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Decisione

80.2010.142

Condono: presupposti, debitore con debiti ipotecari per oltre cinque milioni, non risanamento stabile e duraturo della sua situazione

2 febbraio 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1955, è sposato con __________, nata nel 1967. Dalla loro unione sono

nate le figlie __________ (1988) e __________ (1992).

Di

professione ingegnere, il contribuente beneficia sin dal 1992 di una rendita AI

e di una pensione. Svolge inoltre attività di consulenza per la __________,

società che ha sede presso il suo domicilio privato. Sua moglie __________ è

amministratrice della stessa società e della __________.

B. Il 5

ottobre 2009, tramite formulario ufficiale, l’ing. RI 1 si rivolgeva

all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali,

cantonali e federali 2003. A sostegno della sua domanda indicava di non essere

in grado di far fronte agli oneri fiscali così come calcolati dall’autorità di

tassazione e confermati da questa Camera, sostenendo in particolar modo che le entrate

della sua attività accessoria di consulenza ammonterebbero a circa 1'300

franchi al mese, ben al di sotto quindi dell’importo di fr. 50'000.– tassato

d’ufficio nel 2003.

C. L’autorità

fiscale, con separate decisioni del 10 dicembre 2009, respingeva la domanda. Nelle motivazioni, spiegava anzitutto che la procedura di

condono non poteva avere per scopo la revisione di tassazioni già passate in

giudicato, rilevando poi che la disponibilità mensile

della sua famiglia, da un lato, e l’ammontare dei debiti, prevalentemente di

diritto privato, dall’altro, facevano apparire come ormai pregiudicata la

situazione economica del contribuente.

D. Il

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 30 gennaio 2010, nel

quale ribadiva di non avere conseguito il reddito aziendale impostogli, di

avere perso il diritto a diverse prestazioni sociali, tra cui il sussidio al

premio dell’assicurazione malattia, agli assegni di studio per le figlie e alle

prestazioni complementari AVS, di avere subito una grave perdita economica

nell’operazione immobiliare di __________, a causa di vicissitudini legali

ancora pendenti con gli artigiani e, da ultimo, di non essere il proprietario

delle società __________ e __________.

L’Ufficio

esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 19 aprile

2010, nuovamente intimate su richiesta del contribuente il 29 ottobre 2010.

Nelle motivazioni, l’autorità si limitava ad evidenziare “una situazione di

grave indebitamento che il condono delle sole imposte non risolverebbe… per cui

l’accoglimento dell’istanza sarebbe in antitesi con lo scopo del condono

citato”.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 rinnova le argomentazioni

già sollevate dinanzi all’Ufficio esazione e condoni. Si sofferma quindi sulla

propria situazione debitoria, sottolineando che la stessa non può essere motivo

di diniego del postulato condono, in quanto facilmente sanabile: i debiti riconducibili

all’immobile di __________ sarebbero infatti coperti dal credito di costruzione

aperto presso la __________, non ancora consolidato a seguito delle note

vicissitudini legali, l’attestato di carenza di beni rilasciato alla __________

potrebbe fare l’oggetto di un’azione legale, mentre gli ulteriori debiti

indicati nel registro delle esecuzioni sarebbero ormai inesigibili.

Diritto

1. L’autorità

competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali

(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte

federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–;

cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame

delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv.

5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta,

RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni. Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue

decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del

Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta

per l’imposta federale diretta).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel

bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa

per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono

essere interamente o parzialmente condonati.

Il

condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il

diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella

“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali

e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di

tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere

considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In

definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di

un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n.

A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

2.2

Al fine

di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono

deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di

precise condizioni (Beusch, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.

I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, Il condono fiscale

nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della

Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art.

246.

LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno e;

·

conseguenze oltremodo gravose contestuali al

pagamento del debito fiscale.

Tali

concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22

cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.

3.

3.1.

Giusta

l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando

l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del

contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando

il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo

d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto

completamente entro un termine ragionevole (Curchod,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral

direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).

Una

situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di

reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici

devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2

dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una

situazione di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per

esempio:

·

un peggioramento essenziale della

situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza

di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri

familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);

·

un forte indebitamento dovuto a spese

straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante

e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);

·

considerevoli perdite commerciali o di

capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone

giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica

dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato

alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad

una parte delle loro pretese (lett. c);

·

oppure ancora forti spese di malattia,

non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il

contribuente una situazione di bisogno (lett. d).

3.2

Quando,

nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito

fiscale non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta

non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347).

Le due

nozioni sono infatti in larga misura sovrapposte. A differenza della prima

condizione della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore contestuale

al pagamento del debito fiscale non si sofferma però sulla sola situazione

economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, segnatamente

ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15

novembre 2010). Se ciò sia il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art.

3.

cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto dell’insieme della

situazione economica del contribuente al momento della decisione, dell’evoluzione

intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive future, ma anche dell’eventuale

volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua

sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).

Sebbene non fornisca

indicazioni temporali altrettanto precise, tale disposizione si basa sugli

stessi principi che reggono l’art. 286 della legge federale sull’esecuzione e

sul fallimento (LEF; RS 281.1), norma che prevede la possibilità di revocare

tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito fatte da un debitore nell’anno

precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento (cosiddetta azione

revocatoria o pauliana).

3.3

Malgrado

il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte

della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base

dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto

giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF

n.2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in

materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale

abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a

stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le

imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un

ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso

considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n.

A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in:

Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.

218.

ad art. 83 LTF).

4.

4.1.

Venendo

al caso in esame, il ricorrente ritiene anzitutto che gli oneri fiscali così come

calcolati dall’autorità di tassazione e confermati da questa Camera (di quasi

fr. 15'000.– tra imposte federali, cantonali e comunali) siano sproporzionati

alla sua capacità finanziaria, sostenendo in particolar modo che le entrate

della sua attività accessoria di consulente ammonterebbero tutt’oggi a circa 1'300

franchi al mese, ben al di sotto quindi dell’importo annuo di fr. 50'000.–

tassatogli d’ufficio nel 2003. Sempre con riguardo alla sua reale capacità

economica, sottolinea inoltre di avere perso, a causa della citata decisione di

tassazione, il diritto a diverse prestazioni sociali, tra cui il sussidio al

premio dell’assicurazione malattia, gli assegni di studio per le figlie e le

prestazioni complementari, che quantifica negli anni (dal 2004 ad oggi) in fr.

115'313.–, concludendo quindi “di essere già stato abbondantemente penalizzato

da questa situazione”.

4.2

Sennonché,

così facendo, il ricorrente rimette (nuovamente) in discussione la tassazione

del 2003, contravvenendo in tal modo al chiaro disposto

dell’art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, secondo cui la procedura di condono

non può in nessun caso sostituirsi ai rimedi giuridici né può avere per scopo

la revisione di tassazioni già passate in giudicato, anche se queste ultime dovessero

risultare manifestamente errate (cfr., al proposito, la giurisprudenza bernese,

in: RKE BE 2009/185).

Del

resto, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, le sole entrate

prese in considerazione dall’Ufficio esazione e condoni per calcolare la sua

attuale disponibilità finanziaria sono quelle da lui stesso indicate nel

formulario ufficiale, ad esclusione in particolare del reddito aziendale di fr.

50'000.– commisurato nell’ambito della tassazione ordinaria del 2003. Anzi,

dopo avere apportato le dovute correzioni alla rendita AI dichiarata, i redditi

mensili considerati risultano addirittura più bassi di quelli indicati dal

contribuente:

lavoro

marito fr. 1'408.00

lavoro

moglie fr. 125.00

AI/AVS fr. 2'604.00

indennità

malattia fr. 1'093.00

Totale fr. 5'230.00

Per

quanto attiene invece alle spese, conformemente a quanto stabilito dall’art. 3

cpv. 2 dell’Ordinanza federale, l’Ufficio esazione e condoni ha fatto capo alle

direttive per il calcolo del minimo esistenziale in materia d’esecuzione per

debiti, deducendo dai redditi, oltre ad un importo base mensile per le spese

ricorrenti (che dal 1° aprile 2010 ammonta, per i coniugi, a fr. 1'700.– e, per

ogni figlio oltre i 10 anni, a fr. 600.–), i seguenti costi:

riscaldamento fr. 200.00

oneri

sociali (AVS/AI) fr. 239.00

assicurazioni

obbligatorie fr. 150.00

cassa

malati fr. 1'208.00

Totale fr. 4'097.00

4.3

Da qui la

conclusione di una disponibilità mensile di fr. 1'133.–, che peraltro il ricorrente

non ha nemmeno contestato in quanto tale.

Premesso

che l’Ufficio esazione e condoni dispone di un ampio margine di apprezzamento

nel decidere se sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare un

condono totale o parziale (Filippini/Mondada, op. cit., p. 481), un simile importo mensile

è certamente sufficiente per permettere al contribuente di onorare il suo debito

fiscale entro un termine ragionevole, specie se si considera che i coniugi __________

sono pure a capo di due società: la __________ e la __________. Come questa Camera

ha già avuto modo di affermare nell’ambito della tassazione 2003 (decisione CDT

n. 80.2006.5 del 31 gennaio 2008), in difetto di un contratto fiduciario che attesti il contrario, si giustifica infatti la presunzione che azionista delle due società

sia la moglie __________, che per appunto ha sottoscritto le relative azioni in

qualità di amministratrice.

Bene ha quindi fatto l’Ufficio

esazione e condoni a negare l’esistenza di una situazione di disagio.

5.

5.1.

Comunque

sia, anche volendo ammettere l’esistenza di una situazione di bisogno, verrebbe

meno la seconda condizione del grave rigore contestuale al pagamento del debito

fiscale. Come correttamente evidenziato dall’autorità di prima istanza, la situazione

debitoria del contribuente sarebbe infatti in ogni caso compromessa.

Dagli

atti dell’incarto fiscale risulta anzitutto che il credito concesso per la

costruzione della palazzina di __________, composta da tre appartamenti, supera

attualmente i cinque milioni di franchi. A preoccupare questa Camera non è

soltanto l’entità complessiva di tali debiti ma anche la loro evoluzione

negativa, ove si pensi che un’ultima cartella ipotecaria di 4° grado, del valore

nominale di fr. 1'800'000.–, è stata iscritta a registro fondiario solo il 3

gennaio 2008, ad oltre quattro anni di distanza dalla prima e malgrado

nell’ambito della tassazione del 2003 fossero sorti alcuni dubbi in merito ad

una possibile falsificazione delle decisioni di tassazione ai fini

dell’ottenimento dei mutui ipotecari (cfr. decisione CDT n. 80.2006.5 del 31 gennaio

2008).

Ai debiti

ipotecari deve ancora essere aggiunto l’attestato di carenza di beni a carico

della moglie __________, di fr. 129'470.–, e gli ulteriori debiti privati che

emergono dall’estratto dei carichi pendenti dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Lugano, pure agli atti dell’incarto fiscale. Già dedotti i debiti

verosimilmente in relazione con l’immobile di __________, le esecuzioni in

corso ammontano a fr. 21'473.–, così composte:

Bank

Finalba fr. 1'779.85

Shuby

SA fr. 18'236.65

Nazionale

Svizzera fr. 1'130.80

5.2

In simili

circostanze, la situazione debitoria del contribuente è pacificamente pregiudicata,

così come rettamente osservato anche dall’autorità fiscale. È quindi facilmente

prevedibile che un eventuale condono delle imposte qui in esame, di complessivi

fr. 14'582.90, non contribuirebbe al risanamento stabile e duraturo della sua

situazione economica, ma gioverebbe semmai ai creditori privati, che potrebbero

beneficiare dell’intera disponibilità mensile (art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).

A nulla

valgono le censure sollevate dal ricorrente dinanzi a questa Camera, ed in

particolare la pretesa rivalutazione della sua reale situazione debitoria.

Per

quanto attiene ai debiti riconducibili alla palazzina di __________, di oltre

cinque milioni, è qui appena il caso di ricordare che, una volta consolidato il

credito di costruzione aperto presso la __________, gli stessi debiti non

saranno semplicemente liquidati, come sembrerebbe pretendere il ricorrente, ma diverranno

a tutti gli effetti un mutuo ipotecario garantito dalle cartelle ipotecarie gravanti

l’immobile. A tale proposito, l’art. 10 cpv. 2 dell’Ordinanza federale precisa

espressamente che qualora un eccessivo indebitamento sia da ricondurre alla

presenza di elevati debiti ipotecari, come nella

fattispecie in esame, lo Stato non può rinunciare alle proprie legittime

pretese a vantaggio degli istituti di credito. Conseguentemente, un condono potrebbe

essere accordato solo nel caso in cui anche gli altri creditori rinunciassero

ai loro crediti nella stessa proporzione; in caso contrario, le condizioni per

la sua concessione non sono adempiute (Curchod,

op. cit., n. 7 ad art. 167 LIFD, p. 1438).

Per

quanto concerne invece gli ulteriori debiti privati indicati nel registro delle

esecuzioni, è sufficiente rilevare che la perenzione dei relativi precetti

esecutivi non comporta certamente la loro estinzione, come vorrebbe far credere

il ricorrente. Conformemente al chiaro disposto dell’art. 8 cpv. 2

dell’Ordinanza federale, che impone al richiedente di provare le sue

allegazioni, in assenza di elementi contrari è quindi da ritenere che gli

stessi crediti siano a tutt’oggi esigibili. Lo stesso discorso vale per le censure

sollevate in merito all’attestato di carenza di beni rilasciato a favore della __________

di __________, che a dire del ricorrente potrebbe fare l’oggetto di una non

meglio precisata azione legale. Senza la necessità di approfondire oltre la questione,

a questo stadio della procedura deve essere solo ricordato che qualora dovessero

esserci degli effettivi sviluppi giudiziari, RI 1 potrebbe sempre ricorrere all’istituto

del riesame, che può venir preteso, sulla base dell’art. 29 Cost. fed., ogni

volta che le circostanze si modificano in modo rilevante dopo la prima

decisione, oppure se l’interessato invoca fatti o mezzi di prova importanti che

non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragione di prevalersi al

momento della prima decisione (DTF 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b;

113.

Ia 146 consid. 3a; decisione TF 2P.49/2001 del 18 agosto 2001, in: RDAT

I-2002 n. 38).

6.

6.1.

Alla luce

di tutte le circostanze descritte sopra, il ricorso deve essere conseguentemente

respinto.

Vista la

sua attuale disponibilità mensile, tassa di giustizia e spese processuali sono

poste a carico del ricorrente, soccombente.

6.2

Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di

tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane

aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167

LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora

recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando

l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009

del 19 giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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