80.2010.140
Procedura: accordo transattivo fra fisco e contribuente, definizione del reddito aziendale, effetto vincolante in caso di ricorso
24 maggio 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2010.140
Data decisione, Autorità:
24.05.2011, CDT
Titolo:
Procedura: accordo transattivo fra fisco e contribuente, definizione del reddito aziendale, effetto vincolante in caso di ricorso
RECLAMO
art. 132 cpv. 1 LIFD
art. 206 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2010.140
Lugano
24 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 18 novembre 2010 contro la decisione del
20 ottobre 2010 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. RI 1
svolge attività indipendente a __________ e, in relazione al periodo fiscale
2009, presentava la dichiarazione d’imposta per il tramite del proprio
rappresentante, la __________ di __________.
Notificando
al contribuente la tassazione IC/IFD 2009, con decisione dell’8 settembre 2010,
l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr.
58’201.– per l’IC ed in fr. 78’200.– per l’IFD.
L’autorità
di tassazione aveva proceduto a rideterminare una serie di importi: il reddito
da attività indipendente, in particolare, veniva quantificato in fr. 53’925.–
“per apprezzamento”, a causa dell’asserita insufficienza dei redditi dichiarati
in relazione al sostentamento personale.
B. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 settembre 2010
per il tramite della società rappresentante __________, contestando una
variazione “non monetaria” dei titoli posseduti dal contribuente e fornendo
informazioni circa le reali spese di vitto di quest’ultimo.
Successivamente,
tra l’Ufficio di tassazione e il rappresentante del reclamante intercorreva
corrispondenza via e-mail volta a definire la vertenza: più nello specifico, a
seguito dell’invio della documentazione probante da parte del rappresentante
del contribuente, il funzionario addetto (“in via del tutto eccezionale, tenuto
conto della specificità del caso in esame”) inoltrava a quest’ultimo una mail
contenente una proposta transattiva. Tale proposta, che comportava una
diminuzione del reddito imponibile pari a fr. 6’000.–, veniva accettata dal
rappresentante di RI 1, il quale affermava di aver consultato il contribuente
rappresentato e che quest’ultimo era d’accordo.
Con
decisione del 20 ottobre 2010, dunque, l’Ufficio di tassazione riformulava il
reddito imponibile sia per l’IC che per l’IFD, riducendolo per entrambi nella
misura di fr. 6’000.–, facendo espressa menzione dell’accordo intervenuto con
il rappresentante del contribuente.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, questa volta per il
tramite di un nuovo rappresentante (__________), impugna la decisione su
reclamo, chiedendo una nuova decisione di tassazione in quanto l’autorità
fiscale non avrebbe tenuto conto di alcuni accantonamenti IVA, dei costi AVS, e
non avrebbe specificato l’importo di fr. 10’000.– addebitato alla voce “altri
redditi”. Nessuna menzione è fatta riguardo all’accordo fiscale.
L’Ufficio
di tassazione, con atto del 25 novembre 2010, deduce, invece, che la decisione
su reclamo è stata decisa sugli elementi concordati con l’allora rappresentante
del contribuente e, dunque, sulla base di un accordo transattivo. A dimostrazione
di ciò allega lo scambio di mail intervenuto tra le parti.
D. Questa
Camera, per il tramite della propria Segreteria, ha trasmesso al rappresentante
del ricorrente copia delle osservazioni presentate dall’autorità fiscale e
dello scambio di mail intercorse tra la medesima autorità e la __________.
A tale invio non ha fatto seguito alcuna osservazione da parte del
ricorrente.
Diritto
1. 1.1.
Il
ricorrente contesta la decisione assunta dall’Ufficio di tassazione senza
prendere posizione in merito all’accordo fiscale precedentemente intervenuto,
nonostante quest’ultimo sia stato portato espressamente a fondamento della
decisione su reclamo.
1.2.
Va
premesso che, come ha recentemente ribadito il Tribunale federale, sebbene
l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di
legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per
regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al
modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia
giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:
– in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e
l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se
avesse regolamentato il caso specifico;
– in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di tassazione
né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di
fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli,
allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di
base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto
materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n.2C_75/2007 e 2C_76/2007, in
RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid.
3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa).
1.3.
La
fattispecie in discussione ricade nella seconda ipotesi derogatoria, avendo
l’autorità fiscale proposto al contribuente una soluzione impositiva “di
massima” in presenza di una situazione oggettivamente non chiara e la cui
soluzione in termini strettamente legali avrebbe richiesto un’attività di
verifica defatigante.
Considerandi
2.
2.1.
Senonché, in questa sede
il ricorrente non contesta il contenuto o la forma dell’accordo transattivo, ma
mette piuttosto in discussione il “merito” della decisione sul reclamo
individuando elementi nuovi e diversi da quelli fatti valere in precedenza.
Questa Camera, pertanto,
prima di verificare se la domanda del ricorrente sia fondata o meno, è
obbligata a risolvere due questioni preliminari: da un lato, verificare se il
contribuente possa, in sede di ricorso, proporre obiezioni del tutto nuove e diverse
rispetto a quelle che hanno formato oggetto dell’accordo transattivo posto a
fondamento della decisione sul reclamo; dall’altro, e ancor prima, verificare
comunque se, nel caso di specie, si possa discorrere di accordo transattivo
valido ed efficace.
2.1.1
Partendo dalla seconda
questione (da un punto di vista logico-giuridico precedente rispetto alla
prima), va rilevato che l’accordo tra il contribuente e l’autorità di tassazione
non è avvenuto in un contesto prettamente formale, come generalmente accade tramite
la sottoscrizione di un verbale nel corso di un’audizione.
È pur vero, tuttavia, che
lo scambio di e-mail acquisito agli atti costituisce una prova documentale
delle volontà espresse dalle parti e non dà adito a dubbi di sorta, risultando
chiara sia la proposta effettuata dal funzionario addetto con la mail dell’8
ottobre 2010, che la risposta di adesione del rappresentante del contribuente
avvenuta nella medesima data. Dalla mail di adesione, peraltro, emerge a chiare
lettere che il contribuente è stato informato dal suo rappresentante della
proposta transattiva e vi ha prestato il suo consenso.
Né, ad ogni modo, il
contribuente stesso, in sede di ricorso, ha inteso mettere in discussione la
propria conoscenza dell’accordo e/o il proprio assenso al contenuto del
medesimo.
Si può affermare, quindi,
che l’accordo intervenuto in sede di reclamo tra il contribuente e l’autorità
fiscale, seppur in una forma non certamente rituale, è da considerarsi
pienamente valido ed efficace.
2.1.2
Accertata la validità
dell’accordo fiscale nel caso di specie, va valutata la possibilità che il
contribuente ne possa prescindere in sede di ricorso, proponendo censure nuove
ed autonome avverso l’operato valutativo dell’Ufficio di tassazione.
Ritornando
alla giurisprudenza del Tribunale federale, quest’ulti-ma afferma che un accordo
la cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque contratto, è di
principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.5, con riferimento a: Rickli,
Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103
s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene
unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio
contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito
contrattuale tra privati (art. 2
CC),
sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5
cpv. 3 Cost.).
Tornando al caso in esame,
il ricorrente non ha, in questa sede, contestato la validità, o l’efficacia, o
la compatibilità legale dell’accordo intercorso con l’Ufficio di tassazione, ma
ha semplicemente proposto nuove questioni, entrando nuovamente nel merito della
tassazione.
Essendo, però, intervenuto
un accordo tra le parti ed essendo tale accordo il fondamento espresso della
decisione sul reclamo, è evidente come il comportamento del ricorrente risulti
contraddittorio e non aderente ai canoni della buona fede.
Questi, infatti, ha
presentato un ricorso in cui è stato completamente omesso ogni riferimento
all’accordo fiscale. Già un tale modus procedendi appare al limite della
buona fede: non è credibile che il contribuente non si sia reso conto
dell’accordo intervenuto, così come non è certamente credibile che il nuovo rappresentante
(dotato di competenze di livello professionale) non abbia verificato tale
circostanza, che emerge peraltro a chiare lettere nella motivazione della
decisione sul reclamo.
Né si può di certo
ammettere che un contribuente, in un primo tempo, accetti la proposta
dell’autorità fiscale a chiusura di una vertenza e, poi, allo stesso tempo si rivolga
al Giudice per far valere ancora ulteriori pretese. Verrebbe meno, in tal modo,
l’essenza stessa di un accordo transattivo in materia fiscale.
Ancora meno giustificabile
risulta il comportamento del ricorrente alla luce della comunicazione della
Segreteria di questa Camera del 25 novembre 2010, con la quale sono state
trasmesse al (nuovo) rappresentante le osservazioni dell’Ufficio di tassazione
e la corrispondenza epistolare intercorsa tra quest’ultimo e il precedente rappresentante.
Il silenzio serbato sino
ad oggi è emblematico del comportamento contrario alle regole della buona fede
assunto dal ricorrente, circostanza che non potrà non essere tenuta in considerazione
da questa Camera anche ai fini della commisurazione delle spese.
2.2
Alla luce di siffatte
argomentazioni, questa Camera non può procedere all’esame delle doglianze fatte
valere dal ricorrente, essendo queste palesemente inammissibili.
3.
Il
ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 1080.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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