Lexipedia

Decisione

80.2010.136

Assoggettamento limitato: aliquota, reddito e sostanza all'estero, onere della prova, collaborazione solo con il ricorso

3 dicembre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- RI

1, residente a __________ (__________), è limitatamente assoggettato

all’imposta in Svizzera e nel Canton Ticino, quale proprietario di sostanza

immobiliare a __________;

- notificandogli la

tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 30 giugno 2010, l’CO 1 commisurava il

reddito imponibile per l’imposta cantonale in fr. 5'500.– e quello determinante

per l’aliquota in fr. 255'500.–;

- per l’imposta federale

diretta, il reddito imponibile era stabilito in fr. 5'900.– e quello

determinante per l’aliquota in fr. 255'900.–;

- la sostanza imponibile

ammontava a fr. 78'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr.

1'278'000.–;

- il contribuente impugnava

la suddetta decisione, con reclamo del 20 luglio 2010, lamentando genericamente

che le imposte erano aumentate del 37% rispetto al periodo precedente, benché

la sua situazione familiare fosse rimasta immutata, e che gli importi indicati

nella decisione non corrispondevano a quelli dichiarati;

- l’autorità fiscale

respingeva il reclamo, con decisione del 13 ottobre 2010, nella quale osservava

che dal 1° gennaio 2009 era entrata in vigore una modifica della legge, che

aveva comportato un aumento del valore locativo delle abitazioni secondarie,

con la conseguenza che il reddito dell’immobile del contribuente era cresciuto

da fr. 5'216.– a fr. 7'452.–;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il calcolo del reddito e della

sostanza all’estero, considerati ai fini della determinazione dell’aliquota;

- per quanto attiene alla

sostanza, argomenta di essere stato proprietario, nel 2009, di un appartamento

in __________ e di uno in __________ e propone di attribuir loro un valore di

fr. 195'000.–;

- per il reddito, sostiene

di aver conseguito una pensione dalla __________ di fr. 13'721.– ed una dalla __________

di fr. 7'771.–, oltre ai valori locativi delle due case, che commisura rispettivamente

in fr. 6'800.– e fr. 7'150.–.

Diritto

- conformemente

all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24

novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide

nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni

di principio e non è di rilevante importanza;

- il diritto fiscale svizzero ha effetti che non si fermano alle

frontiere della Confederazione, ma si estendono all’estero, laddove si intrattengono

relazioni economiche con la Svizzera;

- gli

effetti internazionali in questione possono derivare dal fatto che la

definizione della sovranità fiscale effettuata dal diritto interno riguarda

anche soggetti giuridici che non sono personalmente sottoposti alla sovranità

territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione economica con la Svizzera, ma

possono anche discendere dal fatto che soggetti personalmente sottoposti alla

sovranità territoriale svizzera hanno interessi economici situati all’estero;

- per

evitare doppie imposizioni, ogni Stato introduce nelle sue norme fiscali delle

disposizioni per limitare il potere di imposizione nei confronti dell’estero;

- a tali

disposizioni si affiancano trattati bilaterali o multilaterali fra i diversi

Stati

- l’insieme

delle norme giuridiche del diritto interno e del diritto dei trattati, che

Considerandi

hanno ad oggetto la costituzione del diritto fiscale da un punto di vista

internazionale, forma il diritto fiscale internazionale (Blumen­stein/Locher, System des

Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 113 s.).

- nelle

relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del

diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale

(art. 5 cpv. 3 prima frase LT);

- nelle relazioni

internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito conseguito nel

Cantone e la sostanza ivi posta (art. 5 cpv. 4 LT);

- le

persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla

sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone al­l’aliquota

corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza;

- nelle

relazioni internazionali è tuttavia applicata almeno l’aliquota corrispondente

al reddito conseguito nel Cantone e alla sostanza ivi posta (art. 6 LT);

- principi

analoghi valgono in materia di imposta federale diretta (cfr. articoli 6

e 7 LIFD);

- per la

prima volta con il ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente

ha prodotto documentazione relativa alla sua sostanza ed al suo reddito

all’estero;

- in

precedenza, l’autorità fiscale è dunque stata costretta ad un apprezzamento di

tali fattori determinanti per l’aliquota;

- come

ricordato anche dalla giurisprudenza del Tribunale federale, per quanto concerne

i redditi conseguiti all'estero, determinanti per

stabilire l'aliquota, i contribuenti hanno

l'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed

esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT) e devono esporre la loro situazione

in maniera esaustiva e trasparente (sentenza 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006,

in: StR 61 p. 442, consid. 2);

- questa

regola vale evidentemente anche per i fattori di reddito all'estero, riguardo ai quali le facoltà d'indagine

d'ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate;

- se questi

fattori non vengono specificati occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum

DBG, Zurigo 2003, n. 6 ad art. 7 LIFD), ritenuto che in mancanza di indicazioni

concrete la prassi ammette l'utilizzazione delle aliquote

massime (sentenza 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n. 16t,

consid. 4.2; sentenza 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008, consid. 3.4);

- non può

allora essere presa seriamente in considerazione l’argomentazione del ricorrente,

secondo cui non era stato informato dall’Ufficio di tassazione “della necessità

di fornire copia della dichiarazione fiscale del paese di domicilio e/o documentazione

a comprova del reddito effettivamente percepito, così come della sostanza

posseduta alla fine dell’anno”;

- in ogni

caso, nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime

attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art.

228.

cpv. 1 LT e 142 cpv. 4 LIFD) e decide le questioni di ordine e di merito in

base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte

delle parti ed alla tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT);

- alla luce

della documentazione prodotta con il ricorso, la tassazione contestata può

pertanto ancora essere modificata;

- l’invio

degli attestati relativi alle rendite pensionistiche percepite non esime comunque

il contribuente dall’obbligo di trasmettere all’autorità fiscale anche le

decisioni di tassazione dell’autorità fiscale dello Stato in cui è residente o

altrimenti imponibile;

- si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli

atti all’Ufficio di tassazione, perché provveda a completare l’accertamento

degli elementi determinanti per l’aliquota, sulla base della collaborazione del

ricorrente, e adotti poi una nuova decisione;

- nonostante

l’esito del ricorso, sostanzialmente favorevole al ricorrente, la tassa di

giustizia e le spese processuali sono poste a suo carico, conformemente agli articoli

144.

cpv. 2 LIFD e 231 cpv. 3 LT, che ammettono tale soluzione se il ricorrente,

conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere

soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 13 ottobre 2010 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster