80.2010.123
Reddito imponibile: momento dell'assoggettamento, rendite d'invalidità retroattive, versamento, aliquota agevolata, compensazione delle rendite con assegni versati a titolo provvisorio dal Cantone
5 maggio 2012Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2010.123
Data decisione, Autorità:
05.05.2012, CDT
Ricorso:
TF,2C_524/2012 E 2C_525/2012, 02.06.2012
Titolo:
Reddito imponibile: momento dell'assoggettamento, rendite d'invalidità retroattive, versamento, aliquota agevolata, compensazione delle rendite con assegni versati a titolo provvisorio dal Cantone
LIQUIDAZIONE IN CAPITALE PER PRESTAZIONI RICORRENTI
art. 37 LIFD
art. 210 cpv. 1 LIFD
art. 27 LT
art. 37 LT
Incarto n.
80.2010.123
Lugano
5 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 14 ottobre 2010 contro la decisione del 20
settembre 2010 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1963, divorziato, senza attività lucrativa, vive a __________ con la
compagna __________. Dalla loro unione sono nate le figlie __________ (il 19 luglio
2003) e __________ (il 9 gennaio 2006).
B. Con
decisione dell’11 luglio 2008, l’Ufficio per l’assicurazione invalidità (AI) poneva
il contribuente al beneficio di una rendita semplice d’invalidità con effetto
retroattivo a contare dal 1° ottobre 2002. L’importo degli arretrati, comprensivo
degli interessi, veniva certificato in fr. 184'582.–.
Successivamente,
la Cassa pensione della sua ultima datrice di lavoro (__________assicurazioni) gli
riconosceva inoltre una liquidazione in capitale di fr. 70'626.–, mentre un’assicurazione
sulla vita __________ gli attribuiva una rendita retroattiva per incapacità di
guadagno di complessivi fr. 36'800.–.
C. Il
19 febbraio 2009, appreso della concessione delle suddette rendite d’invalidità,
la Cassa cantonale per gli assegni familiari, che nell’attesa era intervenuta a
sostegno del contribuente e della sua convivente, ordinava la restituzione di
un importo complessivo di fr. 219'180.– erogato a titolo di assegni integrativi
e di prima infanzia sin dalla nascita della loro primogenita.
A tale
riguardo, formulava nei confronti dell’Ufficio AI una pretesa di compensazione
delle prestazioni assicurative retroattive sino a concorrenza di fr. 170'850.– e
chiedeva direttamente ai conviventi il saldo rimanente di fr. 48'330.–.
D. Notificando
a RI 1 la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 2 dicembre 2009, l’Ufficio
di tassazione di Biasca commisurava il reddito imponibile per l’imposta cantonale
in fr. 264'200.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 87'800.–,
mentre ai fini del calcolo dell’imposta federale diretta il reddito imponibile
era stabilito in fr. 273'800.– e quello determinante per l’aliquota in fr.
97'400.–.
L’autorità
aveva in particolar modo assoggettato le prestazioni assicurative retroattive all’imposta
con l’aliquota privilegiata prevista dagli art. 37 LT e LIFD.
E. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 dicembre 2009,
nel quale lamentava di essere vittima di una disparità di trattamento e chiedeva
in sostanza di poter compensare le rendite retroattive con quanto restituito alla
Cassa cantonale per gli assegni familiari.
L’autorità
di tassazione, con decisione del 29 settembre 2010, respingeva la richiesta del
contribuente, sottolineando di avere già preso in considerazione le prestazioni
restituite alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. Spiegava infatti di
avere almeno parzialmente compensato le rendite d’invalidità con le prestazioni
sociali erogate sino al 31 dicembre 2004, ovvero sino al momento in cui erano
ancora tassate.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
la mancata (integrale) compensazione delle rendite retroattive con la somma nel
frattempo restituita alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, l’imposta sul reddito ha per oggetto la
totalità dei proventi, siano essi periodici oppure unici. Come ha ripetutamente
sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD, il
legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”).
1.2.
Sono in
particolare imponibili tutti i proventi dell’assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da
forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le
liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi (art.
21 cpv. 1 LT; art. 22 cpv. 1 LIFD). Il secondo capoverso delle citate norme
precisa che sono segnatamente considerati proventi dalla previdenza
professionale le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di
risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.
Considerandi
2.
2.1.
Come
esposto in narrativa, con il presente ricorso RI 1 chiede in sostanza che le
rendite d’invalidità arretrate, maturate sin dal 1° ottobre 2002 e ricevute
sotto forma di capitale solo nel periodo fiscale qui in esame, vengano compensate
con la somma servita a rimborsare gli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti
sin dalla nascita della sua prima figlia, lamentando una evidente disparità di
trattamento tra il suo caso e quello di chi invece viene tassato di anno in
anno, “che a parità di reddito può dedurre tutto quanto previsto dalla
tassazione (assicurazioni, figli ecc.)”.
2.2
Secondo
gli art. 51 cpv. 1 LT e 210 cpv. 1 LIFD, il reddito imponibile è determinato in
base ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale. Dottrina e
giurisprudenza sono concordi nell’affermare che un reddito è realizzato quando
il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso,
cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma.
Di solito, già
l’acquisizione di un credito viene ritenuta costitutiva di reddito, purché
l’adempimento non appaia incerto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale
federale n.2C_94/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1, DTF 113 Ib 23 consid.
2e; ASA 66 p. 377 consid. 4a; ASA 66 p. 554 consid. 5d; ASA 65 p. 733 consid. 3b;
StE 2003 B 21.1 n. 11 consid. 3.2). Per contro, nei casi in
cui l’adempimento del credito è particolarmente insicuro, non ci si deve fondare
sul momento dell’acquisto del credito, bensì
su quello dell’adempimento effettivo; semplici previsioni sono, infatti, insufficienti
(Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Vol. I/2a, 2. ediz., Basilea 2008, n. 34 ad art. 16 LIFD,
p. 160; RDAF 2004 II 293; ASA 66 p. 377).
Per
quanto più di interesse in questa sede, il Tribunale federale, chiamato a
giudicare l’imposizione di una liquidazione in capitale in sostituzione di
prestazioni ricorrenti, ha avuto modo di precisare a più riprese che le rendite
d’invalidità arretrate del primo e del secondo pilastro sono imponibili unicamente
quando vengono pagate, anche se il diritto al loro versamento nasce precedentemente
(decisioni TF 2C_640/2010 dell’11 dicembre 2010 e 2C_267/2007 del 5 ottobre
2007).
2.3
È quindi
immediatamente evidente che l’argomento relativo alla mancata realizzazione del
reddito, sviluppato nel ricorso, è privo di ogni fondamento. Il ricorrente non
può infatti negare di aver potuto disporre delle rendite d’invalidità arretrate
solo perché di fatto sarebbero servite a restituire gli assegni integrativi e
di prima infanzia reclamati – a giusto titolo – dalla Cassa cantonale di
compensazione per gli assegni familiari.
La
contraddittorietà di questo argomento è addirittura manifesta. Proprio perché il
ricorrente ha potuto beneficiare di simili rendite d’invalidità con effetto
retroattivo, la Cassa cantonale ha potuto a sua volta rivedere il calcolo delle
prestazioni sociali erogate sin dal principio a titolo provvisorio (cfr. art. 32
della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
[Laps; RL 6.4.1.2]), giustificando in tal modo il principio della loro restituzione
a posteriori.
Come
ancora recentemente confermato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF
136.
V 286), il minimo vitale del diritto esecutivo non può d’altra parte
costituire un limite alla compensazione delle rendite d’invalidità arretrate,
dal momento che gli assegni integrativi e di prima infanzia sono stati
anticipati con il precipuo scopo di garantire un’esistenza dignitosa al
contribuente. Si tratta, in ogni caso, di una procedura che esula dalle competenze
di questa Camera. Dal profilo fiscale, come correttamente evidenziato anche
dall’Ufficio di tassazione, l’unica circostanza di rilievo è rappresentata
dall’imposta prelevata sulle prestazioni sociali erogate sino al 31 dicembre
2004, che in seguito all’ordine di restituzione della Cassa cantonale di compensazione
ha perso di ogni legittimazione.
2.4
Di
principio, una decisione di tassazione passata in giudicato deve essere rimossa
mediante l’istituto della revisione e l’imposta a suo tempo pagata restituita
al contribuente.
In questo
senso, la soluzione adottata dall’autorità di tassazione, che si è limitata a
compensare le rendite d’invalidità arretrate con gli assegni integrativi e di
prima infanzia erogati sino al 31 dicembre 2004, ovvero sino al momento in cui
tali prestazioni sociali erano ancora assoggettate all’imposta sul reddito, senza
procedere alla revisione delle relative tassazioni, si appalesa addirittura
generosa nei confronti del contribuente. In caso contrario, infatti, lo stesso
sarebbe stato imposto, a titolo di rendite d’invalidità arretrate, non soltanto
su quelle maturate a contare dal 1° gennaio 2005 (di complessivi fr. 126'948.–), bensì sull’intero importo di
fr. 184'582.– accertato dall’Ufficio AI.
3.
3.1.
Assodato
il principio e l’entità delle prestazioni assicurative imponibili, composte –
come visto – dalle rendite AI maturate dal 1° gennaio 2005, alle quali vanno
ancora ad aggiungersi le rendite arretrate della Cassa pensione e
dell’assicurazione privata sulla vita (non contestate in quanto tali), resta
ancora da esaminare l’aliquota applicabile a tali importi.
3.2
Secondo gli
art. 37 LT e LIFD, se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in
sostituzione di prestazioni ricorrenti, l’imposta sul reddito è calcolata,
tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, con l’aliquota
che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse corrisposta
una prestazione annua corrispondente.
Dapprima
limitata ai casi in cui il versamento unico compensava aspettative future, il
Tribunale federale ha successivamente stabilito che, in date circostanze,
versamenti in capitale destinati a compensare prestazioni parziali accumulate,
cioè che trovano la propria fonte nel passato, possono ugualmente essere considerati
versamenti in capitale per prestazioni ricorrenti (decisione TF 2A.68/2000 del
5.
ottobre 2000, in: RDAF 2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA 70 p. 210;
decisione TF 2A.50/2000 del 6 marzo 2001, in: RDAF 2001 II 253 = ASA 71 p.
486).
3.3
La
giurisprudenza ha in particolare precisato che l’agevolazione dell’aliquota
prevista dagli art. 37 LIFD e 37 LT è ammissibile unicamente nella misura in
cui il versamento unico non è stato provocato dal contribuente medesimo: non
cadono pertanto sotto le summenzionate norme prestazioni per loro natura periodiche,
che, invece di venire distribuite a scadenze prestabilite, vengono
deliberatamente accumulate durante anni per poi essere liquidate con un
versamento unico, come nel caso, ad esempio, di riserve tacite non distribuite.
In altri
termini, la scelta dell’aliquota non può essere lasciata all’arbitrio del contribuente
(RDAF 2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA 70 p. 210; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar
zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 9 ad art. 37 LIFD, p. 608).
Diversamente dal caso delle riserve tacite deliberatamente accumulate,
l’agevolazione dell’art. 37 LIFD è stata quindi ammessa dal Tribunale federale
nel caso del pagamento di rendite arretrate, che si erano accumulate per
diversi anni, a seguito di una transazione intervenuta tra la SUVA e
l’assicurato, con la precisazione che simili versamenti possono beneficiare
dell’imposizione privilegiata al tasso della rendita annua corrispondente,
secondo l’art. 37 LIFD, solo se normalmente, secondo la natura delle
prestazioni di cui si tratta, un pagamento periodico sarebbe stato previsto ma
non è stato effettuato, non però in conseguenza dell’intervento del
contribuente cui le prestazioni erano dovute.
3.4
Come ancora
recentemente confermata dal Tribunale federale (decisione TF 2C_640/2010
dell’11 dicembre 2010), questa soluzione, che circoscrive l’agevolazione
prevista sia dall’art. 37 LIFD sia dall’art. 37 LT ai soli casi in cui il versamento
arretrato non è frutto di scelta deliberata del beneficiario, consente un’applicazione
della norma conforme al suo spirito, che è in sostanza quello di non penalizzare
l’imposizione di prestazioni periodiche maturate nel passato con un’aliquota
maggiorata, quando, indipendentemente dalla volontà del beneficiario, vengono liquidate
con un versamento unico.
3.5
Tornando al
caso in esame, la liquidazione delle rendite AI maturate sin dal 1° gennaio
2005.
(di fr. 126'948.–), così
come i versamenti arretrati della Cassa pensione __________ (di fr. 70'626.–) e
dell’assicurazione sulla vita (di fr. 36'800.–), andavano pacificamente imposti
con l’aliquota attenuata, che sarebbe stata applicata se fosse stata
corrisposta una prestazione annua invece della prestazione unica.
La
decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha fatto proprio l’unico rimedio
previsto dall’ordinamento tributario per attenuare il carico fiscale dovuto
all’accumulo di prestazioni ricorrenti estese su più anni, non presta pertanto
il fianco a critiche.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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