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Decisione

80.2010.115

Procedura: ricorso contro tassazione d'ufficio, decisione che non ha dichiarato irricevibile il reclamo, ripresa della collaborazione con il ricorso

23 maggio 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A.I coniugi RI 1e RI 2 non presentavano

la dichiarazione fiscale 2008. Tale stato di inadempienza si protraeva nonostante

un primo richiamo e una diffida da parte dell’Ufficio circondariale di

tassazione di Locarno in data 9 ottobre 2009 (con concessione di una proroga

fino al 31 dicembre 2009) e nonostante una multa disciplinare di fr. 100.–

inflitta con atto del 22 gennaio 2010, contenente l’avvertenza che, decorso

infruttuoso il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, si sarebbe

proceduti a tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 204 LT e dell’art. 130

LIFD.

Con

decisione del 24 marzo 2010, l’autorità fiscale notificava ai contribuenti la

tassazione IC/IFD 2008, allestita per apprezzamento per mancato inoltro della

dichiarazione. Il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 100’900.– per

l’imposta cantonale ed in fr. 103’000.– per l’imposta federale diretta.

Ai

contribuenti veniva comunicata la possiblità di interporre reclamo avverso la

decisione d’ufficio, ma “soltanto con il motivo che essa è manifestamente

inesatta”, precisando che il reclamo stesso avrebbe dovuto essere motivato ed

avrebbe dovuto “indicare eventuali mezzi di prova”.

B. I contribuenti,

per il tramite del loro rappresentante __________, impugnavano la suddetta

decisione con reclamo del 31 marzo 2010, nel quale contestavano i dati espressi

dall’ufficio di tassazione in quanto “assolutamente divergenti da quelli reali”:

motivavano tale affermazione indicando lo stipendio lordo annuo di RI 2 (fr.

36’000.–) e anticipando l’invio prossimo di ulteriori informazioni riguardo al

reddito da attività indipendente del marito. Il reclamo, però, pur contenendo

richieste di giustificazioni e di proroga per la situazione di salute del

rappresentante dei contribuenti, non veniva accompagnato da alcuna documentazione.

L’Ufficio

di tassazione, con raccomandata del 6 luglio 2010, invitatava i contribuenti a

far pervenire entro il 30 luglio 2010 la documentazione a sostegno degli

elementi dichiarati, oltre ai moduli 1 e 2 (che venivano allegati) debitamente

compilati. Nella missiva, l’Ufficio di tassazione avvertiva che, in caso di

inosservanza dell’invito, “il reclamo sarà deciso sulla base della documentazione

in nostro possesso”.

Entro il

termine fissato i reclamanti non presentavano quanto richiesto e l’autorità

fiscale, con decisione del 18 agosto 2010, respingeva il gravame, confermando

la tassazione d’ufficio.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugiRI 1 e RI 2, per

il tramite del loro rappresentante __________, contestano le argomentazioni

poste dall’Ufficio di tassazione a fondamento della propria decisione sul

reclamo. I contribuenti, nello specifico, ribadiscono che il reddito da

attività dipendente della moglie ammonta a fr. 36'000.– e lamentano la non

correttezza dell’ipotesi di reddito del marito formulata dall’autorità fiscale,

in quando quest’ultima non avrebbe tenuto conto dell’andamento difficoltoso

dell’attività commerciale nell’anno contributivo in questione. I contribuenti,

inoltre, allegano solo in tale sede, a sostegno delle proprie posizioni, la

dichiarazione d’imposta 2008 debitamente compilata.

Diritto

1. 1.1.

Con la

decisione impugnata, l’autorità di tassazione è entrata nel merito del reclamo

dei contribuenti, limitandosi a “confermare” la tassazione d’ufficio

precedentemente applicata, rilevando che “entro il termine fissato il

contribuente non ha presentato quanto richiesto”.

1.2.

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione

di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa,

se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi

procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati

esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto

di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita

del contribuente.

1.3.

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione

operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”.

Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206

cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo

rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione

per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei

quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale

federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di

validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98

consid. 3, 121 I 117 consid. 3a,

122 I 70 consid. 1c).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, è

indiscutibile che i contribuenti non abbiano addotto, in sede

di reclamo, la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio:

infatti, la motivazione del reclamo è affidata ad affermazioni generiche e del

tutto prive di mezzi di prova.

Ciò è

accaduto nonostante l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno, con la

tassazione d’ufficio del 24 marzo 2010, avesse espressamente avvisato i contribuenti

della possiblità di interporre reclamo avverso la decisione d’ufficio “soltanto

con il motivo che essa è manifestamente inesatta”, precisando che il reclamo

stesso avrebbe dovuto essere motivato ed avrebbe dovuto “indicare eventuali

mezzi di prova”.

Il

reclamo, pertanto, andava sicuramente dichiarato irricevibile.

Senonché,

in occasione della raccomandata del 6 luglio 2010, il medesimo Ufficio ha

incomprensibilmente “cambiato registro”, dando ai contribuenti il seguente avvertimento:

“in caso di inosservanza del presente invito il reclamo sarà deciso sulla base

della documentazione in nostro possesso”.

Come

visto, inoltre, la decisione finale sul reclamo non è stata di

“irricevibilità”, come doveva essere, ma piuttosto di conferma della tassazione

di prima istanza.

2.2

A

tale riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di

motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami

contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella

decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3

LIFD (e per il diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in

caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito

di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone

l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta

nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità

fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del

contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai

requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile

l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f).

2.3

È evidente, quindi, che

l’Ufficio di tassazione non si è attenuto ai dettami di legge. In particolare,

in presenza di un reclamo totalmente generico e sprovvisto di prove, non

avrebbe dovuto entrare nel merito dello stesso: semmai, avrebbe dovuto

dichiararlo “irricevibile”, poiché non erano state soddisfatte le condizioni

chiaramente prescritte dagli art. 206 cpv. 3 LT e nell’art. 132 cpv. 3 LIFD.

Del tutto irrituale,

pertanto, è stato anche l’avviso contenuto nella missiva del 6 luglio 2010. Con

tale avvertimento l’autorità fiscale ha, di fatto, “annullato” il precedente avviso,

ossia proprio quella comunicazione che, come visto, la giurisprudenza considera

essenziale al fine di permettere al privato cittadino di comprendere con quali

modalità motivare il proprio reclamo.

Essendo, poi, entrata nel

merito del reclamo piuttosto che dichiararne la semplice “irricevibilità”,

l’Ufficio di Tassazione ha avallato un tale modus operandi, impedendo

così una regolare definizione della speciale procedura di cui agli artt. 206

cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD.

2.4

Davanti ad un tale

comportamento ambivalente dell’Ufficio di tassazione non è possibile dichiarare

in questa sede la irricevibilità del ricorso. Stando così le cose ed avendo i

ricorrenti comunque provveduto a depositare, seppur per la prima volta nella

presente sede giudiziale, la dichiarazione d’imposta per l’anno 2008, questa Camera

non ha altra possibilità che rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione di

Locarno, affinché valuti nuovamente la situazione contributiva dei coniugi RI 1

sulla base della citata dichiarazione fiscale acquisita agli atti.

La Camera trasmetterà la documentazione citata all’Ufficio di tassazione,

insieme alla presente sentenza.

3.

3.1.

Nel

determinare le spese e la tassa di giustizia, questa Camera non può fare astrazione

dall’art. 231 cpv. 3 LT, per il quale esse sono poste totalmente o parzialmente

a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli

incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di

tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della

Camera di diritto tributario.

È

infatti indubbio che i ricorrenti, se avessero correttamente adempiuto gli

obblighi di collaborazione previsti dalla legge, avrebbero sicuramente potuto

evitare di ricorrere alla Camera di diritto tributario.

3.2

A tal

riguardo, non possono condividersi le giustificazioni del rappresentante dei ricorrenti,

il quale ha addotto a scusante delle numerose inadempienze le proprie cattive

condizioni di salute. Invero, risulta agli atti un comportamento più che comprensivo

da parte dell’Ufficio di tassazione, il quale:

·

ha inoltrato ai contribuenti dapprima un primo

richiamo e diffida in data 9 ottobre 2009, successivamente una proroga dei

termini sino al 31 dicembre 2009, ancora dopo una sanzione di multa il 22

gennaio 2010, con termine (non certo breve) di 30 giorni per la presentazione

della dichiarazione;

·

ha deciso la tassazione d’ufficio in data 24

marzo a cui è seguito un reclamo del tutto generico, senza alcuna allegazione

probatoria;

·

ha comunque invitato i contribuenti, in data 6

luglio 2010, ad integrare la documentazione, persino provvedendo ad inviare i

moduli da compilare;

·

ha, davanti al perdurante “silenzio” dei contribuenti,

rigettato il reclamo in data 18 agosto 2010, a cui ha fatto seguito l’odierno ricorso del settembre 2010 con, finalmente, produzione della dichiarazione

d’imposta.

3.3

Si

tratta, con ogni evidenza, di un ritardo di più di un anno certamente non

tollerabile, che non trova giustificazione nelle addotte ragioni di salute

(peraltro ad oggi non documentate) del rappresentante dei ricorrenti:

condizioni di salute che, ad ogni modo, per quanto gravi non potevano esimere

il professionista, proprio in quanto tale, dall’ovviare in altro modo alla

situazione di impedimento venutasi a creare (ad esempio rivolgendosi ad un collega).

Si

giustifica pertanto di porre a carico dei ricorrenti, al di là dell’esito del

ricorso, tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 18 agosto 2010 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione su reclamo, tenuto conto

della dichiarazione fiscale inoltrata dai contribuenti.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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