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Decisione

80.2010.105

Deduzioni: spese per malattia ed infortunio, condizioni, costi sopportati dal contribuente medesimo, donazione da parte del padre

15 giugno 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nata nel 1960, affetta da sclerosi multipla, lavora come insegnante a tempo

parziale.

Nella

dichiarazione fiscale 2007, la contribuente chiedeva la deduzione per spese di

malattia dell’importo di fr. 43'750.–, già dedotta la franchigia del 5% del

reddito netto intermedio, affermando di essersi recata in Cina per uno

specifico trattamento con cellule staminali embrionali, non ancora riconosciuto

in Europa. Nella stessa dichiarazione fiscale indicava di avere ricevuto in

donazione dal padre, residente a __________, l’importo di fr. 43'700.–.

B. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 25 febbraio 2009, l’Ufficio di

tassazione di Mendrisio respingeva la richiesta, spiegando nella motivazione

allegata che “la donazione del padre residente all’estero delle spese di cura

non può trovare alcun riconoscimento fiscale”.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 febbraio 2009.

In

occasione di una successiva udienza tenutasi il 23 luglio 2010, la reclamante confermava

di essersi pagata la cura grazie alla donazione del padre, sostenendo nondimeno

che il metodo di finanziamento della stessa non potesse in nessun caso influenzare

la relativa deduzione fiscale.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 4 agosto 2010, nella

quale sottolineava in particolar modo che la fattura del trattamento medico era

stata saldata direttamente dal padre, che il 13 settembre 2007 aveva versato

l’importo pattuito di fr. 43'744.85 (USD 36'500.–) direttamente alla clinica ospedaliera

di __________.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

il riconoscimento della deduzione per spese di malattia così come indicata

nella dichiarazione d’imposta, evidenziando di avere richiesto e beneficiato

dal padre di un anticipo ereditario, pari all’importo della fattura del

trattamento seguito in Cina.

Diritto

1. Preliminarmente

occorre rilevare come oggetto del presente gravame sia unicamente la questione

di chiarire il requisito – contenuto nel testo dell’art. 33 cpv. 1 lett. h

LIFD – secondo cui la deducibilità delle spese per malattia presuppone che il

contribuente sopporti esso stesso tali spese; nel caso concreto si dovrà decidere

se in presenza di una donazione tale presupposto non sia adempiuto.

Sul fatto

che RI 1 abbia ricevuto una donazione dal padre non possono esservi dubbi: in

effetti, dagli atti risulta in modo inequivocabile che il padre __________ ha pagato

direttamente, tramite bonifico bancario del 13.09.2007, la fattura

dell’ospedale di __________. Una donazione può infatti essere indiretta, come

appunto nel caso in cui una persona paghi la fattura di un’altra (P. Tercier, Les contrats speciaux, 3a

ed., Zurigo 2003, n. 1565 p. 229).

La

ricorrente, unicamente in occasione del reclamo, ha sostenuto di aver ricevuto

la citata donazione a titolo di anticipo ereditario, senza peraltro produrre

alcun tipo di documentazione a sostegno di questa (nuova) tesi. Ai fini del

presente giudizio tale differenziazione appare comunque irrilevante.

Come già

rilevato, l’autorità di tassazione si è limitata ad escludere che la spesa

litigiosa sia stata sostenuta dalla ricorrente, senza confrontarsi con gli

altri requisiti cui è subordinato il riconoscimento della deduzione in

questione. In questa sede non occorrerà pertanto pronunciarsi nel merito

dell’ulteriore presupposto che deve necessariamente essere adempiuto per accordare

la deducibilità fiscale: anche prescindendo dal riconoscimento di una cura da

parte della cassa malati, per costante giurisprudenza di codesta Camera risulta

che il trattamento debba essere stato prescritto da un medico e deve consentire

di eliminare, di lenire o di superare lo stato morboso (CDT 80.2005.168 del 23

gennaio 2006 in re D. A., CDT 80.2007.10 del 12 novembre 2007 in re P. e D. G.; StE 2007 B 27.5 n. 13).

Considerandi

2.

2.1.

La

dottrina vigente prevede tre categorie di deduzioni possibili sui redditi

conseguiti: le deduzioni organiche, che consistono nelle spese legate

all’acquisizione del reddito (art. 26 ss. LIFD e art. 25 ss. LT); le deduzioni

generali (o anorganiche), che in quanto tali costituiscono un’eccezione al

principio secondo cui non sono deducibili le spese legate all’utilizzo del

reddito (art. 33 LIFD e art. 32 LT); infine, le deduzioni sociali, che prendono

in considerazione la situazione personale del contribuente (art. 35 LIFD e art.

34.

LT) (Oberson, Droit fiscal

suisse, 3a ediz., Basilea 2007, p. 137 segg.).

Secondo

l’articolo 33 cpv. 1 lett. h LIFD – normativa che come visto si situa

nel contesto delle deduzioni generali – sono deducibili “le spese per malattia

e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli

provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e

superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli

articoli 26-33”. La medesima normativa è stata ripresa nella legislazione cantonale

all’art. 32 cpv. 1 lett. i LT.

2.2

Per le

deduzioni generali, i presupposti stabiliti dalla legge per la singola deduzione

dal reddito imponibile devono essere adempiuti proprio nella persona che la fa

valere. In altri termini, non basta per esempio che una persona paghi gli

interessi passivi di cui è debitore un terzo, per poterli dedurre dal reddito;

occorre invece che si tratti di interessi di cui lo stesso contribuente è debitore.

Per rimanere al caso degli interessi passivi, il terzo che paga al posto del

debitore non diventa egli stesso debitore e non ha pertanto il diritto alla

deduzione (cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 21 ad art. 25 LIFD,

p. 447).

Lo stesso

ragionamento vale, per fare un altro esempio, nel caso dei contributi sociali

(in particolare AVS/AI e Secondo Pilastro, ma anche Pilastro 3A). Se il datore

di lavoro si assume la quota dei contributi che per legge è a carico del

dipendente o paga i contributi della previdenza individuale vincolata di

quest’ultimo, ha diritto alla deduzione di tali importi ulteriori, mentre non

può goderne il dipendente stesso. Se poi è una terza persona ad assumersi il

pagamento dei contributi, non ha diritto di chiederne la deduzione dal suo

reddito (a meno che non configurino degli alimenti o dei contributi per il

sostentamento di una persona bisognosa), mentre può invocarla lo stesso

assicurato, per il quale ci si dovrà chiedere tuttavia se non percepisca una

prestazione imponibile (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 25 ad art. 25 LIFD, p. 447).

Venendo

alla deduzione delle spese per malattia e infortunio, è evidente che il presupposto

è che le malattie, per le quali i costi sono sostenuti, affliggano lo stesso

contribuente o tutt’al più una delle persone al cui sostentamento egli

provvede. Seguendo il ragionamento proposto in relazione alle deduzioni

precedentemente menzionate, si deve ritenere che il terzo, che si assuma il

pagamento di simili spese di cui è debitore il contribuente, non avrà in nessun

caso il diritto di chiederne la deduzione dal proprio reddito imponibile. Non

si può escludere invece che la deduzione possa essere rivendicata dallo stesso

contribuente, per il quale semmai il fatto che un terzo si sia assunto i costi

in discussione potrebbe costituire un reddito imponibile.

Tornando

al caso della ricorrente, il vantaggio di cui quest’ultima ha goduto costituirebbe

in ogni caso un reddito esente dall’imposta (art. 23 lett. a LT; art. 24

lett. a LIFD), per il fatto che si tratta come già sottolineato di una

donazione proveniente dal padre.

2.3

È vero

peraltro che, diversamente dalle altre deduzioni generali, quella di cui si discute

è caratterizzata dal fatto che il legislatore l’ha subordinata ad un’ulteriore

condizione. La legge richiede infatti espressamente che le spese per malattia

ed infortunio siano “sopportate dal contribuente medesimo”.

Il

Messaggio a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle imposte

dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull’imposta federale diretta (Messaggio

sull’armonizzazione fiscale) del 25 maggio 1983 (Foglio federale 1983, Vol.

III) non sembra apportare particolari chiarimenti circa la portata di tale

precisazione. Nel testo in italiano, a p. 61, in merito all’art. 10 del progetto che si riferiva a “Deduzioni – In generale” (art. 9

dell’attuale LAID) si legge:

Giusta la lettera h, i

costi di malattia, di infortunio o di invalidità del contribuente e delle

persone al cui sostentamento provvede, che non sono coperti dall’assicurazione,

vanno riconosciuti come spese deducibili nella misura in cui non superino una

determinata franchigia. Questa nuova soluzione corrisponde all’evoluzione che

si costata generalmente nel campo del diritto fiscale svizzero.

Il

medesimo Messaggio contiene pure un Commento al disegno di legge federale

sull’imposta federale diretta; in merito alle “Deduzioni generali” di cui

all’art. 33, a pagina 110 si può leggere:

In materia di imposta federale

diretta risulta nuova la lettera h delle spese provocate dalla malattia,

dagli infortuni e dall’invalidità. Si riconosce quindi il carattere di spese

deducibili alle spese non coperte dall’assicurazione e dovute a malattia,

infortuni e invalidità del contribuente o di una persona a suo carico. (…)

Tuttavia non è necessario che il contribuente sopporti esso stesso tali spese.

D’altronde deve concedere su di esse un importo franco.

Da questo

commento sembrerebbe doversi concludere che – al contrario di quanto risulta

dalla lettera dell’attuale art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD – non sarebbe

richiesto che il contribuente sopporti esso stesso le spese di malattia. Ma si

tratta in tutta evidenza di un errore di traduzione dalla versione del

Messaggio in lingua tedesca, che infatti riporta in modo chiaro, a p. 174

(quinta riga), la frase “Erforderlich ist indessen, dass der

Steuerpflichtige di Kosten selber trägt”.

Sulla

base della circolare n. 11 del 31 agosto 2005 dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni, relativa alla “Deduzione delle spese di malattia e

infortunio nonché delle spese per disabilità”, con “spese sopportate

personalmente dal contribuente” sono da comprendere “le spese che rimangono da

pagare al contribuente dopo la deduzione di tutte le prestazioni di

assicurazioni e istituzioni pubbliche, professionali o private (AVS, AI, SUVA,

assicurazione militare, cassa malati, assicurazione responsabilità civile e

assicurazioni private contro gli infortuni, enti assistenziali e fondazioni

ecc)” (circolare citata, p. 10).

La

circolare successivamente emanata dalla Divisione cantonale delle contribuzioni

(n. 9/2005) non apporta ulteriori delucidazioni in merito alla problematica in

oggetto.

2.4

La dottrina

non affronta specificatamente la questione evocata. Essa sembra tuttavia

condividere perlopiù le considerazioni proposte dall’AFC nella sua circolare,

cui fa espressamente rinvio (cfr. p. es. Zigerlig/ Jud, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 33 ad art. 33 LIFD, p.

546; nello stesso senso anche Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 81 ad art. 33 LIFD, p. 841).

Altrove si sottolinea come non siano spese deducibili per malattia quelle prese

a carico in maniera definitiva dalle assicurazioni contro le malattie o contro gli

infortuni del contribuente, da un’assicurazione del datore di lavoro,

dall’assicurazione RC del terzo responsabile o da qualsiasi altra persona (“ou

par toute autre personne”; Noël,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 87 ad art. 33 LIFD, p. 554).

A

proposito delle altre terze persone che potrebbero assumersi i costi in discussione,

altri autori propongono gli esempi di chi ha provocato un infortunio oppure

dell’ufficio dell’assistenza sociale (Fürsorgeamt) (cfr. Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser

durch das st.gallische Steuerrecht, 6a ediz., Muri-Berna 1999, p.

160).

La casistica

proposta dalla dottrina, anche nella misura in cui affianca agli assicuratori

altre terze persone che potrebbero aver preso a carico le spese per malattia ed

infortunio del contribuente, non sembra tuttavia potersi estendere anche al

caso della donazione da parte di un genitore. Si tratta infatti di un caso ben

diverso da quello della persona che ha provocato un infortunio, la quale è

all’origine delle spese mediche provocate, indipendentemente dal fatto che sia

anche giuridicamente obbligato ad indennizzare i costi; ma vi sono evidenti

differenze anche rispetto al caso in cui è l’ente pubblico ad assumersi i

costi, perché chi deve essere curato non ha i mezzi per provvedervi. Si tratta

infatti di ipotesi in cui gli importi assunti dai terzi non vanno ad arricchire

il contribuente che abbisogna dei trattamenti medici, ma lo sollevano dalle

conseguenze finanziarie di un infortunio o di una malattia.

Se si

pervenisse alla soluzione contraria, cioè quella sostenuta dall’autorità

fiscale, si dovrebbero sottoporre a trattamento fiscale diverso il caso in cui

il genitore dona un importo di denaro al figlio, perché quest’ultimo lo

impieghi per coprire le spese di malattia o infortunio, ed il caso in cui

invece il genitore paga direttamente il fornitore delle prestazioni. Nel primo

caso, infatti, ben difficilmente si potrebbe negare la deduzione richiesta dal

figlio, potendo quest’ultimo disporre della somma di denaro ricevuta.

3.

Le

considerazioni che precedono comportano l’annullamento della decisione su reclamo

ed il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, affinché esamini le altre

condizioni per il riconoscimento della deduzione in questione.

Visto

l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali. Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 4 agosto 2010 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Alla

ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 400.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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