80.2010.135
Riparto intercomunale d'imposta: legittimazione del comune al reclamo, non sul calcolo dell'imposta - Esenzione fiscale: FFS, trasformazione in SA, non più stabilimento della Confederazione, imprese d
22 dicembre 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2010.135
Data decisione, Autorità:
22.12.2010, CDT
Titolo:
Riparto intercomunale d'imposta: legittimazione del comune al reclamo, non sul calcolo dell'imposta -
Esenzione fiscale: FFS, trasformazione in SA, non più stabilimento della Confederazione, imprese di trasporto concessionarie
ESENZIONE
RIPARTO INTERCOMUNALE
art. 23 cpv. 2 LAID
art. 21 LFFS
art. 65 let. h LT
art. 287 LT
Incarto n.
80.2010.135
Lugano
22 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: Municipio di Giornico, Giornico
contro
CO 1
oggetto
ricorso dell’11 novembre 2010 contro le decisioni
del 14 ottobre 2010 in materia di riparto intercomunale 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 e 2004.
Fatti
A. Con
decisioni del 15 aprile 2010, l’CO 1 notificava alle __________ le tassazioni
dell’imposta cantonale per i periodi fiscali dal 1999 al 2004. L’imposta minima
era commisurata in fr. 68'411.70, pari all’1‰ del valore di stima ufficiale degli immobili presi in
considerazione. L’imposta immobiliare era invece stabilita in fr. 136'823.40,
pari al 2‰ del valore di stima ufficiale degli stessi
immobili. Nell’allegato riparto intercomunale, al Comune di __________ era
attribuita un’imposta di fr. 670.60.
B. In
seguito ad un reclamo, con cui la contribuente aveva invocato l’esenzione dalle
imposte comunali in qualità di impresa di trasporto concessionaria, l’autorità
fiscale l’aveva esonerata da ogni imposta cantonale. Con il nuovo riparto
intercomunale, notificato alle parti con decisione del 14 ottobre 2010, al
Comune di __________ era pertanto stata attribuita un’imposta di zero franchi.
C. Il RI
1 impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 9 novembre 2010, lamentando
che, sebbene le __________ possedessero nel Comune sei case d’appartamenti e
due commerci, nondimeno nessuna quota d’imposta era stata attribuita. Il reclamante
sottolineava che il Tribunale federale aveva riconosciuto il diritto dei
cantoni di imporre gli immobili che non riguardano l’esercizio ferroviario ed
il relativo reddito.
D. In
seguito ad uno scritto dell’CO 1, che informava il reclamante che la competenza
per contestare decisioni su reclamo era della Camera di diritto tributario, il RI
1 ha interposto ricorso a quest’ultima.
Diritto
1. 1.1.
Per
l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso
scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.
Un’analoga
disposizione è contenuta nella legge federale sull’imposta diretta, che
consente al contribuente di impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale (art. 140 cpv. 1
prima frase LIFD).
1.2
Come ha
già avuto occasione di rilevare questa Camera, in una sentenza fondata ancora
sulla legge tributaria del 1976, contrariamente al Cantone, titolare della sovranità
fiscale originaria, il Comune possiede soltanto un potere d'imposizione derivato, conferitogli dalla legge o dalla costituzione (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario, 1977, p. 187). La legge non conferisce al Comune poteri di tassazione originari, segnatamente
competenze fiscali proprie in materia di accertamento del reddito (utile) e
della sostanza (capitale) imponibili dei contribuenti (cfr. Bottoli, op. cit., p. 188). L'imposta
comunale - così ha voluto il Legislatore - è commisurata agli stessi fattori
imponibili determinati per il prelievo dell'imposta cantonale (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 2000 dell' 11 settembre 1974, p. 34). Al Comune non è quindi
nemmeno data facoltà di presentare reclamo o ricorso contro le tassazioni notificate dagli Uffici di tassazione ai singoli contribuenti (sentenze CDT 200 del 3 settembre
1990 e CDT n. 80.2008.98 del 31 ottobre 2009).
1.3.
È vero
che il Comune è legittimato a reclamare ed a ricorrere contro il riparto intercomunale
(cfr. art. 286 e art. 287 LT). Anche in questo caso il rimedio giuridico è limitato alla contestazione della quota percentuale di riparto e non consente di
rimettere in discussione la tassazione in quanto tale. Nell'ambito dell'organizzazione tributaria cantonale al Comune spettano, in materia di tassazione, unicamente compiti
consultivi, che vengono espletati mediante la Delegazione tributaria (cfr. ancora
sentenze CDT 200 del 3 settembre 1990 e CDT n. 80.2008.98 del 31 ottobre 2009).
1.4.
Visto
quanto precede, questa Camera non può far altro che
dichiarare irricevibile il ricorso del Comune. Ciò vale a maggior ragione nel
caso in discussione, nel quale la contribuente è debitrice di un’imposta pari a
zero franchi.
Considerandi
2.
2.1.
A mero titolo
abbondanziale, è opportuno rilevare che la decisione dell’autorità fiscale
cantonale, che ha esentato dall’imposta cantonale le FFS, appare conforme al
diritto cantonale in vigore e non contrasta neppure con la giurisprudenza del
Tribunale federale su cui si basano le censure del ricorrente.
2.2
È vero
infatti che il Tribunale federale, nel 2003, ha affermato che la trasformazione delle FFS in una società anonima aveva fatto venir meno la precedente interpretazione
data dalla stessa Corte all’articolo 6 dell’abrogata legge federale sulle
ferrovie federali, che comportava una loro esenzione da tutte le imposte, con
la sola eccezione di quelle reali speciali (imposte immobiliari). Non essendo
ormai più uno stabilimento della Confederazione, le FFS sono esentate da
qualsiasi imposta cantonale e comunale, secondo l’art. 21 della nuova legge
federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS; RS 742.31)
solo nell’ambito del loro compito di offerenti dell’infrastruttura ferroviaria
e di impresa di trasporto. Se offrono prestazioni al di fuori di questo
compito, l’esenzione non è più giustificata. Per quanto concerne in particolare
gli immobili, ne consegue che i cantoni possono assoggettare all’imposta quelli
che non hanno alcun nesso necessario con l’esercizio dell’impresa (DTF 130 I 96
= ASA 73 p. 584 = StE 2004 A 43 n. 2 = RDAF 2004 II 391).
2.3
Quel
che il Comune ricorrente trascura è che la citata sentenza del Tribunale federale
ha esaminato la questione alla luce dell’art. 49 cpv. 1 Cost., cioè dovendo
verificare se il diritto cantonale, che nella fattispecie permetteva di
assoggettare alle imposte sull’utile e sul capitale gli immobili delle FFS che
non avevano alcun nesso necessario con l’esercizio dell’impresa, non fosse in contrasto
con il diritto federale prevalente.
La differenza è
determinante. Il diritto cantonale ticinese esonera infatti dalle imposte le imprese di trasporto concessionarie, importanti ai fini della
politica dei trasporti, a condizione che non abbiano realizzato utili netti
durante l’anno fiscale o che, durante l’anno fiscale e nei due anni precedenti,
non abbiano distribuito nessun dividendo né analoga partecipazione agli utili
(art. 65 lett. h LT). In tal modo, il Canton Ticino ha ripreso, alla
lettera, la fattispecie di esenzione già prevista dal diritto dell’imposta
federale diretta (art. 56 lett. d LIFD). E, proprio, con riferimento a
quest’ultima disposizione della legge federale, il Tribunale federale ha
sottolineato, nella sentenza già richiamata, che, sebbene la trasformazione
delle FFS in società anonima giustificherebbe il loro assoggettamento anche
all’imposta federale diretta, tuttavia la loro assimilazione alle imprese di
trasporto concessionarie continua a garantir loro un’esenzione estesa anche
agli immobili che non hanno alcun nesso necessario con l’esercizio dell’impresa
(DTF 130 I 96 = ASA 73 p. 584 = StE 2004 A 43 n. 2 = RDAF 2004 II 391 consid. 3.4; cfr. anche Locher,
Kommentar zum DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 39 ad art. 56 LIFD,
p. 163).
2.4
Le differenze esistenti
fra i diversi cantoni si spiegano con il fatto che la legge
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni
(LAID; 642.14), all’art. 23 cpv. 2 in vigore fino alla fine del 2009, consentiva
ai Cantoni di esentare “in tutto o in parte dall’imposta le imprese di
trasporto concessionarie, se la loro importanza nella politica dei trasporti e
la loro situazione finanziaria lo giustificano”. I cantoni non erano cioè obbligati
a riprendere la disciplina prevista per l’imposta federale diretta.
Il
governo ticinese, nel disegno di legge tributaria del 1993, pur prendendo atto
della formulazione potestativa dell’art. 23 cpv. 2 LAID, ha deciso di
introdurre l’esenzione per le imprese di trasporto concessionarie, con la
stessa formulazione dell’art. 56 lett. d LIFD, “in considerazione degli
scopi e dell’interesse che queste aziende possono assumere nell’ambito della
promozione del traffico publico”, osservando anche che “si tratta quindi di un’esenzione
che dovrebbe andare a beneficio di aziende che svolgono un’attività di
‘interesse pubblico’ e che operano sul piano cantonale o perlomeno regionale”
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge
tributaria, n. 4169 del 13 ottobre 1993, in Raccolta del verbali del Gran Consiglio, 1994 vol. 2, p. 717).
3.
Il ricorso è conseguentemente irricevibile. La tassa di giustizia
e le spese, ridotte al minimo per tener conto della natura del ricorrente e del
carattere delle censure, è a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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