80.2010.126
Deduzioni: contributi alla previdenza individuale vincolata (Pilastro 3a), beneficiario di una rendita d'invalidità, non affiliato ad istituzione di previdenza, deduzione del 20% del reddito del lavor
14 luglio 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2010.126
Data decisione, Autorità:
14.07.2011, CDT
Titolo:
Deduzioni: contributi alla previdenza individuale vincolata (Pilastro 3a), beneficiario di una rendita d'invalidità, non affiliato ad istituzione di previdenza, deduzione del 20% del reddito del lavoro
DETERMINAZIONE REDDITO NETTO
art. 33 cpv. 1 let. e LIFD
art. 80 LPP
art. 82 LPP
art. 32 cpv. 1 let. e LT
Incarto n.
80.2010.126
Lugano
14 luglio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Mauro
Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 ottobre 2010 contro la decisione del 20
ottobre 2010 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. RI 1
è al beneficio di una rendita d’invalidità erogata dall’Assicurazione
Invalidità (AI) e di una della Cassa pensione della __________. Nel periodo
fiscale 2009, ha pure conseguito un reddito netto di fr. 5'637.–, per
l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente.
Nella
dichiarazione fiscale 2009, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedevano la deduzione dei
contributi versati alla previdenza individuale vincolata (3° Pilastro A) per
l’ammontare di fr. 4'052.–.
Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 29 settembre 2010, l’Ufficio
di tassazione di Bellinzona negava la deduzione richiesta, denunciando la
mancanza di giustificativi al riguardo.
B. Con
reclamo del 27 settembre 2010, i coniugi RI 1 impugnavano la suddetta decisione
e trasmettevano in allegato l’attestazione comprovante l’avvenuto versamento
dei contributi di previdenza per il 3° Pilastro A e precisavano che, vista
l’attività lucrativa accessoria svolta dal marito e l’iscrizione ad un istituto
di previdenza, essi avessero diritto alla deduzione richiesta.
Con
decisione 20 ottobre 2010, accogliendo parzialmente il reclamo, l’Ufficio di tassazione
riconosceva una deduzione per contributi versati alla previdenza individuale
vincolata pari a fr. 1'127.–. Nella motivazione spiegava che, per l’ordinanza
federale relativa alla legge federale sulla previdenza professionale, i salariati
non affiliati ad un istituto di previdenza possono dedurre al massimo il 20%
del reddito dell’attività lucrativa.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano
nuovamente la concessione totale della deduzione ribadendo che RI 1 è affiliato
all’istituto di previdenza __________ di __________, fondazione dalla quale
riceve una rendità d’invalidità. Nel 2009 egli ha svolto attività accessoria
per la quale ha percepito un salario ed ha versato contributi al 3° Pilastro A
per fr. 4052.30, motivo per cui sarebbero adempiute le condizioni di legge per
poter essere ammessi alla deduzione in oggetto.
Diritto
1. 1.1.
A norma degli articoli 32 cpv.
1 lett. e della Legge Tributaria (LT) e 33 cpv. 1 lett. e della legge federale
sull’imposta federale diretta (LIFD), dalla totalità dei proventi sono
deducibili fra l’altro i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata.
L’art. 33 cpv. 1 lett. e LIFD delega poi al Consiglio
federale, con la collaborazione dei Cantoni, il compito di stabilire le forme
previdenziali riconosciute e di decidere in qual misura i contributi possono
essere dedotti.
1.2.
La previdenza
professionale, nel sistema della LPP, è essenzialmente una previdenza di
carattere collettivo. L’art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti
possano dedurre anche i contributi “per altre forme previdenziali
riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale”.
Il secondo capoverso dell’art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la
competenza di determinare, in collaborazione con i Cantoni, le forme previdenziali
riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi.
Il 13 novembre 1985,
pertanto il Consiglio federale ha emanato l’Ordinanza sulla legittimazione alle
deduzioni fiscali per i contributi a forma di previdenza riconosciute (OPP 3).
L’art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute, note con il nome
di 3° Pilastro A: a) il contratto di previdenza vincolata concluso con gli
istituti di assicurazione, cioè un contratto speciale d’assicurazione di
capitale e di rendite sulla vita o in caso di invalidità o di morte, comprese
eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o di
invalidità, che: aa) sono conclusi con un istituto d’assicurazione sottoposto
alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d’assicurazione di
diritto pubblico secondo l’art. 67 cpv. 1 LPP e ab) sono destinati
esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza; b) la convenzione di previdenza
vincolata conclusa con una fondazione bancaria, cioè un contratto speciale di
risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza, che può essere a sua
volta completato da un’assicurazione di previdenza rischio. La stessa disposizione
aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all’Amministrazione
federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono
conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Ne consegue che «le
designazioni “contratto di previdenza vincolata” e “convenzione di previdenza
vincolata” possono essere utilizzate unicamente per i contratti e le
convenzioni approvati dall’AFC (Amministrazione federale delle contribuzioni)»
e che dunque «in mancanza di questa approvazione, la deduzione dei
contributi di previdenza va negata» (Circolare dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni n. 18 del 17 luglio 2008, Trattamento fiscale dei
contributi e delle prestazioni di previdenza del Pilastro 3a, p. 2). La rimanente
parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene
per contro denominata 3° Pilastro B; vi rientrano investimenti di capitali in
titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali
assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner/Rufener/Lang,
Steuern und Versicherungen – Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen,
3a ediz., Muri/Berna 2011, p. 228).
1.3.
Diversamente dal 2° Pilastro,
la deducibilità dei contributi al 3° Pilastro A è quantitativamente limitata:
·
per i salariati e gli indipendenti che sono affiliati ad
un’istituzione di previdenza secondo l’art. 80 LPP, il contributo annuo massimo
corrisponde all’8% del limite superiore stabilito dall’art. 8 cpv. 1 LPP
(salario coordinato). Per il periodo fiscale 2009, tale limite superiore ammontava
a fr. 6'566;
·
per coloro che non sono affiliati ad alcuna istituzione di previdenza
il limite corrisponde al 20% del loro reddito proveniente da un’attività
lucrativa, ma al massimo al 40% del limite superiore (art. 7 cpv. 1 OPP 3); ne
consegue quindi che per il periodo fiscale 2009, la deduzione non poteva
pertanto superare l’importo di fr. 32'832.
L'ammontare
delle deduzioni corrisponde agli importi massimi dei contributi che si possono
versare a forme riconosciute di previdenza, sicché non è possibile versare
contributi i cui importi eccedono quelli massimi deducibili fiscalmente. Se
sono stati effettuati versamenti superiori all’importo massimo consentito,
l’autorità di tassazione esorta il contribuente a farsi rimborsare
dall’istituto di previdenza gli importi versati in più. Ai fini della
tassazione, l’importo non ammesso in deduzione è aggiunto al reddito e, in caso
di obbligo di rimborso, alla sostanza del contribuente (Circolare
N. 18 dell’AFC cit., p. 10).
L'art. 8
OPP 3 esige che gli istituti d'assicurazione e le fonda-zioni bancarie
rilascino agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi versati. A tal
fine è stato predisposto dall'AFC l'apposi-to modulo 21 EDP-dfi, intitolato
"Attestazione concernente i contributi di previdenza" (Maute/Steiner/Rufener/Lang, op.
cit., p. 242).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, mentre
l’autorità fiscale ritiene che il ricorrente abbia diritto alla deduzione
prevista per i contribuenti che non sono affiliati ad alcuna istituzione di previdenza,
l’insorgente è per contro dell’avviso che il fatto di percepire una rendita
d’invalidità dalla cassa pensione comprovi che egli vi è affiliato e che ha pertanto
diritto alla deduzione di quanto versato alla previdenza individuale vincolata,
a prescindere dall’importo del suo reddito dell’attività lucrativa.
2.2
In linea di principio,
nulla si oppone al fatto che il beneficiario di una rendita d’invalidità
costituisca un pilastro 3a, nell’ambito della sua capacità lavorativa restante
(cfr. Circolare n. 18 dell’AFC cit., p. 6). Per quanto attiene alla misura
della deduzione cui ha diritto ed alle modalità di calcolo della stessa, rimane
tuttavia determinante l’affiliazione ad un’istituzione di previdenza secondo
l’art. 80 LPP.
Ora, l’insorgente ritiene
di essere affiliato ad una simile istituzione non perché il suo datore di
lavoro versa contributi previdenziali in relazione alla sua attività lucrativa,
bensì per il semplice fatto di percepire prestazioni da un’istituzione
previdenziale. In tal modo egli confonde tuttavia fra affiliazione attiva ed
affiliazione passiva. Affiliato secondo l’art. 7 cpv. 1 OPP 3 è solo chi è attivamente
affiliato, cioè chi sta tuttora contribuendo a finanziare la propria previdenza
professionale. Se una persona non paga più i contributi ad un’istituzione della
previdenza professionale ed è beneficiario di una rendita AVS o AI, ma esercita
ancora un’attività lucrativa dipendente, può versare nel pilastro 3a fino al
20% del reddito proveniente da un’attività lucrativa (cfr. anche Maute/Steiner/Rufener/Lang, op.
cit., p. 238 e la Circolare n. 18 dell’AFC cit., p. 6 lett. f).
2.3
RI 1 ha percepito nel 2009 due rendite d’invalidità e, nell’ambito della sua capacità lavorativa
restante, ha conseguito un reddito da attività lucrativa assoggettato ai contributi
AVS/AI pari a fr. 6'000.– (cfr. certificato di salario della __________). Egli
può senza dubbio costituire un pilastro 3 A.
Tuttavia,
come emerge anche dalla dichiarazione d’imposta da lui stesso inoltrata, nella
documentazione allegata non vi è traccia di contributi a favore di un istituto
della previdenza professionale (2° Pilastro).
Pertanto,
tenuto conto dei limiti imposti alle deduzioni per l’anno 2009, non potendosi
considerare il contribuente affiliato ad alcuna istituzione di previdenza
professionale, egli ha diritto alla deduzione in ragione del 20% del reddito
proveniente da un’attività lucrativa, che, come calcolato dall’Ufficio di
tassazione in sede di reclamo, corrisponde alla quota di fr. 1127.–.
3.
Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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