80.2010.149
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare: esonero, inabilità per danno alla salute cagionato dal servizio, onere della prova, annullamento della decisione
1 febbraio 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
80.2010.149
Data decisione, Autorità:
01.02.2011, CDT
Titolo:
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare: esonero, inabilità per danno alla salute cagionato dal servizio, onere della prova, annullamento della decisione
ESENZIONE DALLA TASSA
art. 2 cpv. 4 let. b cf. 1 LTEO
Incarto n.
80.2010.149
Lugano
1 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 31 agosto 2009 contro la decisione del 3
agosto 2009 in materia di tassa militare.
Fatti
A. In
occasione del reclutamento, RI 1, nato nel 1975, di formazione elettromeccanico,
è stato incorporato nelle truppe d’aviazione quale meccanico d’elicotteri.
Il 5
febbraio 1996, egli è entrato in servizio presso la scuola reclute
dell’aviazione di __________. Il successivo 27 aprile 1996, durante un congedo
generale, è stato vittima di un incidente della circolazione stradale, nel
quale ha subito un trauma distorsivo alla colonna cervicale.
A seguito
di questo evento, con decisione del 17 giugno 1996, la competente Commissione per la visita sanitaria (di seguito: CVS) lo ha dichiarato inabile al
servizio militare per motivi di salute.
B. Da
quel momento, RI 1 è stato astretto al pagamento della tassa d’esenzione
dall’obbligo militare, che ha regolarmente corrisposto fino al 2004.
Ricevuta
la richiesta di pagamento dell’importo di fr. 714.10, relativo all’anno 2005 e
calcolato tenendo conto dei giorni di servizio prestati nella protezione civile,
il contribuente si è rivolto all’Ufficio della tassa militare, con scritto
dell’11 aprile 2007, sostenendo di non essere tenuto a nessun versamento. A suo
avviso, il congedo generale, durante il quale si era verificato l’incidente
menzionato, doveva infatti essere ritenuto parte del servizio militare, ragione
per cui il trauma subito doveva essere considerato un danno alla salute direttamente
causato dal servizio militare. Egli precisava inoltre di essere stato effettivamente
dichiarato inabile al servizio, ma di non avere mai avuto intenzione di farsi
scartare.
C. L’Ufficio
della tassa militare, con decisione del 3 settembre 2007, spiegava che le
condizioni per un’esenzione dal pagamento della tassa non erano date, proprio
poiché l’incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il milite si era
verificato durante un congedo generale, dopo l’arrivo al domicilio e prima
della partenza per il ritorno in caserma, e doveva pertanto essere considerato
siccome avvenuto fuori dal servizio.
D. Statuendo
su reclamo, con cui RI 1 aveva pure postulato la revisione di tutte le decisioni
di tassazione emesse in passato nei suoi confronti, il medesimo ufficio confermava,
con decisione del 3 agosto 2009, la decisione resa in precedenza, negando
l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra il servizio militare e lo
stato di salute del contribuente, dal momento che l’incidente era sopraggiunto
un sabato sera, quando quest’ultimo aveva già percorso indenne il tragitto dal
luogo di licenziamento al suo domicilio. A titolo abbondanziale, rilevava inoltre
che un eventuale nesso si sarebbe comunque interrotto il 7 ottobre 1996,
allorquando il medico che lo seguiva aveva decretato la fine della cura. Nello
stesso tempo, l’Ufficio della tassa militare negava gli estremi per procedere
ad una revisione delle decisioni emesse in precedenza.
E. Con
ricorso del 31 agosto 2009 alla Camera di diritto tributario, RI 1 sosteneva in
particolar modo che l’incidente di cui era stato vittima si era verificato
durante il tragitto di ritorno al domicilio, quindi comunque ancora durante il
servizio.
Questa
Camera, con sentenza dell’8 febbraio 2010, confermava il diniego delle
condizioni per procedere ad una revisione delle decisioni concernenti gli anni precedenti
il 2005, ma accoglieva la richiesta di esenzione dal pagamento della tassa per
quell’anno. Facendo riferimento a una sentenza del 30 aprile 2009 della Corte
europea dei diritti dell’uomo (causa Glor contro Svizzera), aveva
infatti concluso che chiunque è considerato inabile al servizio per una
menomazione fisica debba essere esonerato dal pagamento della tassa d’esenzione
dall’obbligo militare, indipendentemente dalla causa di questa inabilità.
F. Con
decisione del 29 novembre 2010, il Tribunale federale ha accolto il ricorso presentato
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni contro la sentenza cantonale.
L’Alta Corte ha annullato quest’ultima e rinviato gli atti alla Camera di
diritto tributario per un nuovo giudizio, dopo aver proceduto ai necessari
complementi istruttori, verificando in particolare l’adempimento o meno delle
condizioni d’esonero indicate dall’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO. Il Tribunale
federale ha per contro ritenuto che il riferimento alla sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo nella causa Glor contro Svizzera non giustificasse
l’esonero del ricorrente (inc.2C_226/2010).
Diritto
1. 1.1.
Assodato,
e del resto mai contestato, l’assoggettamento di RI 1 alla tassa d’esenzione
dall’obbligo militare giusta l’art. 2 LTEO (RS 661), preso inoltre atto delle
conclusioni del Tribunale federale in merito alla citata sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, che appunto contesterebbe alla Svizzera una
lesione dell’art. 14 CEDU unicamente in relazione alle specificità del caso Glor,
a questo stadio della procedura rimane da approfondire l’adempimento o meno delle
condizioni dell’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO, secondo cui è in particolare
esentato dalla stessa chiunque, nell’anno di assoggettamento in questione, per
un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile,
è dichiarato inabile al servizio o è dispensato dal medesimo.
1.2.
A tale
proposito, l’art. 2 dell’Ordinanza sulla tassa d’esenzione dall’obbligo
militare (OTEO; RS 661.1) precisa che un danno cagionato alla salute dal
servizio militare o civile è dato ogni volta che l’assoggettato all’obbligo
militare non è più abile al servizio in seguito a un’infermità o a un pericolo
di ricaduta, causati o aggravati in parte o totalmente dal servizio militare o
civile. Il secondo capoverso aggiunge poi che chiunque è dispensato dal
servizio per un danno causato alla salute dal servizio militare o civile è
esentato dalla tassa soltanto per al durata della dispensa.
Grave o
lieve che sia, per portare all’esonero il danno alla salute deve avere le sue
cause nel servizio militare o civile e comportare un’inabilità al servizio
stesso, che può essere definitiva (nel qual caso il milite non presta più
servizio militare e lascia l’esercito) ma anche temporanea (nel qual caso sarà dispensato
dal servizio solo per un certo periodo; cfr. Ordinanza federale concernente
l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare
servizio, RS 511.12). Diversamente dai motivi di esonero regolati dall’art. 4
cpv. 1 lett. a-ater LTEO, quello in discussione si basa in effetti
sull’idea che il danno subito costituisca un sacrificio che già compensa il non
dovere più prestare servizio (decisione TF n.2C_226/2010 del 29 novembre 2010,
consid. 3.3; decisione TF n.2A.64/1999 del 2 maggio 2000, consid. 1b; cfr.
anche Köbel, Die Befreiung vom
Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch Militärdienst, in: ASA
44 p. 224; Walti, Der
schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, p. 88).
1.3.
Secondo
la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la legge esige quindi un
nesso di causalità naturale ed adeguata tra l’affezione alla salute ed il servizio
prestato.
Un simile
nesso è adempiuto sia che il servizio abbia causato al milite un’infermità, sia
che abbia aggravato in maniera sensibile e durevole un’infermità preesistente
sia ancora che abbia causato o aggravato un pericolo di ricaduta di un’infermità
preesistente. L’esonero dal pagamento non è invece più giustificato dal momento
in cui lo stato di salute antecedente al servizio è ristabilito, ovvero dal
momento in cui l’attuale affezione alla salute sarebbe stata la medesima anche
senza il servizio prestato, perlomeno nei casi in cui il milite viene
dispensato dal servizio per un tempo determinato (art. 2 cpv. 2 OTEO; cfr.
anche decisione TF n.2A.464/2001 del 18 febbraio 2002).
Considerandi
2.
2.1.
Tornando
al caso in esame, come già esposto nella precedente decisione dell’8 febbraio
2010.
(inc. CDT 80.2009.128), l’Ufficio della tassa militare ha negato
l’esistenza di un nesso di causalità tra il servizio militare e lo stato di
salute del milite, argomentando in particolare che l’incidente stradale si sarebbe
verificato durante un congedo generale, dopo che lo stesso milite aveva già raggiunto
indenne il proprio domicilio di __________, aggiungendo poi che un eventuale
nesso causale si sarebbe comunque interrotto il 7 ottobre 1996, allorquando il
medico che lo seguiva aveva decretato la fine della cura.
Di parere
contrario è invece il ricorrente, che dinanzi a questa Camera ha sempre
sostenuto di essere stato vittima dell’incidente quando ancora si prestava a
rientrare dalla caserma di __________ al proprio domicilio, dove avrebbe
trascorso il fine settimana di congedo.
2.2
Così come
stabilito dall’art. 47 del Regolamento di servizio dell’esercito svizzero (RS
510.107
), il servizio militare si compone del tempo di lavoro, del riposo e
del tempo libero.
Non tutto
il tempo libero è però considerato servizio militare: ai sensi della legislazione
federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, per esempio, è ancora
reputato servizio militare il tragitto di andata e di ritorno dal luogo di
licenziamento al luogo di domicilio, non invece il tempo trascorso durante un
congedo generale (DTF 80 I 355; cfr. anche Walti,
op. cit., p. 89; Köbel, op. cit., p.
227), definito dall’art. 37 dell’ordinanza federale concernente l’obbligo di
prestare servizio militare (OOPSM, RS 512.21) come il tempo libero, della
durata di più di una giornata, ordinato per la maggior parte dei militari che
assolvono un servizio d’istruzione.
Ai fini
della presente procedura, diventa quindi determinante ricostruire il preciso
momento dell’incidente stradale del 27 aprile 1996, in cui è rimasto coinvolto il milite.
2.3
Come già
anticipato nella precedente decisione dell’8 febbraio 2010, la tesi del rientro
al domicilio sostenuta dal ricorrente appare a prima vista poco plausibile, ove
si pensi appena che l’incidente stradale si è verificato attorno alle ore
16:45, sulla strada cantonale di __________ (cfr. rapporto della polizia cantonale
del 27 aprile 1996, agli atti dell’incarto dell’assicurazione militare). A
questo proposito, non può infatti passare inosservato che la tratta __________,
di circa 340 chilometri, può essere percorsa, salvo imprevisti, in poco più di
tre ore (cfr., per esempio, l’apposito sito internet www.finaroute.ch) e che il congedo di
fine settimana inizia, perlomeno abitualmente, già la mattina presto.
Come pure
anticipato nella prima decisione, spetta però alle autorità cantonali di
tassazione stabilire d’ufficio, se necessario rivolgendosi a periti,
l’esistenza di un rapporto di causalità tra il servizio militare e l’affezione
di cui soffre l’interessato. Contrariamente a quanto sembra sostenere l’Ufficio
della tassa militare, ancora recentemente la giurisprudenza federale ha infatti
precisato che il principio della ripartizione oggettiva dell’onere della prova
si pone unicamente laddove l’autorità fiscale ha esperito tutte le indagini
necessarie e malgrado ciò la fattispecie o alcuni elementi di essa non possano
essere ricostruiti, di modo che sussista un’incertezza anche dopo la chiusura
dell’istruttoria. Solo in tal caso, il nesso di causalità tra servizio militare
e danno alla salute deve essere provato – o perlomeno reso verosimile – da
colui che se ne prevale (decisione TF n.2C_190/2007 del 23 ottobre 2007; cfr.
anche DTF 122 II 397).
Nel caso
in esame, non sembra invece che l’Ufficio della tassa militare abbia effettivamente
esperito tutte le opportune indagini per concludere che l’incidente si sia effettivamente
realizzato dopo che il ricorrente era già rientrato al proprio domicilio. Dagli
atti dell’incarto fiscale non è in particolare dato a sapere l’orario di
licenziamento, l’eventuale presenza di ingorghi stradali lungo il tragitto di ritorno
né tanto meno la tenuta del ricorrente al momento dell’infortunio (uniforme o
abiti civili).
2.4
Dall’esame
della documentazione non è neppure possibile imputare al ricorrente inopportune
deviazioni di percorso oppure prolungate soste in contrasto con l’obbligo
generale di percorrere i tragitti di andata e di ritorno dalla caserma entro un
termine ragionevole (cfr., per esempio, art. 3 della Legge federale
sull’assicurazione militare, LAM, RS 833.1), tali da interrompere un eventuale
relazione di causalità adeguata con il danno alla salute provocato dall’incidente
stradale.
D’altra
parte, la sola circostanza che il dott. med. __________ abbia concluso, il 7
ottobre 1996, la cura prescritta al ricorrente non giustifica in nessun caso una
successiva interruzione del nesso di causalità. Pur ammettendo che la tassa
militare sia sempre dovuta dal momento in cui lo stato di salute antecedente al
servizio viene ristabilito, così come sostenuto dall’Ufficio della tassa
militare, la semplice conclusione della cura prescritta dal dott. med. __________
non consente infatti di escludere un peggioramento dello stato preesistente
l’incidente stradale, tanto più che a decorrere dal 17 marzo 1997 il milite è
stato nuovamente ammesso al beneficio delle prestazioni dell’assicurazione
militare, proprio in relazione ai dolori residui del “colpo di frusta”
dell’aprile 1996 (cfr. lettera dell’Ufficio federale dell’assicurazione militare
del 31 luglio 1997, agli atti dell’incarto dell’assicurazione militare).
3.
In
simili circostanze, a questa Camera non resta quindi che rinviare gli atti all’Ufficio
della tassa militare, perché proceda alle necessarie indagini al fine di
stabilire l’originaria esistenza e l’eventuale interruzione di un nesso di
causalità adeguata tra il servizio militare e il danno alla salute che ha
portato alla dichiarazione d’inabilità, conformemente a quanto indicato
dall’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO.
Visto
l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231
LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione del 3 agosto 2009 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio della
tassa militare per nuova decisione, dopo avere esperito le necessarie indagini.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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