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Decisione

80.2010.140

Procedura: accordo transattivo fra fisco e contribuente, definizione del reddito aziendale, effetto vincolante in caso di ricorso

24 maggio 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

svolge attività indipendente a __________ e, in relazione al periodo fiscale

2009, presentava la dichiarazione d’imposta per il tramite del proprio

rappresentante, la __________ di __________.

Notificando

al contribuente la tassazione IC/IFD 2009, con decisione dell’8 settembre 2010,

l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr.

58’201.– per l’IC ed in fr. 78’200.– per l’IFD.

L’autorità

di tassazione aveva proceduto a rideterminare una serie di importi: il reddito

da attività indipendente, in particolare, veniva quantificato in fr. 53’925.–

“per apprezzamento”, a causa dell’asserita insufficienza dei redditi dichiarati

in relazione al sostentamento personale.

B. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 settembre 2010

per il tramite della società rappresentante __________, contestando una

variazione “non monetaria” dei titoli posseduti dal contribuente e fornendo

informazioni circa le reali spese di vitto di quest’ultimo.

Successivamente,

tra l’Ufficio di tassazione e il rappresentante del reclamante intercorreva

corrispondenza via e-mail volta a definire la vertenza: più nello specifico, a

seguito dell’invio della documentazione probante da parte del rappresentante

del contribuente, il funzionario addetto (“in via del tutto eccezionale, tenuto

conto della specificità del caso in esame”) inoltrava a quest’ultimo una mail

contenente una proposta transattiva. Tale proposta, che comportava una

diminuzione del reddito imponibile pari a fr. 6’000.–, veniva accettata dal

rappresentante di RI 1, il quale affermava di aver consultato il contribuente

rappresentato e che quest’ultimo era d’accordo.

Con

decisione del 20 ottobre 2010, dunque, l’Ufficio di tassazione riformulava il

reddito imponibile sia per l’IC che per l’IFD, riducendolo per entrambi nella

misura di fr. 6’000.–, facendo espressa menzione dell’accordo intervenuto con

il rappresentante del contribuente.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, questa volta per il

tramite di un nuovo rappresentante (__________), impugna la decisione su

reclamo, chiedendo una nuova decisione di tassazione in quanto l’autorità

fiscale non avrebbe tenuto conto di alcuni accantonamenti IVA, dei costi AVS, e

non avrebbe specificato l’importo di fr. 10’000.– addebitato alla voce “altri

redditi”. Nessuna menzione è fatta riguardo all’accordo fiscale.

L’Ufficio

di tassazione, con atto del 25 novembre 2010, deduce, invece, che la decisione

su reclamo è stata decisa sugli elementi concordati con l’allora rappresentante

del contribuente e, dunque, sulla base di un accordo transattivo. A dimostrazione

di ciò allega lo scambio di mail intervenuto tra le parti.

D. Questa

Camera, per il tramite della propria Segreteria, ha trasmesso al rappresentante

del ricorrente copia delle osservazioni presentate dall’autorità fiscale e

dello scambio di mail intercorse tra la medesima autorità e la __________.

A tale invio non ha fatto seguito alcuna osservazione da parte del

ricorrente.

Diritto

1. 1.1.

Il

ricorrente contesta la decisione assunta dall’Ufficio di tassazione senza

prendere posizione in merito all’accordo fiscale precedentemente intervenuto,

nonostante quest’ultimo sia stato portato espressamente a fondamento della

decisione su reclamo.

1.2.

Va

premesso che, come ha recentemente ribadito il Tribunale federale, sebbene

l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di

legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per

regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al

modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia

giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:

– in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e

l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se

avesse regolamentato il caso specifico;

– in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di tassazione

né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di

fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli,

allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di

base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto

materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n.2C_75/2007 e 2C_76/2007, in

RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid.

3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa).

1.3.

La

fattispecie in discussione ricade nella seconda ipotesi derogatoria, avendo

l’autorità fiscale proposto al contribuente una soluzione impositiva “di

massima” in presenza di una situazione oggettivamente non chiara e la cui

soluzione in termini strettamente legali avrebbe richiesto un’attività di

verifica defatigante.

Considerandi

2.

2.1.

Senonché, in questa sede

il ricorrente non contesta il contenuto o la forma dell’accordo transattivo, ma

mette piuttosto in discussione il “merito” della decisione sul reclamo

individuando elementi nuovi e diversi da quelli fatti valere in precedenza.

Questa Camera, pertanto,

prima di verificare se la domanda del ricorrente sia fondata o meno, è

obbligata a risolvere due questioni preliminari: da un lato, verificare se il

contribuente possa, in sede di ricorso, proporre obiezioni del tutto nuove e diverse

rispetto a quelle che hanno formato oggetto dell’accordo transattivo posto a

fondamento della decisione sul reclamo; dall’altro, e ancor prima, verificare

comunque se, nel caso di specie, si possa discorrere di accordo transattivo

valido ed efficace.

2.1.1

Partendo dalla seconda

questione (da un punto di vista logico-giuridico precedente rispetto alla

prima), va rilevato che l’accordo tra il contribuente e l’autorità di tassazione

non è avvenuto in un contesto prettamente formale, come generalmente accade tramite

la sottoscrizione di un verbale nel corso di un’audizione.

È pur vero, tuttavia, che

lo scambio di e-mail acquisito agli atti costituisce una prova documentale

delle volontà espresse dalle parti e non dà adito a dubbi di sorta, risultando

chiara sia la proposta effettuata dal funzionario addetto con la mail dell’8

ottobre 2010, che la risposta di adesione del rappresentante del contribuente

avvenuta nella medesima data. Dalla mail di adesione, peraltro, emerge a chiare

lettere che il contribuente è stato informato dal suo rappresentante della

proposta transattiva e vi ha prestato il suo consenso.

Né, ad ogni modo, il

contribuente stesso, in sede di ricorso, ha inteso mettere in discussione la

propria conoscenza dell’accordo e/o il proprio assenso al contenuto del

medesimo.

Si può affermare, quindi,

che l’accordo intervenuto in sede di reclamo tra il contribuente e l’autorità

fiscale, seppur in una forma non certamente rituale, è da considerarsi

pienamente valido ed efficace.

2.1.2

Accertata la validità

dell’accordo fiscale nel caso di specie, va valutata la possibilità che il

contribuente ne possa prescindere in sede di ricorso, proponendo censure nuove

ed autonome avverso l’operato valutativo dell’Ufficio di tassazione.

Ritornando

alla giurisprudenza del Tribunale federale, quest’ulti-ma afferma che un accordo

la cui liceità è stata accertata, analogamente ad un qualunque contratto, è di

principio vincolante per entrambe le parti (RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.5, con riferimento a: Rickli,

Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103

s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene

unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio

contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito

contrattuale tra privati (art. 2

CC),

sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5

cpv. 3 Cost.).

Tornando al caso in esame,

il ricorrente non ha, in questa sede, contestato la validità, o l’efficacia, o

la compatibilità legale dell’accordo intercorso con l’Ufficio di tassazione, ma

ha semplicemente proposto nuove questioni, entrando nuovamente nel merito della

tassazione.

Essendo, però, intervenuto

un accordo tra le parti ed essendo tale accordo il fondamento espresso della

decisione sul reclamo, è evidente come il comportamento del ricorrente risulti

contraddittorio e non aderente ai canoni della buona fede.

Questi, infatti, ha

presentato un ricorso in cui è stato completamente omesso ogni riferimento

all’accordo fiscale. Già un tale modus procedendi appare al limite della

buona fede: non è credibile che il contribuente non si sia reso conto

dell’accordo intervenuto, così come non è certamente credibile che il nuovo rappresentante

(dotato di competenze di livello professionale) non abbia verificato tale

circostanza, che emerge peraltro a chiare lettere nella motivazione della

decisione sul reclamo.

Né si può di certo

ammettere che un contribuente, in un primo tempo, accetti la proposta

dell’autorità fiscale a chiusura di una vertenza e, poi, allo stesso tempo si rivolga

al Giudice per far valere ancora ulteriori pretese. Verrebbe meno, in tal modo,

l’essenza stessa di un accordo transattivo in materia fiscale.

Ancora meno giustificabile

risulta il comportamento del ricorrente alla luce della comunicazione della

Segreteria di questa Camera del 25 novembre 2010, con la quale sono state

trasmesse al (nuovo) rappresentante le osservazioni dell’Ufficio di tassazione

e la corrispondenza epistolare intercorsa tra quest’ultimo e il precedente rappresentante.

Il silenzio serbato sino

ad oggi è emblematico del comportamento contrario alle regole della buona fede

assunto dal ricorrente, circostanza che non potrà non essere tenuta in considerazione

da questa Camera anche ai fini della commisurazione delle spese.

2.2

Alla luce di siffatte

argomentazioni, questa Camera non può procedere all’esame delle doglianze fatte

valere dal ricorrente, essendo queste palesemente inammissibili.

3.

Il

ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a

carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 1000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 1080.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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