80.2010.106
Reddito: locazione di camere, reddito della sostanza o reddito dell'attività lucrativa indipendente, obbligo di collaborazione del contribuente, valutazione
5 maggio 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
80.2010.106
Data decisione, Autorità:
05.05.2012, CDT
Titolo:
Reddito: locazione di camere, reddito della sostanza o reddito dell'attività lucrativa indipendente, obbligo di collaborazione del contribuente, valutazione
OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
art. 126 LIFD
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 200 LT
art. 204 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2010.106
Lugano
5 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappresentati dall’ RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 agosto 2010 contro la decisione del 28
luglio 2010 in materia di IC e IFD 2007.
Fatti
A. RI 1
è titolare del Ristorante __________, a __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2007, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito
dell’attività lucrativa indipendente di fr. 29'528.–, importo cui si
aggiungevano fr. 43'060.–, provenienti dall’affitto di camere.
Con
decisione del 18 marzo 2009, l’RS 1 notificava ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione
IC/IFD 2007, nella quale commisurava l’utile aziendale in fr. 126'000.–,
importo comprensivo anche delle entrate relative alla locazione di camere. La
motivazione indicava che i valori dichiarati erano stati “rettificati sulla
base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente
o dei coefficienti di utile medio validi per aziende del ramo e facenti parte
della realtà locale”.
B. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 9 aprile 2009,
nel quale definivano “ingiustificata ed eccessiva la ripresa” sul reddito
dell’attività indipendente.
Il 7
aprile 2009, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva al contribuente, invitandolo a
trasmettergli il “listino prezzi camere e ristorante”, “eventuali accordi o
contratti relativi ad agevolazioni sul prezzo delle camere per pernottamenti di
lunga durata“, la “ventilazione conto acquisti (con la presentazione delle
pezze giustificative relative ad acquisto caffè e birra)” e l’elenco degli
stipendi “con nominativo del dipendente e relativa occupazione”.
Con
lettera del 29 aprile 2009, i reclamanti inviavano all’Ufficio una copia di
alcune schede contabili e le fatture di __________ in merito alla tassa di
soggiorno pagata. Il 12 maggio 2009, trasmettevano poi il listino prezzi del
ristorante, la scheda contabile degli acquisti per il ristorante e quella
relativa ai dipendenti, precisando, da un lato, che non esistevano “accordi o
contratti relativi ad agevolazioni sul prezzo delle camere per pernottamenti di
lunga durata… in quanto essi sono sempre stati stipulati verbalmente” e,
dall’altro, che la documentazione relativa agli acquisti era “a disposizione”,
con la conseguenza che l’eventuale “ventilazione del conto acquisti” poteva
essere fatta direttamente dall’Ufficio di tassazione “in occasione di una
vostra eventuale revisione contabile”.
C. L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 luglio 2010, così
motivata:
L’autorità
di tassazione ha definito tale reddito sommando al reddito del ristorante
quello da affittacamere come in passato.
La
valutazione effettuata è determinata dagli unici dati certi in possesso
dell’autorità di tassazione, il numero di pernottamenti dichiarati all’ente del
turismo è dato che permette di verificare la reale frequenza di alloggio.
Su
richiesta di documentazione aggiuntiva, dopo diversi incontri e contatti
telefonici, il contribuente per tramite del suo rappresentante è stato alquanto
vago e poco collaborativo nel presentare dati e documenti a comprova di eventuali
riduzioni di entrate.
Alla
luce di quanto sopra la valutazione effettuata in sede di tassazione appare
oltremodo giustificata e prudenziale in funzione dell’andamento dei pernottamenti
dichiarati nel corso degli ultimi anni rapportato al dato dell’anno di
tassazione.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
contestano nuovamente la commisurazione del reddito dell’attività lucrativa
indipendente intrapresa dall’autorità fiscale. Gli insorgenti lamentano in
primo luogo una violazione del loro diritto di essere sentiti, per il fatto che
dalla decisione impugnata non si comprenderebbe “quale documentazione
aggiuntiva sarebbe stata richiesta”. Censurano quindi la violazione del principio
della buona fede, nella misura in cui in passato l’autorità fiscale avrebbe
sempre accettato la documentazione così come presentata. Sottolineano inoltre
di avere prestato tutta la collaborazione richiesta e denunciano
l’inosservanza, da parte dell’autorità fiscale, dei principi cui è subordinata
la tassazione d’ufficio.
Nelle sue
osservazioni del 1° settembre 2010, l’Ufficio di tassazione propone di respingere
il ricorso, rilevando che la mancata collaborazione rimproverata ai ricorrenti
si riferirebbe all’utile non del ristorante bensì della locazione delle camere.
A tale riguardo, i contribuenti avevano sottoscritto una transazione con
l’autorità in precedenti periodi fiscali, accettando riprese rilevanti.
Nella
replica del 22 settembre 2010, gli insorgenti ritengono arbitrario che
l’autorità fiscale si basi su transazioni relative a periodi fiscali
precedenti.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46
cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a
una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non
soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non
possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può
tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del
tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve
essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132
cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca
all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì
all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
1.2.
Giurisprudenza
e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione
d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai
suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti
attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata
(decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno
2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
Vol. I/2b, 2a ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31
ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra
Berger, Voraussetzungen und
Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 197).
L’autorità fiscale deve comunque agire “pflichtgemäss”,
ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili
criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti
del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità
(ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella
misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua
capacità contributiva reale (Zweifel,
op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
Oltre a
gestire un ristorante, RI 1 svolge anche un’attività di locazione di camere.
L’immobile che è oggetto di tale attività non è tuttavia iscritto a bilancio né
il relativo ricavo è considerato nel conto economico. Nella loro dichiarazione
del resto i contribuenti non forniscono alcuna indicazione in merito al numero
di camere, ai servizi offerti (con o senza prestazioni alberghiere), alle tariffe,
all’occupazione, limitandosi per contro ad aggiungere al valore locativo della
propria abitazione, sul modulo 7 (Immobili, determinazione della sostanza e del
reddito immobiliare), un importo di fr. 43'060.– per “diversi affitti camere”.
Solo nel corso della procedura di reclamo hanno prodotto i dati relativi alla
tassa di soggiorno pagata. Agli atti è inoltre reperibile una lista con il numero
dei pernottamenti mensili di una ventina di persone che sono state ospiti dei
locali del ricorrente, senza ulteriori precisazioni in merito alle condizioni
convenute.
2.2
Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, non vi è attività lucrativa indipendente
quando ci si limita ad amministrare il proprio patrimonio privato ed in
particolar modo quando si cedono in locazione i propri immobili. Ciò si
verifica anche nel caso in cui il patrimonio è di proporzioni rilevanti, viene
amministrato in modo professionale e vengono anche tenuti i libri contabili
(ASA 74 p. 737). Anche qualora si tratti della locazione di appartamenti arredati
i proventi si considerano essenzialmente reddito della sostanza e non
dell’attività lucrativa indipendente, nonostante i lavori che il proprietario
deve intraprendere in vista della locazione, se si tratta di lavori che, come quelli
di manutenzione, servono a rendere l’oggetto idoneo al conseguimento del
reddito (RDAT I-2000 n. 19t consid. 3c/bb e giurisprudenza citata). Su
quest’ultimo aspetto, è anche vero che la giurisprudenza in materia di
assicurazioni sociali considera invece la locazione di appartamenti ammobiliati
come reddito dell’attività lucrativa indipendente (RCC 1987 p. 554 consid. 3a;
DTF 111 V 81 consid. 2-5), determinando in tal modo una difformità con il
diritto tributario, criticata dalla dottrina (Böhi,
Der unterschiedliche Einkommensbegriff im Steuerrecht und im Sozialversicherungsrecht
und seine Auswirkungen auf die Beitragserhebung, Berna, 2001, p. 239 ss., in
particolare p. 284) e deplorata anche dallo stesso Tribunale federale in una
recente sentenza, nella quale si auspica un allineamento alla giurisprudenza in
materia di assicurazioni sociali, in considerazione proprio del fatto che nel
caso della locazione di appartamenti arredati la componente di attività non
puramente immobiliare è molto più significativa rispetto al caso degli
appartamenti vuoti (sentenza
del 27 giugno 2008 n.2C_135/2008 consid. 3.3).
2.3
Nel caso
in esame, come visto, l’immobile del ricorrente è considerato sostanza privata.
Il reddito proveniente dalla locazione di camere, inserito fra i proventi della
sostanza privata nella sua dichiarazione, è stato invece aggiunto al reddito
dell’attività lucrativa da parte dell’Ufficio di tassazione, in funzione
verosimilmente della trasmissione dei dati fiscali alla cassa di compensazione AVS.
In
considerazione delle scarse informazioni disponibili, è ben difficile stabilire
se l’attività sia più vicina a quella di un albergatore o a quella di una
semplice locazione di camere. Sia che la locazione in discussione sia
considerata amministrazione patrimoniale sia che invece venga ritenuta un’attività
lucrativa del contribuente, quest’ultimo è obbligato a prestare all’autorità
fiscale la più estesa collaborazione ai fini della determinazione del reddito
imponibile.
Si
ricorda, in particolare, che secondo gli articoli 200 LT e 126 LIFD il
contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (cpv. 1) e deve segnatamente fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati,
come anche documenti concernenti le relazioni d’affari (cpv. 2).
Nella
misura in cui la locazione di camere costituisse un’attività commerciale, troverebbero
applicazione gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, per i quali le persone
fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche
devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti
profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità
conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle
entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.
2.4
I
contribuenti non hanno fornito, come detto, alcuna indicazione che permetta all’autorità
fiscale di verificare la completezza dell’importo dichiarato quale reddito
della locazione di camere. In tal modo hanno chiaramente disatteso i loro
obblighi di collaborazione, nonostante le ripetute richieste indirizzategli
dall’Ufficio di tassazione.
Non si
comprende, in questo contesto, come nel ricorso possano lamentare una violazione
del principio della buona fede e del diritto di essere sentiti e sostenere, invece,
di aver ossequiato il principio di collaborazione.
3.
3.1.
I ricorrenti
lamentano un “abuso (applicazione errata) dell’istituto della tassazione
d’ufficio”. L’autorità non avrebbe infatti notificato loro la diffida cui la
legge subordina una tassazione per apprezzamento ed avrebbe intrapreso una
valutazione punitiva.
3.2
L’Ufficio di tassazione ha
rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto
senso contemplato dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD. Sin
dal principio, le severe esigenze procedurali poste dalla tassazione d’ufficio
non sono infatti state rispettate: non solo non è stata intimata ai contribuenti
la diffida a collaborare, ma soprattutto, notificando loro la tassazione IC/IFD
2007, con decisione del 9 marzo 2009, l’autorità di tassazione ha omesso di
indicare espressamente nei rimedi giuridici l’esistenza dei requisiti posti
dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di
inottemperanza, senza peraltro successivamente porvi rimedio. Viene così a
cadere l’inversione dell’onere della prova voluta dal legislatore, tipica del
reclamo nei confronti di una tassazione d’ufficio a’ sensi degli art. 206 cpv.
3.
LT e 132 cpv. 3 LIFD.
Ciò non
toglie tuttavia che la tassazione in discussione rimanga pur sempre una
tassazione “ordinaria” fondata su considerazioni di verosimiglianza.
Come vedremo meglio di seguito, di fronte ad una documentazione inadeguata in
merito all’attività di locazione di camere, l’Ufficio di tassazione non poteva
fare altro che procedere ad una valutazione dei suoi redditi, basandosi sugli
stessi metodi di stima previsti dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130
cpv. 2 LIFD, quali sono i coefficienti sperimentali,
l’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente (Althaus-Houriet, op. cit., n. 14 ad art.
130.
LIFD; decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006).
3.3
Ne
consegue che l’autorità fiscale non ha affatto violato le disposizioni legali
concernenti l’accertamento del reddito imponibile, pur discostandosi da quanto
dichiarato dai contribuenti. Come illustrato nelle osservazioni al ricorso, ha
proceduto ad una valutazione basata in particolar modo sul confronto con la
situazione dei periodi fiscali precedenti. In particolare, ha rilevato il notevole
calo del ricavo unitario medio, cioè del ricavo per singolo pernottamento,
rispetto agli anni prima: dividendo il ricavo dichiarato in relazione alla
locazione delle camere per il numero di pernottamenti dichiarati, si ottiene
infatti un importo di fr. 93.– nel 2004, di fr. 81.– nel 2005, di fr. 152.– nel
2006.
e di soli fr. 39.– nel 2007. L’Ufficio di tassazione ha fatto quanto
possibile per ottenere una spiegazione al riguardo, chiedendo anche espressamente
ai ricorrenti informazioni circa il “listino prezzi” delle camere come pure su
“eventuali accordi o contratti relativi ad agevolazioni sul prezzo delle camere
per pernottamenti di lunga durata”. Come già ricordato, i contribuenti si sono
accontentati di escludere l’esistenza di un listino prezzi ed anche di accordi
relativi ad agevolazioni (cfr. in particolare la lettera del 12 maggio 2010
all’Ufficio di tassazione).
La stima
intrapresa dall’autorità fiscale appare senz’altro coscienziosa (“pflichtgemäss”),
come richiesto dalla legge, se non prudenziale, e tutt’altro che punitiva, come
invece sostenuto nel ricorso. Basti osservare che, rispetto alla somma degli importi
dichiarati come cifra d’affari del ristorante e come ricavi delle camere (fr.
284'702.–), il reddito netto assoggettato all’imposta (fr. 126'000.–)
corrisponde al 44,26% ed è pertanto nettamente inferiore alla percentuale dei
periodi precedenti, che erano stati definiti in via transattiva: il 52,94% nel
2004, il 53,94% nel 2005 ed il 51,19% nel 2006.
4.
Visto
l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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