80.2010.130
Procedura: reclamo, legittimazione, imposta sull'utile delle persone giuridiche, imponibile zero, ripresa spese non ammesse
20 maggio 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
80.2010.130
Data decisione, Autorità:
20.05.2011, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, legittimazione, imposta sull'utile delle persone giuridiche, imponibile zero, ripresa spese non ammesse
RECLAMO
agg. 132 cpv. 1 LIFD
art. 206 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2010.130
Lugano
20 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 27 ottobre 2010 contro la decisione del 21
ottobre 2010 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
- laRI 1,
che nel periodo fiscale 2008 aveva ancora sede a __________, è una società
anonima il cui scopo consiste nella promozione, l’acquisto, la vendita, la mediazione
e la consulenza nell’ambito immobiliare;
- notificando
alla contribuente la tassazione IC 2008, con decisione del 24 settembre 2010, lCO
1 commisurava l’utile imponibile in zero franchi, pur precisando nella motivazione
di aver aggiunto all’utile spese non ammesse dall’uso commerciale (fr.
29'290.–) e prestazioni valutabili in denaro corrispondenti ad interessi
insufficienti su crediti (fr. 2'490.–);
- la
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 4 ottobre 2010,
con cui contestava in particolar modo la ripresa delle spese non ammesse;
- l’autorità
di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 21 ottobre
2010, nella quale argomentava che la contribuente non era legittimata ad
impugnare una tassazione che concerneva un’imposta sull’utile pari a zero;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1RI 1 contesta nuovamente
la ripresa delle spese non ammesse, lamentando che con la sua decisione
l’autorità di tassazione abbia violato il suo diritto di essere sentita;
- nelle sue
osservazioni del 3 novembre 2010, l’UTPG propone di respingere il ricorso.
Diritto
- conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
- come
rilevato nelle osservazioni dell’autorità fiscale, il ricorso si rivela
inammissibile;
- il
riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica infatti l’esistenza di
un interesse degno di protezione, che può essere sia un interesse di fatto sia
un interesse di diritto, direttamente connesso con l’oggetto della
contestazione ed attuale (Scolari,
Considerandi
Diritto amministrativo – Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.);
- in altri
termini, l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione, ciò
che è il caso se quest’ultima gli cagiona uno svantaggio economico, ideale,
materiale o di altra natura, e deve dimostrare di avere un interesse alla sua
modifica, ovvero di essere toccato in modo particolare e diretto, in misura
maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,
vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489);
- in
concreto, l’CO 1 ha constatato nella sua decisione che per il periodo fiscale
2008.
la ricorrente non è debitrice di alcuna imposta sull’utile, sia per
l’imposta cantonale sia per l’imposta federale diretta;
- così
stando le cose, dalla decisione impugnata non deriva alcuno svantaggio diretto
per la contribuente, che non è quindi lesa nei suoi interessi personali dalla
decisione impugnata e non è pertanto legittimata a ricorrere (cfr. decisione TF
2P.345/2005 dell’11 maggio 2006; v. anche la sentenza CDT n. 80.2007.22 del 31
gennaio 2008; cfr. anche: Zweifel,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad
art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132
LIFD, p. 1153);
- del resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce
soltanto al dispositivo di una sentenza, e non si estende ai suoi motivi (RDAF
2001.
p. 261 ss. = StE 2001 B 96.11 n. 6);
- secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare, quando un contribuente
riceve una tassazione su un utile nullo, l’ammontare delle perdite che hanno
condotto alla tassazione in questione costituisce solo un motivo della
decisione di tassazione, con la conseguenza che tale importo non beneficia
della forza di cosa giudicata;
- ciò implica che il riporto
delle perdite deve essere esaminato nel momento in cui è domandato (RF 2009 p.
886.
consid. 8.1 e giurisprudenza citata);
- il
ricorso risulta perciò irricevibile;
- per le
stesse ragioni, già il reclamo interposto all’autorità di tassazione era
irricevibile ed è conseguentemente legittima la decisione dell’autorità fiscale
che non è entrata nel merito del gravame;
- non si
giusitifica di conseguenza neppure la censura di violazione del diritto di essere
sentita, sostenuta dalla ricorrente;
- visto
l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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