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Decisione

80.2010.106

Reddito: locazione di camere, reddito della sostanza o reddito dell'attività lucrativa indipendente, obbligo di collaborazione del contribuente, valutazione

5 maggio 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

è titolare del Ristorante __________, a __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2007, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito

dell’attività lucrativa indipendente di fr. 29'528.–, importo cui si

aggiungevano fr. 43'060.–, provenienti dall’affitto di camere.

Con

decisione del 18 marzo 2009, l’RS 1 notificava ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione

IC/IFD 2007, nella quale commisurava l’utile aziendale in fr. 126'000.–,

importo comprensivo anche delle entrate relative alla locazione di camere. La

motivazione indicava che i valori dichiarati erano stati “rettificati sulla

base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente

o dei coefficienti di utile medio validi per aziende del ramo e facenti parte

della realtà locale”.

B. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 9 aprile 2009,

nel quale definivano “ingiustificata ed eccessiva la ripresa” sul reddito

dell’attività indipendente.

Il 7

aprile 2009, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva al contribuente, invitandolo a

trasmettergli il “listino prezzi camere e ristorante”, “eventuali accordi o

contratti relativi ad agevolazioni sul prezzo delle camere per pernottamenti di

lunga durata“, la “ventilazione conto acquisti (con la presentazione delle

pezze giustificative relative ad acquisto caffè e birra)” e l’elenco degli

stipendi “con nominativo del dipendente e relativa occupazione”.

Con

lettera del 29 aprile 2009, i reclamanti inviavano all’Ufficio una copia di

alcune schede contabili e le fatture di __________ in merito alla tassa di

soggiorno pagata. Il 12 maggio 2009, trasmettevano poi il listino prezzi del

ristorante, la scheda contabile degli acquisti per il ristorante e quella

relativa ai dipendenti, precisando, da un lato, che non esistevano “accordi o

contratti relativi ad agevolazioni sul prezzo delle camere per pernottamenti di

lunga durata… in quanto essi sono sempre stati stipulati verbalmente” e,

dall’altro, che la documentazione relativa agli acquisti era “a disposizione”,

con la conseguenza che l’eventuale “ventilazione del conto acquisti” poteva

essere fatta direttamente dall’Ufficio di tassazione “in occasione di una

vostra eventuale revisione contabile”.

C. L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 luglio 2010, così

motivata:

L’autorità

di tassazione ha definito tale reddito sommando al reddito del ristorante

quello da affittacamere come in passato.

La

valutazione effettuata è determinata dagli unici dati certi in possesso

dell’autorità di tassazione, il numero di pernottamenti dichiarati all’ente del

turismo è dato che permette di verificare la reale frequenza di alloggio.

Su

richiesta di documentazione aggiuntiva, dopo diversi incontri e contatti

telefonici, il contribuente per tramite del suo rappresentante è stato alquanto

vago e poco collaborativo nel presentare dati e documenti a comprova di eventuali

riduzioni di entrate.

Alla

luce di quanto sopra la valutazione effettuata in sede di tassazione appare

oltremodo giustificata e prudenziale in funzione dell’andamento dei pernottamenti

dichiarati nel corso degli ultimi anni rapportato al dato dell’anno di

tassazione.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

contestano nuovamente la commisurazione del reddito dell’attività lucrativa

indipendente intrapresa dall’autorità fiscale. Gli insorgenti lamentano in

primo luogo una violazione del loro diritto di essere sentiti, per il fatto che

dalla decisione impugnata non si comprenderebbe “quale documentazione

aggiuntiva sarebbe stata richiesta”. Censurano quindi la violazione del principio

della buona fede, nella misura in cui in passato l’autorità fiscale avrebbe

sempre accettato la documentazione così come presentata. Sottolineano inoltre

di avere prestato tutta la collaborazione richiesta e denunciano

l’inosservanza, da parte dell’autorità fiscale, dei principi cui è subordinata

la tassazione d’ufficio.

Nelle sue

osservazioni del 1° settembre 2010, l’Ufficio di tassazione propone di respingere

il ricorso, rilevando che la mancata collaborazione rimproverata ai ricorrenti

si riferirebbe all’utile non del ristorante bensì della locazione delle camere.

A tale riguardo, i contribuenti avevano sottoscritto una transazione con

l’autorità in precedenti periodi fiscali, accettando riprese rilevanti.

Nella

replica del 22 settembre 2010, gli insorgenti ritengono arbitrario che

l’autorità fiscale si basi su transazioni relative a periodi fiscali

precedenti.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a

una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non

soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non

possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può

tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del

tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve

essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132

cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca

all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì

all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

1.2.

Giurisprudenza

e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione

d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai

suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti

attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata

(decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno

2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

Vol. I/2b, 2a ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31

ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra

Berger, Voraussetzungen und

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 197).

L’autorità fiscale deve comunque agire “pflichtgemäss”,

ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili

criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti

del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità

(ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella

misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua

capacità contributiva reale (Zweifel,

op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

Oltre a

gestire un ristorante, RI 1 svolge anche un’attività di locazione di camere.

L’immobile che è oggetto di tale attività non è tuttavia iscritto a bilancio né

il relativo ricavo è considerato nel conto economico. Nella loro dichiarazione

del resto i contribuenti non forniscono alcuna indicazione in merito al numero

di camere, ai servizi offerti (con o senza prestazioni alberghiere), alle tariffe,

all’occupazione, limitandosi per contro ad aggiungere al valore locativo della

propria abitazione, sul modulo 7 (Immobili, determinazione della sostanza e del

reddito immobiliare), un importo di fr. 43'060.– per “diversi affitti camere”.

Solo nel corso della procedura di reclamo hanno prodotto i dati relativi alla

tassa di soggiorno pagata. Agli atti è inoltre reperibile una lista con il numero

dei pernottamenti mensili di una ventina di persone che sono state ospiti dei

locali del ricorrente, senza ulteriori precisazioni in merito alle condizioni

convenute.

2.2

Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, non vi è attività lucrativa indipendente

quando ci si limita ad amministrare il proprio patrimonio privato ed in

particolar modo quando si cedono in locazione i propri immobili. Ciò si

verifica anche nel caso in cui il patrimonio è di proporzioni rilevanti, viene

amministrato in modo professionale e vengono anche tenuti i libri contabili

(ASA 74 p. 737). Anche qualora si tratti della locazione di appartamenti arredati

i proventi si considerano essenzialmente reddito della sostanza e non

dell’attività lucrativa indipendente, nonostante i lavori che il proprietario

deve intraprendere in vista della locazione, se si tratta di lavori che, come quelli

di manutenzione, servono a rendere l’oggetto idoneo al conseguimento del

reddito (RDAT I-2000 n. 19t consid. 3c/bb e giurisprudenza citata). Su

quest’ultimo aspetto, è anche vero che la giurisprudenza in materia di

assicurazioni sociali considera invece la locazione di appartamenti ammobiliati

come reddito dell’attività lucrativa indipendente (RCC 1987 p. 554 consid. 3a;

DTF 111 V 81 consid. 2-5), determinando in tal modo una difformità con il

diritto tributario, criticata dalla dottrina (Böhi,

Der unterschiedliche Einkommensbegriff im Steuerrecht und im Sozialversicherungsrecht

und seine Auswirkungen auf die Beitragserhebung, Berna, 2001, p. 239 ss., in

particolare p. 284) e deplorata anche dallo stesso Tribunale federale in una

recente sentenza, nella quale si auspica un allineamento alla giurisprudenza in

materia di assicurazioni sociali, in considerazione proprio del fatto che nel

caso della locazione di appartamenti arredati la componente di attività non

puramente immobiliare è molto più significativa rispetto al caso degli

appartamenti vuoti (sentenza

del 27 giugno 2008 n.2C_135/2008 consid. 3.3).

2.3

Nel caso

in esame, come visto, l’immobile del ricorrente è considerato sostanza privata.

Il reddito proveniente dalla locazione di camere, inserito fra i proventi della

sostanza privata nella sua dichiarazione, è stato invece aggiunto al reddito

dell’attività lucrativa da parte dell’Ufficio di tassazione, in funzione

verosimilmente della trasmissione dei dati fiscali alla cassa di compensazione AVS.

In

considerazione delle scarse informazioni disponibili, è ben difficile stabilire

se l’attività sia più vicina a quella di un albergatore o a quella di una

semplice locazione di camere. Sia che la locazione in discussione sia

considerata amministrazione patrimoniale sia che invece venga ritenuta un’attività

lucrativa del contribuente, quest’ultimo è obbligato a prestare all’autorità

fiscale la più estesa collaborazione ai fini della determinazione del reddito

imponibile.

Si

ricorda, in particolare, che secondo gli articoli 200 LT e 126 LIFD il

contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (cpv. 1) e deve segnatamente fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati,

come anche documenti concernenti le relazioni d’affari (cpv. 2).

Nella

misura in cui la locazione di camere costituisse un’attività commerciale, troverebbero

applicazione gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, per i quali le persone

fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche

devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti

profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità

conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle

entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

2.4

I

contribuenti non hanno fornito, come detto, alcuna indicazione che permetta all’autorità

fiscale di verificare la completezza dell’importo dichiarato quale reddito

della locazione di camere. In tal modo hanno chiaramente disatteso i loro

obblighi di collaborazione, nonostante le ripetute richieste indirizzategli

dall’Ufficio di tassazione.

Non si

comprende, in questo contesto, come nel ricorso possano lamentare una violazione

del principio della buona fede e del diritto di essere sentiti e sostenere, invece,

di aver ossequiato il principio di collaborazione.

3.

3.1.

I ricorrenti

lamentano un “abuso (applicazione errata) dell’istituto della tassazione

d’ufficio”. L’autorità non avrebbe infatti notificato loro la diffida cui la

legge subordina una tassazione per apprezzamento ed avrebbe intrapreso una

valutazione punitiva.

3.2

L’Ufficio di tassazione ha

rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto

senso contemplato dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD. Sin

dal principio, le severe esigenze procedurali poste dalla tassazione d’ufficio

non sono infatti state rispettate: non solo non è stata intimata ai contribuenti

la diffida a collaborare, ma soprattutto, notificando loro la tassazione IC/IFD

2007, con decisione del 9 marzo 2009, l’autorità di tassazione ha omesso di

indicare espressamente nei rimedi giuridici l’esistenza dei requisiti posti

dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di

inottemperanza, senza peraltro successivamente porvi rimedio. Viene così a

cadere l’inversione dell’onere della prova voluta dal legislatore, tipica del

reclamo nei confronti di una tassazione d’ufficio a’ sensi degli art. 206 cpv.

3.

LT e 132 cpv. 3 LIFD.

Ciò non

toglie tuttavia che la tassazione in discussione rimanga pur sempre una

tassazione “ordinaria” fondata su considerazioni di verosimiglianza.

Come vedremo meglio di seguito, di fronte ad una documentazione inadeguata in

merito all’attività di locazione di camere, l’Ufficio di tassazione non poteva

fare altro che procedere ad una valutazione dei suoi redditi, basandosi sugli

stessi metodi di stima previsti dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130

cpv. 2 LIFD, quali sono i coefficienti sperimentali,

l’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente (Althaus-Houriet, op. cit., n. 14 ad art.

130.

LIFD; decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006).

3.3

Ne

consegue che l’autorità fiscale non ha affatto violato le disposizioni legali

concernenti l’accertamento del reddito imponibile, pur discostandosi da quanto

dichiarato dai contribuenti. Come illustrato nelle osservazioni al ricorso, ha

proceduto ad una valutazione basata in particolar modo sul confronto con la

situazione dei periodi fiscali precedenti. In particolare, ha rilevato il notevole

calo del ricavo unitario medio, cioè del ricavo per singolo pernottamento,

rispetto agli anni prima: dividendo il ricavo dichiarato in relazione alla

locazione delle camere per il numero di pernottamenti dichiarati, si ottiene

infatti un importo di fr. 93.– nel 2004, di fr. 81.– nel 2005, di fr. 152.– nel

2006.

e di soli fr. 39.– nel 2007. L’Ufficio di tassazione ha fatto quanto

possibile per ottenere una spiegazione al riguardo, chiedendo anche espressamente

ai ricorrenti informazioni circa il “listino prezzi” delle camere come pure su

“eventuali accordi o contratti relativi ad agevolazioni sul prezzo delle camere

per pernottamenti di lunga durata”. Come già ricordato, i contribuenti si sono

accontentati di escludere l’esistenza di un listino prezzi ed anche di accordi

relativi ad agevolazioni (cfr. in particolare la lettera del 12 maggio 2010

all’Ufficio di tassazione).

La stima

intrapresa dall’autorità fiscale appare senz’altro coscienziosa (“pflichtgemäss”),

come richiesto dalla legge, se non prudenziale, e tutt’altro che punitiva, come

invece sostenuto nel ricorso. Basti osservare che, rispetto alla somma degli importi

dichiarati come cifra d’affari del ristorante e come ricavi delle camere (fr.

284'702.–), il reddito netto assoggettato all’imposta (fr. 126'000.–)

corrisponde al 44,26% ed è pertanto nettamente inferiore alla percentuale dei

periodi precedenti, che erano stati definiti in via transattiva: il 52,94% nel

2004, il 53,94% nel 2005 ed il 51,19% nel 2006.

4.

Visto

l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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