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Decisione

80.2010.15

Deduzioni: spese professionali, contribuente con reddito inferiore alla deduzione dal reddito dei coniugi

6 dicembre 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

oltre ad essere docente di latino e greco presso il Liceo di __________ è

attivo come ricercatore per il Fondo Nazionale Svizzero. La moglie RI 2 è docente

universitaria presso l’Università di __________ e attiva nel campo della

ricerca.

Nella

dichiarazione fiscale 2007, i contribuenti facevano valere le seguenti spese professionali

per il marito:

spese

abbonamento mezzo pubblico contribuente fr. 700.–

spesa

bicicletta fr.

700.–

altre

spese professionali fr. 12'749.-

In queste

ultime rientravano le spese relative all’acquisto di libri ed in particolar modo

fr. 1'560.- per la sola opera di __________, oltre a quelle per l’uso di un

locale a scopo professionale e per materiale informatico.

Per la

moglie chiedevano invece la deduzione di fr. 5'000.- per l’alloggio.

B. Notificando

ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 7 ottobre 2009,

l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr.

72'900.– per l’IC ed in fr. 85'200.– per l’IFD. Per quanto attiene alle spese

professionali, aveva ammesso in deduzione le spese per i libri nella misura di

fr. 11'190.–, escludendo quanto pagato per l’acquisto dell’opera di __________,

sulla base dell’argomentazione secondo cui “le spese per l’acquisto di libri

d’antiquariato non sono ammesse”.

Per

quanto concerne le spese professionali della moglie, l’autorità riconosceva solamente

la deduzione di CHF 3'000.- adducendo la motivazione secondo la quale si

sarebbe “tenuto conto delle spese già riconosciute in deduzione per l’attività

del marito per l’acquisto di libri e per le spese supplementari di ricerca a __________”.

Per i

contributi al terzo pilastro A concedeva la deduzione massima del 20% del

reddito dell’attività lucrativa, prevista per i non affiliati ad un istituto di

previdenza professionale.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 22 ottobre 2009

(poi sviluppato con scritto del 9 dicembre 2009). Essi chiedevano dapprima che

la deduzione di fr. 1'560.-, per l’acquisto del volume di tutte le opere

mediche di Gabriel Fallopius venisse riconosciuta ed argomentavano che

l’autorità non aveva fornito alcuna spiegazione oggettiva atta a negare il mancato

riconoscimento. Lo stesso ragionamento veniva fatto valere per la deduzione dei

contributi della moglie al terzo pilastro, in quanto secondo i contribuenti

l’UT non avrebbe proposto una motivazione adeguata.

Infine

gli insorgenti riproponevano la richiesta della deduzione di fr. 5'000.- per le

spese professionali della moglie, riferite unicamente all’alloggio a __________.

I

contribuenti contestavano sostanzialmente la modifica degli importi relativi

alla tassazione 2007 rispetto a quanto stabilito durante l’audizione del 6

marzo 2009 che vedeva coinvolti l’Ufficio di tassazione e i coniugi.

D. Con

decisione del 31 dicembre 2009, l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente

il reclamo in materia di imposta cantonale, riducendo il reddito imponibile a

fr. 72'700.–, mentre lo respingeva per quanto attiene all’IFD. Dapprima

ricordava che l’autorità fiscale non è affatto vincolata a quanto svolto nei passati

periodi fiscali e sottolineava come la deduzione dell’80% accordata ai

contribuenti per i libri acquistati fosse più che generosa rispetto alla

vigente giurisprudenza. L’Ufficio suddivideva inoltre le altre spese

professionali fra i due coniugi, “nell’impossibilità di stabilire le

acquisizioni da attribuirsi alla sola attività del marito”. In tal modo, il

totale delle spese professionali del marito si riduceva a fr. 10'095.–, mentre

cresceva a fr. 6'375.– la somma delle spese della moglie. Di conseguenza,

veniva ridotta da fr. 7'400.– a fr. 6'771.– la deduzione dal reddito dei

coniugi, per il fatto che la stessa doveva essere limitata al reddito netto inferiore.

Pertanto, secondo l’UT, sarebbe stato irrilevante stabilire se le spese per le

trasferte a __________ e le altre spese della moglie potessero essere ammesse

in misura maggiore in quanto il reddito conseguito dalla stessa poteva al

massimo essere azzerato con il riconoscimento delle deduzioni per le spese

professionali, per le deduzioni dei premi del terzo pilastro A e infine per la

deduzione del reddito dell’attività lucrativa dei coniugi.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 invocano

nuovamente il rispetto dell’accordo del 6 marzo 2009 facendo valere le

deduzioni di fr. 700.- per l’utilizzo della bicicletta, fr. 700.- per uso di

mezzi pubblici, fr. 13'449.- quale totale delle spese professionali del marito

e fr. 5'000.- per le spese professionali della moglie.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. 25 cpv. 1 LT le spese professionali deducibili sono:

a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Tra gli

altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le

spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT).

Per le

spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a-c dell’art. 25 LT sono

stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

1.2.

Sono

considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi

dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono

stabilite come segue:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera

(cilindrata fino al 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr.

700.− l’anno;

c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese

del mezzo pubblico disponibile (art. 4 cpv. 1 del Decreto esecutivo del

12 dicembre 2006 concernente l’imposizione delle persone fisiche valevole per

il periodo fiscale 2007).

Eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può

servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per

motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e

fino a 65 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2 Decreto esecutivo del 12

dicembre 2006 concernente l’imposizione delle persone fisiche valevole per il

periodo fiscale 2007).

Anche

per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto

dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione

delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa

dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo

privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia

disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che

il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese

effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente

aggiornata (per il periodo 2007: fr. 700.− all’anno per la bicicletta e

il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,65 al km per

l’automobile).

1.3.

Nel caso

in esame, i ricorrenti contestano la decisione dell’Ufficio di tassazione, che

ha ridotto le deduzioni delle spese di trasporto del marito e chiedono che le

stesse siano riportate all’ammontare concesso nella decisione di tassazione,

cioè a fr. 700.− per l’uso del mezzo pubblico ed ulteriori fr. 700.- per

l’uso della bicicletta. L’Ufficio di tassazione ha per contro riconosciuto per

la deduzione in questione un importo pari a fr. 370.− relativo all’abbonamento

del mezzo pubblico e fr. 350.- legati all’uso della bicicletta.

Orbene,

nel ricorso i contribuenti non spiegano perché dovrebbe essere loro concessa la

deduzione per l’uso di due diversi mezzi di trasporto da parte della stessa

persona. Si suppone che la ragione vada ricercata nel fatto che il marito si

reca a lavorare con il mezzo pubblico o in bicicletta a seconda della stagione

e delle condizioni climatiche. In tal caso, la decisione dell’Ufficio di tassazione,

che ha concesso la deduzione dell’intero abbonamento relativo al mezzo pubblico

utilizzato dal ricorrente (fr. 370.–) ed ha aggiunto un ulteriore importo di fr.

350.- per l’uso parziale della bicicletta, appare addirittura generosa.

1.4.

È vero

che i ricorrenti sembrano fondare la loro contestazione piuttosto su quanto

deciso dalla stessa autorità fiscale nel periodo fiscale precedente.

A tale riguardo,

va ricordato che l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili

di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da

sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le

decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione

per notifiche ulteriori (sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in: RtiD

II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT

II-2003 n. 15t, consid. 5.3).

Il fatto

che nella tassazione del periodo 2006 l’Ufficio avesse mantenuto la deduzione

delle spese di trasporto richieste in deduzione dai contribuenti non lo vincola

dunque per i periodi seguenti.

2. 2.1.

Si tratta

a questo punto di confrontarsi con la deduzione delle altre spese professionali

fatte valere dai coniugi __________.

È

opportuno ricordare che entrambi affiancano all’insegnamento – al liceo

cantonale il marito ed all’Università di Zurigo la moglie – un’intensa attività

di ricerca, che nel caso di RI 1 è sostenuta dal Fondo Nazionale Svizzero per

la Ricerca Scientifica.

Con la

decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione le seguenti

spese:

·

per i libri, l’80% del totale degli acquisti

sostenuti nel 2007, compreso il volume di Gabriel Falloppius “Opera quae

adhuc extant omnia”, precedentemente escluso, per un totale di fr. 6'510.–;

·

per il materiale informatico fr. 239.–;

La somma

delle spese per i libri e per il materiale informatico è poi stata ripartita

per metà ciascuno (fr. 3'375.–) fra marito e moglie.

Inoltre,

per il marito sono state concesse le seguenti deduzioni ulteriori:

·

per l’uso a scopo professionale di un locale

nell’abitazione dei contribuenti fr. 3'000.–;

·

per le spese di ricerca a __________ fr. 3'000.–.

E per la

moglie ha ammesso ulteriori fr. 3'000.– per spese di ricerca e di trasferta a __________.

La

deduzione complessiva delle altre spese professionali per il marito ammonta pertanto

a fr. 9'375.– e per la moglie a fr. 6’375.–.

La

contestazione che è oggetto del ricorso non concerne quindi più le spese per i

libri, dopo che è stato ammesso in deduzione anche quanto pagato per il libro

antico inizialmente escluso.

L’unica

deduzione ancora litigiosa è quella delle spese per l’appartamento di __________,

aggiunte alle spese professionali della moglie. L’autorità fiscale l’ha

limitata a fr. 3'000.–, argomentando che “il reddito da lei conseguito può al

massimo essere azzerato con il riconoscimento delle deduzioni per spese professionali,

delle deduzioni dei premi al terzo Pilastro A, e infine con il riconoscimento

della deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi”.

2.2.

2.2.1.

È vero

che l’eventuale aumento delle deduzioni delle spese professionali della moglie

non avrebbe alcun effetto sulla misura del reddito imponibile dei contribuenti.

Infatti, si ridurrebbe di riflesso la deduzione dal reddito dell’attività

lucrativa dei coniugi.

2.2.2.

Secondo gli articoli 212 cpv. 2 LIFD e 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono

in comunione domestica, è concessa una deduzione di fr. 7’600.– per l'IFD e di

fr. 7’400.– per l' IC dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue

indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro;

una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo

determinante alla professione , al commercio o all' impresa dell' altro.

L’Amministrazione federale

delle contribuzioni (AFC) ha indirizzato agli uffici di tassazione delle istruz ioni per la concessione dell’analoga deduzione prevista dagli articoli 33 cpv.

2 e 212 cpv. 2 LIFD (Circolare n. 13 del 28 luglio 1994). Esse prevedono, in

particolare, quanto segue:

·

se i coniugi svolgono un'attività indipendente l'una dall'altra

la deduzione è operata dal minore dei due redditi del lavoro o, in caso di

collaborazione, dal reddito lavorativo comune dei coniugi;

·

se il minore dei redditi del lavoro è inferiore all'ammontare

della deduzione legale, è possibile dedurre solo questo importo inferiore;

·

se l'attività lucrativa comporta una perdita, non è data alcuna

deduzione;

·

non è possibile ridurre la deduzione per il solo fatto che il

coniuge che consegue il reddito minore lavora solo durante una parte dell'anno

o a tempo parziale

(cfr. anche CDT n.

80.96.00068 dell'11 ottobre 1996, in RDAT I-1997 n. 13t; cfr. inoltre, la sentenza

del Tribunale federale del 1° settembre 2005 n.2P.35/2005 e 2A.48/2005,

in RF 2006 p. 310, consid. 4.1).

2.2.3.

Per

quanto attiene alla definizione del reddito del lavoro, da cui si intraprende

la deduzione, secondo la già citata circolare si deve intendere la totalità del

reddito del contribuente derivante da un'attività lucrativa dipendente e

indipendente, principale e accessoria, conformemente alla dichiarazione d'imposta.

Se si tratta del reddito di un'attività lucrativa dipendente, esso corrisponde

al salario lordo, dopo deduzione delle spese per il conseguimento del reddito,

dei contributi all'AVS/AI/IPG/AD, dei contributi alla previdenza professionale

(2° pilastro) e dei premi per l'AINP (cfr. Circolare n. 13 dell’AFC, par. 1).

Secondo il Tribunale federale, considerato il fatto che quella in discussione

costituisce una deduzione analoga ad una deduzione sociale, il reddito

dell’attività lucrativa dipendente deve essere al netto anche dei contributi

versati alla previdenza professionale vincolata (3° Pilastro A; cfr. RF 2006 p.

310 consid. 4.3).

2.2.4.

Ne

consegue che, se il reddito del lavoro della moglie si riducesse ulteriormente,

per effetto dell’aumento delle spese professionali ammesse in deduzione, si

ridurrebbe la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi.

Infatti, la stessa è già inferiore all’ammontare legale ed è già quindi ammessa

solo nella misura del reddito del lavoro inferiore, cioè in casu

di quello della moglie.

2.3.

Alla luce

delle considerazioni che precedono, è del tutto irrilevante accertare se si

giustifichi l’aumento della deduzione delle “altre spese professionali” di RI 2. A tale riguardo, appare plausibile che quest’ultima debba pagare una pigione di fr. 5'000.–

all’anno per alloggiare a __________, dove svolge l’attività di docente universitaria.

È anche vero che il marito ha già beneficiato di una deduzione di fr. 3'000.–

per spese legate alla ricerca, in particolare proprio per trasferte a __________.

L’eventuale aumento della deduzione per la moglie potrebbe allora anche essere

affiancato ad una riduzione della deduzione per il marito, cosa che

evidentemente non sarebbe nell’interesse dei contribuenti, poiché comporterebbe

un aumento del reddito imponibile.

La

questione, per le ragioni già ricordate, può comunque essere lasciata aperta.

3. 3.1.

Gli

insorgenti sostengono tuttavia che le loro pretese sarebbero giustificate dal

fatto che le deduzioni fatte valere “sono in accordo con quanto stabilito

nell’audizione del 6.3.2009”. In sostanza, secondo i contribuenti, con la

decisione impugnata l’autorità fiscale avrebbe disatteso quanto si era

impegnata a fare nel verbale di udienza redatto nell’ambito della procedura di

reclamo relativa al periodo fiscale 2006.

3.2.

Il

principio della buona fede (Treu und Glauben), che vieta alle autorità

un comportamento contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della

giustificata fiducia, è direttamente deducibile dall'art. 9 Cost. fed.. Deriva

tra l'altro da questo principio che le informazioni ed assicurazioni inesatte o

contrarie al diritto date da un organo dell'amministrazione, vincolano, sotto

determinate condizioni, l'autorità. La realizzazione di questo effetto dipende

specialmente dalla questione di sapere se il cittadino, osservando la diligenza

richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere l'inesattezza

dell'informazione nonché l'incompetenza dell'autorità (ASA 60 p. 56, 55 p. 391;

DTF 117 Ia 297).

Secondo

la dottrina e la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea rilasciata

dall'autorità amministrativa è vincolante, se:

a) l'informazione

è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una

completa ed esatta esposizione della fattispecie;

b) l'autorità

in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in

buona fede che lo fosse;

c) il

cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente

l'inesattezza;

d) il

cittadino ha preso, confidando nell'esattezza dell'informazione, delle disposizioni

che non possono più essere revocate senza pregiudizio;

e) l'ordinamento

legale non è mutato nel frattempo

(DTF 121

Considerandi

II 473 consid. 2c; 115 Ia 12 consid. 4a; 116 Ib 185 consid. 3c; 117 Ia 285

consid. 2b; 119 Ib 229 consid. 4c; DTF 113 V 87; Baur, Auskünfte und Zusagen der Steuerbehörden an Private im

schweizerischen Steuerrecht, tesi, Zurigo 1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow,

Verwaltungsrechtssprechung, I, num. 75 B III 3; Soldini,

Il principio della buona fede nel diritto delle assicurazioni sociali, in:

Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali - Miscellanea per il 75°

anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna 1992, p. 103,

nota 4; Blumenstein/Locher, System

des Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 28).

3.3

Anche nel

corso della procedura di reclamo relativa alla tassazione IC/IFD 2006 erano

litigiose le deduzioni delle spese professionali. Ebbene, l’udienza del 6 marzo

2009.

si è conclusa con la sottoscrizione di un verbale, con il quale le parti

hanno convenuto di “ridefinire la tassazione” su questa base:

le altre

spese professionali fissate in ragione di fr. 10'800.–, composte dalle spese

per i libri concesse in ragione dell’80% dell’elenco dichiarato (fr. 4'000.–),

dalle spese per materiale informatico di fr. 800.–, della camera al domicilio

fr. 3'000.– ed ulteriori fr. 3'000.– comprensivi delle spese sostenute nella

ricerca intesa come “trasferte a __________, ecc.”.

Lo stesso

metro verrà riportato nelle decisioni di tassazioni valide per gli anni fiscali

2007.

e 2008.

È

immediatamente evidente che la transazione in questione concerne esclusivamente

il periodo fiscale 2006. Per quanto attiene ai periodi successivi, il verbale

si limita ad affermare che verrà applicato “lo stesso metro”.

Ora, dal

punto di vista della buona fede, non si può chiaramente sostenere che i ricorrenti

abbiano preso, confidando nell'esattezza dell'informazione ricevuta in tale

sede, “delle disposizioni che non possono più essere revocate senza pregiudizio”.

Una simile ipotesi è esclusa già dalla semplice circostanza che i periodi fiscali

di cui si tratta (2007 e 2008) si erano già conclusi il giorno in cui il

verbale è stato sottoscritto.

3.4

A

prescindere da tale aspetto, non si vede come si possa affermare che la decisione

impugnata sia in contrasto con il contenuto del verbale in discussione.

Infatti,

con la decisione su reclamo relativa al periodo fiscale 2007, sono state ammesse

tutte le deduzioni invocate dal marito ed in particolare l’80% delle spese per

l’acquisto di tutti i libri, compreso un testo antico di un certo valore.

Per

quanto attiene alle spese professionali della moglie, il verbale non contiene alcuna

precisazione ed, in particolare, tace completamente sulle spese per l’alloggio

a __________, per le quali non risulta che i contribuenti avessero invocato

alcuna deduzione. Solo per il marito si dice che gli viene riconosciuta una deduzione

di fr. 3'000.– “comprensivi delle spese sostenute nella ricerca intesa come ‘trasferte

a __________, ecc.’”. Cioè la stessa deduzione che gli è stata concessa anche

con la decisione impugnata.

Se poi la

censura dei ricorrenti dovesse essere rivolta contro la ripartizione delle

spese librarie fra marito e moglie, anche a tale proposito il verbale in

questione non si pronuncia. In ogni caso, la suddivisione appare più che

giustificata, in considerazione del fatto che il campo di ricerca dei coniugi è

essenzialmente lo stesso ed essi stessi hanno riconosciuto che i testi

acquistati “costituiscono un bene per lo più comune e condiviso” (cfr. lettera

del 9 dicembre 2009 all’Ufficio di tassazione).

4.

Il ricorso è conseguentemente

respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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