80.2010.136
Assoggettamento limitato: aliquota, reddito e sostanza all'estero, onere della prova, collaborazione solo con il ricorso
3 dicembre 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2010.136
Data decisione, Autorità:
03.12.2010, CDT
Titolo:
Assoggettamento limitato: aliquota, reddito e sostanza all'estero, onere della prova, collaborazione solo con il ricorso
ASSOGGETTAMENTO PARZIALE
art. 7 LIFD
art. 6 LT
Incarto n.
80.2010.136
Lugano
3 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 12 novembre 2010 contro la decisione del
13 ottobre 2010 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
- RI
1, residente a __________ (__________), è limitatamente assoggettato
all’imposta in Svizzera e nel Canton Ticino, quale proprietario di sostanza
immobiliare a __________;
- notificandogli la
tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 30 giugno 2010, l’CO 1 commisurava il
reddito imponibile per l’imposta cantonale in fr. 5'500.– e quello determinante
per l’aliquota in fr. 255'500.–;
- per l’imposta federale
diretta, il reddito imponibile era stabilito in fr. 5'900.– e quello
determinante per l’aliquota in fr. 255'900.–;
- la sostanza imponibile
ammontava a fr. 78'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr.
1'278'000.–;
- il contribuente impugnava
la suddetta decisione, con reclamo del 20 luglio 2010, lamentando genericamente
che le imposte erano aumentate del 37% rispetto al periodo precedente, benché
la sua situazione familiare fosse rimasta immutata, e che gli importi indicati
nella decisione non corrispondevano a quelli dichiarati;
- l’autorità fiscale
respingeva il reclamo, con decisione del 13 ottobre 2010, nella quale osservava
che dal 1° gennaio 2009 era entrata in vigore una modifica della legge, che
aveva comportato un aumento del valore locativo delle abitazioni secondarie,
con la conseguenza che il reddito dell’immobile del contribuente era cresciuto
da fr. 5'216.– a fr. 7'452.–;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il calcolo del reddito e della
sostanza all’estero, considerati ai fini della determinazione dell’aliquota;
- per quanto attiene alla
sostanza, argomenta di essere stato proprietario, nel 2009, di un appartamento
in __________ e di uno in __________ e propone di attribuir loro un valore di
fr. 195'000.–;
- per il reddito, sostiene
di aver conseguito una pensione dalla __________ di fr. 13'721.– ed una dalla __________
di fr. 7'771.–, oltre ai valori locativi delle due case, che commisura rispettivamente
in fr. 6'800.– e fr. 7'150.–.
Diritto
- conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
- il diritto fiscale svizzero ha effetti che non si fermano alle
frontiere della Confederazione, ma si estendono all’estero, laddove si intrattengono
relazioni economiche con la Svizzera;
- gli
effetti internazionali in questione possono derivare dal fatto che la
definizione della sovranità fiscale effettuata dal diritto interno riguarda
anche soggetti giuridici che non sono personalmente sottoposti alla sovranità
territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione economica con la Svizzera, ma
possono anche discendere dal fatto che soggetti personalmente sottoposti alla
sovranità territoriale svizzera hanno interessi economici situati all’estero;
- per
evitare doppie imposizioni, ogni Stato introduce nelle sue norme fiscali delle
disposizioni per limitare il potere di imposizione nei confronti dell’estero;
- a tali
disposizioni si affiancano trattati bilaterali o multilaterali fra i diversi
Stati
- l’insieme
delle norme giuridiche del diritto interno e del diritto dei trattati, che
Considerandi
hanno ad oggetto la costituzione del diritto fiscale da un punto di vista
internazionale, forma il diritto fiscale internazionale (Blumenstein/Locher, System des
Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 113 s.).
- nelle
relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del
diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale
(art. 5 cpv. 3 prima frase LT);
- nelle relazioni
internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito conseguito nel
Cantone e la sostanza ivi posta (art. 5 cpv. 4 LT);
- le
persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla
sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota
corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza;
- nelle
relazioni internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente
al reddito conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta (art. 6 LT);
- principi
analoghi valgono in materia di imposta federale diretta (cfr. articoli 6
e 7 LIFD);
- per la
prima volta con il ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente
ha prodotto documentazione relativa alla sua sostanza ed al suo reddito
all’estero;
- in
precedenza, l’autorità fiscale è dunque stata costretta ad un apprezzamento di
tali fattori determinanti per l’aliquota;
- come
ricordato anche dalla giurisprudenza del Tribunale federale, per quanto concerne
i redditi conseguiti all'estero, determinanti per
stabilire l'aliquota, i contribuenti hanno
l'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed
esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT) e devono esporre la loro situazione
in maniera esaustiva e trasparente (sentenza 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006,
in: StR 61 p. 442, consid. 2);
- questa
regola vale evidentemente anche per i fattori di reddito all'estero, riguardo ai quali le facoltà d'indagine
d'ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate;
- se questi
fattori non vengono specificati occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum
DBG, Zurigo 2003, n. 6 ad art. 7 LIFD), ritenuto che in mancanza di indicazioni
concrete la prassi ammette l'utilizzazione delle aliquote
massime (sentenza 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n. 16t,
consid. 4.2; sentenza 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008, consid. 3.4);
- non può
allora essere presa seriamente in considerazione l’argomentazione del ricorrente,
secondo cui non era stato informato dall’Ufficio di tassazione “della necessità
di fornire copia della dichiarazione fiscale del paese di domicilio e/o documentazione
a comprova del reddito effettivamente percepito, così come della sostanza
posseduta alla fine dell’anno”;
- in ogni
caso, nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime
attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art.
228.
cpv. 1 LT e 142 cpv. 4 LIFD) e decide le questioni di ordine e di merito in
base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte
delle parti ed alla tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT);
- alla luce
della documentazione prodotta con il ricorso, la tassazione contestata può
pertanto ancora essere modificata;
- l’invio
degli attestati relativi alle rendite pensionistiche percepite non esime comunque
il contribuente dall’obbligo di trasmettere all’autorità fiscale anche le
decisioni di tassazione dell’autorità fiscale dello Stato in cui è residente o
altrimenti imponibile;
- si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli
atti all’Ufficio di tassazione, perché provveda a completare l’accertamento
degli elementi determinanti per l’aliquota, sulla base della collaborazione del
ricorrente, e adotti poi una nuova decisione;
- nonostante
l’esito del ricorso, sostanzialmente favorevole al ricorrente, la tassa di
giustizia e le spese processuali sono poste a suo carico, conformemente agli articoli
144.
cpv. 2 LIFD e 231 cpv. 3 LT, che ammettono tale soluzione se il ricorrente,
conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere
soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 13 ottobre 2010 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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