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Decisione

80.2010.160

Condono: condizioni non adempiute, dubbi sull'entità dei debiti nei confronti di creditori privati

7 marzo 2011Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nata nel 1953, divorziata, ha lavorato come responsabile amministrativa alle dipendenze

della __________ di __________.

Affetta

da ernia discale, dal 1° ottobre 2008 al 30 novembre 2009 ha beneficiato di una rendita AI, dopodiché si è iscritta in disoccupazione. Dal 23 aprile 2010

è stata nuovamente dichiarata inabile al lavoro. Attualmente, è al beneficio

delle sole indennità di malattia versatele dalla __________ e della metà delle

rendite di invalidità dell’ex marito __________, che quest’ultimo le gira conformemente

a quanto concordato in sede di divorzio.

B. Il 24

marzo 2010, tramite formulario ufficiale, RI 1 si rivolgeva all’Ufficio

esazione e condoni, postulando il condono delle imposte cantonali 2006-2008 e

delle imposte federali e comunali 2007-2008. A sostegno della sua domanda, la contribuente lamentava difficoltà finanziarie, indicando in particolare che le

sole entrate erano allora costituite dalle indennità giornaliere della disoccupazione

e dagli alimenti dell’ex marito. A dimostrazione della sua precaria situazione

economica, allegava invece una tabella dei propri debiti aggiornata al 28

febbraio 2010, dalla quale emergeva un saldo negativo di 526'626 franchi.

C. L’autorità

fiscale, con separate decisioni dell’8 ottobre 2010, respingeva la domanda. Nelle

motivazioni, spiegava anzitutto che l’imposta federale diretta dell’anno 2007

non poteva essere oggetto di un condono, dal momento che nei confronti della

contribuente era già stato fatto spiccare un precetto esecutivo per tale

importo. Aggiungeva poi che le condizioni per la concessione del condono delle

imposte ancora scoperte non risultavano comunque adempiute, sottolineando in

particolare l’esistenza di una situazione economica ormai pregiudicata.

D. La

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 20 novembre 2010,

nel quale poneva nuovamente l’accento sul suo precario stato di salute e sugli

sforzi fatti per aprire una propria attività, mai decollata a causa della crisi

economica.

L’Ufficio

esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 26

novembre 2010. Spiegava anzitutto che le ragioni alla base della mancata concessione

del condono non andavano ricercate tanto nelle sue attuali entrate, effettivamente

insufficienti per far fronte alle spese ricorrenti mensili, quanto piuttosto

nella gravità dell’indebitamento presentato. Aggiungeva quindi che un’eventuale

proposta di liquidazione per compromesso del debito fiscale sarebbe potuta

entrare in considerazione “alla condizione del rispetto del principio di parità

di trattamento tra i creditori di diritto privato e pubblico”.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 presenta una nuova

lettura dei debiti dichiarati il 24 marzo 2010, tramite formulario ufficiale, sostenendo

che gli stessi ammonterebbero in realtà a soli fr. 33'531.10, in quanto prevalentemente

prescritti e comunque sia a carico dell’ex marito. Sottolinea inoltre di

essersi accordata con i creditori privati per un piano di rientro dei suoi

debiti, mediante singole rate mensili, a dimostrazione della sua volontà di

risolvere l’attuale situazione economica.

Nelle

proprie osservazioni del 10 gennaio 2011, l’Ufficio esazione e condoni propone

di respingere il gravame. Rileva anzitutto che al momento dell’inoltro della domanda

di condono erano già stati intimati alla contribuente i precetti esecutivi per

le imposte cantonali 2006/2007 e non solo per l’imposta federale diretta 2007. Nel

merito, pone l’accento sulla contraddittorietà tra quanto sempre sostenuto

davanti alle autorità fiscali e la nuova tesi sviluppata in questa sede al solo

scopo di confutare le argomentazione contenute nella decisione su reclamo.

F. Con

scritto del 1° febbraio 2011, la ricorrente ha prodotto nuova documentazione,

tra cui un contratto di mutuo (Schuldschein) concluso il 31 maggio 1993 con sua

madre __________. Il 21 febbraio 2011 ha invece inviato per fax una dichiarazione scritta dell’ex marito __________, nella quale conferma di essersi assunto

per intero il debito di fr. 740'000.– a suo tempo contratto con sua madre __________.

Diritto

1. 1.1.

L’autorità

competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali

(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte

federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–;

cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame

delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv.

5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale

diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.

Dal 1°

gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista

dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa

Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge

federale sull’imposta federale diretta per l’imposta federale diretta).

1.2.

Tutti gli

importi, non ancora corrisposti, per cui viene richiesto il condono si basano

su decisioni di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 2 dell’Ordinanza

federale).

Per

contro, al momento dell’inoltro della domanda di condono, erano già stati intimati

alla contribuente i precetti esecutivi per le imposte cantonali 2006/2007 e

l’imposta federale diretta 2007. Conformemente a quanto disposto dall’art. 13

cpv. 1 dell’Ordinanza federale, della cui legalità non sembrerebbe esserci

motivo di dubitare (cfr., al proposito, Beusch,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 29 ss. ad art. 167 LIFD, p. 612 ss.),

l’Ufficio esazione e condoni avrebbe quindi potuto rifiutarsi di entrare nel

merito della domanda di condono, perlomeno con riguardo a tali importi. La

questione può nondimeno restare aperta, dal momento che l’autorità di condono ha

solo sollevato il problema, respingendo nel merito il condono di tutti gli

importi.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel

bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa

per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono

essere interamente o parzialmente condonati.

Il

condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il

diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella “persona”

del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o

economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di

tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere

considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In

definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di

un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n.

A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

2.2

Al fine

di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono

deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di

precise condizioni (Beusch, op.

cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al

testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno e;

·

conseguenze oltremodo gravose dovute al

pagamento del debito fiscale.

Tali

concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22

cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.

3.

3.1.

Giusta

l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando

l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del

contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando

il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo

d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto

completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento

dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non

sia possibile (Curchod, in:

Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral

direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).

Una

situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di

reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici

devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2

dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione

di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:

·

un peggioramento essenziale della

situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza

di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri

familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);

·

un forte indebitamento dovuto a spese

straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante

e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);

·

considerevoli perdite commerciali o di

capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone

giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica

dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato

alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad

una parte delle loro pretese (lett. c);

·

oppure ancora forti spese di malattia,

non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il

contribuente una situazione di bisogno (lett. d).

3.2

Quando,

nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito

fiscale non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta

non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347).

Le due

nozioni sono infatti in larga misura sovrapposte. A differenza della situazione

di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma però sulla

sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione

anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità (decisione

TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010). Se ciò sia il caso, dev’essere

valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto

dell’insieme della situazione economica del contribuente al momento della

decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive

future, ma anche dell’eventuale volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di

reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).

3.3

Malgrado

il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte

della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base

dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto

giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF

n.2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in

materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale

abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a

stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le

imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un

ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso

considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n.

A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in:

Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.

218.

ad art. 83 LTF).

4.

4.1.

Come

esposto in narrativa, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto la domanda di

condono inoltrata dalla ricorrente in difetto della seconda condizione del

grave rigore dovuto al pagamento del debito fiscale. Pur ammettendo che le sue

attuali entrate non le permettono di far fronte alle spese mensili ricorrenti,

nella decisione su reclamo qui impugnata l’autorità di condono ha in particolare

sottolineato che la situazione economica della contribuente sarebbe in ogni

caso risultata compromessa, dando rilievo al grave indebitamento da lei stessa

presentato nella domanda di condono e così riassunto nell’allegata tabella aggiornata

al 28 febbraio 2010:

Debiti __________ fr. 3'000.00

Debiti __________, __________ fr. 459'307.00

Debiti Dott.ssa __________ fr. 3'827.15

Debiti

__________ fr. 15'000.00

Debiti

__________ fr. 3'750.00

__________ marzo-giugno 2009 fr. 1'498.75

__________

luglio-ottobre 2009 fr. 1'652.40

__________

novembre + dic. 09 fr. 886.60

__________

gennaio + febbraio 2010 fr. 871.30

__________ fr. 4'716.25

__________ fr. 3'927.45

__________ fr. 7'637.90

__________ fr. 1'763.00

Imposta

cantonale 2006 fr. 1'906.90

Imposta cantonale 2007 fr. 5'299.25

Imposta

federale 2007 fr. 1'483.65

Imposta

comunale 2008 fr. 3'257.85

Imposta

cantonale 2008 fr. 3'281.65

Imposta federale 2008 fr. 637.95

__________

leasing fr. 5'921.35

Totale fr. 526'626.00

4.2

Preso

atto delle motivazioni contenute nella decisione su reclamo, la ricorrente propone

dinanzi a questa Camera una nuova lettura dei propri debiti, sostenendo che gli

stessi ammonterebbero in realtà a soli fr. 33'351.10, così riassunti nella tabella

aggiornata al 27 dicembre 2010:

Debiti __________ prescritti

Debiti __________, __________ prescritti

Debiti Dott.ssa __________ fr. 1'333.40 (rateizzati)

Debiti

__________ rinuncia

Debiti

__________ rinuncia

__________ marzo-giugno 2009 pagato

__________

luglio-ottobre 2009 pagato

__________

novembre + dic. 09 pagato

__________

gennaio + febbraio 2010 pagato

__________ fr. 3'862.95 (rateizzati)

__________ fr. 3'180.00 (rateizzati)

__________ fr. 4'837.90 (rateizzati)

__________ fr. 1'763.00 (rateizzati)

Imposta

cantonale 2006 fr. 1'897.80

Imposta cantonale 2007 fr. 5'299.35

Imposta

federale 2007 fr. 1'346.50

Imposta

comunale 2007 fr. 3'257.85

Imposta

cantonale 2008 fr. 3'281.65

Imposta

comunale 2008 fr. 2'652.75

Imposta federale 2008 fr. 637.95

Totale fr. 33'351.10

4.3

La nuova

posizione assunta dalla contribuente, che ha drasticamente ridimensionato i

debiti da lei stessa presentati tramite formulario ufficiale, al solo fine –

come visto – di confutare le motivazioni sostenute dall’Ufficio esazione e

condoni, si configura come un chiaro venire contra factum proprium, inconciliabile con il principio costituzionale

della buona fede, che vincola non soltanto l’autorità ma anche l’amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,

Basilea 1992, Vol. I, n. 499, p. 107; Moor,

Droit administratif, Vol. I, 2. ediz., Berna 1994, p. 433). In assenza di un

qualsiasi elemento che possa giustificare altrimenti il repentino cambio di

versione della ricorrente, la decisione impugnata non

può pertanto essere considerata errata e tantomeno può essere rimproverato

all’Ufficio esazione e condoni di avere ecceduto o abusato del potere di

apprezzamento di cui dispone nel decidere se sono o meno adempiute le

condizioni legali per accordare il condono delle imposte (Filippini/Mondada, op. cit., p. 481).

4.4

Comunque

sia, anche volendo difendere la bontà della nuova tesi assunta dalla ricorrente,

dall’esame dell’incarto fiscale nulla lascia immaginare un così drastico ridimensionamento

dei debiti, passati dai dichiarati fr. 526'626.– a soli fr. 33'351.10.

Infondata

risulta anzitutto l’eccezione di prescrizione sollevata – per la prima volta

dinanzi a questa Camera – nei confronti dei debiti contratti agli inizi degli

anni novanta con sua madre __________ e con la madre del suo ex marito __________

per finanziare la ristrutturazione dell’allora sua

proprietà di __________. Certo, secondo l’art. 127 del Codice delle obbligazioni

(CO; RS 220), tutte le azioni per le quali il diritto federale non dispone

diversamente si prescrivono infatti con il decorso di 10 anni. Così è, in

particolare, per i mutui. Ciò non toglie tuttavia che la

prescrizione incomincia a decorrere solo dal momento in

cui il credito diviene esigibile, ovvero dal momento in cui il creditore può

pretendere la prestazione e, se del caso, dar luogo all’azione giudiziaria

volta a conseguirla. Per quanto concerne il debito di

fr. 150'000.– accumulato nei confronti di sua madre diventa

quindi difficile stabilire se il termine decennale di prescrizione sia nel

frattempo decorso, ove si pensi appena che nel contratto di mutuo (Schuldschein)

stipulato il 5 maggio 1993, la ricorrente si è impegnata a restituire il

suddetto importo nel limite delle sue possibilità finanziarie. E’ anche vero

che, se la madre fosse deceduta nel frattempo e la ricorrente fosse l’unica

erede, il debito dovrebbe essersi estinto per confusione. D’altra parte, sempre

con riferimento a quanto concordato dalle parti il 5 maggio 1993, poco importa

verificare se la creditrice sia effettivamente deceduta nel corso del 1993,

così come affermato dalla contribuente nel gravame che qui ci occupa. Seppure

il contratto in discussione prevedesse espressamente che in caso di morte prematura

della creditrice, la ricorrente sarebbe stata esonerata dall’obbligo di

rimborso, dall’esame dell’incarto fiscale risulta infatti che nel periodo

fiscale 2001/2002 veniva ancora dichiarato l’intero importo di fr. 150'000.–, senza dimenticare inoltre che ancora nell’ultima

dichiarazione scritta del 31 gennaio 2011, prodotta agli atti di questa Camera

il 21 febbraio 2011, l’ex marito __________ menziona nuovamente il debito

contratto nei confronti di __________. Medesima conclusione vale per il debito

di fr. 740'000.– contratto nei

confronti di __________, parimenti indicato nella dichiarazione

fiscale 2001/2002. A tale proposito, a nulla vale la citata dichiarazione scritta

del 31 gennaio 2011, con la quale l’ex marito afferma di essersi assunto

l’intero debito di fr. 740'000.–,

in deroga a quanto stabilito dalla convenzione sulle conseguenze accessorie del

divorzio omologata dal giudice, che prevedeva tra l’altro l’assegnazione in

ragione di un mezzo ciascuno dei debiti privati. Certo, non occorre rivolgersi

al giudice per modificare una sentenza di divorzio passata in giudicato riguardante

mere questioni patrimoniali, tanto è vero che l’art. 284 cpv. 2 del nuovo

Codice di procedura civile (CPC; RS 272), entrato in vigore il 1° gennaio 2011,

dispone espressamente che le modifiche incontestate possano essere oggetto di

un semplice accordo scritto fra le parti. Resta però il

fatto che una simile dichiarazione, non supportata dal necessario accordo

scritto della creditrice __________, è priva di ogni valore e potrebbe anzi far

sorgere il dubbio che sia stata confezionata ad hoc per cercare di confutare

l’esistenza di una situazione economica ormai compromessa.

Infondata

appare pure l’eccezione di prescrizione sollevata nei

confronti del debito di fr. 3'000.– contratto con __________ solo nel corso

del 2010. Come correttamente evidenziato dall’Ufficio esazione e condoni nelle

proprie osservazioni del 10 gennaio 2011, tale debito è infatti stato indicato

per la prima volta nella distinta aggiornata al 28 febbraio 2010, mentre nella precedente

tabella del 31 dicembre 2009 ancora non figurava, per cui è facilmente immaginabile

che lo stesso sia nato proprio in questo lasso di tempo. In simili circostanze,

la debitrice non può certo prevalersi dell’eccezione di prescrizione prevista

dall’art. 127 CO.

Per

quanto concerne infine i debiti contratti verso i fratelli __________ e __________

di, rispettivamente, fr. 15'000.– e fr. 3'750.–,

la ricorrente non ha fornito la benché minima prova in merito ad una loro

eventuale rinuncia, disattendendo manifestamente all’onere della prova che

l’art. 8 cpv. 2 dell’Ordinanza federale le imponeva.

4.5

Come

osservato dall’Ufficio esazione e condoni, contro la concessione del condono

delle imposte è del resto sufficiente menzionare gli ulteriori debiti dichiarati

dalla stessa ricorrente, che al momento della presentazione della domanda di

condono ammontavano pur sempre a fr. 23'965.95, a cui andavano ancora ad aggiungersi

i premi della cassa malati per fr. 4'909.05.

È qui

appena il caso di ricordare che la contribuente ha nel frattempo liquidato una

parte di tali debiti, come dimostra la tabella allegata al gravame che qui ci

occupa (cfr. punto 4.2.), impegnandosi nel contempo a saldare gli ulteriori

importi scoperti nella forma rateale. Dall’esame dell’incarto fiscale risulta in particolare che la ricorrente si è accordata per un piano di

rientro dei propri debiti, mediante singole rate mensili, con __________, con __________ e con __________. Senza con questo voler sminuire

gli sforzi fatti per risanare (almeno in parte) la sua precaria situazione

debitoria, da quanto precede non può tuttavia passare inosservato che la contribuente

ha indiscutibilmente privilegiato i suoi creditori privati a discapito di

quelli pubblici. Così come deciso dall’Ufficio esazione e condoni, è quindi

lecito concludere che un eventuale condono delle imposte ancora scoperte, per

un totale di oltre 18'000 franchi, non favorirebbe tanto la ricorrente quanto piuttosto i suoi creditori privati, ciò che di tutta evidenza

contraddice il principio stabilito dall’art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale,

secondo cui una procedura di condono deve contribuire al risanamento stabile e

duraturo della situazione economica del contribuente e deve pertanto giovare a

quest’ultimo e non ai suoi creditori.

In questo

contesto non può nemmeno passare inosservata la natura dei suddetti debiti, prevalentemente

dovuti al piccolo credito, così come non può essere dimenticato l’insuccesso commerciale

rappresentato dalla __________, ditta individuale fondata nel 2009 con

l’intento di sviluppare alcuni progetti industriali nel continente africano, che

per sua stessa ammissione è costato alla ricorrente la perdita del suo capitale

previdenziale ed un debito verso la sorella (cfr. reclamo del 20 novembre

2010). Ora, conformemente a quanto disposto dall’art. 10 cpv. 2 dell’Ordinanza

federale, se l’eccessivo indebitamento è da ricondurre a simile motivi, l’ente

pubblico non può rinunciare alle proprie legittime

pretese a vantaggio di terzi: un condono può pertanto entrare in considerazione

solo nella misura in cui gli altri creditori del contribuente rinunciano anch’essi

ai loro crediti nella stessa proporzione (Curchod,

op. cit., n. 7 ad art. 167 LIFD, p. 1438), ciò che di tutta evidenza non si è

verificato nel caso in esame. Come visto, la ricorrente si è anzi accordata per

un piano di rientro con i propri creditori privati, senza peraltro mai proporre

un simile piano anche all’ente pubblico, malgrado l’espresso invito rivoltole

dall’Ufficio esazione e condoni, che nella decisione su reclamo qui impugnata

si è detto disposto a prendere in considerazione una liquidazione

per compromesso del suo debito fiscale “alla condizione del rispetto del

principio di parità di trattamento tra i creditori di diritto privato e

pubblico”.

5.

5.1.

Il

ricorso deve essere conseguentemente respinto.

Vista la

sua attuale disponibilità mensile, non si prelevano tassa di giustizia e spese

processuali.

5.2

Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di

tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane

aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167

LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora

recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando

l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009

del 19 giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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