80.2010.124
Deduzioni: liberalità a persone giuridiche di pubblica utilità, in forma di "altri beni", non prestazioni di lavoro, spese vive deducibili
22 novembre 2011Italiano12 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2010.124
Data decisione, Autorità:
22.11.2011, CDT
Titolo:
Deduzioni: liberalità a persone giuridiche di pubblica utilità, in forma di "altri beni", non prestazioni di lavoro, spese vive deducibili
DEDUZIONE GENERALE
art. 33 let. a LIFD
art. 32 cpv. 1 let. h LT
Incarto n.
80.2010.124
Lugano
22 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 15 ottobre 2010 contro la decisione del 29
settembre 2010 in materia di IC e IFD 2007.
Fatti
A. RI 1,
nata nel 1949, di professione contabile, lavora alle dipendenze del Comune di __________
e dedica parte del proprio tempo libero all’associazione __________, costituita
nel 2006 con lo scopo di farsi portavoce e promuovere la necessaria raccolta di
fondi per finanziare piccoli progetti a sostegno delle popolazioni bisognose del
__________.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2007, la contribuente chiedeva la deduzione, a titolo di
liberalità a favore della citata associazione, di un importo complessivo di fr.
5'651.–, così composto:
·
fr. 3'558.– per i
progetti “__________-__________, “__________” e “__________”;
·
fr. 1'067.50 per il
soggiorno di __________ a __________;
·
fr. 581.– per spese
telefoniche;
·
fr. 80.– per l’acquisto
di una chiavetta USB;
·
fr. 363.– per diversi.
Notificandole
la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 22 ottobre 2008, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Città negava la postulata deduzione, limitandosi ad argomentare
che difettavano i requisiti di legge.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 4 novembre 2008,
nel quale sottolineava in particolare che la Divisione delle contribuzioni, con
decisione del 26 marzo 2008, aveva riconosciuto l’associazione quale ente di pubblica
utilità a carattere internazionale.
L’autorità
di tassazione, con decisione del 29 settembre 2010, respingeva il reclamo, argomentando
che solo le prestazioni volontarie in contanti e sotto forma di beni mobili
(veicoli, attrezzature, mobilio, opere e oggetti d’arte) potevano essere
dedotte a titolo di liberalità, ad esclusione delle spese di viaggio e delle altre
spese fatte valere dalla contribuente.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente di
poter dedurre dal proprio reddito tutte le spese vive sopportate nell’ambito
della sua attività di volontariato a favore dell’associazione __________.
All’udienza
del 26 ottobre 2011, la ricorrente ha in particolare precisato che durante i
suoi soggiorni annuali in __________ è ospite della famiglia di __________, sua
persona di riferimento in __________, aggiungendo poi che quest’ultimo era
stato invitato a Lugano per intrattenere delle relazioni pubbliche con gli enti
finanziatori. L’Ufficio di tassazione, da parte sua, si è rimesso alla
decisione di questa Camera.
Diritto
1. 1.1.
Per
l’art. 33a LIFD, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, dal reddito imponibile
sono dedotte le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone
giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del
loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g LIFD), sempre
che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non
superino complessivamente il 20% dei proventi, dopo le deduzioni di cui agli
articoli 26 a 33 LIFD. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni
alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56
lett. a - c LIFD) sono deducibili nella medesima misura.
Una
disposizione analoga è contenuta nella legge cantonale, con una sola differenza:
il limite massimo è fissato nel 10% del reddito imponibile (art. 32 cpv. 1
lett. h LT).
1.2.
La
deduzione in questione è fondata su considerazioni di carattere extrafiscale:
si tratta cioè di spese che, pur rientrando nel novero dei costi per il
mantenimento del contribuente e della sua famiglia – la cui deduzione pertanto
sarebbe esclusa dagli art. 34 lett. a LIFD e 33 lett. a LT – sono ugualmente
dedotte dal reddito, in particolare per esigenze di politica sociale (Blumenstein/ Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 263).
1.3.
Come si
evince dalla lettera delle norme applicabili, occorre, in primo luogo che le
persone giuridiche che beneficiano delle liberalità della persona fisica che
chiede la deduzione godano dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche
e, in secondo luogo, che l’esenzione sia data per il fatto che tale persona
giuridica persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini
di culto (Noël, in: Yersin/Noël [a
cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3
e 7 ad art. 33a LIFD, p. 557-558; v. anche Circolare
n. 23/2006 della Divisione delle contribuzioni, par. III.2; Circolare n. 12 dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni dell’8 luglio 1994, par. IV).
A tal fine,
la Divisione delle contribuzioni ha allestito un’apposita lista degli enti esenti
ex art. 65 lett. f LT (ex art. 56 lett. g LIFD). Un
secondo elenco enumera gli enti con sede in altri cantoni che hanno prodotto la
decisione di esenzione del Cantone di sede ed hanno espressamente richiesto al
Canton Ticino di accettare che i contributi a loro versati possano essere
dedotti fiscalmente. Da parte sua, la Conferenza fiscale svizzera ha invece
preparato una lista, non esaustiva, delle persone giuridiche con sede in
Svizzera che beneficiano dell’esenzione dall’imposta federale diretta per il
fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità.
Considerandi
2.
2.1.
Che
l’associazione __________ rientri fra quelle esentate dall’obbligo fiscale in
virtù del suo scopo di pubblica utilità, conformemente a quanto disposto dagli
art. 65 lett. f LT e 56 lett. g LIFD, è incontestato. La ragione
per cui l’autorità di tassazione ha negato la deduzione dell’importo di fr. 5'651.–
deve piuttosto essere ricercata nell’oggetto della prestazione in discussione.
Come esposto in narrativa, la ricorrente non ha versato all’associazione una
liberalità in contanti (in denaro), né tanto meno le ha elargito un bene, sia
esso mobile o immobile. Nell’ambito della sua attività di volontariato a favore
della medesima associazione, la contribuente ha però sostenuto diverse spese
vive (per i viaggi, per i contatti telefonici, per l’acquisto di materiale,
ecc.), di cui chiede la deduzione a titolo di liberalità.
2.2
Condizione
per la deducibilità di una prestazione volontaria è che essa sia stata fatta a
titolo gratuito, senza cioè controprestazione e senza obbligo legale,
contrattuale, statutario o morale (Locher,
Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 85
ad art. 33 LIFD, p. 843). In base ai nuovi art. 33a LIFD e 32 cpv. 1 lett. h
LT, la prestazione volontaria non deve però necessariamente essere versata in
contanti. Essa può anche essere realizzata sotto forma di “altri beni”, tra i
quali figurano in particolare i beni mobili ed immobili, ma anche i capitali (compresi
i crediti) e i diritti della proprietà intellettuale (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 4 ad art. 33a LIFD, p. 556; Noël, op. cit., n. 6 ad art. 33a LIFD,
p. 557; v. anche Informazioni pratiche
redatte dalla conferenza fiscale svizzera all’intenzione delle amministrazioni
fiscali cantonali, Exposé sur l’exonération, plus particulièrement la
deductibilité de dons bénévoles et la réserve de modification du but, en
relation avec le droit des fondations révisé, edizione 2010, p. 1; Circolare n. 23/2006 della Divisione
delle contribuzioni, par. III.1).
Per
contro, le prestazioni di lavoro, anche se svolte a titolo gratuito o di
volontariato, non sono deducibili. Un’unica eccezione potrebbe tutt’al più
essere presa in considerazione se il volontario rinuncia ad una
controprestazione prevista da un regolare contratto di lavoro (se dipendente) o
di mandato (se indipendente) sottoscritto con una persona giuridica esentata dalle
imposte ordinarie, a condizione tuttavia che lo stesso si assuma nel contempo il
pagamento degli oneri sociali prelevati dalle assicurazioni sociali e delle
imposte (cfr. Steuerbuch del
Canton San Gallo, n. 4 ad art. 46 StB).
2.3
Nella
fattispecie, come visto, la ricorrente non rivendica alcuna deduzione per le numerose
ore di lavoro dedicate all’associazione __________, di cui peraltro è una socia
fondatrice e l’attuale presidente, limitandosi a postulare la deduzione delle
spese vive da lei direttamente affrontate nell’ambito dei progetti “__________-__________”,
“__________” e “__________” (fr. 3'558.–), in occasione della visita a __________
di __________, sua persona di riferimento in __________ (fr. 1'067.50), per intrattenere
regolari contatti telefonici con __________ (fr. 581.–) e, più in generale,
nell’ambito della sua attività di volontariato (fr. 80.– per l’acquisto di una
chiavetta USB e fr. 363.– per diversi).
Come
anticipato sopra, conformemente ai nuovi disposti degli art. 33a LIFD e 32 cpv.
1.
lett. h LT, una prestazione volontaria può consistere, oltre che nel
versamento di somme di denaro, anche nell’elargizione di beni in natura (vestiti,
scarpe, veicoli, attrezzature, mobilio, opere e oggetti d’arte, fondi, ecc.),
nella concessione di beni immateriali oppure ancora nella remissione di crediti.
Per quanto più di interesse in questa sede, quest’ultima ipotesi si realizza in
particolare nel caso di una rinuncia al rimborso delle spese di viaggio e delle
ulteriori spese vive sostenute a favore di una persona giuridica esentata dal
pagamento delle imposte ordinarie (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2ª
ediz., Zurigo 2009, n. 17 ad art. 33a LIFD, p. 585). Secondo un consolidato
principio valido in ambito fiscale, spetta però al contribuente l’onere di
provare tali spese, che concorrono a ridurre il debito verso l’erario
(decisione TF n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t,
consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF n.2A.209/2005 del 3
novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 416,
con rinvii).
2.4
Ora, le
spese vive postulate in deduzione dalla ricorrente sono in gran parte documentate
dalle necessarie pezze giustificative e, perlomeno a prima vista, sembrano pure
correlate con l’attività umanitaria svolta dall’associazione __________,
costituita nel 2006 con lo scopo di farsi portavoce e promuovere la necessaria
raccolta di fondi per finanziare piccoli progetti a sostegno delle popolazioni
bisognose del __________.
In merito
all’importo di fr. 3'558.– rivendicato nell’ambito dei progetti “__________-__________”,
“__________” e “__________”, che per stessa ammissione della ricorrente
includeva il prezzo del biglietto aereo (fr. 950.–), i costi per il visto (fr. 100.–)
e per lo sviluppo delle fotografie (fr. 118.–), oltre alle spese sostenute durante
la sua permanenza in __________ (fr. 2'390.–), è qui appena il caso di ricordare
che l’associazione in discussione ha contribuito a realizzare, nel corso del
periodo fiscale qui in esame, una recinzione e l’irrigazione di un terreno
agricolo a “__________-__________”, un atelier per la trasformazione di alimenti
a “__________” e una produzione avicola a “__________” (cfr. sito internet __________).
Quanto all’importo di fr. 1'067.50 speso per ospitare a __________ __________, in
occasione dell’udienza tenutasi il 26 ottobre 2011 dinanzi a questa Camera, la
contribuente ha sottolineato che lo stesso comprendeva il prezzo del biglietto
aereo (fr. 984.–) e il costo di una cena (fr. 83.50), aggiungendo poi che la
visita era stata programmata per intrattenere delle relazioni pubbliche con gli
enti finanziatori. Per quanto concerne infine gli importi di fr. 581.– (spese
telefoniche verso __________), di fr. 80.– (acquisto di una chiavetta USB) e di
fr. 363.– (tra cui spese postali e per l’organizzazione di lotterie), a
giudizio di questa Camera non vi è motivo nella fattispecie per dubitare che
fossero anch’essi giustificati dall’attività di volontariato a favore delle
popolazioni bisognose del __________, seppure dai soli atti prodotti con
l’incarto fiscale non sia possibile accertare una simile correlazione.
2.5
Certo, per
garantire una migliore trasparenza e un controllo puntuale, sarebbe stata
auspicabile una registrazione contabile delle singole spese sostenute dalla
ricorrente nell’ambito della sua attività di volontariato, dapprima quali costi
e successivamente, nella misura in cui la stessa rinunciava a richiederne il
rimborso all’associazione, come entrate. La contabilità prodotta agli atti
dell’incarto fiscale si limita invece a registrare i costi per progetto (“__________-__________”,
“__________” e “__________”) e le entrate sotto l’unica voce “contributi”, ciò
che di tutta evidenza non permette un controllo efficace.
Tutto ben
considerato, alla luce delle risultanze dell’udienza del 26 ottobre 2011 e
delle argomentazioni sopra esposte, si giustifica nondimeno di riconoscere in
deduzione l’intero importo di fr. 5'651.–, perlomeno nella misura in cui
non supera, rispettivamente, il 20% (a livello federale, art. 33a LIFD) e il
10% (a livello cantonale, art. 32 cpv. 1 lett. h LT) dei proventi
imponibili, prima cioè delle deduzioni per spese di malattia e infortunio,
nonché per disabilità e di quelle sociali.
3.
Il
ricorso è conseguentemente accolto.
La
decisione impugnata è annullata e in sua riforma è concessa la deduzione, a titolo
di liberalità a favore dell’associazione __________, dell’importo complessivo
di fr. 5'651.–.
Visto
l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione impugnata del 29 settembre 2010 è annullata e in sua
riforma è concessa la deduzione dell’importo di fr. 5'651.– a titolo di liberalità.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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