80.2010.114
Assoggettamento limitato: aliquota, redditi e sostanza all'estero, obblighi di collaborazione, dichiarazione del consulente fiscale
20 ottobre 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2010.114
Data decisione, Autorità:
20.10.2011, CDT
Titolo:
Assoggettamento limitato: aliquota, redditi e sostanza all'estero, obblighi di collaborazione, dichiarazione del consulente fiscale
ASSOGGETTAMENTO PARZIALE
art. 7 cpv. 1 LIFD
art. 6 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2010.114
Lugano
20 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 15 settembre 2010 contro la decisione
del 11 agosto 2010 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. Nel
periodo fiscale 2008 __________, residente ad __________, era limitatamente
imponibile nel Canton Ticino ed in Svizzera quale proprietario di
sostanza immobiliare a __________.
Con
decisione del 10 marzo 2009, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava
al contribuente la tassazione IC/IFD 2008, nella quale il reddito imponibile
era commisurato in fr. 6'200 e la sostanza imponibile in fr. 129'000. Ai fini
del calcolo dell’aliquota, l’autorità affiancava al reddito di __________ un
importo di fr. 500’000 come reddito in __________ e un importo di fr. 2'000'000 a titolo di sostanza mobiliare in __________.
B. Il
contribuente impugnava la sudetta decisione, con reclamo del 6 aprile 2010, nel
quale argomentava che gli unici reddito erano una pensione di € 11'712, la
quale veniva imposta in __________, e il reddito immobiliare di fr. 6'200.
Inoltre, dichiarava che l’unica sostanza che possedeva era la casa di __________,
il cui valore di stima ammontava a fr. 129'000, mentre ad __________ disponeva
di un appartamento in affitto.
Il
reclamante non dava seguito ad un invito a produrre la comprova del reddito o
dell’aumento dei debiti per far fronte alle necessità dell’esistenza dell’anno
2008 e un elenco di tutti i suoi beni patrimoniali posseduti all’estero.
In
mancanza dei dati richiesti, l’Ufficio di tassazione, con decisione dell’11
agosto 2010, confermava la valutazione operata in prima istanza.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta
la decisione dell’autorità di tassazione, argomentando sostanzialmente di non
possedere alcun bene, né mobile né immobile in __________ e di percepire solo
una pensione dalla __________, la quale gli viene versata su un conto bancario
in __________, ma è imposta nel primo paese sulla base della convenzione sulla
doppia imposizione tra i due paesi. Rileva inoltre di non avere acquistato l’immobile
in Ticino, ma che esso gli è stato ceduto da sua moglie, e che per ristrutturarlo
ha dovuto ricorrere ad un’ipoteca di fr. 350'000.
D. Con lettera del 17 settembre 2010, questa Camera ha invitato il
ricorrente a produrre una copia della decisione di accertamento fiscale (Steuerbescheid)
dell’autorità fiscale tedesca per il periodo fiscale 2008 oppure
un’attestazione di non tassazione (Nichtveranlagungsbescheinigung) della
stessa autorità competente, così come ogni altro documento in grado di
ricostruire la sostanza e il reddito del contribuente.
In
risposta, la moglie __________ la quale vive a __________ e percepisce una
rendita d’invalidità, ha trasmesso una copia del contratto d’affitto
dell’appartamento di __________, l’estratto del conto bancario sul quale gli viene
versata la pensione, due estratti di conti all’__________ e la lettera di un consulente
fiscale germanico, che attesta che il ricorrente non possiede né reddito né
sostanza, con l’argomentazione che in __________ non possono essere rilasciate
attestazioni di non tassazione.
Diritto
1. 1.1.
Giusta
l’art. 3 cpv. 1 lett. c LT, le persone fisiche che non hanno domicilio o
dimora fiscali, ma sono proprietarie di fondi nel Cantone, sono
assoggettate all’imposta in virtù della loro apaprtenenza economica.
Il
reddito imponibile è in tal caso costituito dai proventi netti tratti da questi
immobili (art. 20 cpv. 1 lett. a, 31 cpv. 2 e 32 cpv. 1 lett. a
LT) , mentre la sostanza imponibile è composta dagli stessi immobili al netto
dei debiti comprovati (art. 47 LT). Conformemente all’art. 6 cpv. 1 LT, le
persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla
sostanza devono tuttavia l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone
all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della loro
sostanza, sia essa posta in Svizzera o all’estero.
1.2.
Nel caso
in concreto, i valori degli elementi imponibili nel Cantone Ticino sono incontestati.
Per conto, il ricorrente nega di disporre degli elementi di reddito e di sostanza
esteri, stabiliti dall’autorità fiscale per determinare
l’aliquota.
Considerandi
2.
2.1.
Nella
procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio
inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire
d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e
procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciutio dichiarati dai
contribuenti (decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzung und Anfechtung der
Ermessenveranlagung, in ASA 75 p.185, p.190).
La
procedura fiscale è tuttavia retta anche dal principio di collaborazione.
Secondo l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il
contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione
completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il
necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Egli
deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e
transparente (decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61
p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di reddito e di
sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali le
facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate.
Se questi fattori non vengono precisati, occore procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD,
p.86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette
l’utilizzazione delle aliquote massime (decisione TF n.2C_340/2007 del 22
gennaio 2008; decisione TF n.2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006
n. 16t).
2.2
In
concreto, constatata l’incompletezza della dichiarazione fiscale inoltrata dal
contribuente, l’Ufficio di tassazione ha stimato in, rispettivamente, fr.
500'000 e fr. 2'000'000 il reddito e la sostanza situati fuori dal Cantone,
attribuendoli alla __________, paese di residenza del contribuente.
Nel corso
della procedura di reclamo, l’autorità gli ha quindi fatto presente che tali
elementi erano stati computati soltanto per la determinazione dell’aliquota,
invitando a fornire le dichiarazioni nelle quali figurano gli elementi di
reddito conseguiti dal ricorrente e da sua moglie come gli elementi della
sostanza posseduti in Svizzera e all’estero, un elenco di tutti i fattori della
sostanza mobiliare come immobiliare e una copia del contratto d’affitto
dell’abitazione in __________. A questa richiesta di documenti non è mai
seguita una risposta; solo successivamente, il contribuente si è giustificato
sostenendo che si trovava in Ticino per seguire i lavori di ristrutturazione
della casa.
Davanti a
questa Camera il ricorrente ha ribadito di non possedere alcun bene, né mobile
né immobile, in __________, ma di disporre solo di un appartamento in affitto ad
__________ e di percepire una pensione dalla __________ (la quale gli viene
versata su un conto tedesco). Il contribuente afferma quindi di non dover
presentare una dichiarazione fiscale e che l’erario tedesco non gli rilascia
nessun attestato, per via della mancanza del numero fiscale. Egli si è quindi
limitato a produrre un documento firmato e timbrato da un consulente fiscale tedesco,
che conferma le sue affermazioni.
2.3
Questa
Camera ha chiesto al ricorrente di produrre, in mancanza di una decisione di
tassazione, un’attestazione di non tassazione (Nichtveranlagungsbescheinigung)
dell’autorità fiscale tedesca per il periodo fiscale 2008. Il ricorrente ha
risposto che tale attestato non può essergli rilasciato.
Ora, secondo
il diritto tedesco, l’attestazione di non tassazione può essere richiesta all’autorità
fiscale dalle persone fisiche le quali presuntivamente non sono soggette
all’imposta sul reddito, per esempio perché conseguono redditi troppo bassi (§ 44a
n. 2; II Nr. 2 EStG, Tipke/Lang,
Steuerrecht, 19a edizione, Colonia 2008, § 21 n. 116, p. 927). Poiché
chiunque abbia un’abitazione principale in Germania ha diritto al rilascio di
un numero di identificazione (§ 139b VI AO), non si comprende perché il ricorrente
non dovrebbe poterne entrare in possesso a sua volta. A
ciò si aggiunga che, se neppure per l’inoltro della dichiarazione fiscale è
richiesta l’indicazione del numero di identificazione (http://www.steuerliches-info-center.de/DE/AufgabenDesBZSt/Steueridentifikationsnummer/FAQ/01_Allgemeines_zur_IdNr/FAQ_Text/FAQ_07.html),
la stessa non dovrebbe essere necessaria neppure per la richiesta
dell’attestazione di non tassazione.
Alla luce
di queste considerazioni, non può essere ritenuto sufficiente lo scritto allestito
da un consulente fiscale di __________, che esclude l’esistenza di redditi e patrimonio.
A tale riguardo, è opportuno ricordare che il consulente fiscale non è un rappresentante
dello Stato tedesco o un fiduciario di esso, ma un organo di amministrazione
della giustizia indipendente e che agisce sotto la propria responsabilità (Tipke/Lang, op. cit., § 21 n. 163, p. 938).
Trattandosi di un professionista che agisce su mandato del contribuente, la sua
dichiarazione non ha un valore ufficiale, assimilabile a quello di un atto
dell’autorità fiscale, ma rappresenta una sorta di autocertificazione.
Se ne
deve concludere che il contribuente ha omesso di collaborare in modo esauriente
con l’Ufficio di tassazione di Bellinzona e con questa Camera, per
l’accertamento del reddito e della sostanza al di fuori della Svizzera.
2.4
In simili
circostanze, prendendo atto della lacunosa collaborazione del ricorrente, si
impone una stima dei suoi elementi di reddito e di sostanza, ai fini della definizione
delle aliquote applicabili.
In tale
contesto, non si può trascurare lo stile di vita condotto dal ricorrente, che
nel periodo fiscale litigioso si spostava frequentemente fra __________ e
Svizzera e la cui moglie risiedeva a __________. Né si può ignorare la
circostanza che, come egli stesso afferma nel ricorso, ha affrontato negli
ultimi anni importanti spese per il rinnovo della casa di __________, anche se
il relativo finanziamento è avvenuto mediante accensione di debiti ipotecari.
Per le
ragioni esposte, il reddito e la sostanza conseguiti al di fuori dal Cantone Ticino,
stimati dall’autorità di tassazione, rispettivamente, in ragione di fr. 500'000
e fr 2'000'000, appaiono valutati in maniera senz’altro plausibile. Le aliquote
applicate sono quindi confermate. Come si è già rilevato, l’autorità fiscale sarebbe
addirittura legittimata ad applicare le aliquote massime, cosa che nella
fattispecie non è avvenuta.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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