Lexipedia

Decisione

80.2010.158

Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, procedure esecutive nei confronti di società vicine, acquisto all'incanto di un credito e di partecipazione azionaria, prezzo di f

6 luglio 2012Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

di pubblici incanti tenutisi presso l’Ufficio esecuzione di __________ (__________)

in data 25 aprile 2005 RI 1 acquistava al prezzo di fr. 50.– un credito di fr.

885'598,75 vantato dall’escussa __________ AG in liquidazione nei confronti

della __________ AG. Entrambe le società, iscritte nel Registro di commercio

dei Grigioni, risultavano essere attive nell’ambito immobiliare.

Successivamente,

in occasione di ulteriori quattro pubblici incanti, pure tenutisi presso

l’Ufficio esecuzione di __________, nell’ambito dei quali la società escussa risultava

essere la __________ __________ AG, RI 1 procedeva, il 24 aprile 2006, il 28

agosto 2006, il 13 novembre 2006 ed il 5 marzo 2007, all’acquisto di rispettivamente

3, 1, 1 e 20 azioni al portatore della __________ AG da fr. 10'000.– cadauna,

mediante la corresponsione rispettivamente di fr. 200.– (3 azioni), fr. 300.– (1

azione), 150.– (1 azione) e fr. 150.– (20 azioni). Pure la __________ AG risultava

iscritta a RC dei Grigioni come società immobiliare.

B. Allo

scopo di definire la tassazione 2005 dei coniugi __________ e RI 1, con lettera

6 agosto 2007 l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Campagna

richiedeva loro documentazione e chiarimenti in relazione alla provenienza dei

fondi che avevano permesso la costituzione del credito, dichiarato a nuovo al

31.12.2005, di fr. 938'818 verso la __________ AG di __________, come pure

riguardo alla posizione debitoria di fr. 49'750.– presente al 31.12.2004 ma non

più indicata al 31.12.2005.

__________

rispondeva in data 12 settembre 2007 spiegando che sua moglie RI 1 aveva

acquisito dall’Ufficio di esecuzione di __________, in base all’incanto del 25

aprile 2005, un credito di fr. 885'538,15 nei confronti della __________ AG. Il

contribuente aggiungeva inoltre che in data 17 maggio 2005 la __________ AG

aveva venduto la sua proprietà immobiliare sita in __________ a __________ (____________________alla

__________ AG per il prezzo complessivo di fr. 3'308'000.–. In tale contesto la

__________ AG aveva ripreso il debito della __________ AG nei confronti di RI 1.

Il contribuente allegava alla missiva un giustificativo contabile datato 6

luglio 2005 inerente la __________ AG, dove nella colonna “dare” risultava

indicato il debito nei confronti di RI 1 (“Schuld __________ ex __________ x

01.01.03”) quantificato in fr. 613'226,65, cui venivano addizionati ulteriori

importi a titolo di interessi per un ammontare totale del debito al 17 maggio

2005 di fr. 936'817,75. Il contribuente spiegava inoltre che per una svista

aveva omesso di indicare tre posizioni debitorie esistenti al 31.12.2005: di

fr. 51'248,75 nei confronti della __________ SA, __________ (interessi passivi

di fr. 1'246,90); di fr. 135'256.– nei confronti del Comune di __________ e di

fr. 111'285 nei confronti della Confederazione.

C. Con lettera

6 novembre 2007 all’Ufficio di tassazione __________ chiedeva che potessero

venir considerati nell’elenco titoli relativo alla dichiarazione d’imposta 2006

due attestati di carenza beni, esistenti da molto tempo e di cui si era

scordato, per un importo complessivo di fr. 2'864'229,35.

Il 20

novembre 2007 l’Ufficio di tassazione richiedeva ai coniugi __________,

nell’ambito della definizione della tassazione 2005 e a complemento delle

informazioni fornite dal marito nella precedente lettera del 12 settembre 2007,

informazioni ulteriori in merito al titolo in base al quale era stato assegnato

il credito di fr. 885'538,15 e/o il prezzo pagato per l’ottenimento dello

stesso. __________ rispondeva il 3 dicembre 2007 indicando che il credito di

fr. 885'538,15 era stato assegnato alla moglie RI 1 dall’Ufficio di esecuzione

di __________ in sede di incanto del 25 aprile 2005 contro pagamento della

somma di fr. 50.–.

D. Il

26 febbraio 2008 __________ decedeva a __________.

Il 4

agosto 2008 l’Ufficio di tassazione chiedeva a RI 1, allo scopo di definire le

tassazioni 2005–2006, e a complemento di quanto già richiesto in precedenza,

documentazione o informazioni in merito all’acquisto o sottoscrizione delle 25

azioni (di nominali fr. 10'000.– cadauna) della __________ AG, dichiarate per

la prima volta con effetto 31.12.2006, nonché ragguagli in merito alle azioni __________

AG, aumentate di 25 unità tra il 31.12.2004 e il 31.12.2005. La contribuente

veniva inoltre invitata a fornire spiegazioni circa la destinazione data ai

capitali dichiarati al 31.12.2005 sotto forma di credito verso la __________ AG

e non più indicati nell’elenco dei titoli al 31.12.2006.

Il 27

agosto 2008 la contribuente indicava che le 25 azioni al portatore di nominali

fr. 10'000.– cadauna della __________ AG erano state acquistate tramite

pubblici incanti dell’UEF di __________, rispettivamente, il 24 aprile 2006 (3

azioni), il 28 agosto 2006 (1 azione), il 13 novembre 2006 (1 azione) ed il 5

marzo 2007 (20 azioni). Da ciò risultava che al 31.12.2006 andavano dichiarate

unicamente 5 azioni __________ AG, e le ulteriori 20 andavano dichiarate al

31.12.2007. Riguardo alle azioni __________ AG, affermava che da una ricerca

effettuata non era stato possibile rintracciare un contratto d’acquisto: non

era pertanto stata fatta alcuna sottoscrizione, il capitale azionario della

società essendo di fr. 50'000.– da ben prima del 1999. Infine, con riferimento

al credito verso __________ AG, spiegava che non vi era stato alcun utilizzo di

fondi, non spiegandosi peraltro per quale ragione il defunto marito avesse

dimenticato di dichiarare il credito, che peraltro era stato regolarmente

bilanciato fra i passivi societari (della __________ AG) negli anni 2005 e

2006.

E. In

data 26 agosto 2009 l’Ufficio di tassazione notificava a RI 1 le decisioni di

tassazione IC e IFD per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Per l’IC

2005 il reddito imponibile era commisurato in fr. 974'400.– e per l’IFD 2005 in fr. 981'100.–; la sostanza imponibile ammontava a fr. 2'830'000.–. L’autorità aveva in

particolare ripreso l’importo di fr. 885'548.–, con la seguente motivazione: “imposizione

della prestazione ottenuta da __________ nell’ambito dell’acquisto del credito

vantato dalla __________ AG verso la __________ AG. Tassabile è la differenza

tra il valore nominale del credito ed il prezzo pagato”.

La

decisione di tassazione 2006 commisurava il reddito imponibile in fr. 138'200.–

per l’IC ed in fr. 144'700.– per l’IFD; la sostanza imponibile era stabilita in

fr. 1'799'000.– (determinante per l’aliquota: fr. 1'844'000.–). Era stato

ripreso in particolar modo l’importo di fr. 49'350.–, con la seguente

motivazione: “imposizione della prestazione ottenuta da RI 1 nell’ambito

dell’acquisto delle azioni __________ (n. 5 azioni)”. Inoltre,

per il calcolo dell’imposta sulla sostanza era stata considerata l’eredità

ricevuta da __________ a seguito del decesso della sorella __________

quantificata in fr. 314’510.–.

La

decisione di tassazione 2007 commisurava il reddito imponibile in fr. 285'500.–

per l’IC ed in fr. 294'700.– per l’IFD; la sostanza imponibile ammontava a fr.

2'765'000.– (determinante per l’aliquota: fr. 2'970'000.–). Anche in questo

caso, vi era una ripresa (di fr. 199'850.–) legata alla prestazione che la

contribuente aveva conseguito nell’ambito dell’acquisto delle azioni __________.

F. Contro

tali decisioni di tassazione (IC e IFD 2005, 2006 e 2007) la contribuente, in

data 22 settembre 2009 interponeva tempestivi reclami.

In

relazione alla tassazione IC e IFD 2005 la contribuente contestava la ripresa

dell’importo di fr. 885'548.–, argomentando che tale credito era stato

acquistato ad un pubblico incanto, al quale qualsiasi terzo poteva partecipare.

Riguardo alle tassazioni IC e IFD 2006 e 2007, la contribuente contestava la

ripresa dell’importo di fr. 49'350.–, rilevando che anche le azioni __________ erano

state acquistate ad un pubblico incanto, e che in ogni caso non vi era alcuna

prestazione, di conseguenza alcun reddito imponibile. La contribuente

contestava inoltre l’inserimento di una sostanza immobiliare di fr. 232'576.–

che nell’ambito della ripartizione risultava assegnata a __________,

dichiarando di non comprendere assolutamente quale sostanza immobiliare fosse

stata considerata.

Inoltre,

per tutte e tre i periodi di tassazione (2005, 2006, 2007) la contribuente sosteneva

che, nella misura in cui potesse essere di rilievo per la propria posizione fiscale,

l’autorità fiscale avrebbe dovuto considerare due attestati di carenza beni (ACB)

di fr. 2'864'229,35 del marito nel frattempo scomparso. Da ultimo, per tutti e

tre i periodi di tassazione la contribuente postulava il riconoscimento del

riparto tra i coniugi ai sensi degli art. 12 LT e 13 LIFD, in considerazione

della notoria insolvenza del marito.

G. Nel

corso dell’udienza di discussione tenutasi il 5 ottobre 2010 presso gli uffici

dell’autorità fiscale, il rappresentante della contribuente confermava le argomentazioni

espresse nei reclami, chiarendo inoltre che la sostanza di __________ doveva

riferirsi all’eredità di __________, sorella di __________ e deceduta il 6

ottobre 2006, aggiungendo che tali beni ereditati “sono serviti in larga

misura, per quanto ricorda, per il pagamento delle imposte di successione e di

imposte scoperte del contribuente”. Con lettera 29 ottobre 2010, il

rappresentante della contribuente dichiarava di ritirare la propria

contestazione inerente la mancata considerazione dei due ACB, ma riconfermava

integralmente le altre argomentazioni espresse nei reclami, rimarcando in

particolar modo quanto segue:

a. Qualsiasi terzo poteva partecipare

all’asta pubblica del credito di fr. 885'000.– dovuto dalla __________ AG __________

AG. Pertanto la contribuente non ha conseguito alcun vantaggio già solo per

questa ragione. Ciò poi vale a maggior ragione se si considera che

l’azionariato della __________ AG non è noto e l’autorità fiscale nemmeno

afferma che il contribuente era l’azionista o una persona a questi vicina,

presupposto imprescindibile per sostanziare un vantaggio. Si ribadisce che non

vi è alcuna prestazione.

b. Non vi è

alcun nesso fra l’acquisto di detto credito e la successiva vendita di un bene

immobile da parte della __________ AG alla __________ AG, quand’anche per libera

scelta delle società il pagamento del prezzo è avvenuto in parte tramite

assunzione del debito in questione. Infatti il bene immobile non garantisce con

pegno il credito in questione e lo stesso sarebbe rimasto inalterato nei

confronti della __________ AG anche se il bene immobile non fosse stato venduto

oppure se il pagamento del prezzo di acquisto non fosse avvenuto parzialmente

tramite assunzione del debito. Sotto questo profilo la transazione avvenuta fra

__________ AG ed __________ AG è totalmente priva di contenuti dal profilo

fiscale.

H. Con

decisioni del 24 novembre 2010, l’Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo

contro la tassazione IC 2007, limitatamente alla contestazione riguardante la

sostanza immobiliare di __________ (che veniva defalcata, constatato che si

trattava di sostanza mobiliare nel frattempo consumata). Per il resto, le

contestazioni venivano respinte, con la medesima motivazione:

– RI 1 era azionista unica della __________

Ag

RI 1 era azionista (200/300 azioni nominali fr. 1'000.– e 25/90 azioni nominali

fr. 10'000.– della __________ SA)

__________ era amministratore unico con firma individuale della __________ AG

La

reale situazione delle società era conosciuta unicamente dal contribuente e dai

suoi famigliari, ragione per cui se si esamina il profilo economico

dell’operazione c’è stato un indubbio arricchimento che ha potuto concretizzarsi

unicamente sulla base della posizione di privilegio che gli attori hanno avuto

nelle varie società al momento dell’esecuzione delle operazioni. Il fatto che

l’asta fosse pubblica non ha alcuna rilevanza in questo contesto. Per tale

motivo le prestazioni imposte dall’autorità fiscale nell’attribuzione, al contribuente,

del credito vantato dalla __________ AG nei confronti della __________ AG e

della partecipazione alla __________ SA a prezzi irrisori deve essere

riconfermata ed il reclamo su questo punto deve essere respinto.

I. Avverso

tali decisioni RI 1 insorge mediante tempestivi ricorsi del 23 dicembre 2010, nei

quali contesta nuovamente che in relazione agli acquisti effettuati ai pubblici

incanti siano ravvisabili prestazioni valutabili in denaro (valutate

dall’autorità fiscale in fr. 885'548.– per l’anno 2005, in fr. 49'350.– per il 2006 e in fr. 199'850.– per il 2007). In particolare, la contribuente

contesta di poter essere considerata azionista delle società in discorso (in

particolare della __________ AG), statuto che neppure poteva essere ravvisabile

in persone a lei vicine. Verrebbe pertanto a mancare già il primo presupposto

della fattispecie relativa a prestazioni valutabili in denaro, cioè

l’impoverimento della società con il corrispettivo arricchimento per il proprio

azionista o persona a lui vicina. Inoltre, per il fatto che le acquisizioni in

discussione sono avvenute in pubblici incanti, difetterebbe pure la seconda

condizione posta dalla dottrina, che presuppone che il vantaggio non sarebbe

stato concesso nei medesimi termini ad una terza persona indipendente dalla

società. La contribuente rileva inoltre come nel preambolo alle motivazioni delle

decisioni su reclamo l’autorità fiscale abbia fatto riferimento all’audizione

del 5 ottobre 2010, senza però riprendere espressamente l’evidenziazione

effettuata in tale sede relativa alla compravendita immobiliare del 17 maggio

2005 da parte di __________ AG in favore di __________ AG di un immobile a __________

per l’importo di fr. 3'308'000.–. A mente della contribuente, pure tale

fattispecie non potrebbe configurare una prestazione valutabile in denaro, dato

che non vi sarebbe stata spoliazione della __________ AG senza corrispondente

controprestazione da parte della __________ AG, e ritenuto che neppure

risulterebbe adempiuto l’ulteriore requisito in base al quale la prestazione

non sarebbe stata concessa nei medesimi termini ad un terzo indipendente. A

titolo prettamente prudenziale e cautelativo la ricorrente contesta pure gli importi

considerati dall’autorità fiscale quali prestazioni valutabili in denaro, in

particolare sostenendo che al valore nominale non corrisponderebbe necessariamente

un equivalente valore venale, indicando che una perizia sul valore delle azioni

al giorno di acquisto potrebbe risultare necessaria in caso di accoglimento

della tesi giuridica di fondo sostenuta dall’autorità fiscale. Infine, la

ricorrente ribadisce la richiesta di riparto fra i coniugi per tutti e tre i

periodi di tassazione in discorso.

L. Nell’udienza

del 24 giugno 2011 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

L’Ufficio di tassazione ha rimarcato come le tre società coinvolte (__________AG,

__________ AG e __________ AG) fossero legate a membri della medesima famiglia __________;

il fatto che le cessioni in discussione siano avvenute nell’ambito di pubblici

incanti sarebbe per contro irrilevante. Il rappresentante della contribuente ha

da parte sua ribadito le sue – antitetiche – posizioni, osservando innanzitutto

che l’azionariato della __________ AG non è noto, e che il padre (scomparso il

26 febbraio 2008) ne era unicamente l’amministratore. Rimarcando la rilevanza

degli acquisti ad aste pubbliche, il rappresentante della contribuente

sottolineava che queste non possono essere manovrate (pilotate), tanto più che

le procedure esecutive erano state promosse da creditori terzi (in casu

il fisco del Cantone di __________). L’ufficio di tassazione ha replicato che

nella fattispecie solo gli azionisti e l’amministratore potevano sapere che il

credito ceduto fosse coperto (esigibile), riservandosi inoltre di presentare

ulteriori osservazioni scritte entro il 31 luglio 2011.

Le

osservazioni in questione sono seguite il 28 luglio 2011. La ricorrente ha

replicato il 30 agosto 2011.

Nel corso

della procedura, la Camera di diritto tributario ha richiamato dall’Ufficio

esecuzione di __________ e dall’Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________

gli atti relativi ai procedimenti esecutivi in discussione ed al fallimento

della __________ AG. Il rappresentante della ricorrente ha visionato gli atti

il 14 giugno 2012 ed ha presentato osservazioni il 18 giugno 2012.

Diritto

1. In

contestazione sono alcune prestazioni di cui la ricorrente avrebbe goduto, secondo

l’autorità di tassazione, quale azionista o persona vicina alle società __________

__________ AG e __________ AG in liquidazione, entrambe con sede a __________

(GR). Avrebbe acquistato a prezzo di favore, in un caso, un credito della __________

AG nei confronti della __________ AG e, negli altri casi, delle partecipazioni

della __________ AG (con sede a sua volta a __________), appartenenti alla ____________________.

2. 2.1.

Gli

articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta

sull'utile delle persone giuridiche, che

1

Costituiscono utile netto imponibile:

a.

il saldo del conto

profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b.

tutti i prelevamenti

fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati

alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:

- ...[omissis]...

- le

distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non

giustificate dall'uso commerciale.

Quanto

all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1

LIFD prevedono da parte loro che

1 Sono imponibili i redditi da sostanza

mobiliare, segnatamente:

c.

i dividendi, le quote

di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

2.2.

Secondo

la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute

cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

1) la

società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2)

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3)

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

4)

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che

gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

(DTF 131

Considerandi

II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

2.3

Quali

prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati

proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina, con una

corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel conto

economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con

la nozione di prelevamento anticipato dell'utile (Gewinnvorwegnahme;

cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale

ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l'appunto quando la

società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono

così incassati direttamente dall'azionista, rispettivamente quando quest'ultimo

non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo

(sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6;

sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2;

sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

3.

3.1.

La prima

operazione che ha indotto l’Ufficio di tassazione a ravvisare una distribuzione

dissimulata di utile è costituita dall’acquisto, da parte della contribuente,

di un importante credito, vantato dalla __________ AG in liquidazione nei

confronti della __________ AG. Il credito è stato acquistato da RI 1 in occasione di un’asta organizzata dall’Ufficio esecuzione e fallimenti, nell’ambito di un

procedimento esecutivo nei confronti della __________ AG in liquidazione, la

cui procedura di fallimento, avviata nel 2003, era stata sospesa per mancanza

d’attivi nel 2004. Il 25 aprile 2005 si è dunque tenuta l’asta, durante la

quale il credito nei confronti della __________ AG, del valore nominale di fr.

885'598.75, è stato aggiudicato per fr. 50.– alla ricorrente. Quest’ultima era

azionista della società debitrice, della quale il marito __________ era

amministratore. Il marito stesso era poi anche amministratore della __________

AG.

Pochi

giorni dopo, il 17 maggio 2005, la __________ AG ha venduto un immobile situato

a __________ alla __________ AG, per il prezzo di fr. 3'308'000.–. In tale

contesto, la società acquirente, a sua volta amministrata da __________, ha

ripreso il debito della __________ AG nei confronti della contribuente, che

ammontava a quel momento a fr. 936'817.75. Grazie all’assunzione di patrimonio,

la __________ AG ha proceduto ad un aumento di capitale, nella misura di fr.

700'000.–. Le 70 azioni al portatore del valore di 10'000 franchi ciascuna sono

state sottoscritte dalla __________ AG.

3.2

La

decisione dell’Ufficio di tassazione ha opportunamente messo in luce

l’importanza dell’arricchimento di cui ha beneficiato la ricorrente, grazie

all’acquisto dalla __________ AG, per soli 50 franchi, di un credito di ben

885'598.20. Che vi sia una sproporzione non solo manifesta ma anche clamorosa fra

prestazione e controprestazione non può essere messo in discussione, ed infatti

la stessa insorgente lo riconosce. D’altronde, la contribuente, nelle sue

dichiarazioni fiscali, ha sempre indicato il valore nominale del credito,

ritenuto integralmente esigibile. Inoltre, lo stesso debito è stato ripreso

dalla __________ AG, in occasione dell’acquisto dell’immobile che apparteneva

alla __________ AG.

Il primo

requisito di una distribuzione dissimulata di utile è dunque senz’altro adempiuto.

3.3

L’insorgente

contesta tuttavia di essere stata azionista o “persona vicina” alla __________

AG.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, si considerano persone vicine i

membri dell’amministrazione o altri organi, come pure ogni persona fisica o giuridica,

quando sussistono legami economici o personali che, in base all’insieme delle

circostanze, si devono considerare la vera ragione della prestazione imponibile.

Una persona si considera vicina anche quando l’azionista le permette di

usare la società come se le appartenesse (cfr. p. es. la sentenza n.2C_88/2011 e 2C_89/2011 del 3 ottobre 2011, consid. 2.1.1 e

giurisprudenza citata).

Non si vede dunque come si

possa negare che la ricorrente, moglie dell’avv. __________, membro del

consiglio d’amministrazione, con potere di firma individuale, della __________

AG in liquidazione, si debba considerare una “persona vicina”. Contrariamente a

quanto sostiene la contribuente nel ricorso e nella replica alle osservazioni

dell’autorità di tassazione, non è determinante che non siano conosciuti gli

azionisti della __________ AG: lo svolgimento delle vicende che hanno portato

l’insorgente a diventare titolare del credito nei confronti della __________ AG

si spiega solo con il fatto che entrambe le società erano sotto il controllo

della ricorrente e di suo marito. Nel caso della __________ AG, del resto,

l’appartenenza alla contribuente è incontestata.

Come sottolineato

dall’autorità fiscale, infatti, proprio in qualità di azionista della società

debitrice, la ricorrente era nelle condizioni ideali per conoscere

l’esigibilità del credito che si accingeva ad acquistare all’incanto.

3.4

Un’altra condizione, della

quale la contribuente contesta l’adempimento, fra quelle cui è subordinata la

qualifica di distribuzione dissimulata di utile, è quella secondo cui la prestazione

non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni.

L’insorgente sottolinea a

tale proposito che l’acquisto del credito è avvenuto ai pubblici incanti e che

pertanto chiunque avrebbe potuto entrarne in possesso, senza che la società

escussa potesse influenzarne l’aggiudicazione.

Ancora una volta

l’argomentazione ricorsuale appare eccessivamente formalistica: ciò che è

determinante, per valutare se la prestazione appaia “insolita” secondo la

giurisprudenza relativa alla distribuzione dissimulata di utile, non è la

qualifica o la forma del contratto bensì il suo risultato economico. Nel caso

in discussione, anche se la contribuente non poteva effettivamente controllare

lo svolgimento della procedura di aggiudicazione del credito messo all’incanto,

era in una condizione in cui nessun terzo avrebbe potuto trovarsi. Infatti, non

solo il marito era amministratore della società escussa ma, soprattutto, lei

stessa era azionista unica della società debitrice. Nella sua condizione, era

la sola che potesse con certezza conoscere l’esigibilità del credito che era intenzionata

ad acquistare. D’altronde, se qualcun altro avesse partecipato all’asta,

avrebbe potuto semplicemente lasciar salire il prezzo senza subire alcun

pregiudizio: anche acquistando per 500'000 o 600'000 franchi ci avrebbe

guadagnato. È comunque più che dubbio che, anche conoscendo le condizioni della

debitrice, una terza persona avrebbe rischiato un’offerta tanto elevata.

3.5

È ancora il caso di

sottolineare alcune particolarità dello svolgimento della procedura esecutiva

che è sfociata nell’aggiudicazione del credito alla ricorrente.

Come già ricordato, la __________

AG in liquidazione era stata dichiarata fallita con decreto del giudice dei

fallimenti del 29 agosto 2003; il procedimento era poi stato sospeso per

mancanza d’attivi il 18 febbraio 2004. Dall’inventario allestito dall’Ufficio

dei fallimenti del __________ si evince in particolare che, accanto agli attivi

immobiliari, la società fallita aveva numerosi attivi mobiliari, soprattutto

partecipazioni sociali e crediti; fra le prime, 180 azioni di nominali fr.

10'000.– della __________ AG di __________, 25 azioni di nominali fr. 1'000.–

della __________ AG, di __________, e 90 azioni di nominali fr. 1'000.– della ____________________

di __________; fra i secondi, oltre al credito di fr. 885'598.75 nei confronti

della __________ AG, ne figuravano altri cinque, per un valore nominale totale di

fr. 5'960’153.40, nei confronti di altrettante società, tutte con sede a __________

(__________AG, __________ SA, __________ SA, __________ SA, __________ SA). Ad

ognuno di questi attivi mobiliari, il cui valore nominale eccedeva ampiamente

gli otto milioni di franchi, l’Ufficio dei fallimenti aveva attribuito un

valore di stima di un franco. Di fronte all’inventario in questione, tenuto

conto soprattutto dei legami esistenti fra le varie società coinvolte e fra

queste ultime e la stessa società fallita, si deve ritenere che la ricorrente

ed il marito non potessero non essere consapevoli che la valutazione delle

partecipazioni e dei crediti, intrapresa dall’Ufficio dei fallimenti fosse

inadeguata.

In ogni caso, per tornare

all’aggiudicazione del credito di cui si discute in questa sede, nel dicembre

2004.

la __________ SA di __________ ha promosso una procedura esecutiva nei confronti

della __________ AG in liquidazione per l’incasso di un credito di fr. 5'380.–.

È interessante osservare che la società creditrice, che ha avviato il

procedimento che si sarebbe poi concluso con l’aggiudicazione del credito, era

presieduta dallo stesso avv. __________ ed aveva sede in __________ a __________,

cioè esattamente allo stesso indirizzo del suo studio legale.

In simili circostanze, non

si vede come si possa negare che l’avv. __________ abbia, più o meno

direttamente, provocato la procedura esecutiva necessaria ad entrare in

possesso del credito litigioso; inoltre, poteva già ritenere che non vi fosse

grande interesse altrui ad entrare in possesso del credito, dopo che nella

procedura di fallimento quest’ultimo era stato valutato un franco.

3.6

Nella sua presa di

posizione del 18 giugno 2012, dopo aver preso visione degli atti delle

procedure esecutive e fallimentari, l’insorgente ha lamentato una violazione

del principio della buona fede, da parte dell’Ufficio di tassazione. Argomenta

infatti che dagli atti in questione risulta che già nel 2004 ella ha acquistato

ai pubblici incanti, azioni della __________ AG appartenenti alla __________ AG

in liquidazione. Per il fatto che l’autorità fiscale ha omesso di imporre tale

acquisto come prestazione valutabile in denaro, sarebbe ravvisabile un diverso

“trattamento fiscale, della medesima fattispecie, fra un periodo di tassazione

ed un altro”.

È

opportuno rammentare alla contribuente, in primo luogo, che il principio della buona

fede non vieta alle autorità fiscali di giudicare diversamente, nell’ambito di

un periodo fiscale ulteriore, una questione di diritto controversa che era stata

anteriormente risolta in favore del contribuente (RDAF 56/2000 p. 217 = StE 2000 A 21.14 n. 13 = ASA 69 p. 793).

Va anche detto che

difficilmente l’Ufficio di tassazione poteva conoscere le modalità e,

soprattutto, le condizioni in cui era avvenuto l’acquisto delle azioni in

questione. È solo dopo aver appreso, dalla dichiarazione fiscale per il periodo

2005, che la contribuente era diventata creditrice della __________ AG, che

l’autorità ha chiesto informazioni in merito alla provenienza dei fondi necessari

ed è venuta così a conoscenza degli acquisti ai pubblici incanti.

3.7

La decisione impugnata,

che ha ravvisato nell’aggiudicazione del credito litigioso una distribuzione

dissimulata di utile da parte della __________ AG a favore della ricorrente,

non può pertanto che essere confermata.

4.

4.1.

L’Ufficio

di tassazione ha ritenuto che la contribuente abbia goduto di ulteriori prestazioni

valutabili in denaro, stavolta da parte della __________ AG, mediante

l’acquisto di 70 azioni della __________ AG.

A quattro

riprese, il 24 aprile, il 28 agosto, il 13 novembre 2006 ed il 5 marzo 2007, la

ricorrente ha partecipato ad incanti pubblici presso l’Ufficio esecuzioni e

fallimenti di __________, aggiudicandosi, per complessivi fr. 800.–, azioni del

valore nominale di fr. 250'000.– della __________ AG.

Come si è

già ricordato (v. supra, consid. 3.3.), non è contestato che la __________

AG fosse detenuta dalla ricorrente, mentre il marito era unico membro del

consiglio di amministrazione, con potere di firma individuale. Quanto alla __________

AG, è a sua volta già stata evocata (v. supra, consid. 3.1.), in quanto

ha acquistato, proprio dalla __________ AG, diversi attivi, fra i quali un

immobile, ed ha ripreso il debito nei confronti della ricorrente. I coniugi __________

dichiaravano di detenere già 200 azioni del valore di 1'000 franchi ciascuna

della __________ AG alla fine del 2005; dopo le acquisizioni in questione, alla

fine del 2006 dichiaravano ulteriori 25 azioni del valore di 10'000 franchi ciascuna,

per un valore complessivo di fr. 250'000.–. Alla fine del 2007, le azioni da

10'000 franchi dichiarate erano 26, per un valore di 260'000 franchi.

4.2

Anche a

proposito dell’acquisto delle azioni __________ AG, la decisione dell’autorità

fiscale appare ineccepibile. È innegabile che la ricorrente sia stata arricchita

dalla società, dalla quale ha acquistato le azioni ad un prezzo irrisorio. In

questo caso, è pure indiscutibile che la contribuente fosse azionista della

società da cui proviene la prestazione.

La stessa

insorgente si limita, in tale contesto, a riproporre la censura relativa alle

modalità di acquisizione degli attivi della società che ha fatto la

prestazione, sottolineando nuovamente che qualsiasi terzo avrebbe potuto partecipare

all’asta pubblica, senza che la società escussa potesse influenzare la

procedura. Anche in relazione all’aggiudicazione delle azioni __________ AG è

il caso di sottolineare che una distribuzione dissimulata di utile non

presuppone che l’arricchimento dell’azionista o della persona vicina avvenga

necessariamente nel rispetto di determinate forme. Ma soprattutto, nonostante

vi fosse la possibilità – più teorica che pratica – che terze persone

partecipassero all’asta pubblica, la ricorrente era manifestamente in una

posizione tale da potersi solo avvantaggiare dalla vendita all’incanto degli

attivi della __________ AG; come nel caso del credito acquistato dalla __________

AG, anche per le azioni in questione l’eventuale partecipazione all’asta di

un’altra persona avrebbe tutt’al più ridotto il suo guadagno, facendo crescere

il valore di aggiudicazione.

4.3

In via

subordinata, la ricorrente contesta il valore venale attribuito alle azioni, ai

fini del calcolo della prestazione valutabile in denaro.

In primo

luogo, deve essere ricordato alla contribuente che lei stessa, nelle dichiarazioni

fiscali 2006 e 2007 e nell’elenco dei titoli ad esse allegato, ha attribuito

alle azioni acquistate il valore di cui si è servita l’autorità fiscale per rivalutare

la prestazione ricevuta dalla società. Quale “valore imponibile della sostanza”

delle azioni __________ AG, ha cioè dichiarato il valore nominale delle stesse

e non uno inferiore (per l’art. 45 cpv. 2 LT, le azioni non regolarmente

oggetto di transazione sono valutate “tenendo conto del loro valore di reddito

e del loro valore intrinseco”). Rimettere in discussione quanto dichiarato

configurerebbe un venire contra factum proprium e sarebbe in contrasto

con il principio della buona fede.

In ogni

caso, come ha sottolineato l’Ufficio di tassazione nelle osservazioni al ricorso,

l’adozione del valore nominale quale valore venale delle azioni acquistate deve

essere considerata addirittura una scelta prudenziale, in considerazione del

fatto che la società non evidenziava né una perdita di capitale né un’eccedenza

di debiti e che il suo capitale non risultava intaccato da perdite di bilancio.

5.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 8’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 8’100.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster