80.2010.138
Condono: condizioni non adempiute, calcolo del minimo vitale, affitto di appartamento occupato insieme al figlio, aiuti a parenti senza obbligo di assistenza
3 marzo 2011Italiano16 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2010.138
Data decisione, Autorità:
03.03.2011, CDT
Titolo:
Condono: condizioni non adempiute, calcolo del minimo vitale, affitto di appartamento occupato insieme al figlio, aiuti a parenti senza obbligo di assistenza
CONDONO DELL'IMPOSTA
art. 167 LIFD
art. 246 LT
Incarto n.
80.2010.138
Lugano
3 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 16 novembre 2010 contro la decisione del
18 ottobre 2010 in materia di condono ICom/IC/IFD 2007 e 2008.
Fatti
A. RI 1,
nata nel 1950, segretaria alle dipendenze della __________ di __________,
divorziata, vive con la figlia __________, nata nel 1977, anch’essa con un
proprio reddito da lavoro.
L’altro
figlio __________, nato nel 1982, ha invece lasciato l’appartamento della madre
dopo aver trovato un’occupazione presso il comune di __________.
B. Il 17
febbraio 2010, tramite formulario ufficiale, RI 1 si rivolgeva all’Ufficio
esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e
federali degli anni 2007 e 2008. A sostegno della sua domanda, la contribuente sottolineava
di aver dovuto richiedere diversi congedi non pagati per assistere la madre,
gravemente ammalata, e di essersi presa a carico il figlio __________ sino alla
fine del 2008, poiché senza attività lucrativa.
C. L’autorità
fiscale, con separate decisioni del 4 giugno 2010, respingeva la domanda. Spiegava
anzitutto che gli aiuti finanziari concessi ai propri famigliari, seppure
lodevoli sul piano umano, non potevano giustificare il condono delle imposte.
Osservava poi che altri creditori di diritto privato erano stati nel frattempo
tacitati, in palese contrasto con il principio della parità di trattamento tra
creditori pubblici e privati.
D. La contribuente,
rappresentata dall’RA 1, impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 25
giugno 2010, nel quale sosteneva che un condono delle imposte, anche se parziale,
le avrebbe permesso di “ristabilire una situazione finanziaria corretta per il
pagamento degli oneri correnti”.
L’Ufficio
esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 18 ottobre
2010. Nelle motivazioni, l’autorità confermava il calcolo della disponibilità
mensile stabilito in prima istanza, sottolineando in particolar modo che la
contribuente conviveva ancora con la figlia __________, ragione per cui le
spese di locazione andavano ripartite per metà. Ribadiva quindi che il rimborso
del prestito contratto con la __________, tramite singole rate, non poteva
rientrare nel calcolo del minimo d’esistenza, ma giustificava semmai la mancata
concessione del condono delle imposte.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 osserva anzitutto di
avere contratto il debito con la __________ per far fronte alle imposte degli
anni 2005 e 2006. Rinnova quindi le argomentazioni già sollevate dinanzi
all’Ufficio esazione e condoni, aggiungendo inoltre di essere stata vittima di
un grave infortunio il 20 agosto 2010.
Nelle proprie
osservazioni del 21 dicembre 2010, la Divisione delle contribuzioni propone di
respingere il gravame, dando rilievo all’assenza di un qualsiasi nesso causale tra
il credito privato, erogato il 14 dicembre 2007, e le imposte del 2005 e del 2006,
corrisposte a rate solo nel corso degli anni successivi.
Diritto
1. L’autorità
competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali
(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte
federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–;
cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame
delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv.
5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale
diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni. Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue
decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del
Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta
per l’imposta federale diretta).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel
bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa
per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono
essere interamente o parzialmente condonati.
Il
condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il
diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella
“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali
e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di
tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere
considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In
definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di
un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n.
A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2
Al fine
di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono
deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di
precise condizioni (Beusch, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.
I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, Il condono fiscale
nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della
Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art.
246.
LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno e;
·
conseguenze oltremodo gravose contestuali al
pagamento del debito fiscale.
Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22
cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.
3.
3.1.
Giusta
l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando
l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del
contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando
il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo
d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto
completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento
dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non
sia possibile (Curchod, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).
Una
situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di
reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici
devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2
dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione
di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:
·
un peggioramento essenziale della
situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza
di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri
familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);
·
un forte indebitamento dovuto a spese
straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante
e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);
·
considerevoli perdite commerciali o di
capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone
giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica
dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato
alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad
una parte delle loro pretese (lett. c);
·
oppure ancora forti spese di malattia,
non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il
contribuente una situazione di bisogno (lett. d).
3.2
Quando,
nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito
fiscale non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta
non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347).
Le due
nozioni sono infatti in larga misura sovrapposte. A differenza della situazione
di bisogno, la seconda condizione del grave rigore contestuale al pagamento del
debito fiscale non si sofferma però sulla sola situazione economica del
debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare
ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre
2010). Se ciò sia il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3
cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto dell’insieme della
situazione economica del contribuente al momento della decisione, dell’evoluzione
intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive future, ma anche dell’eventuale
volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua
sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
3.3
Malgrado
il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte
della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base
dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto
giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF
n.2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in
materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale
abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a
stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le
imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un
ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso
considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n.
A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in:
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.
218.
ad art. 83 LTF).
4.
4.1.
Venendo
al caso in esame, oggetto di discussione è fondamentalmente l’esistenza di una
situazione di bisogno. La ricorrente sostiene infatti che l’intero debito
fiscale dovuto per gli anni 2007 e 2008, di oltre 11'000 franchi tra imposte
federali, cantonali e comunali, sia sproporzionato alla sua capacità
finanziaria. Di parere opposto è invece l’Ufficio esazione e condoni, che nella
decisione qui impugnata ha confermato il calcolo del minimo esistenziale stabilito
in prima istanza, deducendo dal reddito dichiarato di fr. 5'014.–, compresa la
13ª mensilità, le seguenti
spese:
importo
base mensile fr. 1'200.00
affitto
(1/2) fr. 875.00
riscaldamento fr. 150.00
assicurazioni
obbligatorie fr. 200.00
cassa
malati fr. 301.00
spese
mediche fr. 150.00
altre
spese fr. 240.00
Totale fr. 3'116.00
4.2
La ricorrente
censura anzitutto il mancato conteggio, nel calcolo della sua disponibilità
mensile, dell’intero canone di locazione di fr. 1'752.–, sottolineando in particolar
modo che il figlio __________ avrebbe lasciato il nucleo famigliare già alla
fine del 2008.
Sennonché,
come anticipato in narrativa, la contribuente convive ancora oggi con la figlia
__________, nata nel 1977, anch’essa con un proprio reddito da lavoro. A tale
proposito, la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo, cui rinvia espressamente l’art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza
federale, stabilisce infatti che i figli maggiorenni che vivono nell’economia
domestica del debitore e che dispongono di un proprio reddito da lavoro, debbano
contribuire alle spese d’abitazione (canone locatizio e riscaldamento), in
linea di principio proporzionalmente alla loro capacità finanziaria. Nella
fattispecie, come detto, dagli atti a disposizione di questa Camera risulta solo
che la ricorrente percepisce un reddito di fr. 5'014.–, compresa la 13ª mensilità, e che la figlia __________
svolge anch’essa un’attività lucrativa. Benché non si conosca l’entità delle
sue entrate, è però pacifico che quest’ultima contribuisca in modo appropriato ai
costi dell’economia domestica, tanto è vero che nel gravame qui in esame è la
stessa ricorrente ad ammettere che la figlia “ha dovuto partecipare al
sostentamento delle spese diverse”. In assenza di una qualsiasi indicazione in
merito ad una evidente sproporzione fra i redditi della madre e della figlia,
nulla si oppone quindi ad una ripartizione per metà del canone di locazione (DTF
132.
III 483 consid. 5; cfr. anche la giurisprudenza bernese, in: RKE BE
2009/177), specie se si considera che le spese di riscaldamento sono state
accollate integralmente alla ricorrente.
4.3
La
ricorrente contesta poi la mancata deduzione delle singole rate mensili di fr.
689.55
pagate alla __________. A suo dire, tale debito sarebbe infatti stato
contratto per far fronte alle imposte arretrate degli anni 2005 e 2006, nel
frattempo integralmente liquidate.
Dal punto
di vista del diritto esecutivo, è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso
che le imposte correnti o arretrate non possano essere
considerate ai fini del computo del minimo d’esistenza, anche se il debitore
dimostra di pagarne gli acconti o le rate scadute in modo regolare (DTF 126 III
89; 95 III 42). Questo indirizzo giurisprudenziale concretizza, da una parte,
l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è
assolutamente indispensabile per soddisfare i bisogni più elementari (Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF
nella pratica ticinese, Agno 2002, p. 67) e, d’altra
parte, permetta di evitare che si conferisca un particolare privilegio allo
Stato, nel pieno rispetto della parità di trattamento tra creditori di diritto
privato e pubblico (DTF 134 III 37 consid. 4.3). In
linea con quanto giudicato ancora di recente dal Tribunale federale in materia
di assistenza giudiziaria gratuita (cfr., al proposito, decisione TF n.
4D_30/2009 del 1° luglio 2009), ci si potrebbe tuttavia chiedere se i debiti
d’imposta scaduti ed effettivamente pagati debbano essere presi in
considerazione anche nel quadro dell’esame dell’indigenza di un contribuente
che postula il condono delle ultime imposte ancora scoperte. Sennonché, come
correttamente evidenziato dalla Divisione delle contribuzioni nelle proprie
osservazioni del 21 dicembre 2010, nel caso in esame non occorre approfondire
oltre la questione, dal momento che non si intravvede alcun nesso causale tra
le prospettate rate mensili di fr. 689.55 e le imposte arretrate degli anni
2005.
e 2006, ove si pensi appena che il credito privato, di complessivi fr.
31’5000.–, è stato erogato il 14 dicembre 2007 mentre il primo acconto libero
di fr. 100.– è stato versato solo il 7 ottobre 2008. In difetto di altre indicazioni contrarie, non resta quindi che concludere che le rate in discussione
sono la conseguenza di un tenore di vita eccessivo e non possono pertanto
essere prese in considerazione ai fini del calcolo del minimo esistenziale.
4.4
La
ricorrente censura infine la mancata considerazione degli aiuti economici
garantiti alla madre, gravemente ammalata, ed al figlio __________, disoccupato
sino alla fine del 2008.
Come
esposto in precedenza (punto 3.1.), tra le cause che possono condurre ad uno
stato di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce espressamente
un peggioramento essenziale della situazione economica dovuto
ad obblighi di mantenimento. Ora, giusta le direttive
per il calcolo del minimo esistenziale in materia d’esecuzione per debiti, i
contributi di mantenimento o d’assistenza, elargiti per motivi giuridici o
morali a persone che vivono fuori dall’economia domestica del debitore, possono
effettivamente essere riconosciuti, sempreché l’escusso provi di averli versati
prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata
del pignoramento (DTF 121 III 22; v. anche decisione CEF n. 15.2005.20 del 9
giugno 2005, in: RtiD I-2006 n. 80c). Occorre tuttavia che simili contribuiti
siano indispensabili per i beneficiari (Vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad
art. 93 LEF) e soprattutto che la persona obbligata viva “in condizioni agiate”
ai sensi dell’art. 328 CC. Nella fattispecie, per contro, è alquanto
improbabile che il reddito della ricorrente (fr. 5'014.–) ecceda il suo minimo
d’esistenza in modo sufficiente da giustificare un obbligo di assistenza nei confronti
della madre ammalata e del figlio maggiorenne, che per sua stessa ammissione ha
peraltro lasciato da tempo il nucleo famigliare ed ha finalmente trovato
un’occupazione presso il comune di __________. La questione può comunque rimanere
aperta, considerato che la ricorrente non ha nemmeno cercato di produrre documenti
atti a dimostrare l’entità degli asseriti aiuti economici, disattendendo in tal
modo all’onere della prova che l’art. 8 cpv. 2 dell’Ordinanza federale le imponeva.
Medesima
conclusione vale per l’appena accennato grave infortunio di cui sarebbe stata
vittima il 20 agosto 2010. Se l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale
riconosce, tra le cause che possono condurre ad uno stato di bisogno, anche le
spese di malattia o di infortunio non coperte da terzi, occorre infatti che le
stesse vengano dapprima compiutamente comprovate.
4.5
Alla luce
di tutte le considerazioni sopra esposte, il calcolo del minimo di esistenza
stabilito dall’Ufficio esazione e condoni non può che essere confermato. Da qui
la conclusione di una disponibilità mensile di fr. 1'898.–, che peraltro la ricorrente
non sembra nemmeno contestare in quanto tale.
Premesso
che l’Ufficio esazione e condoni dispone di un ampio margine di apprezzamento
nel decidere se sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare un
condono totale o parziale (Filippini/Mondada, op. cit., p. 481), a giudizio di questa
Camera un simile importo mensile è certamente sufficiente per permettere alla
contribuente di onorare il suo debito fiscale entro un termine ragionevole. Bene
ha quindi fatto l’Ufficio esazione e condoni a negare l’esistenza di una
situazione di disagio.
Comunque
sia, anche volendo ammettere l’esistenza di una situazione di bisogno, verrebbe
meno la seconda condizione del grave rigore contestuale al pagamento del debito
fiscale. Come correttamente evidenziato anche dall’autorità di prima istanza,
alla concessione del postulato condono si opporrebbe infatti il regolare rimborso
dei debiti del piccolo credito, in chiaro contrasto con il principio stabilito
dall’art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, secondo cui la procedura di condono
deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori privati. In
questo senso, un condono potrebbe essere accordato solo nel caso in cui anche i
creditori privati rinunciassero ai loro crediti nella stessa proporzione
5.
5.1.
Il
ricorso deve essere conseguentemente respinto.
Vista la
sua attuale disponibilità mensile, tassa di giustizia e spese processuali sono
poste a carico della ricorrente, soccombente.
5.2
Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di
tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane aperta
la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167
LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora
recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando l’esistenza
di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009 del 19
giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di
__________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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