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Decisione

80.2010.153

Deduzioni: spese per disabilità, forfait solo per grandi invalidi, non basta certificato medico

15 giugno 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1947, non svolge alcuna attività lucrativa, soffrendo delle

conseguenze di un ictus verificatosi nel 1992 che in particolare ne limitano

l’autonomia nelle attività quotidiane e negli spostamenti.

Nella

dichiarazione fiscale 2008, il contribuente chiedeva la deduzione per spese di

invalidità mediante il riconoscimento del forfait di fr. 7'500.–. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 27 gennaio 2010, l’CO 1 respingeva

la richiesta, con la seguente motivazione: “deduzione non ammessa difettando i

requisiti di legge (deduzione ammessa solo per i beneficiari di assegni grandi

invalidi)”.

B. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 febbraio 2010,

nel quale supportava la sua rinnovata richiesta della concessione della

deduzione forfetaria di fr. 7'500.- mediante l’invio del questionario

“deduzione delle spese per disabilità” (allegato alla circolare della Divisione delle contribuzioni n.

9/2005 del gennaio 2006), compilato dal dr. med. __________ in data 11 febbraio

2010, che il ricorrente sostiene attestare in modo chiaro il suo “grave stato

di inabilità”.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 24 novembre 2010, nella

quale sottolineava che sulla base delle precise disposizioni emanate dalla

Divisione delle contribuzioni la concessione di deduzioni forfetarie (di fr.

2'500.-, fr. 5'000.- o fr. 7'500.-) è accordata unicamente ai beneficiari di

assegni per grandi invalidi (di grado basso, lieve o elevato).

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

il riconoscimento della deduzione forfetaria di fr. 7'500.- per spese di

disabilità, evidenziando che il certificato medico prodotto attesta

l’importante stato di disabilità.

Diritto

1. 1.1.

In virtù

dell’art. 9 cpv. 2 lett. hbis LAID, nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2005, dai proventi imponibili sono dedotte le spese per disabilità del

contribuente o delle persone disabili ai sensi della

legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis) al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate

dal contribuente medesimo. Diversamente dalle spese per malattia e infortunio,

nel caso delle spese per disabilità, a partire dalla modifica legislativa in

vigore dal 1° gennaio 2005, non

va più presa in considerazione alcuna franchigia.

L’art. 33

cpv. 1 lett. hbis LIFD, per l’imposta federale diretta, afferma

lo stesso principio.

La stessa

disciplina è prevista, per l’imposta cantonale ticinese, dall’art. 32 cpv. 1

lett. l LT.

L’art. 2

cpv. 1 LDis definisce come segue la persona disabile:

Ai sensi

della presente legge per disabile s’intende una persona affetta da una

deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende

difficile o impedisce di compiere le attività della vita quotidiana,

d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un

perfezionamento o di esercitare un’attività lucrativa.

1.2.

Secondo

la circolare n. 11 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), del 31 agosto 2005, si considerano in ogni caso persone disabili i beneficiari di

prestazioni ai sensi della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI),

i beneficiari di assegni per grandi invalidi – ai sensi dell’art. 43bis della legge federale del 20

dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),

dell’art. 26 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro

gli infortuni (LAINF) e dell’art. 20 della legge federale del 19 giugno 1992

sull’assicurazione militare (LAM) – nonché i beneficiari di mezzi ausiliari ai sensi degli articoli 43ter

LAVS, 11 LAINF e 21 LAM. Anche non rientrando in tali categorie, la disabilità

può comunque essere accertata in altri modi adeguati, ad esempio per il tramite

del questionario medico allegato alla medesima circolare. Sono considerate

spese per disabilità quelle che ne sono la conseguenza (relazione causale) e

non costituiscono né spese di mantenimento ordinario (ad es. vitto, alloggio,

abbigliamento ecc.) né spese di lusso (come ad es. l’acquisto di una sedia a

rotelle da competizione o l’installazione di una piscina).

1.3.

La

circolare dell’AFC n. 11 del 31 agosto 2005 prevede inoltre la possibilità per

determinate categorie di persone disabili di usufruire di deduzioni forfetarie,

statuendo quanto segue (cap. 4.4, pag. 10):

Al posto

delle spese effettivamente sopportate, le persone disabili possono far valere

una deduzione forfetaria annua del seguente importo:

- beneficiari

di assegni per grandi invalidi di grado basso: fr. 2'500.-

- beneficiari

di assegni per grandi invalidi di grado medio: fr. 5'000.-

- beneficiari

di assegni per grandi invalidi di grado elevato: fr. 7'500.-

A prescindere

dal versamento di un assegno per grandi invalidi, possono inoltre fare valere

una deduzione forfetaria annua di 2'500 franchi le seguenti persone disabili:

- i non

udenti;

- i

nefropatici che devono sottoporsi a una dialisi.

La stessa regolamentazione è prevista dalla circolare n. 9/2005 del

gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, che inoltre precisa (cap. B.III.3., pag. 21):

La deduzione di questi forfait è subordinata alla

presentazione dei relativi giustificativi (assegno per grandi invalidi e, per

il secondo forfait, attestazione del medico che certifica lo stato di non

udente o di nefropatico che necessita di dialisi).

Sia la circolare federale che

quella cantonale appaiono certamente conformi alla lettera e allo spirito

dell’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD, rispettivamente dell’art. 32

cpv. 1 lett. l LT.

Considerandi

2.

2.1.

Il

ricorrente sostiene di aver diritto alla deduzione forfetaria delle spese per

disabilità nella misura di fr. 7'500.-, sulla base del certificato medico

dell’11 febbraio 2010. Il dr. med. __________, compilando il questionario

allegato alla circolare n. 9/2005 del gennaio 2006, ha attestato un rilevante stato di disabilità, originato da un ictus sofferto nel 1992, che

comporta per il paziente la necessità di usufruire dell’ausilio di terze

persone per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana. A mente del ricorrente,

sulla base di tale attestazione dovrebbe essergli concessa la deduzione

forfetaria di fr. 7'500.-, sottintendendo dunque che la richiesta di disporre

di un assegno di grande invalido, formulata in modo chiaro dall’autorità

fiscale, sarebbe superflua.

2.2

Il

ricorrente non ha inteso spiegare il motivo per cui non beneficia dell’assegno per

grandi invalidi; non è dunque noto se lo abbia richiesto senza successo, o se

non intenda farne richiesta. Anche se, sulla base del certificato medico

prodotto, non vi sono dubbi che i disagi e le limitazioni sofferti dal contribuente

sono rilevanti, la sua pretesa di deduzione forfetaria deve essere respinta,

considerato il testo chiaro della circolare n. 11 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 31 agosto 2005 e della circolare n.

9/2005 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2006, che laddove

richiedono espressamente la presentazione di un assegno per grandi invalidi non

possono dar adito a diverse interpretazioni. Deve infatti essere considerato

che la possibilità della deduzione forfetaria, offerta ai beneficiari di

assegni per grandi invalidi di grado lieve, medio o elevato (come pure ai non

udenti e ai nefropatici con necessità di dialisi), rappresenta in principio una

mera facilitazione, in base alla quale l’autorità di tassazione tralascia di

richiedere al contribuente che rientra nelle menzionate categorie i singoli

giustificativi delle spese. Nel caso concreto, il contribuente, che per motivi

non illustrati non beneficia dell’assegno

per grandi invalidi, avrebbe certamente avuto la facoltà di produrre i

giustificativi dettagliati delle spese causate dal suo stato di (accertata)

disabilità, ciò che però ha omesso di fare.

2.3

Non si

può del resto neppure considerare che il contribuente si sia trovato improvvisamente

di fronte ad una situazione nuova e non abbia avuto la possibilità di

organizzarsi di conseguenza, dato che risulta come già in occasione delle

dichiarazioni d’imposta degli anni precedenti aveva formulato richiesta di beneficiare

della deduzione forfetaria di fr. 7'500.-, senza però inoltrare reclamo contro

le decisioni di tassazione che – in mancanza dell’assegno per grandi invalidi –

regolarmente respingevano tale pretesa. Indubbiamente, la presentazione di un

certificato medico può fornire indicazioni sul tipo di disabilità e quindi

sulle spese ad essa correlate, ma non può sostituire il requisito dell’assegno

per grandi invalidi per ottenere la possibilità di deduzioni forfetarie. Al contribuente,

in conclusione, va rammentato che senza l’assegno per grandi invalidi ha

senz’altro la facoltà di produrre, nelle procedure di tassazione ancora in fase

di definizione, i giustificativi dettagliati delle spese causate dal suo stato

di disabilità; l’autorità fiscale, appurata la correlazione tra singola spesa e

disabilità, sulla base delle menzionate circolari

dell’AFC e della Divisione delle contribuzioni, potrà concederne la deduzione

dal reddito, per un importo complessivo – qualora comprovato – se del caso anche

superiore ai fr. 7'500.-.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese

processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 250.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un

totale di fr. 300.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

-

-

-

-

Copia per

conoscenza:

- municipio

di Bellinzona

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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