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Decisione

80.2010.24

Procedura: ricorso, legittimazione, debito d'imposta di zero franchi, effetti sull'accertamento del diritto alla prestazione complementare AVS, decisione fiscale non vincolante

7 aprile 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

corso della procedura di tassazione per il periodo fiscale 2008, il 19 novembre

2009 RI 1 sottoscriveva un verbale d’audizione avente il seguente tenore:

Interrogato

in merito all’esistenza di sostanza immobiliare in __________ (terreno più

abitazione), afferma che effettivamente è proprietario di un’abitazione.

Formalmente il contribuente risulta proprietario solo del terreno, in quanto

l’abitazione verrà censita solo in caso di eventuale vendita. Al momento attuale

la sostanza non è ancora stata venduta.

Il valore è

quantificabile in fr. 200'000 ed il relativo reddito in fr. 8'000 netti. Questi

elementi verranno presi in considerazione solo ai fini dell’aliquota.

B. Notificando

la tassazione IC/IFD 2008 ai coniugi RI 1, con decisione del 9 dicembre 2009,

l’ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile

per l’imposta cantonale in fr. 8'200.– e quello determinante per l’aliquota in

fr. 15'000.–; il reddito imponibile per l’IFD in fr. 13'600.– e quello determinante

per l’aliquota in fr. 20'500.–. La sostanza imponibile, da parte sua, era

stabilita in fr. 21'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr.

169'000.–.

L’imposta

ammontava in tutti i casi a zero franchi.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 14 dicembre

2009, contestando il valore attribuito alla proprietà immobiliare ed il

realtivo reddito, come pure il valore dell’automobile. Quanto al verbale di

audizione, la sottoscrizione sarebbe stata condizionata “dallo stato d’animo… e

di salute” del contribuente.

Convocato

nuovamente dall’autorità fiscale, il 21 gennaio 2010 il reclamante sottoscriveva

un verbale del seguente tenore:

Dopo

discussione il contribuente conferma che l’immobile in __________ è di sua

proprietà. L’inizio dei lavori risale alla fine del 2001 mentre i lavori sono

terminati verso la fine del 2004.

Il

contribuente conferma che i costi di costruzione ammontano a circa fr. 74'000.–

ma non può presentare nessuna documentazione a comprova.

L’unico

documento in possesso dell’autorità fiscale è un annuncio di vendita sul sito __________

nel quale veniva indicato un prezzo di vendita di BRL 380'000; il contribuente

afferma che tale valore è stato esposto al rialzo da parte della società

immobiliare, per avere margine di contrattazione.

L’immobile

non è ancora stato venduto e momentaneamente sono sospese le trattative di

vendita. In considerazione di quanto emerso dalla discussione, della mancanza

di documentazione e del fatto che nell’anno 2008 l’immobile era in vendita

viene evaso il reclamo rettificando il valore dello stesso in fr. 160'000.– e

il relativo reddito presunto in fr. 6'000.– netti. Tali valori verranno presi

in considerazione unicamente ai fini dell’aliquota.

Per quanto

riguarda il verbale di audizione del 19.11.2009 il contribuente afferma di aver

accettato le condizioni esposte nello stesso in quanto era in uno stato d’animo

particolare dovuto a spiacevoli eventi in famiglia. Ripresosi dalla situazione

ha pertanto contestato la tassazione nei termini di legge.

D. Con

decisione su reclamo del 3 febbraio 2010, l’Ufficio di tassazione di Lugano

Campagna ha parzialmente accolto il reclamo dei contribuenti, commisurando il

reddito imponibile per l’imposta cantonale in fr. 7’900.– e quello determinante

per l’aliquota in fr. 13'000.–; il reddito imponibile per l’IFD in fr. 13'400.–

e quello determinante per l’aliquota in fr. 18'500.–. La sostanza imponibile,

da parte sua, era stabilita in fr. 20'000.– e quella determinante per

l’aliquota in fr. 129'000.–.

L’imposta

sul reddito, sia per l’imposta cantonale sia per l’imposta federale diretta,

come pure l’imposta cantonale della sostanza dei contribuenti ammontavano a zero

franchi.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il valore

attribuito alla sostanza mobiliare imposta in Svizzera (automobile) ed alla

sostanza immobiliare all’estero ed al relativo reddito. In una lettera allegata

al ricorso, il ricorrente spiega che, per effetto della decisione contestata, è

stato privato della prestazione complementare AVS/AI. A suo avviso, il valore

dell’immobile corrisponde ai costi d’investimento sostenuti, pari a fr.

74'000.– ed il valore locativo non potrebbe eccedere fr. 3'300.–. Contesta

nuovamente anche il valore attribuito all’automobile.

All’udienza

del 9 marzo 2010, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Diritto

1. 1.1.

La Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Il

riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un

interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto,

direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte

generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.).

In

altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i

seguenti presupposti:

Ø l’interessato

deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti

di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno

svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;

Ø il ricorrente

deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si

richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura

maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro

(Knapp, Grundlagen des

Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n.

1980, p. 489).

1.2.

Secondo

la decisione su reclamo qui impugnata, le imposte cantonale e federale sul

reddito e quella cantonale sulla sostanza dovute per il 2008 ammontano a zero

franchi, sicché è evidente che i contribuenti non hanno alcun interesse ad

ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione del reddito imponibile

(cfr. anche: Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132

LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo,

2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss,

in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, 2a ediz., Muri-Berna, 2004, n. 17 ad § 192, p. 1579).

Un’eventuale riduzione della sostanza e del reddito determinanti per

l’aliquota non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe

comunque a zero franchi.

1.3.

Secondo

la giurisprudenza, un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica di una decisione può essere di carattere giuridico oppure

anche solo di fatto, purché sia però pratico ed attuale (p. es. DTF 121 II

171). Non si può escludere che un interesse degno di protezione sia dato anche qualora un rimedio giuridico sia destinato a rimanere privo di effetti

fiscali ma gli accertamenti dell’autorità fiscale abbiano effetti vincolanti in

altri settori giuridici, quali i contributi AVS o i sussidi per i premi

dell’assicurazione contro le malattie; il reclamo deve in tal caso servire a rimuovere

uno svantaggio provocato dalla decisione contestata (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, cit., n. 13 ad art. 132 LIFD, p. 1152).

1.4.

Come

rilevato, l’insorgente attira espressamente l’attenzione sugli effetti che la decisione dell’Ufficio di tassazione ha avuto su quella dell’Istituto delle assicurazioni sociali, che il 28 gennaio 2010 gli ha negato il diritto alla prestazione complementare

alla rendita AVS/AI, avendo computato fra le sue entrate il consumo della sostanza

ed il relativo reddito.

Sebbene

il ricorso non possa dunque avere alcun effetto sulle imposte dovute dal

ricorrente, si potrebbe tuttavia ipotizzare una sua ricevibilità, nella misura

in cui le contestazioni del contribuente avessero ripercussioni dirette sulla decisione dell’Istituto delle assicurazioni sociali.

La questione può in ogni caso essere lasciata aperta in questa sede, poiché, come si vedrà, nel presente

caso non è dimostrata la diretta incidenza delle decisioni fiscali su quella

dell’autorità competente per il calcolo della prestazione complementare.

Considerandi

2.

2.1.

Nell’ambito

della procedura di tassazione del ricorrente, è emerso che quest’ultimo è

proprietario di un immobile a __________, nello Stato __________ di __________.

Secondo quanto egli stesso ha affermato nell’audizione tenutasi dinanzi

all’autorità fiscale ticinese, la casa è stata costruita fra il 2001 e il 2004.

Messa in vendita da un’agenzia immobiliare per __________ 380'000.– (pari a

circa fr. 230'000.–), la proprietà in questione appartiene tuttora al contribuente

ed il suo valore ai fini dell’imposta cantonale sulla sostanza è stato definito

dall’autorità di tassazione in fr. 180'000.–, importo poi ridotto, in seguito a

reclamo, a fr. 160'000.–. Il valore locativo, fissato dapprima a fr. 8'000.–

all’anno, è poi stato commisurato in fr. 6'000.– nella decisione su reclamo.

2.2

Per

quanto concerne il valore dell’immobile, per l’imposta cantonale sulla sostanza

esso è stato stabilito dunque, con la decisione impugnata, in fr. 160'000.–.

Il

contribuente contesta tale stima, che è stata ripresa dall’Istituto delle

assicurazioni sociali, nel calcolo ai fini della decisione sulla prestazione complementare AVS.

A tale

riguardo, va sottolineato che, in virtù dell'art. 17 cpv. 1 dell’Ordinanza del

15.

gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla

legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. Tuttavia, l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI apporta un'eccezione al principio enunciato al

capoverso 1 e prevede che, se la sostanza immobiliare non serve d'abitazione all'assicurato, essa deve essere computata al “valore corrente”.

Quest’ultima

disposizione introduce una deroga al principio secondo cui il patrimonio deve essere stimato secondo i principi del diritto tributario cantonale e si spiega con il

fatto che il valore fiscale di un immobile di solito non corrisponde al valore

effettivo, che si potrebbe conseguire sul libero mercato in caso di vendita. Se

dunque l’immobile non funge da abitazione propria, deve essere valutato alla

stessa stregua del rimanente patrimonio, per il quale il valore fiscale non si

discosta da quello effettivo, come ne caso dei conti bancari, delle obbligazioni, ecc. (Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ediz., Zurigo 2009, p. 168).

2.3

Per

quanto attiene al reddito dell’immobile, esso è stato determinato in fr.

6'000.– ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito federale e cantonale.

Anche a

tale proposito, le disposizioni concernenti il calcolo delle prestazioni complementari distinguono fra il caso in cui l’abitazio-ne sia occupata dal proprietario e quello in cui non lo sia. Nel primo caso, il valore locativo come pure il reddito proveniente

dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d’impo-sta

cantonale diretta del Cantone di domicilio (art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI) oppure,

se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d’imposta federale

diretta (art. 12 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Se la

casa non funge da abitazione per colui che richiede la prestazione e non è ceduta in locazione, per il combinato disposto degli articoli 3c cpv. 1 lett b

e lett. g della Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni

complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

(LPC; RS 831.30), si deve computare un reddito ipotetico da locazione quale

provento cui il richiedente ha rinunciato (cfr. la sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni dell’8 novembre 2005, n. P 33/05 consid. 3 e 4 e

giurisprudenza citata). A tal fine, l’autorità competente deve determinare il

canone di locazione conforme alle usanze locali o il ricavo medio che corrisponderebbe ad una rendita per l’intera durata dell’edificio che sorge sul terreno.

Quale ricavo medio per l’intera durata di un immobile ci si può basare su una

media del 5% del valore venale (Carigiet/Koch,

op. cit., p. 172).

2.4

Alla luce

delle considerazioni che precedono, si può escludere che il ricorrente sia

legittimato a contestare il valore attribuito alla sua proprietà immobiliare

sita all’estero, come pure il suo reddito.

Una

legittimazione in tal senso potrebbe essere riconosciuta, infatti, tutt’al più

nel caso in cui la decisione dell’autorità fiscale avesse ripercussioni dirette su quella di un’altra autorità, quale un’assicurazione sociale.

Si è

visto che, tuttavia, l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), in presenza di

un immobile che non serve da abitazione del richiedente, è tenuto a

considerarne il “valore corrente”, che non si identifica con quello

determinante per l’imposta cantonale sulla sostanza. Anche per il calcolo del

reddito, deve fondarsi su un valore che non corrisponde con il valore locativo accertato

ai fini fiscali.

Che la

casa in __________ non sia l’abitazione del contribuente è evidente, dal

momento che egli ha il domicilio ad __________, dove risiede in un appartamento

in locazione.

L’insorgente

non ha, pertanto, alcun interesse a contestare il valore attribuito alla sua

casa ai fini dell’imposta cantonale, come pure il relativo valore locativo, in

considerazione del fatto che le stime in questione non servono come tali

all’autorità competente per il riconoscimento della prestazione complementare.

La

circostanza che, nel caso concreto, l’IAS abbia ripreso i valori risultanti

dalla decisione dell’Ufficio di tassazione non porta ad una diversa conclusione, ma induce semmai a chiedersi se l’au-torità competente fosse a conoscenza del prezzo di

vendita della casa stabilito dall’agenzia immobiliare incaricata dal contribuente.

3.

Infine,

il ricorrente contesta anche il valore attribuito all’automobile, nella decisione su reclamo impugnata.

Anche a

tale proposito, tuttavia, il contribuente non dimostra che la stima

dell’automezzo abbia ripercussioni sulla decisione dell’IAS. Infatti,

quest’ultima autorità ha completamente ignorato il valore dell’automobile, nel

calcolo delle sue entrate.

4.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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