Lexipedia

Decisione

80.2010.126

Deduzioni: contributi alla previdenza individuale vincolata (Pilastro 3a), beneficiario di una rendita d'invalidità, non affiliato ad istituzione di previdenza, deduzione del 20% del reddito del lavor

14 luglio 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

è al beneficio di una rendita d’invalidità erogata dall’Assicurazione

Invalidità (AI) e di una della Cassa pensione della __________. Nel periodo

fiscale 2009, ha pure conseguito un reddito netto di fr. 5'637.–, per

l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente.

Nella

dichiarazione fiscale 2009, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedevano la deduzione dei

contributi versati alla previdenza individuale vincolata (3° Pilastro A) per

l’ammontare di fr. 4'052.–.

Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 29 settembre 2010, l’Ufficio

di tassazione di Bellinzona negava la deduzione richiesta, denunciando la

mancanza di giustificativi al riguardo.

B. Con

reclamo del 27 settembre 2010, i coniugi RI 1 impugnavano la suddetta decisione

e trasmettevano in allegato l’attestazione comprovante l’avvenuto versamento

dei contributi di previdenza per il 3° Pilastro A e precisavano che, vista

l’attività lucrativa accessoria svolta dal marito e l’iscrizione ad un istituto

di previdenza, essi avessero diritto alla deduzione richiesta.

Con

decisione 20 ottobre 2010, accogliendo parzialmente il reclamo, l’Ufficio di tassazione

riconosceva una deduzione per contributi versati alla previdenza individuale

vincolata pari a fr. 1'127.–. Nella motivazione spiegava che, per l’ordinanza

federale relativa alla legge federale sulla previdenza professionale, i salariati

non affiliati ad un istituto di previdenza possono dedurre al massimo il 20%

del reddito dell’attività lucrativa.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano

nuovamente la concessione totale della deduzione ribadendo che RI 1 è affiliato

all’istituto di previdenza __________ di __________, fondazione dalla quale

riceve una rendità d’invalidità. Nel 2009 egli ha svolto attività accessoria

per la quale ha percepito un salario ed ha versato contributi al 3° Pilastro A

per fr. 4052.30, motivo per cui sarebbero adempiute le condizioni di legge per

poter essere ammessi alla deduzione in oggetto.

Diritto

1. 1.1.

A norma degli articoli 32 cpv.

1 lett. e della Legge Tributaria (LT) e 33 cpv. 1 lett. e della legge federale

sull’imposta federale diretta (LIFD), dalla totalità dei proventi sono

deducibili fra l’altro i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti

contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata.

L’art. 33 cpv. 1 lett. e LIFD delega poi al Consiglio

federale, con la collaborazione dei Cantoni, il compito di stabilire le forme

previdenziali riconosciute e di decidere in qual misura i contributi possono

essere dedotti.

1.2.

La previdenza

professionale, nel sistema della LPP, è essenzialmente una previdenza di

carattere collettivo. L’art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti

possano dedurre anche i contributi “per altre forme previdenziali

riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale”.

Il secondo capoverso dell’art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la

competenza di determinare, in collaborazione con i Cantoni, le forme previdenziali

riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi.

Il 13 novembre 1985,

pertanto il Consiglio federale ha emanato l’Ordinanza sulla legittimazione alle

deduzioni fiscali per i contributi a forma di previdenza riconosciute (OPP 3).

L’art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute, note con il nome

di 3° Pilastro A: a) il contratto di previdenza vincolata concluso con gli

istituti di assicurazione, cioè un contratto speciale d’assicurazione di

capitale e di rendite sulla vita o in caso di invalidità o di morte, comprese

eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o di

invalidità, che: aa) sono conclusi con un istituto d’assicurazione sottoposto

alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d’assicurazione di

diritto pubblico secondo l’art. 67 cpv. 1 LPP e ab) sono destinati

esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza; b) la convenzione di previdenza

vincolata conclusa con una fondazione bancaria, cioè un contratto speciale di

risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza, che può essere a sua

volta completato da un’assicurazione di previdenza rischio. La stessa disposizione

aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all’Amministrazione

federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono

conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Ne consegue che «le

designazioni “contratto di previdenza vincolata” e “convenzione di previdenza

vincolata” possono essere utilizzate unicamente per i contratti e le

convenzioni approvati dall’AFC (Amministrazione federale delle contribuzioni)»

e che dunque «in mancanza di questa approvazione, la deduzione dei

contributi di previdenza va negata» (Circolare dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni n. 18 del 17 luglio 2008, Trattamento fiscale dei

contributi e delle prestazioni di previdenza del Pilastro 3a, p. 2). La rimanente

parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene

per contro denominata 3° Pilastro B; vi rientrano investimenti di capitali in

titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali

assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner/Rufener/Lang,

Steuern und Versicherungen – Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen,

3a ediz., Muri/Berna 2011, p. 228).

1.3.

Diversamente dal 2° Pilastro,

la deducibilità dei contributi al 3° Pilastro A è quantitativamente limitata:

·

per i salariati e gli indipendenti che sono affiliati ad

un’istituzione di previdenza secondo l’art. 80 LPP, il contributo annuo massimo

corrisponde all’8% del limite superiore stabilito dall’art. 8 cpv. 1 LPP

(salario coordinato). Per il periodo fiscale 2009, tale limite superiore ammontava

a fr. 6'566;

·

per coloro che non sono affiliati ad alcuna istituzione di previdenza

il limite corrisponde al 20% del loro reddito proveniente da un’attività

lucrativa, ma al massimo al 40% del limite superiore (art. 7 cpv. 1 OPP 3); ne

consegue quindi che per il periodo fiscale 2009, la deduzione non poteva

pertanto superare l’importo di fr. 32'832.

L'ammontare

delle deduzioni corrisponde agli importi massimi dei contributi che si possono

versare a forme riconosciute di previdenza, sicché non è possibile versare

contributi i cui importi eccedono quelli massimi deducibili fiscalmente. Se

sono stati effettuati versamenti superiori all’importo massimo consentito,

l’autorità di tassazione esorta il contribuente a farsi rimborsare

dall’istituto di previdenza gli importi versati in più. Ai fini della

tassazione, l’importo non ammesso in deduzione è aggiunto al reddito e, in caso

di obbligo di rimborso, alla sostanza del contribuente (Circolare

N. 18 dell’AFC cit., p. 10).

L'art. 8

OPP 3 esige che gli istituti d'assicurazione e le fonda-zioni bancarie

rilascino agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi versati. A tal

fine è stato predisposto dall'AFC l'apposi-to modulo 21 EDP-dfi, intitolato

"Attestazione concernente i contributi di previdenza" (Maute/Steiner/Rufener/Lang, op.

cit., p. 242).

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie, mentre

l’autorità fiscale ritiene che il ricorrente abbia diritto alla deduzione

prevista per i contribuenti che non sono affiliati ad alcuna istituzione di previdenza,

l’insorgente è per contro dell’avviso che il fatto di percepire una rendita

d’invalidità dalla cassa pensione comprovi che egli vi è affiliato e che ha pertanto

diritto alla deduzione di quanto versato alla previdenza individuale vincolata,

a prescindere dall’importo del suo reddito dell’attività lucrativa.

2.2

In linea di principio,

nulla si oppone al fatto che il beneficiario di una rendita d’invalidità

costituisca un pilastro 3a, nell’ambito della sua capacità lavorativa restante

(cfr. Circolare n. 18 dell’AFC cit., p. 6). Per quanto attiene alla misura

della deduzione cui ha diritto ed alle modalità di calcolo della stessa, rimane

tuttavia determinante l’affiliazione ad un’istituzione di previdenza secondo

l’art. 80 LPP.

Ora, l’insorgente ritiene

di essere affiliato ad una simile istituzione non perché il suo datore di

lavoro versa contributi previdenziali in relazione alla sua attività lucrativa,

bensì per il semplice fatto di percepire prestazioni da un’istituzione

previdenziale. In tal modo egli confonde tuttavia fra affiliazione attiva ed

affiliazione passiva. Affiliato secondo l’art. 7 cpv. 1 OPP 3 è solo chi è attivamente

affiliato, cioè chi sta tuttora contribuendo a finanziare la propria previdenza

professionale. Se una persona non paga più i contributi ad un’istituzione della

previdenza professionale ed è beneficiario di una rendita AVS o AI, ma esercita

ancora un’attività lucrativa dipendente, può versare nel pilastro 3a fino al

20% del reddito proveniente da un’attività lucrativa (cfr. anche Maute/Steiner/Rufener/Lang, op.

cit., p. 238 e la Circolare n. 18 dell’AFC cit., p. 6 lett. f).

2.3

RI 1 ha percepito nel 2009 due rendite d’invalidità e, nell’ambito della sua capacità lavorativa

restante, ha conseguito un reddito da attività lucrativa assoggettato ai contributi

AVS/AI pari a fr. 6'000.– (cfr. certificato di salario della __________). Egli

può senza dubbio costituire un pilastro 3 A.

Tuttavia,

come emerge anche dalla dichiarazione d’imposta da lui stesso inoltrata, nella

documentazione allegata non vi è traccia di contributi a favore di un istituto

della previdenza professionale (2° Pilastro).

Pertanto,

tenuto conto dei limiti imposti alle deduzioni per l’anno 2009, non potendosi

considerare il contribuente affiliato ad alcuna istituzione di previdenza

professionale, egli ha diritto alla deduzione in ragione del 20% del reddito

proveniente da un’attività lucrativa, che, come calcolato dall’Ufficio di

tassazione in sede di reclamo, corrisponde alla quota di fr. 1127.–.

3.

Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster