80.2010.143
Procedura: revisione, imposta sugli utili immobiliari, presupposti, nuovo mezzo di prova, non "scoperta" della fama di un architetto
2 febbraio 2011Italiano12 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2010.143
Data decisione, Autorità:
02.02.2011, CDT
Titolo:
Procedura: revisione, imposta sugli utili immobiliari, presupposti, nuovo mezzo di prova, non "scoperta" della fama di un architetto
REVISIONE
art. 232 LT
Incarto n.
80.2010.143
Lugano
2 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 29 novembre 2010 contro la decisione del
15 novembre 2010 in materia di revisione dell’imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
A. Con
atto pubblico del 21 luglio 2005, iscritto a Registro fondiario il 18 ottobre
2005, la RI 1 vendeva a __________ le part. n. __________ e __________ RFD di __________
-__________, al prezzo complessivo a corpo di 10'000'000 di franchi.
B. Con
scritto del 4 dicembre 2006, lo Studio legale ____________________, in rappresentanza
della fondazione venditrice, inviava all’Ufficio di tassazione di Lugano Città
varia documentazione, indicando fra gli allegati in particolare una copia del
formulario per la dichiarazione dell’imposta sugli utili immobiliari, a suo
tempo (14 ottobre 2003) inoltrato alla stessa autorità, in occasione dello
scioglimento della Comunione ereditaria fu __________. In tale documento, la
Fondazione aveva commisurato il valore di acquisto degli immobili da parte del
defunto in fr. 2'200'000.– ed i costi di costruzione e di miglioria in fr.
7'500'000.–. Nella lettera, l’alienante spiegava che, “in seguito alla
decisione di differimento che riprendeva tel quel la dichiarazione, la
Fondazione pensava la cosa regolata”, con la conseguenza che “l’antica
liquidazione è andata perduta, probabilmente perché messa a disposizione d’uno
degli allora interessati all’acquisto che non l’ha restituita e non la trova”.
Chiedeva pertanto all’Ufficio di tassazione di calcolare l’utile immobiliare
relativo alla vendita del 2005 partendo “da tali elementi allora accertati”.
Subordinatamente,
chiedeva di partire dal preventivo di massima, sebbene “assolutamente ben
lontano dai costi effettivi”, tenendo però conto di diverse circostanze risalenti
ai tempi dei lavori, fra le quali “la necessità di una analisi delle
possibilità edificatorie”, il “pessimo stato” degli infissi, le varianti
rispetto ai piani originali, la sistemazione del giardino “sotto la direzione
del famoso architetto italiano dei giardini Porcinari”.
C. Con
decisione del 27 luglio 2009, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche
(UTPG) notificava alla RI 1 la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari
relativa alla vendita in questione, commisurando l’utile imponibile in fr.
7'620'392.– e l’imposta corrispondente in fr. 304'815.70 (aliquota del 4%).
Dal
valore di alienazione di 10'000'000 di franchi, l’autorità fiscale aveva
dedotto il prezzo di acquisto (fr. 1'800'000.–) e costi di costruzione e di miglioria
per complessivi fr. 579'608.–, con la seguente motivazione:
Dopo aver
esaminato la documentazione in nostro possesso e valutato attentamente tutte le
vostre indicazioni, in assenza di una ulteriore documentazione comprovante i
costi di ristrutturazione, possiamo accettare unicamente un costo di fr.
579'608.– che corrisponde al preventivo (doc. 6a) e alla nota di onorario (doc.
9a).
D. Il
31 maggio 2010, la fondazione contribuente indirizzava all’autorità di
tassazione uno scritto intitolato “DOC. da aggiungere al RECLAMO 24.8.09”, con
cui chiedeva di “inserire nel dossier” un estratto da Wikipedia relativo
all’arch. Pietro Porcinai ed un e-mail ricevuto dalla figlia di quest’ultimo,
in merito ai lavori svolti dal padre nel parco della proprietà di __________
negli anni 1978-1983.
Il 7
giugno 2010, il funzionario competente dell’Ufficio di tassazione prendeva
contatto telefonicamente con lo Studio __________, chiedendo copia del reclamo
e la prova della sua spedizione.
Lo stesso
giorno, l’avv. __________ trasmetteva all’Ufficio di tassazione uno scritto
datato 24 agosto 2009, spiegando che quest’ultimo “era stato preparato e
firmato ed era da inviare per raccomandata” ma che poi “purtroppo, per le varie
assenze in vacanza, l’invio avvenne ma non per raccomandata, per cui ne manca
la prova”. Invitava pertanto l’autorità fiscale a “farne ricerca in altri
uffici, dato che mancava l’indicazione della via”. Se lo stesso non fosse stato
reperibile, postulava la restituzione del termine di reclamo “per le assenze in
vacanza che condussero all’invio non raccomandato di un invio non più
reperibile”.
E. Con
decisione del 24 giugno 2010, l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile
il reclamo della contribuente, in quanto tardivo.
La RI 1 impugnava
quest’ultima decisione con ricorso alla Camera di diritto tributario, chiedendo
nel contempo la revisione della decisione di tassazione.
Con
sentenza del 1° settembre 2010, questa Camera respingeva il ricorso contro la
decisione su reclamo del 24 giugno 2010 e dichiarava irricevibile l’istanza di
revisione della decisione del 27 luglio 2010, per la quale era competente
l’Ufficio di tassazione.
F. Con
decisione del 21 settembre 2010, l’UTPG respingeva l’istanza di revisione, negando
la scoperta di un fatto rilevante o di un mezzo di prova decisivo.
La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 ottobre 2010,
sottolineando che “la novità di una rilevante (4 anni) partecipazione ai
restauri d’architetto di fama internazionale (non solo al rifacimento del
giardino con piante rare e con espianto del vecchio parco rinselvatichito)”
costituiva a suo avviso un motivo di revisione.
Il
reclamo veniva respinto con decisione del 15 novembre 2010, nella quale l’UTPG
contestava che gli organi della fondazione non potessero conoscere in
precedenza la partecipazione dell’arch. Porcinai ai lavori di ristrutturazione
della villa, in considerazione dei legami di amicizia con il fondatore.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1
chiede nuovamente la revisione della decisione di tassazione. Ribadisce che la
scoperta su internet del nome dell’illustre paesaggista che si sarebbe occupato
dei lavori di restauro della villa e del giardino costituisce un nuovo mezzo di
prova. L’insorgente contesta in particolare le affermazioni dell’autorità
fiscale, che si riferiscono alla conoscenza che gli avvocati __________ avrebbero
avuto “dei vari lavori svolti dal dott. __________ e sicuramente anche dei vari
architetti di fama internazionale intervenuti per la ristrutturazione”, affermazioni
che insinuerebbero una loro “inspiegabile malafede”.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c)
il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla
conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d
LT).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.
147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di
reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di v iolazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni
distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che
ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252,
consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251;
34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger
Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
Considerandi
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/
Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di
far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi
di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto
scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la
tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2.
2.1.
Nella
fattispecie, la ricorrente ravvisa un nuovo mezzo di prova, costitutivo di un motivo
di revisione, nella scoperta del sito internet dell’arch. Pietro Porcinari, nel
quale si accenna fra l’altro ad un lavoro svolto fra il 1978 ed il 1983 in un “parco privato” a __________.
2.2
In primo
luogo, deve essere sottolineato che il preteso “nuovo mezzo di prova” addotto
dalla ricorrente non può certamente essere considerato “decisivo”, come richiesto
dalla normativa applicabile.
È infatti
a dir poco dubbio che l’autorità fiscale, se al momento dell’inoltro della dichiarazione
relativa all’imposta sugli utili immobiliari avesse saputo che l’architetto si
chiamava Porcinai anziché Porcinari, avrebbe ammesso in deduzione tutti i costi
di investimento fatti valere.
Non va
dimenticato, a tale riguardo, che a quel momento i rappresentanti della fondazione
venditrice avevano spiegato di non poter documentare i costi d’investimento
sostenuti, argomentando che “l’antica liquidazione è andata perduta”. Tuttavia,
avevano sottolineato, fra gli altri aspetti della dispendiosa ristrutturazione
della villa, che la sistemazione del giardino era avvenuta “sotto la direzione
del famoso architetto italiano dei giardini Porcinari”. Non si può certo
immaginare che, se il nome dell’architetto fosse stato scritto senza la seconda
erre, l’Ufficio di tassazione avrebbe deciso in modo diverso.
Tutto
induce invece a ritenere che ugualmente avrebbe ammesso in deduzione, come ha
fatto, solo i costi corrispondenti al preventivo (fr. 579'608.–) ed alla nota
di onorario, “in assenza di una ulteriore documentazione comprovante i costi di
ristrutturazione”.
In altri
termini, ciò che ha determinato la riduzione dei costi di investimento fatti
valere con la dichiarazione della contribuente è la circostanza che gli stessi
non siano stati documentati e non certo una confusione intorno all’identità
dell’architetto che aveva curato la sistemazione del giardino della villa.
Non
risulta d’altronde che esista un altro architetto paesaggista “famoso” chiamato
Porcinari. Quindi, la presenza della erre in più nel cognome potrebbe anche
essere il semplice frutto di un errore di trascrizione o di dettatura. Insufficiente,
a maggior ragione, a giustificare una revisione.
2.3
Ma se
anche si volesse ammettere che la scoperta del nome corretto dell’illustre architetto
possa essere considerata un mezzo di prova decisivo, una revisione della
tassazione sarebbe nondimeno esclusa.
Infatti,
la giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza
nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione.
Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che
ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006
e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF
111.
Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA
67.
p. 391, consid.
3d).
Ora, se
una ricerca tramite un motore di ricerca in internet ha permesso alla segretaria
dello studio legale che rappresenta la fondazione insorgente di avvedersi che
l’illustre architetto di giardini si chiamava Porcinai e non Porcinari, dovrebbe
essere chiaro che un minimo di diligenza avrebbe dovuto consentire agli organi
della fondazione di fare la stessa scoperta prima dell’inoltro della
dichiarazione fiscale o perlomeno nei trenta giorni successivi alla notifica
della decisione di tassazione.
A ciò si
aggiunga che, come segnalato nelle osservazioni dell’UTPG al ricorso, il più
diffuso motore di ricerca, Google, contiene un software di controllo ortografico
che sottopone a verifica le ricerche effettuate, in relazione alla comune
ortografia di ciascuna parola. Ora, inserendo le parole “giardini Porcinari”,
Google suggerisce all’utente proprio il nome Porcinai e propone pertanto subito
i siti che si riferiscono proprio a Pietro Porcinai. Lo stesso accade se la
ricerca avviene con le parole “architetto Porcinari” o “Pietro Porcinari”. È
pertanto alquanto strano che “dalla ricerca Internet fatta fare prima del
reclamo… le notizie trovate dalla segretaria su Porcinari lo presentavano come
noto ma assai meno famoso di come il dott. __________ lo descriveva”. Se poi la
segretaria si fosse servita di un altro motore di ricerca, che non prevedeva lo
stesso controllo ortografico, non si sa quale architetto Porcinari, “noto ma
assai meno famoso”, possa aver trovato.
3.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 1’100.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di Lugano.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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