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Decisione

80.2010.16

Procedura: tassazione d'ufficio, contribuente limitatamente imponibile, violazione obbligo di dichiarazione, presupposti per contestare tassazione per apprezzamento

3 marzo 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliato a __________ (__________), è limitatamente imponibile nel Canton

Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare a __________.

Non

avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 2008 nonostante una

diffida, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona gli infliggeva una multa

disciplinare di fr. 100.–, con decisione del 21 agosto 2009, avvertendolo che

in caso di mancata collaborazione entro i trenta giorni successivi avrebbe

proceduto alla tassazione d’ufficio.

B. Con

decisione del 25 novembre 2009, l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente

la tassazione IC 2008, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr.

2'400.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 112'400.–; quanto alla

sostanza imponibile era stabilita in fr. 90'000.– e quella determinante per

l’aliquota in fr. 734'000.–. Nella motivazione della decisione, l’autorità

fiscale osservava che il contribuente avrebbe potuto impugnare la tassazione

d’ufficio solo con il motivo che essa era manifestamente inesatta e che il

reclamo avrebbe dovuto essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 3 dicembre 2009, contestando

il diritto del Canton Ticino di esigere la presentazione di una dichiarazione

d’imposta, essendo competente per la tassazione il solo cantone di domicilio.

L’autorità

fiscale si rivolgeva al reclamante con scritto del 22 dicembre 2009, attribuendogli

un termine di un mese per adempiere i requisiti per la contestazione di una

tassazione d’ufficio, cioè per allestire ed inoltrare la dichiarazione fiscale

2008.

Il

reclamante rispondeva l’8 gennaio 2010, confermando il suo reclamo e ribadendo

che l’autorità fiscale ticinese a suo avviso non aveva alcun diritto di esigere

da lui la presentazione della dichiarazione fiscale né di tassarlo d’ufficio e

neppure di infliggergli una multa.

L’autorità

fiscale dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 27 gennaio 2010.

Nella motivazione, rilevava che il contribuente, quale proprietario di immobili

a Bellinzona, era tenuto a presentare la dichiarazione d’imposta nel Canton

Ticino. Non avendolo fatto, era stato assoggettato alla tassazione d’ufficio,

che poteva essere contestata solo provandone la manifesta inesattezza e con un

reclamo motivato. Poiché il gravame da lui presentato non rispettava i

requisiti, neppure dopo che l’Ufficio lo aveva invitato a porvi rimedio, esso

non era ricevibile.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula

l’annullamento della decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione di Bellinzona,

a suo avviso in contrasto con il diritto federale. Rileva che l’autorità

fiscale ticinese, secondo l’art. 39 cpv. 2 LAID ha accesso alle informazioni

del Cantone di domicilio, nella misura in cui le servono per la tassazione. Non

avrebbe per contro diritto né di multarlo né di sottoporlo ad una tassazione

d’ufficio.

Diritto

1. 1.1.

L’art.

204 cpv. 2 LT (conforme all’art. 46 cpv. 3 della legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS

642.14]) consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione

d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il

contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi

imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti

attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali,

dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

1.2.

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia,

il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il

motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e

indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; cfr. anche art. 48 cpv.

Considerandi

2.

LAID).

1.3

Le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo

rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione

per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei

quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale

federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552; di diverso avviso la

dottrina: Zweifel,

Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437; X.

Oberson, Le contentieux fiscal, in OREF [a cura di], Les procédures en

droit fiscal, Berna 1997, p. 140; Ryser/Rolli,

Précis de droit fiscal suisse, 3a ediz., Berna 1994, p. 401).

Secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di

validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98

consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

1.4

La

giurisprudenza ha precisato inoltre che una tassazione d'ufficio si considera

arbitraria quando la situazione effettiva che risulta dai documenti a

disposizione delle autorità fiscali a tale momento non è stata presa in

considerazione in modo corretto. L'argomento secondo cui la tassazione

d'ufficio è oggettivamente errata non è sufficiente (RF 2002 p. 828).

La

giurisprudenza ha altresì chiarito che, se una tassazione d'ufficio viene

confermata in sede di decisione su reclamo a causa della mancata produzione

della documentazione necessaria da parte del contribuente, è esclusa la

possibilità di apportare le prove in questione nella procedura di ricorso. La

tassazione d'ufficio può essere annullata solo se manifestamente inesatta, ma a

tal fine i mezzi probatori esclusi non possono essere impiegati per dimostrarne

l'inesattezza (StE 2000 B 96.12 n. 11).

2.

2.1.

Nella

fattispecie, il ricorrente è stato assoggettato ad una tassazione d’ufficio,

non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 2008. Contro la tassazione per

apprezzamento, ha interposto reclamo nei termini di legge, contestando il

diritto del Canton Ticino di pretendere da lui la prestazione della

dichiarazione fiscale. Tesi ribadita dopo che l’Ufficio di tassazione gli aveva

richiamato i principi sulla contestazione di una tassazione d’ufficio.

Con la

decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo,

proprio perché il contribuente non ha adempiuto i requisiti citati.

2.2

Va dapprima precisato che,

contrariamente a quanto da lui sostenuto, l’insorgente era obbligato ad inoltrare

una dichiarazione fiscale anche nel Canton Ticino.

L’art. 2

cpv. 1 dell'Ordinanza sull’applicazione della legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, del 9

marzo 2001 (RS 642.141) prevede che se, per ragioni di appartenenza economica,

sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede,

bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in

questi altri Cantoni.

Il

contribuente assoggettato all’imposta in parecchi Cantoni può adempiere il suo

obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una

copia della dichiarazione d’imposta del Cantone di domicilio o di sede, salvo

il caso in cui il Cantone di domicilio e l’altro Cantone non abbiano lo stesso

sistema di basi temporali d’imposizione (art. 2 cpv. 2 Ordinanza cit.).

Tale principio, che deriva dal messaggio del Consiglio federale

relativo al coordinamento e alla

semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti

intercantonali del 24 maggio 2000 (FF 2000 pp. 3390-3407, in particolare par.

1.3.3

), è stato confermato nell'ambito delle discussioni dinanzi al Consiglio

nazionale, in particolar modo in seguito al ritiro di una proposta

dell'onorevole Pelli, che mirava a modificare l’art. 39 cpv. 2 LAID nel senso

di obbligare il cantone di domicilio a trasmettere il più presto possibile agli

altri cantoni copia della dichiarazione presentata dal contribuente (cfr.

Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, Consiglio

nazionale - sessione autunnale 2000, p. 1115; inoltre circolare n. 16 del 31

agosto 2001 della Conferenza svizzera delle imposte, par. 22, p. 3; Paschoud, Evolution ou révolution du

droit fiscal international?, in ASA 69 p. 844).

L’art. 39 cpv. 2 LAID, menzionato dal ricorrente, si limita a

stabilire che le autorità fiscali si comunicano gratuitamente le informazioni

necessarie e si concedono la consultazione degli atti ufficiali e che, se

risulta dalla dichiarazione d’imposta di una persona con domicilio o sede nel

Cantone che è parimente contribuente in un altro Cantone, l’autorità di

tassazione comunica alle autorità fiscali dell’altro Cantone la dichiarazione

d’imposta e la tassazione.

Pertanto,

in ogni cantone in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o limitatamente)

viene eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si fonda sul diritto

cantonale.

Ne

consegue che la LAID non dispensa il contribuente dall'obbligo di inoltrare una

dichiarazione fiscale anche nel cantone ove è limitatamente assoggettato

all'imposta (cfr. CDT n. 80.2003.154 del 4 dicembre 2003, in RtiD I-2004 n.

20t).

2.3

Stabilito

che il contribuente, non inoltrando la dichiarazione fiscale, o almeno una

copia della dichiarazione presentata nel cantone di domicilio, ha infranto i

suoi obblighi di collaborazione, ne consegue che è legittima la decisione

dell’autorità fiscale ticinese di assoggettarlo ad una tassazione per

apprezzamento.

Secondo

il Tribunale federale, per il fatto che la contestazione di una tassazione

d’ufficio presuppone una prova qualificata, nella motivazione del reclamo la

fattispecie deve essere esposta in modo documentato e si devono indicare i

mezzi di prova. Pertanto, il contribuente non può limitarsi ad una

contestazione generica o alla contestazione parziale di posizioni determinate,

per il fatto che una simile impugnazione non permetterebbe naturalmente di

sottoporre la tassazione d’ufficio alla verifica della manifesta inesattezza

(Tribunale federale, 29 marzo 2005, n.2A.39/2004, in RF 2005, p. 520, consid.

5.2

).

Se vi è

stata una tassazione d’ufficio nei confronti di un contribuente limitatamente

imponibile, i presupposti per la contestazione della stessa sono adempiuti

mediante l’invio con il reclamo di una copia della dichiarazione fiscale

inoltrata alle autorità del Cantone di domicilio, dal momento che ciò è ammesso

dall’art. 2 dell'Ordinanza sull'applicazione della legge federale sull'armonizzazione

delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, del 9 marzo 2001 (RS

642.

). Ciò equivale alla ripresa della collaborazione precedentemente

trascurata e fa rinascere l’obbligo di inchiesta dell’autorità fiscale (RF 2005

p. 520, consid. 7; inoltre sentenza CDT n. 80.2005.113 del 9 settembre 2005, in

RtiD I-2006 n. 18t).

2.4

L’Ufficio

di tassazione ha avvertito il contribuente delle condizioni, che doveva adempiere

per contestare la tassazione d’ufficio, non solo nella decisione di tassazione

stessa, ma ancora nella lettera che gli ha indirizzato dopo aver ricevuto il reclamo.

In questa circostanza, ha anche attirato la sua attenzione sulla conseguenza

che avrebbe avuto l’inosservanza degli obblighi in questione, cioè che il

reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Non

conformandosi a quanto richiesto dalla legge, il contribuente ha messo

l’Ufficio di tassazione in condizione di non poter fare altro che dichiarare

irricevibile il suo reclamo.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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