80.2010.27
Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, vendita di un immobile dalla società ai figli dell'azionista a prezzo di favore, successiva stipulazione di un nuovo contratto
28 settembre 2011Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2010.27
Data decisione, Autorità:
28.09.2011, CDT
Ricorso:
TF,2C_882/2011 E 2C_883/2011, 29.5.2012
Titolo:
Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, vendita di un immobile dalla società ai figli dell'azionista a prezzo di favore, successiva stipulazione di un nuovo contratto
REDDITO DA SOSTANZA MOBILIARE
art. 58 cpv. 1 LIFD
art. 67 cpv. 1 LT
art. 131 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2010.27
Lugano
28 settembre 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr.
da: __________, __________
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 19 febbraio 2010 contro la decisione del
20 gennaio 2010 in materia di IC e IFD 2005.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1946, coniugato con __________, è azionista ed amministratore di due
società: la __________, rappresentante dei veicoli industriali __________ per tutto
il Ticino e Grigioni italiano, e la __________, già proprietaria dell’immobile di
__________ (mapp. __________) su cui sorge l’officina meccanica per autocarri gestita
dalla __________.
Con atto
pubblico del 12 maggio 2005, il contribuente cedeva, per il tramite della __________,
l’immobile di __________ ai suoi due figli __________ e __________, in ragione
di un mezzo ciascuno. Il prezzo di vendita veniva fissato in fr. 1'095'000.– e saldato
mediante l’assunzione delle ipoteche gravanti lo stesso immobile.
B. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 28 maggio 2009, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna commisurava il suo reddito imponibile in fr.
569'800.– per l’IC ed in fr. 581'000.– per l’IFD.
L’autorità
aveva in particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi della
sostanza mobiliare” per fr. 419'000.–, spiegando nella motivazione allegata che
si trattava di vantaggi privati in ambito __________ (per fr. 24'000.–) e di
prestazioni valutabili in denaro a favore dell’azionista in relazione alla
vendita dell’immobile di proprietà della __________ ai suoi due figli (per fr.
395'000.–).
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 22 giugno 2009, contestando
l’esistenza di prestazioni valutabili in denaro a suo favore.
Parallelamente,
il 14 ottobre 2009, la __________ presentava al competente Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche (UTPG) un’istanza di revisione dell’imposta
sugli utili immobiliari e dell’imposta ordinaria IC/IFD 2005. A sua giustificazione, la società produceva un “atto di rettifica e complemento”, rogato il 12
ottobre 2009, nel quale veniva in particolare accertato che il prezzo di
vendita dell’immobile di __________ corrispondeva in realtà a fr. 1'494'985.– e
che lo stesso era stato soluto mediante l’assunzione delle ipoteche gravanti
l’immobile (fr. 1'095'000.–) e del passivo del conto corrente
azionisti, che al 31 dicembre 2004 ammontava ancora a fr. 399'985.–.
D. L’UTPG
respingeva l’istanza di revisione inoltrata dalla __________, con decisione del
10 novembre 2009. Dal canto suo, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna,
con decisione del 20 gennaio 2010, respingeva il reclamo presentato dal qui contribuente.
Nella motivazione allegata spiegava che il secondo rogito del 12 ottobre 2009,
con il quale veniva modificato il prezzo di vendita dell’immobile di __________,
non poteva essere di nessun supporto, in quanto l’operazione era avvenuta in un
periodo fiscale diverso da quello in discussione.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
lo stralcio degli “altri redditi della sostanza mobiliare” in ragione di fr.
395'000.–. Il ricorrente sostiene di non aver tratto alcun vantaggio dalla
cessione immobiliare, sottolineando come “la rivalutazione di fr. 395'000.– sul
prezzo della compravendita immobiliare verrebbe economicamente, giuridicamente
e contabilmente azzerata dal rimborso del credito correntista”.
F. All’udienza
del 22 giugno 2011, le parti si sono riconfermate nelle reciproche posizioni.
Il ricorrente ha posto l’accento sul verbale dell’Assemblea generale straordinaria
della __________, datato 9 aprile 2005, nel quale si afferma che i suoi figli
si sarebbero assunti, oltre alle ipoteche gravanti l’immobile, anche il debito
correntista nei suoi confronti. L’autorità di tassazione ha invece ribadito che
la rettifica del rogito non poteva risolvere un problema sorto quattro anni
prima, aggiungendo poi che i due figli del contribuente non avrebbero mai
indicato fra i loro debiti quello nei confronti del padre.
Diritto
1. 1.1.
Come esposto
in narrativa, oggetto di litigio è la pretesa distribuzione dissimulata di un utile
di fr. 395'000.–, relativo alla vendita dell’immobile di
proprietà della __________ ai due figli del contribuente __________ e __________.
L’UTPG ha
commisurato in fr. 1'490'000.– il valore di alienazione dell’immobile di __________,
confrontando fra loro la perizia di parte dell’arch. __________ (fr.
1'380'000.–) e la perizia immobiliare dell’Ufficio cantonale di stima (fr.
1'600'000.–). Partendo da questo valore e sottraendovi il prezzo risultante
dalla contrattazione (fr. 1'095'000.–), l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna
ha così determinato in 395'000 franchi la prestazione valutabile in
denaro a favore dell’azionista RI 1.
Da parte sua, il
ricorrente non contesta la stima operata dall’UTPG. Ammette
anzi che il prezzo di vendita dell’immobile di __________ ammontava
in realtà a fr. 1'494'985.– e solo per una svista del notaio rogante è stato iscritto
a rogito il prezzo di fr. 1'095'000.–. Ritiene tuttavia di non avere tratto alcun vantaggio economico dalla cessione
immobiliare in discussione, sottolineando in particolar modo di aver rinunciato
al credito correntista di fr. 399'985.– assunto dai figli __________ e __________
in contropartita alla cessione dell’immobile.
1.2.
Nel campo dell’imposizione
degli utili immobiliari, il valore di alienazione è quello risultante dall’atto
notarile o dalla contrattazione (art. 131 cpv. 1 LT). Eventuali prestazioni
valutabili in denaro o apporti risultanti da trasferimenti tra società e
azionisti o persone vicine sono pure considerati nella determinazione del
valore di alienazione (art. 131 cpv. 2 LT).
Nell’ambito dell’imposta ordinaria per il calcolo dell’utile netto imponibile
delle società anonime, conformemente agli art. 58 cpv. 1 LIFD
e 67 cpv. 1 LT, costituiscono invece utile netto imponibile tutti i
prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e
non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale (lett. b),
in particolare le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni
a terzi non giustificate dall’uso commerciale.
1.3.
La
dottrina ha così riassunto la nozione di “distribuzione dissimulata di utili”
che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Soldini/Pedroli, L’imposizione degli
utili immobiliari, Lugano 1996, p. 224; Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.;
v. inoltre CDT n. 80.2000.31 del 2 maggio 2000, in: RDAT II-2000 n. 8t):
·
una prestazione da parte della società, senza
una corrispondente controprestazione;
·
il fatto che la prestazione si traduca in un
vantaggio per l’azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe
stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
·
il fatto che il menzionato carattere della
prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia
riconoscibile da parte degli organi societari.
1.4.
Sono
considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione
stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure
dall’appartenenza al medesimo gruppo societario (CDT n. 80.2002.178 del 24 settembre
2002). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le persone
vicine all’azionista quelle che, secondo l’insieme delle circostanze oggettive,
traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della
prestazione insolita. Non occorre quindi un esame preliminare
dell’intenzionalità e della consapevolezza degli organi della società che hanno
compiuto la prestazione (cfr. Soldini/Pedroli,
loc. cit.; Bernardoni/Duchini, La
fiscalità dell’azienda, 2a ediz., Mendrisio 2010, p. 418 s; v.
inoltre ASA 45 p. 595).
1.5.
Non è
infrequente che, nell’ambito di società con azionariato numericamente contenuto,
l’azionista cerchi di beneficiare dell’utile della società senza dover sottostare all’imposizione di un determinato reddito una prima volta presso la società al momento della sua realizzazione e una seconda volta presso l’azionista medesimo al momento della sua distribuzione.
Molto
variata è la casistica dei provvedimenti che possono venir messi in atto allo
scopo di trasferire degli utili di competenza della società direttamente nelle
mani del titolare dei diritti di partecipazione (azionista per la società
anonima) o di una persona a lui vicina. Una simile
prestazione valutabile in denaro è ad esempio data quando viene versato un
salario sproporzionato ad un azionista-direttore (Danon, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea
2008, n. 142 ad art. 57-58 LIFD, p. 755), oppure
vengono pagate agli azionisti provvigioni che eccedono
la misura normale o conforme alle circostanze (Masshardt/Tatti,
Imposta federale diretta, Porza 1985, p. 271).
Costituisce inoltre distribuzione dissimulata di utile il rimborso
della pigione della casa abitata dall’azionista nella misura in cui eccede la
quota che si riferisce allo spazio adibito ad ufficio e magazzino della ditta
(CDT n. 80.97.217 del 2 luglio 1998) oppure ancora la messa a disposizione gratuitamente o a prezzo di favore di un appartamento al dipendente o all’azionista della società
(CDT n. 255 del 6 settembre 1985; CDT n. 7 del 9 febbraio 1987).
Tra le distribuzioni dissimulate di utili vanno poi annoverate le
rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista o della persona vicina,
con una corrispondente riduzione presso la società dell’utile esposto nel conto
economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro, definita con la
nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme),
sussiste quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua
competenza, che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando
quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un
terzo (decisione TF n.2A.204/2006 del 22 giugno 2007 consid. 6, in: RtiD 2008
I n. 15t; decisione TF n.2A.263/2003
del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660). Come già anticipato sopra, costituisce in particolare prestazione
valutabile in denaro la vendita di un immobile da parte della società all’azionista a un prezzo di favore o viceversa dall’azionista alla società a un prezzo visibilmente sopravvalutato
(cfr. art. 131 cpv. 2 LT).
Considerandi
2.
2.1.
Venendo al
caso in esame, è anzitutto innegabile la prossimità di parentela ed economica tra
il qui ricorrente, azionista ed amministratore unico della __________, e gli
acquirenti __________ e __________. Come esposto in narrativa, oltre ad essere
i suoi due figli, questi ultimi occupano infatti una funzione dirigenziale
all’interno dell’altra società di famiglia, la __________, che opera proprio
sull’immobile di __________, dove gestisce un’officina meccanica per autocarri.
Ciò consente quindi di concludere, senza altri indizi, che essi rappresentano
persone vicine alla società venditrice, in quanto tali atte a prestarsi ad una
distribuzione dissimulata di utili.
2.2
Pacifica
è poi l’esistenza di una discrepanza fra il prezzo di vendita pattuito dalle
parti nel primitivo rogito del 12 maggio 2005 e il valore commerciale del
fondo. Del resto, è lo stesso ricorrente ad ammettere che il valore venale dell’immobile di __________ ammontava in realtà a fr.
1'494'985.–, anche se attribuisce ad una svista del notaio rogante la
circostanza che sia stato iscritto a rogito il prezzo di vendita di fr.
1'095'000.–. Dalla constatazione di tale errore del notaio sarebbe poi
scaturita la decisione di sottoscrivere, il 12 ottobre 2009, un nuovo atto notarile
di rettifica e complemento del primitivo rogito. Secondo il ricorrente, oltre
alle ipoteche gravanti l’immobile, gli acquirenti si sarebbero infatti assunti
anche il debito correntista nei confronti del qui contribuente, di complessivi fr.
399'985.–.
Dall’insieme
delle circostanze della fattispecie in esame, deve però essere condivisa la
decisione dell’autorità fiscale.
Certo, se
ci si confronta con la situazione debitoria della __________ ci si potrebbe
chiedere per quale ragione i due figli __________ e __________ avrebbero dovuto
assumersi, in contropartita alla cessione dell’immobile di __________, soltanto
il debito ipotecario, ad esclusione di quello correntista verso l’azionista.
Altri dubbi emergono inoltre leggendo il verbale dell’Assemblea generale
straordinaria del 9 aprile 2005, nel quale si afferma espressamente che gli
acquirenti si sarebbero fatti carico di “tutti gli oneri, in specie il debito
correntisti di fr. 399'985.– e le ipoteche gravanti l’immobile pari a fr. 1'095'000.–”.
Ciò non
toglie tuttavia che l’accordo intervenuto fra le parti al momento della cessione
dell’immobile, come pure i successivi bilanci della società (cfr. in
particolare il bilancio allegato alla dichiarazione fiscale 2005, dal quale
emerge un conto correntisti di fr. 415'040.–) e le dichiarazioni fiscali degli
acquirenti dell’immobile siano univoci nel dimostrare che al momento della
stipulazione del contratto non vi è stata l’assunzione del debito del correntista
da parte dei figli dell’insorgente. Alla medesima conclusione conduce la dichiarazione
compilata il 26 luglio 2005 dalla __________ e sottoscritta dallo stesso
ricorrente ai fini del calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari, nella
quale viene indicato l’importo di soli fr. 1'095'000.– quale valore di
alienazione dell’immobile di __________.
2.3
In particolare,
non può essere ignorato il contenuto del contratto di compravendita immobiliare
sottoscritto il 12 maggio 2005. Come visto, la legge tributaria pone, come
primo criterio di determinazione del valore di alienazione, il riferimento al
valore risultante dall’atto notarile. All’atto pubblico la legge
attribuisce un’efficacia probatoria superiore. L’art. 9 CC dispone infatti che
i registri pubblici e i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che
attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto.
Nella
fattispecie, il primitivo atto rogato dal notaio avv. __________ non lascia spazio
a dubbio alcuno: il prezzo di vendita è stato fissato dalle parti in fr. 1'095'000.–
pagabili mediante l’assunzione delle ipoteche gravanti l’immobile. In questo
contesto, come correttamente evidenziato dall’autorità di tassazione, non può
passare inosservato che i due figli __________ e __________, nelle loro
rispettive partite fiscali, non hanno mai dichiarato il debito asseritamente
assunto nei confronti del padre RI 1, senza dimenticare inoltre che la __________
ha sempre tenuto la propria contabilità in base alle risultanze del contratto
di compravendita del 12 maggio 2005, registrando una perdita netta d’esercizio
di fr. 538'424.–. Soltanto nel periodo fiscale successivo, in seguito alla
rinuncia dell’azionista al proprio credito correntista, tale perdita si è azzerata.
Alla luce
di questa convergenza di elementi che avvalorano la tesi dell’Ufficio di tassazione,
non si può fondare una diversa conclusione sulla semplice pretesa di una
dimenticanza attribuibile al notaio, che avrebbe omesso di indicare una parte
del prezzo. Né si può pensare che nessuna delle parti contraenti abbia
verificato il contenuto dell’atto che si accingeva a sottoscrivere.
2.4
In questa
prospettiva, la successiva stipulazione dell’atto di rettifica e complemento mediante
atto pubblico del notaio avv. __________ del 12 ottobre 2009 si presta ad una
diversa lettura. Infatti, questa iniziativa, intrapresa ad oltre quattro anni
di distanza dalla stesura del contratto di compravendita e soprattutto dopo
aver preso conoscenza della tassazione personale dell’azionista, fa pensare al
tentativo di evitare le gravose conseguenze fiscali dell’operazione, così come
è stata inizialmente impostata.
A tale
proposito, a nulla valgono le argomentazioni del ricorrente, secondo cui la rivalutazione
del prezzo di vendita dell’immobile di __________ verrebbe in ogni caso azzerata
dalla sua rinuncia al credito correntista. Contrariamente a quanto sostenuto
nel gravame, la vendita dell’immobile ai due figli __________ e __________ si è
infatti tradotta in una distribuzione dissimulata di utili: la società
venditrice si è impoverita nella misura in cui ha di fatto rinunciato ad un
compenso più alto e gli acquirenti si sono arricchiti nella stessa misura. Ciò
che è determinante è infatti che, al momento della vendita immobiliare, la società
fosse debitrice nei confronti dell’azionista e che tale sia rimasta, secondo la
sua contabilità, anche dopo la cessione dell’immobile. È verosimilmente solo
quando il contribuente si è avveduto delle implicazioni fiscali dell’operazione
– e gli è stata prospettata l’alternativa che, se adottata fin dal principio,
avrebbe potuto evitare tale aggravio – che egli ha cercato di rimediare, con la
rettifica del contratto di compravendita e con la remissione del debito.
In queste
condizioni, la successiva modifica del prezzo si presenta come un inammissibile
venire contra factum proprium, che non può essere accettato nel rispetto
del principio della buona fede.
2.5
In simili
circostanze, questa Camera non può fare altro che confermare la decisione impugnata
ed in particolare la fedefacenza del contratto di compravendita del 12 maggio
2005.
Del resto, già lo si è detto, l’inesattezza del suo contenuto non può
certo essere dimostrata con il solo verbale dell’Assemblea generale
straordinaria del 9 aprile 2005. Per prima cosa, tale documento è stato
allegato al rogito del 2009 (“atto di rettifica e complemento”) ma non anche a
quello primitivo del 12 maggio 2005. In secondo luogo, lo stesso documento è sconfessato
da un ulteriore verbale, peraltro redatto nella forma autentica al momento
della stipulazione del contratto di compravendita, nel quale si afferma
semplicemente che gli acquirenti si sarebbero assunti “tutti gli oneri e le
ipoteche gravanti l’immobile”. Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente,
questa seconda versione del verbale dell’Assemblea generale straordinaria non
contempla l’assunzione del debito correntista, che di tutta evidenza non grava
l’immobile di __________.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 1'080.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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