80.2010.139
Condono: condizioni non adempiute, tenore di vita elevato, estinzione debiti privati
3 marzo 2011Italiano16 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2010.139
Data decisione, Autorità:
03.03.2011, CDT
Titolo:
Condono: condizioni non adempiute, tenore di vita elevato, estinzione debiti privati
CONDONO DELL'IMPOSTA
art. 167 LIFD
art. 246 LT
Incarto n.
80.2010.139
Lugano
3 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 17 novembre 2010 contro le decisioni del
15 ottobre 2010 in materia di condono ICom/IC/IFD 2003-2006.
Fatti
A. RI 1,
classe 1950, è sposato con __________, classe 1953. Dalla loro unione sono nati
i figli __________ (1981) e __________ (1987).
Di
formazione ingegnere elettronico, il contribuente, da anni in cura per una
sindrome depressiva ricorrente, è attualmente al beneficio di una rendita AI e
di una pensione. La moglie, che dall’inizio degli anni novanta soffre di gravi
depressioni bipolari, percepisce anch’essa una rendita AI e un assegno per
grandi invalidi.
B. Il
18 dicembre 2009, tramite formulario ufficiale, RI 1 si rivolgeva all’Ufficio
esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e
federali degli anni 2003-2009. A sostegno della sua domanda, il contribuente lamentava
difficoltà finanziarie, indicando in particolare di avere perso il proprio lavoro
di __________, nel Canton __________, già all’inizio del 2003, a seguito delle sue ripetute assenze per motivi di salute e per stare accanto alla famiglia,
specie quando la moglie veniva ricoverata in clinica.
C. L’autorità
fiscale, con separate decisioni del 23 giugno 2010, respingeva la domanda. Spiegava
anzitutto che gli importi degli anni 2007-2009 non potevano essere oggetto di
una domanda di condono, trattandosi di semplici richieste di acconto non ancora
confermate dalle relative decisioni di tassazione. Alla luce delle entrate del
nucleo famigliare e del suo diritto al rimborso delle spese di malattia e di invalidità,
compreso nella sfera delle prestazioni complementari, negava invece la concessione
del condono delle imposte 2003-2006.
D. Il
contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 21 luglio 2010, nel
quale lamentava il mancato condono delle imposte degli anni 2003-2006, ponendo
nuovamente l’accento sul suo precario stato di salute e su quello di sua moglie
__________, all’origine delle attuali difficoltà economiche.
L’Ufficio
esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 15 ottobre
2010. L’autorità spiegava che le ragioni alla base della mancata concessione
del condono non andavano ricercate tanto nella sua attuale situazione finanziaria
quanto piuttosto nelle difficoltà sempre palesate nel saldare gli oneri fiscali,
dando rilievo agli importanti redditi percepiti negli anni 2003/2006 ed ai
considerevoli condoni di cui aveva già potuto beneficiare.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce anzitutto che
le sue vicissitudini personali e famigliari sono iniziate già nel corso del 1991,
costringendolo dapprima a lasciare il proprio lavoro di __________ ed imponendogli
oggi di vivere con le sole rendite AI e della cassa pensione, chiaramente insufficienti
a coprire le ingenti spese della famiglia.
Nelle
proprie osservazioni del 21 dicembre, la Divisione delle contribuzioni propone
di respingere il gravame, sottolineando in particolare che il ricorrente
avrebbe annullato la licenza della propria automobile solo il 15 ottobre 2010, in concomitanza con la data di intimazione della decisione su reclamo qui impugnata.
Diritto
1. L’autorità
competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali
(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte
federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–;
cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame
delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv.
5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale
diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni. Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue
decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del
Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta
per l’imposta federale diretta).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel
bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa
per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono
essere interamente o parzialmente condonati.
Il
condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il
diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella
“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali
e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di
tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere
considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In
definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di
un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n.
A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2
Al fine
di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono
deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di
precise condizioni (Beusch, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.
I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, Il condono fiscale
nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della
Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art.
246.
LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno e;
·
conseguenze oltremodo gravose contestuali al
pagamento del debito fiscale.
Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22
cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.
3.
3.1.
Giusta
l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando
l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del
contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando
il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo
d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto
completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento
dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non
sia possibile (Curchod, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).
Una
situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di
reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici
devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2
dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione
di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:
·
un peggioramento essenziale della
situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza
di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri
familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);
·
un forte indebitamento dovuto a spese
straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante
e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);
·
considerevoli perdite commerciali o di
capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone
giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica
dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato
alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad
una parte delle loro pretese (lett. c);
·
oppure ancora forti spese di malattia,
non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il
contribuente una situazione di bisogno (lett. d).
3.2
Quando,
nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito
fiscale non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta
non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347).
Le due
nozioni sono infatti in larga misura sovrapposte. A differenza della situazione
di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma però sulla
sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione
anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità (decisione
TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010). Se ciò sia il caso, dev’essere
valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto
dell’insieme della situazione economica del contribuente al momento della
decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive
future, ma anche dell’eventuale volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di
reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
3.3
Malgrado
il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte
della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base
dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto
giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF
n.2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in
materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale
abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a
stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le
imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un
ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso
considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n.
A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in:
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.
218.
ad art. 83 LTF).
4.
4.1.
Come
esposto in narrativa, a sostegno della sua richiesta di condono, il ricorrente rileva
di avere subito gravi perdite finanziarie sin dal 1991, quando sono iniziate le
sue vicissitudini personali e famigliari, che lo hanno costretto a lasciare il
proprio lavoro di __________ e che oggi gli impongono di vivere con le sole
rendite AI e della cassa pensione, chiaramente insufficienti a coprire le
ingenti spese della famiglia.
Di parere
avverso è invece l’Ufficio esazione e condoni, secondo cui l’istanza non può
essere accolta. Da un lato, perché il suo attuale tenore di vita risulta eccedere
lo stato di disagio da lui denunciato. Dall’altro, poiché ha sempre dimostrato
una certa reticenza nel saldare i propri impegni fiscali, anche quando disponeva
di importanti redditi, privilegiando piuttosto i creditori di diritto privato a
discapito di quelli pubblici.
4.2
Come
riscontrato dall’Ufficio esazioni e condoni nella decisione di prima istanza del
23.
giugno 2010, al momento della presentazione della domanda di condono qui in
discussione risultava ancora immatricolata a nome del contribuente un’automobile
di grossa cilindrata, una __________ del valore a nuovo di fr. 71'000.–, in
chiaro contrasto con lo stato di disagio da lui lamentato, specie se si
considera che non era neppure più necessaria per lo svolgimento della sua
attività lucrativa, che per sua stessa ammissione aveva già perso alla fine del
2002.
È infatti principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le
spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo
di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ai
sensi dell’art. 92 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per
l’esercizio della sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73). Nella fattispecie,
per contro, solo il 15 ottobre 2010, in coincidenza con l’intimazione della decisione
su reclamo qui impugnata, il contribuente si è affrettato ad annullare la licenza
di circolazione della __________, palesando un comportamento doloso, che non fa
altro che confermare l’eccessivo tenore di vita sin lì assunto.
Difficilmente
conciliabile con le attuali entrate è pure l’ammontare della pigione, pari a
fr. 2'048.– oltre spese accessorie. A tale riguardo, in assenza di un qualsiasi
elemento probante, a nulla valgono le giustificazioni del ricorrente, che pur
ammettendo di pagare un canone piuttosto dispendioso, sostiene però di non
potersi trasferire in un’abitazione meno cara, in quanto la moglie __________ –
ammalatasi di depressione proprio a causa di un precedente travagliato trasloco
– non reggerebbe un nuovo cambiamento. Medesimo discorso vale per i premi della
cassa malati e l’asserita necessità di stipulare un’assicurazione complementare
a copertura della camera privata. In difetto del benché minimo indizio, nulla
lascia infatti presagire che vi sia un’indicazione medica alla base della
scelta di assicurarsi contro i costi di un maggiore confort per la degenza in camera
privata in ospedale.
Sulla
base di quel che precede, preso inoltre atto del fatto che il ricorrente non ha
mai compiutamente esposto – come più volte promesso – la sua situazione di bisogno,
disattendendo quindi all’onere della prova che gli incombeva, a questa Camera
non resta che confermare la decisione dell’Ufficio esazione e condoni, con la
quale ha concluso per un tenore di vita eccedente il lamentato disagio economico,
contrario allo scopo stesso di una domanda di condono (Beusch, op. cit., n. 19
ad art. 167 LIFD, p. 608).
4.3
Comunque
sia, un ulteriore motivo per respingere la domanda di condono presentata dal
ricorrente è stato individuato dall’Ufficio esazione e condoni nella persistente
difficoltà ad amministrare la sua fortuna, ed in particolare a liquidare i
propri oneri fiscali, privilegiando semmai i creditori privati.
Basti
pensare, a tale proposito, che già alla fine degli anni novanta il contribuente
era costantemente in ritardo nell’onorare i suoi obblighi fiscali, peraltro già
oggetto di una prima decisione di condono parziale: nel 1999, per esempio, ha
versato un importo totale di fr. 5'675.75 a copertura delle imposte degli anni 1997/1998, mentre solo nel 2000 ha finito di liquidare le imposte degli anni
1995/1996. Tale tendenza si è addirittura aggravata dopo la decisione di condono totale delle imposte
2001/2002, per un importo complessivo di fr. 23'302.35 oltre interessi e spese.
Da allora non ha infatti più versato alcun acconto all’ente pubblico,
continuando invece a far fronte ai propri impegni privati, come dimostra inequivocabilmente
la drastica diminuzione dei debiti dichiarati nelle ultime due istanze di
condono, passati dal 2004 ad oggi da oltre 50'000 franchi a soli 6'000 franchi.
Un simile atteggiamento non può essere giustificato dal suo precario stato di
salute né tanto meno da quello della moglie. Senza con questo voler sminuire
l’importanza del suo apporto alla causa famigliare (cfr. rapporto medico della
dottoressa __________ del 22 dicembre 2004), il quadro clinico della moglie non
poteva certo impedirgli di saldare, unitamente ai debiti privati, anche le rate
delle imposte. D’altra parte, pur ammettendo che il progressivo deterioramento
delle sue condizioni psichiche fosse tale da sviluppare crescenti difficoltà
nella gestione degli atti burocratici, così come certificato il 27 gennaio 2010
dal dottor __________, anche il suo stato di salute non era certamente tale da
impedirgli di agire o perlomeno di dare disposizioni per agire, specie se si
considera che i creditori privati venivano, come visto, costantemente onorati.
In
definitiva, è quindi lecito concludere che il condono delle imposte 2001/2002
non ha favorito tanto il ricorrente quanto piuttosto i suoi creditori privati, ciò
che di tutta evidenza contraddice il principio stabilito dall’art. 1 cpv. 1
dell’Ordinanza federale, secondo cui una procedura di condono deve contribuire
al risanamento stabile e duraturo della situazione economica del contribuente e
deve pertanto giovare a quest’ultimo e non ai suoi creditori. Già per questa
ragione, la decisione dell’Ufficio esazione e condoni, che peraltro dispone di
un ampio margine di apprezzamento nel decidere se sono o meno adempiute le
condizioni legali per accordare un condono (Filippini/Mondada, op.
cit., p. 481), merita piena tutela.
4.4
Del
resto, che il contribuente godesse negli anni 2003/2006 di importanti redditi,
che gli avrebbero permesso di provvedere alla costituzione delle necessarie
riserve per il pagamento delle imposte qui in discussione, è dimostrato dalle
relative decisioni di tassazione, nel frattempo passate in giudicato:
reddito annuo
reddito mensile
2003.
fr. 108'957.–
fr. 9'079.–
2004.
fr. 115'193.–
fr. 9'599.–
2005.
fr. 110'625.–
fr. 9'219.–
2006.
fr. 81'984.–
fr. 6'832.–
Conformemente
a quanto disposto dall’art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza
federale, secondo cui la procedura di condono non può in nessun caso
sostituirsi ai rimedi giuridici né può avere per scopo la revisione di
tassazioni già passate in giudicato, anche se queste ultime dovessero risultare
manifestamente errate (cfr., al proposito, la giurisprudenza bernese, in: RKE BE 2009/185), non è qui il caso di
rimettere in discussione le tassazioni degli anni 2003/2006. Di fronte a simili redditi e ricordato inoltre che il contribuente aveva appena beneficiato, come visto, del
condono totale delle imposte 2001/2002 “quale risanamento definitivo della
posizione debitoria fiscale” (cfr. decisione del 15 gennaio 2004), era più che
legittimo aspettarsi che provvedesse alla costituzione
delle necessarie riserve per il
pagamento delle imposte future. Anche per questa
ragione, la decisione impugnata merita piena tutela. Decidere diversamente
significherebbe infatti premiare i contribuenti che non dimostrano la necessaria
volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi della loro sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono invece effettivamente
il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo scopo di estinguere i loro
debiti fiscali.
4.5
Si
aggiunga infine che il 2 settembre 2010, pendente la presente procedura e dopo
oltre sette anni dall’ultimo versamento, il ricorrente ha (finalmente) saldato un
primo importo di fr. 4'910.40, a copertura delle imposte 2003 e 2004. Altri
acconti liberi sono stati in seguito versati nel mese di ottobre 2010 (fr. 300.–),
nel mese di novembre 2010 (fr. 800.–), nel mese di dicembre 2010 (fr. 800.–),
nel mese di gennaio 2011 (fr. 400.–) ed il 1° febbraio 2011 (fr. 300.–). Un simile
atteggiamento non può passare inosservato (cfr. art. 7 cpv. 4 dell’Ordinanza
federale) e non fa altro che confermare che il contribuente avrebbe potuto
costituire le necessarie riserve al pagamento delle imposte negli anni
2003/2006, quando le sue entrate erano ben superiori alle attuali.
5.
5.1.
Il
ricorso deve essere conseguentemente respinto.
Vista la
sua attuale disponibilità mensile, tassa di giustizia e spese processuali sono
poste a carico del ricorrente, soccombente.
5.2
Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di
tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane
aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167
LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora
recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando
l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009
del 19 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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