80.2010.159
Procedura: ricorso, requisiti, mancanza di motivazione, irricevibile
9 maggio 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
80.2010.159
Data decisione, Autorità:
09.05.2011, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, requisiti, mancanza di motivazione, irricevibile
RICORSO
art. 140 cpv. 2 LIFD
art. 227 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2010.159
Lugano
9 maggio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Mauro Mini)
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 17 dicembre 2010 contro la decisione del
17 novembre 2010 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
- con
decisione del 17 novembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha
respinto il reclamo interposto dai coniugi RI 1 e RI 2 contro la tassazione
IC/IFD 2009;
- il 17
dicembre 2010, i contribuenti hanno indirizzato all’autorità fiscale una
lettera così formulata:
Facciamo
ricorso nei termini prescritti in quanto non condividiamo la vostra decisione.
Chiediamo di poter avere un colloquio per chiarire spiegare la nostra
dichiarazione d’imposta.
In quanto
difficile documentare esattamente, ma desideriamo chiarire il nostro uso di mezzi
propri per andare a lavorare per impiego a turni e orari senza possibilità di
mezzi pubblici e distanza del luogo con uso di mezzi propri per eseguire gli
acquisti (alimentari) e pulizie per il luogo di lavoro.
- l’Ufficio
di tassazione ha trasmesso a questa Camera lo scritto dei contribuenti;
- con
lettera dell’8 marzo 2011, questa Camera ha attribuito ai contribuenti un
termine di dieci giorni per confermare l’intenzione di interporre ricorso
contro la decisione su reclamo e, in caso di risposta affermativa, per
motivarlo conformemente ai requisiti legali, avvertendoli che in caso contrario
il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- i
contribuenti non hanno dato seguito a tale invito.
Diritto
- la Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
Considerandi
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata;
- secondo
l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti
stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare
le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre
i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al
ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria
dell’irricevibilità;
- lo stesso principio vale
anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2
LIFD , che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. CDT n.
80.95.00099
del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. 80.96.00163 dell’11 ottobre
1996.
in re G.P.; v. inoltre Meister,
Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und
DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995 , p. 191-192; X.
Oberson, Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux
diplômés [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna
1997, p. 147);
- secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una conclusione
costituisce un presupposto processuale, indispensabile per l’esame del gravame
(STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, in RDAT I–1998 N. 22t, consid. 4c-d, con
riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
- lo scritto dei contribuenti
del 17 dicembre 2010, peraltro indirizzato all’Ufficio di tassazione e non a
questa Camera, disattende manifestamente le condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste sia dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT) sia dal
diritto federale (art. 140 cpv. 2 LIFD): esso non contiene infatti né conclusioni né motivazioni di sorta, limitandosi a chiedere un colloquio presso la stessa autorità
fiscale per “chiarire spiegare la nostra dichiarazione d’imposta” ed in
particolare per “chiarire il nostro uso di mezzi propri per andare a lavorare”;
- come
detto, i ricorrenti non hanno dato seguito alla richiesta di confermare la
volontà di impugnare la decisione su reclamo ed eventualmente di motivare il
ricorso, indirizzatagli con scritto dell’8 marzo 2011;
- in queste
circostanze, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
- eccezionalmente,
si rinuncia a porre a carico dei contribuenti la tassa di giustizia e le spese
processuali, in considerazione del fatto che è stato l’Ufficio di tassazione a
trasmettere la loro lettera a questa Camera, considerando ricorso quello che
fino a prova contraria non lo era.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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