80.2010.22
Reddito imponibile: indennizzo per deroga parziale a servitù di limitazione d'altezza, non utile in capitale
7 dicembre 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2010.22
Data decisione, Autorità:
07.12.2010, CDT
Titolo:
Reddito imponibile: indennizzo per deroga parziale a servitù di limitazione d'altezza, non utile in capitale
REDDITO IMPONIBILE
art. 7 cpv. 1 LAID
art. 16 cpv. 1 LIFD
art. 16 cpv. 3 LIFD
art. 21 cpv. 1 LIFD
art. 23 let. d LIFD
art. 15 cpv. 1 LT
art. 15 cpv. 3 LT
art. 20 cpv. 1 LT
art. 22 let. d LT
Incarto n.
80.2010.22
Lugano
7 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 10 febbraio 2010 contro la decisione del
20 gennaio 2010 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. L’11
settembre 2008, RI 1, proprietaria del mapp. n. __________ RFD di __________
(sezione __________) e __________, proprietaria del mapp. n. __________ dello
stesso comune, hanno sottoscritto una convenzione avente per oggetto una deroga
ad una servitù di limitazione di altezza.
Premesso
che a favore della part. n. __________ ed a carico della part. n. __________ è
iscritta a registro fondiario una servitù di limitazione di altezza, le parti
hanno pattuito la seguente deroga a favore della part. n. __________ ed a
carico della part. n. __________: il diritto di poter parcheggiare tre
autoveicoli con ingombro non superiore a ml. 1.80. L’indennizzo per i posteggi
è stato stabilito in fr. 16'000.– per ciascuno dei primi due posteggi, mentre a
valere quale indennizzo per il terzo posteggio __________ si è impegnata a tagliare
delle piante. L’importo concordato sarebbe stato versato entro la fine del 2008
per la prima metà ed entro la fine di giugno del 2009 per la seconda.
B. Notificando
a RI 1 la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 30 settembre 2009, l’Ufficio
di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in fr.
95’200.– per l’IC ed in fr. 107'700.– per l’IFD. L’autorità fiscale aveva in
particolar modo aggiunto ai redditi dichiarati l’importo di fr. 16'000.–,
versato alla contribuente da __________ nel corso del 2008.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 13 ottobre 2009,
chiedendo che l’importo litigioso fosse assoggettato all’imposta sugli utili
immobiliari e non all’imposta sul reddito. A suo avviso, con la rinuncia alla
servitù, il valore del fondo di sua proprietà aveva perso valore.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 20 gennaio 2010, nella
quale sottolineava che il versamento in questione poteva essere considerato “un
indennizzo per la limitazione di un esercizio di un diritto”, come tale
assoggettato all’imposta sul reddito secondo gli articoli 22 cpv. 1 lett. d
LT e 23 lett. d LIFD.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
l’assoggettamento dell’indennizzo ricevuto all’imposta sugli utili immobiliari.
Contesta che l’indennizzo si riferisca al mancato esercizio di un diritto,
trattandosi invece “di una rinuncia, a titolo definitivo ed irrevocabile, ad un
diritto”.
Diritto
1. Secondo
l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi,
periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della
legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei
comuni (LAID).
Come ha
ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16
cpv. 1 LIFD di uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il
principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der
Gesamtreineinkommens-besteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso,
l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata,
agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di
diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti
dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Ne
consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato
all’imposta.
Considerandi
2.
2.1.
Sebbene
non lo espliciti, la ricorrente suppone che l’indennizzo di fr. 16'000.–, versatole
da __________ in adempimento della convenzione dell’11 dicembre 2008,
costituisca un utile in capitale di carattere privato, esente dall’imposta sul
reddito.
Altrimenti
non si spiegherebbe la sua pretesa di sottoporlo all’imposta speciale cantonale
sugli utili immobiliari.
Infatti,
tanto l’art. 15 cpv. 3 LT quanto l’art. 16 cpv. 3 LIFD esentano dall’imposta
sul reddito gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza
privata. La sola legge cantonale aggiunge in una seconda frase che sono
riservate le disposizioni concernenti l’imposizione degli utili immobiliari
(art. 123-140).
Gli utili
in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata immobiliare sono
pertanto esclusi dall’imposta sul reddito ma sottostanno all’imposta cantonale
disciplinata dagli articoli 123-140 LT.
2.2
Il
reddito da sostanza immobiliare è soggetto all’imposta sul reddito secondo gli
articoli 20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD. Poiché invece gli utili in capitale
sono esenti, è fondamentale distinguere il reddito della sostanza dall’utile in
capitale. Il criterio determinante è a tal fine quello del mantenimento
dell’essenza (“Substanzschonung”) del bene immobiliare: se l’essenza,
intesa come la capacità di generare un rendimento periodico, è compromessa per
un lungo periodo o in modo illimitato, si tratta di un utile in capitale; se
invece l’essenza del bene immobiliare è lasciata intatta, si ha reddito della
sostanza (Locher, Kommentar zum
DBG, vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 4 ad art. 21 LIFD, p. 522; Merlino, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 20 ad
art. 21, p. 355).
Questo
criterio si riflette anche sulla formulazione dell’art. 12 cpv. 2 lett. c
della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e
dei comuni (LAID), che assimila ad un’alienazione immobiliare, come tale
soggetta all’imposta sugli utili immobiliari, la costituzione su di un
fondo di servitù di diritto privato o di restrizioni di diritto pubblico alla
proprietà fondiaria, se limitano lo sfruttamento incondizionato o diminuiscono
il valore venale di un fondo in modo duraturo e importante e si fanno contro
versamento di un’indennità.
Il fatto di gravare un
fondo con una servitù di diritto privato comporta l’assoggettamento all’imposta
sugli utili immobiliari solo se limita in modo importante lo sfruttamento
incondizionato o la vendita. Una limitazione importante presuppone che la servitù
equivalga alla divisione o ad una liquidazione parziale dei diritti del
proprietario sul fondo. In seguito alla costituzione dell’onere, l’immobile si
ritrova cioè ad avere due “proprietari”, ciascuno dei quali dispone solo di una
determinata parte dei diritti di proprietà precedentemente comuni (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar
zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo 2006, n.
125.
ad § 216, p. 1552; Soldini/Pedroli,
L’imposizione degli utili immobiliari, Lugano 1996, p. 90). È quanto si
verifica per esempio nei casi in cui la servitù comporta il divieto assoluto di
costruzione su di un fondo o una incisiva limitazione dell’altezza delle
costruzioni (Soldini/Pedroli, op.
cit., p. 92). Non si assimilano per contro ad un’alienazione le costituzioni di
servitù che si limitano a concedere un diritto di passo pedonale o un diritto
di condotta per linee ad alta tensione (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
op. cit., n. 129 ad § 216, p. 1552).
2.3
Venendo
all’esame della fattispecie, non si può certo sostenere che la convenzione
conclusa fra la ricorrente e la proprietaria del mapp. n. __________ abbia
comportato una limitazione “importante” dello sfruttamento
incondizionato o una diminuzione “importante” del valore venale della proprietà
immobiliare della ricorrente.
La
convenzione in questione fa seguito ad una lunga vertenza legale fra
l’insorgente e la vicina, proprio in merito alla portata di una servitù
risalente al 1973, che gravava il mapp. n. __________. Con una sentenza del 2005,
confermata poi dal Tribunale d’appello (con decisione del 26 luglio 2007), il
pretore di __________ ha vietato alla proprietaria del mapp. n. __________ di
turbare la servitù di limitazione di altezza a favore del fondo della
contribuente, mediante il parcheggio di veicoli sul tetto della casa situata
sul fondo serviente, come previsto dalla licenza edilizia rilasciatale dal Comune
nel 2002.
Con la
convenzione del 2008, l’insorgente non ha affatto riunciato alla servitù di limitazione
di altezza a favore del suo fondo, ma si è limitata a consentire alla proprietaria
del fondo serviente di parcheggiare tre veicoli, aventi un’altezza massima di
m. 1.80, sul tetto della sua casa.
Nel
ricorso, la contribuente sostiene che la convenzione avrebbe diminuito il
valore venale del fondo in modo duraturo e importante, senza tuttavia
comprovare tale affermazione. Anche volendo ammettere che la deroga concessa
alla proprietaria del fondo serviente abbia effettivamente comportato una certa
riduzione del valore del fondo dominante, non si tratterebbe certamente di una
diminuzione “importante”, come quella che potrebbe scaturire dalla costituzione
di una servitù che implica il divieto assoluto di costruzione su di un
fondo o una incisiva limitazione dell’altezza delle costruzioni. In altri
termini, non si vede come la deroga alla servitù di limitazione di altezza
possa essere assimilata ad una vendita parziale o ad una divisione del fondo
della ricorrente.
La tesi di
un’assimilazione della deroga convenuta ad una cessione parziale del fondo è
ancor meno plausibile nel caso in esame, se solo si pensa che l’insorgente non
ha gravato il fondo di sua proprietà mediante la costituzione di una servitù;
al contrario, quello della contribuente è il fondo dominante, mentre quello
gravato dalla servitù è il terreno appartenente all’altra contraente. Che una
parziale deroga alla servitù di limitazione di altezza gravante su un terreno
altrui possa essere assimilata ad un’alienazione parziale del fondo pare
estremamente difficile da immaginare.
2.4
Alla luce
delle considerazioni che precedono può essere lasciata aperta la questione se
l’indennizzo percepito dalla contribuente si debba qualificare reddito della sostanza
immobiliare o indennizzo per il mancato esercizio di un diritto, come sostenuto
dall’autorità fiscale nella decisione impugnata. Infatti, in ogni caso, si
tratterebbe di un provento imponibile e non di uno esente dall’imposta sul
reddito.
Costituirebbe
un indennizzo per il mancato esercizio di un diritto, imponibile secondo gli
articoli 22 lett. d LT e 23 lett. d LIFD, per esempio, l’importo
ricevuto da un vicino per il ritiro di un’opposizione ad una licenza edilizia.
Infatti, non si tratterebbe di un reddito della sostanza immobiliare, in quanto
solo indirettamente legato a quest’ultima (Locher,
op. cit., n. 46 ad art. 21 LIFD, p. 537, e n. 40 ad art. 23 LIFD, p. 590; il
Tribunale federale ha lasciato aperta la questione della qualifica nella sentenza
n.2P.55/2002,2A.88/2002 e 2A.89/2002 del 20 giugno 2002).
Nel caso
in esame, il nesso con la sostanza immobiliare appare certamente più stretto
rispetto al caso dell’indennizzo per il ritiro dell’opposizione ad una licenza
edilizia, sicché potrebbe trattarsi di un reddito della sostanza.
Per le
ragioni già ricordate, la questione non merita tuttavia di essere ulteriormente
approfondita.
3.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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