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Decisione

80.2010.114

Assoggettamento limitato: aliquota, redditi e sostanza all'estero, obblighi di collaborazione, dichiarazione del consulente fiscale

20 ottobre 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

periodo fiscale 2008 __________, residente ad __________, era limitatamente

imponibile nel Canton Ticino ed in Svizzera quale proprietario di

sostanza immobiliare a __________.

Con

decisione del 10 marzo 2009, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava

al contribuente la tassazione IC/IFD 2008, nella quale il reddito imponibile

era commisurato in fr. 6'200 e la sostanza imponibile in fr. 129'000. Ai fini

del calcolo dell’aliquota, l’autorità affiancava al reddito di __________ un

importo di fr. 500’000 come reddito in __________ e un importo di fr. 2'000'000 a titolo di sostanza mobiliare in __________.

B. Il

contribuente impugnava la sudetta decisione, con reclamo del 6 aprile 2010, nel

quale argomentava che gli unici reddito erano una pensione di € 11'712, la

quale veniva imposta in __________, e il reddito immobiliare di fr. 6'200.

Inoltre, dichiarava che l’unica sostanza che possedeva era la casa di __________,

il cui valore di stima ammontava a fr. 129'000, mentre ad __________ disponeva

di un appartamento in affitto.

Il

reclamante non dava seguito ad un invito a produrre la comprova del reddito o

dell’aumento dei debiti per far fronte alle necessità dell’esistenza dell’anno

2008 e un elenco di tutti i suoi beni patrimoniali posseduti all’estero.

In

mancanza dei dati richiesti, l’Ufficio di tassazione, con decisione dell’11

agosto 2010, confermava la valutazione operata in prima istanza.

C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta

la decisione dell’autorità di tassazione, argomentando sostanzialmente di non

possedere alcun bene, né mobile né immobile in __________ e di percepire solo

una pensione dalla __________, la quale gli viene versata su un conto bancario

in __________, ma è imposta nel primo paese sulla base della convenzione sulla

doppia imposizione tra i due paesi. Rileva inoltre di non avere acquistato l’immobile

in Ticino, ma che esso gli è stato ceduto da sua moglie, e che per ristrutturarlo

ha dovuto ricorrere ad un’ipoteca di fr. 350'000.

D. Con lettera del 17 settembre 2010, questa Camera ha invitato il

ricorrente a produrre una copia della decisione di accertamento fiscale (Steuerbescheid)

dell’autorità fiscale tedesca per il periodo fiscale 2008 oppure

un’attestazione di non tassazione (Nichtveranlagungsbescheinigung) della

stessa autorità competente, così come ogni altro documento in grado di

ricostruire la sostanza e il reddito del contribuente.

In

risposta, la moglie __________ la quale vive a __________ e percepisce una

rendita d’invalidità, ha trasmesso una copia del contratto d’affitto

dell’appartamento di __________, l’estratto del conto bancario sul quale gli viene

versata la pensione, due estratti di conti all’__________ e la lettera di un consulente

fiscale germanico, che attesta che il ricorrente non possiede né reddito né

sostanza, con l’argomentazione che in __________ non possono essere rilasciate

attestazioni di non tassazione.

Diritto

1. 1.1.

Giusta

l’art. 3 cpv. 1 lett. c LT, le persone fisiche che non hanno domicilio o

dimora fiscali, ma sono proprietarie di fondi nel Cantone, sono

assoggettate all’imposta in virtù della loro apaprtenenza economica.

Il

reddito imponibile è in tal caso costituito dai proventi netti tratti da questi

immobili (art. 20 cpv. 1 lett. a, 31 cpv. 2 e 32 cpv. 1 lett. a

LT) , mentre la sostanza imponibile è composta dagli stessi immobili al netto

dei debiti comprovati (art. 47 LT). Conformemente all’art. 6 cpv. 1 LT, le

persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla

sostanza devono tuttavia l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone

all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della loro

sostanza, sia essa posta in Svizzera o all’estero.

1.2.

Nel caso

in concreto, i valori degli elementi imponibili nel Cantone Ticino sono incontestati.

Per conto, il ricorrente nega di disporre degli elementi di reddito e di sostanza

esteri, stabiliti dall’autorità fiscale per determinare

l’aliquota.

Considerandi

2.

2.1.

Nella

procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio

inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire

d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e

procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciutio dichiarati dai

contribuenti (decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzung und Anfechtung der

Ermessenveranlagung, in ASA 75 p.185, p.190).

La

procedura fiscale è tuttavia retta anche dal principio di collaborazione.

Secondo l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione

completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il

necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Egli

deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e

transparente (decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61

p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di reddito e di

sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali le

facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate.

Se questi fattori non vengono precisati, occore procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD,

p.86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette

l’utilizzazione delle aliquote massime (decisione TF n.2C_340/2007 del 22

gennaio 2008; decisione TF n.2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006

n. 16t).

2.2

In

concreto, constatata l’incompletezza della dichiarazione fiscale inoltrata dal

contribuente, l’Ufficio di tassazione ha stimato in, rispettivamente, fr.

500'000 e fr. 2'000'000 il reddito e la sostanza situati fuori dal Cantone,

attribuendoli alla __________, paese di residenza del contribuente.

Nel corso

della procedura di reclamo, l’autorità gli ha quindi fatto presente che tali

elementi erano stati computati soltanto per la determinazione dell’aliquota,

invitando a fornire le dichiarazioni nelle quali figurano gli elementi di

reddito conseguiti dal ricorrente e da sua moglie come gli elementi della

sostanza posseduti in Svizzera e all’estero, un elenco di tutti i fattori della

sostanza mobiliare come immobiliare e una copia del contratto d’affitto

dell’abitazione in __________. A questa richiesta di documenti non è mai

seguita una risposta; solo successivamente, il contribuente si è giustificato

sostenendo che si trovava in Ticino per seguire i lavori di ristrutturazione

della casa.

Davanti a

questa Camera il ricorrente ha ribadito di non possedere alcun bene, né mobile

né immobile, in __________, ma di disporre solo di un appartamento in affitto ad

__________ e di percepire una pensione dalla __________ (la quale gli viene

versata su un conto tedesco). Il contribuente afferma quindi di non dover

presentare una dichiarazione fiscale e che l’erario tedesco non gli rilascia

nessun attestato, per via della mancanza del numero fiscale. Egli si è quindi

limitato a produrre un documento firmato e timbrato da un consulente fiscale tedesco,

che conferma le sue affermazioni.

2.3

Questa

Camera ha chiesto al ricorrente di produrre, in mancanza di una decisione di

tassazione, un’attestazione di non tassazione (Nichtveranlagungsbescheinigung)

dell’autorità fiscale tedesca per il periodo fiscale 2008. Il ricorrente ha

risposto che tale attestato non può essergli rilasciato.

Ora, secondo

il diritto tedesco, l’attestazione di non tassazione può essere richiesta all’autorità

fiscale dalle persone fisiche le quali presuntivamente non sono soggette

all’imposta sul reddito, per esempio perché conseguono redditi troppo bassi (§ 44a

n. 2; II Nr. 2 EStG, Tipke/Lang,

Steuerrecht, 19a edizione, Colonia 2008, § 21 n. 116, p. 927). Poiché

chiunque abbia un’abitazione principale in Germania ha diritto al rilascio di

un numero di identificazione (§ 139b VI AO), non si comprende perché il ricorrente

non dovrebbe poterne entrare in possesso a sua volta. A

ciò si aggiunga che, se neppure per l’inoltro della dichiarazione fiscale è

richiesta l’indicazione del numero di identificazione (http://www.steuerliches-info-center.de/DE/AufgabenDesBZSt/Steueridentifikationsnummer/FAQ/01_Allgemeines_zur_IdNr/FAQ_Text/FAQ_07.html),

la stessa non dovrebbe essere necessaria neppure per la richiesta

dell’attestazione di non tassazione.

Alla luce

di queste considerazioni, non può essere ritenuto sufficiente lo scritto allestito

da un consulente fiscale di __________, che esclude l’esistenza di redditi e patrimonio.

A tale riguardo, è opportuno ricordare che il consulente fiscale non è un rappresentante

dello Stato tedesco o un fiduciario di esso, ma un organo di amministrazione

della giustizia indipendente e che agisce sotto la propria responsabilità (Tipke/Lang, op. cit., § 21 n. 163, p. 938).

Trattandosi di un professionista che agisce su mandato del contribuente, la sua

dichiarazione non ha un valore ufficiale, assimilabile a quello di un atto

dell’autorità fiscale, ma rappresenta una sorta di autocertificazione.

Se ne

deve concludere che il contribuente ha omesso di collaborare in modo esauriente

con l’Ufficio di tassazione di Bellinzona e con questa Camera, per

l’accertamento del reddito e della sostanza al di fuori della Svizzera.

2.4

In simili

circostanze, prendendo atto della lacunosa collaborazione del ricorrente, si

impone una stima dei suoi elementi di reddito e di sostanza, ai fini della definizione

delle aliquote applicabili.

In tale

contesto, non si può trascurare lo stile di vita condotto dal ricorrente, che

nel periodo fiscale litigioso si spostava frequentemente fra __________ e

Svizzera e la cui moglie risiedeva a __________. Né si può ignorare la

circostanza che, come egli stesso afferma nel ricorso, ha affrontato negli

ultimi anni importanti spese per il rinnovo della casa di __________, anche se

il relativo finanziamento è avvenuto mediante accensione di debiti ipotecari.

Per le

ragioni esposte, il reddito e la sostanza conseguiti al di fuori dal Cantone Ticino,

stimati dall’autorità di tassazione, rispettivamente, in ragione di fr. 500'000

e fr 2'000'000, appaiono valutati in maniera senz’altro plausibile. Le aliquote

applicate sono quindi confermate. Come si è già rilevato, l’autorità fiscale sarebbe

addirittura legittimata ad applicare le aliquote massime, cosa che nella

fattispecie non è avvenuta.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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