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Decisione

80.2010.135

Riparto intercomunale d'imposta: legittimazione del comune al reclamo, non sul calcolo dell'imposta - Esenzione fiscale: FFS, trasformazione in SA, non più stabilimento della Confederazione, imprese d

22 dicembre 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisioni del 15 aprile 2010, l’CO 1 notificava alle __________ le tassazioni

dell’imposta cantonale per i periodi fiscali dal 1999 al 2004. L’imposta minima

era commisurata in fr. 68'411.70, pari all’1‰ del valore di stima ufficiale degli immobili presi in

considerazione. L’imposta immobiliare era invece stabilita in fr. 136'823.40,

pari al 2‰ del valore di stima ufficiale degli stessi

immobili. Nell’allegato riparto intercomunale, al Comune di __________ era

attribuita un’imposta di fr. 670.60.

B. In

seguito ad un reclamo, con cui la contribuente aveva invocato l’esenzione dalle

imposte comunali in qualità di impresa di trasporto concessionaria, l’autorità

fiscale l’aveva esonerata da ogni imposta cantonale. Con il nuovo riparto

intercomunale, notificato alle parti con decisione del 14 ottobre 2010, al

Comune di __________ era pertanto stata attribuita un’imposta di zero franchi.

C. Il RI

1 impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 9 novembre 2010, lamentando

che, sebbene le __________ possedessero nel Comune sei case d’appartamenti e

due commerci, nondimeno nessuna quota d’imposta era stata attribuita. Il reclamante

sottolineava che il Tribunale federale aveva riconosciuto il diritto dei

cantoni di imporre gli immobili che non riguardano l’esercizio ferroviario ed

il relativo reddito.

D. In

seguito ad uno scritto dell’CO 1, che informava il reclamante che la competenza

per contestare decisioni su reclamo era della Camera di diritto tributario, il RI

1 ha interposto ricorso a quest’ultima.

Diritto

1. 1.1.

Per

l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso

scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

Un’analoga

disposizione è contenuta nella legge federale sull’imposta diretta, che

consente al contribuente di impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale (art. 140 cpv. 1

prima frase LIFD).

1.2

Come ha

già avuto occasione di rilevare questa Camera, in una sentenza fondata ancora

sulla legge tributaria del 1976, contrariamente al Cantone, titolare della sovranità

fiscale originaria, il Comune possiede soltanto un potere d'imposizione derivato, conferitogli dalla legge o dalla costituzione (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario, 1977, p. 187). La legge non conferisce al Comune poteri di tassazione originari, segnatamente

competenze fiscali proprie in materia di accertamento del reddito (utile) e

della sostanza (capitale) imponibili dei contribuenti (cfr. Bottoli, op. cit., p. 188). L'imposta

comunale - così ha voluto il Legislatore - è commisurata agli stessi fattori

imponibili determinati per il prelievo dell'imposta cantonale (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 2000 dell' 11 settembre 1974, p. 34). Al Comune non è quindi

nemmeno data facoltà di presentare reclamo o ricorso contro le tassazioni notificate dagli Uffici di tassazione ai singoli contribuenti (sentenze CDT 200 del 3 settembre

1990 e CDT n. 80.2008.98 del 31 ottobre 2009).

1.3.

È vero

che il Comune è legittimato a reclamare ed a ricorrere contro il riparto intercomunale

(cfr. art. 286 e art. 287 LT). Anche in questo caso il rimedio giuridico è limitato alla contestazione della quota percentuale di riparto e non consente di

rimettere in discussione la tassazione in quanto tale. Nell'ambito dell'organizzazione tributaria cantonale al Comune spettano, in materia di tassazione, unicamente compiti

consultivi, che vengono espletati mediante la Delegazione tributaria (cfr. ancora

sentenze CDT 200 del 3 settembre 1990 e CDT n. 80.2008.98 del 31 ottobre 2009).

1.4.

Visto

quanto precede, questa Camera non può far altro che

dichiarare irricevibile il ricorso del Comune. Ciò vale a maggior ragione nel

caso in discussione, nel quale la contribuente è debitrice di un’imposta pari a

zero franchi.

Considerandi

2.

2.1.

A mero titolo

abbondanziale, è opportuno rilevare che la decisione dell’autorità fiscale

cantonale, che ha esentato dall’imposta cantonale le FFS, appare conforme al

diritto cantonale in vigore e non contrasta neppure con la giurisprudenza del

Tribunale federale su cui si basano le censure del ricorrente.

2.2

È vero

infatti che il Tribunale federale, nel 2003, ha affermato che la trasformazione delle FFS in una società anonima aveva fatto venir meno la precedente interpretazione

data dalla stessa Corte all’articolo 6 dell’abrogata legge federale sulle

ferrovie federali, che comportava una loro esenzione da tutte le imposte, con

la sola eccezione di quelle reali speciali (imposte immobiliari). Non essendo

ormai più uno stabilimento della Confederazione, le FFS sono esentate da

qualsiasi imposta cantonale e comunale, secondo l’art. 21 della nuova legge

federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS; RS 742.31)

solo nell’ambito del loro compito di offerenti dell’infrastruttura ferroviaria

e di impresa di trasporto. Se offrono prestazioni al di fuori di questo

compito, l’esenzione non è più giustificata. Per quanto concerne in particolare

gli immobili, ne consegue che i cantoni possono assoggettare all’imposta quelli

che non hanno alcun nesso necessario con l’esercizio dell’impresa (DTF 130 I 96

= ASA 73 p. 584 = StE 2004 A 43 n. 2 = RDAF 2004 II 391).

2.3

Quel

che il Comune ricorrente trascura è che la citata sentenza del Tribunale federale

ha esaminato la questione alla luce dell’art. 49 cpv. 1 Cost., cioè dovendo

verificare se il diritto cantonale, che nella fattispecie permetteva di

assoggettare alle imposte sull’utile e sul capitale gli immobili delle FFS che

non avevano alcun nesso necessario con l’esercizio dell’impresa, non fosse in contrasto

con il diritto federale prevalente.

La differenza è

determinante. Il diritto cantonale ticinese esonera infatti dalle imposte le imprese di trasporto concessionarie, importanti ai fini della

politica dei trasporti, a condizione che non abbiano realizzato utili netti

durante l’anno fiscale o che, durante l’anno fiscale e nei due anni precedenti,

non abbiano distribuito nessun dividendo né analoga partecipazione agli utili

(art. 65 lett. h LT). In tal modo, il Canton Ticino ha ripreso, alla

lettera, la fattispecie di esenzione già prevista dal diritto dell’imposta

federale diretta (art. 56 lett. d LIFD). E, proprio, con riferimento a

quest’ultima disposizione della legge federale, il Tribunale federale ha

sottolineato, nella sentenza già richiamata, che, sebbene la trasformazione

delle FFS in società anonima giustificherebbe il loro assoggettamento anche

all’imposta federale diretta, tuttavia la loro assimilazione alle imprese di

trasporto concessionarie continua a garantir loro un’esenzione estesa anche

agli immobili che non hanno alcun nesso necessario con l’esercizio dell’impresa

(DTF 130 I 96 = ASA 73 p. 584 = StE 2004 A 43 n. 2 = RDAF 2004 II 391 consid. 3.4; cfr. anche Locher,

Kommentar zum DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 39 ad art. 56 LIFD,

p. 163).

2.4

Le differenze esistenti

fra i diversi cantoni si spiegano con il fatto che la legge

federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni

(LAID; 642.14), all’art. 23 cpv. 2 in vigore fino alla fine del 2009, consentiva

ai Cantoni di esentare “in tutto o in parte dall’imposta le imprese di

trasporto concessionarie, se la loro importanza nella politica dei trasporti e

la loro situazione finanziaria lo giustificano”. I cantoni non erano cioè obbligati

a riprendere la disciplina prevista per l’imposta federale diretta.

Il

governo ticinese, nel disegno di legge tributaria del 1993, pur prendendo atto

della formulazione potestativa dell’art. 23 cpv. 2 LAID, ha deciso di

introdurre l’esenzione per le imprese di trasporto concessionarie, con la

stessa formulazione dell’art. 56 lett. d LIFD, “in considerazione degli

scopi e dell’interesse che queste aziende possono assumere nell’ambito della

promozione del traffico publico”, osservando anche che “si tratta quindi di un’esenzione

che dovrebbe andare a beneficio di aziende che svolgono un’attività di

‘interesse pubblico’ e che operano sul piano cantonale o perlomeno regionale”

(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge

tributaria, n. 4169 del 13 ottobre 1993, in Raccolta del verbali del Gran Consiglio, 1994 vol. 2, p. 717).

3.

Il ricorso è conseguentemente irricevibile. La tassa di giustizia

e le spese, ridotte al minimo per tener conto della natura del ricorrente e del

carattere delle censure, è a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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