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Decisione

80.2010.159

Procedura: ricorso, requisiti, mancanza di motivazione, irricevibile

9 maggio 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

- con

decisione del 17 novembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha

respinto il reclamo interposto dai coniugi RI 1 e RI 2 contro la tassazione

IC/IFD 2009;

- il 17

dicembre 2010, i contribuenti hanno indirizzato all’autorità fiscale una

lettera così formulata:

Facciamo

ricorso nei termini prescritti in quanto non condividiamo la vostra decisione.

Chiediamo di poter avere un colloquio per chiarire spiegare la nostra

dichiarazione d’imposta.

In quanto

difficile documentare esattamente, ma desideriamo chiarire il nostro uso di mezzi

propri per andare a lavorare per impiego a turni e orari senza possibilità di

mezzi pubblici e distanza del luogo con uso di mezzi propri per eseguire gli

acquisti (alimentari) e pulizie per il luogo di lavoro.

- l’Ufficio

di tassazione ha trasmesso a questa Camera lo scritto dei contribuenti;

- con

lettera dell’8 marzo 2011, questa Camera ha attribuito ai contribuenti un

termine di dieci giorni per confermare l’intenzione di interporre ricorso

contro la decisione su reclamo e, in caso di risposta affermativa, per

motivarlo conformemente ai requisiti legali, avvertendoli che in caso contrario

il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- i

contribuenti non hanno dato seguito a tale invito.

Diritto

- la Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

Considerandi

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata;

- secondo

l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti

stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare

le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre

i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al

ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria

dell’irricevibilità;

- lo stesso principio vale

anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2

LIFD , che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. CDT n.

80.95.00099

del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. 80.96.00163 dell’11 ottobre

1996.

in re G.P.; v. inoltre Meister,

Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und

DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995 , p. 191-192; X.

Oberson, Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux

diplômés [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna

1997, p. 147);

- secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una conclusione

costituisce un presupposto processuale, indispensabile per l’esame del gravame

(STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, in RDAT I–1998 N. 22t, consid. 4c-d, con

riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

- lo scritto dei contribuenti

del 17 dicembre 2010, peraltro indirizzato all’Ufficio di tassazione e non a

questa Camera, disattende manifestamente le condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste sia dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT) sia dal

diritto federale (art. 140 cpv. 2 LIFD): esso non contiene infatti né conclusioni né motivazioni di sorta, limitandosi a chiedere un colloquio presso la stessa autorità

fiscale per “chiarire spiegare la nostra dichiarazione d’imposta” ed in

particolare per “chiarire il nostro uso di mezzi propri per andare a lavorare”;

- come

detto, i ricorrenti non hanno dato seguito alla richiesta di confermare la

volontà di impugnare la decisione su reclamo ed eventualmente di motivare il

ricorso, indirizzatagli con scritto dell’8 marzo 2011;

- in queste

circostanze, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

- eccezionalmente,

si rinuncia a porre a carico dei contribuenti la tassa di giustizia e le spese

processuali, in considerazione del fatto che è stato l’Ufficio di tassazione a

trasmettere la loro lettera a questa Camera, considerando ricorso quello che

fino a prova contraria non lo era.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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