80.2010.133
Deduzioni: alimenti, figli minorenni affidati alla custodia dell'altro coniuge, spese di mantenimento legate all'esercizio del diritto di visita
23 dicembre 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2010.133
Data decisione, Autorità:
23.12.2010, CDT
Titolo:
Deduzioni: alimenti, figli minorenni affidati alla custodia dell'altro coniuge, spese di mantenimento legate all'esercizio del diritto di visita
DETERMINAZIONE REDDITO NETTO
art. 212 cpv. 3 LIFD
art. 32 cpv. 1 let. c LT
Incarto n.
80.2010.133
Lugano
23 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 2 novembre 2010 contro la decisione del 3
novembre 2010 in materia di IC e IFD 2009.
Fatto
- RI 1, di
professione tecnico alle dipendenze della __________, è sposato con __________.
Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1992) e __________ (1998);
- nell’ambito
di un’istanza a protezione dell’unione coniugale presentata dalla moglie, con
sentenza del 27 settembre 2005, poi confermata dalla prima Camera civile del
Tribunale d’appello, il Pretore del distretto di Lugano autorizzava le parti a
vivere separate, affidando i figli alla custodia della madre e obbligando il padre
a versare un contributo alimentare mensile, così composto: fr. 927.– per la
moglie, fr. 740.– per __________ e fr. 700.– per __________, oltre agli assegni
familiari;
- nella
dichiarazione fiscale 2009, il contribuente indicava di avere percepito un reddito
da attività dipendente di fr. 68'699.–. Tra le deduzioni, faceva invece valere
gli alimenti versati alla moglie __________ (fr. 11'124.–) ed ai due figli (fr.
25'000.–);
- notificandogli
la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 6 ottobre 2010, l’Ufficio di
tassazione di Bellinzona commisurava il suo reddito imponibile in fr. 34'200.–
per l’IC ed in fr. 38'800.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata
dal contribuente, l’autorità aveva in particolar modo ridotto a fr. 21'672.–
gli alimenti versati ai due figli, argomentando che gli stessi erano stati
rettificati in base a quanto deciso dal pretore;
- il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 3 ottobre 2010,
nel quale rivendicava la deduzione di un importo mensile supplementare di almeno
200 franchi per i fine settimana trascorsi con i figli, in aggiunta al
contributo di mantenimento deciso dal pretore. Chiedeva quindi la deduzione di altri
fr. 350.– per un corso di tedesco pagato a __________ e fr. 83.– per una fattura
medica saldata per conto di __________;
- l’Ufficio
di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 3 novembre
2010, commisurando in fr. 22'513.– la deduzione per alimenti versati ai due
figli;
- nella
motivazione allegata, l’autorità spiegava di avere riconosciuto, oltre ai
contributi di, rispettivamente, fr. 11'280.– (__________) e fr. 10'800.– (__________),
un ulteriore importo di fr. 433.– quale partecipazione alle spese di istruzione
e cure mediche. Aveva invece negato la deduzione di “spese aggiuntive in
relazione alla custodia dei figli durante i giorni di visita presso il
genitore”;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
la deduzione di un importo mensile supplementare di 200 franchi per tutte le
piccole spese da lui sostenute durante i fine settimana trascorsi con i due
figli.
Diritto
- conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
- nel
sistema svizzero, il reddito dei coniugi non separati legalmente o di fatto è
cumulato, qualunque sia il regime dei beni (art. 9 cpv. 1 LIFD; art. 8 cpv. 1
LT);
- a
contrario, se interviene una separazione duratura, legale o di fatto, oppure un
divorzio, i coniugi (gli ex-coniugi) sono invece imposti separatamente;
- al
reddito imponibile dei coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti
vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione
domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo
essenziale, si applica la cosiddetta “aliquota A”, più favorevole (art.
36 cpv. 2 LIFD; art. 35 cpv. 2 LT);
- la
tariffa ordinaria è invece applicabile a tutti gli altri contribuenti,
segnatamente alle persone sole (art. 36 cpv. 1 LIFD; art. 35 cpv. 1 LT), quindi
anche ai contribuenti separati legalmente o divorziati in virtù di una sentenza
del giudice, se non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose
al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
- nel caso
in esame è quindi pacifico, e del resto nemmeno contestato, che al ricorrente
va applicata l’aliquota ordinaria “altri contribuenti”;
- fintanto
che la famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri
al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il
contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili
dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT);
- per
contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti
da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale
sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett.
f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa (art. 212 cpv. 3
LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT);
- come ha
ricordato il Tribunale federale in una sentenza del 4 settembre 2007 (inc.
2A.683/2006, in: RtiD I-2008 n. 16t), mediante le deduzioni e le aliquote
differenziate, il legislatore ha distinto determinate categorie di contribuenti
in funzione della rispettiva capacità economica in modo da stabilire tra di
loro, ed entro questi limiti ristretti, una certa parità di trattamento;
- per
quanto qui di interesse, l’Alta Corte ha precisato che il versamento della pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve la pensione l’utilizza per i bisogni del figlio in aggiunta alle sue risorse personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto;
- di
conseguenza, è questo, e solo questo genitore che, sul piano fiscale, provvede
al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha
diritto alla deduzione sociale per figlio a carico prevista dagli art. 213 cpv.
2 LIFD e 34 cpv. 3 LT (cfr., in relazione ad una coppia di concubini: sentenza
2A.566/1997 del 12 gennaio 1999, in: ASA 69 p. 198, consid. 3; cfr. anche: Bosshard/Bosshard/Lüdin,
Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p.
140; Locher, Kommentar zum DBG, I.
Vol., Therwil/Basilea 2001, n. 23 e 25 ad art. 35 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2.
ediz., Zurigo 2009, n. 26 ad art. 213 LIFD);
- certo, in
aggiunta al contributo pecuniario versato per il figlio all’altro genitore,
anche il debitore della pensione alimentare può trovarsi a sopportare delle
spese di mantenimento diretto, ad esempio quando esercita il suo diritto di
visita;
- per ragioni di praticabilità e di semplificazione, questi costi non vengono tuttavia presi in
considerazione dal profilo fiscale (Locher,
op. cit., n. 26 ad art. 35 LIFD; Hauser,
Zu den steuerrechtlichen Folgen des neuen
Scheidungsrechts, insbesondere zur gemeinsames elterlichen Sorge, in: ASA 68 p.
353 s., in particolare p. 365; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, loc. cit.);
- così come
concepito, l’ordinamento legale non prevede dunque alcun alleggerimento sociale
in questo senso per il genitore che versa una pensione alimentare;
- questo
principio vale indipendentemente dall’ammontare di tali spese e quindi dal
fatto che il diritto di visita sia esercitato in maniera sporadica, mensile,
settimanale o in misura ancora più ampia e resta applicabile anche se l’importo
del contributo di mantenimento è inferiore alle deduzioni sociali per figlio (cfr. sentenza del 4 settembre 2007 citata, consid. 5.3);
- tornando
al caso in esame, nella decisione qui impugnata, l’Ufficio di tassazione ha
correttamente preso in considerazione le singole spese di istruzione e cure mediche,
rivendicate e debitamente comprovate dal ricorrente, in base al consolidato
Fatti
principio secondo cui compete al contribuente dimostrare i fatti che concorrono
ad escludere o ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153, consid. 4.3; Blumenstein/Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6. ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii);
- coerentemente
con quanto affermato dal Tribunale federale nello specifico ambito delle
deduzioni sociali, ha invece negato la deduzione di un ulteriore importo mensile
forfettario di fr. 200.– per tutte le piccole spese sopportate dal contribuente
Considerandi
durante l’esercizio del suo diritto di visita;
- per quanto tale regola
possa effettivamente penalizzare il ricorrente, essa va infatti considerata
giustificata dalle esigenze di semplificazione che hanno ispirato la scelta del
legislatore nello specifico ambito delle deduzioni sociali;
- il
ricorso va conseguentemente respinto;
- vista la
particolarità del caso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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