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Decisione

80.2010.138

Condono: condizioni non adempiute, calcolo del minimo vitale, affitto di appartamento occupato insieme al figlio, aiuti a parenti senza obbligo di assistenza

3 marzo 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nata nel 1950, segretaria alle dipendenze della __________ di __________,

divorziata, vive con la figlia __________, nata nel 1977, anch’essa con un

proprio reddito da lavoro.

L’altro

figlio __________, nato nel 1982, ha invece lasciato l’appartamento della madre

dopo aver trovato un’occupazione presso il comune di __________.

B. Il 17

febbraio 2010, tramite formulario ufficiale, RI 1 si rivolgeva all’Ufficio

esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e

federali degli anni 2007 e 2008. A sostegno della sua domanda, la contribuente sottolineava

di aver dovuto richiedere diversi congedi non pagati per assistere la madre,

gravemente ammalata, e di essersi presa a carico il figlio __________ sino alla

fine del 2008, poiché senza attività lucrativa.

C. L’autorità

fiscale, con separate decisioni del 4 giugno 2010, respingeva la domanda. Spiegava

anzitutto che gli aiuti finanziari concessi ai propri famigliari, seppure

lodevoli sul piano umano, non potevano giustificare il condono delle imposte.

Osservava poi che altri creditori di diritto privato erano stati nel frattempo

tacitati, in palese contrasto con il principio della parità di trattamento tra

creditori pubblici e privati.

D. La contribuente,

rappresentata dall’RA 1, impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 25

giugno 2010, nel quale sosteneva che un condono delle imposte, anche se parziale,

le avrebbe permesso di “ristabilire una situazione finanziaria corretta per il

pagamento degli oneri correnti”.

L’Ufficio

esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 18 ottobre

2010. Nelle motivazioni, l’autorità confermava il calcolo della disponibilità

mensile stabilito in prima istanza, sottolineando in particolar modo che la

contribuente conviveva ancora con la figlia __________, ragione per cui le

spese di locazione andavano ripartite per metà. Ribadiva quindi che il rimborso

del prestito contratto con la __________, tramite singole rate, non poteva

rientrare nel calcolo del minimo d’esistenza, ma giustificava semmai la mancata

concessione del condono delle imposte.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 osserva anzitutto di

avere contratto il debito con la __________ per far fronte alle imposte degli

anni 2005 e 2006. Rinnova quindi le argomentazioni già sollevate dinanzi

all’Ufficio esazione e condoni, aggiungendo inoltre di essere stata vittima di

un grave infortunio il 20 agosto 2010.

Nelle proprie

osservazioni del 21 dicembre 2010, la Divisione delle contribuzioni propone di

respingere il gravame, dando rilievo all’assenza di un qualsiasi nesso causale tra

il credito privato, erogato il 14 dicembre 2007, e le imposte del 2005 e del 2006,

corrisposte a rate solo nel corso degli anni successivi.

Diritto

1. L’autorità

competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali

(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte

federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–;

cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame

delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv.

5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale

diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni. Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue

decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del

Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta

per l’imposta federale diretta).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel

bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa

per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono

essere interamente o parzialmente condonati.

Il

condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il

diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella

“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali

e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di

tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere

considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In

definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di

un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n.

A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

2.2

Al fine

di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono

deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di

precise condizioni (Beusch, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.

I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, Il condono fiscale

nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della

Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art.

246.

LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno e;

·

conseguenze oltremodo gravose contestuali al

pagamento del debito fiscale.

Tali

concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22

cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.

3.

3.1.

Giusta

l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando

l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del

contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando

il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo

d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto

completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento

dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non

sia possibile (Curchod, in:

Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral

direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).

Una

situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di

reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici

devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2

dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione

di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:

·

un peggioramento essenziale della

situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza

di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri

familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);

·

un forte indebitamento dovuto a spese

straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante

e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);

·

considerevoli perdite commerciali o di

capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone

giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica

dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato

alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad

una parte delle loro pretese (lett. c);

·

oppure ancora forti spese di malattia,

non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il

contribuente una situazione di bisogno (lett. d).

3.2

Quando,

nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito

fiscale non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta

non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347).

Le due

nozioni sono infatti in larga misura sovrapposte. A differenza della situazione

di bisogno, la seconda condizione del grave rigore contestuale al pagamento del

debito fiscale non si sofferma però sulla sola situazione economica del

debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare

ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre

2010). Se ciò sia il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3

cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto dell’insieme della

situazione economica del contribuente al momento della decisione, dell’evoluzione

intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive future, ma anche dell’eventuale

volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua

sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).

3.3

Malgrado

il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte

della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base

dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto

giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF

n.2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in

materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale

abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a

stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le

imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un

ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso

considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n.

A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in:

Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.

218.

ad art. 83 LTF).

4.

4.1.

Venendo

al caso in esame, oggetto di discussione è fondamentalmente l’esistenza di una

situazione di bisogno. La ricorrente sostiene infatti che l’intero debito

fiscale dovuto per gli anni 2007 e 2008, di oltre 11'000 franchi tra imposte

federali, cantonali e comunali, sia sproporzionato alla sua capacità

finanziaria. Di parere opposto è invece l’Ufficio esazione e condoni, che nella

decisione qui impugnata ha confermato il calcolo del minimo esistenziale stabilito

in prima istanza, deducendo dal reddito dichiarato di fr. 5'014.–, compresa la

13ª mensilità, le seguenti

spese:

importo

base mensile fr. 1'200.00

affitto

(1/2) fr. 875.00

riscaldamento fr. 150.00

assicurazioni

obbligatorie fr. 200.00

cassa

malati fr. 301.00

spese

mediche fr. 150.00

altre

spese fr. 240.00

Totale fr. 3'116.00

4.2

La ricorrente

censura anzitutto il mancato conteggio, nel calcolo della sua disponibilità

mensile, dell’intero canone di locazione di fr. 1'752.–, sottolineando in particolar

modo che il figlio __________ avrebbe lasciato il nucleo famigliare già alla

fine del 2008.

Sennonché,

come anticipato in narrativa, la contribuente convive ancora oggi con la figlia

__________, nata nel 1977, anch’essa con un proprio reddito da lavoro. A tale

proposito, la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecutivo, cui rinvia espressamente l’art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza

federale, stabilisce infatti che i figli maggiorenni che vivono nell’economia

domestica del debitore e che dispongono di un proprio reddito da lavoro, debbano

contribuire alle spese d’abitazione (canone locatizio e riscaldamento), in

linea di principio proporzionalmente alla loro capacità finanziaria. Nella

fattispecie, come detto, dagli atti a disposizione di questa Camera risulta solo

che la ricorrente percepisce un reddito di fr. 5'014.–, compresa la 13ª mensilità, e che la figlia __________

svolge anch’essa un’attività lucrativa. Benché non si conosca l’entità delle

sue entrate, è però pacifico che quest’ultima contribuisca in modo appropriato ai

costi dell’economia domestica, tanto è vero che nel gravame qui in esame è la

stessa ricorrente ad ammettere che la figlia “ha dovuto partecipare al

sostentamento delle spese diverse”. In assenza di una qualsiasi indicazione in

merito ad una evidente sproporzione fra i redditi della madre e della figlia,

nulla si oppone quindi ad una ripartizione per metà del canone di locazione (DTF

132.

III 483 consid. 5; cfr. anche la giurisprudenza bernese, in: RKE BE

2009/177), specie se si considera che le spese di riscaldamento sono state

accollate integralmente alla ricorrente.

4.3

La

ricorrente contesta poi la mancata deduzione delle singole rate mensili di fr.

689.55

pagate alla __________. A suo dire, tale debito sarebbe infatti stato

contratto per far fronte alle imposte arretrate degli anni 2005 e 2006, nel

frattempo integralmente liquidate.

Dal punto

di vista del diritto esecutivo, è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso

che le imposte correnti o arretrate non possano essere

considerate ai fini del computo del minimo d’esistenza, anche se il debitore

dimostra di pagarne gli acconti o le rate scadute in modo regolare (DTF 126 III

89; 95 III 42). Questo indirizzo giurisprudenziale concretizza, da una parte,

l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è

assolutamente indispensabile per soddisfare i bisogni più elementari (Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF

nella pratica ticinese, Agno 2002, p. 67) e, d’altra

parte, permetta di evitare che si conferisca un particolare privilegio allo

Stato, nel pieno rispetto della parità di trattamento tra creditori di diritto

privato e pubblico (DTF 134 III 37 consid. 4.3). In

linea con quanto giudicato ancora di recente dal Tribunale federale in materia

di assistenza giudiziaria gratuita (cfr., al proposito, decisione TF n.

4D_30/2009 del 1° luglio 2009), ci si potrebbe tuttavia chiedere se i debiti

d’imposta scaduti ed effettivamente pagati debbano essere presi in

considerazione anche nel quadro dell’esame dell’indigenza di un contribuente

che postula il condono delle ultime imposte ancora scoperte. Sennonché, come

correttamente evidenziato dalla Divisione delle contribuzioni nelle proprie

osservazioni del 21 dicembre 2010, nel caso in esame non occorre approfondire

oltre la questione, dal momento che non si intravvede alcun nesso causale tra

le prospettate rate mensili di fr. 689.55 e le imposte arretrate degli anni

2005.

e 2006, ove si pensi appena che il credito privato, di complessivi fr.

31’5000.–, è stato erogato il 14 dicembre 2007 mentre il primo acconto libero

di fr. 100.– è stato versato solo il 7 ottobre 2008. In difetto di altre indicazioni contrarie, non resta quindi che concludere che le rate in discussione

sono la conseguenza di un tenore di vita eccessivo e non possono pertanto

essere prese in considerazione ai fini del calcolo del minimo esistenziale.

4.4

La

ricorrente censura infine la mancata considerazione degli aiuti economici

garantiti alla madre, gravemente ammalata, ed al figlio __________, disoccupato

sino alla fine del 2008.

Come

esposto in precedenza (punto 3.1.), tra le cause che possono condurre ad uno

stato di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce espressamente

un peggioramento essenziale della situazione economica dovuto

ad obblighi di mantenimento. Ora, giusta le direttive

per il calcolo del minimo esistenziale in materia d’esecuzione per debiti, i

contributi di mantenimento o d’assistenza, elargiti per motivi giuridici o

morali a persone che vivono fuori dall’economia domestica del debitore, possono

effettivamente essere riconosciuti, sempreché l’escusso provi di averli versati

prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata

del pignoramento (DTF 121 III 22; v. anche decisione CEF n. 15.2005.20 del 9

giugno 2005, in: RtiD I-2006 n. 80c). Occorre tuttavia che simili contribuiti

siano indispensabili per i beneficiari (Vonder

Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad

art. 93 LEF) e soprattutto che la persona obbligata viva “in condizioni agiate”

ai sensi dell’art. 328 CC. Nella fattispecie, per contro, è alquanto

improbabile che il reddito della ricorrente (fr. 5'014.–) ecceda il suo minimo

d’esistenza in modo sufficiente da giustificare un obbligo di assistenza nei confronti

della madre ammalata e del figlio maggiorenne, che per sua stessa ammissione ha

peraltro lasciato da tempo il nucleo famigliare ed ha finalmente trovato

un’occupazione presso il comune di __________. La questione può comunque rimanere

aperta, considerato che la ricorrente non ha nemmeno cercato di produrre documenti

atti a dimostrare l’entità degli asseriti aiuti economici, disattendendo in tal

modo all’onere della prova che l’art. 8 cpv. 2 dell’Ordinanza federale le imponeva.

Medesima

conclusione vale per l’appena accennato grave infortunio di cui sarebbe stata

vittima il 20 agosto 2010. Se l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale

riconosce, tra le cause che possono condurre ad uno stato di bisogno, anche le

spese di malattia o di infortunio non coperte da terzi, occorre infatti che le

stesse vengano dapprima compiutamente comprovate.

4.5

Alla luce

di tutte le considerazioni sopra esposte, il calcolo del minimo di esistenza

stabilito dall’Ufficio esazione e condoni non può che essere confermato. Da qui

la conclusione di una disponibilità mensile di fr. 1'898.–, che peraltro la ricorrente

non sembra nemmeno contestare in quanto tale.

Premesso

che l’Ufficio esazione e condoni dispone di un ampio margine di apprezzamento

nel decidere se sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare un

condono totale o parziale (Filippini/Mondada, op. cit., p. 481), a giudizio di questa

Camera un simile importo mensile è certamente sufficiente per permettere alla

contribuente di onorare il suo debito fiscale entro un termine ragionevole. Bene

ha quindi fatto l’Ufficio esazione e condoni a negare l’esistenza di una

situazione di disagio.

Comunque

sia, anche volendo ammettere l’esistenza di una situazione di bisogno, verrebbe

meno la seconda condizione del grave rigore contestuale al pagamento del debito

fiscale. Come correttamente evidenziato anche dall’autorità di prima istanza,

alla concessione del postulato condono si opporrebbe infatti il regolare rimborso

dei debiti del piccolo credito, in chiaro contrasto con il principio stabilito

dall’art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, secondo cui la procedura di condono

deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori privati. In

questo senso, un condono potrebbe essere accordato solo nel caso in cui anche i

creditori privati rinunciassero ai loro crediti nella stessa proporzione

5.

5.1.

Il

ricorso deve essere conseguentemente respinto.

Vista la

sua attuale disponibilità mensile, tassa di giustizia e spese processuali sono

poste a carico della ricorrente, soccombente.

5.2

Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di

tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane aperta

la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167

LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora

recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando l’esistenza

di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009 del 19

giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di

__________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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