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Decisione

80.2010.20

Imposte alla fonte: aliquota applicabile, rapporto di lavoro di durata inferiore all'anno, annualizzazione, momento della cessazione dell'assoggettamento

2 luglio 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. __________,

residente a __________ (__________), ha lavorato come cuoco alle dipendenze RI

1 di __________, a partire dal 9 marzo 2009, con un contratto a tempo

indeterminato, che prevedeva il pagamento di uno stipendio mensile lordo di fr.

3'500.–.

__________,

dimorante a __________, a sua volta, ha lavorato presso la stessa società quale

aiuto cucina a partire dal 12 marzo 2009, con un contratto a tempo indeterminato

che prevedeva il pagamento di uno stipendio mensile lordo di fr. 3'300.–.

B. La

società debitrice dell’imposta, nel corso del 2009, tratteneva sugli stipendi

dei due dipendenti menzionati i seguenti importi, a titolo di imposta alla

fonte:

·

per __________ (dal 9.3.2009 al 18.10.2009): fr.

1'508.50

·

per __________ (dal 12.3.2009 al 18.08.2009):

fr. 771.05.

C. Con

decisione del 26 gennaio 2010, l’Ufficio imposte alla fonte (UIF) chiedeva alla

RI 1 il versamento di un ulteriore importo di fr. 522.60, sulla base di un

calcolo dell’imposta che teneva conto dell’esigenza di annualizzare le aliquote

riferite agli stipendi dei dipendenti, che avevano lavorato, rispettivamente,

per 220 giorni __________ e per 157 giorni __________.

D. La

società debitrice dell’imposta impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 gennaio 2010, contestando l’esistenza di una differenza da ricuperare,

in considerazione del fatto che i giorni di lavoro prestato dai due dipendenti

ammontavano, rispettivamente, a 247.5 ed a 178. La reclamante spiegava che la

differenza nei giorni, rispetto al calcolo dell’Ufficio imposte alla fonte, era

“dovuta al fatto che i due dipendenti hanno usufruito interamente dei giorni di vacanza e festivi maturati, come da CCL”.

L’UIF

respingeva il reclamo, con decisione del 4 febbraio 2010, nella quale argomentava

che, secondo la direttiva della Divisione delle contribuzioni sull’imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti, “i giorni relativi alle vacanze e ai giorni festivi non goduti (pagati in contanti) non sono considerati quale prolungamento del periodo effettivo di lavoro”.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta

nuovamente il calcolo dell’aliquota stabilito dall’autorità di tassazione. Spiega di avere chiuso l’esercizio il 21 ottobre 2009 e sottolinea che nell’ambiente in

cui opera è uso pagare le vacanze, i festivi e i giorni non goduti a fine stagione.

Diritto

1. 1.1.

Sono soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro

reddito da attività lucrativa dipendente:

a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della

polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104

cpv. 1 LT; art. 83 LIFD);

b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera,

esercitano un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi,

durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; art. 91 LIFD).

L’imposta

è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).

Presupposto per la sua trattenuta è che la “fonte” si trovi, rispettivamente,

in Svizzera e nel Canton Ticino, ovvero che la retribuzione per il lavoro

prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel

Canton Ticino. Se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei

contribuenti in questione viene tassato nell’ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz

über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).

1.2.

Per

quanto attiene alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i

contribuenti soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente,

per effetto del principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe

nel caso della tassazione in una procedura ordinaria, tanto è vero che la legge

stabilisce che:

·

le aliquote sono allestite conformemente a

quelle per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT;

art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);

·

si deve tener conto del cumulo dei redditi dei

coniugi esercitanti entrambi un'attività lucrativa e delle relative deduzioni

(art. 107 cpv. 2 LT; art. 86 cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);

·

si deve tener conto, in forma forfettaria ,

delle spese professionali, per premi assicurativi, nonché della deduzione per

oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT; art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID).

1.3.

L'allestimento

delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle

contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD) , e del

Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT);

L'art. 1

dell'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta

(OIFo; RS 642.118.2), emanata

il 19 ottobre 1993 dal Dipartimento federale delle finanze, e, per l'imposta

cantonale, l'art. 108 LT, definiscono quattro tipi di aliquote:

a) per persone sole;

b) per coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi,

separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che convivono con

figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento

provvedono in modo essenziale;

c) per coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);

d) per contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o

accessoria.

Considerandi

2.

2.1.

L’autorità

di tassazione ha calcolato la ritenuta d’imposta sullo stipendio dei due dipendenti in questione, tenendo conto del fatto che il loro rapporto di lavoro è

durato meno di un anno. Alla base imponibile, costituita dallo stipendio percepito nei mesi lavorativi, ha allora applicato un’aliquota che corrisponde al compenso

annualizzato.

Tale modo

di procedere non è in sé contestato dalla debitrice dell’imposta. Quest’ultima

sostiene piuttosto che il calcolo dell’UIF non terrebbe conto dei giorni lavorativi effettivamente prestati, che sono più di quelli stabiliti con la decisione impugnata.

2.2

Effettivamente,

l’art. 1 cpv. 3 OIFo, dopo aver

attribuito all’Amministrazione federale delle contribuzioni il compito di allestire

le tariffe per la ritenuta d’imposta in modo corrispondente alle deduzioni e alle tariffe valevoli per la tassazione annuale ordinaria (art. 212–214 LIFD), stabilisce

che, per la determinazione dell’aliquota, i proventi periodici siano calcolati

su un anno.

La

Direttiva n. 1 della Divisione delle contribuzioni sull’imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio prevede, da parte sua, che

per periodi di lavoro incompleti (l’assoggettato alla fonte lavora solo durante

un certo periodo limitato e non per tutto l’anno), l’aliquota dovrà essere

stabilita dal datore di lavoro tenendo conto di un salario corrispondente ad

una attività annua completa (360 giorni). Precisa poi che i giorni relativi alle vacanze e ai giorni festivi non goduti (pagati in contanti) non sono

considerati quale prolungamento del periodo effettivo di lavoro (cifra 15,

lett. a della Direttiva cit.).

2.3

Una

disciplina analoga è prevista dalle leggi tributarie anche nell’ambito

dell’imposizione ordinaria del reddito. Infatti, se le condizioni d’assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l’imposta è

riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Tuttavia, per i proventi

periodici l’aliquota d’imposta si determina in funzione del reddito calcolato

su 12 mesi (art. 50 cpv. 3 prima e seconda frase LT; art. 209 cpv. 3 prima e

seconda frase LIFD).

2.4

Nella

fattispecie, i due dipendenti per i quali l’UIF ha chiesto alla ricorrente il

pagamento della differenza rispetto all’imposta trattenuta alla fonte hanno

lavorato durante i seguenti periodi:

·

__________ è stato assunto a partire dal 9 marzo

2009.

con contratto a tempo indeterminato, che prevedeva un termine di disdetta

di 30 giorni (conforme al contratto collettivo di lavoro); la disdetta gli è

stata notificata il 29 settembre 2009 con effetto alla fine di ottobre;

·

__________ è stata assunta a partire dal 12

marzo 2009 con contratto a tempo indeterminato, che prevedeva un termine di

disdetta di 30 giorni; la disdetta gli è stata notificata il 29 luglio 2009 con effetto alla fine di agosto.

Ne

consegue che __________ ha lavorato 7 mesi interi più 23 giorni nel mese di marzo, per un totale di 237 giorni; __________ 5 mesi interi più 20 giorni nel mese di marzo, per un totale di 173 giorni.

La

circostanza che i contribuenti in questione abbiano effettivamente prestato il

loro lavoro nel ristorante della ricorrente solo fino al 18 ottobre 2009 l’uno

e fino al 18 agosto 2009 l’altra non giustifica che non si considerino i giorni seguenti, fino alla fine dei rispettivi mesi; ciò che è determinante è infatti che il

rapporto di lavoro, e di conseguenza l’assoggettamento fiscale, sia durato fino

all’ultimo giorno del mese. Altra questione è quella del pagamento in contanti

per vacanze e giorni festivi non goduti, che non giustificano certamente una

protrazione del rapporto di lavoro oltre la fine del mese.

Il

reddito determinante per l’aliquota ammonta di conseguenza a fr. 43'233.65 per __________

ed a fr. 40'111.90 per __________. L’aliquota applicabile ai rispettivi

stipendi lordi è del 5,70% per il primo e del 4.20% per la seconda. L’imposta

corrispondente ammonta a sua volta, rispettivamente, a fr. 1622.35 per __________

ed a fr. 809.60 per __________.

L’importo

dovuto dalla ricorrente si riduce allora a:

imposta

dovuta per __________ fr. 1'622.35

imposta

dovuta per __________ fr. 809.60

totale fr. 2’431.95

– provvigione 4% fr. 97.30

totale

netto fr. 2’334.65

– importo

già versato fr. 2'188.40

differenza fr. 146.25

3.

Visto

l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 4 febbraio 2010 è riformata nel senso

che la RI 1 è tenuta al versamento per l’anno 2009 dell’importo di fr. 146.25.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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