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Decisione

80.2010.109

Deduzioni: spese professionali, trasporto da domicilio a luogo di lavoro, coniugi che lavorano allo stesso posto

19 ottobre 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati a __________, hanno lavorato entrambi, durante

il periodo fiscale 2009, alle dipendenze della __________ SA a __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2009, i contribuenti facevano valere spese professionali

per complessivi fr. 13'340.– ciascuno, delle quali fr. 9'240.– erano costituite

da costi di trasporto con il veicolo privato dal domicilio al luogo di lavoro.

B. Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 16 giugno 2010, l’Ufficio di

tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile in fr. 101'500.– per

l’IC ed in fr. 99'700.– per l’IFD.

In

particolare, l’autorità fiscale aveva ammesso la deduzione delle spese di

trasporto solo per il marito, con la seguente motivazione:

Va posto in

evidenza come il riconoscimento delle spese per il mezzo privato rappresenti

l’eccezione: la regola generale è la concessione delle spese equivalenti

all’uso dei mezzi pubblici di trasporto.

Visto

che i coniugi lavorano presso l’identico datore di lavoro (e presumibilmente

nella stessa posizione lavorativa) è concesso l’uso di un solo veicolo,

siccome, il loro trasporto avviene, con grande verosimiglianza, con un’unica

auto privata.

C. I

contribuenti interponevano reclamo contro la suddetta decisione il 13 luglio

2010, spiegando che “a causa di mandati da svolgere direttamente presso la sede

di alcuni nostri clienti, abbiamo tutti e due la necessità di recarci al lavoro

con la nostra singola auto privata (e non con un’unica auto privata come

addotto nelle vostre motivazioni)”. Al reclamo era allegata una lettera del datore

di lavoro, che confermava il loro “impegno pressoché quotidiano direttamente

presso gli uffici di alcuni nostri clienti”, raggiungibili con il veicolo

privato dei reclamanti.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione dell’11 agosto 2010. A suo avviso, gli argomenti dei reclamanti non erano di rilievo, concernendo non la trasferta

giornaliera dal loro domicilio alla sede del datore di lavoro bensì “l’uso del

veicolo privato durante l’orario di lavoro, per visitare i loro clienti”.

A tale

riguardo, i dipendenti avrebbero il diritto al rimborso delle spese da parte

del datore di lavoro.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

postulano nuovamente la deduzione per il trasporto dal domicilio al luogo di

lavoro con due veicoli privati. Spiegato che svolgono numerose missioni per

conto del datore di lavoro, ribadiscono che i loro orari di presenza in ufficio

non coincidono e che organizzano il loro tempo in modo autonomo l’uno

dall’altra.

Con scritto

del 14 settembre 2010, il giudice delegato si è rivolto ai ricorrenti, chiedendo

loro di documentare le trasferte di lavoro e gli orari di presenza in ufficio.

I

contribuenti hanno risposto con scritto del 1° ottobre 2010, allegando copiosa

documentazione.

Diritto

1. Secondo

gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di

spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti

fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese

di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT

delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.

Le stesse

sono stabilite dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2009 è del 23 dicembre 2008), segnatamente

dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese

supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del

10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

Come

precisano ulteriormente l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 3 DE 2009, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al

conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E

contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con

il conseguimento del relativo reddito.

Considerandi

2.

2.1.

Come esposto in narrativa, RI 1

2.2

Sono

considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi

dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera con

targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il

costo del mezzo di trasporto pubblico;

c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco

o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile (art. 4 DE

2009).

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene

(es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa

di controllo su fondo bianco e fino a 70 cts. il km per le automobili (art. 4

cpv. 2 DE 2009).

Anche per

l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del

10.

febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5

cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo

di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne

faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo

l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo

2009: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la

motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per

il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del

10.

febbraio 1993).

2.3

La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi

pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo

non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che

il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di

mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, p. 682/83).

2.4

Circa

l’idoneità del mezzo di trasporto privato per coprire la distanza fra il

domicilio ed il luogo di lavoro dei ricorrenti l’autorità fiscale non ha

avanzato alcun dubbio. Il solo aspetto controverso è la necessità per i

contribuenti di servirsi ciascuno di un’automobile.

Ebbene, a

tale riguardo, su richiesta del giudice delegato i ricorrenti hanno trasmesso

alla Camera copia dei formulari per la segnalazione di assenze e delle “sintesi

periodiche” (cioè le schede di rilevazione della presenza, con orari di entrata

e di uscita), relativi al 2009. Dagli stessi risulta che entrambi i coniugi si

sono assentati dal loro ufficio per diverse giornate lavorative, allo scopo di

recarsi presso dei clienti. Se nel caso della moglie le cosiddette “missioni”

hanno comportato un’assenza dall’ufficio che mediamente si aggirava intorno

alle dieci ore mensili, per il marito hanno invece quasi eguagliato il tempo

trascorso in ufficio. Se poi si confrontano gli orari di entrata e di uscita

dall’ufficio dei due insorgenti, si constata che effettivamente non coincidono

praticamente mai, anche nei giorni in cui entrambi hanno lavorato nella sede

del loro datore di lavoro.

Non può

allora essere confermata la decisione impugnata, che ha invece ritenuto che i

coniugi ricorrenti potessero servirsi di un unico mezzo di trasporto. I diversi

orari di presenza in ufficio e le frequenti assenze per visite ai clienti, per

le quali il datore di lavoro ha attestato che essi dovevano servirsi della loro

automobile, hanno reso impossibile ai contribuenti l’uso di un unico veicolo

privato.

2.5

Non

possono in particolare essere condivise le considerazioni contenute nella decisione

su reclamo, nella misura in cui sostengono che le spese chieste in deduzione

esulerebbero da quelle di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro. Infatti,

gli insorgenti non hanno chiesto la deduzione dei costi sostenuti per le trasferte

dal luogo di lavoro alla sede dei loro clienti. Del resto, anche quando si sono

recati in missione di lavoro, i contribuenti sono quasi sempre poi rientrati in

ufficio, anche solo per poche ore. Essi hanno quindi dovuto sostenere le spese

per lo spostamento da casa all’ufficio perlopiù anche nei giorni in cui dovevano

visitare i clienti.

D’altronde,

se il datore di lavoro esige dal dipendente che si serva della propria automobile

per le trasferte di cui lo incarica, ciò giustifica il riconoscimento delle

spese di trasporto con il mezzo privato per recarsi al lavoro. La

giurisprudenza del Tribunale federale afferma infatti che il contribuente può

rivendicare la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato anche

quando è obbligato ad utilizzare il suo veicolo per delle trasferte professionali,

per esempio dalla sede principale del suo datore di lavoro ad una delle

succursali. Il fatto che il datore di lavoro gli debba versare dei rimborsi

secondo l’art. 327b CO è irrilevante (sentenze del Tribunale federale n.

2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in StE 2003 B 22.3 n. 76 consid. 3.3;

2A.502/1995 del 21 maggio 1997 consid. 2a/cc; NStP 49/1995 p. 81 consid. 2; sentenza

CDT n. 80.2008.11 del 5 marzo 2008 consid. 3.3; inoltre: Eckert, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 30 ad art.

26.

LIFD, p. 445; Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo,

2000, n. 2a ad art. 26 LIFD, p. 109).

3.

Il

ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano pertanto né tassa di giustizia

né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 agosto 2010 è riformata nel senso

che è ammessa la deduzione di fr. 9'240.– per spese di trasporto anche per la

moglie.

2.Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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