80.2010.142
Condono: presupposti, debitore con debiti ipotecari per oltre cinque milioni, non risanamento stabile e duraturo della sua situazione
2 febbraio 2011Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2010.142
Data decisione, Autorità:
02.02.2011, CDT
Titolo:
Condono: presupposti, debitore con debiti ipotecari per oltre cinque milioni, non risanamento stabile e duraturo della sua situazione
CONDONO DELL'IMPOSTA
art. 167 LIFD
art. 246 LT
Incarto n.
80.2010.142
Lugano
2 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 27 novembre 2010 contro la decisione del
29 ottobre 2010 in materia di condono ICom/IC/IFD 2003.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1955, è sposato con __________, nata nel 1967. Dalla loro unione sono
nate le figlie __________ (1988) e __________ (1992).
Di
professione ingegnere, il contribuente beneficia sin dal 1992 di una rendita AI
e di una pensione. Svolge inoltre attività di consulenza per la __________,
società che ha sede presso il suo domicilio privato. Sua moglie __________ è
amministratrice della stessa società e della __________.
B. Il 5
ottobre 2009, tramite formulario ufficiale, l’ing. RI 1 si rivolgeva
all’Ufficio esazione e condoni, postulando il condono delle imposte comunali,
cantonali e federali 2003. A sostegno della sua domanda indicava di non essere
in grado di far fronte agli oneri fiscali così come calcolati dall’autorità di
tassazione e confermati da questa Camera, sostenendo in particolar modo che le entrate
della sua attività accessoria di consulenza ammonterebbero a circa 1'300
franchi al mese, ben al di sotto quindi dell’importo di fr. 50'000.– tassato
d’ufficio nel 2003.
C. L’autorità
fiscale, con separate decisioni del 10 dicembre 2009, respingeva la domanda. Nelle motivazioni, spiegava anzitutto che la procedura di
condono non poteva avere per scopo la revisione di tassazioni già passate in
giudicato, rilevando poi che la disponibilità mensile
della sua famiglia, da un lato, e l’ammontare dei debiti, prevalentemente di
diritto privato, dall’altro, facevano apparire come ormai pregiudicata la
situazione economica del contribuente.
D. Il
contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 30 gennaio 2010, nel
quale ribadiva di non avere conseguito il reddito aziendale impostogli, di
avere perso il diritto a diverse prestazioni sociali, tra cui il sussidio al
premio dell’assicurazione malattia, agli assegni di studio per le figlie e alle
prestazioni complementari AVS, di avere subito una grave perdita economica
nell’operazione immobiliare di __________, a causa di vicissitudini legali
ancora pendenti con gli artigiani e, da ultimo, di non essere il proprietario
delle società __________ e __________.
L’Ufficio
esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 19 aprile
2010, nuovamente intimate su richiesta del contribuente il 29 ottobre 2010.
Nelle motivazioni, l’autorità si limitava ad evidenziare “una situazione di
grave indebitamento che il condono delle sole imposte non risolverebbe… per cui
l’accoglimento dell’istanza sarebbe in antitesi con lo scopo del condono
citato”.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 rinnova le argomentazioni
già sollevate dinanzi all’Ufficio esazione e condoni. Si sofferma quindi sulla
propria situazione debitoria, sottolineando che la stessa non può essere motivo
di diniego del postulato condono, in quanto facilmente sanabile: i debiti riconducibili
all’immobile di __________ sarebbero infatti coperti dal credito di costruzione
aperto presso la __________, non ancora consolidato a seguito delle note
vicissitudini legali, l’attestato di carenza di beni rilasciato alla __________
potrebbe fare l’oggetto di un’azione legale, mentre gli ulteriori debiti
indicati nel registro delle esecuzioni sarebbero ormai inesigibili.
Diritto
1. L’autorità
competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali
(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte
federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–;
cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame
delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv.
5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta,
RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni. Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue
decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del
Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta
per l’imposta federale diretta).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel
bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa
per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono
essere interamente o parzialmente condonati.
Il
condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il
diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella
“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali
e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di
tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere
considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In
definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di
un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n.
A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2
Al fine
di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono
deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di
precise condizioni (Beusch, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.
I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, Il condono fiscale
nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della
Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al testo degli art.
246.
LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno e;
·
conseguenze oltremodo gravose contestuali al
pagamento del debito fiscale.
Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22
cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.
3.
3.1.
Giusta
l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando
l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del
contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando
il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo
d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto
completamente entro un termine ragionevole (Curchod,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).
Una
situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di
reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici
devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2
dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una
situazione di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per
esempio:
·
un peggioramento essenziale della
situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza
di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri
familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);
·
un forte indebitamento dovuto a spese
straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante
e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);
·
considerevoli perdite commerciali o di
capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone
giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica
dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato
alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad
una parte delle loro pretese (lett. c);
·
oppure ancora forti spese di malattia,
non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il
contribuente una situazione di bisogno (lett. d).
3.2
Quando,
nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito
fiscale non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta
non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347).
Le due
nozioni sono infatti in larga misura sovrapposte. A differenza della prima
condizione della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore contestuale
al pagamento del debito fiscale non si sofferma però sulla sola situazione
economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, segnatamente
ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15
novembre 2010). Se ciò sia il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art.
3.
cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto dell’insieme della
situazione economica del contribuente al momento della decisione, dell’evoluzione
intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive future, ma anche dell’eventuale
volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua
sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
Sebbene non fornisca
indicazioni temporali altrettanto precise, tale disposizione si basa sugli
stessi principi che reggono l’art. 286 della legge federale sull’esecuzione e
sul fallimento (LEF; RS 281.1), norma che prevede la possibilità di revocare
tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito fatte da un debitore nell’anno
precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento (cosiddetta azione
revocatoria o pauliana).
3.3
Malgrado
il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte
della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base
dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto
giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF
n.2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in
materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale
abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a
stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le
imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un
ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso
considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n.
A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in:
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.
218.
ad art. 83 LTF).
4.
4.1.
Venendo
al caso in esame, il ricorrente ritiene anzitutto che gli oneri fiscali così come
calcolati dall’autorità di tassazione e confermati da questa Camera (di quasi
fr. 15'000.– tra imposte federali, cantonali e comunali) siano sproporzionati
alla sua capacità finanziaria, sostenendo in particolar modo che le entrate
della sua attività accessoria di consulente ammonterebbero tutt’oggi a circa 1'300
franchi al mese, ben al di sotto quindi dell’importo annuo di fr. 50'000.–
tassatogli d’ufficio nel 2003. Sempre con riguardo alla sua reale capacità
economica, sottolinea inoltre di avere perso, a causa della citata decisione di
tassazione, il diritto a diverse prestazioni sociali, tra cui il sussidio al
premio dell’assicurazione malattia, gli assegni di studio per le figlie e le
prestazioni complementari, che quantifica negli anni (dal 2004 ad oggi) in fr.
115'313.–, concludendo quindi “di essere già stato abbondantemente penalizzato
da questa situazione”.
4.2
Sennonché,
così facendo, il ricorrente rimette (nuovamente) in discussione la tassazione
del 2003, contravvenendo in tal modo al chiaro disposto
dell’art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, secondo cui la procedura di condono
non può in nessun caso sostituirsi ai rimedi giuridici né può avere per scopo
la revisione di tassazioni già passate in giudicato, anche se queste ultime dovessero
risultare manifestamente errate (cfr., al proposito, la giurisprudenza bernese,
in: RKE BE 2009/185).
Del
resto, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, le sole entrate
prese in considerazione dall’Ufficio esazione e condoni per calcolare la sua
attuale disponibilità finanziaria sono quelle da lui stesso indicate nel
formulario ufficiale, ad esclusione in particolare del reddito aziendale di fr.
50'000.– commisurato nell’ambito della tassazione ordinaria del 2003. Anzi,
dopo avere apportato le dovute correzioni alla rendita AI dichiarata, i redditi
mensili considerati risultano addirittura più bassi di quelli indicati dal
contribuente:
lavoro
marito fr. 1'408.00
lavoro
moglie fr. 125.00
AI/AVS fr. 2'604.00
indennità
malattia fr. 1'093.00
Totale fr. 5'230.00
Per
quanto attiene invece alle spese, conformemente a quanto stabilito dall’art. 3
cpv. 2 dell’Ordinanza federale, l’Ufficio esazione e condoni ha fatto capo alle
direttive per il calcolo del minimo esistenziale in materia d’esecuzione per
debiti, deducendo dai redditi, oltre ad un importo base mensile per le spese
ricorrenti (che dal 1° aprile 2010 ammonta, per i coniugi, a fr. 1'700.– e, per
ogni figlio oltre i 10 anni, a fr. 600.–), i seguenti costi:
riscaldamento fr. 200.00
oneri
sociali (AVS/AI) fr. 239.00
assicurazioni
obbligatorie fr. 150.00
cassa
malati fr. 1'208.00
Totale fr. 4'097.00
4.3
Da qui la
conclusione di una disponibilità mensile di fr. 1'133.–, che peraltro il ricorrente
non ha nemmeno contestato in quanto tale.
Premesso
che l’Ufficio esazione e condoni dispone di un ampio margine di apprezzamento
nel decidere se sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare un
condono totale o parziale (Filippini/Mondada, op. cit., p. 481), un simile importo mensile
è certamente sufficiente per permettere al contribuente di onorare il suo debito
fiscale entro un termine ragionevole, specie se si considera che i coniugi __________
sono pure a capo di due società: la __________ e la __________. Come questa Camera
ha già avuto modo di affermare nell’ambito della tassazione 2003 (decisione CDT
n. 80.2006.5 del 31 gennaio 2008), in difetto di un contratto fiduciario che attesti il contrario, si giustifica infatti la presunzione che azionista delle due società
sia la moglie __________, che per appunto ha sottoscritto le relative azioni in
qualità di amministratrice.
Bene ha quindi fatto l’Ufficio
esazione e condoni a negare l’esistenza di una situazione di disagio.
5.
5.1.
Comunque
sia, anche volendo ammettere l’esistenza di una situazione di bisogno, verrebbe
meno la seconda condizione del grave rigore contestuale al pagamento del debito
fiscale. Come correttamente evidenziato dall’autorità di prima istanza, la situazione
debitoria del contribuente sarebbe infatti in ogni caso compromessa.
Dagli
atti dell’incarto fiscale risulta anzitutto che il credito concesso per la
costruzione della palazzina di __________, composta da tre appartamenti, supera
attualmente i cinque milioni di franchi. A preoccupare questa Camera non è
soltanto l’entità complessiva di tali debiti ma anche la loro evoluzione
negativa, ove si pensi che un’ultima cartella ipotecaria di 4° grado, del valore
nominale di fr. 1'800'000.–, è stata iscritta a registro fondiario solo il 3
gennaio 2008, ad oltre quattro anni di distanza dalla prima e malgrado
nell’ambito della tassazione del 2003 fossero sorti alcuni dubbi in merito ad
una possibile falsificazione delle decisioni di tassazione ai fini
dell’ottenimento dei mutui ipotecari (cfr. decisione CDT n. 80.2006.5 del 31 gennaio
2008).
Ai debiti
ipotecari deve ancora essere aggiunto l’attestato di carenza di beni a carico
della moglie __________, di fr. 129'470.–, e gli ulteriori debiti privati che
emergono dall’estratto dei carichi pendenti dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Lugano, pure agli atti dell’incarto fiscale. Già dedotti i debiti
verosimilmente in relazione con l’immobile di __________, le esecuzioni in
corso ammontano a fr. 21'473.–, così composte:
Bank
Finalba fr. 1'779.85
Shuby
SA fr. 18'236.65
Nazionale
Svizzera fr. 1'130.80
5.2
In simili
circostanze, la situazione debitoria del contribuente è pacificamente pregiudicata,
così come rettamente osservato anche dall’autorità fiscale. È quindi facilmente
prevedibile che un eventuale condono delle imposte qui in esame, di complessivi
fr. 14'582.90, non contribuirebbe al risanamento stabile e duraturo della sua
situazione economica, ma gioverebbe semmai ai creditori privati, che potrebbero
beneficiare dell’intera disponibilità mensile (art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).
A nulla
valgono le censure sollevate dal ricorrente dinanzi a questa Camera, ed in
particolare la pretesa rivalutazione della sua reale situazione debitoria.
Per
quanto attiene ai debiti riconducibili alla palazzina di __________, di oltre
cinque milioni, è qui appena il caso di ricordare che, una volta consolidato il
credito di costruzione aperto presso la __________, gli stessi debiti non
saranno semplicemente liquidati, come sembrerebbe pretendere il ricorrente, ma diverranno
a tutti gli effetti un mutuo ipotecario garantito dalle cartelle ipotecarie gravanti
l’immobile. A tale proposito, l’art. 10 cpv. 2 dell’Ordinanza federale precisa
espressamente che qualora un eccessivo indebitamento sia da ricondurre alla
presenza di elevati debiti ipotecari, come nella
fattispecie in esame, lo Stato non può rinunciare alle proprie legittime
pretese a vantaggio degli istituti di credito. Conseguentemente, un condono potrebbe
essere accordato solo nel caso in cui anche gli altri creditori rinunciassero
ai loro crediti nella stessa proporzione; in caso contrario, le condizioni per
la sua concessione non sono adempiute (Curchod,
op. cit., n. 7 ad art. 167 LIFD, p. 1438).
Per
quanto concerne invece gli ulteriori debiti privati indicati nel registro delle
esecuzioni, è sufficiente rilevare che la perenzione dei relativi precetti
esecutivi non comporta certamente la loro estinzione, come vorrebbe far credere
il ricorrente. Conformemente al chiaro disposto dell’art. 8 cpv. 2
dell’Ordinanza federale, che impone al richiedente di provare le sue
allegazioni, in assenza di elementi contrari è quindi da ritenere che gli
stessi crediti siano a tutt’oggi esigibili. Lo stesso discorso vale per le censure
sollevate in merito all’attestato di carenza di beni rilasciato a favore della __________
di __________, che a dire del ricorrente potrebbe fare l’oggetto di una non
meglio precisata azione legale. Senza la necessità di approfondire oltre la questione,
a questo stadio della procedura deve essere solo ricordato che qualora dovessero
esserci degli effettivi sviluppi giudiziari, RI 1 potrebbe sempre ricorrere all’istituto
del riesame, che può venir preteso, sulla base dell’art. 29 Cost. fed., ogni
volta che le circostanze si modificano in modo rilevante dopo la prima
decisione, oppure se l’interessato invoca fatti o mezzi di prova importanti che
non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragione di prevalersi al
momento della prima decisione (DTF 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b;
113.
Ia 146 consid. 3a; decisione TF 2P.49/2001 del 18 agosto 2001, in: RDAT
I-2002 n. 38).
6.
6.1.
Alla luce
di tutte le circostanze descritte sopra, il ricorso deve essere conseguentemente
respinto.
Vista la
sua attuale disponibilità mensile, tassa di giustizia e spese processuali sono
poste a carico del ricorrente, soccombente.
6.2
Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di
tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane
aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167
LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora
recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando
l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009
del 19 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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