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Decisione

80.2010.123

Reddito imponibile: momento dell'assoggettamento, rendite d'invalidità retroattive, versamento, aliquota agevolata, compensazione delle rendite con assegni versati a titolo provvisorio dal Cantone

5 maggio 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1963, divorziato, senza attività lucrativa, vive a __________ con la

compagna __________. Dalla loro unione sono nate le figlie __________ (il 19 luglio

2003) e __________ (il 9 gennaio 2006).

B. Con

decisione dell’11 luglio 2008, l’Ufficio per l’assicurazione invalidità (AI) poneva

il contribuente al beneficio di una rendita semplice d’invalidità con effetto

retroattivo a contare dal 1° ottobre 2002. L’importo degli arretrati, comprensivo

degli interessi, veniva certificato in fr. 184'582.–.

Successivamente,

la Cassa pensione della sua ultima datrice di lavoro (__________assicurazioni) gli

riconosceva inoltre una liquidazione in capitale di fr. 70'626.–, mentre un’assicurazione

sulla vita __________ gli attribuiva una rendita retroattiva per incapacità di

guadagno di complessivi fr. 36'800.–.

C. Il

19 febbraio 2009, appreso della concessione delle suddette rendite d’invalidità,

la Cassa cantonale per gli assegni familiari, che nell’attesa era intervenuta a

sostegno del contribuente e della sua convivente, ordinava la restituzione di

un importo complessivo di fr. 219'180.– erogato a titolo di assegni integrativi

e di prima infanzia sin dalla nascita della loro primogenita.

A tale

riguardo, formulava nei confronti dell’Ufficio AI una pretesa di compensazione

delle prestazioni assicurative retroattive sino a concorrenza di fr. 170'850.– e

chiedeva direttamente ai conviventi il saldo rimanente di fr. 48'330.–.

D. Notificando

a RI 1 la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 2 dicembre 2009, l’Ufficio

di tassazione di Biasca commisurava il reddito imponibile per l’imposta cantonale

in fr. 264'200.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 87'800.–,

mentre ai fini del calcolo dell’imposta federale diretta il reddito imponibile

era stabilito in fr. 273'800.– e quello determinante per l’aliquota in fr.

97'400.–.

L’autorità

aveva in particolar modo assoggettato le prestazioni assicurative retroattive all’imposta

con l’aliquota privilegiata prevista dagli art. 37 LT e LIFD.

E. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 dicembre 2009,

nel quale lamentava di essere vittima di una disparità di trattamento e chiedeva

in sostanza di poter compensare le rendite retroattive con quanto restituito alla

Cassa cantonale per gli assegni familiari.

L’autorità

di tassazione, con decisione del 29 settembre 2010, respingeva la richiesta del

contribuente, sottolineando di avere già preso in considerazione le prestazioni

restituite alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. Spiegava infatti di

avere almeno parzialmente compensato le rendite d’invalidità con le prestazioni

sociali erogate sino al 31 dicembre 2004, ovvero sino al momento in cui erano

ancora tassate.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

la mancata (integrale) compensazione delle rendite retroattive con la somma nel

frattempo restituita alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, l’imposta sul reddito ha per oggetto la

totalità dei proventi, siano essi periodici oppure unici. Come ha ripetutamente

sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD, il

legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”).

1.2.

Sono in

particolare imponibili tutti i proventi dell’assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da

forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le

liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi (art.

21 cpv. 1 LT; art. 22 cpv. 1 LIFD). Il secondo capoverso delle citate norme

precisa che sono segnatamente considerati proventi dalla previdenza

professionale le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di

risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.

Considerandi

2.

2.1.

Come

esposto in narrativa, con il presente ricorso RI 1 chiede in sostanza che le

rendite d’invalidità arretrate, maturate sin dal 1° ottobre 2002 e ricevute

sotto forma di capitale solo nel periodo fiscale qui in esame, vengano compensate

con la somma servita a rimborsare gli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti

sin dalla nascita della sua prima figlia, lamentando una evidente disparità di

trattamento tra il suo caso e quello di chi invece viene tassato di anno in

anno, “che a parità di reddito può dedurre tutto quanto previsto dalla

tassazione (assicurazioni, figli ecc.)”.

2.2

Secondo

gli art. 51 cpv. 1 LT e 210 cpv. 1 LIFD, il reddito imponibile è determinato in

base ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale. Dottrina e

giurisprudenza sono concordi nell’affermare che un reddito è realizzato quando

il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso,

cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma.

Di solito, già

l’acquisizione di un credito viene ritenuta costitutiva di reddito, purché

l’adempimento non appaia incerto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale

federale n.2C_94/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1, DTF 113 Ib 23 consid.

2e; ASA 66 p. 377 consid. 4a; ASA 66 p. 554 consid. 5d; ASA 65 p. 733 consid. 3b;

StE 2003 B 21.1 n. 11 consid. 3.2). Per contro, nei casi in

cui l’adempimento del credito è particolarmente insicuro, non ci si deve fondare

sul momento dell’acquisto del credito, bensì

su quello dell’adempimento effettivo; semplici previsioni sono, infatti, insufficienti

(Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen

Steuerrecht, Vol. I/2a, 2. ediz., Basilea 2008, n. 34 ad art. 16 LIFD,

p. 160; RDAF 2004 II 293; ASA 66 p. 377).

Per

quanto più di interesse in questa sede, il Tribunale federale, chiamato a

giudicare l’imposizione di una liquidazione in capitale in sostituzione di

prestazioni ricorrenti, ha avuto modo di precisare a più riprese che le rendite

d’invalidità arretrate del primo e del secondo pilastro sono imponibili unicamente

quando vengono pagate, anche se il diritto al loro versamento nasce precedentemente

(decisioni TF 2C_640/2010 dell’11 dicembre 2010 e 2C_267/2007 del 5 ottobre

2007).

2.3

È quindi

immediatamente evidente che l’argomento relativo alla mancata realizzazione del

reddito, sviluppato nel ricorso, è privo di ogni fondamento. Il ricorrente non

può infatti negare di aver potuto disporre delle rendite d’invalidità arretrate

solo perché di fatto sarebbero servite a restituire gli assegni integrativi e

di prima infanzia reclamati – a giusto titolo – dalla Cassa cantonale di

compensazione per gli assegni familiari.

La

contraddittorietà di questo argomento è addirittura manifesta. Proprio perché il

ricorrente ha potuto beneficiare di simili rendite d’invalidità con effetto

retroattivo, la Cassa cantonale ha potuto a sua volta rivedere il calcolo delle

prestazioni sociali erogate sin dal principio a titolo provvisorio (cfr. art. 32

della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

[Laps; RL 6.4.1.2]), giustificando in tal modo il principio della loro restituzione

a posteriori.

Come

ancora recentemente confermato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF

136.

V 286), il minimo vitale del diritto esecutivo non può d’altra parte

costituire un limite alla compensazione delle rendite d’invalidità arretrate,

dal momento che gli assegni integrativi e di prima infanzia sono stati

anticipati con il precipuo scopo di garantire un’esistenza dignitosa al

contribuente. Si tratta, in ogni caso, di una procedura che esula dalle competenze

di questa Camera. Dal profilo fiscale, come correttamente evidenziato anche

dall’Ufficio di tassazione, l’unica circostanza di rilievo è rappresentata

dall’imposta prelevata sulle prestazioni sociali erogate sino al 31 dicembre

2004, che in seguito all’ordine di restituzione della Cassa cantonale di compensazione

ha perso di ogni legittimazione.

2.4

Di

principio, una decisione di tassazione passata in giudicato deve essere rimossa

mediante l’istituto della revisione e l’imposta a suo tempo pagata restituita

al contribuente.

In questo

senso, la soluzione adottata dall’autorità di tassazione, che si è limitata a

compensare le rendite d’invalidità arretrate con gli assegni integrativi e di

prima infanzia erogati sino al 31 dicembre 2004, ovvero sino al momento in cui

tali prestazioni sociali erano ancora assoggettate all’imposta sul reddito, senza

procedere alla revisione delle relative tassazioni, si appalesa addirittura

generosa nei confronti del contribuente. In caso contrario, infatti, lo stesso

sarebbe stato imposto, a titolo di rendite d’invalidità arretrate, non soltanto

su quelle maturate a contare dal 1° gennaio 2005 (di complessivi fr. 126'948.–), bensì sull’intero importo di

fr. 184'582.– accertato dall’Ufficio AI.

3.

3.1.

Assodato

il principio e l’entità delle prestazioni assicurative imponibili, composte –

come visto – dalle rendite AI maturate dal 1° gennaio 2005, alle quali vanno

ancora ad aggiungersi le rendite arretrate della Cassa pensione e

dell’assicurazione privata sulla vita (non contestate in quanto tali), resta

ancora da esaminare l’aliquota applicabile a tali importi.

3.2

Secondo gli

art. 37 LT e LIFD, se i proventi comprendono liquidazioni in capitale in

sostituzione di prestazioni ricorrenti, l’imposta sul reddito è calcolata,

tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, con l’aliquota

che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse corrisposta

una prestazione annua corrispondente.

Dapprima

limitata ai casi in cui il versamento unico compensava aspettative future, il

Tribunale federale ha successivamente stabilito che, in date circostanze,

versamenti in capitale destinati a compensare prestazioni parziali accumulate,

cioè che trovano la propria fonte nel passato, possono ugualmente essere considerati

versamenti in capitale per prestazioni ricorrenti (decisione TF 2A.68/2000 del

5.

ottobre 2000, in: RDAF 2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA 70 p. 210;

decisione TF 2A.50/2000 del 6 marzo 2001, in: RDAF 2001 II 253 = ASA 71 p.

486).

3.3

La

giurisprudenza ha in particolare precisato che l’agevolazione dell’aliquota

prevista dagli art. 37 LIFD e 37 LT è ammissibile unicamente nella misura in

cui il versamento unico non è stato provocato dal contribuente medesimo: non

cadono pertanto sotto le summenzionate norme prestazioni per loro natura periodiche,

che, invece di venire distribuite a scadenze prestabilite, vengono

deliberatamente accumulate durante anni per poi essere liquidate con un

versamento unico, come nel caso, ad esempio, di riserve tacite non distribuite.

In altri

termini, la scelta dell’aliquota non può essere lasciata all’arbitrio del contribuente

(RDAF 2002 II 1 = StE 2001 B 29.2 N. 7 = ASA 70 p. 210; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, Handkommentar

zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 9 ad art. 37 LIFD, p. 608).

Diversamente dal caso delle riserve tacite deliberatamente accumulate,

l’agevolazione dell’art. 37 LIFD è stata quindi ammessa dal Tribunale federale

nel caso del pagamento di rendite arretrate, che si erano accumulate per

diversi anni, a seguito di una transazione intervenuta tra la SUVA e

l’assicurato, con la precisazione che simili versamenti possono beneficiare

dell’imposizione privilegiata al tasso della rendita annua corrispondente,

secondo l’art. 37 LIFD, solo se normalmente, secondo la natura delle

prestazioni di cui si tratta, un pagamento periodico sarebbe stato previsto ma

non è stato effettuato, non però in conseguenza dell’intervento del

contribuente cui le prestazioni erano dovute.

3.4

Come ancora

recentemente confermata dal Tribunale federale (decisione TF 2C_640/2010

dell’11 dicembre 2010), questa soluzione, che circoscrive l’agevolazione

prevista sia dall’art. 37 LIFD sia dall’art. 37 LT ai soli casi in cui il versamento

arretrato non è frutto di scelta deliberata del beneficiario, consente un’applicazione

della norma conforme al suo spirito, che è in sostanza quello di non penalizzare

l’imposizione di prestazioni periodiche maturate nel passato con un’aliquota

maggiorata, quando, indipendentemente dalla volontà del beneficiario, vengono liquidate

con un versamento unico.

3.5

Tornando al

caso in esame, la liquidazione delle rendite AI maturate sin dal 1° gennaio

2005.

(di fr. 126'948.–), così

come i versamenti arretrati della Cassa pensione __________ (di fr. 70'626.–) e

dell’assicurazione sulla vita (di fr. 36'800.–), andavano pacificamente imposti

con l’aliquota attenuata, che sarebbe stata applicata se fosse stata

corrisposta una prestazione annua invece della prestazione unica.

La

decisione dell’Ufficio di tassazione, che ha fatto proprio l’unico rimedio

previsto dall’ordinamento tributario per attenuare il carico fiscale dovuto

all’accumulo di prestazioni ricorrenti estese su più anni, non presta pertanto

il fianco a critiche.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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