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Decisione

80.2010.134

Procedura: decisione su reclamo, motivazione, mancata considerazione delle censure del reclamo, annullamento

24 marzo 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con atto pubblico del 28 luglio 2004,

iscritto a Registro fondiario il 12 agosto 2004, i coniugi RI 1 acquistavano al

prezzo di fr. 365.000.– la quota di proprietà per piani (PPP) n. __________ del

fondo base n. __________ RFD di __________, corrispondente ad un appartamento

ed un parcheggio in autorimessa.

Con

atto pubblico del 22 gennaio 2010, iscritto il 17 maggio 2010, essi vendevano

l’appartamento alla __________ AG per fr. 480'000.–.

B. Nella

dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari relativa a quest’ultima

alienazione, i venditori facevano valere spese di miglioria per complessivi fr.

44'983.– e costi di acquisto e di vendita per complessivi fr. 12'014.–,

riducendo in tal modo l’utile imponibile a fr. 58'003.–.

C. Notificando

ai contribuenti la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 26 luglio 2010, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava l’utile imponibile in

fr. 98'431.– e l’imposta corrispondente in fr. 25'592.05. L’autorità, oltre a richiamare

brevemente la giurisprudenza in vigore in materia di spese di manutenzione e

spese di miglioria, spiegava che “nel caso in esame vengono pure ammessi i

costi di manutenzione limitatamente ai primi due anni dal momento dell’acquisto

del fondo (12. 08.2004) e meglio fino al 31.12.2005”. Concretamente,

ammetteva la deduzione di costi d’investimento per fr. 8'464.– e di costi di

acquisto per fr. 8'104.75.–. In quest’ultimo importo erano compresi unicamente

l’onorario del notaio, in quanto, secondo l’autorità, “gli altri ammontari sono

da ricondurre a tasse per la costituzione di garanzie bancarie non deducibili.”

D. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 6 agosto 2010, dove

spiegavano gli avvenimenti che, partendo dall’acquisto dell’appartamento ed

arrivando alla vendita dello stesso, erano, secondo loro, degni di essere

rilevati e atti a giustificare le deduzioni richieste.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 27 ottobre 2010, rinviando

semplicemente alla notifica di tassazione del 26 luglio 2010 ed alle motivazioni

allegate.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 argomentano

che i fatti presentati nel reclamo necessitavano di un maggior approfondimento

da parte dell’Ufficio di tassazione. I contribuenti sottolineano quindi le loro

attuali difficoltà economiche, rilevando in particolare di avere beneficiato di

contributi straordinari da parte del Cantone, per un ammontare che corrisponde

grosso modo alla cifra che sarebbero costretti a sborsare quale imposta sugli

utili immobiliari.

Diritto

1. I

ricorrenti censurano anzitutto la circostanza che l’Ufficio di tassazione si

sia limitato a respingere il reclamo, rinviando alla motivazione della

precedente decisione di tassazione. A loro avviso, ciò dimostrerebbe che i fatti

da loro addotti non siano stati verificati e addirittura che il reclamo non sia

neppure stato letto.

Effettivamente,

la decisione impugnata non rispetta i requisiti di motivazione previsti dalla legge.

Considerandi

2.

2.1.

Per il

combinato disposto degli articoli 216 cpv. 2 e 208 cpv. 1 prima frase e cpv. 2

LT, adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta e la decisione deve essere motivata.

Per

giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:

pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto

impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF

del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17

consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

2.2

L'art. 29

Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi

sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi

l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242

consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre

1990.

in re A.W).

Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su

tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111

Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101

Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3;

sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a,

p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte

Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).

2.3

La

motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una

motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo

della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;

inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t).

3.

Venendo

all’esame della fattispecie, va dato atto all’Ufficio di tassazione di avere inserito,

nella decisione di tassazione del 26 luglio 2010, una motivazione alquanto

dettagliata, dalla quale si comprendono le ragioni per cui i costi chiesti in

deduzione dai venditori sono stati ammessi solo in parte. Le considerazioni

proposte dall’autorità fiscale consentono ai contribuenti di ricostruire

precisamente il calcolo dell’utile immobiliare imponibile, su cui si basa la

decisione.

Tuttavia,

come rilevano gli insorgenti nel ricorso in esame, essi hanno parzialmente

contestato con il reclamo le argomentazioni proposte dall’Ufficio di tassazione

nella prima decisione. In presenza di simili censure, l’Ufficio di tassazione

non poteva limitarsi a respingere il reclamo, rinviando per la motivazione

proprio a quella decisione che era stata contestata. Anche se l’autorità di

tassazione avesse ritenuto gli argomenti dei reclamanti del tutto destituiti di

fondamento, sarebbe stata comunque obbligata a giustificare la decisione di

respingere il reclamo.

Si deve

anche tener conto del fatto che la reiezione di un ricorso da parte della Camera

di diritto tributario comporta che la parte soccombente sia obbligata a pagare

la tassa di giustizia e le spese processuali. Solo una decisione su reclamo

motivata consente al contribuente di valutare se sia il caso di interporre ricorso

all’autorità giudiziaria, considerando anche la prospettiva dell’eventuale

pagamento delle spese di giudizio.

Infine,

deve ancora essere sottolineato che l’autorità di tassazione non ha neppure

provveduto a sanare il vizio della sua decisione, presentando perlomeno delle osservazioni

al ricorso. In tal modo, avrebbe eventualmente messo i ricorrenti in condizione

di valutare se fosse opportuno mantenere il ricorso oppure ritirarlo.

4.

La

decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti devono essere rinviati

all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.

I

ricorrenti devono peraltro essere avvertiti che, nella misura in cui la loro

contestazione si fonda sulle loro attuali difficoltà economiche, piuttosto che

sul calcolo in sé dell’utile soggetto all’imposta, né l’Ufficio di tassazione

né questa Camera potrebbero confrontarsi con le loro argomentazioni. La

procedura attualmente in corso ha infatti per oggetto unicamente la determinazione

dell’imposta sugli utili immobiliari. Eventuali problemi che potessero

giustificare la domanda di un condono o di una dilazione di pagamento dell’imposta

dovrebbero essere sottoposti all’autorità competente per la riscossione, cioè

l’Ufficio esazione e condoni.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La decisione su reclamo del 27 ottobre 2010 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di

tassazione per una nuova decisione motivata.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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