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Decisione

80.2010.124

Deduzioni: liberalità a persone giuridiche di pubblica utilità, in forma di "altri beni", non prestazioni di lavoro, spese vive deducibili

22 novembre 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nata nel 1949, di professione contabile, lavora alle dipendenze del Comune di __________

e dedica parte del proprio tempo libero all’associazione __________, costituita

nel 2006 con lo scopo di farsi portavoce e promuovere la necessaria raccolta di

fondi per finanziare piccoli progetti a sostegno delle popolazioni bisognose del

__________.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2007, la contribuente chiedeva la deduzione, a titolo di

liberalità a favore della citata associazione, di un importo complessivo di fr.

5'651.–, così composto:

·

fr. 3'558.– per i

progetti “__________-__________, “__________” e “__________”;

·

fr. 1'067.50 per il

soggiorno di __________ a __________;

·

fr. 581.– per spese

telefoniche;

·

fr. 80.– per l’acquisto

di una chiavetta USB;

·

fr. 363.– per diversi.

Notificandole

la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 22 ottobre 2008, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Città negava la postulata deduzione, limitandosi ad argomentare

che difettavano i requisiti di legge.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 novembre 2008,

nel quale sottolineava in particolare che la Divisione delle contribuzioni, con

decisione del 26 marzo 2008, aveva riconosciuto l’associazione quale ente di pubblica

utilità a carattere internazionale.

L’autorità

di tassazione, con decisione del 29 settembre 2010, respingeva il reclamo, argomentando

che solo le prestazioni volontarie in contanti e sotto forma di beni mobili

(veicoli, attrezzature, mobilio, opere e oggetti d’arte) potevano essere

dedotte a titolo di liberalità, ad esclusione delle spese di viaggio e delle altre

spese fatte valere dalla contribuente.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente di

poter dedurre dal proprio reddito tutte le spese vive sopportate nell’ambito

della sua attività di volontariato a favore dell’associazione __________.

All’udienza

del 26 ottobre 2011, la ricorrente ha in particolare precisato che durante i

suoi soggiorni annuali in __________ è ospite della famiglia di __________, sua

persona di riferimento in __________, aggiungendo poi che quest’ultimo era

stato invitato a Lugano per intrattenere delle relazioni pubbliche con gli enti

finanziatori. L’Ufficio di tassazione, da parte sua, si è rimesso alla

decisione di questa Camera.

Diritto

1. 1.1.

Per

l’art. 33a LIFD, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, dal reddito imponibile

sono dedotte le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone

giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del

loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g LIFD), sempre

che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non

superino complessivamente il 20% dei proventi, dopo le deduzioni di cui agli

articoli 26 a 33 LIFD. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni

alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56

lett. a - c LIFD) sono deducibili nella medesima misura.

Una

disposizione analoga è contenuta nella legge cantonale, con una sola differenza:

il limite massimo è fissato nel 10% del reddito imponibile (art. 32 cpv. 1

lett. h LT).

1.2.

La

deduzione in questione è fondata su considerazioni di carattere extrafiscale:

si tratta cioè di spese che, pur rientrando nel novero dei costi per il

mantenimento del contribuente e della sua famiglia – la cui deduzione pertanto

sarebbe esclusa dagli art. 34 lett. a LIFD e 33 lett. a LT – sono ugualmente

dedotte dal reddito, in particolare per esigenze di politica sociale (Blumenstein/ Locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 263).

1.3.

Come si

evince dalla lettera delle norme applicabili, occorre, in primo luogo che le

persone giuridiche che beneficiano delle liberalità della persona fisica che

chiede la deduzione godano dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche

e, in secondo luogo, che l’esenzione sia data per il fatto che tale persona

giuridica persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini

di culto (Noël, in: Yersin/Noël [a

cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3

e 7 ad art. 33a LIFD, p. 557-558; v. anche Circolare

n. 23/2006 della Divisione delle contribuzioni, par. III.2; Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, par. IV).

A tal fine,

la Divisione delle contribuzioni ha allestito un’apposita lista degli enti esenti

ex art. 65 lett. f LT (ex art. 56 lett. g LIFD). Un

secondo elenco enumera gli enti con sede in altri cantoni che hanno prodotto la

decisione di esenzione del Cantone di sede ed hanno espressamente richiesto al

Canton Ticino di accettare che i contributi a loro versati possano essere

dedotti fiscalmente. Da parte sua, la Conferenza fiscale svizzera ha invece

preparato una lista, non esaustiva, delle persone giuridiche con sede in

Svizzera che beneficiano dell’esenzione dall’imposta federale diretta per il

fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità.

Considerandi

2.

2.1.

Che

l’associazione __________ rientri fra quelle esentate dall’obbligo fiscale in

virtù del suo scopo di pubblica utilità, conformemente a quanto disposto dagli

art. 65 lett. f LT e 56 lett. g LIFD, è incontestato. La ragione

per cui l’autorità di tassazione ha negato la deduzione dell’importo di fr. 5'651.–

deve piuttosto essere ricercata nell’oggetto della prestazione in discussione.

Come esposto in narrativa, la ricorrente non ha versato all’associazione una

liberalità in contanti (in denaro), né tanto meno le ha elargito un bene, sia

esso mobile o immobile. Nell’ambito della sua attività di volontariato a favore

della medesima associazione, la contribuente ha però sostenuto diverse spese

vive (per i viaggi, per i contatti telefonici, per l’acquisto di materiale,

ecc.), di cui chiede la deduzione a titolo di liberalità.

2.2

Condizione

per la deducibilità di una prestazione volontaria è che essa sia stata fatta a

titolo gratuito, senza cioè controprestazione e senza obbligo legale,

contrattuale, statutario o morale (Locher,

Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 85

ad art. 33 LIFD, p. 843). In base ai nuovi art. 33a LIFD e 32 cpv. 1 lett. h

LT, la prestazione volontaria non deve però necessariamente essere versata in

contanti. Essa può anche essere realizzata sotto forma di “altri beni”, tra i

quali figurano in particolare i beni mobili ed immobili, ma anche i capitali (compresi

i crediti) e i diritti della proprietà intellettuale (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum

schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 4 ad art. 33a LIFD, p. 556; Noël, op. cit., n. 6 ad art. 33a LIFD,

p. 557; v. anche Informazioni pratiche

redatte dalla conferenza fiscale svizzera all’intenzione delle amministrazioni

fiscali cantonali, Exposé sur l’exonération, plus particulièrement la

deductibilité de dons bénévoles et la réserve de modification du but, en

relation avec le droit des fondations révisé, edizione 2010, p. 1; Circolare n. 23/2006 della Divisione

delle contribuzioni, par. III.1).

Per

contro, le prestazioni di lavoro, anche se svolte a titolo gratuito o di

volontariato, non sono deducibili. Un’unica eccezione potrebbe tutt’al più

essere presa in considerazione se il volontario rinuncia ad una

controprestazione prevista da un regolare contratto di lavoro (se dipendente) o

di mandato (se indipendente) sottoscritto con una persona giuridica esentata dalle

imposte ordinarie, a condizione tuttavia che lo stesso si assuma nel contempo il

pagamento degli oneri sociali prelevati dalle assicurazioni sociali e delle

imposte (cfr. Steuerbuch del

Canton San Gallo, n. 4 ad art. 46 StB).

2.3

Nella

fattispecie, come visto, la ricorrente non rivendica alcuna deduzione per le numerose

ore di lavoro dedicate all’associazione __________, di cui peraltro è una socia

fondatrice e l’attuale presidente, limitandosi a postulare la deduzione delle

spese vive da lei direttamente affrontate nell’ambito dei progetti “__________-__________”,

“__________” e “__________” (fr. 3'558.–), in occasione della visita a __________

di __________, sua persona di riferimento in __________ (fr. 1'067.50), per intrattenere

regolari contatti telefonici con __________ (fr. 581.–) e, più in generale,

nell’ambito della sua attività di volontariato (fr. 80.– per l’acquisto di una

chiavetta USB e fr. 363.– per diversi).

Come

anticipato sopra, conformemente ai nuovi disposti degli art. 33a LIFD e 32 cpv.

1.

lett. h LT, una prestazione volontaria può consistere, oltre che nel

versamento di somme di denaro, anche nell’elargizione di beni in natura (vestiti,

scarpe, veicoli, attrezzature, mobilio, opere e oggetti d’arte, fondi, ecc.),

nella concessione di beni immateriali oppure ancora nella remissione di crediti.

Per quanto più di interesse in questa sede, quest’ultima ipotesi si realizza in

particolare nel caso di una rinuncia al rimborso delle spese di viaggio e delle

ulteriori spese vive sostenute a favore di una persona giuridica esentata dal

pagamento delle imposte ordinarie (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2ª

ediz., Zurigo 2009, n. 17 ad art. 33a LIFD, p. 585). Secondo un consolidato

principio valido in ambito fiscale, spetta però al contribuente l’onere di

provare tali spese, che concorrono a ridurre il debito verso l’erario

(decisione TF n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t,

consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF n.2A.209/2005 del 3

novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 416,

con rinvii).

2.4

Ora, le

spese vive postulate in deduzione dalla ricorrente sono in gran parte documentate

dalle necessarie pezze giustificative e, perlomeno a prima vista, sembrano pure

correlate con l’attività umanitaria svolta dall’associazione __________,

costituita nel 2006 con lo scopo di farsi portavoce e promuovere la necessaria

raccolta di fondi per finanziare piccoli progetti a sostegno delle popolazioni

bisognose del __________.

In merito

all’importo di fr. 3'558.– rivendicato nell’ambito dei progetti “__________-__________”,

“__________” e “__________”, che per stessa ammissione della ricorrente

includeva il prezzo del biglietto aereo (fr. 950.–), i costi per il visto (fr. 100.–)

e per lo sviluppo delle fotografie (fr. 118.–), oltre alle spese sostenute durante

la sua permanenza in __________ (fr. 2'390.–), è qui appena il caso di ricordare

che l’associazione in discussione ha contribuito a realizzare, nel corso del

periodo fiscale qui in esame, una recinzione e l’irrigazione di un terreno

agricolo a “__________-__________”, un atelier per la trasformazione di alimenti

a “__________” e una produzione avicola a “__________” (cfr. sito internet __________).

Quanto all’importo di fr. 1'067.50 speso per ospitare a __________ __________, in

occasione dell’udienza tenutasi il 26 ottobre 2011 dinanzi a questa Camera, la

contribuente ha sottolineato che lo stesso comprendeva il prezzo del biglietto

aereo (fr. 984.–) e il costo di una cena (fr. 83.50), aggiungendo poi che la

visita era stata programmata per intrattenere delle relazioni pubbliche con gli

enti finanziatori. Per quanto concerne infine gli importi di fr. 581.– (spese

telefoniche verso __________), di fr. 80.– (acquisto di una chiavetta USB) e di

fr. 363.– (tra cui spese postali e per l’organizzazione di lotterie), a

giudizio di questa Camera non vi è motivo nella fattispecie per dubitare che

fossero anch’essi giustificati dall’attività di volontariato a favore delle

popolazioni bisognose del __________, seppure dai soli atti prodotti con

l’incarto fiscale non sia possibile accertare una simile correlazione.

2.5

Certo, per

garantire una migliore trasparenza e un controllo puntuale, sarebbe stata

auspicabile una registrazione contabile delle singole spese sostenute dalla

ricorrente nell’ambito della sua attività di volontariato, dapprima quali costi

e successivamente, nella misura in cui la stessa rinunciava a richiederne il

rimborso all’associazione, come entrate. La contabilità prodotta agli atti

dell’incarto fiscale si limita invece a registrare i costi per progetto (“__________-__________”,

“__________” e “__________”) e le entrate sotto l’unica voce “contributi”, ciò

che di tutta evidenza non permette un controllo efficace.

Tutto ben

considerato, alla luce delle risultanze dell’udienza del 26 ottobre 2011 e

delle argomentazioni sopra esposte, si giustifica nondimeno di riconoscere in

deduzione l’intero importo di fr. 5'651.–, perlomeno nella misura in cui

non supera, rispettivamente, il 20% (a livello federale, art. 33a LIFD) e il

10% (a livello cantonale, art. 32 cpv. 1 lett. h LT) dei proventi

imponibili, prima cioè delle deduzioni per spese di malattia e infortunio,

nonché per disabilità e di quelle sociali.

3.

Il

ricorso è conseguentemente accolto.

La

decisione impugnata è annullata e in sua riforma è concessa la deduzione, a titolo

di liberalità a favore dell’associazione __________, dell’importo complessivo

di fr. 5'651.–.

Visto

l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione impugnata del 29 settembre 2010 è annullata e in sua

riforma è concessa la deduzione dell’importo di fr. 5'651.– a titolo di liberalità.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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