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Decisione

80.2010.2

Procedura: tassazione passata in giudicato, omessa imposizione del valore di un diritto di abitazione, non motivo di revisione

6 dicembre 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 28

dicembre 2005, __________ donava ai nipoti __________ e __________ la

particella n. __________ RFD di __________, sulla quale sorge uno stabile di

due appartamenti.

Lo stesso

giorno, la donante riservava tuttavia un diritto di abitazione vita natural durante

per sé stessa e per il marito __________, da esercitare sull’appartamento del

primo piano. Un altro diritto di abitazione, già esistente a carico dello

stesso immobile a favore del fratello RI 1, veniva invece riorganizzato

sull’appartamento del secondo piano.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2006, quest’ultimo esponeva, in quanto partecipante in

ragione di un mezzo all’indivisa di __________, un reddito immobiliare di fr.

9'941.– e una sostanza immobiliare di fr. 195'794.–. Dal reddito faceva quindi

valere deduzioni per spese di gestione e manutenzione nella misura forfettaria

di 2'485 franchi.

C. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 30 gennaio 2008, l’Ufficio di

tassazione di Mendrisio commisurava in fr. 10'150.– il reddito immobiliare

proveniente dal suo diritto di abitazione. Per contro, non prendeva in

considerazione la sostanza immobiliare di 195'794 franchi e gli negava la

deduzione dal reddito delle spese di gestione e manutenzione.

Conformandosi

alla decisione di tassazione appena intimatagli, nella successiva dichiarazione

fiscale 2007, presentata il 20 marzo 2008, indicava un reddito immobiliare di

fr. 10'150.–, rinunciando invece a rivendicare la deduzione di spese di gestione

e manutenzione, così come ad esporre una sostanza immobiliare. Con decisione

del 24 dicembre 2008, l’autorità di tassazione lo imponeva come a dichiarazione.

D. Il

17 settembre 2009, nell’ambito di un reclamo interposto dalla nipote __________,

RI 1 e i coniugi __________, quali beneficiari di un diritto di abitazione vita

natural durante, dichiaravano per scritto che i redditi e la sostanza di __________

andavano integralmente imposti nelle loro partite fiscali, in ragione di un

mezzo ciascuno, autorizzando le competenti autorità fiscali a “riaprire le

tassazioni per le quali fossero già state emesse notifiche di tassazione non

conformi a quanto sopra e a quanto già dichiarato dai sottoscritti

contribuenti”.

E. Con separate

decisioni del 28 ottobre 2009, intitolate decisioni di tassazione dopo

revisione, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio modificava le proprie tassazioni

IC 2006 e 2007, aggiungendo alla sostanza imponibile complessiva di RI 1 l’importo

di fr. 195'794.– a titolo di sostanza immobiliare. Nelle motivazioni allegate,

l’autorità spiegava di avere rettificato le tassazioni “in base agli accordi

fra i contribuenti”.

F. RI 1

impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 9 novembre 2009, nel quale contestava

la mancata considerazione delle spese di gestione e manutenzione, sostenendo di

avere rinunciato ad impugnare la tassazione 2006 e di essersi astenuto

dall’esporre una simile deduzione nella successiva dichiarazione 2007 a seguito delle indicazioni ricevute da un funzionario della stessa autorità fiscale. Aggiungeva

poi di avere acconsentito ad una correzione retroattiva delle proprie tassazioni

nella misura in cui fossero rettificate non soltanto la sostanza ma anche le

relative spese.

L’Ufficio

di tassazione, con separate decisioni del 2 dicembre 2009, respingeva il

reclamo, osservando sostanzialmente che la contestazione relativa alle spese di

gestione e manutenzione andava se del caso sollevata contro le tassazioni ordinarie

del 30 gennaio 2008 (IC 2006) e del 24 dicembre 2008 (IC 2007).

G. Con

tempestivi ricorsi alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

la deduzione delle spese di gestione e manutenzione.

Il

ricorrente sottolinea anzitutto di avere autorizzato la revisione delle proprie

tassazioni 2006 e 2007, sostenendo quindi che ragioni di buona fede

imporrebbero di riconsiderare tutti gli elementi e non soltanto quelli

favorevoli all’autorità fiscale. Ribadisce quindi che l’imposizione dei redditi

e delle relative deduzioni è conforme a quanto da lui dichiarato sin

dall’inizio e concordato tra le parti in occasione della costituzione dei

diritti di abitazione.

Diritto

1. 1.1.

Con la

notificazione della decisione di tassazione al contribuente (art. 205 LT),

inizia a decorrere il termine per interporre reclamo; se la tassazione non

viene tempestivamente impugnata, la stessa passa formalmente in giudicato.

1.2.

Secondo

la costante giurisprudenza del Tribunale federale, una decisione sostanzialmente

errata può essere revocata dopo il decorso del termine di impugnazione, solo a

determinate condizioni. A tale riguardo, devono essere soppesati, da un lato,

l’interesse all’esatta applicazione del diritto e, dall’altro, quello alla

tutela della certezza del diritto. Di solito, quest’ultimo prevale sul primo ed

una revoca non è ammessa, se con la decisione amministrativa è sorto un diritto

soggettivo oppure la decisione è scaturita nell’ambito di un procedimento in

cui i contrapposti interessi dovevano essere verificati e fra loro soppesati

oppure se il privato ha già fatto uso di un potere concessogli mediante la decisione. Tale regola non è tuttavia assoluta; anche in questi ultimi casi, una revoca può

entrare in considerazione, se è richiesta da un interesse pubblico

particolarmente importante (DTF 119 Ia 305 p. 310).

1.3.

In ambito

fiscale, la sostituzione delle decisioni passate in giudicato è soggetta a

condizioni ancor più restrittive, in primo luogo, in ossequio al citato

principio della certezza del diritto e, in secondo luogo, per il fatto che

vengono adottate nell’ambito di un procedimento di accertamento nel quale la

fattispecie viene esaminata in modo particolarmente esauriente e che esse disciplinano

il rapporto giuridico fiscale come una sentenza per un fatto temporalmente

circoscritto e unico. L’autorità fiscale non può allora ritornare su una

propria decisione definitiva se non in casi eccezionali previsti dalla legge o

dalla prassi (DTF 98 Ia 568 p. 571, 111 Ib 209 consid. 1; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts,

4a ediz., Zurigo 1992, p. 340 ss.).

La

principale eccezione è rappresentata dal ricupero d’imposta, cioè

dall’esistenza di fatti o prove sconosciute al momento della tassazione, che

permettono di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o che

la tassazione definitiva era incompleta (art. 236 LT). Altre eccezioni sono rappresentate

dalla procedura di rettificazione di errori di calcolo (art. 235 LT) e, a

favore del contribuente, dalla revisione (art. 232 LT).

Considerandi

2.

2.1.

Si è già

detto in narrativa come il ricorrente abbia correttamente dichiarato nel periodo

fiscale 2006, quale beneficiario di un diritto di abitazione sull’edificio di __________,

un reddito di fr. 9'941.– e una sostanza di fr. 195'794.–, facendo poi valere in

deduzione dal reddito spese di gestione e manutenzione nella misura forfettaria

di 2'485 franchi.

L’autorità

di tassazione, da parte sua, ha preso in considerazione unicamente il reddito

immobiliare, che ha commisurato in fr. 10'150.–, rinunciando invece ad imporre

la sostanza. Si è poi rifiutata di riconoscergli in deduzione le postulate spese

di manutenzione ordinaria.

Conformandosi

a tale decisione, nella successiva dichiarazione fiscale 2007, il contribuente ha

quindi indicato un reddito immobiliare di fr. 10'150.–, astenendosi dal rivendicare

la deduzione di spese di manutenzione ordinaria, così come ad esporre una sostanza

immobiliare.

2.2

In

seguito alla dichiarazione sottoscritta il 17 settembre 2009 dallo stesso RI 1

e dai coniugi __________, nella quale affermavano espressamente di essersi

accordati nel senso che non solo i redditi ma anche la sostanza immobiliare di __________

andava imposta nelle loro rispettive partite fiscali, l’Ufficio di tassazione

si è verosimilmente avveduto dell’errore in cui era incorso.

Con nuove

decisioni del 28 ottobre 2009, limitate alle sole imposte cantonali, ha pertanto

ripristinato le precedenti tassazioni ordinarie 2006 e 2007, aggiungendo alla

sostanza imponibile di, rispettivamente, fr. 70'000.– (nel 2006) e fr. 73'000.–

(nel 2007) l’importo di 195'794 franchi a titolo di “sostanza immobiliare”. Si è

invece rifiutato di riconoscere in deduzione le spese di gestione e

manutenzione, osservando, nelle successive decisioni su reclamo del 2 dicembre

2009, che una simile contestazione andava se del caso sollevata contro le

tassazioni ordinarie del 30 gennaio 2008 (IC 2006) e del 24 dicembre 2008 (IC

2007).

In

definitiva, la situazione fiscale di RI 1 si è quindi aggravata a causa della

sua stessa iniziativa intrapresa a favore della nipote __________: all’imposta sul

reddito di fr. 9'031.– (nel 2006) e di fr. 8'278.– (nel 2007), si è infatti

aggiunta un’imposta sulla sostanza di, rispettivamente, fr. 332.– (nel 2006) e

fr. 338.– (nel 2007), dapprima inesistente.

2.3

Malgrado

l’inopportuna qualifica delle nuove decisioni, intitolate come visto decisioni

di tassazione dopo revisione, è anzitutto manifesto che la sostituzione delle

tassazioni ordinarie del 30 gennaio 2008 (IC 2006) e del 24 dicembre 2008 (IC

2007) non possa configurare una procedura di revisione.

Come ben

si evince dalla stessa lettera dell’art. 232 cpv. 1 LT, l’istituto della revisione

è infatti un rimedio giuridico straordinario a vantaggio del contribuente.

Come precedentemente esposto, nel caso in discussione le nuove decisioni del 28

ottobre 2009 hanno invece chiaramente aggravato l’onere fiscale di RI 1 (di fr.

332.

– nel 2006 e di fr. 338.– nel 2007). Anche volendo considerare le postulate

spese di gestione e manutenzione, rivendicate nella misura forfettaria di fr.

2'485.–, il suo onere fiscale risulterebbe comunque maggiorato di,

rispettivamente, fr. 15.– nel 2006 e fr. 21.– nel 2007, sicché il rinvio all’istituto

straordinario della revisione si paleserebbe in ogni caso privo di fondamento.

2.4

D’altra

parte, la modifica delle tassazioni ordinarie del 30 gennaio 2008 (IC 2006) e

del 24 dicembre 2008 (IC 2007) non può nemmeno configurare una procedura di

recupero d’imposta ai sensi dell’art. 236 LT.

Certo, essendo

concepito in maniera del tutto speculare rispetto alla revisione, l’istituto del

recupero d’imposta consente di rivedere una tassazione definitiva a favore

del fisco, indipendentemente dall’esistenza di una sottrazione di imposta secondo

l’art. 258 LT, vale a dire indipendentemente da una colpa (intenzione o negligenza

nell’indurre in errore l’autorità fiscale) del contribuente (cfr. Bernasconi, Contravvenzioni e delitti

fiscali, Lugano 1986, p. 36 s.). Tuttavia, se l’Ufficio di tassazione avesse realmente

ritenuto di trovarsi di fronte ad un fatto idoneo a giustificare un recupero

d’imposta, avrebbe dovuto trasmettere l’incarto al competente Ufficio delle

procedure speciali (art. 14 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria),

senza dimenticare inoltre che un simile istituto straordinario non può essere

eseguito se il contribuente – come sembrerebbe essere accaduto nella fattispecie

– ha inoltrato una dichiarazione completa e precisa degli elementi imponibili,

quand’anche la valutazione risultasse in seguito insufficiente (art. 236 cpv. 2

LT).

2.5

La

modifica delle decisioni ordinarie del 30 gennaio 2008 (IC 2006) e del 24 dicembre

2008.

(IC 2007) non può infine rappresentare una procedura straordinaria di

rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura. È qui appena il caso di

ricordare che per errore si intende unicamente una svista nel computo

aritmetico degli elementi imponibili, mentre le correzioni che interessano il merito della decisione, cioè che si

riferiscono all’applicazione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie,

non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 235 LT (cfr., con oggetto la disposizione federale di uguale tenore, decisione

TF n.2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile 2007 , consid. 3.1, con

riferimento a: Oberson, Droit

fiscal suisse, 3a ediz., Basilea 2007, § 24 n. 12, p. 488).

3.

Per

quali ragioni l’Ufficio di tassazione di Mendrisio avesse a suo tempo deciso di

non prendere in considerazione la sostanza immobiliare di __________ non deve invece

essere stabilito in questa sede. Per l’annullamento delle decisioni del 28 ottobre

2009, e di conseguenza delle decisioni su reclamo del 2 dicembre 2009, è infatti

sufficiente la constatazione che le tassazioni ordinarie del 30 gennaio 2008

(IC 2006) e del 24 dicembre 2008 (IC 2007) erano, al momento della revoca, da

lungo tempo passate in giudicato. In altre parole, in difetto dei necessari

requisiti per procedere ad una revisione oppure ad un recupero d’imposta oppure

ancora ad una rettificazione di errori di calcolo, l’autorità di tassazione non

poteva annullare semplicemente le decisioni ordinarie, ad oltre un anno (IC

2006) rispettivamente quasi un anno (IC 2007) di distanza, sostituendole con

delle apparenti tassazioni dopo revisione.

4.

Dalle

considerazioni che precedono, ne discende che le decisioni del 28 ottobre 2009 in materia di IC 2006 e 2007, così come le successive decisioni su reclamo del 2 dicembre 2009, devono

essere annullate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Le decisioni

del 28 ottobre 2009 in materia di IC 2006 e 2007, così come le relative

decisioni su reclamo del 2 dicembre 2009, sono annullate.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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