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Decisione

80.2010.121

Procedura: decisione su reclamo, motivazione contraddittoria, annullamento

2 febbraio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 2 è

proprietaria del mapp. n. __________ RFD di __________, su cui sorge l’abitazione

della sua famiglia;

- nella

dichiarazione fiscale 2008, i coniugi RI 1 e RI 2 attribuivano alla loro casa

d’abitazione un valore locativo di fr. 7'110.–;

- notificando

loro la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 4 giugno 2009, l’CO 1

commisurava il reddito imponibile in fr. 194'100.– ed attribuiva all’abitazione

dei contribuenti un valore locativo di fr. 19'200.–, argomentando che

quest’ultimo era stato “rettificato, tenuto conto del valore dell’immobile e

dei canoni locatizi normali della zona”;

- in

seguito ad un reclamo dei contribuenti, che avevano chiesto che il valore di

reddito fosse stabilito nella misura del 60% del valore di reddito risultante

dal calcolo della stima ufficiale, l’autorità fiscale confermava la propria

precedente decisione, in data 6 ottobre 2010, “preso atto degli affitti

praticati nelle immediate vicinanze dell’immobile in questione e dei valori

locativi applicati nel medesimo contesto”;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

contestano nuovamente il valore locativo della loro casa d’abitazione,

chiedendo che lo stesso sia ridotto al 60% del valore di reddito secondo

l’Ufficio di stima;

- i

ricorrenti chiedono inoltre lo stralcio dalla sostanza imponibile dell’importo

di fr. 220'000.–, qualificato “numerario”, “in quanto la nuova costruzione è

compresa nel nuovo valore di stima tassato”.

- nelle sue

osservazioni del 14 ottobre 2010, l’Ufficio di tassazione ha proposto di

stralciare quest’ultimo importo, chiedendo per contro la conferma del valore

locativo, non avendo i ricorrenti “fornito prove circa l’iniquità del [loro]

valore locativo”.

Diritto

- per

quanto attiene al “numerario” di fr. 220'000.–, come confermato dall’autorità

di tassazione nelle osservazioni al ricorso, si tratta effettivamente di un

errore, per il fatto che si tratta del valore di investimento della nuova

costruzione, che è tuttavia già compreso nel valore di stima ufficiale della

casa;

- rimane

litigioso solo il valore locativo dell’abitazione di __________, commisurato

dall’Ufficio di tassazione in fr. 19'200.–

- secondo

gli articoli 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è

imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di

immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso

proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a

titolo gratuito;

- secondo

l’art. 2 del Decreto esecutivo del 20 dicembre 2007 concernente l’imposizione

delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2008 (RL 10.2.2.1.1), il

valore locativo corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione

Considerandi

per immobili dello stesso genere nella medesima posizione (cpv. 1) e, in

mancanza di altri elementi utili al calcolo del valore locativo, esso

corrisponde di regola al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di

stima nella decisione di stima (cpv. 2);

- in una

sentenza di principio del 9 maggio 2008, nota alle parti, questa Camera ha

esaminato nel dettaglio la prassi dell’autorità fiscale cantonale, già applicata

a partire dal periodo fiscale 2006, concludendo per la sua illegalità (CDT n.

80.2007.173

del 9 maggio 2008, in: RtiD II-2008 n. 3t; cfr. anche CDT n.

80.2006.173

del 21 dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo 2007; 80.2009.88 del 2

giugno 2010);

- nella

fattispecie, in base alle indicazioni che si ricavano dagli atti tramessi alla

Camera dall’Ufficio di tassazione, in seguito ad una nuova edificazione la

proprietà immobiliare della ricorrente è stata oggetto di un aggiornamento

particolare del valore di stima ufficiale, entrato in vigore nel 2008;

- in tale

ambito, il valore di reddito della casa è stato commisurato in fr. 21'335.–, sicché

l’ammontare del valore locativo risultante dalla decisione impugnata

corrisponde esattamente al 90% del valore di reddito in questione (90% di fr.

21'335 = fr. 19'201.50);

- ne

consegue che la decisione si fonda evidentemente sulla prassi illegale

stabilita dall’art. 2 del citato Decreto esecutivo, sebbene la motivazione

proposta dall’autorità fiscale faccia invece riferimento agli “affitti

praticati nelle immediate vicinanze” ed ai “valori locativi applicati nel

medesimo contesto”;

- a

quest’ultimo riguardo, non vi è peraltro alcuna indicazione concreta che permetta

di stabilire quali siano i termini di paragone adottati dall’autorità di

tassazione;

- il

semplice riferimento ad altri immobili situati in prossimità della casa

d’abitazione dei ricorrenti è del tutto ininfluente, non essendo note le

caratteristiche né dell’immobile della contribuente né dei menzionati termini

di paragone;

- meno che

mai si può pretendere che spetti ai contribuenti l’onere di provare

“l’iniquità” del valore locativo stabilito con la decisione impugnata, cosa che

corrisponderebbe ad una vera e propria inversione dell’onere probatorio;

- si deve

ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima

frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata

(art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);

- per

giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:

pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto

impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF

del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17

consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);

- l’art. 29

Cost. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle

allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli

argomenti da queste addotti: una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi

l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242

consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre

1990.

in re A.W);

- nel caso

in esame, la motivazione della decisione è del tutto insufficiente e, come già

rilevato, appare anche in contraddizione con il contenuto della decisione;

- ne

consegue che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 6 ottobre 2010 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione, per una nuova decisione motivata.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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