80.2010.121
Procedura: decisione su reclamo, motivazione contraddittoria, annullamento
2 febbraio 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2010.121
Data decisione, Autorità:
02.02.2011, CDT
Titolo:
Procedura: decisione su reclamo, motivazione contraddittoria, annullamento
RECLAMO
art. 135 cpv. 1 LIFD
art. 208 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2010.121
Lugano
2 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 12 ottobre 2010 contro la decisione del 6
ottobre 2010 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
- RI 2 è
proprietaria del mapp. n. __________ RFD di __________, su cui sorge l’abitazione
della sua famiglia;
- nella
dichiarazione fiscale 2008, i coniugi RI 1 e RI 2 attribuivano alla loro casa
d’abitazione un valore locativo di fr. 7'110.–;
- notificando
loro la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 4 giugno 2009, l’CO 1
commisurava il reddito imponibile in fr. 194'100.– ed attribuiva all’abitazione
dei contribuenti un valore locativo di fr. 19'200.–, argomentando che
quest’ultimo era stato “rettificato, tenuto conto del valore dell’immobile e
dei canoni locatizi normali della zona”;
- in
seguito ad un reclamo dei contribuenti, che avevano chiesto che il valore di
reddito fosse stabilito nella misura del 60% del valore di reddito risultante
dal calcolo della stima ufficiale, l’autorità fiscale confermava la propria
precedente decisione, in data 6 ottobre 2010, “preso atto degli affitti
praticati nelle immediate vicinanze dell’immobile in questione e dei valori
locativi applicati nel medesimo contesto”;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
contestano nuovamente il valore locativo della loro casa d’abitazione,
chiedendo che lo stesso sia ridotto al 60% del valore di reddito secondo
l’Ufficio di stima;
- i
ricorrenti chiedono inoltre lo stralcio dalla sostanza imponibile dell’importo
di fr. 220'000.–, qualificato “numerario”, “in quanto la nuova costruzione è
compresa nel nuovo valore di stima tassato”.
- nelle sue
osservazioni del 14 ottobre 2010, l’Ufficio di tassazione ha proposto di
stralciare quest’ultimo importo, chiedendo per contro la conferma del valore
locativo, non avendo i ricorrenti “fornito prove circa l’iniquità del [loro]
valore locativo”.
Diritto
- per
quanto attiene al “numerario” di fr. 220'000.–, come confermato dall’autorità
di tassazione nelle osservazioni al ricorso, si tratta effettivamente di un
errore, per il fatto che si tratta del valore di investimento della nuova
costruzione, che è tuttavia già compreso nel valore di stima ufficiale della
casa;
- rimane
litigioso solo il valore locativo dell’abitazione di __________, commisurato
dall’Ufficio di tassazione in fr. 19'200.–
- secondo
gli articoli 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di
immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso
proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a
titolo gratuito;
- secondo
l’art. 2 del Decreto esecutivo del 20 dicembre 2007 concernente l’imposizione
delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2008 (RL 10.2.2.1.1), il
valore locativo corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione
Considerandi
per immobili dello stesso genere nella medesima posizione (cpv. 1) e, in
mancanza di altri elementi utili al calcolo del valore locativo, esso
corrisponde di regola al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di
stima nella decisione di stima (cpv. 2);
- in una
sentenza di principio del 9 maggio 2008, nota alle parti, questa Camera ha
esaminato nel dettaglio la prassi dell’autorità fiscale cantonale, già applicata
a partire dal periodo fiscale 2006, concludendo per la sua illegalità (CDT n.
80.2007.173
del 9 maggio 2008, in: RtiD II-2008 n. 3t; cfr. anche CDT n.
80.2006.173
del 21 dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo 2007; 80.2009.88 del 2
giugno 2010);
- nella
fattispecie, in base alle indicazioni che si ricavano dagli atti tramessi alla
Camera dall’Ufficio di tassazione, in seguito ad una nuova edificazione la
proprietà immobiliare della ricorrente è stata oggetto di un aggiornamento
particolare del valore di stima ufficiale, entrato in vigore nel 2008;
- in tale
ambito, il valore di reddito della casa è stato commisurato in fr. 21'335.–, sicché
l’ammontare del valore locativo risultante dalla decisione impugnata
corrisponde esattamente al 90% del valore di reddito in questione (90% di fr.
21'335 = fr. 19'201.50);
- ne
consegue che la decisione si fonda evidentemente sulla prassi illegale
stabilita dall’art. 2 del citato Decreto esecutivo, sebbene la motivazione
proposta dall’autorità fiscale faccia invece riferimento agli “affitti
praticati nelle immediate vicinanze” ed ai “valori locativi applicati nel
medesimo contesto”;
- a
quest’ultimo riguardo, non vi è peraltro alcuna indicazione concreta che permetta
di stabilire quali siano i termini di paragone adottati dall’autorità di
tassazione;
- il
semplice riferimento ad altri immobili situati in prossimità della casa
d’abitazione dei ricorrenti è del tutto ininfluente, non essendo note le
caratteristiche né dell’immobile della contribuente né dei menzionati termini
di paragone;
- meno che
mai si può pretendere che spetti ai contribuenti l’onere di provare
“l’iniquità” del valore locativo stabilito con la decisione impugnata, cosa che
corrisponderebbe ad una vera e propria inversione dell’onere probatorio;
- si deve
ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima
frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata
(art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
- per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:
pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto
impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF
del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17
consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);
- l’art. 29
Cost. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle
allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli
argomenti da queste addotti: una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi
l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242
consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre
1990.
in re A.W);
- nel caso
in esame, la motivazione della decisione è del tutto insufficiente e, come già
rilevato, appare anche in contraddizione con il contenuto della decisione;
- ne
consegue che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 6 ottobre 2010 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione, per una nuova decisione motivata.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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