80.2010.148
Procedura: ricorso, decisione su reclamo in seguito a rinvio da parte della CDT, irricevibile
17 dicembre 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
80.2010.148
Data decisione, Autorità:
17.12.2010, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, decisione su reclamo in seguito a rinvio da parte della CDT, irricevibile
NOTIFICA
art. 217 cpv. 2 LT
art. 227 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2010.148
Lugano
17 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 9 dicembre 2010 contro la decisione del 25
novembre 2010 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatto
- in
seguito al decesso __________, avvenuto il __________ 2005, RI 1 è diventato
proprietario per successione di beni immobiliari e mobiliari per complessivi
fr. 1'289'762.–;
- con atto
pubblico dell’11 dicembre 2008, RI 1 vendeva __________ le part. n____________________
__________ RFD __________, per complessivi fr. 72'000.–, così suddivisi: fr.
30'000.– per la part. n. __________ e fr. 42'000.– per le altre due;
- nella
dichiarazione dell’imposta sugli utili immobiliari, il venditore faceva valere
quali costi di acquisto e di vendita spese successorie per complessivi fr.
279'150.– ed imposte di successione per fr. 629'002.60;
- notificando
al contribuente la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione
del 26 febbraio 2009, l’CO 1 __________ commisurava l’utile imponibile
conseguito con la vendita dei tre oggetti in fr. 51'104.–, corrispondente ad
un’imposta di fr. 1’533.10;
- il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 26 febbraio 2009,
con cui, preso atto che le imposte di successione non sono deducibili, ribadiva
per contro la richiesta di poter dedurre “le spese di cui all’art. 160 LT, le
quali erano già state convalidate dall’autorità imposte di successione”;
- l’autorità
fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 26 novembre 2009, argomentando
che i costi chiesti in deduzione erano già stati dedotti nell’ambito
dell’imposta di successione come “passivo successorio”, cosa che escludeva che
potessero essere considerati una seconda volta.
- con
sentenza del 19 ottobre 2010, questa Camera ha annullato la decisione su reclamo
dell’Ufficio di tassazione ed ha rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione,
invitandolo ad emettere tre distinte tassazioni per ognuno dei tre fondi
venduti;
- la Camera
ha per contro respinto il ricorso del contribuente nella
misura in cui chiedeva la deduzione del “passivo successorio”;
- con tre
decisioni del 25 novembre 2010, l’Ufficio di tassazione ha assoggettato
all’imposta gli utili immobiliari relativi ai tre oggetti venduti;
Considerandi
. - con
istanza del 9 dicembre 2010, RI 1 ha chiesto all’Ufficio di tassazione la
revisione delle tre decisioni in questione, argomentando che l’autorità fiscale
non avrebbe “avvertito che con la richiamata sentenza 80.2009.176/19.10.10 la
Camera ha dichiarato ammissibili quali costi d’investimento, tra l’altro, le
spese notarili e di bollo… e per la parte dell’onorario dell’esecutore testamentario
del totale di fr. 60'000.–“;
- lo stesso
giorno il contribuente si è rivolto a questa Camera, mediante un “ricorso
cautelativo”, destinato ad essere ritirato in caso di accoglimento dell’istanza
di revisione da parte dell’Ufficio di tassazione.
Diritto
- conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
- secondo
il combinato disposto degli articoli 217 cpv. 2 e 227 cpv. 1 prima frase LT, il
contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo
dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla
Camera di diritto tributario;
- il
ricorrente sembra non tener conto della circostanza che questa Camera, con la
sentenza del 19 ottobre 2010, si è pronunciata sulla questione della
deducibilità di tutto quello che l’insorgente aveva qualificato “passivo
successorio”, comprese le spese notarili e di bollo, come pure l’onorario
dell’esecutore testamentario;
- in
particolare, citando la giurisprudenza del Tribunale federale, questa Camera ha
sottolineato che sono deducibili solo i costi che sono legati ad un acquisto
fiscalmente rilevante, mentre, quando l’acquisto di un immobile è avvenuto
mediante un trasferimento di proprietà soggetto a differimento dell’imposizione,
il calcolo del valore di investimento deve riferirsi all’ultima alienazione
imponibile;
- in altre
parole, non possono essere prese in considerazione, per il calcolo dell’utile
immobiliare, tutte quelle spese che sono legate al trasferimento che ha
beneficiato del differimento dell’imposizione;
- siccome
il ricorrente ha acquistato per successione gli immobili di cui si discute, non
possono essere dedotte dall’utile immobiliare tutte le spese che si riferiscono
al trasferimento a titolo gratuito;
- il
contribuente non può rimettere in discussione aspetti su cui la Camera di
diritto tributario si è già pronunciata a titolo definitivo;
- infatti,
l’unica ragione per cui la sentenza del 19 ottobre 2010 ha annullato le decisioni impugnate e rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione consiste nel
fatto che quest’ultimo non aveva assoggettato le cessioni immobiliari a tre
tassazioni separate, come previsto dal diritto applicabile;
- sebbene
la sentenza del 19 ottobre 2010 sia dunque una decisione di rinvio, essa si è
pronunciata definitivamente su tutti gli aspetti sollevati con il ricorso;
- ne
consegue che il contribuente non può contestare una seconda volta quanto è già
stato esaminato con il precedente ricorso;
- il
contribuente potrebbe tutt’al più contestare la suddivisione dell’utile
intrapresa dall’Ufficio di tassazione con le decisioni del 25 novembre 2010, se
ritenesse che quest’ultimo non si sia conformato alle indicazioni ricevute
dalla Camera di diritto tributario;
- in altre parole,
per quanto attiene alle deduzioni invocate, la Camera di diritto tributario non
può più esaminare le censure del ricorrente: in primo luogo, le argomentazioni contenute nella decisione di rinvio vincolano l’autorità inferiore, in virtù di un principio affermato in diverse disposizioni legali ed applicabile anche se non codificato; in secondo
luogo, se all’autorità superiore dovesse essere interposto un ricorso contro la
nuova decisione dell’autorità inferiore, essa stessa dovrebbe conformarsi alle
indicazioni contenute nella propria decisione di rinvio (cfr. p. es. le sentenze
del Tribunale federale del 6 ottobre 2005, n.1P.21/2005 e 1P.23/2005, consid. 3.1;
DTF 122 I 250 consid. 2; 117 V 237 consid. 2a ; 112 Ia 353 consid.
3c/bb ; 94 I 384 consid. 389; inoltre Weissenberger, in:
Waldmann/Weissenberger [a cura di], VwVG-Praxiskommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 28 ad art. 61 PA, p. 1214; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. II, Neuchâtel 1984, p. 869 ; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungs-band, Basilea 1990, n.
42.
IV, p. 131);
- con ogni verosimiglianza la sentenza del 19 ottobre 2010 era
anche suscettibile di ricorso al Tribunale federale, se non quale decisione
finale perlomeno quale decisione parziale (art. 91 legge federale sul Tribunale
federale LTF), essendosi pronunciata definitivamente su una o più conclusioni,
senza porre fine totalmente al procedimento;
- il
ricorso è conseguentemente irricevibile;
- vista la
particolarità del caso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali,
nonostante l’esito del ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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