80.2010.117
Procedura: notifica di una decisione di tassazione, imposta sugli utili immobiliari, morte del contribuente, notificazione a tutti i coeredi
16 maggio 2011Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2010.117
Data decisione, Autorità:
16.05.2011, CDT
Titolo:
Procedura: notifica di una decisione di tassazione, imposta sugli utili immobiliari, morte del contribuente, notificazione a tutti i coeredi
NOTIFICA
art. 127 LT
art. 204 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2010.117
Lugano
16 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Stefano Magini, giurista
parti
RI 1
patr. dall’ RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 24 settembre 2010 contro la decisione
del 26 agosto 2010 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
A. In
data 3 agosto 2007 il signor __________, residente a __________, sottoscriveva
un atto pubblico di compravendita immobiliare inerente le part. n. __________ e
155 __________ di __________ per un prezzo complessivo di fr. 3'200'000.-; acquirenti
risultavano essere i coniugi __________ __________, entrambi cittadini italiani.
Il punto no. 4 del rogito prevedeva che la validità dell’atto fosse subordinato
alla condizione risolutiva dell’ottenimento da parte degli acquirenti, entro il
15 gennaio 2008, del permesso di dimora “B” CE/AELS.
B. In
data 8 dicembre 2007 il signor __________ decedeva; il suo ultimo domicilio risultava
essere in __________, __________. Il 1° febbraio 2008 il Bezirksgericht
(Tribunale distrettuale) di __________ pubblicava il testamento del de cujus
datato 28 novembre 2007. In data 3 marzo 2008 il medesimo notaio che aveva
steso l’atto pubblico di compravendita immobiliare 3 agosto 2007 inoltrava
all’Ufficio dei registri di __________ un’istanza di trapasso per successione,
con la quale i fondi part. n. __________ e __________ RFD di __________, sulla
scorta di un certificato ereditario rilasciato il 1° febbraio 2008 dal
Tribunale distrettuale di __________, venivano assegnati in Comunione
ereditaria agli eredi di __________; la CE risultava composta dalla vedova (__________)
e dai tre figli (__________). Contestualmente, il notaio inoltrava all’Ufficio
dei registri l’istanza di trapasso di proprietà per compravendita immobiliare
dalla CE fu __________ ai coniugi __________ __________ e __________, che nel
frattempo avevano ottenuto l’auspicato permesso “B”.
C. In
data 9 giugno 2010 la signora __________, residente in __________, __________
(pertanto al medesimo indirizzo del de cujus), riceveva un precetto esecutivo
fatto spiccare dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, con il quale veniva
chiesto il pagamento di fr. 330'000.- oltre interessi, tasse e spese; il titolo
del credito veniva indicato in “imposta sugli utili immobiliari”, con la
referenza “012.00.900.271 53/0000”. La signora __________ interponeva
immediatamente opposizione. Successivamente, il fiduciairio __________, della __________
AG, __________, in rappresentanza della CE fu __________ interveniva mediante
raccomandata 8 luglio 2010 presso l’Ufficio circondariale di tassazione di __________,
chiarendo innanzitutto di essere l’esecutore testamentario della successione fu
__________, e lamentando il fatto che né lui né alcuno dei suoi clienti avesse
mai ricevuto alcuna comunicazione da parte di autorità fiscali del Canton Ticino
in relazione alla procedura di tassazione degli utili immobiliari. Inoltre, il
fiduciario interponeva reclamo avverso la decisione di tassazione d’ufficio 27
luglio 2009, contestandone l’avvenuta notifica, e sostenendo come dalla
transazione immobiliare non sia risultato alcun utile, ma anzi una perdita di
fr. 100'000.-, dovuta a importanti lavori di rinnovamento costati circa fr.
1'300'000.-.
D. A seguito dell’intervento del fiduciario __________, l’Ufficio esazione
e condoni in data 13 luglio 2010 inviava alla signora __________ una lettera
nella quale confermava la procedura esecutiva in atto per l’imposta immobiliare
(esecuzione n. __________), spiegando che erano state trasmesse diverse ingiunzioni
di pagamento al signor __________, ritenuto dall’autorità fiscale rappresentante
della CE, e meglio: conguaglio di data 2 settembre 2009, richiamo del 2
novembre 2009 e diffida del 4 gennaio 2010. Successivamente, in data 27 luglio
2010 presso l’Ufficio di tassazione di __________ aveva luogo un’audizione
nella quale il rappresentante della CE __________ ribadiva le argomentazioni
già esposte in precedenza dal fiduciario __________, formulando inoltre in
maniera esplicita un’istanza di restituzione dei termini d’impugnativa. In data
26 agosto 2010 l’Ufficio circondariale di tassazione emetteva la decisione su reclamo
relativa all’imposta sugli utili immobiliari nella quale, respingendo in toto
le argomentazioni dei reclamanti, dichiarava irricevibile il reclamo. Nelle sue
motivazioni, l’autorità di tassazione rimarcava innanzitutto come i
contribuenti non avessero mai presentanto una dichiarazione sugli utili immobiliari,
e questo nonostante un richiamo, una diffida raccomandata e la multa disciplinare
dell’8 aprile 2009; cui aveva fatto seguito in data 27 luglio 2009 la notifica
della tassazione d’ufficio (omettendo però di indicare che tale corrispondenza
era stata indirizzata unicamente a __________). L’Ufficio concludeva ribadendo
di ritenere la procedura d’intimazione corretta e rispettosa delle disposizioni
vigenti, non essendovi del resto stato alcun indizio che facesse presagire
l’incarico di esecutore testamentario nella persona del fiduciario __________
fino al suo reclamo dell’8 luglio 2010. Oltretutto, il medesimo fiduciario con
scritto 10 ottobre 2004 aveva rinunciato al mandato di rappresentanza del
signor __________, argomentando di non riuscire a farsi consegnare i documenti
necessari per presentare le sue dichiarazioni d’imposta.
E. Con ricorso alla Camera di diritto tributario del 24 settembre
2010 i membri della CE fu __________ postulano l’annullamento della decisione
sugli utili immobiliari impugnata (e conseguentemente pure della decisione di
tassazione d’ufficio 27 luglio 2009 da quella protetta), nonché la restituzione
del termine per la presentazione della dichiarazione per l’imposta sugli utili
immobiliari. I ricorrenti contestano fermamente che l’autorità di tassazione
abbia seguito una procedura corretta in relazione alla decisione di tassazione
d’ufficio (nonché alle preventive diffide), avendo indirizzato la corrispondenza
ad un indirizzo – oltretutto non più valido – di un singolo membro della CE,
che non era invero mai stato designato come rappresentante della CE, e che anzi
aveva pure rinunciato all’eredità paterna. Non avendo la comunione ereditaria
capacità giuridica, e in considerazione del diritto di essere sentito sancito a
livello costituzionale, nel caso concreto, in mancanza di un rappresentante
della CE – di cui peraltro l’esecutore testamentario era __________ –
l’autorità di tassazione avrebbe dovuto procedere nei confronti di ogni erede,
intimando poi a ciascuno di loro la decisione sugli utili immobiliari.
Diritto
1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,
sia fondata.
Se
l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Altrimenti la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
Nel
caso in esame, l’autorità di tassazione non è entrata nel merito del reclamo
dei contribuenti, membri della CE fu __________, per il fatto che questi sono
insorti contro la decisione di tassazione sugli utili immobiliari del 27 luglio
2009.
solamente in data 8 luglio 2010. La motivazione addotta dai reclamanti, secondo
cui questi erano rimasti completamente all’oscuro della procedura di tassazione
fino al precetto esecutivo notificato il 9 giugno 2010 ad __________ (vedova
del de cujus), non è stata ammessa dall’Ufficio di tassazione, che ha invece
ritenuto corretta e rispettosa dei requisiti di legge la procedura di intimazione
adottata. Pertanto, l’Ufficio ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato a
distanza di quasi un anno dalla decisione d’ufficio.
3.
3.1.
Per
l’art. 127 cpv. 1 LT, debitore dell’imposta sugli utili immobiliari è
l’alienante.
La legge
tributaria ticinese, come le altre leggi cantonali (e come la legge
sull’imposta federale diretta), conosce una regola per cui le società in nome
collettivo, le società in accomandita e le società semplici, come pure le
comunioni ereditarie non soggiacciono all’imposizione come tali. Il loro
reddito e la loro sostanza sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli
soci o eredi (art. 9 cpv. 1 LT). Tale disposizione, che esclude che le
comunioni ereditarie, e gli altri enti caratterizzati dall’esistenza di una
proprietà comune fra i membri, siano soggetti fiscali, è tuttavia inclusa nel
capitolo della legge intitolato “norme speciali concernenti l’imposta sul
reddito e sulla sostanza” e non, come in altri cantoni, tra le norme generali
applicabili a tutte le imposte disciplinate dalla legge. Ci si domanda pertanto
se essa trovi applicazione anche in materia di imposta sugli utili immobiliari,
nonostante l’assenza di un espresso rinvio (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari - Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 154).
Se si tiene conto del
fatto che la comunione ereditaria manca di personalità giuridica, appare più
rispettosa del principio di legalità la soluzione consistente nel considerare
ogni coerede come un contribuente indipendente (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari - Complemento al
Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di
procedura e transitorie, Lugano 2003, p. 114).
3.2
Proceduralmente l'assenza
di capacità giuridica ha come conseguenza che ognuno dei coeredi ha diritto di
essere sentito. Ne discende che la tassazione deve essere intestata a tutti i
membri della comunione e non soltanto alla comunione in quanto tale. Inoltre, è
indispensabile che la decisione fiscale sia intimata singolarmente a ognuno di
loro, anche se lo stesso risultato può essere conseguito notificandola a un
rappresentante comune. Appare quindi opportuno che l'autorità fiscale, per
evidenti ragioni di praticità, inviti i coeredi a designare un loro
rappresentante (Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario cit., p. 155,
con riferimento a StE 1994 B 43 n. 1).
3.3
Del resto, anche nell’ambito delle imposte sul reddito e sulla sostanza
è previsto che, alla morte del contribuente, gli eredi subentrino nei suoi
diritti e nei suoi obblighi fiscali (art. 11 cpv. 1 prima frase LT).
Ebbene,
in tale contesto, a causa dell’indivisibilità dell’oggetto
dell’imposta, che presuppone una procedura di accertamento unitaria, una parte
della dottrina considera che gli eredi costituiscano un litisconsorzio
necessario (Greminger/Bärtschi, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b,
2a ediz. Basilea 2008, n. 11 ad art. 12 LIFD, p. 116). Pur se
coinvolti tutti nel medesimo procedimento, in considerazione della loro responsabilità
solidale (art. 11 cpv. 1 seconda frase LT; v. anche art. 12 cpv. 1 LIFD), agli
eredi deve però essere consentito di salvaguardare autonomamente i propri
interessi, potendo dunque esercitare diritti procedurali o adempiere i relativi
obblighi in perfetta autonomia (ad. es. esercitare il diritto di accedere agli
atti, di avvalersi di un rimedio di diritto o di trasmettere un’informazione
richiesta dall’autorità). Per tale motivo, secondo un’altra parte della
dottrina gli eredi formano un litisconsorzio necessario “sui generis” (Frei, Die
Stellung der Erben im Zürcher Steuerrecht, in: ZStP 1996, p. 85). Altri autori,
invece, proprio in considerazione della possibilità per i singoli eredi di
salvaguardare autonomamente i propri diritti (rispettivamente adempiere ai
propri obblighi), contestano l’utilizzo del termine “litisconsorzio necessario”
(Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 6 ad art. 12
LIFD, p. 216). Sia come sia, tutti gli autori in definitiva concordano sulla
situazione degli eredi tra loro e nei confronti del fisco.
3.4
Sempre in tale contesto,
la dottrina non impone all’autorità di tassazione di agire nei confronti di
tutti gli eredi, che siano noti o meno; vi è però unanimità nel considerare che
la decisione di tassazione possa passare in giudicato ed espletare effetti giuridici
soltanto nei confronti degli eredi che avevano partecipato alla procedura. Pertanto
appare essere nell’interesse della stessa autorità fiscale che siano coinvolti
perlomeno tutti gli eredi noti e residenti in Svizzera (Locher, op. cit., n. 9
ad art. 12 LIFD, p. 216 seg.; Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, 2. ediz. Zurigo 2009, n. 11 ad art. 12
LIFD, p. 121; Frei, op. cit., p. 90). Inoltre, alcuni autori, in considerazione
del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), sottolineano che, anche qualora
l’autorità fiscale coinvolga direttamente solo una parte degli eredi, tutte le
principali decisioni che riguardano la procedura, salva designazione esplicita
di un rappresentante comune, debbano essere comunicate a tutti (Greminger/Bärtschi, in: op. cit., n.
12.
ad art. 12 LIFD, p. 117; Salomé,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 5 ad art. 12 LIFD, p. 155). Questo modo di procedere
deve valere anche allorquando la rappresentanza tra gli eredi fosse data sulla
base di una presunzione legale, dato che in tal caso ogni erede deve avere la
possibilità di intervenire in ogni momento, confutando in tal modo la
presunzione di rappresentanza (Zweifel, Die verfahrens- und steuerrechtliche Stellung der Erben bei den
Einkommens- und Vermögenssteuern, in: ASA 64, p. 343). Di più, alcuni
autori indicano che nel caso in cui la procedura di tassazione abbia coinvolto
solo una parte degli eredi e la decisione di tassazione sia in seguito stata
notificata solo a questi, qualora il termine ricorsuale sia scaduto
infruttuoso, la procedura esecutiva non possa essere avviata neppure contro gli
eredi che avevano ricevuto la decisione fintantoché la notifica non venga
eseguita nei confronti di tutti (Greminger/Bärtschi, in: op. cit., n.
12.
ad art. 12 LIFD, p. 117; Salomé,
in: op. cit., n. 5 ad art. 12 LIFD, p. 155).
4.
4.1.
Nel loro
ricorso, i contribuenti hanno ribadito la richiesta di annullare la decisione
adottata dall’Ufficio di tassazione di Mendrisio, censurandone l’operato, per
aver iniziato e proseguito una procedura relativa all’imposta sugli utili
immobiliari concernente le part. n. __________ e __________ RFD di __________
interessando un solo erede di __________, segnatamente il figlio __________.
4.2
A tale
riguardo, l’Ufficio ha omesso di chiarire in maniera esaustiva le motivazioni
alla base di tale scelta, limitandosi ad indicare, senza peraltro alcun
riferimento documentale, di aver ritenuto che l’erede in questione fosse stato
designato rappresentante della CE. Pertanto, nel caso concreto, risulta che
l’autorità di tassazione ha agito sulla base di una mera supposizione.
Questa
Camera non dispone dunque di elementi oggettivi per ritenere che __________ sia
mai stato designato come rappresentante dagli altri membri della CE, né esplicitamente
né per atti concludenti, ritenuto inoltre come il de cujus aveva del
resto già designato in maniera inequivocabile __________ come esecutore testamentario,
ciò che il Tribunale distrettuale di Zurigo aveva accertato già in occasione
della pubblicazione del testamento. Inoltre __________ aveva manifestato tale
suo mandato nei confronti dell’Ufficio dei registri di Mendrisio in occasione
dell’istanza di trapasso di data 3 marzo 2008.
Pertanto,
la scelta iniziale dell’Ufficio di tassazione appare certamente opinabile,
considerato inoltre come esso abbia verosimilmente ricevuto comunicazione da parte
dell’Ufficio dei registri di Mendrisio in merito all’avvenuta iscrizione, in
data 4 marzo 2008, del passaggio di proprietà dei fondi summenzionati. La documentazione
allegata all’istanza di trapasso di proprietà includeva indicazioni complete
riguardanti la composizione della CE fu __________; anche se non vi era
l’indicazione precisa dei singoli indirizzi, tutti gli eredi risultavano
residenti nel Canton __________. La stessa istanza di trapasso, come già
rilevato, era stata firmata “per accordo” pure dall’esecutore testamentario.
4.3
Anche
ammettendo che l’autorità di tassazione, come indicato nelle motivazioni della
decisione su reclamo 26 agosto 2010, non avesse ricevuto alcun avviso
dell’incarico di esecutore testamentario di __________, mal si comprende il
motivo per cui abbia inviato “un richiamo, la diffida raccomandata e la multa disciplinare
del 8.4.2009” a un solo erede, __________, malgrado sin dall’inizio dovesse
necessariamente conoscere i nominativi di tutti i membri della CE, nessuno dei
quali oltretutto risultava risiedere all’estero. La mancanza di qualsiasi cenno
di riscontro da parte di __________, oltretutto, avrebbe pure potuto incrinare
la convinzione iniziale dell’autorità che egli rappresentasse gli altri eredi.
La composizione esatta della CE viene peraltro menzionata nella decisione
d’ufficio del 27 luglio 2009, che però è stata indirizzata al solo __________.
La scelta
dell’Ufficio di tassazione appare del resto ancora meno comprensibile se si
pensa che, anche a fronte della mancanza di qualsiasi riscontro da parte del supposto
rappresentante della CE, neppure in occasione della diffida (ex art. 204 LT),
imprescindibile per poter procedere ad una tassazione d’ufficio, l’autorità di
tassazione ha proceduto a contattare quantomeno la vedova, malgrado peraltro
continuasse a vivere al medesimo indirizzo del de cujus, che doveva
risultare certamente noto.
Addirittura, l’Ufficio esazione
e condoni ha infine avviato la procedura esecutiva per
l’incasso dell’imposta __________, che come visto non era stata neppure
coinvolta nella procedura di tassazione.
5.
5.1.
I ricorrenti sostengono
che perfino le comunicazioni trasmesse dall’autorità fiscale a __________,
inclusa dunque la tassazione d’ufficio del 27 luglio 2009, non sono entrate
nella sua sfera di conoscenza, dato che indirizzate ad una casa non più abitata
dall’ottobre 2008 e in attesa di vendita.
5.2
A tale riguardo si deve
rilevare come i ricorrenti non portino alcuna documentazione di supporto, che
peraltro non appare dovesse essere di difficile produzione (ad es.
un’attestazione dell’Ufficio controllo abitanti del Comune interessato).
Neppure risulta chiaro se la posta indirizzata erroneamente ritornava al
mittente (ciò che però avrebbe certamente dovuto risultare all’Ufficio di
tassazione di __________), se invece veniva ritrasmessa all’effettivo indirizzo
di __________ o se andava semplicemente “persa”.
5.3
Sulla base della
documentazione ricevuta dall’Ufficio di tassazione di __________ è comunque
indubbio che da parte del singolo erede non vi sia mai stata alcuna reazione
agli scritti dell’autorità di tassazione relativi all’imposta sugli utili immobiliari.
Oltretutto, nelle motivazioni della decisione su reclamo del 26 agosto 2010,
l’Ufficio di tassazione ha menzionato un’unica diffida - verosimilmente ex
art. 204 cpv. 2 LT - eseguita tramite lettera raccomandata, senza specificare
se la stessa sia stata ritirata dal destinatario o se l’autorità di tassazione
l’abbia considerata notificata dopo i canonici 7 giorni di giacenza. In merito
a questa diffida inviata per raccomandata, si rileva come l’Ufficio di
tassazione non ne ha trasmesso copia a questa Camera, né alcuna prova oggettiva
di un’avvenuta notifica (come ad es. un estratto “track and trace” della
Posta). Per ciò che concerne la decisione di tassazione d’ufficio del 27 luglio
2009, questa risulta pacificamente essere stata inviata per posta semplice.
5.4
Sebbene
l’affermazione dei ricorrenti, con la quale contestano che __________ risiedesse
all’indirizzo a cui l’autorità di tassazione aveva inviato la corrispondenza
non sia stata in alcun modo corroborata, neanche in sede di ricorso, è vero
tuttavia che l’onere della prova dell’invio della corrispondenza in discorso è
a carico dell’autorità di tassazione.
Da un
lato, la decisione di tassazione d’ufficio del 27 luglio 2009 è stata in tutta
evidenza inviata per posta semplice. D’altro canto, neppure la ricezione
dell’unica diffida inviata per raccomandata, alla luce di tutte le circostanze
del caso, risulta comprovata. Non da ultimo, dato che il testo di questa
diffida non è stato trasmesso dall’Ufficio di tassazione a questa Camera, non
può essere accertato che lo stesso adempisse effettivamente ai requisiti
dell’art. 204 cpv. 2 LT, indispensabili per poter in seguito emettere una
decisione d’ufficio.
5.5
Sia come sia, è indubbio
che gli altri eredi non siano mai stati coinvolti dall’autorità fiscale nella
procedura di tassazione, non essendo inoltre stato loro notificate né la
diffida, che in base all’art. 204 cpv. 2 LT deve obbligatoriamente precedere
una decisione d’ufficio, né tantomeno la successiva decisione del 27 luglio 2009.
6.
6.1.
In tali
circostanze, la decisione dell’Ufficio di tassazione, che si è rifiutato di
entrare nel merito del reclamo dei contribuenti, non può essere tutelata. Il
fatto che l’autorità non abbia coinvolto nella procedura di tassazione tutti i coeredi
rende nulla la decisione di tassazione stessa (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo
2006, n. 20 ad § 217, p. 1599).
Pertanto,
l’Ufficio di tassazione di __________, annullate le due decisioni da essa
emanate, dovrà iniziare una nuova procedura con la quale consentire agli eredi,
rispettivamente all’esecutore testamentario, di trasmettere una dichiarazione d’imposta
comprensiva dei costi di investimento dell’immobile.
6.2
Va
inoltre rilevato che qualora i qui ricorrenti, in occasione della nuova
procedura davanti all’Ufficio di tassazione di __________, intendessero
sostenere che i figli del de cujus hanno rinunciato all’eredità,
dovranno ulteriormente sostanziare questa loro posizione, giacchè dagli atti
qui prodotti (decisione 1. febbraio 2008 del Tribunale distrettuale di __________)
risulta che vi sia stata invece una sostituzione fedecommissaria per la parte
eccedente la legittima dei figli, non certamente una loro rinuncia all’eredità
ai sensi dell’art. 566 CCS.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 agosto 2008 è nulla,
così come la precedente decisione d’ufficio del 27 luglio 2009 da quella protetta.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio
di tassazione, affinché inizi una nuova procedura di tassazione.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Ai
ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.- per ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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