80.2010.150
Prestazioni in capitale della previdenza: disposizione transitoria nella LT, determinazione dell'aliquota, versamento di più prestazioni nello stesso periodo fiscale
23 maggio 2011Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2010.150
Data decisione, Autorità:
23.05.2011, CDT
Titolo:
Prestazioni in capitale della previdenza: disposizione transitoria nella LT, determinazione dell'aliquota, versamento di più prestazioni nello stesso periodo fiscale
PRESTAZIONI IN CAPITALE PROVENIENTI DALLA PREVIDENZA
art. 38 LT
art. 58 cpv. 1 LT
art. 306 LT
Incarto n.
80.2010.150
Lugano
23 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 9 dicembre 2010 contro la decisione del 16
novembre 2010 in materia di IC 2000.
Fatti
A. RI 1
riceveva, nel corso dell’anno 2000, due distinte liquidazioni previdenziali in
capitale: la prima, afferente al II pilastro, per un importo di fr.
1'889’120.–; la seconda, relativa al III pilastro, per un importo di fr.
69’514.–.
B. Con
decisioni del 28 novembre 2005, l’Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava
al contribuente la tassazione dell’imposta annua intera IC/IFD 2000 sulle prestazioni
in capitale provenienti dalla previdenza. L’imposta era commisurata in fr.
75'719,15.– per l’IC e di fr. 36'358,40.– per l’IFD.
Con
particolare riferimento all’IC, l’Ufficio allegava alla decisione un prospetto
riportante i complessi calcoli effettuati al fine di determinare le aliquote di
imposta, manifestando di aver applicato il combinato disposto di cui agli artt.
38, 58 e 306 LT: in concreto, l’Ufficio aveva proceduto al cumulo delle due
prestazioni in capitale (II pilastro + III pilastro), quindi al calcolo
dell’imposta secondo l’aliquota di cui all’art. 38 LT, successivamente al
calcolo dell’imposta secondo l’aliquota ridotta di cui all’art. 306 LT per la
sola prestazione del II Pilastro e, infine, verificando la convenienza del
calcolo agevolato, aveva determinato l’imposta finale tenendo conto, per
l’appunto, delle riduzioni di cui al citato art. 306 LT.
C. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 dicembre 2005, nel quale
contestava il calcolo dell’IC così come effettuato dall’Ufficio di tassazione.
A suo avviso, le due prestazioni previdenziali dovevano essere tassate separatamente:
quella del II pilastro con una imposizione che tenesse conto delle aliquote
agevolate di cui all’art. 306 LT (da ciò derivandone un’imposta di fr.
68'653,75.–); quella del III pilastro con una imposizione che applicasse le
aliquote di cui all’art. 38 LT (ossia quella minima del 2%, per un’imposta di
fr. 1’390.–). Per un totale IC pari a fr. 70'043,75.– anziché fr. 75'719,15.
L’autorità
fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 16 novembre 2010, in cui, dopo aver confermato integralmente il calcolo effettuato in precedenza, così motivava
il rigetto del reclamo:
Il
contribuente contesta l’imposizione del 2° e 3° pilastro A. Chiede che non
vengano cumulate le due prestazioni.
La circolare n. 3/1999 DdC, che abroga quella del 1995, prevede: le prestazioni
in capitale provenienti dalla previdenza (1°, 2°, 3° pilastro e analoghi
versamenti del datore di lavoro), sono imponibili nel modo seguente: assogettamento
ad un’imposta separata annua che è dovuta per l’anno in cui i proventi sono
stati conseguiti (art. 58 LT). Se sono state versate diverse prestazioni in
capitale nello stesso anno, l’imposta è commisurata alla totalità delle
prestazioni. In base al principio del cumulo dei redditi (art. 8 LT).
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta le argomentazioni
poste dall’Ufficio di tassazione a fondamento della propria decisione sul reclamo.
In particolare, il contribuente lamenta la illegittimità della circolare cui ha
fatto riferimento l’autorità di tassazione, poiché la formulazione dell’art.
306 LT dovrebbe comportare che le prestazioni in capitale del II pilastro
debbano venire tassate separatamente da quelle del III pilastro.
Diritto
1. Per
inquadrare correttamente la questione sottoposta al giudizio di questa Camera,
è opportuno un esame ad ampio raggio dell’evoluzione legislativa in materia
previdenziale e tributaria che ha condotto alla disciplina normativa
applicabile ratione temporis. Le argomentazioni difensive delle parti,
infatti, sollevano un problema di interpretazione della legge in merito al
regime fiscale applicabile in caso di due prestazioni previdenziali in capitale
nell’arco dello stesso anno e riferibili, almeno una delle due, al regime
agevolato di cui all’art. 306 LT.
1.1.
L’art. 83
della legge sulla previdenza professionale (LPP) del 25.6.1982, entrata in
vigore il 1° gennaio 1987 e attualmente in vigore, ha stabilito, variando il
regime precedente, che le prestazioni degli Istituti di previdenza e delle
forme previdenziali siano imponibili totalmente come reddito per le imposte
federali, cantonali e comunali. Questa norma fa da contraltare alla deducibilità
dei contributi versati in conformità della LPP e delle sue ordinanze di
applicazione, sia che si tratti di previdenza professionale in senso stretto,
sia che si verta in materia di previdenza individuale vincolata (cfr. rapporto
N. 2980 R del 29 gennaio 1986 della Commissione speciale in materia tributaria
sul messaggio del 9 ottobre 1985 del Consiglio di Stato).
Il diritto federale, quindi, a partire da tale intervento normativo non
contempla più alcuna distinzione tra contributi del datore di lavoro e
contributi propri del contribuente.
Tuttavia, al fine di garantire equità di trattamento nei confronti dei
contribuenti i cui rapporti di previdenza sono stati, sino ad allora,
disciplinati in modo diverso, l’art. 98 cpv. 4 LPP ha introdotto un periodo
transitorio di quindici anni per il passaggio al nuovo ordinamento (cfr.
rapporto N. 2980 R del 29 gennaio 1986 della Commissione speciale in materia
tributaria sul messaggio del 9 ottobre 1985 del Consiglio di Stato), stabilendo
che l’art. 83 non si applicasse, nel periodo transitorio citato, né per le
liquidazioni in capitale che decorrono o sono divenute esigibili prima della
sua entrata in vigore (1° gennaio 1987), né per le prestazioni fondate su un rapporto
di previdenza già esistente al momento della sua entrata in vigore che
decorrono o divengono esigibili durante un periodo, appunto, di quindici anni
da quella data.
1.2.
Il
legislatore cantonale, viste le surriferite nuove norme di diritto federale, ha
proceduto ad aggiornare la normativa cantonale, con legge del 18 febbraio 1986,
entrata in vigore dal 1° gennaio 1987.
Con tale
intervento è stato modificato, in particolare, l’art. 39 della legge tributaria
del Canton Ticino (LT) allora in vigore (cioè quella del 1976): mentre, nella
versione originaria, tale articolo prevedeva la deduzione dei versamenti fatti
dal contribuente nel caso di imposizione separata dei versamenti in capitale
effettuati da un’istituzione di previdenza, nella nuova formulazione non è
stata più prevista detta deduzione nel caso di liquidazioni in capitale
provenienti dalla previdenza professionale divenute esigibili prima del 1°
gennaio 1987 o fondate su un rapporto di previdenza già esistenti alla data del
31 dicembre 1986 ed esigibili prima del 1° gennaio 2002.
Stralciati,
poi, i cpv. 3 e 4 dell’art. 39 in quanto divenuti privi d’oggetto, dal momento
che la legge non distingue più tra contributi propri e contributi del datore di
lavoro (cfr. messaggio cit., pag. 26), è rimasto invariato invece il 2° cpv.
dell’art. 39, che prevedeva un’aliquota ridotta.
Si può,
quindi, affermare che il regime transitorio introdotto dal nuovo art. 39 LT non
prevedeva più, a differenza del vecchio, la deduzione dei contributi propri;
manteneva, invece, l’aliquota ridotta (cpv. 2). La soluzione di un’aliquota
ridotta per un periodo intermedio, a mente del Legislatore, tutelava
adeguatamente i diritti di chi, prima del 1977, non aveva potuto beneficiare
della deduzione integrale o parziale dei contributi (cfr. rapporto cit., pag.
42).
Dall’esame
della nuova normativa sino ad ora esaminata, quindi, ci si trovava davanti ad
un sistema graduale così combinato:
- durante i primi 10 anni (1977 – 1986): aliquote ridotte e tassazione
parziale (ossia deduzione dei contributi propri);
- durante i successivi 15 anni (1987 – 2002): aliquote ridotte e
tassazione integrale;
- a partire dal 2002: tassazione secondo l’art. 38 LT, ossia in modo
integrale e secondo aliquote ordinarie (cfr. rapporto cit., pag. 41 e segg.)
1.3.
Nel 1990
è stata poi approvata, ed è tuttora in vigore, la legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID), che
ha apportato una serie di importanti modifiche al sistema tributario. Per
quanto qui di interesse, l’art. 11 cpv. 3 ha innovato il sistema previgente stabilendo che “le prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza,
come pure i versamenti in caso di morte o di danni durevoli al corpo o alla
salute, devono venire imposti separatamente”. Gli stessi emolumenti devono
soggiacere “in tutti i casi a un’imposta annua intera”.
In
applicazione della LAID, il legislatore cantonale è intervenuto nuovamente sul
sistema tributario ticinese, approvando in data 21 giugno 1994 la nuova legge
tributaria e recependo, in particolare, il nuovo sistema previsto dal citato
art. 11 cpv. 3 LAID. L’art. 38 ha stabilito, infatti, che le prestazioni in
capitale di cui si discute siano “imposte separatamente con un’imposta annua
intera” (cpv. 1), quest’ultima calcolata con “l’aliquota che sarebbe applicabile
se fosse corrisposta una prestazione annua pari a un quindicesimo dell’importo
della prestazione in capitale”, con un minimo del 2% (cpv. 2).
1.4.
È
importante notare che, come emerge dal messaggio del 13 ottobre 1993 del
Consiglio di Stato, nella stesura iniziale si era rinunciato a riproporre la
norma transitoria di cui all’art. 39 della vecchia LT riguardante, come visto
in precedenza, la tassazione delle liquidazioni in capitale della previdenza
fondate su di un rapporto di previdenza già esistente al 31 dicembre 1986 e che
sarebbero diventate esigibili prima del 1° gennaio 2001. Ciò in quanto la
tassazione attenuata di queste prestazioni non veniva considerata compatibile
con la LAID, anche tenuto conto del fatto che il contribuente ticinese aveva
già beneficiato del particolare regime transitorio per un periodo più lungo (20
anni) dell’analogo regime transitorio (15 anni) previsto dalla LPP.
Senonché,
in sede di Commissione speciale in materia tributaria, è stata richiesta la
reintroduzione del regime attenuato di cui alla norma transitoria ex art. 39
vecchia LT, considerata in determinati casi più favorevole del nuovo articolo
38 (cfr. verbale della Commissione del 23 febbraio 1994).
La
mozione è stata poi approvata (cfr. verbale della Commissione del 2 marzo 1994)
e, pertanto, nel corpo normativo della nuova LT è stato inserito l’art. 306 il
quale stabiliva che, in deroga all’articolo 38 capoverso 2, e fino al 31
dicembre 2000, le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza
professionale fondate su un rapporto di previdenza già esistente al 31 dicembre
1986 fossero imposte secono aliquote progressive agevolate.
Tale
norma transitoria doveva essere applicata secondo il principio della lex
mitior, ossia unicamente in quei casi in cui l’imposta calcolata in base
alla stessa fosse risultata più favorevole al contribuente rispetto a quella
calcolata secondo il nuovo articolo 38 (cfr. rapporto N. 4169 R1 della
Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 del
Consiglio di Stato).
In
concreto, l’Autorità fiscale era tenuta a calcolare l’imposta sia in base
all’art. 38, sia in base all’art. 306, per poi applicare quella più favorevole
al contribuente (cfr. rapporto cit.).
1.5.
In questo
contesto, deve ancora essere ricordato il tenore dell’art. 58 cpv. 1 LT, che
concerne le basi di calcolo temporali dell’imposta. La disposizione in
questione prevede che l’imposta annua intera per proventi da lotterie e
manifestazioni analoghe (art. 36) e per prestazioni in capitale provenienti
dalla previdenza (art. 38) sia dovuta per l’anno fiscale nel corso del quale il
provento particolare è stato conseguito. Specifica poi che, se ne sono stati
conseguiti diversi nello stesso anno fiscale, l’imposta è commisurata alla
totalità dei proventi. Per la commisurazione dell’imposta i proventi secondo
l’articolo 36 sono considerati separatamente da quelli secondo l’articolo 38.
A
proposito dell’ultima frase dell’art. 58 cpv. 1 LT, si sottolinea che l’art. 36
LT disciplina l’imposizione dei proventi da lotterie e manifestazioni analoghe.
2. 2.1.
La premessa
sull’evoluzione normativa in ambito tributario permette, ora, di scendere
all’esame del caso sottoposto al giudizio di questa Camera.
Come anticipato nell’esposizione dei fatti, il ricorrente ha ricevuto, nel
corso dell’anno 2000, due distinte liquidazioni previdenziali in capitale: la
prima, afferente al II pilastro, per un importo di fr. 1'889’120.–; la seconda,
relativa al III pilastro, per un importo di fr. 69’514.–.
È sorta contestazione tra
il ricorrente e l’Ufficio di tassazione in merito al regime applicabile e alla
relativa modalità di calcolo dell’imposta: il ricorrente ritiene che le due prestazioni previdenziali debbano venire tassate
separatamente (ossia quella di cui al II pilastro con una imposizione che tenga
conto delle aliquote agevolate di cui all’art. 306 LT e quella di cui al II
pilastro con una imposizione che applichi le aliquote di cui all’art. 38 LT);
l’Autorità fiscale, invece, partendo dal presupposto che nel 2000 il
contribuente ha ricevuto due liquidazioni previdenziali in capitale, sostiene
che si debba procedere al calcolo dell’imposta commisurata alla totalità dei
proventi delle prestazioni nell’anno solare 2000, facendo comunque valere
l’agevolazione di cui all’art. 306 LT all’interno del complesso calcolo che ne
deriva.
2.2.
L’autorità
fiscale, nello specifico, ha applicato una circolare della Divisione delle
contribuzioni (la circolare N. 3/1999 del 1° dicembre 1998) che, nel richiamare
l’art. 58 LT, prevede proprio che, in caso di più prestazioni in capitale
liquidate nello stesso anno, anche in presenza di prestazioni previdenziali del
Considerandi
II pilastro si debba comunque garantire l’imposizione di un’imposta commisurata
alla totalità delle prestazioni.
Poiché la
“soluzione” prospettata dalla richiamata circolare, e fatta propria
dall’Ufficio di tassazione, è stata espressamente contestata dal ricorrente, è
necessario tornare nuovamente sul dato normativo e verificare se,
effettivamente, l’interpretazione fornita dalla circolare sia corretta.
3.
3.1.
Si è visto che, in sede di formulazione della LT del 1994, la disposizione
transitoria di cui all’art. 39 della vecchia LT in un primo momento era stata
stralciata, in quanto ritenuta in contrasto con la LAID, mentre in sede di
Commissione (e, quindi, di stesura definitiva del testo di legge) era stata poi
riproposta con la formulazione dell’attuale art. 306 LT.
Senonché,
si è visto anche che l’art. 58 della medesima LT prevede che, se sono stati
conseguite diverse prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza nello
stesso anno fiscale, l’imposta debba essere commisurata alla totalità dei
proventi. L’art. 58, però, nella sua formulazione letterale richiama soltanto
l’art. 38 e non anche l’art. 306.
Si pone
il problema interpretativo, dunque, di verificare se tale lacuna sia frutto di
una decisione consapevole del legislatore o non sia, piuttosto, conseguenza di
una mera dimenticanza in sede di redazione della legge.
3.2
Secondo
la giurisprudenza, una norma va innanzitutto interpretata secondo il suo tenore
letterale (interpretazione letterale). Se il testo legale non è assolutamente
chiaro, o se più interpretazioni si prestano, il giudice è tenuto a ricercare
il vero significato della norma, deducendolo dalle relazioni che intercorrono
tra essa e altre disposizioni legali e dal contesto legislativo in cui si inserisce
(interpretazione sistematica), dal fine che la norma persegue o dall'interesse
tutelato (interpretazione teleologica), nonché dalla volontà del legislatore
(interpretazione storica), così come essa traspare dai materiali legislativi
(sentenza CDT dell’8 ottobre 2009, inc. n. 80.2009.106). Se il testo di legge è
chiaro, l'autorità chiamata ad applicare il diritto può distanziarsene soltanto
se sussistono motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchi
completamente il vero senso della norma. Simili motivi possono risultare dai
materiali legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra
quest'ultima e altre disposizioni (sentenza CDT del 22 ottobre 2008, inc. n.
80.2007
, consid. 3.3; DTF 129 I 12 consid. 3.3; 128 II 56 consid. 4, 66
consid. 4a; 128 I 34 consid. 3b; 126 II 71 consid. 6d p. 80 s.).
3.3
Alla luce
dei criteri interpretativi sopra esposti, si deve innanzitutto riconoscere che
il mero dato letterale delle disposizioni che regolano il caso in esame non
risulta chiaro, esponendosi ad interpretazioni diverse.
La
fattispecie oggetto del presente giudizio, infatti, concerne la tassazione di
due diverse prestazioni previdenziali in capitale avvenute nello stesso anno,
di cui una rientrante nel regime di tassazione attenuata prevista dalla
disciplina transitoria: si pone il problema, quindi, se applicare solo l’art.
306.
LT (in base ad una interpretazione rigida dell’art. 58 che richiama
espressamente solo l’art. 38), il quale prevede un regime agevolato per le prestazioni
del II pilastro, ma non affronta espressamente l’ipotesi di più liquidazioni in
capitale nello stesso anno; o se applicare in combinato disposto l’art. 306 e
l’art. 58 (superando, quindi, la lacuna testuale presente in quest’ultimo),
prevedendo una tassazione agevolata per le liquidazioni in capitale del II
pilastro pur mantenendo il cumulo delle prestazioni percepite nello stesso
anno.
3.4
Non
risultando chiaro il testo normativo, risulta allora necessario ricercare il
vero significato delle norme in questione e verificare se siano o meno
compatibili, dunque applicabili o meno entrambe al caso di specie. A tal fine,
si deve far ricorso ai criteri suppletivi di cui si è parlato in precedenza
(interpretazione sistematica, teleologica e storica).
Al
riguardo, è da rilevare come la disciplina “transitoria” di cui si discute sia
stata mantenuta dal legislatore del 1994 al solo fine di continuare a garantire
equità di tassazione nei confronti di quei contribuenti che avessero, sino al
31.
dicembre 2000, maturato prestazioni previdenziali del II pilastro acquisite
con i criteri impositivi della normativa precedente al 1987. La finalità della
norma di cui all’art. 306 LT, dunque, è quella di individuare una eccezione al
solo sistema di aliquote ordinarie previste dall’art. 38 e non, invece, al sistema
generale di imposizione delle prestazioni previdenziali.
In altri
termini, è da riconoscere come, in sede di discussione della LT del 1994, il
legislatore abbia deciso di mantenere la norma transitoria senza, però,
manifestare in alcun modo la volontà di modificare e/o disapplicare il regime
di cumulabilità previsto dall’art. 58 (cfr. verbali della Commissione del 23
febbraio e del 2 marzo 1994; cfr. anche rapporto N. 4169 R1 della Commissione
speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 del Consiglio di
Stato).
Tale
conclusione è supportata da almeno tre ordini di considerazioni:
- in base al primo, di natura teleologica, il regime di cumulabilità
delle prestazioni previdenziali in capitale ricevute nello stesso anno,
previsto dall’art. 58 cpv. 1 LT, non va di per sé contro la finalità perseguita
dal legislatore nel mantenere le aliquote agevolate, finalità riferibile
solamente alla necessità di non gravare eccessivamente prestazioni che già in
passato (ossia prima del 1987) avevano subito una imposizione ora non più prevista;
- in base al secondo, di natura sistematica, va rilevato che già la
normativa tributaria ticinese del 1976 contemplava, all’art. 102 cpv. 2, il
cumulo dei redditi come base di calcolo dell’aliquota d’imposta “se sono stati
realizzati diversi profitti in capitale nello stesso anno fiscale”. Il sistema
del cumulo, pertanto, già in quella sede non era ritenuto incompatibile con
l’allora norma transitoria a regime agevolato di cui all’art. 39 cpv. 2 LT-1976,
che come ricordato è stato ripreso dall’art. 306 della nuova legge tributaria;
- in base al terzo, di natura storica, non si può ignorare che
l’adozione dell’art. 306 LT è avvenuta durante i lavori della Commissione
speciale in materia tributaria, che ha così voluto introdurre un’eccezione al
regime impositivo definito dal disegno di legge del Consiglio di Stato: il
mancato adeguamento dell’art. 58 cpv. 1 LT non permette in alcun modo di
ravvisare la volontà del legislatore di derogare a quanto previsto da questa
disposizione, che, come si è già rilevato, distingue chiaramente fra il regime
previsto per le prestazioni in capitale della previdenza ed i proventi delle
lotterie, escludendo un cumulo delle prime con le seconde.
3.5
Va anche
ribadito che l’art. 58 LT si inserisce nel titolo IV della legge tributaria che
definisce le basi di calcolo temporali, ed in particolare il periodo fiscale
determinante per il calcolo delle diverse imposte considerate. Se si ammettesse
che l’art. 58 LT ignora l’imposta annua intera disciplinata dall’art. 306 LT,
si dovrebbe concludere per l’esistenza di una lacuna, non essendo prevista
alcuna disposizione che stabilisca le basi di calcolo di tale imposta speciale.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, un testo legale soffre di una lacuna,
alla quale il giudice deve rimediare secondo la regola generale posta dall’art.
1.
cpv. 2 CC, in particolar modo quando lascia irrisolta una questione giuridica
che la sua applicazione solleva inevitabilmente e se una soluzione non può
essere dedotta né dal testo né dall’interpretazione della legge (lacuna
propria; DTF 125 III 425 consid. 3a; 117 III 3 consid. 2b).
Dovendo colmare
una simile lacuna, nel caso concreto ben difficilmente il giudice escluderebbe
il cumulo delle prestazioni in capitale ex art. 306 LT con quelle disciplinate
dall’art. 38 LT. Infatti, come emerge chiaramente dal tenore dell’ultima frase
dell’art. 58 LT, il legislatore ha voluto cumulare fra loro, da una parte,
diverse prestazioni in capitale della previdenza e, dall’altra parte, diverse
vincite alle lotterie, conseguite nello stesso anno, escludendo per contro solo
il cumulo delle prestazioni previdenziali con i proventi delle lotterie.
3.5
È da
ritenere, pertanto, che il combinato disposto degli articoli 38, 58 cpv. 1 e
306.
LT vada letto in reciproca connessione, con la conseguenza che, nel caso
del ricorrente, avendo egli ricevuto due liquidazioni previdenziali in capitale
nell’arco dello stesso anno 2000, di cui una rientrante nel regime agevolato
transitorio, la relativa tassazione doveva avvenire nel seguente modo:
- primo passaggio: cumulo di entrambe le prestazioni ai sensi
dell’art. 58 LT;
- secondo passaggio: calcolo dell’imposta annua intera con l’aliquota
parametrata ad 1/15 dell’importo cumulato, ai sensi dell’art. 38 LT (nella
formulazione precedente alla modifica della legge del 6 dicembre 2000, entrata
in vigore il 1° gennaio 2001);
- terzo passaggio: calcolo separato dell’imposta applicabile alla sola
prestazione relativa al II pilastro con aliquote progressive ridotte, ai sensi
dell’art. 306 LT;
- quarto passaggio: verifica della convenienza del regime di cui
all’art. 306 LT e, in caso affermativo, deduzione dell’importo di vantaggio
(differenza tra il valore dell’imposta sul II pilastro con aliquota art. 38 ed
il valore dell’imposta sul II pilastro con aliquote art. 306) dall’importo
d’imposta precedentemente calcolata con i criteri dell’art. 38 LT sulle due
prestazioni cumulate.
In
pratica, esattamente il sistema di calcolo utilizzato dall’Ufficio di
tassazione, invero piuttosto complesso, ma verosimilmente il solo possibile che
tenga dovutamente conto delle prescrizioni sia dell’art. 38, che dell’art. 306
LT che, ancora, dell’art. 58 LT. Deve ritenersi, dunque, che l’Autorità fiscale
abbia correttamente applicato le norme tributarie vigenti nell’anno fiscale in
considerazione (2000).
5.
Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster