80.2010.153
Deduzioni: spese per disabilità, forfait solo per grandi invalidi, non basta certificato medico
15 giugno 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2010.153
Data decisione, Autorità:
15.06.2011, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese per disabilità, forfait solo per grandi invalidi, non basta certificato medico
DETERMINAZIONE REDDITO NETTO
art. 9 cpv. 2 let. hbis LAID
art. 33 cpv. 1 let. hbis LIFD
Incarto n.
80.2010.153
Lugano
15 giugno
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Stefano Magini, giurista
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 21 dicembre 2010 contro la decisione del
24 novembre 2010 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1947, non svolge alcuna attività lucrativa, soffrendo delle
conseguenze di un ictus verificatosi nel 1992 che in particolare ne limitano
l’autonomia nelle attività quotidiane e negli spostamenti.
Nella
dichiarazione fiscale 2008, il contribuente chiedeva la deduzione per spese di
invalidità mediante il riconoscimento del forfait di fr. 7'500.–. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 27 gennaio 2010, l’CO 1 respingeva
la richiesta, con la seguente motivazione: “deduzione non ammessa difettando i
requisiti di legge (deduzione ammessa solo per i beneficiari di assegni grandi
invalidi)”.
B. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 febbraio 2010,
nel quale supportava la sua rinnovata richiesta della concessione della
deduzione forfetaria di fr. 7'500.- mediante l’invio del questionario
“deduzione delle spese per disabilità” (allegato alla circolare della Divisione delle contribuzioni n.
9/2005 del gennaio 2006), compilato dal dr. med. __________ in data 11 febbraio
2010, che il ricorrente sostiene attestare in modo chiaro il suo “grave stato
di inabilità”.
L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 24 novembre 2010, nella
quale sottolineava che sulla base delle precise disposizioni emanate dalla
Divisione delle contribuzioni la concessione di deduzioni forfetarie (di fr.
2'500.-, fr. 5'000.- o fr. 7'500.-) è accordata unicamente ai beneficiari di
assegni per grandi invalidi (di grado basso, lieve o elevato).
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
il riconoscimento della deduzione forfetaria di fr. 7'500.- per spese di
disabilità, evidenziando che il certificato medico prodotto attesta
l’importante stato di disabilità.
Diritto
1. 1.1.
In virtù
dell’art. 9 cpv. 2 lett. hbis LAID, nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2005, dai proventi imponibili sono dedotte le spese per disabilità del
contribuente o delle persone disabili ai sensi della
legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis) al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate
dal contribuente medesimo. Diversamente dalle spese per malattia e infortunio,
nel caso delle spese per disabilità, a partire dalla modifica legislativa in
vigore dal 1° gennaio 2005, non
va più presa in considerazione alcuna franchigia.
L’art. 33
cpv. 1 lett. hbis LIFD, per l’imposta federale diretta, afferma
lo stesso principio.
La stessa
disciplina è prevista, per l’imposta cantonale ticinese, dall’art. 32 cpv. 1
lett. l LT.
L’art. 2
cpv. 1 LDis definisce come segue la persona disabile:
Ai sensi
della presente legge per disabile s’intende una persona affetta da una
deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende
difficile o impedisce di compiere le attività della vita quotidiana,
d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un
perfezionamento o di esercitare un’attività lucrativa.
1.2.
Secondo
la circolare n. 11 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), del 31 agosto 2005, si considerano in ogni caso persone disabili i beneficiari di
prestazioni ai sensi della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI),
i beneficiari di assegni per grandi invalidi – ai sensi dell’art. 43bis della legge federale del 20
dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),
dell’art. 26 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro
gli infortuni (LAINF) e dell’art. 20 della legge federale del 19 giugno 1992
sull’assicurazione militare (LAM) – nonché i beneficiari di mezzi ausiliari ai sensi degli articoli 43ter
LAVS, 11 LAINF e 21 LAM. Anche non rientrando in tali categorie, la disabilità
può comunque essere accertata in altri modi adeguati, ad esempio per il tramite
del questionario medico allegato alla medesima circolare. Sono considerate
spese per disabilità quelle che ne sono la conseguenza (relazione causale) e
non costituiscono né spese di mantenimento ordinario (ad es. vitto, alloggio,
abbigliamento ecc.) né spese di lusso (come ad es. l’acquisto di una sedia a
rotelle da competizione o l’installazione di una piscina).
1.3.
La
circolare dell’AFC n. 11 del 31 agosto 2005 prevede inoltre la possibilità per
determinate categorie di persone disabili di usufruire di deduzioni forfetarie,
statuendo quanto segue (cap. 4.4, pag. 10):
Al posto
delle spese effettivamente sopportate, le persone disabili possono far valere
una deduzione forfetaria annua del seguente importo:
- beneficiari
di assegni per grandi invalidi di grado basso: fr. 2'500.-
- beneficiari
di assegni per grandi invalidi di grado medio: fr. 5'000.-
- beneficiari
di assegni per grandi invalidi di grado elevato: fr. 7'500.-
A prescindere
dal versamento di un assegno per grandi invalidi, possono inoltre fare valere
una deduzione forfetaria annua di 2'500 franchi le seguenti persone disabili:
- i non
udenti;
- i
nefropatici che devono sottoporsi a una dialisi.
La stessa regolamentazione è prevista dalla circolare n. 9/2005 del
gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni, che inoltre precisa (cap. B.III.3., pag. 21):
La deduzione di questi forfait è subordinata alla
presentazione dei relativi giustificativi (assegno per grandi invalidi e, per
il secondo forfait, attestazione del medico che certifica lo stato di non
udente o di nefropatico che necessita di dialisi).
Sia la circolare federale che
quella cantonale appaiono certamente conformi alla lettera e allo spirito
dell’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD, rispettivamente dell’art. 32
cpv. 1 lett. l LT.
Considerandi
2.
2.1.
Il
ricorrente sostiene di aver diritto alla deduzione forfetaria delle spese per
disabilità nella misura di fr. 7'500.-, sulla base del certificato medico
dell’11 febbraio 2010. Il dr. med. __________, compilando il questionario
allegato alla circolare n. 9/2005 del gennaio 2006, ha attestato un rilevante stato di disabilità, originato da un ictus sofferto nel 1992, che
comporta per il paziente la necessità di usufruire dell’ausilio di terze
persone per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana. A mente del ricorrente,
sulla base di tale attestazione dovrebbe essergli concessa la deduzione
forfetaria di fr. 7'500.-, sottintendendo dunque che la richiesta di disporre
di un assegno di grande invalido, formulata in modo chiaro dall’autorità
fiscale, sarebbe superflua.
2.2
Il
ricorrente non ha inteso spiegare il motivo per cui non beneficia dell’assegno per
grandi invalidi; non è dunque noto se lo abbia richiesto senza successo, o se
non intenda farne richiesta. Anche se, sulla base del certificato medico
prodotto, non vi sono dubbi che i disagi e le limitazioni sofferti dal contribuente
sono rilevanti, la sua pretesa di deduzione forfetaria deve essere respinta,
considerato il testo chiaro della circolare n. 11 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 31 agosto 2005 e della circolare n.
9/2005 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2006, che laddove
richiedono espressamente la presentazione di un assegno per grandi invalidi non
possono dar adito a diverse interpretazioni. Deve infatti essere considerato
che la possibilità della deduzione forfetaria, offerta ai beneficiari di
assegni per grandi invalidi di grado lieve, medio o elevato (come pure ai non
udenti e ai nefropatici con necessità di dialisi), rappresenta in principio una
mera facilitazione, in base alla quale l’autorità di tassazione tralascia di
richiedere al contribuente che rientra nelle menzionate categorie i singoli
giustificativi delle spese. Nel caso concreto, il contribuente, che per motivi
non illustrati non beneficia dell’assegno
per grandi invalidi, avrebbe certamente avuto la facoltà di produrre i
giustificativi dettagliati delle spese causate dal suo stato di (accertata)
disabilità, ciò che però ha omesso di fare.
2.3
Non si
può del resto neppure considerare che il contribuente si sia trovato improvvisamente
di fronte ad una situazione nuova e non abbia avuto la possibilità di
organizzarsi di conseguenza, dato che risulta come già in occasione delle
dichiarazioni d’imposta degli anni precedenti aveva formulato richiesta di beneficiare
della deduzione forfetaria di fr. 7'500.-, senza però inoltrare reclamo contro
le decisioni di tassazione che – in mancanza dell’assegno per grandi invalidi –
regolarmente respingevano tale pretesa. Indubbiamente, la presentazione di un
certificato medico può fornire indicazioni sul tipo di disabilità e quindi
sulle spese ad essa correlate, ma non può sostituire il requisito dell’assegno
per grandi invalidi per ottenere la possibilità di deduzioni forfetarie. Al contribuente,
in conclusione, va rammentato che senza l’assegno per grandi invalidi ha
senz’altro la facoltà di produrre, nelle procedure di tassazione ancora in fase
di definizione, i giustificativi dettagliati delle spese causate dal suo stato
di disabilità; l’autorità fiscale, appurata la correlazione tra singola spesa e
disabilità, sulla base delle menzionate circolari
dell’AFC e della Divisione delle contribuzioni, potrà concederne la deduzione
dal reddito, per un importo complessivo – qualora comprovato – se del caso anche
superiore ai fr. 7'500.-.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese
processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un
totale di fr. 300.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
-
-
-
-
Copia per
conoscenza:
- municipio
di Bellinzona
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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