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Decisione

80.2010.143

Procedura: revisione, imposta sugli utili immobiliari, presupposti, nuovo mezzo di prova, non "scoperta" della fama di un architetto

2 febbraio 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

atto pubblico del 21 luglio 2005, iscritto a Registro fondiario il 18 ottobre

2005, la RI 1 vendeva a __________ le part. n. __________ e __________ RFD di __________

-__________, al prezzo complessivo a corpo di 10'000'000 di franchi.

B. Con

scritto del 4 dicembre 2006, lo Studio legale ____________________, in rappresentanza

della fondazione venditrice, inviava all’Ufficio di tassazione di Lugano Città

varia documentazione, indicando fra gli allegati in particolare una copia del

formulario per la dichiarazione dell’imposta sugli utili immobiliari, a suo

tempo (14 ottobre 2003) inoltrato alla stessa autorità, in occasione dello

scioglimento della Comunione ereditaria fu __________. In tale documento, la

Fondazione aveva commisurato il valore di acquisto degli immobili da parte del

defunto in fr. 2'200'000.– ed i costi di costruzione e di miglioria in fr.

7'500'000.–. Nella lettera, l’alienante spiegava che, “in seguito alla

decisione di differimento che riprendeva tel quel la dichiarazione, la

Fondazione pensava la cosa regolata”, con la conseguenza che “l’antica

liquidazione è andata perduta, probabilmente perché messa a disposizione d’uno

degli allora interessati all’acquisto che non l’ha restituita e non la trova”.

Chiedeva pertanto all’Ufficio di tassazione di calcolare l’utile immobiliare

relativo alla vendita del 2005 partendo “da tali elementi allora accertati”.

Subordinatamente,

chiedeva di partire dal preventivo di massima, sebbene “assolutamente ben

lontano dai costi effettivi”, tenendo però conto di diverse circostanze risalenti

ai tempi dei lavori, fra le quali “la necessità di una analisi delle

possibilità edificatorie”, il “pessimo stato” degli infissi, le varianti

rispetto ai piani originali, la sistemazione del giardino “sotto la direzione

del famoso architetto italiano dei giardini Porcinari”.

C. Con

decisione del 27 luglio 2009, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche

(UTPG) notificava alla RI 1 la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari

relativa alla vendita in questione, commisurando l’utile imponibile in fr.

7'620'392.– e l’imposta corrispondente in fr. 304'815.70 (aliquota del 4%).

Dal

valore di alienazione di 10'000'000 di franchi, l’autorità fiscale aveva

dedotto il prezzo di acquisto (fr. 1'800'000.–) e costi di costruzione e di miglioria

per complessivi fr. 579'608.–, con la seguente motivazione:

Dopo aver

esaminato la documentazione in nostro possesso e valutato attentamente tutte le

vostre indicazioni, in assenza di una ulteriore documentazione comprovante i

costi di ristrutturazione, possiamo accettare unicamente un costo di fr.

579'608.– che corrisponde al preventivo (doc. 6a) e alla nota di onorario (doc.

9a).

D. Il

31 maggio 2010, la fondazione contribuente indirizzava all’autorità di

tassazione uno scritto intitolato “DOC. da aggiungere al RECLAMO 24.8.09”, con

cui chiedeva di “inserire nel dossier” un estratto da Wikipedia relativo

all’arch. Pietro Porcinai ed un e-mail ricevuto dalla figlia di quest’ultimo,

in merito ai lavori svolti dal padre nel parco della proprietà di __________

negli anni 1978-1983.

Il 7

giugno 2010, il funzionario competente dell’Ufficio di tassazione prendeva

contatto telefonicamente con lo Studio __________, chiedendo copia del reclamo

e la prova della sua spedizione.

Lo stesso

giorno, l’avv. __________ trasmetteva all’Ufficio di tassazione uno scritto

datato 24 agosto 2009, spiegando che quest’ultimo “era stato preparato e

firmato ed era da inviare per raccomandata” ma che poi “purtroppo, per le varie

assenze in vacanza, l’invio avvenne ma non per raccomandata, per cui ne manca

la prova”. Invitava pertanto l’autorità fiscale a “farne ricerca in altri

uffici, dato che mancava l’indicazione della via”. Se lo stesso non fosse stato

reperibile, postulava la restituzione del termine di reclamo “per le assenze in

vacanza che condussero all’invio non raccomandato di un invio non più

reperibile”.

E. Con

decisione del 24 giugno 2010, l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile

il reclamo della contribuente, in quanto tardivo.

La RI 1 impugnava

quest’ultima decisione con ricorso alla Camera di diritto tributario, chiedendo

nel contempo la revisione della decisione di tassazione.

Con

sentenza del 1° settembre 2010, questa Camera respingeva il ricorso contro la

decisione su reclamo del 24 giugno 2010 e dichiarava irricevibile l’istanza di

revisione della decisione del 27 luglio 2010, per la quale era competente

l’Ufficio di tassazione.

F. Con

decisione del 21 settembre 2010, l’UTPG respingeva l’istanza di revisione, negando

la scoperta di un fatto rilevante o di un mezzo di prova decisivo.

La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 ottobre 2010,

sottolineando che “la novità di una rilevante (4 anni) partecipazione ai

restauri d’architetto di fama internazionale (non solo al rifacimento del

giardino con piante rare e con espianto del vecchio parco rinselvatichito)”

costituiva a suo avviso un motivo di revisione.

Il

reclamo veniva respinto con decisione del 15 novembre 2010, nella quale l’UTPG

contestava che gli organi della fondazione non potessero conoscere in

precedenza la partecipazione dell’arch. Porcinai ai lavori di ristrutturazione

della villa, in considerazione dei legami di amicizia con il fondatore.

G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1

chiede nuovamente la revisione della decisione di tassazione. Ribadisce che la

scoperta su internet del nome dell’illustre paesaggista che si sarebbe occupato

dei lavori di restauro della villa e del giardino costituisce un nuovo mezzo di

prova. L’insorgente contesta in particolare le affermazioni dell’autorità

fiscale, che si riferiscono alla conoscenza che gli avvocati __________ avrebbero

avuto “dei vari lavori svolti dal dott. __________ e sicuramente anche dei vari

architetti di fama internazionale intervenuti per la ristrutturazione”, affermazioni

che insinuerebbero una loro “inspiegabile malafede”.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c)

il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232 cpv. 1 LT).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla

conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d

LT).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.

147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di

reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni

distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che

ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252,

consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251;

34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger

Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

Considerandi

II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/

Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di

far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi

di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto

scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la

tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

2.

2.1.

Nella

fattispecie, la ricorrente ravvisa un nuovo mezzo di prova, costitutivo di un motivo

di revisione, nella scoperta del sito internet dell’arch. Pietro Porcinari, nel

quale si accenna fra l’altro ad un lavoro svolto fra il 1978 ed il 1983 in un “parco privato” a __________.

2.2

In primo

luogo, deve essere sottolineato che il preteso “nuovo mezzo di prova” addotto

dalla ricorrente non può certamente essere considerato “decisivo”, come richiesto

dalla normativa applicabile.

È infatti

a dir poco dubbio che l’autorità fiscale, se al momento dell’inoltro della dichiarazione

relativa all’imposta sugli utili immobiliari avesse saputo che l’architetto si

chiamava Porcinai anziché Porcinari, avrebbe ammesso in deduzione tutti i costi

di investimento fatti valere.

Non va

dimenticato, a tale riguardo, che a quel momento i rappresentanti della fondazione

venditrice avevano spiegato di non poter documentare i costi d’investimento

sostenuti, argomentando che “l’antica liquidazione è andata perduta”. Tuttavia,

avevano sottolineato, fra gli altri aspetti della dispendiosa ristrutturazione

della villa, che la sistemazione del giardino era avvenuta “sotto la direzione

del famoso architetto italiano dei giardini Porcinari”. Non si può certo

immaginare che, se il nome dell’architetto fosse stato scritto senza la seconda

erre, l’Ufficio di tassazione avrebbe deciso in modo diverso.

Tutto

induce invece a ritenere che ugualmente avrebbe ammesso in deduzione, come ha

fatto, solo i costi corrispondenti al preventivo (fr. 579'608.–) ed alla nota

di onorario, “in assenza di una ulteriore documentazione comprovante i costi di

ristrutturazione”.

In altri

termini, ciò che ha determinato la riduzione dei costi di investimento fatti

valere con la dichiarazione della contribuente è la circostanza che gli stessi

non siano stati documentati e non certo una confusione intorno all’identità

dell’architetto che aveva curato la sistemazione del giardino della villa.

Non

risulta d’altronde che esista un altro architetto paesaggista “famoso” chiamato

Porcinari. Quindi, la presenza della erre in più nel cognome potrebbe anche

essere il semplice frutto di un errore di trascrizione o di dettatura. Insufficiente,

a maggior ragione, a giustificare una revisione.

2.3

Ma se

anche si volesse ammettere che la scoperta del nome corretto dell’illustre architetto

possa essere considerata un mezzo di prova decisivo, una revisione della

tassazione sarebbe nondimeno esclusa.

Infatti,

la giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza

nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione.

Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che

ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006

e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF

111.

Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA

67.

p. 391, consid.

3d).

Ora, se

una ricerca tramite un motore di ricerca in internet ha permesso alla segretaria

dello studio legale che rappresenta la fondazione insorgente di avvedersi che

l’illustre architetto di giardini si chiamava Porcinai e non Porcinari, dovrebbe

essere chiaro che un minimo di diligenza avrebbe dovuto consentire agli organi

della fondazione di fare la stessa scoperta prima dell’inoltro della

dichiarazione fiscale o perlomeno nei trenta giorni successivi alla notifica

della decisione di tassazione.

A ciò si

aggiunga che, come segnalato nelle osservazioni dell’UTPG al ricorso, il più

diffuso motore di ricerca, Google, contiene un software di controllo ortografico

che sottopone a verifica le ricerche effettuate, in relazione alla comune

ortografia di ciascuna parola. Ora, inserendo le parole “giardini Porcinari”,

Google suggerisce all’utente proprio il nome Porcinai e propone pertanto subito

i siti che si riferiscono proprio a Pietro Porcinai. Lo stesso accade se la

ricerca avviene con le parole “architetto Porcinari” o “Pietro Porcinari”. È

pertanto alquanto strano che “dalla ricerca Internet fatta fare prima del

reclamo… le notizie trovate dalla segretaria su Porcinari lo presentavano come

noto ma assai meno famoso di come il dott. __________ lo descriveva”. Se poi la

segretaria si fosse servita di un altro motore di ricerca, che non prevedeva lo

stesso controllo ortografico, non si sa quale architetto Porcinari, “noto ma

assai meno famoso”, possa aver trovato.

3.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 1’100.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di Lugano.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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