80.2010.16
Procedura: tassazione d'ufficio, contribuente limitatamente imponibile, violazione obbligo di dichiarazione, presupposti per contestare tassazione per apprezzamento
3 marzo 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2010.16
Data decisione, Autorità:
03.03.2010, CDT
Titolo:
Procedura: tassazione d'ufficio, contribuente limitatamente imponibile, violazione obbligo di dichiarazione, presupposti per contestare tassazione per apprezzamento
DICHIARAZIONE D'IMPOSTA
art. 39 cpv. 2 LAID
art. 204 cpv. 2 LT
art. 206 cpv. 3 LT
Incarto n.
80.2010.16
Lugano
3 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 2 febbraio 2010 contro la decisione del 27
gennaio 2010 in materia di IC 2008.
Fatti
A. RI 1,
domiciliato a __________ (__________), è limitatamente imponibile nel Canton
Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare a __________.
Non
avendo il contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 2008 nonostante una
diffida, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona gli infliggeva una multa
disciplinare di fr. 100.–, con decisione del 21 agosto 2009, avvertendolo che
in caso di mancata collaborazione entro i trenta giorni successivi avrebbe
proceduto alla tassazione d’ufficio.
B. Con
decisione del 25 novembre 2009, l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente
la tassazione IC 2008, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr.
2'400.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 112'400.–; quanto alla
sostanza imponibile era stabilita in fr. 90'000.– e quella determinante per
l’aliquota in fr. 734'000.–. Nella motivazione della decisione, l’autorità
fiscale osservava che il contribuente avrebbe potuto impugnare la tassazione
d’ufficio solo con il motivo che essa era manifestamente inesatta e che il
reclamo avrebbe dovuto essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 3 dicembre 2009, contestando
il diritto del Canton Ticino di esigere la presentazione di una dichiarazione
d’imposta, essendo competente per la tassazione il solo cantone di domicilio.
L’autorità
fiscale si rivolgeva al reclamante con scritto del 22 dicembre 2009, attribuendogli
un termine di un mese per adempiere i requisiti per la contestazione di una
tassazione d’ufficio, cioè per allestire ed inoltrare la dichiarazione fiscale
2008.
Il
reclamante rispondeva l’8 gennaio 2010, confermando il suo reclamo e ribadendo
che l’autorità fiscale ticinese a suo avviso non aveva alcun diritto di esigere
da lui la presentazione della dichiarazione fiscale né di tassarlo d’ufficio e
neppure di infliggergli una multa.
L’autorità
fiscale dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 27 gennaio 2010.
Nella motivazione, rilevava che il contribuente, quale proprietario di immobili
a Bellinzona, era tenuto a presentare la dichiarazione d’imposta nel Canton
Ticino. Non avendolo fatto, era stato assoggettato alla tassazione d’ufficio,
che poteva essere contestata solo provandone la manifesta inesattezza e con un
reclamo motivato. Poiché il gravame da lui presentato non rispettava i
requisiti, neppure dopo che l’Ufficio lo aveva invitato a porvi rimedio, esso
non era ricevibile.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula
l’annullamento della decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione di Bellinzona,
a suo avviso in contrasto con il diritto federale. Rileva che l’autorità
fiscale ticinese, secondo l’art. 39 cpv. 2 LAID ha accesso alle informazioni
del Cantone di domicilio, nella misura in cui le servono per la tassazione. Non
avrebbe per contro diritto né di multarlo né di sottoporlo ad una tassazione
d’ufficio.
Diritto
1. 1.1.
L’art.
204 cpv. 2 LT (conforme all’art. 46 cpv. 3 della legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS
642.14]) consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione
d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il
contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi
imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti
attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
1.2.
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia,
il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il
motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e
indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; cfr. anche art. 48 cpv.
Considerandi
2.
LAID).
1.3
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione
per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei
quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale
federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552; di diverso avviso la
dottrina: Zweifel,
Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437; X.
Oberson, Le contentieux fiscal, in OREF [a cura di], Les procédures en
droit fiscal, Berna 1997, p. 140; Ryser/Rolli,
Précis de droit fiscal suisse, 3a ediz., Berna 1994, p. 401).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
1.4
La
giurisprudenza ha precisato inoltre che una tassazione d'ufficio si considera
arbitraria quando la situazione effettiva che risulta dai documenti a
disposizione delle autorità fiscali a tale momento non è stata presa in
considerazione in modo corretto. L'argomento secondo cui la tassazione
d'ufficio è oggettivamente errata non è sufficiente (RF 2002 p. 828).
La
giurisprudenza ha altresì chiarito che, se una tassazione d'ufficio viene
confermata in sede di decisione su reclamo a causa della mancata produzione
della documentazione necessaria da parte del contribuente, è esclusa la
possibilità di apportare le prove in questione nella procedura di ricorso. La
tassazione d'ufficio può essere annullata solo se manifestamente inesatta, ma a
tal fine i mezzi probatori esclusi non possono essere impiegati per dimostrarne
l'inesattezza (StE 2000 B 96.12 n. 11).
2.
2.1.
Nella
fattispecie, il ricorrente è stato assoggettato ad una tassazione d’ufficio,
non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 2008. Contro la tassazione per
apprezzamento, ha interposto reclamo nei termini di legge, contestando il
diritto del Canton Ticino di pretendere da lui la prestazione della
dichiarazione fiscale. Tesi ribadita dopo che l’Ufficio di tassazione gli aveva
richiamato i principi sulla contestazione di una tassazione d’ufficio.
Con la
decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo,
proprio perché il contribuente non ha adempiuto i requisiti citati.
2.2
Va dapprima precisato che,
contrariamente a quanto da lui sostenuto, l’insorgente era obbligato ad inoltrare
una dichiarazione fiscale anche nel Canton Ticino.
L’art. 2
cpv. 1 dell'Ordinanza sull’applicazione della legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, del 9
marzo 2001 (RS 642.141) prevede che se, per ragioni di appartenenza economica,
sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede,
bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in
questi altri Cantoni.
Il
contribuente assoggettato all’imposta in parecchi Cantoni può adempiere il suo
obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una
copia della dichiarazione d’imposta del Cantone di domicilio o di sede, salvo
il caso in cui il Cantone di domicilio e l’altro Cantone non abbiano lo stesso
sistema di basi temporali d’imposizione (art. 2 cpv. 2 Ordinanza cit.).
Tale principio, che deriva dal messaggio del Consiglio federale
relativo al coordinamento e alla
semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti
intercantonali del 24 maggio 2000 (FF 2000 pp. 3390-3407, in particolare par.
1.3.3
), è stato confermato nell'ambito delle discussioni dinanzi al Consiglio
nazionale, in particolar modo in seguito al ritiro di una proposta
dell'onorevole Pelli, che mirava a modificare l’art. 39 cpv. 2 LAID nel senso
di obbligare il cantone di domicilio a trasmettere il più presto possibile agli
altri cantoni copia della dichiarazione presentata dal contribuente (cfr.
Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, Consiglio
nazionale - sessione autunnale 2000, p. 1115; inoltre circolare n. 16 del 31
agosto 2001 della Conferenza svizzera delle imposte, par. 22, p. 3; Paschoud, Evolution ou révolution du
droit fiscal international?, in ASA 69 p. 844).
L’art. 39 cpv. 2 LAID, menzionato dal ricorrente, si limita a
stabilire che le autorità fiscali si comunicano gratuitamente le informazioni
necessarie e si concedono la consultazione degli atti ufficiali e che, se
risulta dalla dichiarazione d’imposta di una persona con domicilio o sede nel
Cantone che è parimente contribuente in un altro Cantone, l’autorità di
tassazione comunica alle autorità fiscali dell’altro Cantone la dichiarazione
d’imposta e la tassazione.
Pertanto,
in ogni cantone in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o limitatamente)
viene eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si fonda sul diritto
cantonale.
Ne
consegue che la LAID non dispensa il contribuente dall'obbligo di inoltrare una
dichiarazione fiscale anche nel cantone ove è limitatamente assoggettato
all'imposta (cfr. CDT n. 80.2003.154 del 4 dicembre 2003, in RtiD I-2004 n.
20t).
2.3
Stabilito
che il contribuente, non inoltrando la dichiarazione fiscale, o almeno una
copia della dichiarazione presentata nel cantone di domicilio, ha infranto i
suoi obblighi di collaborazione, ne consegue che è legittima la decisione
dell’autorità fiscale ticinese di assoggettarlo ad una tassazione per
apprezzamento.
Secondo
il Tribunale federale, per il fatto che la contestazione di una tassazione
d’ufficio presuppone una prova qualificata, nella motivazione del reclamo la
fattispecie deve essere esposta in modo documentato e si devono indicare i
mezzi di prova. Pertanto, il contribuente non può limitarsi ad una
contestazione generica o alla contestazione parziale di posizioni determinate,
per il fatto che una simile impugnazione non permetterebbe naturalmente di
sottoporre la tassazione d’ufficio alla verifica della manifesta inesattezza
(Tribunale federale, 29 marzo 2005, n.2A.39/2004, in RF 2005, p. 520, consid.
5.2
).
Se vi è
stata una tassazione d’ufficio nei confronti di un contribuente limitatamente
imponibile, i presupposti per la contestazione della stessa sono adempiuti
mediante l’invio con il reclamo di una copia della dichiarazione fiscale
inoltrata alle autorità del Cantone di domicilio, dal momento che ciò è ammesso
dall’art. 2 dell'Ordinanza sull'applicazione della legge federale sull'armonizzazione
delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, del 9 marzo 2001 (RS
642.
). Ciò equivale alla ripresa della collaborazione precedentemente
trascurata e fa rinascere l’obbligo di inchiesta dell’autorità fiscale (RF 2005
p. 520, consid. 7; inoltre sentenza CDT n. 80.2005.113 del 9 settembre 2005, in
RtiD I-2006 n. 18t).
2.4
L’Ufficio
di tassazione ha avvertito il contribuente delle condizioni, che doveva adempiere
per contestare la tassazione d’ufficio, non solo nella decisione di tassazione
stessa, ma ancora nella lettera che gli ha indirizzato dopo aver ricevuto il reclamo.
In questa circostanza, ha anche attirato la sua attenzione sulla conseguenza
che avrebbe avuto l’inosservanza degli obblighi in questione, cioè che il
reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Non
conformandosi a quanto richiesto dalla legge, il contribuente ha messo
l’Ufficio di tassazione in condizione di non poter fare altro che dichiarare
irricevibile il suo reclamo.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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