80.2010.160
Condono: condizioni non adempiute, dubbi sull'entità dei debiti nei confronti di creditori privati
7 marzo 2011Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2010.160
Data decisione, Autorità:
07.03.2011, CDT
Titolo:
Condono: condizioni non adempiute, dubbi sull'entità dei debiti nei confronti di creditori privati
CONDONO DELL'IMPOSTA
art. 167 LIFD
art. 246 LT
Incarto n.
80.2010.160
Lugano
7 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 28 dicembre 2010 contro la decisione del
29 novembre 2010 in materia di condono ICom/IC/IFD 2006-2008.
Fatti
A. RI 1,
nata nel 1953, divorziata, ha lavorato come responsabile amministrativa alle dipendenze
della __________ di __________.
Affetta
da ernia discale, dal 1° ottobre 2008 al 30 novembre 2009 ha beneficiato di una rendita AI, dopodiché si è iscritta in disoccupazione. Dal 23 aprile 2010
è stata nuovamente dichiarata inabile al lavoro. Attualmente, è al beneficio
delle sole indennità di malattia versatele dalla __________ e della metà delle
rendite di invalidità dell’ex marito __________, che quest’ultimo le gira conformemente
a quanto concordato in sede di divorzio.
B. Il 24
marzo 2010, tramite formulario ufficiale, RI 1 si rivolgeva all’Ufficio
esazione e condoni, postulando il condono delle imposte cantonali 2006-2008 e
delle imposte federali e comunali 2007-2008. A sostegno della sua domanda, la contribuente lamentava difficoltà finanziarie, indicando in particolare che le
sole entrate erano allora costituite dalle indennità giornaliere della disoccupazione
e dagli alimenti dell’ex marito. A dimostrazione della sua precaria situazione
economica, allegava invece una tabella dei propri debiti aggiornata al 28
febbraio 2010, dalla quale emergeva un saldo negativo di 526'626 franchi.
C. L’autorità
fiscale, con separate decisioni dell’8 ottobre 2010, respingeva la domanda. Nelle
motivazioni, spiegava anzitutto che l’imposta federale diretta dell’anno 2007
non poteva essere oggetto di un condono, dal momento che nei confronti della
contribuente era già stato fatto spiccare un precetto esecutivo per tale
importo. Aggiungeva poi che le condizioni per la concessione del condono delle
imposte ancora scoperte non risultavano comunque adempiute, sottolineando in
particolare l’esistenza di una situazione economica ormai pregiudicata.
D. La
contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 20 novembre 2010,
nel quale poneva nuovamente l’accento sul suo precario stato di salute e sugli
sforzi fatti per aprire una propria attività, mai decollata a causa della crisi
economica.
L’Ufficio
esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 26
novembre 2010. Spiegava anzitutto che le ragioni alla base della mancata concessione
del condono non andavano ricercate tanto nelle sue attuali entrate, effettivamente
insufficienti per far fronte alle spese ricorrenti mensili, quanto piuttosto
nella gravità dell’indebitamento presentato. Aggiungeva quindi che un’eventuale
proposta di liquidazione per compromesso del debito fiscale sarebbe potuta
entrare in considerazione “alla condizione del rispetto del principio di parità
di trattamento tra i creditori di diritto privato e pubblico”.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 presenta una nuova
lettura dei debiti dichiarati il 24 marzo 2010, tramite formulario ufficiale, sostenendo
che gli stessi ammonterebbero in realtà a soli fr. 33'531.10, in quanto prevalentemente
prescritti e comunque sia a carico dell’ex marito. Sottolinea inoltre di
essersi accordata con i creditori privati per un piano di rientro dei suoi
debiti, mediante singole rate mensili, a dimostrazione della sua volontà di
risolvere l’attuale situazione economica.
Nelle
proprie osservazioni del 10 gennaio 2011, l’Ufficio esazione e condoni propone
di respingere il gravame. Rileva anzitutto che al momento dell’inoltro della domanda
di condono erano già stati intimati alla contribuente i precetti esecutivi per
le imposte cantonali 2006/2007 e non solo per l’imposta federale diretta 2007. Nel
merito, pone l’accento sulla contraddittorietà tra quanto sempre sostenuto
davanti alle autorità fiscali e la nuova tesi sviluppata in questa sede al solo
scopo di confutare le argomentazione contenute nella decisione su reclamo.
F. Con
scritto del 1° febbraio 2011, la ricorrente ha prodotto nuova documentazione,
tra cui un contratto di mutuo (Schuldschein) concluso il 31 maggio 1993 con sua
madre __________. Il 21 febbraio 2011 ha invece inviato per fax una dichiarazione scritta dell’ex marito __________, nella quale conferma di essersi assunto
per intero il debito di fr. 740'000.– a suo tempo contratto con sua madre __________.
Diritto
1. 1.1.
L’autorità
competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali
(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte
federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–;
cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame
delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv.
5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale
diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.
Dal 1°
gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista
dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa
Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge
federale sull’imposta federale diretta per l’imposta federale diretta).
1.2.
Tutti gli
importi, non ancora corrisposti, per cui viene richiesto il condono si basano
su decisioni di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 2 dell’Ordinanza
federale).
Per
contro, al momento dell’inoltro della domanda di condono, erano già stati intimati
alla contribuente i precetti esecutivi per le imposte cantonali 2006/2007 e
l’imposta federale diretta 2007. Conformemente a quanto disposto dall’art. 13
cpv. 1 dell’Ordinanza federale, della cui legalità non sembrerebbe esserci
motivo di dubitare (cfr., al proposito, Beusch,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 29 ss. ad art. 167 LIFD, p. 612 ss.),
l’Ufficio esazione e condoni avrebbe quindi potuto rifiutarsi di entrare nel
merito della domanda di condono, perlomeno con riguardo a tali importi. La
questione può nondimeno restare aperta, dal momento che l’autorità di condono ha
solo sollevato il problema, respingendo nel merito il condono di tutti gli
importi.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel
bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa
per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono
essere interamente o parzialmente condonati.
Il
condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il
diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella “persona”
del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o
economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di
tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere
considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In
definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di
un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n.
A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2
Al fine
di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono
deve comunque rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di
precise condizioni (Beusch, op.
cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada,
Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce
dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al
testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulative:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno e;
·
conseguenze oltremodo gravose dovute al
pagamento del debito fiscale.
Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22
cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.
3.
3.1.
Giusta
l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando
l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del
contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando
il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo
d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto
completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento
dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non
sia possibile (Curchod, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).
Una
situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di
reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici
devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2
dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione
di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:
·
un peggioramento essenziale della
situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza
di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri
familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);
·
un forte indebitamento dovuto a spese
straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante
e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);
·
considerevoli perdite commerciali o di
capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone
giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica
dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato
alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad
una parte delle loro pretese (lett. c);
·
oppure ancora forti spese di malattia,
non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il
contribuente una situazione di bisogno (lett. d).
3.2
Quando,
nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito
fiscale non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta
non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347).
Le due
nozioni sono infatti in larga misura sovrapposte. A differenza della situazione
di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma però sulla
sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione
anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità (decisione
TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010). Se ciò sia il caso, dev’essere
valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale, ovvero tenendo conto
dell’insieme della situazione economica del contribuente al momento della
decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive
future, ma anche dell’eventuale volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di
reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
3.3
Malgrado
il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte
della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base
dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto
giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF
n.2D_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in
materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale
abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a
stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le
imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è così attribuito un
ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso
considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n.
A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., p. 470; Häberli, in:
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.
218.
ad art. 83 LTF).
4.
4.1.
Come
esposto in narrativa, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto la domanda di
condono inoltrata dalla ricorrente in difetto della seconda condizione del
grave rigore dovuto al pagamento del debito fiscale. Pur ammettendo che le sue
attuali entrate non le permettono di far fronte alle spese mensili ricorrenti,
nella decisione su reclamo qui impugnata l’autorità di condono ha in particolare
sottolineato che la situazione economica della contribuente sarebbe in ogni
caso risultata compromessa, dando rilievo al grave indebitamento da lei stessa
presentato nella domanda di condono e così riassunto nell’allegata tabella aggiornata
al 28 febbraio 2010:
Debiti __________ fr. 3'000.00
Debiti __________, __________ fr. 459'307.00
Debiti Dott.ssa __________ fr. 3'827.15
Debiti
__________ fr. 15'000.00
Debiti
__________ fr. 3'750.00
__________ marzo-giugno 2009 fr. 1'498.75
__________
luglio-ottobre 2009 fr. 1'652.40
__________
novembre + dic. 09 fr. 886.60
__________
gennaio + febbraio 2010 fr. 871.30
__________ fr. 4'716.25
__________ fr. 3'927.45
__________ fr. 7'637.90
__________ fr. 1'763.00
Imposta
cantonale 2006 fr. 1'906.90
Imposta cantonale 2007 fr. 5'299.25
Imposta
federale 2007 fr. 1'483.65
Imposta
comunale 2008 fr. 3'257.85
Imposta
cantonale 2008 fr. 3'281.65
Imposta federale 2008 fr. 637.95
__________
leasing fr. 5'921.35
Totale fr. 526'626.00
4.2
Preso
atto delle motivazioni contenute nella decisione su reclamo, la ricorrente propone
dinanzi a questa Camera una nuova lettura dei propri debiti, sostenendo che gli
stessi ammonterebbero in realtà a soli fr. 33'351.10, così riassunti nella tabella
aggiornata al 27 dicembre 2010:
Debiti __________ prescritti
Debiti __________, __________ prescritti
Debiti Dott.ssa __________ fr. 1'333.40 (rateizzati)
Debiti
__________ rinuncia
Debiti
__________ rinuncia
__________ marzo-giugno 2009 pagato
__________
luglio-ottobre 2009 pagato
__________
novembre + dic. 09 pagato
__________
gennaio + febbraio 2010 pagato
__________ fr. 3'862.95 (rateizzati)
__________ fr. 3'180.00 (rateizzati)
__________ fr. 4'837.90 (rateizzati)
__________ fr. 1'763.00 (rateizzati)
Imposta
cantonale 2006 fr. 1'897.80
Imposta cantonale 2007 fr. 5'299.35
Imposta
federale 2007 fr. 1'346.50
Imposta
comunale 2007 fr. 3'257.85
Imposta
cantonale 2008 fr. 3'281.65
Imposta
comunale 2008 fr. 2'652.75
Imposta federale 2008 fr. 637.95
Totale fr. 33'351.10
4.3
La nuova
posizione assunta dalla contribuente, che ha drasticamente ridimensionato i
debiti da lei stessa presentati tramite formulario ufficiale, al solo fine –
come visto – di confutare le motivazioni sostenute dall’Ufficio esazione e
condoni, si configura come un chiaro venire contra factum proprium, inconciliabile con il principio costituzionale
della buona fede, che vincola non soltanto l’autorità ma anche l’amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,
Basilea 1992, Vol. I, n. 499, p. 107; Moor,
Droit administratif, Vol. I, 2. ediz., Berna 1994, p. 433). In assenza di un
qualsiasi elemento che possa giustificare altrimenti il repentino cambio di
versione della ricorrente, la decisione impugnata non
può pertanto essere considerata errata e tantomeno può essere rimproverato
all’Ufficio esazione e condoni di avere ecceduto o abusato del potere di
apprezzamento di cui dispone nel decidere se sono o meno adempiute le
condizioni legali per accordare il condono delle imposte (Filippini/Mondada, op. cit., p. 481).
4.4
Comunque
sia, anche volendo difendere la bontà della nuova tesi assunta dalla ricorrente,
dall’esame dell’incarto fiscale nulla lascia immaginare un così drastico ridimensionamento
dei debiti, passati dai dichiarati fr. 526'626.– a soli fr. 33'351.10.
Infondata
risulta anzitutto l’eccezione di prescrizione sollevata – per la prima volta
dinanzi a questa Camera – nei confronti dei debiti contratti agli inizi degli
anni novanta con sua madre __________ e con la madre del suo ex marito __________
per finanziare la ristrutturazione dell’allora sua
proprietà di __________. Certo, secondo l’art. 127 del Codice delle obbligazioni
(CO; RS 220), tutte le azioni per le quali il diritto federale non dispone
diversamente si prescrivono infatti con il decorso di 10 anni. Così è, in
particolare, per i mutui. Ciò non toglie tuttavia che la
prescrizione incomincia a decorrere solo dal momento in
cui il credito diviene esigibile, ovvero dal momento in cui il creditore può
pretendere la prestazione e, se del caso, dar luogo all’azione giudiziaria
volta a conseguirla. Per quanto concerne il debito di
fr. 150'000.– accumulato nei confronti di sua madre diventa
quindi difficile stabilire se il termine decennale di prescrizione sia nel
frattempo decorso, ove si pensi appena che nel contratto di mutuo (Schuldschein)
stipulato il 5 maggio 1993, la ricorrente si è impegnata a restituire il
suddetto importo nel limite delle sue possibilità finanziarie. E’ anche vero
che, se la madre fosse deceduta nel frattempo e la ricorrente fosse l’unica
erede, il debito dovrebbe essersi estinto per confusione. D’altra parte, sempre
con riferimento a quanto concordato dalle parti il 5 maggio 1993, poco importa
verificare se la creditrice sia effettivamente deceduta nel corso del 1993,
così come affermato dalla contribuente nel gravame che qui ci occupa. Seppure
il contratto in discussione prevedesse espressamente che in caso di morte prematura
della creditrice, la ricorrente sarebbe stata esonerata dall’obbligo di
rimborso, dall’esame dell’incarto fiscale risulta infatti che nel periodo
fiscale 2001/2002 veniva ancora dichiarato l’intero importo di fr. 150'000.–, senza dimenticare inoltre che ancora nell’ultima
dichiarazione scritta del 31 gennaio 2011, prodotta agli atti di questa Camera
il 21 febbraio 2011, l’ex marito __________ menziona nuovamente il debito
contratto nei confronti di __________. Medesima conclusione vale per il debito
di fr. 740'000.– contratto nei
confronti di __________, parimenti indicato nella dichiarazione
fiscale 2001/2002. A tale proposito, a nulla vale la citata dichiarazione scritta
del 31 gennaio 2011, con la quale l’ex marito afferma di essersi assunto
l’intero debito di fr. 740'000.–,
in deroga a quanto stabilito dalla convenzione sulle conseguenze accessorie del
divorzio omologata dal giudice, che prevedeva tra l’altro l’assegnazione in
ragione di un mezzo ciascuno dei debiti privati. Certo, non occorre rivolgersi
al giudice per modificare una sentenza di divorzio passata in giudicato riguardante
mere questioni patrimoniali, tanto è vero che l’art. 284 cpv. 2 del nuovo
Codice di procedura civile (CPC; RS 272), entrato in vigore il 1° gennaio 2011,
dispone espressamente che le modifiche incontestate possano essere oggetto di
un semplice accordo scritto fra le parti. Resta però il
fatto che una simile dichiarazione, non supportata dal necessario accordo
scritto della creditrice __________, è priva di ogni valore e potrebbe anzi far
sorgere il dubbio che sia stata confezionata ad hoc per cercare di confutare
l’esistenza di una situazione economica ormai compromessa.
Infondata
appare pure l’eccezione di prescrizione sollevata nei
confronti del debito di fr. 3'000.– contratto con __________ solo nel corso
del 2010. Come correttamente evidenziato dall’Ufficio esazione e condoni nelle
proprie osservazioni del 10 gennaio 2011, tale debito è infatti stato indicato
per la prima volta nella distinta aggiornata al 28 febbraio 2010, mentre nella precedente
tabella del 31 dicembre 2009 ancora non figurava, per cui è facilmente immaginabile
che lo stesso sia nato proprio in questo lasso di tempo. In simili circostanze,
la debitrice non può certo prevalersi dell’eccezione di prescrizione prevista
dall’art. 127 CO.
Per
quanto concerne infine i debiti contratti verso i fratelli __________ e __________
di, rispettivamente, fr. 15'000.– e fr. 3'750.–,
la ricorrente non ha fornito la benché minima prova in merito ad una loro
eventuale rinuncia, disattendendo manifestamente all’onere della prova che
l’art. 8 cpv. 2 dell’Ordinanza federale le imponeva.
4.5
Come
osservato dall’Ufficio esazione e condoni, contro la concessione del condono
delle imposte è del resto sufficiente menzionare gli ulteriori debiti dichiarati
dalla stessa ricorrente, che al momento della presentazione della domanda di
condono ammontavano pur sempre a fr. 23'965.95, a cui andavano ancora ad aggiungersi
i premi della cassa malati per fr. 4'909.05.
È qui
appena il caso di ricordare che la contribuente ha nel frattempo liquidato una
parte di tali debiti, come dimostra la tabella allegata al gravame che qui ci
occupa (cfr. punto 4.2.), impegnandosi nel contempo a saldare gli ulteriori
importi scoperti nella forma rateale. Dall’esame dell’incarto fiscale risulta in particolare che la ricorrente si è accordata per un piano di
rientro dei propri debiti, mediante singole rate mensili, con __________, con __________ e con __________. Senza con questo voler sminuire
gli sforzi fatti per risanare (almeno in parte) la sua precaria situazione
debitoria, da quanto precede non può tuttavia passare inosservato che la contribuente
ha indiscutibilmente privilegiato i suoi creditori privati a discapito di
quelli pubblici. Così come deciso dall’Ufficio esazione e condoni, è quindi
lecito concludere che un eventuale condono delle imposte ancora scoperte, per
un totale di oltre 18'000 franchi, non favorirebbe tanto la ricorrente quanto piuttosto i suoi creditori privati, ciò che di tutta evidenza
contraddice il principio stabilito dall’art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale,
secondo cui una procedura di condono deve contribuire al risanamento stabile e
duraturo della situazione economica del contribuente e deve pertanto giovare a
quest’ultimo e non ai suoi creditori.
In questo
contesto non può nemmeno passare inosservata la natura dei suddetti debiti, prevalentemente
dovuti al piccolo credito, così come non può essere dimenticato l’insuccesso commerciale
rappresentato dalla __________, ditta individuale fondata nel 2009 con
l’intento di sviluppare alcuni progetti industriali nel continente africano, che
per sua stessa ammissione è costato alla ricorrente la perdita del suo capitale
previdenziale ed un debito verso la sorella (cfr. reclamo del 20 novembre
2010). Ora, conformemente a quanto disposto dall’art. 10 cpv. 2 dell’Ordinanza
federale, se l’eccessivo indebitamento è da ricondurre a simile motivi, l’ente
pubblico non può rinunciare alle proprie legittime
pretese a vantaggio di terzi: un condono può pertanto entrare in considerazione
solo nella misura in cui gli altri creditori del contribuente rinunciano anch’essi
ai loro crediti nella stessa proporzione (Curchod,
op. cit., n. 7 ad art. 167 LIFD, p. 1438), ciò che di tutta evidenza non si è
verificato nel caso in esame. Come visto, la ricorrente si è anzi accordata per
un piano di rientro con i propri creditori privati, senza peraltro mai proporre
un simile piano anche all’ente pubblico, malgrado l’espresso invito rivoltole
dall’Ufficio esazione e condoni, che nella decisione su reclamo qui impugnata
si è detto disposto a prendere in considerazione una liquidazione
per compromesso del suo debito fiscale “alla condizione del rispetto del
principio di parità di trattamento tra i creditori di diritto privato e
pubblico”.
5.
5.1.
Il
ricorso deve essere conseguentemente respinto.
Vista la
sua attuale disponibilità mensile, non si prelevano tassa di giustizia e spese
processuali.
5.2
Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di
tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane
aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167
LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora
recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando
l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009
del 19 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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