80.2010.109
Deduzioni: spese professionali, trasporto da domicilio a luogo di lavoro, coniugi che lavorano allo stesso posto
19 ottobre 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2010.109
Data decisione, Autorità:
19.10.2010, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, trasporto da domicilio a luogo di lavoro, coniugi che lavorano allo stesso posto
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. a LIFD
art. 25 cpv. 1 let. a LT
Incarto n.
80.2010.109
Lugano
19 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
CO 1
oggetto
ricorso dell’8 settembre 2010 contro la decisione
dell’11 agosto 2010 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. I
coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati a __________, hanno lavorato entrambi, durante
il periodo fiscale 2009, alle dipendenze della __________ SA a __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2009, i contribuenti facevano valere spese professionali
per complessivi fr. 13'340.– ciascuno, delle quali fr. 9'240.– erano costituite
da costi di trasporto con il veicolo privato dal domicilio al luogo di lavoro.
B. Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 16 giugno 2010, l’Ufficio di
tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile in fr. 101'500.– per
l’IC ed in fr. 99'700.– per l’IFD.
In
particolare, l’autorità fiscale aveva ammesso la deduzione delle spese di
trasporto solo per il marito, con la seguente motivazione:
Va posto in
evidenza come il riconoscimento delle spese per il mezzo privato rappresenti
l’eccezione: la regola generale è la concessione delle spese equivalenti
all’uso dei mezzi pubblici di trasporto.
Visto
che i coniugi lavorano presso l’identico datore di lavoro (e presumibilmente
nella stessa posizione lavorativa) è concesso l’uso di un solo veicolo,
siccome, il loro trasporto avviene, con grande verosimiglianza, con un’unica
auto privata.
C. I
contribuenti interponevano reclamo contro la suddetta decisione il 13 luglio
2010, spiegando che “a causa di mandati da svolgere direttamente presso la sede
di alcuni nostri clienti, abbiamo tutti e due la necessità di recarci al lavoro
con la nostra singola auto privata (e non con un’unica auto privata come
addotto nelle vostre motivazioni)”. Al reclamo era allegata una lettera del datore
di lavoro, che confermava il loro “impegno pressoché quotidiano direttamente
presso gli uffici di alcuni nostri clienti”, raggiungibili con il veicolo
privato dei reclamanti.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione dell’11 agosto 2010. A suo avviso, gli argomenti dei reclamanti non erano di rilievo, concernendo non la trasferta
giornaliera dal loro domicilio alla sede del datore di lavoro bensì “l’uso del
veicolo privato durante l’orario di lavoro, per visitare i loro clienti”.
A tale
riguardo, i dipendenti avrebbero il diritto al rimborso delle spese da parte
del datore di lavoro.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
postulano nuovamente la deduzione per il trasporto dal domicilio al luogo di
lavoro con due veicoli privati. Spiegato che svolgono numerose missioni per
conto del datore di lavoro, ribadiscono che i loro orari di presenza in ufficio
non coincidono e che organizzano il loro tempo in modo autonomo l’uno
dall’altra.
Con scritto
del 14 settembre 2010, il giudice delegato si è rivolto ai ricorrenti, chiedendo
loro di documentare le trasferte di lavoro e gli orari di presenza in ufficio.
I
contribuenti hanno risposto con scritto del 1° ottobre 2010, allegando copiosa
documentazione.
Diritto
1. Secondo
gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di
spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti
fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese
di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT
delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.
Le stesse
sono stabilite dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2009 è del 23 dicembre 2008), segnatamente
dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese
supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del
10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come
precisano ulteriormente l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 3 DE 2009, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al
conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E
contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con
il conseguimento del relativo reddito.
Considerandi
2.
2.1.
Come esposto in narrativa, RI 1
2.2
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera con
targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il
costo del mezzo di trasporto pubblico;
c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco
o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile (art. 4 DE
2009).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene
(es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa
di controllo su fondo bianco e fino a 70 cts. il km per le automobili (art. 4
cpv. 2 DE 2009).
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del
10.
febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5
cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo
di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne
faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo
2009: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la
motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per
il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del
10.
febbraio 1993).
2.3
La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi
pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo
non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che
il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di
mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, p. 682/83).
2.4
Circa
l’idoneità del mezzo di trasporto privato per coprire la distanza fra il
domicilio ed il luogo di lavoro dei ricorrenti l’autorità fiscale non ha
avanzato alcun dubbio. Il solo aspetto controverso è la necessità per i
contribuenti di servirsi ciascuno di un’automobile.
Ebbene, a
tale riguardo, su richiesta del giudice delegato i ricorrenti hanno trasmesso
alla Camera copia dei formulari per la segnalazione di assenze e delle “sintesi
periodiche” (cioè le schede di rilevazione della presenza, con orari di entrata
e di uscita), relativi al 2009. Dagli stessi risulta che entrambi i coniugi si
sono assentati dal loro ufficio per diverse giornate lavorative, allo scopo di
recarsi presso dei clienti. Se nel caso della moglie le cosiddette “missioni”
hanno comportato un’assenza dall’ufficio che mediamente si aggirava intorno
alle dieci ore mensili, per il marito hanno invece quasi eguagliato il tempo
trascorso in ufficio. Se poi si confrontano gli orari di entrata e di uscita
dall’ufficio dei due insorgenti, si constata che effettivamente non coincidono
praticamente mai, anche nei giorni in cui entrambi hanno lavorato nella sede
del loro datore di lavoro.
Non può
allora essere confermata la decisione impugnata, che ha invece ritenuto che i
coniugi ricorrenti potessero servirsi di un unico mezzo di trasporto. I diversi
orari di presenza in ufficio e le frequenti assenze per visite ai clienti, per
le quali il datore di lavoro ha attestato che essi dovevano servirsi della loro
automobile, hanno reso impossibile ai contribuenti l’uso di un unico veicolo
privato.
2.5
Non
possono in particolare essere condivise le considerazioni contenute nella decisione
su reclamo, nella misura in cui sostengono che le spese chieste in deduzione
esulerebbero da quelle di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro. Infatti,
gli insorgenti non hanno chiesto la deduzione dei costi sostenuti per le trasferte
dal luogo di lavoro alla sede dei loro clienti. Del resto, anche quando si sono
recati in missione di lavoro, i contribuenti sono quasi sempre poi rientrati in
ufficio, anche solo per poche ore. Essi hanno quindi dovuto sostenere le spese
per lo spostamento da casa all’ufficio perlopiù anche nei giorni in cui dovevano
visitare i clienti.
D’altronde,
se il datore di lavoro esige dal dipendente che si serva della propria automobile
per le trasferte di cui lo incarica, ciò giustifica il riconoscimento delle
spese di trasporto con il mezzo privato per recarsi al lavoro. La
giurisprudenza del Tribunale federale afferma infatti che il contribuente può
rivendicare la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato anche
quando è obbligato ad utilizzare il suo veicolo per delle trasferte professionali,
per esempio dalla sede principale del suo datore di lavoro ad una delle
succursali. Il fatto che il datore di lavoro gli debba versare dei rimborsi
secondo l’art. 327b CO è irrilevante (sentenze del Tribunale federale n.
2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in StE 2003 B 22.3 n. 76 consid. 3.3;
2A.502/1995 del 21 maggio 1997 consid. 2a/cc; NStP 49/1995 p. 81 consid. 2; sentenza
CDT n. 80.2008.11 del 5 marzo 2008 consid. 3.3; inoltre: Eckert, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 30 ad art.
26.
LIFD, p. 445; Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo,
2000, n. 2a ad art. 26 LIFD, p. 109).
3.
Il
ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano pertanto né tassa di giustizia
né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 agosto 2010 è riformata nel senso
che è ammessa la deduzione di fr. 9'240.– per spese di trasporto anche per la
moglie.
2.Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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