80.2010.115
Procedura: ricorso contro tassazione d'ufficio, decisione che non ha dichiarato irricevibile il reclamo, ripresa della collaborazione con il ricorso
23 maggio 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2010.115
Data decisione, Autorità:
23.05.2011, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso contro tassazione d'ufficio, decisione che non ha dichiarato irricevibile il reclamo, ripresa della collaborazione con il ricorso
RECLAMO
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 132 cpv. 1 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
art. 206 cpv. 3 LT
art. 231 cpv. 3 LT
Incarto n.
80.2010.115
Lugano
23 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 settembre 2010 contro la decisione
del 18 agosto 2010 in materia di IC/IFD 2008.
Fatti
A.I coniugi RI 1e RI 2 non presentavano
la dichiarazione fiscale 2008. Tale stato di inadempienza si protraeva nonostante
un primo richiamo e una diffida da parte dell’Ufficio circondariale di
tassazione di Locarno in data 9 ottobre 2009 (con concessione di una proroga
fino al 31 dicembre 2009) e nonostante una multa disciplinare di fr. 100.–
inflitta con atto del 22 gennaio 2010, contenente l’avvertenza che, decorso
infruttuoso il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, si sarebbe
proceduti a tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 204 LT e dell’art. 130
LIFD.
Con
decisione del 24 marzo 2010, l’autorità fiscale notificava ai contribuenti la
tassazione IC/IFD 2008, allestita per apprezzamento per mancato inoltro della
dichiarazione. Il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 100’900.– per
l’imposta cantonale ed in fr. 103’000.– per l’imposta federale diretta.
Ai
contribuenti veniva comunicata la possiblità di interporre reclamo avverso la
decisione d’ufficio, ma “soltanto con il motivo che essa è manifestamente
inesatta”, precisando che il reclamo stesso avrebbe dovuto essere motivato ed
avrebbe dovuto “indicare eventuali mezzi di prova”.
B. I contribuenti,
per il tramite del loro rappresentante __________, impugnavano la suddetta
decisione con reclamo del 31 marzo 2010, nel quale contestavano i dati espressi
dall’ufficio di tassazione in quanto “assolutamente divergenti da quelli reali”:
motivavano tale affermazione indicando lo stipendio lordo annuo di RI 2 (fr.
36’000.–) e anticipando l’invio prossimo di ulteriori informazioni riguardo al
reddito da attività indipendente del marito. Il reclamo, però, pur contenendo
richieste di giustificazioni e di proroga per la situazione di salute del
rappresentante dei contribuenti, non veniva accompagnato da alcuna documentazione.
L’Ufficio
di tassazione, con raccomandata del 6 luglio 2010, invitatava i contribuenti a
far pervenire entro il 30 luglio 2010 la documentazione a sostegno degli
elementi dichiarati, oltre ai moduli 1 e 2 (che venivano allegati) debitamente
compilati. Nella missiva, l’Ufficio di tassazione avvertiva che, in caso di
inosservanza dell’invito, “il reclamo sarà deciso sulla base della documentazione
in nostro possesso”.
Entro il
termine fissato i reclamanti non presentavano quanto richiesto e l’autorità
fiscale, con decisione del 18 agosto 2010, respingeva il gravame, confermando
la tassazione d’ufficio.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugiRI 1 e RI 2, per
il tramite del loro rappresentante __________, contestano le argomentazioni
poste dall’Ufficio di tassazione a fondamento della propria decisione sul
reclamo. I contribuenti, nello specifico, ribadiscono che il reddito da
attività dipendente della moglie ammonta a fr. 36'000.– e lamentano la non
correttezza dell’ipotesi di reddito del marito formulata dall’autorità fiscale,
in quando quest’ultima non avrebbe tenuto conto dell’andamento difficoltoso
dell’attività commerciale nell’anno contributivo in questione. I contribuenti,
inoltre, allegano solo in tale sede, a sostegno delle proprie posizioni, la
dichiarazione d’imposta 2008 debitamente compilata.
Diritto
1. 1.1.
Con la
decisione impugnata, l’autorità di tassazione è entrata nel merito del reclamo
dei contribuenti, limitandosi a “confermare” la tassazione d’ufficio
precedentemente applicata, rilevando che “entro il termine fissato il
contribuente non ha presentato quanto richiesto”.
1.2.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa,
se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente.
1.3.
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione
operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”.
Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206
cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione
per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei
quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale
federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3, 121 I 117 consid. 3a,
122 I 70 consid. 1c).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, è
indiscutibile che i contribuenti non abbiano addotto, in sede
di reclamo, la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio:
infatti, la motivazione del reclamo è affidata ad affermazioni generiche e del
tutto prive di mezzi di prova.
Ciò è
accaduto nonostante l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno, con la
tassazione d’ufficio del 24 marzo 2010, avesse espressamente avvisato i contribuenti
della possiblità di interporre reclamo avverso la decisione d’ufficio “soltanto
con il motivo che essa è manifestamente inesatta”, precisando che il reclamo
stesso avrebbe dovuto essere motivato ed avrebbe dovuto “indicare eventuali
mezzi di prova”.
Il
reclamo, pertanto, andava sicuramente dichiarato irricevibile.
Senonché,
in occasione della raccomandata del 6 luglio 2010, il medesimo Ufficio ha
incomprensibilmente “cambiato registro”, dando ai contribuenti il seguente avvertimento:
“in caso di inosservanza del presente invito il reclamo sarà deciso sulla base
della documentazione in nostro possesso”.
Come
visto, inoltre, la decisione finale sul reclamo non è stata di
“irricevibilità”, come doveva essere, ma piuttosto di conferma della tassazione
di prima istanza.
2.2
A
tale riguardo, il Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di
motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami
contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella
decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3
LIFD (e per il diritto cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in
caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito
di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone
l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta
nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità
fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del
contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai
requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile
l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f).
2.3
È evidente, quindi, che
l’Ufficio di tassazione non si è attenuto ai dettami di legge. In particolare,
in presenza di un reclamo totalmente generico e sprovvisto di prove, non
avrebbe dovuto entrare nel merito dello stesso: semmai, avrebbe dovuto
dichiararlo “irricevibile”, poiché non erano state soddisfatte le condizioni
chiaramente prescritte dagli art. 206 cpv. 3 LT e nell’art. 132 cpv. 3 LIFD.
Del tutto irrituale,
pertanto, è stato anche l’avviso contenuto nella missiva del 6 luglio 2010. Con
tale avvertimento l’autorità fiscale ha, di fatto, “annullato” il precedente avviso,
ossia proprio quella comunicazione che, come visto, la giurisprudenza considera
essenziale al fine di permettere al privato cittadino di comprendere con quali
modalità motivare il proprio reclamo.
Essendo, poi, entrata nel
merito del reclamo piuttosto che dichiararne la semplice “irricevibilità”,
l’Ufficio di Tassazione ha avallato un tale modus operandi, impedendo
così una regolare definizione della speciale procedura di cui agli artt. 206
cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD.
2.4
Davanti ad un tale
comportamento ambivalente dell’Ufficio di tassazione non è possibile dichiarare
in questa sede la irricevibilità del ricorso. Stando così le cose ed avendo i
ricorrenti comunque provveduto a depositare, seppur per la prima volta nella
presente sede giudiziale, la dichiarazione d’imposta per l’anno 2008, questa Camera
non ha altra possibilità che rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione di
Locarno, affinché valuti nuovamente la situazione contributiva dei coniugi RI 1
sulla base della citata dichiarazione fiscale acquisita agli atti.
La Camera trasmetterà la documentazione citata all’Ufficio di tassazione,
insieme alla presente sentenza.
3.
3.1.
Nel
determinare le spese e la tassa di giustizia, questa Camera non può fare astrazione
dall’art. 231 cpv. 3 LT, per il quale esse sono poste totalmente o parzialmente
a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli
incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di
tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della
Camera di diritto tributario.
È
infatti indubbio che i ricorrenti, se avessero correttamente adempiuto gli
obblighi di collaborazione previsti dalla legge, avrebbero sicuramente potuto
evitare di ricorrere alla Camera di diritto tributario.
3.2
A tal
riguardo, non possono condividersi le giustificazioni del rappresentante dei ricorrenti,
il quale ha addotto a scusante delle numerose inadempienze le proprie cattive
condizioni di salute. Invero, risulta agli atti un comportamento più che comprensivo
da parte dell’Ufficio di tassazione, il quale:
·
ha inoltrato ai contribuenti dapprima un primo
richiamo e diffida in data 9 ottobre 2009, successivamente una proroga dei
termini sino al 31 dicembre 2009, ancora dopo una sanzione di multa il 22
gennaio 2010, con termine (non certo breve) di 30 giorni per la presentazione
della dichiarazione;
·
ha deciso la tassazione d’ufficio in data 24
marzo a cui è seguito un reclamo del tutto generico, senza alcuna allegazione
probatoria;
·
ha comunque invitato i contribuenti, in data 6
luglio 2010, ad integrare la documentazione, persino provvedendo ad inviare i
moduli da compilare;
·
ha, davanti al perdurante “silenzio” dei contribuenti,
rigettato il reclamo in data 18 agosto 2010, a cui ha fatto seguito l’odierno ricorso del settembre 2010 con, finalmente, produzione della dichiarazione
d’imposta.
3.3
Si
tratta, con ogni evidenza, di un ritardo di più di un anno certamente non
tollerabile, che non trova giustificazione nelle addotte ragioni di salute
(peraltro ad oggi non documentate) del rappresentante dei ricorrenti:
condizioni di salute che, ad ogni modo, per quanto gravi non potevano esimere
il professionista, proprio in quanto tale, dall’ovviare in altro modo alla
situazione di impedimento venutasi a creare (ad esempio rivolgendosi ad un collega).
Si
giustifica pertanto di porre a carico dei ricorrenti, al di là dell’esito del
ricorso, tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 18 agosto 2010 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione su reclamo, tenuto conto
della dichiarazione fiscale inoltrata dai contribuenti.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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