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Decisione

80.2010.21

Deduzioni: spese professionali, doppia economia domestica, dipendente di albergo, contributo per pasti trattenuto dallo stipendio, metà deduzione

17 agosto 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

periodo fiscale 2008, RI 1 svolgeva l’atti-vità di giardiniere alle dipendenze

dell’Albergo __________ di __________. Era inoltre custode di un condominio.

Sua

moglie RI 2 aveva invece un’occupazione a tempo parziale (40%) quale impiegata

del Cantone presso la __________ a __________. I coniugi erano domiciliati a __________.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2008, i contribuenti facevano valere le seguenti spese

professionali:

·

per il marito:

o

spese di trasporto (autoveicolo privato) fr. 2'574.–

o

doppia economia domestica (pasto fuori casa) fr.

3'200.–

o

altre spese professionali (forfait) fr.

2'400.–

o

spese per attività accessoria dipendente fr. 800.–

o

totale fr. 8'974.–

·

per la moglie:

o

spese di trasporto (autoveicolo privato) fr. 3’432.–

o

doppia economia domestica (pasto fuori casa) fr.

2’640.–

o

altre spese professionali (forfait) fr.

1’200.–

o

totale fr. 7’272.–

C. Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 31 dicembre 2009, l’Ufficio

di tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile dei coniugi in fr.

85'500.– per l’IC ed in fr. 91'700.– per l’IFD.

Per

quanto concerne le spese professionali, aveva ammesso in deduzione, per il

marito, solo quelle di trasporto e quelle forfetarie (anche per l’attività

accessoria). La doppia economia domestica era stata negata “difettando i

requisiti di legge”. Anche per la moglie, era stata negata la deduzione per il

pasto fuori casa, con la motivazione che “lavora solo la mattina”.

D. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 29 dicembre

2009, chiedendo la deduzione parziale delle spese per doppia economia domestica.

Per il marito, rilevavano che nei mesi di chiusura dell’albergo (da novembre a

metà marzo) non poteva fruire del servizio mensa, per cui si recava al ristorante.

Per la moglie, argomentavano che, pur lavorando solo quattro mattine alla

settimana, pranzava fuori casa a causa della “grande mole di lavoro”.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 20 gennaio 2010, così

motivata:

… come

indicato sul certificato di salario della moglie la stessa lavora solo il

mattino. In queste condizioni non si giustifica la concessione della deduzione

per pasti a mezzogiorno poiché rientra a domicilio.

Il

costo del pranzo, che il marito paga al datore di lavoro per consumare i pastio

presso l’albergo, è fatturato a prezzo di costo. In queste condizioni non è

possibile riconoscere alcuna deduzione.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1

ripropongono le richieste già contenute nel reclamo. Per il marito, ribadiscono

che nei mesi invernali non può pranzare in albergo; per la moglie, osservano

che è parzialmente invalida e che pertanto non è in grado di tornare a casa a

cucinare dopo mezza giornata di lavoro. Lamentano inoltre che la deduzione per

la doppia economia domestica della moglie gli venga negata, dopo che in

precedenti periodi fiscali era stata ammessa.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali

deducibili sono:

a)

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b)

le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro

a turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con

l’esercizio dell’attività professionale.

Per le

spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite

deduzioni complessive.

1.2.

Per

l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia

domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto

principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di

lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le

condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da

non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del

decreto esecutivo del 20 dicembre 2007 concernente l’imposizione delle persone

fisiche valido per il periodo fiscale 2008).

Se il

contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato

fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.–

l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 5

cpv. 2 lett. a DE).

Se il

costo dei pasti è ridotto perché consumati in parte o totalmente nella mensa

del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il

prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il

giorno o fr. 1’600.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il

contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa

alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 DE).

1.3.

Per l’IFD

le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando

il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il

luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché

la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza

sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993).

Per il

periodo fiscale 2008 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice

dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).

Se per

ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono

contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una

mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è

concessa soltanto la metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza del 10

febbraio 1993). Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese

supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal

datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o

quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote

(art. 6 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).

Considerandi

2.

2.1.

La

contestazione dei ricorrenti verte dapprima sulla deduzione per doppia economia

domestica per il marito. Essi chiedono che sia riconosciuta limitatamente ai

mesi invernali, durante i quali la chiusura dell’albergo non gli permette di

fruire del vitto offerto dal datore di lavoro; nel caso della moglie, postulano

la deduzione per quattro giorni alla settimana, in considerazione

dell’invalidità parziale.

2.2

Nel

ricorso, i contribuenti stessi sembrano ammettere che, per i mesi durante i

quali l’albergo è aperto, il marito beneficia del ristorante messo a

disposizione dal datore di lavoro e non ha pertanto ulteriori spese.

Al

ricorso gli insorgenti hanno allegato un conteggio dettagliato della

retribuzione mensile e delle relative deduzioni, per dimostrare che nei mesi da

gennaio a metà marzo e in quelli di novembre e dicembre non c’è stata alcuna

deduzione per il vitto.

Ora, da

tale calcolo dettagliato risulta che nei mesi di apertura dell’albergo il contribuente

ha potuto sì godere del ristorante del datore di lavoro, ma che per tale prestazione

gli è stato dedotto dallo stipendio mensilmente un importo variante da 120 a

260.

franchi, a dipendenza verosimilmente del numero dei giorni in cui ha fruito

del vitto. Il che significa che il contribuente non gode di pasti gratuiti.

2.3

Le

indicazioni che si riferiscono alla messa a disposizione, da parte del datore

di lavoro, di buoni pasto o di una mensa figurano tuttavia in una parte

specifica del certificato di salario, e precisamente alla casella G. A tale

riguardo, così si esprimono le Istruzioni per la compilazione del certificato

di salario risp. dell'attestazione delle rendite (Modulo 11) della Conferenza

fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni:

Pasti nella

mensa I Buoni pasto / Pagamento dei pasti

La casella è

da crociare se il dipendente riceve dei buoni pasto (cfr. n.m. 18) oppure se a

un dipendente del servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore con

compiti simili a quelli del servizio esterno è versata un'indennità per i costi

(o i costi supplementari) di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un'indicazione anche quando il datore di lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il pranzo

o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola vale

anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutta questa

possibilità. Eventuali chiarimenti possono essere ottenuti presso l'Amministrazione fiscale del cantone sede del datore di lavoro

(cfr.

Istruzioni citate, n. 10).

Il

riferimento alla nota 18 delle stesse istruzioni, in relazione ai buoni pasto, si spiega con il fatto che al di sopra di un certo limite i contributi per

i pasti devono addirittura essere aggiunti al salario dichiarato.

2.4

Come

detto, il ricorrente ha pagato i pasti consumati presso l’albergo in cui lavora

quale giardiniere. Del resto, il datore di lavoro non ha crociato la casella G.

In base all’importo della ritenuta dallo stipendio, si può supporre che il

costo giornaliero addebitatogli si aggiri intorno ai 10 franchi. Chiaramente,

il costo è inferiore a quello che pagano i clienti dell’albergo e si deve

dunque concludere che il contribuente ha diritto a metà della deduzione

prevista (fr. 7.50 al giorno).

Ritenendo

che la ritenuta di fr. 1'620.– corrisponda ad un importo di fr. 10.– per 162

giorni, il contribuente ha diritto ad una deduzione per doppia economia

domestica di fr. 1'215.– (fr. 7.50 per 162 giorni) per i mesi in cui ha fruito

del vitto del datore di lavoro.

A tale

importo si aggiungono ulteriori fr. 870.– per i mesi di chiusura dell’albergo.

Considerando che i giorni lavorativi annui sono mediamente 220, quelli in cui

il contribuente ha dovuto consumare il pasto di mezzogiorno in un altro

esercizio sono infatti 58. Per ognuno di essi, ha diritto alla deduzione di fr.

15.

–.

La

deduzione complessiva ammonta pertanto a fr. 2'085.–.

3.

Per

quanto concerne la moglie, gli insorgenti pretendono che avrebbe a sua volta

diritto alla deduzione per doppia economia domestica. Pur lavorando solo a

tempo parziale, durante quattro giorni settimanali, avrebbe gravi problemi ad

una gamba e farebbe già fatica a stare in ufficio mezza giornata; ritiene che sarebbe

“inconcepibile andare a casa a cucinare e a lavare i piatti”, sicché mangerebbe

“velocemente qualcosa in giro” prima di rientrare a casa.

L’argomentazione

proposta dai ricorrenti non tiene conto del fatto che la deduzione per doppia

economia domestica è legata al conseguimento del reddito del lavoro. Essa è

giustificata quindi solo quando la causa per cui non è possibile rientrare al

proprio domicilio per consumarvi un pasto principale è da ricercarsi nello

svolgimento dell’attività lucrativa. Il fatto, in sé comprensibile, che la

contribuente abbia fretta di rientrare al domicilio per far riposare l’arto

sofferente non è dunque un motivo che può giustificare il riconoscimento della

deduzione litigiosa. Cessando il lavoro a mezzogiorno, ella ha senz’altro la

possibilità di tornare a casa per il pranzo. Quest’ultima dovrebbe anzi essere

l’opzione più ragionevole, pensando proprio alla preoccupazione di non affaticare

ulteriormente la gamba.

Per

quanto attiene alla deduzione per la moglie, la decisione impugnata merita

senz’altro conferma. A tale conclusione non si oppone neppure la circostanza, sottolineata

dai ricorrenti, che tale deduzione sia stata ammessa in precedenti periodi fiscali.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, le autorità di tassazione

possono riesaminare completamente i fondamenti giuridici e di fatto nell’ambito

di ogni nuova tassazione di un contribuente e, se necessario, giungere a

conclusioni diverse. Infatti, è solo la singola tassazione a passare in

giudicato, per il fatto che, trattandosi di un atto amministrativo limitato nel

tempo, esplica effetti giuridici solo per il periodo fiscale interessato (StE

1997.

B 93.4 n. 4 consid. 4c).

4.

Visto

l’esito del ricorso, almeno parzialmente favorevole ai ricorrenti, si rinuncia

a porre a loro carico la tassa di giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 20 gennaio 2010 è riformata nel senso

che è ammessa la deduzione di fr. 2'085.– per spese di doppia economia

domestica del marito.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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