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Decisione

80.2010.130

Procedura: reclamo, legittimazione, imposta sull'utile delle persone giuridiche, imponibile zero, ripresa spese non ammesse

20 maggio 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

- laRI 1,

che nel periodo fiscale 2008 aveva ancora sede a __________, è una società

anonima il cui scopo consiste nella promozione, l’acquisto, la vendita, la mediazione

e la consulenza nell’ambito immobiliare;

- notificando

alla contribuente la tassazione IC 2008, con decisione del 24 settembre 2010, lCO

1 commisurava l’utile imponibile in zero franchi, pur precisando nella motivazione

di aver aggiunto all’utile spese non ammesse dall’uso commerciale (fr.

29'290.–) e prestazioni valutabili in denaro corrispondenti ad interessi

insufficienti su crediti (fr. 2'490.–);

- la

contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 4 ottobre 2010,

con cui contestava in particolar modo la ripresa delle spese non ammesse;

- l’autorità

di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 21 ottobre

2010, nella quale argomentava che la contribuente non era legittimata ad

impugnare una tassazione che concerneva un’imposta sull’utile pari a zero;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1RI 1 contesta nuovamente

la ripresa delle spese non ammesse, lamentando che con la sua decisione

l’autorità di tassazione abbia violato il suo diritto di essere sentita;

- nelle sue

osservazioni del 3 novembre 2010, l’UTPG propone di respingere il ricorso.

Diritto

- conformemente

all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24

novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide

nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni

di principio e non è di rilevante importanza;

- come

rilevato nelle osservazioni dell’autorità fiscale, il ricorso si rivela

inammissibile;

- il

riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica infatti l’esistenza di

un interesse degno di protezione, che può essere sia un interesse di fatto sia

un interesse di diritto, direttamente connesso con l’oggetto della

contestazione ed attuale (Scolari,

Considerandi

Diritto amministrativo – Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.);

- in altri

termini, l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione, ciò

che è il caso se quest’ultima gli cagiona uno svantaggio economico, ideale,

materiale o di altra natura, e deve dimostrare di avere un interesse alla sua

modifica, ovvero di essere toccato in modo particolare e diretto, in misura

maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,

vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489);

- in

concreto, l’CO 1 ha constatato nella sua decisione che per il periodo fiscale

2008.

la ricorrente non è debitrice di alcuna imposta sull’utile, sia per

l’imposta cantonale sia per l’imposta federale diretta;

- così

stando le cose, dalla decisione impugnata non deriva alcuno svantaggio diretto

per la contribuente, che non è quindi lesa nei suoi interessi personali dalla

decisione impugnata e non è pertanto legittimata a ricorrere (cfr. decisione TF

2P.345/2005 dell’11 maggio 2006; v. anche la sentenza CDT n. 80.2007.22 del 31

gennaio 2008; cfr. anche: Zweifel,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad

art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132

LIFD, p. 1153);

- del resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce

soltanto al dispositivo di una sentenza, e non si estende ai suoi motivi (RDAF

2001.

p. 261 ss. = StE 2001 B 96.11 n. 6);

- secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare, quando un contribuente

riceve una tassazione su un utile nullo, l’ammontare delle perdite che hanno

condotto alla tassazione in questione costituisce solo un motivo della

decisione di tassazione, con la conseguenza che tale importo non beneficia

della forza di cosa giudicata;

- ciò implica che il riporto

delle perdite deve essere esaminato nel momento in cui è domandato (RF 2009 p.

886.

consid. 8.1 e giurisprudenza citata);

- il

ricorso risulta perciò irricevibile;

- per le

stesse ragioni, già il reclamo interposto all’autorità di tassazione era

irricevibile ed è conseguentemente legittima la decisione dell’autorità fiscale

che non è entrata nel merito del gravame;

- non si

giusitifica di conseguenza neppure la censura di violazione del diritto di essere

sentita, sostenuta dalla ricorrente;

- visto

l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 180.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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