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Decisione

80.2010.148

Procedura: ricorso, decisione su reclamo in seguito a rinvio da parte della CDT, irricevibile

17 dicembre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

80.2010.148

Data decisione, Autorità:

17.12.2010, CDT

Titolo:

Procedura: ricorso, decisione su reclamo in seguito a rinvio da parte della CDT, irricevibile

NOTIFICA

art. 217 cpv. 2 LT

art. 227 cpv. 2 LT

Incarto n.

80.2010.148

Lugano

17 dicembre

2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto

tributario

del Tribunale d'appello

giudice Andrea Pedroli

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

RI 1

contro

CO 1

oggetto

ricorso del 9 dicembre 2010 contro la decisione del 25

novembre 2010 in materia di imposta sugli utili immobiliari.

Fatto

- in

seguito al decesso __________, avvenuto il __________ 2005, RI 1 è diventato

proprietario per successione di beni immobiliari e mobiliari per complessivi

fr. 1'289'762.–;

- con atto

pubblico dell’11 dicembre 2008, RI 1 vendeva __________ le part. n____________________

__________ RFD __________, per complessivi fr. 72'000.–, così suddivisi: fr.

30'000.– per la part. n. __________ e fr. 42'000.– per le altre due;

- nella

dichiarazione dell’imposta sugli utili immobiliari, il venditore faceva valere

quali costi di acquisto e di vendita spese successorie per complessivi fr.

279'150.– ed imposte di successione per fr. 629'002.60;

- notificando

al contribuente la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione

del 26 febbraio 2009, l’CO 1 __________ commisurava l’utile imponibile

conseguito con la vendita dei tre oggetti in fr. 51'104.–, corrispondente ad

un’imposta di fr. 1’533.10;

- il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 febbraio 2009,

con cui, preso atto che le imposte di successione non sono deducibili, ribadiva

per contro la richiesta di poter dedurre “le spese di cui all’art. 160 LT, le

quali erano già state convalidate dall’autorità imposte di successione”;

- l’autorità

fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 26 novembre 2009, argomentando

che i costi chiesti in deduzione erano già stati dedotti nell’ambito

dell’imposta di successione come “passivo successorio”, cosa che escludeva che

potessero essere considerati una seconda volta.

- con

sentenza del 19 ottobre 2010, questa Camera ha annullato la decisione su reclamo

dell’Ufficio di tassazione ed ha rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione,

invitandolo ad emettere tre distinte tassazioni per ognuno dei tre fondi

venduti;

- la Camera

ha per contro respinto il ricorso del contribuente nella

misura in cui chiedeva la deduzione del “passivo successorio”;

- con tre

decisioni del 25 novembre 2010, l’Ufficio di tassazione ha assoggettato

all’imposta gli utili immobiliari relativi ai tre oggetti venduti;

Considerandi

. - con

istanza del 9 dicembre 2010, RI 1 ha chiesto all’Ufficio di tassazione la

revisione delle tre decisioni in questione, argomentando che l’autorità fiscale

non avrebbe “avvertito che con la richiamata sentenza 80.2009.176/19.10.10 la

Camera ha dichiarato ammissibili quali costi d’investimento, tra l’altro, le

spese notarili e di bollo… e per la parte dell’onorario dell’esecutore testamentario

del totale di fr. 60'000.–“;

- lo stesso

giorno il contribuente si è rivolto a questa Camera, mediante un “ricorso

cautelativo”, destinato ad essere ritirato in caso di accoglimento dell’istanza

di revisione da parte dell’Ufficio di tassazione.

Diritto

- conformemente

all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24

novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide

nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni

di principio e non è di rilevante importanza;

- secondo

il combinato disposto degli articoli 217 cpv. 2 e 227 cpv. 1 prima frase LT, il

contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo

dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla

Camera di diritto tributario;

- il

ricorrente sembra non tener conto della circostanza che questa Camera, con la

sentenza del 19 ottobre 2010, si è pronunciata sulla questione della

deducibilità di tutto quello che l’insorgente aveva qualificato “passivo

successorio”, comprese le spese notarili e di bollo, come pure l’onorario

dell’esecutore testamentario;

- in

particolare, citando la giurisprudenza del Tribunale federale, questa Camera ha

sottolineato che sono deducibili solo i costi che sono legati ad un acquisto

fiscalmente rilevante, mentre, quando l’acquisto di un immobile è avvenuto

mediante un trasferimento di proprietà soggetto a differimento dell’imposizione,

il calcolo del valore di investimento deve riferirsi all’ultima alienazione

imponibile;

- in altre

parole, non possono essere prese in considerazione, per il calcolo dell’utile

immobiliare, tutte quelle spese che sono legate al trasferimento che ha

beneficiato del differimento dell’imposizione;

- siccome

il ricorrente ha acquistato per successione gli immobili di cui si discute, non

possono essere dedotte dall’utile immobiliare tutte le spese che si riferiscono

al trasferimento a titolo gratuito;

- il

contribuente non può rimettere in discussione aspetti su cui la Camera di

diritto tributario si è già pronunciata a titolo definitivo;

- infatti,

l’unica ragione per cui la sentenza del 19 ottobre 2010 ha annullato le decisioni impugnate e rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione consiste nel

fatto che quest’ultimo non aveva assoggettato le cessioni immobiliari a tre

tassazioni separate, come previsto dal diritto applicabile;

- sebbene

la sentenza del 19 ottobre 2010 sia dunque una decisione di rinvio, essa si è

pronunciata definitivamente su tutti gli aspetti sollevati con il ricorso;

- ne

consegue che il contribuente non può contestare una seconda volta quanto è già

stato esaminato con il precedente ricorso;

- il

contribuente potrebbe tutt’al più contestare la suddivisione dell’utile

intrapresa dall’Ufficio di tassazione con le decisioni del 25 novembre 2010, se

ritenesse che quest’ultimo non si sia conformato alle indicazioni ricevute

dalla Camera di diritto tributario;

- in altre parole,

per quanto attiene alle deduzioni invocate, la Camera di diritto tributario non

può più esaminare le censure del ricorrente: in primo luogo, le argomentazioni contenute nella decisione di rinvio vincolano l’autorità inferiore, in virtù di un principio affermato in diverse disposizioni legali ed applicabile anche se non codificato; in secondo

luogo, se all’autorità superiore dovesse essere interposto un ricorso contro la

nuova decisione dell’autorità inferiore, essa stessa dovrebbe conformarsi alle

indicazioni contenute nella propria decisione di rinvio (cfr. p. es. le sentenze

del Tribunale federale del 6 ottobre 2005, n.1P.21/2005 e 1P.23/2005, consid. 3.1;

DTF 122 I 250 consid. 2; 117 V 237 consid. 2a ; 112 Ia 353 consid.

3c/bb ; 94 I 384 consid. 389; inoltre Weissenberger, in:

Waldmann/Weissenberger [a cura di], VwVG-Praxiskommentar zum Bundesgesetz über

das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 28 ad art. 61 PA, p. 1214; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. II, Neuchâtel 1984, p. 869 ; Rhinow/Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungs-band, Basilea 1990, n.

42.

IV, p. 131);

- con ogni verosimiglianza la sentenza del 19 ottobre 2010 era

anche suscettibile di ricorso al Tribunale federale, se non quale decisione

finale perlomeno quale decisione parziale (art. 91 legge federale sul Tribunale

federale LTF), essendosi pronunciata definitivamente su una o più conclusioni,

senza porre fine totalmente al procedimento;

- il

ricorso è conseguentemente irricevibile;

- vista la

particolarità del caso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali,

nonostante l’esito del ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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