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Decisione

80.2010.155

Procedura: reclamo, tempestività, prova dell'intimazione della decisione di tassazione, prova indiretta, invio conguagli e avvio procedura esecutiva

29 marzo 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

dichiarazione fiscale 2008, inoltrata il 23 aprile 2009, RI 1 indicava di aver

conseguito, dalla sua attività di “massaggiatrice”, un reddito di fr. 7'107.–,

da cui chiedeva la deduzione di oneri assicurativi per fr. 4'707.–.

Notificandole

la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 12 maggio 2009, l’CO 1 di Locarno

commisurava per contro il reddito dell’attività lucrativa indipendente in fr.

60'000.– ed il reddito imponibile in fr. 55'200.– per l’IC ed in fr. 57'400.–

per l’IFD.

Nella

motivazione della decisione, l’autorità fiscale indicava di aver stabilito i

valori “per apprezzamento in mancanza di documentazione precisa e completa”.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2009, inoltrata il 23 aprile 2010, la contribuente

indicava di aver conseguito un reddito dell’attività indipendente di fr.

7'225.–, da cui chiedeva la deduzione di oneri assicurativi per fr. 4'591.–.

Notificandole

la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 25 agosto 2010, __________ commisurava

il reddito dell’attività lucrativa indipendente in fr. 45'000.– ed il reddito

imponbile in fr. 40'400.– per l’IC ed in fr. 43’400.– per l’IFD.

C. Il

24 novembre 2010, la rappresentante della contribuente impugnava le suddette

decisioni, argomentando che la reclamante non le aveva mai ricevute ma ne aveva

ritirato una copia allo sportello dell’Ufficio di tassazione. Nel merito,

chiedeva di “rivedere” le decisioni, in considerazione dei problemi economici,

determinati soprattutto dai conteggi emessi dall’AVS sulla base delle suddette

decisioni.

L’Ufficio

di tassazione si rifiutava di entrare nel merito del reclamo, con decisioni del

22 dicembre 2010. Premesso che le decisioni impugnate erano state inviate per

posta semplice, e che pertanto era difficile accertare il giorno della

notifica, l’autorità riteneva comunque di poter provare indirettamente

l’avvenuta intimazione, avendo la contribuente ricevuto successivamente le

bollette per il conguaglio d’imposta ed avendo persino effettuato dei

pagamenti.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

le tassazioni per i periodi fiscali 2008 e 2009, definite penalizzanti, e

chiede di esser convocata dall’Ufficio di tassazione.

Diritto

1. La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è

ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini

di legge e presentato da una persona legittimata.

Considerandi

2.

2.1.

Per

l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso

scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

Un’analoga

disposizione è contenuta nella legge federale sull’imposta diretta, che

consente al contribuente di impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale (art. 140 cpv. 1

prima frase LIFD).

2.2

Come

esposto in narrativa, le decisioni di tassazione sono state intimate dall’Ufficio di tassazione, rispettivamente, il 12 maggio 2009 per il periodo fiscale 2008 ed il 25 agosto

2010.

per il periodo fiscale 2009, mentre il reclamo è stato interposto dalla

contribuente solo il 24 novembre 2010 per entrambi i periodi.

Secondo

la ricorrente, la decisione le sarebbe stata notificata solo il 23 novembre

2010, quando l’Ufficio di tassazione le ha rilasciato una fotocopia delle

decisioni.

2.3

Per

intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento

o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura

civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz.,

vol. I, Basilea 1992, p. 157). Il termine

decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se

l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

2.4

L'autorità

può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della

prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha

avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla

regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si

applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la

legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54,

99.

Ib 359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento

del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità

l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti

una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali

controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il

Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli

che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che

le controversie relative all'effettiva comunicazione degli atti possono essere

evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o

contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere

sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con

lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio

del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire

l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative).

All'autorità

di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove

dell’intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle

poste, al fine di rendere verosimile la notifica. Tale verosimiglianza in

particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che

confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall'autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18

febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331

del 27 agosto 1984 in re P.). Costituiscono ad esempio una prova indiretta

dell'avvenuta intimazione

della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire

immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è

indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di

pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante

una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del

14.

dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).

2.5

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decis ione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3

OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3). La facoltà

del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel

principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28 p.

87.

consid. 5). Il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decis ione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di

ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a conoscenza dell'esistenza di una

decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417

consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13

giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen

des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920).

2.6

Venendo

al caso della ricorrente, non può certamente essere ignorata la circostanza che

ella è stata sottoposta a tassazione per apprezzamento, in entrambi i periodi fiscali,

avendo inoltrato delle dichiarazioni fiscali estremamente lacunose.

Dovendo decidere sulla

tempestività del reclamo, è dunque senz’altro vero che l’onere della prova è a

carico dell’autorità fiscale e che quest’ultima non è in grado di portare la

prova dell’avvenuta intimazione delle decisioni del 12 maggio

2009.

e del 25 agosto 2010, essendo la stessa avvenuta per posta semplice.

È tuttavia data perlomeno

la prova indiretta dell’intimazione. Infatti, dopo la notificazione della decisione di tassazione, l’Ufficio di esazione invia ai contribuenti i conguagli

d’imposta, sui quali è indicata la data della decisione stessa.

Nella fattispecie, alla

contribuente sono stati inviati i conguagli dell’imposta cantonale e

dell’imposta federale diretta, con l’indicazione della data delle decisioni di

tassazione, il 31 maggio 2009, per il periodo fiscale 2008, ed il 30 settembre

2010, per il periodo fiscale 2009. Per quanto attiene al periodo fiscale 2008,

dei richiami sono poi seguiti il 31 luglio 2009 e delle diffide il 30 settembre

2009; non solo, ma nel febbraio del 2010 le sono persino stati notificati dei

precetti esecutivi, a seguito dei quali la contribuente ha proceduto ad un

pagamento parziale del debito d’imposta. Anche per il periodo fiscale 2009, il

conguaglio dell’imposta federale diretta è stato pagato nel mese di ottobre del

2010.

. 2.7.

Alla luce di quanto

precede, le decisioni impugnate, con le quali l’autorità fiscale si è rifiutata

di entrare nel merito del reclamo, peraltro estremamente generico, della contribuente,

non possono che essere confermate. Essendo le decisioni di tassazione ormai da

lungo tempo passate in giudicato – ed in parte essendosi addirittura già svolta

la procedura di incasso in via esecutiva – a questa Camera è infatti precluso

l’esame del merito delle sue contestazioni.

3.

Nonostante

l’esito del ricorso, per tener conto delle difficoltà economiche della ricorrente,

si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di Locarno.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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