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Decisione

80.2010.150

Prestazioni in capitale della previdenza: disposizione transitoria nella LT, determinazione dell'aliquota, versamento di più prestazioni nello stesso periodo fiscale

23 maggio 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

riceveva, nel corso dell’anno 2000, due distinte liquidazioni previdenziali in

capitale: la prima, afferente al II pilastro, per un importo di fr.

1'889’120.–; la seconda, relativa al III pilastro, per un importo di fr.

69’514.–.

B. Con

decisioni del 28 novembre 2005, l’Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava

al contribuente la tassazione dell’imposta annua intera IC/IFD 2000 sulle prestazioni

in capitale provenienti dalla previdenza. L’imposta era commisurata in fr.

75'719,15.– per l’IC e di fr. 36'358,40.– per l’IFD.

Con

particolare riferimento all’IC, l’Ufficio allegava alla decisione un prospetto

riportante i complessi calcoli effettuati al fine di determinare le aliquote di

imposta, manifestando di aver applicato il combinato disposto di cui agli artt.

38, 58 e 306 LT: in concreto, l’Ufficio aveva proceduto al cumulo delle due

prestazioni in capitale (II pilastro + III pilastro), quindi al calcolo

dell’imposta secondo l’aliquota di cui all’art. 38 LT, successivamente al

calcolo dell’imposta secondo l’aliquota ridotta di cui all’art. 306 LT per la

sola prestazione del II Pilastro e, infine, verificando la convenienza del

calcolo agevolato, aveva determinato l’imposta finale tenendo conto, per

l’appunto, delle riduzioni di cui al citato art. 306 LT.

C. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 dicembre 2005, nel quale

contestava il calcolo dell’IC così come effettuato dall’Ufficio di tassazione.

A suo avviso, le due prestazioni previdenziali dovevano essere tassate separatamente:

quella del II pilastro con una imposizione che tenesse conto delle aliquote

agevolate di cui all’art. 306 LT (da ciò derivandone un’imposta di fr.

68'653,75.–); quella del III pilastro con una imposizione che applicasse le

aliquote di cui all’art. 38 LT (ossia quella minima del 2%, per un’imposta di

fr. 1’390.–). Per un totale IC pari a fr. 70'043,75.– anziché fr. 75'719,15.

L’autorità

fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 16 novembre 2010, in cui, dopo aver confermato integralmente il calcolo effettuato in precedenza, così motivava

il rigetto del reclamo:

Il

contribuente contesta l’imposizione del 2° e 3° pilastro A. Chiede che non

vengano cumulate le due prestazioni.

La circolare n. 3/1999 DdC, che abroga quella del 1995, prevede: le prestazioni

in capitale provenienti dalla previdenza (1°, 2°, 3° pilastro e analoghi

versamenti del datore di lavoro), sono imponibili nel modo seguente: assogettamento

ad un’imposta separata annua che è dovuta per l’anno in cui i proventi sono

stati conseguiti (art. 58 LT). Se sono state versate diverse prestazioni in

capitale nello stesso anno, l’imposta è commisurata alla totalità delle

prestazioni. In base al principio del cumulo dei redditi (art. 8 LT).

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta le argomentazioni

poste dall’Ufficio di tassazione a fondamento della propria decisione sul reclamo.

In particolare, il contribuente lamenta la illegittimità della circolare cui ha

fatto riferimento l’autorità di tassazione, poiché la formulazione dell’art.

306 LT dovrebbe comportare che le prestazioni in capitale del II pilastro

debbano venire tassate separatamente da quelle del III pilastro.

Diritto

1. Per

inquadrare correttamente la questione sottoposta al giudizio di questa Camera,

è opportuno un esame ad ampio raggio dell’evoluzione legislativa in materia

previdenziale e tributaria che ha condotto alla disciplina normativa

applicabile ratione temporis. Le argomentazioni difensive delle parti,

infatti, sollevano un problema di interpretazione della legge in merito al

regime fiscale applicabile in caso di due prestazioni previdenziali in capitale

nell’arco dello stesso anno e riferibili, almeno una delle due, al regime

agevolato di cui all’art. 306 LT.

1.1.

L’art. 83

della legge sulla previdenza professionale (LPP) del 25.6.1982, entrata in

vigore il 1° gennaio 1987 e attualmente in vigore, ha stabilito, variando il

regime precedente, che le prestazioni degli Istituti di previdenza e delle

forme previdenziali siano imponibili totalmente come reddito per le imposte

federali, cantonali e comunali. Questa norma fa da contraltare alla deducibilità

dei contributi versati in conformità della LPP e delle sue ordinanze di

applicazione, sia che si tratti di previdenza professionale in senso stretto,

sia che si verta in materia di previdenza individuale vincolata (cfr. rapporto

N. 2980 R del 29 gennaio 1986 della Commissione speciale in materia tributaria

sul messaggio del 9 ottobre 1985 del Consiglio di Stato).

Il diritto federale, quindi, a partire da tale intervento normativo non

contempla più alcuna distinzione tra contributi del datore di lavoro e

contributi propri del contribuente.

Tuttavia, al fine di garantire equità di trattamento nei confronti dei

contribuenti i cui rapporti di previdenza sono stati, sino ad allora,

disciplinati in modo diverso, l’art. 98 cpv. 4 LPP ha introdotto un periodo

transitorio di quindici anni per il passaggio al nuovo ordinamento (cfr.

rapporto N. 2980 R del 29 gennaio 1986 della Commissione speciale in materia

tributaria sul messaggio del 9 ottobre 1985 del Consiglio di Stato), stabilendo

che l’art. 83 non si applicasse, nel periodo transitorio citato, né per le

liquidazioni in capitale che decorrono o sono divenute esigibili prima della

sua entrata in vigore (1° gennaio 1987), né per le prestazioni fondate su un rapporto

di previdenza già esistente al momento della sua entrata in vigore che

decorrono o divengono esigibili durante un periodo, appunto, di quindici anni

da quella data.

1.2.

Il

legislatore cantonale, viste le surriferite nuove norme di diritto federale, ha

proceduto ad aggiornare la normativa cantonale, con legge del 18 febbraio 1986,

entrata in vigore dal 1° gennaio 1987.

Con tale

intervento è stato modificato, in particolare, l’art. 39 della legge tributaria

del Canton Ticino (LT) allora in vigore (cioè quella del 1976): mentre, nella

versione originaria, tale articolo prevedeva la deduzione dei versamenti fatti

dal contribuente nel caso di imposizione separata dei versamenti in capitale

effettuati da un’istituzione di previdenza, nella nuova formulazione non è

stata più prevista detta deduzione nel caso di liquidazioni in capitale

provenienti dalla previdenza professionale divenute esigibili prima del 1°

gennaio 1987 o fondate su un rapporto di previdenza già esistenti alla data del

31 dicembre 1986 ed esigibili prima del 1° gennaio 2002.

Stralciati,

poi, i cpv. 3 e 4 dell’art. 39 in quanto divenuti privi d’oggetto, dal momento

che la legge non distingue più tra contributi propri e contributi del datore di

lavoro (cfr. messaggio cit., pag. 26), è rimasto invariato invece il 2° cpv.

dell’art. 39, che prevedeva un’aliquota ridotta.

Si può,

quindi, affermare che il regime transitorio introdotto dal nuovo art. 39 LT non

prevedeva più, a differenza del vecchio, la deduzione dei contributi propri;

manteneva, invece, l’aliquota ridotta (cpv. 2). La soluzione di un’aliquota

ridotta per un periodo intermedio, a mente del Legislatore, tutelava

adeguatamente i diritti di chi, prima del 1977, non aveva potuto beneficiare

della deduzione integrale o parziale dei contributi (cfr. rapporto cit., pag.

42).

Dall’esame

della nuova normativa sino ad ora esaminata, quindi, ci si trovava davanti ad

un sistema graduale così combinato:

- durante i primi 10 anni (1977 – 1986): aliquote ridotte e tassazione

parziale (ossia deduzione dei contributi propri);

- durante i successivi 15 anni (1987 – 2002): aliquote ridotte e

tassazione integrale;

- a partire dal 2002: tassazione secondo l’art. 38 LT, ossia in modo

integrale e secondo aliquote ordinarie (cfr. rapporto cit., pag. 41 e segg.)

1.3.

Nel 1990

è stata poi approvata, ed è tuttora in vigore, la legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID), che

ha apportato una serie di importanti modifiche al sistema tributario. Per

quanto qui di interesse, l’art. 11 cpv. 3 ha innovato il sistema previgente stabilendo che “le prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza,

come pure i versamenti in caso di morte o di danni durevoli al corpo o alla

salute, devono venire imposti separatamente”. Gli stessi emolumenti devono

soggiacere “in tutti i casi a un’imposta annua intera”.

In

applicazione della LAID, il legislatore cantonale è intervenuto nuovamente sul

sistema tributario ticinese, approvando in data 21 giugno 1994 la nuova legge

tributaria e recependo, in particolare, il nuovo sistema previsto dal citato

art. 11 cpv. 3 LAID. L’art. 38 ha stabilito, infatti, che le prestazioni in

capitale di cui si discute siano “imposte separatamente con un’imposta annua

intera” (cpv. 1), quest’ultima calcolata con “l’aliquota che sarebbe applicabile

se fosse corrisposta una prestazione annua pari a un quindicesimo dell’importo

della prestazione in capitale”, con un minimo del 2% (cpv. 2).

1.4.

È

importante notare che, come emerge dal messaggio del 13 ottobre 1993 del

Consiglio di Stato, nella stesura iniziale si era rinunciato a riproporre la

norma transitoria di cui all’art. 39 della vecchia LT riguardante, come visto

in precedenza, la tassazione delle liquidazioni in capitale della previdenza

fondate su di un rapporto di previdenza già esistente al 31 dicembre 1986 e che

sarebbero diventate esigibili prima del 1° gennaio 2001. Ciò in quanto la

tassazione attenuata di queste prestazioni non veniva considerata compatibile

con la LAID, anche tenuto conto del fatto che il contribuente ticinese aveva

già beneficiato del particolare regime transitorio per un periodo più lungo (20

anni) dell’analogo regime transitorio (15 anni) previsto dalla LPP.

Senonché,

in sede di Commissione speciale in materia tributaria, è stata richiesta la

reintroduzione del regime attenuato di cui alla norma transitoria ex art. 39

vecchia LT, considerata in determinati casi più favorevole del nuovo articolo

38 (cfr. verbale della Commissione del 23 febbraio 1994).

La

mozione è stata poi approvata (cfr. verbale della Commissione del 2 marzo 1994)

e, pertanto, nel corpo normativo della nuova LT è stato inserito l’art. 306 il

quale stabiliva che, in deroga all’articolo 38 capoverso 2, e fino al 31

dicembre 2000, le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza

professionale fondate su un rapporto di previdenza già esistente al 31 dicembre

1986 fossero imposte secono aliquote progressive agevolate.

Tale

norma transitoria doveva essere applicata secondo il principio della lex

mitior, ossia unicamente in quei casi in cui l’imposta calcolata in base

alla stessa fosse risultata più favorevole al contribuente rispetto a quella

calcolata secondo il nuovo articolo 38 (cfr. rapporto N. 4169 R1 della

Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 del

Consiglio di Stato).

In

concreto, l’Autorità fiscale era tenuta a calcolare l’imposta sia in base

all’art. 38, sia in base all’art. 306, per poi applicare quella più favorevole

al contribuente (cfr. rapporto cit.).

1.5.

In questo

contesto, deve ancora essere ricordato il tenore dell’art. 58 cpv. 1 LT, che

concerne le basi di calcolo temporali dell’imposta. La disposizione in

questione prevede che l’imposta annua intera per proventi da lotterie e

manifestazioni analoghe (art. 36) e per prestazioni in capitale provenienti

dalla previdenza (art. 38) sia dovuta per l’anno fiscale nel corso del quale il

provento particolare è stato conseguito. Specifica poi che, se ne sono stati

conseguiti diversi nello stesso anno fiscale, l’imposta è commisurata alla

totalità dei proventi. Per la commisurazione dell’imposta i proventi secondo

l’articolo 36 sono considerati separatamente da quelli secondo l’articolo 38.

A

proposito dell’ultima frase dell’art. 58 cpv. 1 LT, si sottolinea che l’art. 36

LT disciplina l’imposizione dei proventi da lotterie e manifestazioni analoghe.

2. 2.1.

La premessa

sull’evoluzione normativa in ambito tributario permette, ora, di scendere

all’esame del caso sottoposto al giudizio di questa Camera.

Come anticipato nell’esposizione dei fatti, il ricorrente ha ricevuto, nel

corso dell’anno 2000, due distinte liquidazioni previdenziali in capitale: la

prima, afferente al II pilastro, per un importo di fr. 1'889’120.–; la seconda,

relativa al III pilastro, per un importo di fr. 69’514.–.

È sorta contestazione tra

il ricorrente e l’Ufficio di tassazione in merito al regime applicabile e alla

relativa modalità di calcolo dell’imposta: il ricorrente ritiene che le due prestazioni previdenziali debbano venire tassate

separatamente (ossia quella di cui al II pilastro con una imposizione che tenga

conto delle aliquote agevolate di cui all’art. 306 LT e quella di cui al II

pilastro con una imposizione che applichi le aliquote di cui all’art. 38 LT);

l’Autorità fiscale, invece, partendo dal presupposto che nel 2000 il

contribuente ha ricevuto due liquidazioni previdenziali in capitale, sostiene

che si debba procedere al calcolo dell’imposta commisurata alla totalità dei

proventi delle prestazioni nell’anno solare 2000, facendo comunque valere

l’agevolazione di cui all’art. 306 LT all’interno del complesso calcolo che ne

deriva.

2.2.

L’autorità

fiscale, nello specifico, ha applicato una circolare della Divisione delle

contribuzioni (la circolare N. 3/1999 del 1° dicembre 1998) che, nel richiamare

l’art. 58 LT, prevede proprio che, in caso di più prestazioni in capitale

liquidate nello stesso anno, anche in presenza di prestazioni previdenziali del

Considerandi

II pilastro si debba comunque garantire l’imposizione di un’imposta commisurata

alla totalità delle prestazioni.

Poiché la

“soluzione” prospettata dalla richiamata circolare, e fatta propria

dall’Ufficio di tassazione, è stata espressamente contestata dal ricorrente, è

necessario tornare nuovamente sul dato normativo e verificare se,

effettivamente, l’interpretazione fornita dalla circolare sia corretta.

3.

3.1.

Si è visto che, in sede di formulazione della LT del 1994, la disposizione

transitoria di cui all’art. 39 della vecchia LT in un primo momento era stata

stralciata, in quanto ritenuta in contrasto con la LAID, mentre in sede di

Commissione (e, quindi, di stesura definitiva del testo di legge) era stata poi

riproposta con la formulazione dell’attuale art. 306 LT.

Senonché,

si è visto anche che l’art. 58 della medesima LT prevede che, se sono stati

conseguite diverse prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza nello

stesso anno fiscale, l’imposta debba essere commisurata alla totalità dei

proventi. L’art. 58, però, nella sua formulazione letterale richiama soltanto

l’art. 38 e non anche l’art. 306.

Si pone

il problema interpretativo, dunque, di verificare se tale lacuna sia frutto di

una decisione consapevole del legislatore o non sia, piuttosto, conseguenza di

una mera dimenticanza in sede di redazione della legge.

3.2

Secondo

la giurisprudenza, una norma va innanzitutto interpretata secondo il suo tenore

letterale (interpretazione letterale). Se il testo legale non è assolutamente

chiaro, o se più interpretazioni si prestano, il giudice è tenuto a ricercare

il vero significato della norma, deducendolo dalle relazioni che intercorrono

tra essa e altre disposizioni legali e dal contesto legislativo in cui si inserisce

(interpretazione sistematica), dal fine che la norma persegue o dall'interesse

tutelato (interpretazione teleologica), nonché dalla volontà del legislatore

(interpretazione storica), così come essa traspare dai materiali legislativi

(sentenza CDT dell’8 ottobre 2009, inc. n. 80.2009.106). Se il testo di legge è

chiaro, l'autorità chiamata ad applicare il diritto può distanziarsene soltanto

se sussistono motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchi

completamente il vero senso della norma. Simili motivi possono risultare dai

materiali legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra

quest'ultima e altre disposizioni (sentenza CDT del 22 ottobre 2008, inc. n.

80.2007

, consid. 3.3; DTF 129 I 12 consid. 3.3; 128 II 56 consid. 4, 66

consid. 4a; 128 I 34 consid. 3b; 126 II 71 consid. 6d p. 80 s.).

3.3

Alla luce

dei criteri interpretativi sopra esposti, si deve innanzitutto riconoscere che

il mero dato letterale delle disposizioni che regolano il caso in esame non

risulta chiaro, esponendosi ad interpretazioni diverse.

La

fattispecie oggetto del presente giudizio, infatti, concerne la tassazione di

due diverse prestazioni previdenziali in capitale avvenute nello stesso anno,

di cui una rientrante nel regime di tassazione attenuata prevista dalla

disciplina transitoria: si pone il problema, quindi, se applicare solo l’art.

306.

LT (in base ad una interpretazione rigida dell’art. 58 che richiama

espressamente solo l’art. 38), il quale prevede un regime agevolato per le prestazioni

del II pilastro, ma non affronta espressamente l’ipotesi di più liquidazioni in

capitale nello stesso anno; o se applicare in combinato disposto l’art. 306 e

l’art. 58 (superando, quindi, la lacuna testuale presente in quest’ultimo),

prevedendo una tassazione agevolata per le liquidazioni in capitale del II

pilastro pur mantenendo il cumulo delle prestazioni percepite nello stesso

anno.

3.4

Non

risultando chiaro il testo normativo, risulta allora necessario ricercare il

vero significato delle norme in questione e verificare se siano o meno

compatibili, dunque applicabili o meno entrambe al caso di specie. A tal fine,

si deve far ricorso ai criteri suppletivi di cui si è parlato in precedenza

(interpretazione sistematica, teleologica e storica).

Al

riguardo, è da rilevare come la disciplina “transitoria” di cui si discute sia

stata mantenuta dal legislatore del 1994 al solo fine di continuare a garantire

equità di tassazione nei confronti di quei contribuenti che avessero, sino al

31.

dicembre 2000, maturato prestazioni previdenziali del II pilastro acquisite

con i criteri impositivi della normativa precedente al 1987. La finalità della

norma di cui all’art. 306 LT, dunque, è quella di individuare una eccezione al

solo sistema di aliquote ordinarie previste dall’art. 38 e non, invece, al sistema

generale di imposizione delle prestazioni previdenziali.

In altri

termini, è da riconoscere come, in sede di discussione della LT del 1994, il

legislatore abbia deciso di mantenere la norma transitoria senza, però,

manifestare in alcun modo la volontà di modificare e/o disapplicare il regime

di cumulabilità previsto dall’art. 58 (cfr. verbali della Commissione del 23

febbraio e del 2 marzo 1994; cfr. anche rapporto N. 4169 R1 della Commissione

speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 del Consiglio di

Stato).

Tale

conclusione è supportata da almeno tre ordini di considerazioni:

- in base al primo, di natura teleologica, il regime di cumulabilità

delle prestazioni previdenziali in capitale ricevute nello stesso anno,

previsto dall’art. 58 cpv. 1 LT, non va di per sé contro la finalità perseguita

dal legislatore nel mantenere le aliquote agevolate, finalità riferibile

solamente alla necessità di non gravare eccessivamente prestazioni che già in

passato (ossia prima del 1987) avevano subito una imposizione ora non più prevista;

- in base al secondo, di natura sistematica, va rilevato che già la

normativa tributaria ticinese del 1976 contemplava, all’art. 102 cpv. 2, il

cumulo dei redditi come base di calcolo dell’aliquota d’imposta “se sono stati

realizzati diversi profitti in capitale nello stesso anno fiscale”. Il sistema

del cumulo, pertanto, già in quella sede non era ritenuto incompatibile con

l’allora norma transitoria a regime agevolato di cui all’art. 39 cpv. 2 LT-1976,

che come ricordato è stato ripreso dall’art. 306 della nuova legge tributaria;

- in base al terzo, di natura storica, non si può ignorare che

l’adozione dell’art. 306 LT è avvenuta durante i lavori della Commissione

speciale in materia tributaria, che ha così voluto introdurre un’eccezione al

regime impositivo definito dal disegno di legge del Consiglio di Stato: il

mancato adeguamento dell’art. 58 cpv. 1 LT non permette in alcun modo di

ravvisare la volontà del legislatore di derogare a quanto previsto da questa

disposizione, che, come si è già rilevato, distingue chiaramente fra il regime

previsto per le prestazioni in capitale della previdenza ed i proventi delle

lotterie, escludendo un cumulo delle prime con le seconde.

3.5

Va anche

ribadito che l’art. 58 LT si inserisce nel titolo IV della legge tributaria che

definisce le basi di calcolo temporali, ed in particolare il periodo fiscale

determinante per il calcolo delle diverse imposte considerate. Se si ammettesse

che l’art. 58 LT ignora l’imposta annua intera disciplinata dall’art. 306 LT,

si dovrebbe concludere per l’esistenza di una lacuna, non essendo prevista

alcuna disposizione che stabilisca le basi di calcolo di tale imposta speciale.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, un testo legale soffre di una lacuna,

alla quale il giudice deve rimediare secondo la regola generale posta dall’art.

1.

cpv. 2 CC, in particolar modo quando lascia irrisolta una questione giuridica

che la sua applicazione solleva inevitabilmente e se una soluzione non può

essere dedotta né dal testo né dall’interpretazione della legge (lacuna

propria; DTF 125 III 425 consid. 3a; 117 III 3 consid. 2b).

Dovendo colmare

una simile lacuna, nel caso concreto ben difficilmente il giudice escluderebbe

il cumulo delle prestazioni in capitale ex art. 306 LT con quelle disciplinate

dall’art. 38 LT. Infatti, come emerge chiaramente dal tenore dell’ultima frase

dell’art. 58 LT, il legislatore ha voluto cumulare fra loro, da una parte,

diverse prestazioni in capitale della previdenza e, dall’altra parte, diverse

vincite alle lotterie, conseguite nello stesso anno, escludendo per contro solo

il cumulo delle prestazioni previdenziali con i proventi delle lotterie.

3.5

È da

ritenere, pertanto, che il combinato disposto degli articoli 38, 58 cpv. 1 e

306.

LT vada letto in reciproca connessione, con la conseguenza che, nel caso

del ricorrente, avendo egli ricevuto due liquidazioni previdenziali in capitale

nell’arco dello stesso anno 2000, di cui una rientrante nel regime agevolato

transitorio, la relativa tassazione doveva avvenire nel seguente modo:

- primo passaggio: cumulo di entrambe le prestazioni ai sensi

dell’art. 58 LT;

- secondo passaggio: calcolo dell’imposta annua intera con l’aliquota

parametrata ad 1/15 dell’importo cumulato, ai sensi dell’art. 38 LT (nella

formulazione precedente alla modifica della legge del 6 dicembre 2000, entrata

in vigore il 1° gennaio 2001);

- terzo passaggio: calcolo separato dell’imposta applicabile alla sola

prestazione relativa al II pilastro con aliquote progressive ridotte, ai sensi

dell’art. 306 LT;

- quarto passaggio: verifica della convenienza del regime di cui

all’art. 306 LT e, in caso affermativo, deduzione dell’importo di vantaggio

(differenza tra il valore dell’imposta sul II pilastro con aliquota art. 38 ed

il valore dell’imposta sul II pilastro con aliquote art. 306) dall’importo

d’imposta precedentemente calcolata con i criteri dell’art. 38 LT sulle due

prestazioni cumulate.

In

pratica, esattamente il sistema di calcolo utilizzato dall’Ufficio di

tassazione, invero piuttosto complesso, ma verosimilmente il solo possibile che

tenga dovutamente conto delle prescrizioni sia dell’art. 38, che dell’art. 306

LT che, ancora, dell’art. 58 LT. Deve ritenersi, dunque, che l’Autorità fiscale

abbia correttamente applicato le norme tributarie vigenti nell’anno fiscale in

considerazione (2000).

5.

Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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