistungfähigkeit”).

L’assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di

aiuto. L’assenza di lavoro deve essere dovuta all’età avanzata, a infermità o a

incapacità di guadagno per impedimenti fisici o psichici (Richner/ Frei/Kaufmann, Kommentar zum

harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 34, n. 25, p. 383; inoltre

CDT n. 80.97.08 del 20 febbraio 1997, in RDAT II-1997 n. 8t).

1.5.

Oltre al requisito della

parziale o totale incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge

subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione

all’ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e

di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che

abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l’entità della

deduzione (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149,

inoltre CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in RDAT I-1996 n. 11t; CDT n. 80.96.223 del 13 gennaio 1997).

Per

stabilire se uno si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di

mantenersi occorre riferirsi, a giudizio di questa Camera, alla tabella del

minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale

d’appello (CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in RDAT I-1996 n. 11t; CDT n. 363 dell’8 ottobre 1986; inoltre RF 1983, pag. 491).

Considerandi

2.

Nel

caso in esame, l’Autorità di tassazione ha negato ai contribuenti la deduzione

di fr. 5'600.- per persone bisognose a carico sulla base di due ordini di

considerazioni: la non deducibilità in concreto delle somme vantate dai

contribuenti a titolo di spese necessarie per la madre/suocera e l’esclusione

in radice del requisito dello stato di bisogno di quest’ultima.

La

decisione assunta dall’Ufficio di tassazione è da considerarsi in linea con la

legge e, dunque, risulta corretta.

2.1

2.1.1

Con

riferimento al primo ordine di ragioni, pur rilevando anche questa Camera che

le spese addotte dai ricorrenti in sede di ricorso sono in parte diverse da

quelle indicate in occasione del reclamo, rimane comunque impregiudicata la

considerazione secondo cui le spese vantate non siano deducibili. Gli importi

relativi al pagamento dell’elettricità, infatti, non possono che ricomprendersi

nel novero delle spese di stretta necessità e, dunque, devono considerarsi già

incluse (per far riferimento alla tabella riportata dai ricorrenti) nella voce

“debitore che vive da solo”.

Al

riguardo, anche la tabella CEF per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo (sia nella versione attuale, Circolare n. 35/2009

del 20 agosto 2009 che in quella precedente, Circolare n. 17/2000 del 27

dicembre 2000), include le “spese di elettricità e/o gas” nell’ambito delle

spese qualificate come minimo di esistenza.

2.1.2

In merito,

poi, alla fattura di fr. 5'405,20 del 15.9.2008, facente riferimento ad operazioni

di posa di una nuova stufa, non possono essere condivise le argomentazioni dei

ricorrenti, secondo cui si tratterebbe di un “intervento di manutenzione” in

quanto effettuato in risanamento del camino pre-esistente. È evidente, piuttosto,

che la spesa in questione (peraltro di notevole entità) non afferisce alla

“manutenzione” del camino esistente, ma costituisce una vera e propria

miglioria, in quanto tale non strettamente necessaria ai bisogni della

madre/suocera.

2.1.3

La non

deducibilità di tali voci di spesa porta ad escludere, di per sé, la deduzione

richiesta dai ricorrenti.

2.2

Quest’ultima,

ad ogni modo, non può essere riconosciuta neppure in astratto, difettando nel

caso di specie l’elemento dello stato di bisogno della persona aiutata. Si è

rilevato, sul punto, che la deduzione di cui agli artt. 34 cpv. 1 lett. b

LT e 213 cpv. 1 lett. b LIFD può essere concessa solo quando la persona

assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere

al proprio mantenimento e abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga

almeno l’entità della deduzione.

2.2.1

Sono gli

stessi ricorrenti a confermare quanto rilevato dall’Ufficio di tassazione, ossia

che la madre/suocera possiede una sostanza mobiliare di fr. 10'966.- alla data

del 31.12.2008, pur essendovi stato un consumo di capitale, nello stesso anno,

di fr. 16'655.- (rectius: di fr. 14'155.-, dovendosi decurtare fr.

2'500.- per ammortamento autoveicolo). La presenza di un capitale proprio in

capo alla (presunta) persona bisognosa porta ad escludere lo stato di bisogno

richiesto dalla legge, proprio perché la persona in questione può ancora

contare su un capitale che, per quanto ritenuto esiguo, le permette di far

fronte autonomamente alle spese necessarie.

2.2.2

Per

l’anno di tassazione di cui si discute, peraltro, è incontestato tra le parti

il fatto che la sig.ra __________ abbia fatto ricorso a detto capitale per un

importo non irrisorio di fr. 14'155.-. Sarebbe irragionevole, oltre che

contrario alla lettera e allo spirito della legge, considerare in stato di

bisogno una persona fintanto che la stessa possa contare su di un capitale

sufficiente a far fronte alle spese correnti.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico dei ricorrenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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