80.2010.134
Procedura: decisione su reclamo, motivazione, mancata considerazione delle censure del reclamo, annullamento
24 marzo 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2010.134
Data decisione, Autorità:
24.03.2011, CDT
Titolo:
Procedura: decisione su reclamo, motivazione, mancata considerazione delle censure del reclamo, annullamento
NOTIFICA
art. 208 LT
art. 216 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2010.134
Lugano
24 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
CO 1
oggetto
ricorso dell’11 novembre 2010 contro la decisione
del 27 ottobre 2010 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
A.
Con atto pubblico del 28 luglio 2004,
iscritto a Registro fondiario il 12 agosto 2004, i coniugi RI 1 acquistavano al
prezzo di fr. 365.000.– la quota di proprietà per piani (PPP) n. __________ del
fondo base n. __________ RFD di __________, corrispondente ad un appartamento
ed un parcheggio in autorimessa.
Con
atto pubblico del 22 gennaio 2010, iscritto il 17 maggio 2010, essi vendevano
l’appartamento alla __________ AG per fr. 480'000.–.
B. Nella
dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari relativa a quest’ultima
alienazione, i venditori facevano valere spese di miglioria per complessivi fr.
44'983.– e costi di acquisto e di vendita per complessivi fr. 12'014.–,
riducendo in tal modo l’utile imponibile a fr. 58'003.–.
C. Notificando
ai contribuenti la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 26 luglio 2010, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava l’utile imponibile in
fr. 98'431.– e l’imposta corrispondente in fr. 25'592.05. L’autorità, oltre a richiamare
brevemente la giurisprudenza in vigore in materia di spese di manutenzione e
spese di miglioria, spiegava che “nel caso in esame vengono pure ammessi i
costi di manutenzione limitatamente ai primi due anni dal momento dell’acquisto
del fondo (12. 08.2004) e meglio fino al 31.12.2005”. Concretamente,
ammetteva la deduzione di costi d’investimento per fr. 8'464.– e di costi di
acquisto per fr. 8'104.75.–. In quest’ultimo importo erano compresi unicamente
l’onorario del notaio, in quanto, secondo l’autorità, “gli altri ammontari sono
da ricondurre a tasse per la costituzione di garanzie bancarie non deducibili.”
D. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 6 agosto 2010, dove
spiegavano gli avvenimenti che, partendo dall’acquisto dell’appartamento ed
arrivando alla vendita dello stesso, erano, secondo loro, degni di essere
rilevati e atti a giustificare le deduzioni richieste.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 27 ottobre 2010, rinviando
semplicemente alla notifica di tassazione del 26 luglio 2010 ed alle motivazioni
allegate.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 argomentano
che i fatti presentati nel reclamo necessitavano di un maggior approfondimento
da parte dell’Ufficio di tassazione. I contribuenti sottolineano quindi le loro
attuali difficoltà economiche, rilevando in particolare di avere beneficiato di
contributi straordinari da parte del Cantone, per un ammontare che corrisponde
grosso modo alla cifra che sarebbero costretti a sborsare quale imposta sugli
utili immobiliari.
Diritto
1. I
ricorrenti censurano anzitutto la circostanza che l’Ufficio di tassazione si
sia limitato a respingere il reclamo, rinviando alla motivazione della
precedente decisione di tassazione. A loro avviso, ciò dimostrerebbe che i fatti
da loro addotti non siano stati verificati e addirittura che il reclamo non sia
neppure stato letto.
Effettivamente,
la decisione impugnata non rispetta i requisiti di motivazione previsti dalla legge.
Considerandi
2.
2.1.
Per il
combinato disposto degli articoli 216 cpv. 2 e 208 cpv. 1 prima frase e cpv. 2
LT, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta e la decisione deve essere motivata.
Per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:
pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto
impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF
del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17
consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
2.2
L'art. 29
Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi
sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi
l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242
consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre
1990.
in re A.W).
Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su
tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111
Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101
Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3;
sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a,
p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).
2.3
La
motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una
motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo
della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t).
3.
Venendo
all’esame della fattispecie, va dato atto all’Ufficio di tassazione di avere inserito,
nella decisione di tassazione del 26 luglio 2010, una motivazione alquanto
dettagliata, dalla quale si comprendono le ragioni per cui i costi chiesti in
deduzione dai venditori sono stati ammessi solo in parte. Le considerazioni
proposte dall’autorità fiscale consentono ai contribuenti di ricostruire
precisamente il calcolo dell’utile immobiliare imponibile, su cui si basa la
decisione.
Tuttavia,
come rilevano gli insorgenti nel ricorso in esame, essi hanno parzialmente
contestato con il reclamo le argomentazioni proposte dall’Ufficio di tassazione
nella prima decisione. In presenza di simili censure, l’Ufficio di tassazione
non poteva limitarsi a respingere il reclamo, rinviando per la motivazione
proprio a quella decisione che era stata contestata. Anche se l’autorità di
tassazione avesse ritenuto gli argomenti dei reclamanti del tutto destituiti di
fondamento, sarebbe stata comunque obbligata a giustificare la decisione di
respingere il reclamo.
Si deve
anche tener conto del fatto che la reiezione di un ricorso da parte della Camera
di diritto tributario comporta che la parte soccombente sia obbligata a pagare
la tassa di giustizia e le spese processuali. Solo una decisione su reclamo
motivata consente al contribuente di valutare se sia il caso di interporre ricorso
all’autorità giudiziaria, considerando anche la prospettiva dell’eventuale
pagamento delle spese di giudizio.
Infine,
deve ancora essere sottolineato che l’autorità di tassazione non ha neppure
provveduto a sanare il vizio della sua decisione, presentando perlomeno delle osservazioni
al ricorso. In tal modo, avrebbe eventualmente messo i ricorrenti in condizione
di valutare se fosse opportuno mantenere il ricorso oppure ritirarlo.
4.
La
decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti devono essere rinviati
all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.
I
ricorrenti devono peraltro essere avvertiti che, nella misura in cui la loro
contestazione si fonda sulle loro attuali difficoltà economiche, piuttosto che
sul calcolo in sé dell’utile soggetto all’imposta, né l’Ufficio di tassazione
né questa Camera potrebbero confrontarsi con le loro argomentazioni. La
procedura attualmente in corso ha infatti per oggetto unicamente la determinazione
dell’imposta sugli utili immobiliari. Eventuali problemi che potessero
giustificare la domanda di un condono o di una dilazione di pagamento dell’imposta
dovrebbero essere sottoposti all’autorità competente per la riscossione, cioè
l’Ufficio esazione e condoni.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La decisione su reclamo del 27 ottobre 2010 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di
tassazione per una nuova decisione motivata.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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