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Decisione

80.2010.149

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare: esonero, inabilità per danno alla salute cagionato dal servizio, onere della prova, annullamento della decisione

1 febbraio 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. In

occasione del reclutamento, RI 1, nato nel 1975, di formazione elettromeccanico,

è stato incorporato nelle truppe d’aviazione quale meccanico d’elicotteri.

Il 5

febbraio 1996, egli è entrato in servizio presso la scuola reclute

dell’aviazione di __________. Il successivo 27 aprile 1996, durante un congedo

generale, è stato vittima di un incidente della circolazione stradale, nel

quale ha subito un trauma distorsivo alla colonna cervicale.

A seguito

di questo evento, con decisione del 17 giugno 1996, la competente Commissione per la visita sanitaria (di seguito: CVS) lo ha dichiarato inabile al

servizio militare per motivi di salute.

B. Da

quel momento, RI 1 è stato astretto al pagamento della tassa d’esenzione

dall’obbligo militare, che ha regolarmente corrisposto fino al 2004.

Ricevuta

la richiesta di pagamento dell’importo di fr. 714.10, relativo all’anno 2005 e

calcolato tenendo conto dei giorni di servizio prestati nella protezione civile,

il contribuente si è rivolto all’Ufficio della tassa militare, con scritto

dell’11 aprile 2007, sostenendo di non essere tenuto a nessun versamento. A suo

avviso, il congedo generale, durante il quale si era verificato l’incidente

menzionato, doveva infatti essere ritenuto parte del servizio militare, ragione

per cui il trauma subito doveva essere considerato un danno alla salute direttamente

causato dal servizio militare. Egli precisava inoltre di essere stato effettivamente

dichiarato inabile al servizio, ma di non avere mai avuto intenzione di farsi

scartare.

C. L’Ufficio

della tassa militare, con decisione del 3 settembre 2007, spiegava che le

condizioni per un’esenzione dal pagamento della tassa non erano date, proprio

poiché l’incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il milite si era

verificato durante un congedo generale, dopo l’arrivo al domicilio e prima

della partenza per il ritorno in caserma, e doveva pertanto essere considerato

siccome avvenuto fuori dal servizio.

D. Statuendo

su reclamo, con cui RI 1 aveva pure postulato la revisione di tutte le decisioni

di tassazione emesse in passato nei suoi confronti, il medesimo ufficio confermava,

con decisione del 3 agosto 2009, la decisione resa in precedenza, negando

l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra il servizio militare e lo

stato di salute del contribuente, dal momento che l’incidente era sopraggiunto

un sabato sera, quando quest’ultimo aveva già percorso indenne il tragitto dal

luogo di licenziamento al suo domicilio. A titolo abbondanziale, rilevava inoltre

che un eventuale nesso si sarebbe comunque interrotto il 7 ottobre 1996,

allorquando il medico che lo seguiva aveva decretato la fine della cura. Nello

stesso tempo, l’Ufficio della tassa militare negava gli estremi per procedere

ad una revisione delle decisioni emesse in precedenza.

E. Con

ricorso del 31 agosto 2009 alla Camera di diritto tributario, RI 1 sosteneva in

particolar modo che l’incidente di cui era stato vittima si era verificato

durante il tragitto di ritorno al domicilio, quindi comunque ancora durante il

servizio.

Questa

Camera, con sentenza dell’8 febbraio 2010, confermava il diniego delle

condizioni per procedere ad una revisione delle decisioni concernenti gli anni precedenti

il 2005, ma accoglieva la richiesta di esenzione dal pagamento della tassa per

quell’anno. Facendo riferimento a una sentenza del 30 aprile 2009 della Corte

europea dei diritti dell’uomo (causa Glor contro Svizzera), aveva

infatti concluso che chiunque è considerato inabile al servizio per una

menomazione fisica debba essere esonerato dal pagamento della tassa d’esenzione

dall’obbligo militare, indipendentemente dalla causa di questa inabilità.

F. Con

decisione del 29 novembre 2010, il Tribunale federale ha accolto il ricorso presentato

dall’Amministrazione federale delle contribuzioni contro la sentenza cantonale.

L’Alta Corte ha annullato quest’ultima e rinviato gli atti alla Camera di

diritto tributario per un nuovo giudizio, dopo aver proceduto ai necessari

complementi istruttori, verificando in particolare l’adempimento o meno delle

condizioni d’esonero indicate dall’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO. Il Tribunale

federale ha per contro ritenuto che il riferimento alla sentenza della Corte

europea dei diritti dell’uomo nella causa Glor contro Svizzera non giustificasse

l’esonero del ricorrente (inc.2C_226/2010).

Diritto

1. 1.1.

Assodato,

e del resto mai contestato, l’assoggettamento di RI 1 alla tassa d’esenzione

dall’obbligo militare giusta l’art. 2 LTEO (RS 661), preso inoltre atto delle

conclusioni del Tribunale federale in merito alla citata sentenza della Corte

europea dei diritti dell’uomo, che appunto contesterebbe alla Svizzera una

lesione dell’art. 14 CEDU unicamente in relazione alle specificità del caso Glor,

a questo stadio della procedura rimane da approfondire l’adempimento o meno delle

condizioni dell’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO, secondo cui è in particolare

esentato dalla stessa chiunque, nell’anno di assoggettamento in questione, per

un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile,

è dichiarato inabile al servizio o è dispensato dal medesimo.

1.2.

A tale

proposito, l’art. 2 dell’Ordinanza sulla tassa d’esenzione dall’obbligo

militare (OTEO; RS 661.1) precisa che un danno cagionato alla salute dal

servizio militare o civile è dato ogni volta che l’assoggettato all’obbligo

militare non è più abile al servizio in seguito a un’infermità o a un pericolo

di ricaduta, causati o aggravati in parte o totalmente dal servizio militare o

civile. Il secondo capoverso aggiunge poi che chiunque è dispensato dal

servizio per un danno causato alla salute dal servizio militare o civile è

esentato dalla tassa soltanto per al durata della dispensa.

Grave o

lieve che sia, per portare all’esonero il danno alla salute deve avere le sue

cause nel servizio militare o civile e comportare un’inabilità al servizio

stesso, che può essere definitiva (nel qual caso il milite non presta più

servizio militare e lascia l’esercito) ma anche temporanea (nel qual caso sarà dispensato

dal servizio solo per un certo periodo; cfr. Ordinanza federale concernente

l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare

servizio, RS 511.12). Diversamente dai motivi di esonero regolati dall’art. 4

cpv. 1 lett. a-ater LTEO, quello in discussione si basa in effetti

sull’idea che il danno subito costituisca un sacrificio che già compensa il non

dovere più prestare servizio (decisione TF n.2C_226/2010 del 29 novembre 2010,

consid. 3.3; decisione TF n.2A.64/1999 del 2 maggio 2000, consid. 1b; cfr.

anche Köbel, Die Befreiung vom

Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch Militärdienst, in: ASA

44 p. 224; Walti, Der

schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, p. 88).

1.3.

Secondo

la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la legge esige quindi un

nesso di causalità naturale ed adeguata tra l’affezione alla salute ed il servizio

prestato.

Un simile

nesso è adempiuto sia che il servizio abbia causato al milite un’infermità, sia

che abbia aggravato in maniera sensibile e durevole un’infermità preesistente

sia ancora che abbia causato o aggravato un pericolo di ricaduta di un’infermità

preesistente. L’esonero dal pagamento non è invece più giustificato dal momento

in cui lo stato di salute antecedente al servizio è ristabilito, ovvero dal

momento in cui l’attuale affezione alla salute sarebbe stata la medesima anche

senza il servizio prestato, perlomeno nei casi in cui il milite viene

dispensato dal servizio per un tempo determinato (art. 2 cpv. 2 OTEO; cfr.

anche decisione TF n.2A.464/2001 del 18 febbraio 2002).

Considerandi

2.

2.1.

Tornando

al caso in esame, come già esposto nella precedente decisione dell’8 febbraio

2010.

(inc. CDT 80.2009.128), l’Ufficio della tassa militare ha negato

l’esistenza di un nesso di causalità tra il servizio militare e lo stato di

salute del milite, argomentando in particolare che l’incidente stradale si sarebbe

verificato durante un congedo generale, dopo che lo stesso milite aveva già raggiunto

indenne il proprio domicilio di __________, aggiungendo poi che un eventuale

nesso causale si sarebbe comunque interrotto il 7 ottobre 1996, allorquando il

medico che lo seguiva aveva decretato la fine della cura.

Di parere

contrario è invece il ricorrente, che dinanzi a questa Camera ha sempre

sostenuto di essere stato vittima dell’incidente quando ancora si prestava a

rientrare dalla caserma di __________ al proprio domicilio, dove avrebbe

trascorso il fine settimana di congedo.

2.2

Così come

stabilito dall’art. 47 del Regolamento di servizio dell’esercito svizzero (RS

510.107

), il servizio militare si compone del tempo di lavoro, del riposo e

del tempo libero.

Non tutto

il tempo libero è però considerato servizio militare: ai sensi della legislazione

federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, per esempio, è ancora

reputato servizio militare il tragitto di andata e di ritorno dal luogo di

licenziamento al luogo di domicilio, non invece il tempo trascorso durante un

congedo generale (DTF 80 I 355; cfr. anche Walti,

op. cit., p. 89; Köbel, op. cit., p.

227), definito dall’art. 37 dell’ordinanza federale concernente l’obbligo di

prestare servizio militare (OOPSM, RS 512.21) come il tempo libero, della

durata di più di una giornata, ordinato per la maggior parte dei militari che

assolvono un servizio d’istruzione.

Ai fini

della presente procedura, diventa quindi determinante ricostruire il preciso

momento dell’incidente stradale del 27 aprile 1996, in cui è rimasto coinvolto il milite.

2.3

Come già

anticipato nella precedente decisione dell’8 febbraio 2010, la tesi del rientro

al domicilio sostenuta dal ricorrente appare a prima vista poco plausibile, ove

si pensi appena che l’incidente stradale si è verificato attorno alle ore

16:45, sulla strada cantonale di __________ (cfr. rapporto della polizia cantonale

del 27 aprile 1996, agli atti dell’incarto dell’assicurazione militare). A

questo proposito, non può infatti passare inosservato che la tratta __________,

di circa 340 chilometri, può essere percorsa, salvo imprevisti, in poco più di

tre ore (cfr., per esempio, l’apposito sito internet www.finaroute.ch) e che il congedo di

fine settimana inizia, perlomeno abitualmente, già la mattina presto.

Come pure

anticipato nella prima decisione, spetta però alle autorità cantonali di

tassazione stabilire d’ufficio, se necessario rivolgendosi a periti,

l’esistenza di un rapporto di causalità tra il servizio militare e l’affezione

di cui soffre l’interessato. Contrariamente a quanto sembra sostenere l’Ufficio

della tassa militare, ancora recentemente la giurisprudenza federale ha infatti

precisato che il principio della ripartizione oggettiva dell’onere della prova

si pone unicamente laddove l’autorità fiscale ha esperito tutte le indagini

necessarie e malgrado ciò la fattispecie o alcuni elementi di essa non possano

essere ricostruiti, di modo che sussista un’incertezza anche dopo la chiusura

dell’istruttoria. Solo in tal caso, il nesso di causalità tra servizio militare

e danno alla salute deve essere provato – o perlomeno reso verosimile – da

colui che se ne prevale (decisione TF n.2C_190/2007 del 23 ottobre 2007; cfr.

anche DTF 122 II 397).

Nel caso

in esame, non sembra invece che l’Ufficio della tassa militare abbia effettivamente

esperito tutte le opportune indagini per concludere che l’incidente si sia effettivamente

realizzato dopo che il ricorrente era già rientrato al proprio domicilio. Dagli

atti dell’incarto fiscale non è in particolare dato a sapere l’orario di

licenziamento, l’eventuale presenza di ingorghi stradali lungo il tragitto di ritorno

né tanto meno la tenuta del ricorrente al momento dell’infortunio (uniforme o

abiti civili).

2.4

Dall’esame

della documentazione non è neppure possibile imputare al ricorrente inopportune

deviazioni di percorso oppure prolungate soste in contrasto con l’obbligo

generale di percorrere i tragitti di andata e di ritorno dalla caserma entro un

termine ragionevole (cfr., per esempio, art. 3 della Legge federale

sull’assicurazione militare, LAM, RS 833.1), tali da interrompere un eventuale

relazione di causalità adeguata con il danno alla salute provocato dall’incidente

stradale.

D’altra

parte, la sola circostanza che il dott. med. __________ abbia concluso, il 7

ottobre 1996, la cura prescritta al ricorrente non giustifica in nessun caso una

successiva interruzione del nesso di causalità. Pur ammettendo che la tassa

militare sia sempre dovuta dal momento in cui lo stato di salute antecedente al

servizio viene ristabilito, così come sostenuto dall’Ufficio della tassa

militare, la semplice conclusione della cura prescritta dal dott. med. __________

non consente infatti di escludere un peggioramento dello stato preesistente

l’incidente stradale, tanto più che a decorrere dal 17 marzo 1997 il milite è

stato nuovamente ammesso al beneficio delle prestazioni dell’assicurazione

militare, proprio in relazione ai dolori residui del “colpo di frusta”

dell’aprile 1996 (cfr. lettera dell’Ufficio federale dell’assicurazione militare

del 31 luglio 1997, agli atti dell’incarto dell’assicurazione militare).

3.

In

simili circostanze, a questa Camera non resta quindi che rinviare gli atti all’Ufficio

della tassa militare, perché proceda alle necessarie indagini al fine di

stabilire l’originaria esistenza e l’eventuale interruzione di un nesso di

causalità adeguata tra il servizio militare e il danno alla salute che ha

portato alla dichiarazione d’inabilità, conformemente a quanto indicato

dall’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO.

Visto

l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231

LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione del 3 agosto 2009 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio della

tassa militare per nuova decisione, dopo avere esperito le necessarie indagini.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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